Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 16/06/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 5820/2024 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente rel.
dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice
dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione a e divorzio domanda congiunta instaurato da
, nato il [...] a [...] (C.F. C.F._1 ) ed ivi Parte_1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Ianes del Foro di Trento (C.F. C.F._2 ) ed elettivamente domiciliato presso il di lui Studio in
Borgo Valsugana (TN), piazza Degasperi n. 5, giusta procura allegata al ricorso e nata il 28.01.1965 a Pozzuoli (NA) (C.F. Parte_2
) e residente in [...], rappresentata e difesa C.F. 3
Codice Fiscale_4 ), eddall'Avv. Ildebrando Lazzarotto del Foro di Trento (C.F.
elettivamente domiciliata presso il di lui Studio in Borgo Valsugana (TN), Viale Roma n. 1/B, giusta procura allegata al ricorso
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 23 dicembre 2024, così come successivamente confermate all'udienza del 11 giugno 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 23 dicembre 2024.
All'udienza del 11 giugno 2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate.
Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano: “A) I coniugi vivranno separati fermi gli obblighi di legge;
B) La casa di
Telve (TN), via Asiago n. 6, viene definitivamente assegnata in godimento in via esclusiva al
Signor Parte_1 che ne è unico proprietario e che, quindi, ne rientra in pieno esclusivo و
possesso alla data della firma del presente ricorso, data in cui la Signora Parte_2 lascerà il tetto coniugale per concorde volontà delle parti. C) A fronte di espresso e formale impegno della Signora Parte_2 a ricercare occupazione lavorativa pari a quella svolta prima del matrimonio e ad accettare eventuali offerte lavorative per attività pari a quelle svolte prima del matrimonio ed a fronte del contestuale impegno ad iscriversi, a tal fine, presso il competente Centro per l'Impiego, il Signor Pt_1 corrisponderà alla Signora Parte_2
a titolo di contributo al suo mantenimento, l'importo mensile di € 400,00 e ciò a partire dal rilascio della casa coniugale e, successivamente, entro il giorno 20 di ogni mese. Tale obbligo cesserà integralmente e definitivamente nel momento in cui la Signora Parte_2 dovesse reperire nuova occupazione lavorativa con contratto a tempo indeterminato retribuita in misura pari o superiore ad € 1.100,00 netti, mentre in ipotesi di retribuzione inferiore a tale importo e superiore ad € 700,00, l'assegno di mantenimento continuerà ad essere corrisposto in misura tale da coprire la differenza tra la retribuzione percepita ed il predetto importo di € 1.100,00 netti fermo restando che a fronte di retribuzione pari od inferiore ad € 700,00 non si farà luogo a variazioni e l'assegno di mantenimento sarà corrisposto nella misura fissa di
€ 400,00. A tali fini la Signora Parte_2 si impegna a comunicare tempestivamente al
Signor Pt 1 l'instaurarsi dell'occupazione lavorativa, pena l'obbligo di restituzione degli importi qui pattuiti ed eventualmente versati dal Signor Pt_1 in costanza di occupazione lavorativa. D) Quanto agli altri aspetti patrimoniali, il Signor Pt_1 e la Signora Parte_2 danno reciprocamente atto che non via sono pendenze. Le parti dichiarano pertanto di aver regolato ogni aspetto patrimoniale e di non avere definitivamente nulla più
a pretendere, a qualsivoglia titolo, l'una nei confronti dell'altra. E) Le spese ed i compensi del presente procedimento restano compensati tra le parti. In tal senso si precisa che la signora Parte_2 è stata ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato".
Va, dunque, omologata la separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie al buon costume o all'ordine pubblico.
La causa va, inoltre, rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, avendo le parti anche richiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto iscritto in data 23 dicembre 2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000
n. 369 (matrimonio celebrato il 12 ottobre 2013 a Telve, atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Trento al n.
2 - P. I - Anno 2013).
Rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, ai fini della pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 13 giugno 2025
Il Presidente rel.
Laura Di Bernardi