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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/01/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1159/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Francesco Distefano Presidente dr. Maria Teresa Brena Consigliere avv. Paola Ambruosi Giudice Ausiliario rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1159/2023 promossa in grado d'appello
DA
C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 P.IVA_1 FONTANA 28 MILANO presso lo studio dell'avv. GIORGETTI ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. PICCA GIORGETTI LOREDANA ( ) V. FONTANA N.28 20122 MILANO;
C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA CORDUSIO, 4 Controparte_1 P.IVA_2 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. POPOLO LEONARDO ANGELO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. RENDINELLA PASQUALE ( VIA CORDUSIO, 4 C/O POSTE IT. DIREZ AFFARI LEGALI 20123 C.F._2
MILANO;
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA ERNESTO NATHAN, Parte_2 P.IVA_3 102 00146 ROMA presso lo studio dell'avv. TRIONFETTI FEDERICA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
GIA' Controparte_2 Controparte_3
- (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA MUSUMECI, 137 95128 CATANIA
[...] P.IVA_4 presso lo studio dell'avv. CASTRO ANTONIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATI
avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni sulle seguenti conclusioni.
pagina 1 di 17 Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, reietta ogni contraria istanza, azione ed eccezione, previa ogni più opportuna pronuncia e declaratoria, in integrale riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Milano n. 1651/2023 pubblicata il 02.03.2023, G.U. Dr.ssa Rossella Filippi, nella causa iscritta a n. 47040/2019 di R.G., non notificata ed in accoglimento della presente impugnazione, così giudicare:
In via principale: accertata e dichiarata la carenza di legittimazione attiva di OR , la CP_2 CP_2 nullità e/o inoperatività della garanzia assicurativa azionata per carenza di interesse del contraente e/o assicurato, per mancanza di copertura del rischio, per prescrizione di ogni eventuale diritto, per carenza dei requisiti/condizioni di operatività della garanzia assicurativa, per carenza di responsabilità di per consapevole e volontario inadempimento di agli obblighi previsti in CP_2 CP_2 polizza in caso di sinistro, con conseguente perdita o riduzione del diritto all'indennizzo, per svolgimento di attività in violazione di norme imperative d'ordine pubblico interno da parte dell'assicurato, nonché la mancanza di prova e l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di
OR , per tutti gli ulteriori motivi dedotti in atti, rigettare la domanda di pagamento di CP_2 CP_2
OR , e per l'effetto condannarla alla restituzione a favore dei dell'importo di € CP_2 CP_2 Pt_1 180.329,36, oltre rivalutazione e interessi ex art. 1284, IV^ comma, c.c., dalla data dell'avvenuto pagamento all'effettivo saldo. In via subordinata: nel denegato e non creduto caso di motivata declaratoria d'operatività della garanzia azionata, dichiarare i tenuti al pagamento dell'indennizzo ai sensi e condizioni di Pt_1 polizza, nei limiti del provato e del dovuto, entro i limiti del massimale e previa deduzione della franchigia contrattuale, e per l'effetto condannare l'appellata alla restituzione a favore dei del Pt_1 maggior importo corrisposto in eccedenza al dovuto, nella misura ritenuta di giustizia, oltre interessi già corrisposti in forza della sentenza di primo grado e quelli successivi ex art.1284 IV^ comma c.c., dalla data della domanda all'effettivo saldo. In Ogni Caso: con vittoria di spese e competenze professionali sia di primo che di secondo grado, oltre spese generali nella misura del 15% degli onORri, oneri di legge, e condanna di al risarcimento CP_2 del danno in via equitativa ex art. 96 c.p.c., pari al doppio delle spese di difesa della presente causa. In via istruttoria: se ritenuto opportuno, ammettersi le prove per testi già dedotte in primo grado e non ammesse, sui seguenti capitoli di prova da ritenersi preceduti dalla formula “è vero o non è vero che
.” Parte 1.con denuncia in data 04.08.2015, comunicava al broker “che in data 01 agosto u.s. presso CP_2 la filiale in oggetto è stata consumata una rapina con scasso da ignoti, asportando il mezzoforte contenente valori per un importo di € 167.000,00, detti valori erano stati depositati poco prima dal nostro personale all'interno del mezzoforte (bifronte) dell'Ufficio Postale Bari 10.” (doc.4); CP_2
2.il sinistro veniva qualificato da come rapina con scasso anche nelle successive comunicazioni CP_2 di cui alle PEC del 01.02.2018 (doc.5), del 27.02.2018 (doc.6) e del 25.06.2018 (doc.7);
3.l'asportazione della cassaforte avvenne dopo che il personale aveva completato le operazioni di CP_2 deposito valori presso l'ufficio postale e se ne era già allontanato;
4. all'epoca dei fatti, era aggiudicataria dell'appalto del servizio di “trasporto, scorta, custodia e CP_2 contazione di denaro e/o valori” presso gli uffici postali di in forza del contratto CP_1 stipulato in data 20.12.2012 con quale mandataria di con Controparte_4 Controparte_1 durata dal 16.01.2013 al 15.01.2015 e prorogato sino al 14 gennaio 2016 (doc.8);
5.il contratto IVRI/Poste Tutela aveva ad oggetto prestazioni/servizi a carico di e più CP_2 specificatamente il prelevamento, trasporto, scorta, contazione e custodia di danaro da consegnare/ritirare presso gli uffici di;
CP_1
pagina 2 di 17
6.l'art.
1.8 del contratto prevedeva anche alcune prestazioni accessorie, tra cui la stipula di una polizza di assicurazione, con apposito vincolo a favore di e nell'interesse di , a CP_4 CP_1 garanzia dei valori trasportati e/o giacenti nei caveaux o nelle sale di contazione di nonché: i) CP_2 nelle casseforti “sfinge” installate negli uffici postali di cui l'Istituto è unico detentore delle chiavi non duplicabili degli sportelli esterni, ii) nelle casseforti di proprietà dell'Istituto di Vigilanza eventualmente installate presso gli Uffici postali, iii) nelle casseforti di proprietà di , CP_1 dotate di appositi tesoretti blindati e di cui l' usufruisce per l'eventuale sovvenzionamento e/o CP_5 ritiro(doc.8);
7.a miglior precisazione dell'obbligo assicurativo, l'art. 13.5, lett. b) del contratto IVRI/Poste Tutela specificava che la polizza doveva coprire tutti i danni derivanti da furto commesso con l'uso di chiavi false o con l'uso fraudolento di chiavi vere, ovvero perpetrato senza evidenti segni di effrazione, che avessero a colpire le casseforti “Sfinge” degli Uffici Postali, nuovo lay-out di cui l'istituto ha il possesso esclusivo delle chiavi dello sportello esterno (doc.8);
8.all'epoca dei fatti IVRI, a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività professionale, aveva in corso con i l'assicurazione “Trasporto Valori” di cui al contratto n. Pt_1
1903806, con decorrenza dal 31.12.2014 e scadenza al 31.12.2015, stipulata in nome proprio, ma per conto di chi spetta (doc.3);
9.la polizza, prevedeva una specifica estensione di garanzia alle “Casseforti presso terzi” di cui alla Condizione Particolare n. 3, che operava in caso di “furto totale perpetrato senza evidenti segni di effrazione, ovvero determinato da: uso di chiavi false;
uso fraudolento di chiavi vere;
misteriosa sparizione;
incuria, imperizia, negligenza, atti dolosi, colposi e infedeltà dei dipendenti dell' Parte_3 e/o delle Società corrispondenti incaricate del prelievo dall' ; solo ed esclusivamente per Parte_3 quelle casse-continue, apparecchiature Cash Dispenser, Bancomat e similari che siano munite di sistema di apertura elettronico con “Chiave Elettronica Mas Hamilton/ Dallas” e/o similari o di altri sistemi elettronici di apertura a combinazione variabile e/o gestiti da remoto dal contraente, per le quali l' si sia impegnato contrattualmente ad effettuare, in proprio o tramite le Società di Parte_3 cui all'Allegato n.2 alla presente polizza, il prelievo di valori” (doc.3);
10.nell'Appendice di Polizza n.315/578524 erano prescritte le seguenti condizioni di operatività: i) le casseforti devono essere equipaggiate da chiave Dallas o similari, ii) devono esser ancORte all'interno del locale ove sono ubicate, iii) il locale deve esser dotato di impianto di allarme e/o di sistema di macchiatura delle banconote, iv) ciascuna cassaforte deve essere all'interno dei locali e almeno a 2 metri dalle finestre dei locali (doc.3);
11.l'art. 2 C.G.A. prescriveva che in caso di sinistro il contrante/assicurato doveva: Parte a notificare il sinistro non solo al broker ma anche alle Autorità competenti,
b) produrre agli assicuratori una distinta particolareggiata dei beni sottratti, con la copia delle bollette di accompagnamento redatte dall'utente del servizio, i documenti interni dello stesso, copia della denuncia alle Autorità competenti,
c)conservare le tracce e indizi materiali del sinistro, tenere a disposizione e fornire le prove, documenti e informazioni sui beni colpiti dal sinistro, sulle circostanze e cause del sinistro e facilitare gli accertamenti degli Assicuratori e dei loro periti (doc.3); 12. società incaricata dai di effettuare gli accertamenti peritali relativamente al sinistro CP_6 Pt_1 Parte di cui è causa, a far data dal 24.08.2015 richiedeva a e al broker tutti i documenti e le CP_2 informazioni necessari ai sensi dell'art. 2 CGA ad accertarne l'indennizzabilità, compresa la copia integrale del contratto di appalto , come da elenco contenuto nella comunicazione Controparte_7 del 24.08.2015 e richiedeva, altresì, di poter effettuare un sopralluogo presso l'Ufficio Postale in cui si era verificato il sinistro (doc.ti 10 e 11);
pagina 3 di 17 Parte 13. con mail in data 06.03.2018 inviata a broker e gestore della polizza per conto del CP_6 contraente/assicurato, comunicava, senza riconoscimento alcuno dell'altrui diritto, che, a fronte delle richieste di tutti i documenti e informazioni relativi al sinistro del 01.08.2015, aveva ricevuto copia del
“Contratto per l'esecuzione del servizio di trasporti, scorta, custodia e contazione del denaro e/o valori presso gli Uffici Postali -Lotto n.25” stipulato tra e in data 20.12.2012, CP_2 CP_1 senza alcun allegato (doc.12); Parte
14. nella mail inviata al broker in data 06.03.2018, comunicava di aver appreso dal legale CP_6 di che quest'ultima era stata diffidata il 07.02.20218 da ad adempiere agli obblighi CP_2 CP_1 contrattuali, ma questi ultimi non erano stati né precisati né documentati da (doc.ti 6 e 12); CP_2
15. nella mail del 06.03.2018 precisava che l'unico contratto consegnato ai periti degli CP_6 assicuratori era quello stipulato tra e in data 20.12.2012, senza allegati, il cui art. CP_2 CP_1
13.5, lett. b) obbligava a garantire la copertura assicurativa di tutti i danni derivanti da furto CP_2 commessi con l'uso di chiavi false o con l'uso fraudolento di chiavi vere, ovvero perpetrati senza segni di scasso o effrazione, che avessero a colpire le casseforti “Sfinge” degli Uffici Postali, di cui CP_2 aveva il possesso esclusivo delle chiavi dello sportello esterno ( doc.ti 8 e 12); CP_
16. nella mail del 06.03.2018 riferiva che il sinistro, per come denunciato da era avvenuto CP_6 con scasso, commesso da ignoti con un mezzo pesante e per tale motivo era stato respinto dagli assicuratori siccome esulante dall'oggetto dell'assicurazione (doc. 12); Parte
17. in data 21.03.2018, inviava al broker una mail in cui, senza riconoscimento alcuno CP_6 dell'altrui diritto, contestava il mancato ricevimento di copia delle diffide che dichiarava di aver CP_2 ricevuto da e di copia integrale della documentazione istruttoria relativa al sinistro del CP_1 01.08.2015, richiesta dai periti sin dal 24.08.2015, sollecitandone l'inoltro (doc.11); Parte 18. con PEC del 11.04.2018 inviata al legale di e a senza riconoscimento alcuno CP_6 CP_2 dell'altrui diritto, contestava il ritardo con cui erano state trasmesse in data 11.04.2018 due diffide di
, di cui la prima recante la data del 28.10.2016 e la seconda la data del 07.02.2018, CP_1 nonché la mancata trasmissione della denuncia di reato alle Autorità, la mancata indicazione di elementi e dati certi in ordine alle circostanze del sinistro, che veniva descritto da come CP_1 rapina e da sia come rapina che come furto con scasso, il negato sopralluogo dell'ufficio Postale CP_2
Bari 10 e il mancato invio della integrale documentazione istruttoria richiesta più volte dai periti sin dal 24.08.2015, sollecitandone nuovamente l'invio (doc.14) ; Parte
19. nella PEC del 11.04.2018, inviata al legale di e a chiedeva che indicasse in CP_6 CP_2 CP_2 maniera specifica quale fosse il suo eventuale inadempimento causalmente legato al determinarsi del sinistro e/o in base a quali documenti e disposti contrattuali in essere con gli CP_1 assicuratori avrebbero dovuto garantire il sinistro del 01.08.2015 (doc.14); Parte
20. in data 19.06.2018 inviava al legale di e al broker una PEC in cui comunicava di CP_6 CP_2 non aver ricevuto riscontro alla PEC del 11.04.2018, sollecitando una risposta (doc.15).
Sulle prefate circostanze si indicano a testi, con riserva di integrare la lista:
1. c/o v. della Moscova n.47/A, Milano;
Testimone_1 CP_6
2. c/o a v. della Moscova n.47/A, Milano Testimone_2 CP_6
3. c/o a v. della Moscova n.47/A, Milano Testimone_3 CP_6
4. c/o a v. della Moscova n.47/A, Milano” Testimone_4 CP_6
Per Controparte_1
Piaccia alla Corte d'Appello Civile di Milano, respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione,
pagina 4 di 17 nel merito: confermare in ogni sua parte la sentenza n°1651/2023 depositata in data 2.3.2023 del Tribunale civile di Milano e, per l'effetto, respingere l'appello proposto da Parte_1
[...] in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'appello fosse ritenuto fondato anche solo in parte, respingere in ogni caso le domande formulate dalla società (già Controparte_2 [...]
nei confronti di in quanto inammissibili Controparte_3 Controparte_1
e comunque infondate in fatto e diritto;
in estremo subordine: nella denegata ipotesi in cui le domande formulate dalla società
[...] (già nei confronti di Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 fossero ritenute fondate diminuire dell'importo di € 60.000,00 pari all'eccedenza trasportata oltre il limite consentito dalla ripetizione delle somme pretese dalla medesima per vìolazione di norme imperative d'ordine pubblico;
in via istruttoria: ci si oppone all'ammissione delle avverse istanze istruttorie di parte appellante. Con vittoria, per di compensi professionali anche della presente fase del giudizio. Controparte_1
Per Parte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, 1) In via principale: respingere per le causali di cui in narrativa l'appello proposto da
[...] ai danni di e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza n. Parte_1 Parte_2
1651/2023 emessa dal Tribunale Civile di Milano nelle parti in cui rigetta le domande proposte ai danni di condanna a rifondere le spese di lite in favore di Parte_2 CP_2 Parte_2 2) dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare l'appello incidentale proposto da ai CP_2 danni di n quanto infondato in fatto ed in diritto;
Parte_2
3) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande di
[...]
rigettare tutte le domande spiegate da nei confronti di Parte_1 CP_2 [...]
perché del tutto infondate in fatto ed in diritto e comunque smentite dalla documentazione Pt_2 prodotta in atti;
4) Sempre in via subordinata e nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di risarcimento formulata da si chiede all'Ill.mo Giudice accertare e CP_2 dichiarare la eventuale quota di responsabilità di ciascuna parte convenuta e ridurre la domanda ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.;
5) con condanna, in ogni caso, di in persona del Legale Rappresentante pro tempore, al CP_2 rimborso delle spese legali di anche per il secondo grado di giudizio, nonché al Parte_2 risarcimento dei danni da liquidarsi in favore di in misura almeno pari almeno alle spese Parte_2 legali che verranno liquidate, ovvero nella minore o maggiore somma che verrà ritenuta di giustizia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, primo e terzo comma, c.p.c..
6) In via istruttoria, rigettare le ulteriori richieste istruttorie formulate dalla parte appellante e, nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione della prova testimoniale come articolata dalla difesa di nell'atto di appello, si chiede di essere ammessi a prova contraria sui Parte_1 capitoli di prova articolati da con il seguente testimone: Parte_1
- Dott.ssa domiciliata presso n Milano. Testimone_5 Parte_2
Con vittoria di spese, compensi di lite, oltre oneri di legge, del primo e del secondo grado del giudizio”.
Per GIA' Controparte_2 Controparte_3
-
[...]
“la ut supra rappresentata, difesa e domiciliata Controparte_2 pagina 5 di 17 PRECISA LE CONCLUSIONI riportandosi a tutti i pregressi scritti e verbali di causa - nelle cui eccezioni, deduzioni, richieste e conclusioni insiste per l'integrale accoglimento, senza accettazione del contraddittorio in ordine a domande ed eccezioni nuove - affinché l'On. Collegio adito, per le ragioni, richieste ed eccezioni meglio indicate in atti e qui da intendersi pedissequamente ritrascritte e non abbandonate, rigettata ogni avversa richiesta, Voglia: 1) in via principale, accertare e dichiarare l'infondatezza dei motivi di appello proposti dalla
, per tutte le eccezioni, deduzioni e argomentazioni meglio Parte_1 dettagliate nei paragrafi che precedono, qui da intendersi pedissequamente richiamate e che si chiede vengano accolte;
2) per l'effetto, rigettare il gravame proposto dalla perché Pt_1 Parte_1 infondato in fatto e diritto e non meritevole di accoglimento, con conferma integrale delle statuizioni di cui alla sentenza n. 1651/2023, pubblicata il 02/03/2023, del Tribunale di Milano nella persona della Dott.ssa Rossella Filippi e resa in favore della oggi CP_2 Controparte_2
3) sempre per l'effetto, rigettare l'avversa domanda di restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado perché́ infondata e non meritevole di accoglimento
4) il tutto con vittoria di spese e competenze di cui al presente giudizio di appello;
5) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale, di uno o più̀ motivi di appello proposti dalla in via incidentale condizionata vagliare ad accogliere le Parte_1 domande ulteriori avanzate dalla nel giudizio di primo grado (sub R.G. N. 47040/2019 CP_2
Tribunale di Milano), fatte proprie da - con conseguente modifica del capo relativo Controparte_2 alle spese della sentenza n. 1651/2023 Tribunale di Milano, come meglio precisato ai punti sub nn.
III,1) e III,2) del presente atto – e che di seguito si ritrascrivono:
“2. in subordine, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del broker Parte_2
n.p. del legale rappresentante pro tempore, che non ha trasmesso le comunicazioni ricevute dall'Assicurato all'Assicuratore Lloyds – Rappresentanza Generale per l'Italia, e, per CP_2 l'effetto, accertare e dichiarare l'obbligo del broker di risarcire il danno subito dalla Parte_2 società in toto per € 127.000,00 (167.000,00 – 40.000,00 franchigia) o, Controparte_1 comunque, nei limiti contrattuali e, per l'effetto, condannarla a rifondere la detta somma - oltre gli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dal giorno del pagamento al saldo - direttamente a che CP_2 ha già provveduto a versare la somma di € 167.000,00 ivi compresa franchigia in favore delle
[...]
Controparte_1
3. in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui non dovesse sussistere alcun obbligo risarcitorio in capo alla compagnia assicurativa, accertare e dichiarare che la ha diritto alla CP_2 ripetizione della integrale somma di € 167.000,00 da parte di in quanto Controparte_1 indebitamente pagata e, per l'effetto, condannare a rifondere alla parte attrice la Controparte_1 cifra di euro 167.000,00 a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. o, in ulteriore, subordine condanni all'indennizzo ex art. 2041 c.c. sempre della somma di euro 167.000,00 Controparte_1 sborsata dalla parte attrice, oltre gli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dal giorno del pagamento al saldo;
4. in ogni caso, dichiararsi la inammissibilità della domanda di circa la responsabilità Pt_1 aggravata ex art. 96 c.p.c., in quanto tardiva;
5. In via istruttoria: si chiede, inoltre, che il Giudice adito ordini l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. della documentazione (riprese video delle telecamere poste all'esterno dell'Ufficio Postale registrate su supporto magnetico) acquisita dalla Polizia di Stato intervenuta sul luogo del sinistro in data 1/08/2015;
6. Con vittoria di spese e compensi”. pagina 6 di 17
6) Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pubblicata il 2/03/2023 n. 1651/2023 il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 47040/2021 promossa da contro CP_2 Parte_4 [...]
e così decise: CP_1 Parte_2
“Condanna gli al pagamento a favore di di euro 127.000,00 oltre interessi Parte_4 CP_2 legali dalla data del pagamento al saldo;
Condanna gli a rifondere e spese di lite a favore di liquidate in euro Parte_4 CP_2
14.000,00 per compenso oltre spese generali, C.U. oneri e accessori;
Condanna la a rifondere le spese di lite a favore di liquidate in euro CP_2 Parte_2
8.000,00 per compenso oltre spese generali, oneri e accessori;
Condanna la a rifondere le spese di lite a favore di liquidate in euro CP_2 Controparte_1 8.000,00 per compenso oltre spese generali, C.U. oneri e accessori”
Il Tribunale così sintetizza i fatti e lo svolgimento del processo:
“Con atto di citazione notificato in data 27.09.2019 Controparte_3 (in breve “ ) conveniva dinanzi al Tribunale di Milano gli che hanno CP_2 Parte_4 assunto il rischio derivante dalle note di copertura n. B0427C001514029, B0427C000714020, B0427C000814028 e B0427C004614000 (in breve gli “ ), e Parte_4 Parte_2
al fine di ottenere la restituzione di quanto anticipato a titolo di indennizzo in Controparte_1 seguito del sinistro avvenuto in data 01.08.2015 all'Ufficio Postale sito in via Mogadiscio, Bari. Parte attrice allegava che, come richiesto da sottoscriveva con gli Controparte_1 Parte_4
[...] la polizza n. 1903806 “all risk” e “a primo rischio assoluto” a garanzia dei valori trasportati
[...]
e/o giacenti nei caveaux o nelle sale di contazione. Allegava, inoltre, che, in seguito al sinistro verificatosi in data 01.08.2015 all'Ufficio postale di via Mogadiscio, gli rimanevano inadempimenti all'obbligo di indennizzo assunto Parte_4 con i certificati assicurativi menzionati in quanto non provvedevano ad indennizzare a CP_1 l'importo di loro competenza pari all'ammontare della refurtiva (euro 167.000,00) detratta la franchigia di euro 40.000,00. Parte attrice allegava che per quanto sopra rimborsava essa stessa l'intero Controparte_1 importo oggetto di furto;
pertanto, chiedeva a questo tribunale di condannare agli Parte_4 al rimborso dell'importo di euro 127.000,00 oltre interessi.
[...]
In via subordinata, allegava che in qualità di broker assicurativo, sarebbe CP_2 Parte_2 responsabile qualOR non avesse provveduto ad inoltrare la denuncia del sinistro e le comunicazioni successive agli organi competenti e, sulla base di tale ipotesi, chiedeva il risarcimento da parte di dell'importo di euro 127.000,00 oltre interessi versato a . Parte_2 CP_1
Inoltre, in via ulteriormente subordinata, in caso di inoperatività della polizza assicurativa CP_2 perché il furto in oggetto non sarebbe oggetto di copertura assicurativa, chiedeva a la CP_1 restituzione dell'intera somma versata (euro 167.000,00) in quanto sarebbe, in tal caso, ingiustificatamente trattenuta.
pagina 7 di 17 In data 31.01.2020 si costituivano gli che hanno assunto il rischio derivante Parte_4 dalle polizze n. B0427C001514029, B0427C000714020, B0427C000814028 e B0427C004614000 in quali eccepivano ogni avversa domanda e ne chiedevano il rigetto. In particolare, parte convenuta eccepiva la nullità e/o l'inoperatività della garanzia assicurativa per mancanza di copertura del rischio, mancanza di interesse di e di e, in subordine, CP_1 CP_2 per carenza di responsabilità della stessa nonché per intervenuta prescrizione del diritto vantato CP_2 dall'attrice. In data 17.03.2020 si costituiva la quale, allegando prova delle comunicazioni che Parte_2 sulla stessa gravavano, riteneva di essere estranea ai fatti e pertanto chiedeva di essere estromessa dal giudizio.
In data 17.03.2020 si costituiva la quale contestava le domande di parte attrice e Controparte_1 le riteneva infondate e, in subordine, chiedeva la rimodulazione del quantum dell'indennizzo”
Avverso tale decisione – motivata in ragione della ritenuta operatività della polizza n.1903806 e dell'appendice di polizza n 315/578524 e che quindi il danno rientrava nella copertura assicurativa - è stato proposto appello da che, reiterando le domande svolte in primo grado, chiedeva, in Pt_1 riforma della sentenza il rigetto della domanda di pagamento di VR con condanna alla restituzione dell'importo di € 180.329,36 oltre intereresti ex art 1284 co 4 cc e rivalutazione. In subordine di dichiarare la compagnia tenuta al pagamento nei limiti del massimale e previa deduzione della franchigia.
Si costituiva , quale società incorpORnte chiedendo il rigetto dell'appello e, in Controparte_2 CP_2 caso di accoglimento dell'appello proponeva appello incidentale condizionato chiedendo l'accoglimento delle domande avanzate da VR nel giudizio di I grado nei confronti di e Parte_2 di . Controparte_1
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e, in subordine, il rigetto dell'appello Controparte_1 incidentale condizionato proposto da CP_2
Si costituiva insistendo per il rigetto dell'appello e, in subordine, il rigetto delle domande Pt_2 spiegate con l'appello incidentale condizionato di . CP_2
Precisate le conclusioni e depositate le memorie conclusive, all'udienza del 4/07/2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla prova del furto e sulla qualificazione giuridica
Secondo il tribunale avrebbe ricostruito i fatti sulla scorta della denuncia di reato presentata da Pt_1
alla questura di Bari e sulla denuncia dell'apertura di sinistro inviata da VR agli CP_1 assicuratori ove i legali rappresentanti sia di che dell'istituto di vigilanza, non presenti ai fatti, CP_1 avrebbero qualificato il sinistro come rapina con scasso. Assume l'appellante che la denuncia di reato sia alla pubblica autorità sia per l'apertura del sinistro, sono mere dichiarazioni unilaterali delle parti che non sarebbero idonee ad assolvere l'onere probatorio posto in capo all'assicurato ai sensi del 2697 c.c. e che comunque la fattispecie della rapina non sarebbe ricompresa nella polizza assicurativa.
La censura va disattesa pagina 8 di 17 Preliminarmente, relativamente alla qualificazione giuridica, la Corte osserva che correttamente il primo giudice ha ritenuto la fattispecie sussumibile a quella di cui agli artt 624 e 625 n. 2 cp, furto aggravato dalla violenza sulle cose, non integrando il reato di rapina ex art. 628 cp, non essendo intervenuta violenza alle persone. È noto infatti che la rapina si differenzia dal furto proprio in ragione dell'elemento della violenza o della minaccia alla persona fattispecie non ravvisabile nel giudizio de quo.
La Corte in primo luogo rileva che sulla base delle prospettazioni ed allegazioni difensive delle parti - considerato in particolare il difetto di qualsivoglia allegazione probatoria ad opera di parte appellante - il diritto al risarcimento azionato da parte appellata può ritenersi provato nei suoi elementi costitutivi: in particolare può' ritenersi provata la verificazione dell'evento dannoso assicurato costituito dalla asportazione della cassaforte bifronte sita presso l'Ufficio Postale 10 in Bari, successivamente al deposito dei valori da parte di VR.
Sul punto la compagnia assicurativa ha laconicamente eccepito il difetto di prova del furto, con prospettazione difensiva (peraltro alquanto genericamente) finalizzata a porre in dubbio la veridicità stessa del fatto denunciato: vale a dire che la cassaforte fosse stata effettivamente asportata con uno escavatore, mediante lo sfondamento del muro dell'ufficio postale, e quindi l'esistenza del presupposto per l'operatività dell'obbligazione indennitaria azionata.
In realtà le appellate hanno certamente fornito la prova dell'esistenza del bene assicurato, esistenza che non potrà certo essere messa in discussione, poiché il direttore della filiale ha confermato che i valori oggetto di furto esistevano effettivamente, denunciando immediatamente il furto e fornendo una ricostruzione degli eventi nonché una puntuale descrizione dei beni sottratti e della loro stima economica.
Ora, occorre muovere dal generale principio affermato all'art. 1218 c.c. secondo cui al creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto è sufficiente fornire la prova della fonte negoziale ed allegare l'inadempimento della controparte, mentre incombe su quest'ultima l'onere di dare dimostrazione del fatto impeditivo (o estintivo) dell'adempimento (Cass. S.U. 13533/11). Tale principio deve essere coordinato con quello - parimenti ribadito in giurisprudenza in vicende processuali, quali quella in esame, aventi ad oggetto indennizzi assicurativi per furto - secondo cui la denuncia del furto è atto di parte e che non implica necessariamente l'avvenuto furto ad opera di terzi (così tra le altre, in motivazione, Cassazione civile sez. III n. 8198 del 4/04/2013). Nel contratto di assicurazione il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo, consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e tempORle in cui la garanzia opera, così che è onere dell'assicurato dimostrare che si è realizzato proprio quel rischio coperto dalla garanzia assicurativa.
Il rigore probatorio sopra tratteggiato, tuttavia, non può non tener conto della natura e peculiarità dell'evento assicurato laddove esso – come nella fattispecie - sia costituito dal furto di una cassaforte di proprietà di un'Impresa pubblica, e ciò in relazione soprattutto alle concrete possibilità per il danneggiato di dare adeguata dimostrazione dell'effettivo suo verificarsi.
Nel caso in esame è realistico che nessuno fosse presente al momento del furto avvenuto alle ore 6,45 dell'1.8.2015, presso l'ufficio postale di Bari 10 di via Mogadiscio n.18, appena dopo che VR aveva depositato la somma in contanti di € 167.000,00, destinata al pagamento pensioni, nella cassaforte bifronte di detto ufficio (utilizzata sia dal personale di che da personale di vigilanza VR). Furto CP_1 da parte di ignoti prontamente denunciato alle competenti autorità dal direttore della filiale,
pagina 9 di 17 dichiarazione, questa, di parte che certamente deve essere vagliata alla luce di ogni elemento indiziario deducibile ed eventualmente allegato dall'appellante, allo scopo di porre in dubbio la valenza dichiarativa della denuncia che, peraltro, si osserva, è di provenienza di un'Impresa pubblica, controllata dal Ministero dell'Economia e delle finanze, che già di per se conduce a ritenere poco realistica una dichiarazione infedele.
Tuttavia la prova della causa esonerativa della garanzia in ragione di condotte dolose o gravemente colpose dell'assicurato, può invero essere fornita dall'assicuratore in ogni modo e quindi anche ricorrendo a presunzioni: fornendo cioè elementi circostanziali - che possono essere anche acquisiti tramite agenzie di investigazioni private (come non raramente avviene in situazioni di sospetta frode assicurativa) - tali da far ritenere che il fatto denunciato sia difforme al vero. Per poter ritenere provato che l'assicurato abbia consapevolmente denunciato come avvenuto un fatto di reato in realtà non verificatosi, valutate anche le conseguenze penali che possono derivarne a carico del denunciante in ragione della perseguibilità d'ufficio del reato previsto all'art. 367 c.p. - occorre tuttavia che siffatti elementi presuntivi siano in primo luogo dedotti in giudizio, ed inoltre che essi possiedano quei requisiti di gravità, univocità e concordanza che l'art. 2729 c.c. richiede sussistenti in misura tale da poter assurgere nel loro insieme a valore di prova circa la falsità ideologica della denuncia presentata dall'assicurato all'autorità giudiziaria o ad altra che ha l'obbligo di riferire a questa.
Nel caso in esame la compagnia assicurativa appellante, non ha indicato né in comparsa né nei successivi atti difensivi alcun elemento idoneo a contrastare l'attendibilità della denuncia presentata da
. In ragione ed applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati in materia di CP_1 onere probatorio applicabili alle vicende assicurative quali quella in esame, non vi sono ragioni per porre in dubbio che l'evento assicurato si sia effettivamente verificato.
VR ha dunque provato la proprietà, in capo a e la preesistenza dei beni oggetto della CP_1 copertura assicurativa, il verificarsi del furto, nonché il valore economico dei beni sottratti. Tutte circostanze, peraltro, non contestate o efficacemente confutate dalla appellante che, dunque, possono ritenersi dimostrate. Difatti proprio relativamente alle modalità della contestazione, la suprema Corte ha da ultimo ulteriormente chiarito che la generica deduzione di assenza di prova – come nella fattispecie - senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. (Cassazione civile sez. VI, 27/08/2020, n.17889).
Tuttavia la compagnia appellante, in modo generico, si è limitato ad osservare che il tribunale” avrebbe dovuto rigettare la domanda di pagamento dell'indennizzo assicurativo per carenza di piena e valida prova del principale presupposto e requisito, costituito dalla verificazione di un sinistro che per le sue specifiche ed effettive caratteristiche può ritenersi coperto dalla garanzia assicurativa azionata” (pag. 9 atto di appello).
In realtà, invece, le due cose non coincidono. Difatti dire che di un fatto manca la prova non equivale, di per sé, a dire che quel fatto è da ritenere contestato. L'istituto appellato ha fornito prova che anche ha denunciato il furto descrivendo compiutamente i beni asportati. Denuncia corrobORta CP_1 anche dal riepilogo dei valori depositati nella cassaforte oggetto di furto, unitamente al “modello di Parte accompagnamento trasporto valori” (all. 2 , nei quali viene dettagliatamente specificata la somma e il numero delle banconote, documenti non oggetto di alcuna specifica contestazione neanche generica da parte dell'assicurazione, si da fornire piena prova della preesistenza e della consistenza dei beni trafugati.
pagina 10 di 17 D'altra parte, in considerazione del fatto storico da dimostrare e del soggetto danneggiato, si può ritenere che corrisponde ad una nozione di comune esperienza, il fatto che , in quanto CP_1
Impresa pubblica e holding italiana, controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, non dichiari il falso. Ne consegue che alla luce della globalità delle circostanze risultanti dagli atti, non può ritenersi sussistente la contestazione del fatto storico del furto per la sola ragione che la compagnia assicurativa assume che manca la prova sul punto.
Relativamente poi alla stima dei danni il riepilogo depositato in atti e il “modello di accompagnamento trasporto valori” si evidenzia analitico e sufficientemente dettagliato e fornisce alla Corte elementi che, in quanto non oggetto di specifica contestazione della Compagnia assicurativa, possono essere idonei a fondare la decisione.
CP_ Sulla legittimazione attiva di e sulla invocata nullità dell'appendice n. 315/578524
Assume l'appellante che l'errore commesso dal primo giudice è consistito nell'escludere che la polizza trasporto valori stipulata da rientri nella categoria delle polizze per conto di chi spetta ai sensi CP_2 dell'Art 1891 c.c. e nel dichiarare quindi l'istituto titolare del diritto all'indennizzo assicurativo. All'epoca dei fatti l'istituto era aggiudicataria di un appalto di servizi di trasporto, scorta, custodia contazione di denaro e/o valori presso gli uffici di . Per tale ragione l'istituto aveva CP_1 contratto la polizza con la stipulata in nome proprio ma per conto di chi spetta che prevedeva Pt_1 anche la garanzia anche per le “cassaforti presso terzi” che però operava solo in caso di furto perpetrato senza segni di effrazione ovvero determinato da uso di chiavi false, uso fraudolento di chiavi vere, incuria, negligenza, atti dolosi o colposi ecc. Ritiene quindi l'appellante che i relativi diritti avrebbero dovuto essere esercitati, ex articolo 1891 c.c. , solo dall'assicurata o dalla CP_1 contraente a con l'espresso consenso di . CP_2 CP_1
Il motivo deve essere respinto
Ritiene la Corte che il primo giudice abbia correttamente ritenuto che nel caso di specie “la surrogazione non può essere configurata poiché VR è parte contrattuale, detentrice di un interesse diretto e non derivante dal pagamento. Il detto pagamento, infatti, è stato effettuato inadempimento di una clausola del contratto di appalto in essere con poste italiane, che la obbligava al pagamento in caso di ritardo nella gestione dei sinistri (art 13 e 7 all 1 fascicolo attore), ma si tratta di due contratti indistinti e autonomi. Ne deriva che il diritto all'indennizzo esercitato da VR discende direttamente dal contratto di assicurazione di cui la stessa è parte e prescinde dai rapporti fra l'attrice e Controparte_1
.
[...]
Correttamente infatti il giudice di prime cure ha evidenziato che giusta art. 13 comma 5 del contratto di appalto del 20/12/2012 in essere fra VR e , l'istituto di vigilanza si impegnava “a stipulare CP_4 apposita polizza assicurativa “all risks” ed “a primo rischio assoluto” a garanzia dei valori trasportati e/o giacenti nei caveaux o nelle sale di contazione della Società stessa…”. Inoltre all'art. 2 comma 2.3 si riservava altresì la facoltà “di trattenere dalle fatture in pagamento, gli CP_4 importi che l'Istituto sarà tenuto a pagare, quale franchigia assicurativa o per mancato pagamento da parte della Compagnia assicuratrice entro il termine massimo di nove mesi dall'evento…” e al successivo art. 13. comma 7, VR si impegnava “a versare a tutela, senza opporre eccezioni, CP_1 entro 20 gg. dal ricevimento della richiesta, l'importo della franchigia prevista dalla polizza di assicurazione”.
pagina 11 di 17 CP_ Già solo alla luce delle predette clausole si evidenzia l'evidente interesse di alla stipula della polizza assicurativa.
Tuttavia, dal disciplinare tecnico del servizio di trasporto, scorta, custodia e contazione di denaro e/o valori - allegato A del contratto di appalto – si evince che l'istituto appellato e avevano CP_4 concordato che “le sovvenzioni devono essere consegnate nei 60 minuti antecedenti l'ORrio di apertura dell'ufficio al pubblico onde permettere al direttore di ritirarla prima che sia presente pubblico in sala. L'Istituto di Vigilanza stipulerà a propria pure spese una polizza assicurativa che copra le cassaforti “bifronte” o “sfinge” dei furti con scasso e dalle misteriose sparizioni nel prodotto lasso tempORle”.
Validità del disciplinare tecnico servizio di trasporto, scorta, custodia e contazione di denaro e/o valori
Si premette che sono irrilevanti le eccezioni svolte dall'appallante circa la mancanza di data del disciplinare OR citato, posto che il detto documento è precisamente richiamato - quale Allegato A - nel contratto di appalto del 20/12/2020 che a pagina 3 menziona il detto documento considerandolo parte integrante e sostanziale dell'atto.
Il disciplinare in parola “fornisce le disposizioni alle quali devono attenersi gli Istituti di Vigilanza… incaricate da . dell'espletamento dei servizi oggetto di appalto” e disciplinava la Controparte_8 corretta esecuzione della prestazione richiesta, codificando altresì puntualmente i diversi servizi richiesti all'istituto di vigilanza (servizi di prelevamento in versamento presso Bankit, Servizi di consegna il ritiro del denaro presso gli uffici postali, modalità di confezionamento dei plichi contenenti denaro da consegnare o ritirare presso gli uffici relativi, documenti di accompagnamento, trasporto dei plichi contenenti i valori diversi dalle banconote da e per gli uffici postali, contazione e custodia del denaro e dei valori…). CP_ In tal modo esercitava il servizio appaltato, secondo le precise indicazioni fornite da CP_4 con il disciplinare, ritenendo del tutto inverosimile che nulla fosse stato codificato circa le modalità di espletamento del servizio di trasporto valori per conto di . CP_1
Essendo il documento, ricompreso ed espressamente richiamato nel contratto, ed essendosi VR attenuta alle indicazioni ivi contenute, non può in alcun modo essere ritenuto invalido o inesistente.
Nullità dell'appendice
La polizza de qua, prevedeva il risarcimento per “ i danni subiti da veicoli attrezzature di sicurezza, caveaux, locali di contazione, casse forti e uffici dell'assicurato a seguito di furto o rapina anche se solo tentati” e prevedeva una estensione della garanzia- per le “casseforti presso terzi” - “ai danni derivanti da furto totale perpetrato senza evidenti segni di effrazione, ovvero determinato da: uso fraudolento di chiavi vere;
misteriosa sparizione;
incuria, imperizia, negligenza, atti dolosi, colposi e infedeltà dei dipendenti dell' e o della Società corrispondenti incaricate del prelievo Parte_3 dall'assicurato…”
Oltre a quanto sin qui detto, con l'appendice n. 315/578524 del 10/06/2015 la compagnia assicurativa oggi appellante si obbligava a risarcire VR “per le perdite ed i danni causati al denaro ed ai valori mentre si trovano all'interno dei mezzi forti, nonché il danno agli stessi mezzi forti” precisando che per perdite e danni si intendevano, fra le altre cose, il furto o tentativi di furto e rapina.
pagina 12 di 17 CP_ Alla luce della ricostruzione appena svolta non pare potersi escludere una responsabilità civile di in assoluto ed il conseguente evidente interesse a stipulare la polizza e, soprattutto, l'appendice del 10/06/2015 della quale l'appellante invoca la nullità invocando la carenza di interesse dell'istituto di vigilanza.
CP_ Difatti in ragione di quanto stabilito nel contratto di appalto, era obbligata a consegnare le sovvenzioni 60 minuti prima dell'apertura dell'ufficio postale impegnandosi a stipulare una polizza assicurativa a copertura delle “cassaforti “bifronte” o “sfinge” dai furti con scasso e dalle misteriose CP_ sparizioni nel predetto lasso tempORle”. Ciò comprova la sussistenza dell'interesse di alla garanzia assicurativa, interesse derivante dal contratto di appalto che prevedeva una responsabilità, per le somme immesse nella cassaforte, in capo all'istituto sino all'arrivo del direttore della filiale. Quindi, CP_ quanto fosse intervenuto in quel lasso di tempo, era a carico di
Ebbene, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, è del tutto evidente l'interesse dell'istituto di vigilanza alla stipula della polizza assicurativa e, soprattutto, dell'appendice del 10/06/2015.
E' il caso di evidenziare che l'interesse alla stipulazione di un contratto di assicurazione è ravvisabile non solo in relazione al diritto di proprietà o ad altro diritto reale sulla cosa assicurata, ma anche in relazione a qualsiasi rapporto economico-giuridico per il quale il titolare sopporti il danno patrimoniale per effetto di un evento dannoso (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15107 del 17 giugno 2013).
CP_ Nel caso di specie, aveva tutto l'interesse a garantirsi a copertura per il lasso tempORle in cui, per il contratto di appalto, era responsabile delle casseforti, anche a consegna dei valori avvenuti. E proprio per tale motivo si era obbligata con a stipulare apposita polizza assicurativa per tale CP_4 fattispecie, con ciò mostrando pieno interesse e piena volontà contrattuale. Volontà contrattuale ravvisabile, tuttavia, anche nella compagnia assicurativa, che ha stipulato e siglato l'appendice qui contestata, attestando con ciò la volontà di garantire VR anche per le ulteriori ipotesi ivi contemplate. Evidentemente solo in sede contrattuale avrebbe dovuto e potuto contestare la carenza di Pt_1 CP_ interesse di non addivenendo alla stipula del documento in parola. Al contrario l'appellante ha volontariamente assunto il rischio essendo consapevole e mostrando con ciò piena volontà contrattuale.
Infine, oltre a quanto sin qui rilevato, si evidenzia che l'art. 6 dell'allegato 1 “assicurazione per conto di chi spetta”, del contratto di assicurazione precisa che “In caso di sinistro… le azioni, ragioni, diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dalla Contraente”. Dunque, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, in ogni caso VR era l'unico soggetto legittimato ad agire per ottenere il risarcimento del danno che certo poi avrebbe dovuto essere liquidato ai terzi interessati.
Sull'errata interpretazione della polizza
Assume l'appellante che la garanzia assicurativa non opera solo sulla base della definizione che ne viene data nell'oggetto ma sulla scorta di tutte le clausole contrattuali che nella fattispecie escludono l'operatività della polizza per: carenza di legittimazione attiva di prescrizione del diritto;
CP_2 mancanza di copertura del rischio;
nullità della garanzia assicurativa ex Art 1904 c.c. per mancanza delle condizioni e requisiti d'operatività e per carenza di responsabilità di nella verificazione del CP_2 sinistro: Secondo la tesi, non essendo stata allegata alcuna responsabilità contrattuale di neppure CP_2 per fatto colposo dei propri dipendenti, non può trovare applicazione la garanzia assicurativa di cui all'art. 4 delle condizioni particolari (responsabilità civile contrattuale). Pertanto l'unica garanzia assicurativa invocabile, ma contestata da è quella di cui alla condizione particolare numero 3 Pt_1
“cassaforte presso terzi” e di cui alla appendice di variazione n.315/ 578524 del 10/06/2015 relativa pagina 13 di 17 alla garanzia “cassaforte presso terzi” che il tribunale ha erroneamente ritenuto operativa nella fattispecie.
La censura va disattesa
Insiste l'appellante a sostenere che la condizione particolare di polizza n. 3 non sarebbe operativa nel caso di specie ritenendo che il sinistro, a causa degli allegati segni di scasso, non rientra nel rischio garantito di furto totale perpetrato senza evidenti segni di effrazione
Orbene, se è pur vero che la clausola n. 3 delle condizioni particolari di polizza estende la copertura assicurativa “ai danni derivanti da furto totale perpetrato senza evidenti segni di effrazione, ovvero determinato da: uso di chiavi false;
uso fraudolento di chiavi vere;
misteriosa sparizione;
incuria, imperizia, negligenza, atti dolosi, colposi e infedeltà dei dipendenti dell' e o della Società Parte_3 corrispondenti incaricate del prelievo dell'assicurato…”, è altresì vero che con l'appendice n. 315/578524 del 10/06/2015 si è inteso estendere la garanzia assicurativa alle “perdite ed i danni causati al denaro ed ai valori mentre si trovano all'interno dei mezzi forti…” precisando che per perdita e danni si intendeva anche i danni derivanti da “furto o tentativi di furto e rapina” e puntualmente prevedendo, fra le cause di esclusione la “completa assenza di scasso”, e la “completa assenza di manomissione”.
Dunque le parti avevano codificato puntualmente anche la fattispecie del furto e della rapina con segni di scasso e di manomissione esattamente come quanto avvenuto nella fattispecie in esame.
A nulla vale quindi quanto sostenuto dall'appellante che afferma che il tribunale “ha ritenuto operativa l'estensione della garanzia assicurativa de quo, pur in presenza di evidenti segni di scasso, tanto conto il chiaro tenore letterale della condizione particolare numero 3 “casseforti presso terzi…”. Tuttavia l'appellane nulla dice riguardo all'applicata appendice di polizza, limitandosi ad invocare una nullità della stessa per carenza di interesse di VR, eccezione generica e già rigettata come motivato ai precedenti punti.
Sull'eccepita inoperatività dell'appendice di polizza per carenza di prova ex art. 2697 cc delle relative condizioni
Secondo parte appellante non avrebbe adempiuto all'onere del dimostrare l'evento e le sue CP_2 modalità ma soprattutto anche la sussistenza all'epoca dei fatti di tutti i requisiti e condizioni d'operatività della garanzia quindi tutte le condizioni richieste dalla appendice di polizza. In particolare non avrebbe provato che la cassaforte era equipaggiata con chiavi Dallas, ancORta all'interno del locale dotato di impianto d'allarme o di macchiatura banconote e ad almeno 2 mt dalla finestra dei locali
Il motivo va respinto
Risulta evidente che la cassaforte era equipaggiata con chiavi, in possesso solo degli incaricati di VR e del Direttore della filiale delle poste. Irrilevante comunque la prova, posto che il furto è avvenuto con l'uso di un escavatore con il quale i ladri- dopo aver sfondato un muro dei locali di – asportavano CP_1 la cassaforte bifronte ivi installata.
Dalla ricostruzione dell'evento, si ricava altresì che la cassaforte asportata – pur se bifronte - fosse ancORta all'interno del locale tanto che, per poterla asportare, i ladri hanno dovuto utilizzare un escavatore, ovvero una macchina semovente, fornita di benna o di cucchiaio, per la rimozione e l'asportazione di materiali. Quanto alla distanza dalle finestre, anche l'invocata condizione nella fattispecie si palesa irrilevante e non concludente poiché i ladri, per poter asportare la cassaforte hanno pagina 14 di 17 dovuto procedere a sfondare il muro perimetrale dei locali ove era ubicata, rendendo così irrilevante l'eventuale rispetto di 2 mt imposto. CP_ Quanto al mancato invio della documentazione, si rileva che è documentalmente provato che ha immediatamente inviato alla il dettaglio dei valori depositati e sottratti e ha depositato copia Pt_1 della denuncia di furto fatta dal direttore dell'ufficio postale, evidenziando sin dall'atto introduttivo, di non essere in possesso delle registrazioni e di altra documentazione poiché di pertinenza di
[...]
e già acquisita dalla Polizia, chiedendo al tribunale, ex art. 210 cpc, di ordinarne l'esibizione. CP_1
CP_ Peraltro proprio dalla documentazione richiamata dall'appellante, si evince che aveva provveduto a consegnare alla società peritale incaricata da la documentazione istruttoria richiesta, mancando Pt_1 solo l'invio della denuncia di reato presentata alle competenti autorità nonché – unico elemento – non avendo fornito risposta in merito all'esistenza di altre polizze assicurative impegnate nella vicenda (all. 12 . Così come peraltro VR, aveva immediatamente inviato, con le denuncia di sinistro, la Pt_1 distinta particolareggiata dei beni colpiti da sinistro. Orbene, la denuncia di reato – peraltro depositata in atti - era evidentemente un documento non nella disponibilità di VR, come peraltro le registrazioni e i documenti contabili interni di , che peraltro la società peritale incaricata da CP_1 Pt_1 avrebbe potuto agevolmente reperire, così come avrebbe potuto compiere tutte le necessarie indagini presso la filiale di che aveva subito il furto e presso gli organi giudiziari. CP_1
Sulla violazione della sez.III Allegato D DM 269/2010 tabella D punto 3
Assume l'appellante che VR avrebbe violato la normativa TULPS in tema di “rischio marciapiede” per aver trasportato somme di denaro superiori ai limiti fissati nel DM 269/2010 Tabella D punto 3
La censura è irrilevante
Invero oltre a non essere in presenza di norma imperativa, come ritenuto dall'appellante, essendo il DM un atto sostanzialmente regolamentare, il punto 3 della tabella D enuncia solo delle regole per il trasporto di valori prevendendo per trasporti da € 100.000 fino ad € 500.000 la presenza di due guardie giurate, armate e con giubbotto antiproiettile a bordo di un furgone blindato.
L'appellante non ha fornito alcuna prova del mancato rispetto delle regole di cui al DM 269/2010 limitandosi ad un mero e generico richiamo del decreto ministeriale senza ulteriormente argomentare e allegare.
Sulla eccezione di prescrizione
La compagnia assicurativa ha contestato l'efficacia delle comunicazioni, tese all'interruzione della prescrizione prodotte in giudizio, sia per la carenza di legittimazione attiva di ai sensi CP_2 dell'articolo 1891 comma due c.c, sia per la mancanza dei requisiti di validità ed efficacia dell'atto di costituzione in mOR, sia per la loro tardività rispetto ai termini prescrizionali. Assume infatti che la prima lettera di IVRI del 4/8/2015 sarebbe priva di valida sottoscrizione e contiene la richiesta di apertura sinistro, essendo quindi inidonea a interrompere la prescrizione perché carente dei requisiti richiesti per la costituzione in mOR. La seconda comunicazione del 5/5/2017, pur se sottoscritta, avrebbe un contenuto inidoneo a produrre gli effetti interruttivi, mentre la terza comunicazione è stata inviata a mezzo mail pec il 1/2/2018 e la quarta il 23/02/2018 allorché il termine di prescrizione biennale decorrente dalla verificazione del sinistro era già maturato
L'eccezione deve essere disattesa
Questa Corte rileva che dalla documentazione in atti, fin dal 4/8/2015 VR, aveva tempestivamente denunciato il sinistro alla cui, in forza della “clausola Broker” (articolo 6 delle condizioni Pt_2
pagina 15 di 17 particolari di polizza) aveva affidato la gestione del contratto assicurativo e “di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla Pt_2 stessa… ogni comunicazione fatta dal Broker-in nome per conto dell' intenderà
[...] Parte_4 come fatta dall'assicurato stesso”, allegando alla denuncia il dettaglio riepilogativo dei valori trasportati e i modelli di accompagnamento dei valori.
A nulla valgono le doglianze sulla mancanza di valida sottoscrizione della predetta denuncia di sinistro, posto che ai fini dell'interruzione della prescrizione, l'intimazione scritta ad adempiere può essere validamente effettuata non solo da un legale che si dichiari incaricato dalla parte, ma anche da un mandatario o da un incaricato, alla sola condizione che il beneficiario ne intenda approfittare, e senza che occorra il rilascio in forma scritta di una procura per la costituzione in mOR Cass. 7097/2012).
Così come ininfluenti sono le doglienze relative alla seconda comunicazione del 5/5/2017 ritenuta dalla compagnia appellante inidonea a produrre gli effetti interruttivi della prescrizione in quanto carente dei requisiti di cui agli artt. 1219 e 2943 c.c. posto che dalla comunicazione si evince sia il numero di polizza, sia la data del sinistro, ma soprattutto il numero di riferimento interno assegnato dalla compagnia assicurativa. Peraltro, per giurisprudenza consolidata (Cassazione civile sez. II, 18/08/2022, n.24913) “L'atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante”.
Nella fattispecie ricorrono tutti i presupposti previsti dalle norme richiamate dall'appellante posto che, l'esplicitazione della pretesa non postula l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti (Cass15140/2021) e dalla comunicazione in esame si può agevolmente ricavare che l'atto interruttivo si riferiva a quel dato sinistro, riconosciuto esattamente con il numero di riferimento che aveva assegnato alla pratica (Vs rif 115/2546), con la data dell'evento e la descrizione delle Pt_1 stesso (furto della cassaforte presso 10). CP_9
Ma anche dalla documentazione depositata da (doc. 10,11,12,13,14) si rileva la piena Pt_1 conoscenza del sinistro da parte della compagnia assicurativa, che aveva incaricato la società peritale CP_ di svolgere gli accertamenti di rito, e la copiosa corrispondenza intercorsa fra ed il broker CP_6 Parte e fra questo e la compagnia assicurativa per il tramite della società peritale.
Tali comunicazioni, stavano ad indicare che il contenuto e lo scopo effettivo delle missive menzionate da rettamente intesi dalla destinataria, era quello di manifestare con evidenza l'univoca volontà Pt_1 di far valere un preteso diritto, attraverso la esternazione di una specifica pretesa, dovendosi pertanto condividere il giudizio del Tribunale che aveva tratto dalla corrispondenza intercorsa tra le parti la prova dell'avvenuta interruzione della prescrizione.
Questa Corte quindi aderisce all'orientamento della suprema Corte (23/06/2008, n.17018) secondo cui la prova di un atto interruttivo della prescrizione può essere dedotta in via presuntiva dalla risposta del debitore, ove dalla stessa si possa inequivocamente desumere l'esistenza dello scritto e l'aderenza del contenuto del medesimo alle prescrizioni formali dell'art. 2943 c.c. (Cass. 1980/3886; 1989/729), dovendosi di conseguenza nella specie escludere la violazione del disposto del citato art. 2943 c.c., dedotta dall'appellante a fondamento della censura.
Sulla prova dei valori sottratti e sulla franchigia
L'appellante si duole che il tribunale ha condannato gli appellanti al pagamento di euro 127.000,00 in assenza di valida prova dei valori sottratti.
pagina 16 di 17 Il motivo è parzialmente fondato.
Come già suddetto nei punti precedenti, VR ha fornito prova della preesistenza dei beni depositati e del loro preciso ammontare, depositando il riepilogo dettagliato dei valori nonché il Modello trivi – accompagnamento trasporto valori - che unitamente alla denuncia del furto da parte di , CP_1 fornisce piena prova dell'ammontare delle somme dovute.
Invero però il tribunale non ha debitamente valutato quanto previsto nell'appendice di polizza del 10706/2015 che prevedeva un massimale di € 100.000 e una franchigia del 10% per sinistro nel caso di 40 casseforti assicurate. Pertanto l'indennizzo dovuto è pari ad € 90.000, pari al massimale detratta la franchigia.
L'esito dell'appello determina una parziale rideterminazione delle spese di lite di primo e di secondo grado, così che il relativo motivo resta superato.
Tanto ritenuto e considerato, la Corte, conclude per il parziale accoglimento dell'appello, ove comunque la pretesa di viene ridimensionata. Pertanto la Corte ritiene di procedere per CP_2 entrambi i gradi di giudizio ad una parziale compensazione delle spese ed in ragione del limitato accoglimento delle ragioni difensive di compensa per 1/5 le spese dei due gradi ponendo a Pt_1 carico della società assicuratrice, nei confronti delle controparti, i restanti 4/5.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. 1651/2023 resa il 2/03/23, così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto in parziale riforma della sentenza n. 1651/2023:
2. Condanna al pagamento in favore di della somma di € 90.000,00 oltre Pt_1 Controparte_2 interessi dalla data del pagamento al saldo;
3. Condanna al pagamento dei 4/5 delle spese di lite dei due gradi di giudizio in favore di Pt_1
che liquida, per l'intero, per il I grado in € 14.000,00 – e per il II grado in € Controparte_2
9.990,00 oltre al rimborso delle spese vive contributo unificato e marche, nonché al rimborso delle spese generali e oneri di legge;
4. Condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di Pt_1 e che liquida per ciascuna parte in € 9.990,00 oltre al rimborso Parte_2 Controparte_1 delle spese generali e oneri di legge;
5. Conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Milano il 16 luglio 2024
Il G.A. est Paola Ambruosi
Il Presidente Francesco Distefano
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Francesco Distefano Presidente dr. Maria Teresa Brena Consigliere avv. Paola Ambruosi Giudice Ausiliario rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1159/2023 promossa in grado d'appello
DA
C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 P.IVA_1 FONTANA 28 MILANO presso lo studio dell'avv. GIORGETTI ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. PICCA GIORGETTI LOREDANA ( ) V. FONTANA N.28 20122 MILANO;
C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA CORDUSIO, 4 Controparte_1 P.IVA_2 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. POPOLO LEONARDO ANGELO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. RENDINELLA PASQUALE ( VIA CORDUSIO, 4 C/O POSTE IT. DIREZ AFFARI LEGALI 20123 C.F._2
MILANO;
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA ERNESTO NATHAN, Parte_2 P.IVA_3 102 00146 ROMA presso lo studio dell'avv. TRIONFETTI FEDERICA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
GIA' Controparte_2 Controparte_3
- (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA MUSUMECI, 137 95128 CATANIA
[...] P.IVA_4 presso lo studio dell'avv. CASTRO ANTONIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATI
avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni sulle seguenti conclusioni.
