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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/11/2025, n. 38173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38173 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Milano Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro p.t. avverso l'ordinanza del 17/03/2025 della Corte d'appello di Milano Udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Calafiore;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA CERONI;
letta la memoria depositata dai difensori di RE LI IA. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d’appello di Milano, con l’ordinanza indicata in epigrafe, in sede di rinvio disposto da Sez. 3, n. 38926 del 2 ottobre 2024, ha accolto l’istanza di riparazione di errore giudiziario proposta da RE LI IA a seguito del suo proscioglimento per insussistenza del fatto dalle imputazioni di cui agli artt. 110 cod. pen., 2622 cod. civ. e 185 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, seguito alla revisione della sentenza del 3 settembre 2013 con la quale il G.u.p. del Tribunale di Torino le aveva applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 20.000 di multa. La Corte d’appello ha liquidato la somma complessiva di euro 74.000, con condanna dello Stato alle spese del giudizio liquidate (con successivo provvedimento su istanza della parte) in euro 22.647, oltre oneri e accessori di legge. Penale Sent. Sez. 4 Num. 38173 Anno 2025 Presidente: BELLINI UGO Relatore: OR LA Data Udienza: 28/10/2025 2 2. Il rinvio ha fatto seguito al precedente integrale annullamento, disposto da Sez. 4 n. 10423 dell’8/2/2023, dell’ordinanza del 5 novembre 2021, con la quale la Corte d’appello di Milano, riconosciuto l’indennizzo per l’ingiusta detenzione subita ai sensi dell’art. 314, comma 2, cod.proc.pen., aveva respinto per il resto l'istanza, così come formulata. 3. I giudici di merito hanno ricordato che Sez. 4 n. 10423 dell’8/2/2023 aveva puntualizzato che la revisione della sentenza di patteggiamento era intervenuta ai sensi dell’art. 630, primo comma lett. a), cod.proc.pen., aveva fissato il principio secondo il quale, all'esito del giudizio di revisione conseguente alla revoca della sentenza di patteggiamento per contrasto di giudicati, la richiesta di applicazione della pena non costituisce condotta ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, non essendo causa dell'errore giudiziario. Inoltre, hanno evidenziato che Sez. 3 n. 38926 del 2/10/2024 aveva annullato l’ordinanza del giudice del rinvio in quanto non aveva adeguatamente verificato, come richiesto dalla sentenza di annullamento, se fosse stata l’imputata, con la propria condotta, a far sì che a fondamento della sentenza di patteggiamento fossero stati posti fatti inconciliabili con quelli stabiliti in altra sentenza penale passata in giudicato. 4. Ciò premesso, l’ordinanza impugnata ha dato atto che il giudizio di revisione aveva affermato che la consulenza della difesa di PA RE - fratello dell’istante, imputato dei medesimi reati e assolto in via definitiva - e le dichiarazioni testimoniali di MO e NI avevano confutato i presupposti dell’accusa nel giudizio svolto nei riguardi dello stesso PA RE. Erano quindi stati accertati fatti inconciliabili con quelli posti a base della sentenza di patteggiamento emessa nei confronti di LI RE e riconducibili agli esiti della relazione ISVAP, alla consulenza attuariale del dott. Giovanni Sammartini, a intercettazioni telefoniche e a sommarie informazioni acquisite nel corso delle indagini. In particolare, si era accertata l’insussistenza della contestata indicazione del dato falso relativo alla” riserva sinistri” nel bilancio SAI 2010, né erano state accertate violazioni della normativa in materia assicurativa o il mutamento del modello attuariale dall’annualità 2009 all’annualità 2010, né ancora si era verificata l’omessa indicazione in nota integrativa del fenomeno delle riaperture degli anni 2008 e 2009. Dunque, non era stato violato alcun obbligo normativo e, comunque, non risultava integrata sotto il profilo oggettivo la violazione contestata. Quanto al capo d’imputazione sub 2), la sentenza del GUP di Milano aveva assolto PA RE perché non vi era prova che con il comunicato del 23 3 marzo 2011 si fosse occultata una perdita idonea a determinare in concreto l’alterazione del valore delle azioni societarie. 5. Così ricostruiti i contenuti essenziali della decisione di assoluzione, l’ordinanza impugnata, alla pagina 9, ha posto la questione della necessaria verifica del comportamento della RE, che ha ritenuto, anche se abdicativo, non caratterizzato da dolo o colpa grave. 6. Avverso tale decisione, ricorre per cassazione il Procuratore generale di Milano articolando i seguenti motivi, sintetizzati come segue ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod.proc.pen. - Con il primo motivo, si deduce la violazione dell’art. 627, comma 3, cod.proc.pen., in quanto l’ordinanza non avrebbe rispettato l’indicazione della sentenza di annullamento, la quale, richiamandosi alla precedente Sez. 4 dell’8 febbraio 2023, aveva disposto in primo luogo di procedere alla ricostruzione del fatto storico emerso all’interno del procedimento conclusosi con la sentenza di patteggiamento e, ritenuto inconciliabile con quello che aveva condotto alla sentenza di assoluzione. Occorreva comprendere in che modo si fosse formato il materiale d’indagine che aveva determinato la ricostruzione del fatto storico emerso nella sentenza di patteggiamento e quali circostanze concrete avessero portato alla diversa sentenza definitiva di assoluzione inconciliabile con quella di patteggiamento. In questo frammento della complessiva operazione logica, si sarebbe dovuto verificare, con valutazione ex