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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 12/11/2024, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2986 /2024 R.V.G. promossa da
, (C.F. , Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. LASTRINETTI DANIELE e con domicilio eletto presso il suo studio in Voghera, Piazza Plana n. 1;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Voghera, in data 22/06/2002, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Voghera alla
Parte I, n. 24, dell'anno 2002; separati consensualmente con verbale in data 7 novembre 2019 e relativo decreto di omologa del 10 dicembre 2019;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
materiale prevalente presso la madre, mantenendo di comune accordo la residenza presso l'abitazione sita in Voghera (PV), Strada Santa Maria Bianca n. 92:
2) La casa familiare sita a Voghera (PV), Strada Santa Maria Bianca n. 92, di proprietà di entrambi i coniugi, resta assegnata alla moglie che vi abiterà insieme ai figli;
3) il sig. verserà mediante bonifico bancario alla sig.ra a titolo di Parte_1 Pt_2 contributo al mantenimento dei figli la somma di € 200,00, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
4) entrambi i genitori sosterranno nella misura del 50% tutte le spese straordinarie nell'interesse dei figli, come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Pavia, preventivamente concordate e documentate;
.
5) il padre trascorrerà con i figli tutto il tempo che gli sarà possibile previo accordo con la madre, nel rispetto delle esigenze scolastiche e ricreative degli stessi, nonché delle esigenze di vita e professionali di entrambi i genitori.
6) i figli durante l'estate trascorreranno con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno. Entrambi i genitori dovranno per tempo comunicarsi luoghi e recapiti di soggiorni e vacanze che trascorreranno con i figli. Resta inteso che i costi delle suddette vacanze verranno sostenuti per intero dal genitore con il quale in quel momento i ragazzi trascorreranno il soggiorno;
7) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, essendo in grado di provvedere ognuno al proprio mantenimento e quindi, fatti salvi gli obblighi nascenti dal presente accordo, dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
05/07/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito parziale della documentazione di cui all'art. 473 bis.12 comma III c.p.c., dichiarando di rinunciare reciprocamente al deposito della restante.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc. Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate
(decreto del Tribunale di Pavia del 10 dicembre 2019 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 7 novembre 2019.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e da in Voghera il giorno 22/06/2002 (atto n. 24, parte I, anno Parte_2
2002);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 7 novembre 2024.
Il giudice estensore La Presidente Est.
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2986 /2024 R.V.G. promossa da
, (C.F. , Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. LASTRINETTI DANIELE e con domicilio eletto presso il suo studio in Voghera, Piazza Plana n. 1;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Voghera, in data 22/06/2002, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Voghera alla
Parte I, n. 24, dell'anno 2002; separati consensualmente con verbale in data 7 novembre 2019 e relativo decreto di omologa del 10 dicembre 2019;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
materiale prevalente presso la madre, mantenendo di comune accordo la residenza presso l'abitazione sita in Voghera (PV), Strada Santa Maria Bianca n. 92:
2) La casa familiare sita a Voghera (PV), Strada Santa Maria Bianca n. 92, di proprietà di entrambi i coniugi, resta assegnata alla moglie che vi abiterà insieme ai figli;
3) il sig. verserà mediante bonifico bancario alla sig.ra a titolo di Parte_1 Pt_2 contributo al mantenimento dei figli la somma di € 200,00, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
4) entrambi i genitori sosterranno nella misura del 50% tutte le spese straordinarie nell'interesse dei figli, come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Pavia, preventivamente concordate e documentate;
.
5) il padre trascorrerà con i figli tutto il tempo che gli sarà possibile previo accordo con la madre, nel rispetto delle esigenze scolastiche e ricreative degli stessi, nonché delle esigenze di vita e professionali di entrambi i genitori.
6) i figli durante l'estate trascorreranno con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno. Entrambi i genitori dovranno per tempo comunicarsi luoghi e recapiti di soggiorni e vacanze che trascorreranno con i figli. Resta inteso che i costi delle suddette vacanze verranno sostenuti per intero dal genitore con il quale in quel momento i ragazzi trascorreranno il soggiorno;
7) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, essendo in grado di provvedere ognuno al proprio mantenimento e quindi, fatti salvi gli obblighi nascenti dal presente accordo, dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
05/07/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito parziale della documentazione di cui all'art. 473 bis.12 comma III c.p.c., dichiarando di rinunciare reciprocamente al deposito della restante.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc. Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate
(decreto del Tribunale di Pavia del 10 dicembre 2019 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 7 novembre 2019.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e da in Voghera il giorno 22/06/2002 (atto n. 24, parte I, anno Parte_2
2002);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 7 novembre 2024.
Il giudice estensore La Presidente Est.
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi