Articolo 2228 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2196 terArticolo 2196 quinquies
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9 ottobre 2010
Art. 2228. Regime transitorio dei richiami in servizio nelle forze di completamento 1. I provvedimenti di richiamo in servizio di cui all'articolo 988 del presente codice sono adottati nei limiti dei contingenti annuali a tale fine determinati con decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 2207 e nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di assunzione del personale.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010