post, l’incidenza del comportamento dell’imputata prosciolta in sede di revisione, se connotato da dolo o colpa grave tale da determinare l’errore giudiziario in modo esclusivo. Se, in altri termini, la mancata scoperta o la mancata acquisizione di nuove prove, idonee a consentire il proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. in sede di patteggiamento, sia addebitabile al comportamento della RE. A questo proposito, con giudizio ex ante, i giudici avrebbero dovuto accertare se, tenuto conto delle conoscenze del soggetto agente e delle peculiarità del caso concreto, la RE avesse tenuto un comportamento doloso o gravemente colposo, determinante ai fini dell’errore giudiziale. La Corte d’appello, non rispettando tali indicazioni, aveva destinato gran parte della motivazione ai contenuti della sentenza del GUP del Tribunale di Milano di assoluzione di PA RE, a quelli della sentenza di patteggiamento relativa a LI RE, nonché a quanto affermato dalla sentenza di revisione, proseguendo all’esame confuso dei piani del giudizio da effettuarsi ex post con quello relativo alla dimensione soggettiva della condotta, da svolgersi con valutazione ex ante. Sostanzialmente, ritenuta errata la consulenza del pubblico ministero di Torino, aveva valutato la condotta di LI RE non colposa perché la stessa non era in grado di effettuare una valutazione tecnica della stessa 4 consulenza. Per questo sarebbe stato eluso l’obbligo del giudice del rinvio di rispettare le indicazioni della sentenza di annullamento. - Con il secondo motivo, si lamenta l’erronea applicazione della legge penale, in ragione del fatto che la Corte territoriale aveva accolto l’istanza richiamandosi semplicemente alle motivazioni della sentenza assolutoria, senza valutare il materiale acquisito nel processo e controllare la ricorrenza delle condizioni richieste dall’art. 643 cod.proc.pen. - Con il terzo motivo, si deduce vizio di motivazione. Si ribadisce l’assenza, nel processo logico della motivazione, della disamina del contenuto degli atti relativi anche alla fase cautelare e, in particolare, ai verbali delle dichiarazioni rese dall’istante negli interrogatori del 24 luglio 2013 e del 31 luglio 2013, pur allegati all’istanza. Risultava anche obliterata la richiesta del pubblico ministero di considerare separatamente la condotta tenuta prima della irrevocabilità della sentenza di patteggiamento e quella relativa al periodo successivo e, quindi, in fase esecutiva. Il profilo soggettivo dell’istante era poi, inspiegabilmente, stato valutato in maniera diametralmente opposta a quanto dalla stessa RE tratteggiato nell’istanza di riparazione e nei suoi 58 allegati, relativi agli importanti e prestigiosi traguardi professionali raggiunti dalla stessa. Proprio le competenze professionali possedute avrebbero potuto indurre la RE a coltivare la propria difesa mediante consulenza tecnica in grado di confutare l’accusa. La Corte d’appello non aveva valutato i due diversi segmenti del periodo di detenzione presofferto (17 luglio 2013 - 19 settembre 2013) e quello espiato (19 ottobre 2018 – 7 novembre 2018). Per il secondo periodo, si sarebbe dovuta valutare l’incidenza dei contenuti della relazione dell’UEPE nella quale si leggeva che LI RE aveva ammesso le proprie responsabilità e accettato la condanna. Mancava del tutto, inoltre, la motivazione relativa al quantum liquidato, nonostante la requisitoria del pubblico ministero avesse sollecitato un diverso esito per l’ingiusta detenzione subita nella fase cautelare. 6.1. Propone ricorso avverso l’ordinanza in epigrafe anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il quale, con separata impugnazione, ricorre anche avverso il provvedimento del 9 aprile 2025 con il quale, inaudita altera parte, la Corte d’appello ha liquidato le spese del giudizio in favore dell’istante. Vengono articolati i seguenti motivi, così sintetizzati: -Violazione dell’art. 627, comma 3, cod.proc.pen., essendo rimasti inosservati i principi espressi dalle due sentenze di annullamento disposte dalla Corte di cassazione. La Corte d’appello, muovendo da un’ottica civilistica avrebbe dovuto esaminare le allegazioni della parte istante, constatandone la fondatezza ai fini del 5 riconoscimento del diritto preteso;
invece, aveva motivato l’accoglimento fondandosi solo sul profilo soggettivo della ricorrente. - Inosservanza o erronea applicazione dell’art. 643 cod.proc.pen. Era stato disatteso il principio che impone al giudice della riparazione dell’errore giudiziario, diversamente da quanto avviene per la formulazione del giudizio di responsabilità penale, la verifica della idoneità della condotta dell’istante a determinare l’errore giudiziario in quanto fattore condizionante della produzione del medesimo. Tale violazione sarebbe resa evidente dal confronto con la diversa valutazione delle competenze professionali espresse dalla Corte d’appello di Milano in seno all’analogo giudizio svoltosi nei confronti della sorella dell’istante, EL RE, pure imputata dei medesimi reati e componente del Consiglio di amministrazione di Fondiaria SAI s.p.a. - Vizio di motivazione in punto di an debeatur. Si deduce che l’ordinanza impugnata non avrebbe tenuto conto delle emergenze processuali rappresentate. Fermo restando che la mera richiesta di patteggiamento non possa ritenersi ostativa, la Corte d’appello avrebbe trascurato di valutare il contegno dell’ istante sulla base degli stessi elementi da lei offerti al giudice caduto in errore, così eventualmente ravvisandovi l’incuria, l’indifferenza o la grave imprudenza che la Corte di cassazione aveva indicato a parametro della colpa grave. Tali caratteri sarebbero emersi dalla lettura della richiesta di patteggiamento, contenente il riconoscimento di atteggiamenti impropri, da amministratore, pur senza deleghe, sintomatici della consapevolezza che il comportamento passato avrebbe potuto essere censurato per leggerezza e superficialità, soprattutto nei versanti finanziari. Anche la relazione di indagine sociale diretta all’UEPE al fine di ottenere una misura sostitutiva dava atto del pieno riconoscimento delle responsabilità addebitatale. L’ordinanza del GIP del 7 agosto 2013, inoltre, aveva dato atto delle affermazioni della RE, con le quali la stessa aveva riconosciuto come esistesse una aspettativa concreta, anche della stessa quale presidente di Premafin Finanziaria s.p.a., di far conseguire guadagni diretti ai soci Premafin e onorare i debiti verso istituti di credito per finanziamenti ricevuti. - Vizio di motivazione relativamente al quantum liquidato. I giudici avevano fatto ricorso a un parametro equitativo pari a euro 1000 al giorno, notevolmente superiore a quello aritmetico, senza fornire alcuna giustificazione di tale determinazione. - Inosservanza o erronea applicazione degli artt. 643 cod. proc. pen. e 1227 e 2056 cod. civ. Si rileva che, anche a voler ritenere insussistente la colpa grave, certamente avrebbe dovuto ritenersi quella lieve, con la conseguente necessaria riduzione dell’importo dell’indennizzo. 6 Con il ricorso relativo all’ordinanza del 9 aprile 2025, il Ministero dell’Economia e delle finanze articola gli ulteriori seguenti motivi: - con il primo motivo, deduce la violazione dell’art. 646 cod.proc.pen. in quanto l’ordinanza del 17 marzo 2025 aveva disposto la condanna dello Stato alle spese del procedimento e tali spese non possono essere confuse con le spese di lite che, nell’ambito di una vertenza di carattere privatistico, devono essere liquidate dal giudice. Dunque, l’ordinanza integrativa, intervenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione da parte del MEF, essendosi consumata la potestas iudicandi della Corte territoriale, deve ritenersi illegittima;
-con il secondo ed il terzo motivo, si deduce l’inosservanza dell’art. 568 cod.proc.pen., in quanto violerebbe il principio che regola il regime d’impugnabilità in cassazione dei provvedimenti emessi dalla Corte d’appello, e anche dell’art. 646 cod.proc.pen., in quanto la decisione era stata presa su istanza della parte senza disporre il contraddittorio nei confronti della parte avversa e senza rispettare la regola secondo cui la parte parzialmente soccombente ha l’onere di impugnare il capo della decisione che ritiene illegittimo e non chiederne la sostanziale correzione;
- con il quarto motivo, si deduce la violazione dell’art. 130 cod.proc.pen., giacché, fermo restando quanto sopra dedotto, l’integrazione operata non potrebbe essere comunque considerata quale omissione suscettibile di essere emendata con il procedimento di correzione di errore materiale;
- con il quinto motivo, si deduce l’inosservanza e l’erronea dell’art. 646, comma 2, cod.proc.pen., per l’omessa instaurazione del necessario contraddittorio tra le parti;
- con il sesto motivo, si deduce la violazione degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ. e la mancanza di motivazione con riferimento alla possibilità, guardando alle peculiarità dell’iter processuale, della compensazione delle spese tra le parti. 7. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. 8. I difensori di LI RE hanno depositato memoria con la quale insistono per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza di tutti i ricorsi e per la conferma dell’ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto dal Procuratore generale di Milano e quello proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso l’ordinanza del 17 marzo 2025, 7 sostanzialmente vertenti sulle medesime questioni, vanno trattati congiuntamente. 2. Sono fondati, nei termini che seguono, i motivi che attengono al riconoscimento del diritto alla riparazione, restando in conseguenza assorbiti quelli relativi alla determinazione dell’importo. 3. La Corte d’appello di Milano, giudice del rinvio disposto da Cass. Sez. 3, n. 38926 del 2 ottobre 2024, avrebbe dovuto sulla base dei complessivi dicta delle sentenze di annullamento: - valutare, in rapporto alla domanda di riparazione per errore giudiziario avanzata, se fosse stata l'imputata, con la propria condotta, a far sì che a fondamento della sentenza di patteggiamento venissero stabiliti fatti inconciliabili con quelli stabiliti in altra sentenza penale irrevocabile;
- poi, con giudizio ex ante, alla luce del caso concreto e delle conoscenze del soggetto agente, accertare se il ritenuto comportamento causale ed esclusivo fosse altresì doloso o gravemente colposo;
inoltre, attesi gli errori in cui era caduta l’ordinanza in quella sede impugnata, Sez. 3 n. 38926 del 2024 ha demandato al medesimo giudice di: - definire in maniera puntuale e precisa i fatti inconciliabili con quelli stabiliti con l’altra sentenza penale irrevocabile e le loro fonti;
- stabilire, altresì, se i fatti inconciliabili emersi nel giudizio definito con il patteggiamento fossero stati determinati dalla condotta dell’imputata in maniera causale e non concausale e senza considerare le condotte successive alla stessa sentenza in quanto distoniche e non pertinenti. 4. L’ordinanza impugnata, dopo aver ripercorso in dettaglio i contenuti di Sez. 4 n. 10423/2023, dell’ordinanza del 29 aprile 2024 della Corte d’appello di Milano e di Sez. 3 n. 38926 del 2 ottobre 2024, ha affermato (pag. 5) che il perimetro del giudizio di rinvio era ormai riconducibile alla valutazione dei soli elementi accusatori estrapolabili dalla sentenza di patteggiamento, e cioè le dichiarazioni rese dalla RE e la consulenza del P.M., non potendo attribuirsi rilevanza a fatti successivi. 5. La consulenza del P.M. era stata invalidata dalla consulenza redatta successivamente per conto di PA RE, ritenuta valida scientificamente ed utilizzabile dal giudice dell’abbreviato. Quanto poi alle dichiarazioni rese dalla RE, si trattava di dichiarazioni del tutto generiche e oggettivamente attribuibili sicuramente anche a uno stato di prostrazione psicologica della stessa. Ciò era 8 stato dimostrato dalle condizioni di vita sempre peggiori vissute dalla RE a partire dall’ingresso nell’istituto carcerario di Vercelli. Così, ad avviso della Corte d’appello, non era rinvenibile alcun comportamento che potesse essere definibile causa esclusiva dell’errore giudiziario. L’errore era stato indotto solo dalla errata consulenza del pubblico ministero e dal fatto che si trattava di reati di carattere squisitamente tecnico-finanziario, richiedenti una competenza tecnica che, per come emerso dagli atti, non poteva riconoscersi alla RE. La stessa era – ad avviso della Corte d’appello- soltanto la rampolla di una famiglia finanziariamente estremamente capiente, che doveva rivestire un ruolo sostanzialmente meramente simbolico e di riferimento storico anche per gli investitori e il mercato azionario in generale. La motivazione dell’ordinanza impugnata, ripresi i contenuti della sentenza n. 38 del 1° aprile 2019, con cui la Corte d’appello di Milano accolse l’istanza di revisione, assolvendo LI RE, ha nuovamente preso atto (pag. 9) che, se l’addebito principale dell’accusa ovvero l’alterazione del bilancio 2010 era rimasto escluso nella sua sussistenza materiale, ciò che rimaneva da verificare era solo il comportamento della RE, che è stato ritenuto certamente espressivo di rinuncia alla difesa ma, al tempo stesso, inidoneo a determinare l’errore giudiziario in modo esclusivo. Ad avviso della ordinanza impugnata, si era trattato del comportamento di un imputato non pienamente consapevole dell’esatto assunto contestativo da parte del pubblico ministero e cosciente solo del fatto di ricoprire un ruolo di carattere apicale, circostanza che può aver instillato nell’istante il dubbio sulle proprie capacità tecniche. 6. La motivazione non rispetta gli obblighi imposti dall’art. 627, comma 3, cod.proc.pen. al giudice del rinvio. La stessa si è limitata a giustapporre i contenuti delle sentenze di annullamento della Corte di cassazione, della sentenza di patteggiamento e di quella che ha disposto la revisione e l’assoluzione della RE, senza sviluppare l’indagine dettagliata del formarsi della base probatoria di ciascuno dei procedimenti di merito definiti con sentenze tra loro inconciliabili. 7. Lo sviluppo logico di tale segmento della motivazione avrebbe dovuto conseguire il risultato di isolare dal compendio probatorio offerto dall’accusa, sin dalla fase cautelare, la condotta difensiva assunta dall’istante e di tale contegno la Corte d’appello avrebbe dovuto dare piena ed esatta contezza, indicando testualmente i contenuti delle dichiarazioni rese dalla parte nella fase precedente alla pronuncia di applicazione della pena. Così da consentire, con giudizio ex post, allo stesso giudice del rinvio di valutare l’incidenza causale del medesimo contegno sull’errore di giudizio commesso dal giudice del patteggiamento nel non ravvisare 9 alcuna ipotesi di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. al momento dell’applicazione della pena su richiesta delle parti. 8. La Corte d’appello avrebbe dovuto accertare, avvalendosi degli atti del processo e offerti dalle parti, la valenza causale, esclusiva o meno, della condotta della RE, considerando ex post, sul piano oggettivo, l’efficacia causale delle eventuali ammissioni sulla effettiva sussistenza dei fatti contestati. 9. Una volta verificata, sul piano oggettivo, la sussistenza e l’entità dell’apporto causale della condotta dell’imputata sino al momento della pronuncia della sentenza di patteggiamento, si sarebbe dovuto compiere l’ulteriore accertamento, questa volta ex ante, relativo allo stato soggettivo doloso o gravemente colposo della stessa RE. Al contrario, l’ordinanza impugnata, omesso integralmente lo sviluppo logico appena descritto, ha considerato scusabili, per la incompetenza tecnica dell’istante, le non meglio indicate affermazioni abdicative della difesa. Si tratta, peraltro, di affermazioni certamente illogiche, in quanto prive di sostegno argomentativo e palesemente discordanti con quanto la stessa RE aveva rappresentato e documentato circa le proprie qualità professionali e tecniche nel campo finanziario e con quanto era stato giudizialmente riconosciuto, nel corso delle indagini preliminari, in termini di mancata vigilanza della RE sulle operazioni finanziarie della società dalla stessa amministrata se non di consapevole adesione a scelte finanziarie azzardate in quanto indirizzate a prediligere la distribuzione di utili piuttosto che una ottica conservativa in linea con lo stato patrimoniale e finanziario della società. 9. In definitiva, accolti i motivi dei ricorsi proposti dalla Procura generale e dal Ministero dell’Economia delle Finanze relativi all’ an della riparazione pretesa, è evidente che restano assorbiti tutti gli altri motivi, in quanto riferiti a profili ulteriori e dipendenti dal riconoscimento del diritto. 10. Quanto al ricorso proposto avverso l’ordinanza del 9 aprile 2025, di liquidazione delle spese in favore della RE, va osservato che, trattandosi di pronuncia autonoma ma accessoria rispetto all’accoglimento della pretesa, in questa sede oggetto di annullamento, la stessa non può che rimanere analogamente assorbita. 11. Consegue l'annullamento delle ordinanze impugnate, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Milano da svolgere alla luce dei principi di diritto 10 sopra indicati. Allo stesso giudice rinvia la regolamentazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano, cui demanda anche la regolamentazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità. Così è deciso, 28/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LA OR UGO BELLINI
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA CERONI;
letta la memoria depositata dai difensori di RE LI IA. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d’appello di Milano, con l’ordinanza indicata in epigrafe, in sede di rinvio disposto da Sez. 3, n. 38926 del 2 ottobre 2024, ha accolto l’istanza di riparazione di errore giudiziario proposta da RE LI IA a seguito del suo proscioglimento per insussistenza del fatto dalle imputazioni di cui agli artt. 110 cod. pen., 2622 cod. civ. e 185 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, seguito alla revisione della sentenza del 3 settembre 2013 con la quale il G.u.p. del Tribunale di Torino le aveva applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 20.000 di multa. La Corte d’appello ha liquidato la somma complessiva di euro 74.000, con condanna dello Stato alle spese del giudizio liquidate (con successivo provvedimento su istanza della parte) in euro 22.647, oltre oneri e accessori di legge. Penale Sent. Sez. 4 Num. 38173 Anno 2025 Presidente: BELLINI UGO Relatore: OR LA Data Udienza: 28/10/2025 2 2. Il rinvio ha fatto seguito al precedente integrale annullamento, disposto da Sez. 4 n. 10423 dell’8/2/2023, dell’ordinanza del 5 novembre 2021, con la quale la Corte d’appello di Milano, riconosciuto l’indennizzo per l’ingiusta detenzione subita ai sensi dell’art. 314, comma 2, cod.proc.pen., aveva respinto per il resto l'istanza, così come formulata. 3. I giudici di merito hanno ricordato che Sez. 4 n. 10423 dell’8/2/2023 aveva puntualizzato che la revisione della sentenza di patteggiamento era intervenuta ai sensi dell’art. 630, primo comma lett. a), cod.proc.pen., aveva fissato il principio secondo il quale, all'esito del giudizio di revisione conseguente alla revoca della sentenza di patteggiamento per contrasto di giudicati, la richiesta di applicazione della pena non costituisce condotta ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, non essendo causa dell'errore giudiziario. Inoltre, hanno evidenziato che Sez. 3 n. 38926 del 2/10/2024 aveva annullato l’ordinanza del giudice del rinvio in quanto non aveva adeguatamente verificato, come richiesto dalla sentenza di annullamento, se fosse stata l’imputata, con la propria condotta, a far sì che a fondamento della sentenza di patteggiamento fossero stati posti fatti inconciliabili con quelli stabiliti in altra sentenza penale passata in giudicato. 4. Ciò premesso, l’ordinanza impugnata ha dato atto che il giudizio di revisione aveva affermato che la consulenza della difesa di PA RE - fratello dell’istante, imputato dei medesimi reati e assolto in via definitiva - e le dichiarazioni testimoniali di MO e NI avevano confutato i presupposti dell’accusa nel giudizio svolto nei riguardi dello stesso PA RE. Erano quindi stati accertati fatti inconciliabili con quelli posti a base della sentenza di patteggiamento emessa nei confronti di LI RE e riconducibili agli esiti della relazione ISVAP, alla consulenza attuariale del dott. Giovanni Sammartini, a intercettazioni telefoniche e a sommarie informazioni acquisite nel corso delle indagini. In particolare, si era accertata l’insussistenza della contestata indicazione del dato falso relativo alla” riserva sinistri” nel bilancio SAI 2010, né erano state accertate violazioni della normativa in materia assicurativa o il mutamento del modello attuariale dall’annualità 2009 all’annualità 2010, né ancora si era verificata l’omessa indicazione in nota integrativa del fenomeno delle riaperture degli anni 2008 e 2009. Dunque, non era stato violato alcun obbligo normativo e, comunque, non risultava integrata sotto il profilo oggettivo la violazione contestata. Quanto al capo d’imputazione sub 2), la sentenza del GUP di Milano aveva assolto PA RE perché non vi era prova che con il comunicato del 23 3 marzo 2011 si fosse occultata una perdita idonea a determinare in concreto l’alterazione del valore delle azioni societarie. 5. Così ricostruiti i contenuti essenziali della decisione di assoluzione, l’ordinanza impugnata, alla pagina 9, ha posto la questione della necessaria verifica del comportamento della RE, che ha ritenuto, anche se abdicativo, non caratterizzato da dolo o colpa grave. 6. Avverso tale decisione, ricorre per cassazione il Procuratore generale di Milano articolando i seguenti motivi, sintetizzati come segue ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod.proc.pen. - Con il primo motivo, si deduce la violazione dell’art. 627, comma 3, cod.proc.pen., in quanto l’ordinanza non avrebbe rispettato l’indicazione della sentenza di annullamento, la quale, richiamandosi alla precedente Sez. 4 dell’8 febbraio 2023, aveva disposto in primo luogo di procedere alla ricostruzione del fatto storico emerso all’interno del procedimento conclusosi con la sentenza di patteggiamento e, ritenuto inconciliabile con quello che aveva condotto alla sentenza di assoluzione. Occorreva comprendere in che modo si fosse formato il materiale d’indagine che aveva determinato la ricostruzione del fatto storico emerso nella sentenza di patteggiamento e quali circostanze concrete avessero portato alla diversa sentenza definitiva di assoluzione inconciliabile con quella di patteggiamento. In questo frammento della complessiva operazione logica, si sarebbe dovuto verificare, con valutazione ex post, l’incidenza del comportamento dell’imputata prosciolta in sede di revisione, se connotato da dolo o colpa grave tale da determinare l’errore giudiziario in modo esclusivo. Se, in altri termini, la mancata scoperta o la mancata acquisizione di nuove prove, idonee a consentire il proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. in sede di patteggiamento, sia addebitabile al comportamento della RE. A questo proposito, con giudizio ex ante, i giudici avrebbero dovuto accertare se, tenuto conto delle conoscenze del soggetto agente e delle peculiarità del caso concreto, la RE avesse tenuto un comportamento doloso o gravemente colposo, determinante ai fini dell’errore giudiziale. La Corte d’appello, non rispettando tali indicazioni, aveva destinato gran parte della motivazione ai contenuti della sentenza del GUP del Tribunale di Milano di assoluzione di PA RE, a quelli della sentenza di patteggiamento relativa a LI RE, nonché a quanto affermato dalla sentenza di revisione, proseguendo all’esame confuso dei piani del giudizio da effettuarsi ex post con quello relativo alla dimensione soggettiva della condotta, da svolgersi con valutazione ex ante. Sostanzialmente, ritenuta errata la consulenza del pubblico ministero di Torino, aveva valutato la condotta di LI RE non colposa perché la stessa non era in grado di effettuare una valutazione tecnica della stessa 4 consulenza. Per questo sarebbe stato eluso l’obbligo del giudice del rinvio di rispettare le indicazioni della sentenza di annullamento. - Con il secondo motivo, si lamenta l’erronea applicazione della legge penale, in ragione del fatto che la Corte territoriale aveva accolto l’istanza richiamandosi semplicemente alle motivazioni della sentenza assolutoria, senza valutare il materiale acquisito nel processo e controllare la ricorrenza delle condizioni richieste dall’art. 643 cod.proc.pen. - Con il terzo motivo, si deduce vizio di motivazione. Si ribadisce l’assenza, nel processo logico della motivazione, della disamina del contenuto degli atti relativi anche alla fase cautelare e, in particolare, ai verbali delle dichiarazioni rese dall’istante negli interrogatori del 24 luglio 2013 e del 31 luglio 2013, pur allegati all’istanza. Risultava anche obliterata la richiesta del pubblico ministero di considerare separatamente la condotta tenuta prima della irrevocabilità della sentenza di patteggiamento e quella relativa al periodo successivo e, quindi, in fase esecutiva. Il profilo soggettivo dell’istante era poi, inspiegabilmente, stato valutato in maniera diametralmente opposta a quanto dalla stessa RE tratteggiato nell’istanza di riparazione e nei suoi 58 allegati, relativi agli importanti e prestigiosi traguardi professionali raggiunti dalla stessa. Proprio le competenze professionali possedute avrebbero potuto indurre la RE a coltivare la propria difesa mediante consulenza tecnica in grado di confutare l’accusa. La Corte d’appello non aveva valutato i due diversi segmenti del periodo di detenzione presofferto (17 luglio 2013 - 19 settembre 2013) e quello espiato (19 ottobre 2018 – 7 novembre 2018). Per il secondo periodo, si sarebbe dovuta valutare l’incidenza dei contenuti della relazione dell’UEPE nella quale si leggeva che LI RE aveva ammesso le proprie responsabilità e accettato la condanna. Mancava del tutto, inoltre, la motivazione relativa al quantum liquidato, nonostante la requisitoria del pubblico ministero avesse sollecitato un diverso esito per l’ingiusta detenzione subita nella fase cautelare. 6.1. Propone ricorso avverso l’ordinanza in epigrafe anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il quale, con separata impugnazione, ricorre anche avverso il provvedimento del 9 aprile 2025 con il quale, inaudita altera parte, la Corte d’appello ha liquidato le spese del giudizio in favore dell’istante. Vengono articolati i seguenti motivi, così sintetizzati: -Violazione dell’art. 627, comma 3, cod.proc.pen., essendo rimasti inosservati i principi espressi dalle due sentenze di annullamento disposte dalla Corte di cassazione. La Corte d’appello, muovendo da un’ottica civilistica avrebbe dovuto esaminare le allegazioni della parte istante, constatandone la fondatezza ai fini del 5 riconoscimento del diritto preteso;
invece, aveva motivato l’accoglimento fondandosi solo sul profilo soggettivo della ricorrente. - Inosservanza o erronea applicazione dell’art. 643 cod.proc.pen. Era stato disatteso il principio che impone al giudice della riparazione dell’errore giudiziario, diversamente da quanto avviene per la formulazione del giudizio di responsabilità penale, la verifica della idoneità della condotta dell’istante a determinare l’errore giudiziario in quanto fattore condizionante della produzione del medesimo. Tale violazione sarebbe resa evidente dal confronto con la diversa valutazione delle competenze professionali espresse dalla Corte d’appello di Milano in seno all’analogo giudizio svoltosi nei confronti della sorella dell’istante, EL RE, pure imputata dei medesimi reati e componente del Consiglio di amministrazione di Fondiaria SAI s.p.a. - Vizio di motivazione in punto di an debeatur. Si deduce che l’ordinanza impugnata non avrebbe tenuto conto delle emergenze processuali rappresentate. Fermo restando che la mera richiesta di patteggiamento non possa ritenersi ostativa, la Corte d’appello avrebbe trascurato di valutare il contegno dell’ istante sulla base degli stessi elementi da lei offerti al giudice caduto in errore, così eventualmente ravvisandovi l’incuria, l’indifferenza o la grave imprudenza che la Corte di cassazione aveva indicato a parametro della colpa grave. Tali caratteri sarebbero emersi dalla lettura della richiesta di patteggiamento, contenente il riconoscimento di atteggiamenti impropri, da amministratore, pur senza deleghe, sintomatici della consapevolezza che il comportamento passato avrebbe potuto essere censurato per leggerezza e superficialità, soprattutto nei versanti finanziari. Anche la relazione di indagine sociale diretta all’UEPE al fine di ottenere una misura sostitutiva dava atto del pieno riconoscimento delle responsabilità addebitatale. L’ordinanza del GIP del 7 agosto 2013, inoltre, aveva dato atto delle affermazioni della RE, con le quali la stessa aveva riconosciuto come esistesse una aspettativa concreta, anche della stessa quale presidente di Premafin Finanziaria s.p.a., di far conseguire guadagni diretti ai soci Premafin e onorare i debiti verso istituti di credito per finanziamenti ricevuti. - Vizio di motivazione relativamente al quantum liquidato. I giudici avevano fatto ricorso a un parametro equitativo pari a euro 1000 al giorno, notevolmente superiore a quello aritmetico, senza fornire alcuna giustificazione di tale determinazione. - Inosservanza o erronea applicazione degli artt. 643 cod. proc. pen. e 1227 e 2056 cod. civ. Si rileva che, anche a voler ritenere insussistente la colpa grave, certamente avrebbe dovuto ritenersi quella lieve, con la conseguente necessaria riduzione dell’importo dell’indennizzo. 6 Con il ricorso relativo all’ordinanza del 9 aprile 2025, il Ministero dell’Economia e delle finanze articola gli ulteriori seguenti motivi: - con il primo motivo, deduce la violazione dell’art. 646 cod.proc.pen. in quanto l’ordinanza del 17 marzo 2025 aveva disposto la condanna dello Stato alle spese del procedimento e tali spese non possono essere confuse con le spese di lite che, nell’ambito di una vertenza di carattere privatistico, devono essere liquidate dal giudice. Dunque, l’ordinanza integrativa, intervenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione da parte del MEF, essendosi consumata la potestas iudicandi della Corte territoriale, deve ritenersi illegittima;
-con il secondo ed il terzo motivo, si deduce l’inosservanza dell’art. 568 cod.proc.pen., in quanto violerebbe il principio che regola il regime d’impugnabilità in cassazione dei provvedimenti emessi dalla Corte d’appello, e anche dell’art. 646 cod.proc.pen., in quanto la decisione era stata presa su istanza della parte senza disporre il contraddittorio nei confronti della parte avversa e senza rispettare la regola secondo cui la parte parzialmente soccombente ha l’onere di impugnare il capo della decisione che ritiene illegittimo e non chiederne la sostanziale correzione;
- con il quarto motivo, si deduce la violazione dell’art. 130 cod.proc.pen., giacché, fermo restando quanto sopra dedotto, l’integrazione operata non potrebbe essere comunque considerata quale omissione suscettibile di essere emendata con il procedimento di correzione di errore materiale;
- con il quinto motivo, si deduce l’inosservanza e l’erronea dell’art. 646, comma 2, cod.proc.pen., per l’omessa instaurazione del necessario contraddittorio tra le parti;
- con il sesto motivo, si deduce la violazione degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ. e la mancanza di motivazione con riferimento alla possibilità, guardando alle peculiarità dell’iter processuale, della compensazione delle spese tra le parti. 7. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. 8. I difensori di LI RE hanno depositato memoria con la quale insistono per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza di tutti i ricorsi e per la conferma dell’ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto dal Procuratore generale di Milano e quello proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso l’ordinanza del 17 marzo 2025, 7 sostanzialmente vertenti sulle medesime questioni, vanno trattati congiuntamente. 2. Sono fondati, nei termini che seguono, i motivi che attengono al riconoscimento del diritto alla riparazione, restando in conseguenza assorbiti quelli relativi alla determinazione dell’importo. 3. La Corte d’appello di Milano, giudice del rinvio disposto da Cass. Sez. 3, n. 38926 del 2 ottobre 2024, avrebbe dovuto sulla base dei complessivi dicta delle sentenze di annullamento: - valutare, in rapporto alla domanda di riparazione per errore giudiziario avanzata, se fosse stata l'imputata, con la propria condotta, a far sì che a fondamento della sentenza di patteggiamento venissero stabiliti fatti inconciliabili con quelli stabiliti in altra sentenza penale irrevocabile;
- poi, con giudizio ex ante, alla luce del caso concreto e delle conoscenze del soggetto agente, accertare se il ritenuto comportamento causale ed esclusivo fosse altresì doloso o gravemente colposo;
inoltre, attesi gli errori in cui era caduta l’ordinanza in quella sede impugnata, Sez. 3 n. 38926 del 2024 ha demandato al medesimo giudice di: - definire in maniera puntuale e precisa i fatti inconciliabili con quelli stabiliti con l’altra sentenza penale irrevocabile e le loro fonti;
- stabilire, altresì, se i fatti inconciliabili emersi nel giudizio definito con il patteggiamento fossero stati determinati dalla condotta dell’imputata in maniera causale e non concausale e senza considerare le condotte successive alla stessa sentenza in quanto distoniche e non pertinenti. 4. L’ordinanza impugnata, dopo aver ripercorso in dettaglio i contenuti di Sez. 4 n. 10423/2023, dell’ordinanza del 29 aprile 2024 della Corte d’appello di Milano e di Sez. 3 n. 38926 del 2 ottobre 2024, ha affermato (pag. 5) che il perimetro del giudizio di rinvio era ormai riconducibile alla valutazione dei soli elementi accusatori estrapolabili dalla sentenza di patteggiamento, e cioè le dichiarazioni rese dalla RE e la consulenza del P.M., non potendo attribuirsi rilevanza a fatti successivi. 5. La consulenza del P.M. era stata invalidata dalla consulenza redatta successivamente per conto di PA RE, ritenuta valida scientificamente ed utilizzabile dal giudice dell’abbreviato. Quanto poi alle dichiarazioni rese dalla RE, si trattava di dichiarazioni del tutto generiche e oggettivamente attribuibili sicuramente anche a uno stato di prostrazione psicologica della stessa. Ciò era 8 stato dimostrato dalle condizioni di vita sempre peggiori vissute dalla RE a partire dall’ingresso nell’istituto carcerario di Vercelli. Così, ad avviso della Corte d’appello, non era rinvenibile alcun comportamento che potesse essere definibile causa esclusiva dell’errore giudiziario. L’errore era stato indotto solo dalla errata consulenza del pubblico ministero e dal fatto che si trattava di reati di carattere squisitamente tecnico-finanziario, richiedenti una competenza tecnica che, per come emerso dagli atti, non poteva riconoscersi alla RE. La stessa era – ad avviso della Corte d’appello- soltanto la rampolla di una famiglia finanziariamente estremamente capiente, che doveva rivestire un ruolo sostanzialmente meramente simbolico e di riferimento storico anche per gli investitori e il mercato azionario in generale. La motivazione dell’ordinanza impugnata, ripresi i contenuti della sentenza n. 38 del 1° aprile 2019, con cui la Corte d’appello di Milano accolse l’istanza di revisione, assolvendo LI RE, ha nuovamente preso atto (pag. 9) che, se l’addebito principale dell’accusa ovvero l’alterazione del bilancio 2010 era rimasto escluso nella sua sussistenza materiale, ciò che rimaneva da verificare era solo il comportamento della RE, che è stato ritenuto certamente espressivo di rinuncia alla difesa ma, al tempo stesso, inidoneo a determinare l’errore giudiziario in modo esclusivo. Ad avviso della ordinanza impugnata, si era trattato del comportamento di un imputato non pienamente consapevole dell’esatto assunto contestativo da parte del pubblico ministero e cosciente solo del fatto di ricoprire un ruolo di carattere apicale, circostanza che può aver instillato nell’istante il dubbio sulle proprie capacità tecniche. 6. La motivazione non rispetta gli obblighi imposti dall’art. 627, comma 3, cod.proc.pen. al giudice del rinvio. La stessa si è limitata a giustapporre i contenuti delle sentenze di annullamento della Corte di cassazione, della sentenza di patteggiamento e di quella che ha disposto la revisione e l’assoluzione della RE, senza sviluppare l’indagine dettagliata del formarsi della base probatoria di ciascuno dei procedimenti di merito definiti con sentenze tra loro inconciliabili. 7. Lo sviluppo logico di tale segmento della motivazione avrebbe dovuto conseguire il risultato di isolare dal compendio probatorio offerto dall’accusa, sin dalla fase cautelare, la condotta difensiva assunta dall’istante e di tale contegno la Corte d’appello avrebbe dovuto dare piena ed esatta contezza, indicando testualmente i contenuti delle dichiarazioni rese dalla parte nella fase precedente alla pronuncia di applicazione della pena. Così da consentire, con giudizio ex post, allo stesso giudice del rinvio di valutare l’incidenza causale del medesimo contegno sull’errore di giudizio commesso dal giudice del patteggiamento nel non ravvisare 9 alcuna ipotesi di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. al momento dell’applicazione della pena su richiesta delle parti. 8. La Corte d’appello avrebbe dovuto accertare, avvalendosi degli atti del processo e offerti dalle parti, la valenza causale, esclusiva o meno, della condotta della RE, considerando ex post, sul piano oggettivo, l’efficacia causale delle eventuali ammissioni sulla effettiva sussistenza dei fatti contestati. 9. Una volta verificata, sul piano oggettivo, la sussistenza e l’entità dell’apporto causale della condotta dell’imputata sino al momento della pronuncia della sentenza di patteggiamento, si sarebbe dovuto compiere l’ulteriore accertamento, questa volta ex ante, relativo allo stato soggettivo doloso o gravemente colposo della stessa RE. Al contrario, l’ordinanza impugnata, omesso integralmente lo sviluppo logico appena descritto, ha considerato scusabili, per la incompetenza tecnica dell’istante, le non meglio indicate affermazioni abdicative della difesa. Si tratta, peraltro, di affermazioni certamente illogiche, in quanto prive di sostegno argomentativo e palesemente discordanti con quanto la stessa RE aveva rappresentato e documentato circa le proprie qualità professionali e tecniche nel campo finanziario e con quanto era stato giudizialmente riconosciuto, nel corso delle indagini preliminari, in termini di mancata vigilanza della RE sulle operazioni finanziarie della società dalla stessa amministrata se non di consapevole adesione a scelte finanziarie azzardate in quanto indirizzate a prediligere la distribuzione di utili piuttosto che una ottica conservativa in linea con lo stato patrimoniale e finanziario della società. 9. In definitiva, accolti i motivi dei ricorsi proposti dalla Procura generale e dal Ministero dell’Economia delle Finanze relativi all’ an della riparazione pretesa, è evidente che restano assorbiti tutti gli altri motivi, in quanto riferiti a profili ulteriori e dipendenti dal riconoscimento del diritto. 10. Quanto al ricorso proposto avverso l’ordinanza del 9 aprile 2025, di liquidazione delle spese in favore della RE, va osservato che, trattandosi di pronuncia autonoma ma accessoria rispetto all’accoglimento della pretesa, in questa sede oggetto di annullamento, la stessa non può che rimanere analogamente assorbita. 11. Consegue l'annullamento delle ordinanze impugnate, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Milano da svolgere alla luce dei principi di diritto 10 sopra indicati. Allo stesso giudice rinvia la regolamentazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano, cui demanda anche la regolamentazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità. Così è deciso, 28/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LA OR UGO BELLINI