pagina 1 di 17 Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, reietta ogni contraria istanza, azione ed eccezione, previa ogni più opportuna pronuncia e declaratoria, in integrale riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Milano n. 1651/2023 pubblicata il 02.03.2023, G.U. Dr.ssa Rossella Filippi, nella causa iscritta a n. 47040/2019 di R.G., non notificata ed in accoglimento della presente impugnazione, così giudicare:
In via principale: accertata e dichiarata la carenza di legittimazione attiva di OR , la CP_2 CP_2 nullità e/o inoperatività della garanzia assicurativa azionata per carenza di interesse del contraente e/o assicurato, per mancanza di copertura del rischio, per prescrizione di ogni eventuale diritto, per carenza dei requisiti/condizioni di operatività della garanzia assicurativa, per carenza di responsabilità di per consapevole e volontario inadempimento di agli obblighi previsti in CP_2 CP_2 polizza in caso di sinistro, con conseguente perdita o riduzione del diritto all'indennizzo, per svolgimento di attività in violazione di norme imperative d'ordine pubblico interno da parte dell'assicurato, nonché la mancanza di prova e l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di
OR , per tutti gli ulteriori motivi dedotti in atti, rigettare la domanda di pagamento di CP_2 CP_2
OR , e per l'effetto condannarla alla restituzione a favore dei dell'importo di € CP_2 CP_2 Pt_1 180.329,36, oltre rivalutazione e interessi ex art. 1284, IV^ comma, c.c., dalla data dell'avvenuto pagamento all'effettivo saldo. In via subordinata: nel denegato e non creduto caso di motivata declaratoria d'operatività della garanzia azionata, dichiarare i tenuti al pagamento dell'indennizzo ai sensi e condizioni di Pt_1 polizza, nei limiti del provato e del dovuto, entro i limiti del massimale e previa deduzione della franchigia contrattuale, e per l'effetto condannare l'appellata alla restituzione a favore dei del Pt_1 maggior importo corrisposto in eccedenza al dovuto, nella misura ritenuta di giustizia, oltre interessi già corrisposti in forza della sentenza di primo grado e quelli successivi ex art.1284 IV^ comma c.c., dalla data della domanda all'effettivo saldo. In Ogni Caso: con vittoria di spese e competenze professionali sia di primo che di secondo grado, oltre spese generali nella misura del 15% degli onORri, oneri di legge, e condanna di al risarcimento CP_2 del danno in via equitativa ex art. 96 c.p.c., pari al doppio delle spese di difesa della presente causa. In via istruttoria: se ritenuto opportuno, ammettersi le prove per testi già dedotte in primo grado e non ammesse, sui seguenti capitoli di prova da ritenersi preceduti dalla formula “è vero o non è vero che
.” Parte 1.con denuncia in data 04.08.2015, comunicava al broker “che in data 01 agosto u.s. presso CP_2 la filiale in oggetto è stata consumata una rapina con scasso da ignoti, asportando il mezzoforte contenente valori per un importo di € 167.000,00, detti valori erano stati depositati poco prima dal nostro personale all'interno del mezzoforte (bifronte) dell'Ufficio Postale Bari 10.” (doc.4); CP_2
2.il sinistro veniva qualificato da come rapina con scasso anche nelle successive comunicazioni CP_2 di cui alle PEC del 01.02.2018 (doc.5), del 27.02.2018 (doc.6) e del 25.06.2018 (doc.7);
3.l'asportazione della cassaforte avvenne dopo che il personale aveva completato le operazioni di CP_2 deposito valori presso l'ufficio postale e se ne era già allontanato;
4. all'epoca dei fatti, era aggiudicataria dell'appalto del servizio di “trasporto, scorta, custodia e CP_2 contazione di denaro e/o valori” presso gli uffici postali di in forza del contratto CP_1 stipulato in data 20.12.2012 con quale mandataria di con Controparte_4 Controparte_1 durata dal 16.01.2013 al 15.01.2015 e prorogato sino al 14 gennaio 2016 (doc.8);
5.il contratto IVRI/Poste Tutela aveva ad oggetto prestazioni/servizi a carico di e più CP_2 specificatamente il prelevamento, trasporto, scorta, contazione e custodia di danaro da consegnare/ritirare presso gli uffici di;
CP_1
pagina 2 di 17
6.l'art.
1.8 del contratto prevedeva anche alcune prestazioni accessorie, tra cui la stipula di una polizza di assicurazione, con apposito vincolo a favore di e nell'interesse di , a CP_4 CP_1 garanzia dei valori trasportati e/o giacenti nei caveaux o nelle sale di contazione di nonché: i) CP_2 nelle casseforti “sfinge” installate negli uffici postali di cui l'Istituto è unico detentore delle chiavi non duplicabili degli sportelli esterni, ii) nelle casseforti di proprietà dell'Istituto di Vigilanza eventualmente installate presso gli Uffici postali, iii) nelle casseforti di proprietà di , CP_1 dotate di appositi tesoretti blindati e di cui l' usufruisce per l'eventuale sovvenzionamento e/o CP_5 ritiro(doc.8);
7.a miglior precisazione dell'obbligo assicurativo, l'art. 13.5, lett. b) del contratto IVRI/Poste Tutela specificava che la polizza doveva coprire tutti i danni derivanti da furto commesso con l'uso di chiavi false o con l'uso fraudolento di chiavi vere, ovvero perpetrato senza evidenti segni di effrazione, che avessero a colpire le casseforti “Sfinge” degli Uffici Postali, nuovo lay-out di cui l'istituto ha il possesso esclusivo delle chiavi dello sportello esterno (doc.8);
8.all'epoca dei fatti IVRI, a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività professionale, aveva in corso con i l'assicurazione “Trasporto Valori” di cui al contratto n. Pt_1
1903806, con decorrenza dal 31.12.2014 e scadenza al 31.12.2015, stipulata in nome proprio, ma per conto di chi spetta (doc.3);
9.la polizza, prevedeva una specifica estensione di garanzia alle “Casseforti presso terzi” di cui alla Condizione Particolare n. 3, che operava in caso di “furto totale perpetrato senza evidenti segni di effrazione, ovvero determinato da: uso di chiavi false;
uso fraudolento di chiavi vere;
misteriosa sparizione;
incuria, imperizia, negligenza, atti dolosi, colposi e infedeltà dei dipendenti dell' Parte_3 e/o delle Società corrispondenti incaricate del prelievo dall' ; solo ed esclusivamente per Parte_3 quelle casse-continue, apparecchiature Cash Dispenser, Bancomat e similari che siano munite di sistema di apertura elettronico con “Chiave Elettronica Mas Hamilton/ Dallas” e/o similari o di altri sistemi elettronici di apertura a combinazione variabile e/o gestiti da remoto dal contraente, per le quali l' si sia impegnato contrattualmente ad effettuare, in proprio o tramite le Società di Parte_3 cui all'Allegato n.2 alla presente polizza, il prelievo di valori” (doc.3);
10.nell'Appendice di Polizza n.315/578524 erano prescritte le seguenti condizioni di operatività: i) le casseforti devono essere equipaggiate da chiave Dallas o similari, ii) devono esser ancORte all'interno del locale ove sono ubicate, iii) il locale deve esser dotato di impianto di allarme e/o di sistema di macchiatura delle banconote, iv) ciascuna cassaforte deve essere all'interno dei locali e almeno a 2 metri dalle finestre dei locali (doc.3);
11.l'art. 2 C.G.A. prescriveva che in caso di sinistro il contrante/assicurato doveva: Parte a notificare il sinistro non solo al broker ma anche alle Autorità competenti,
b) produrre agli assicuratori una distinta particolareggiata dei beni sottratti, con la copia delle bollette di accompagnamento redatte dall'utente del servizio, i documenti interni dello stesso, copia della denuncia alle Autorità competenti,
c)conservare le tracce e indizi materiali del sinistro, tenere a disposizione e fornire le prove, documenti e informazioni sui beni colpiti dal sinistro, sulle circostanze e cause del sinistro e facilitare gli accertamenti degli Assicuratori e dei loro periti (doc.3); 12. società incaricata dai di effettuare gli accertamenti peritali relativamente al sinistro CP_6 Pt_1 Parte di cui è causa, a far data dal 24.08.2015 richiedeva a e al broker tutti i documenti e le CP_2 informazioni necessari ai sensi dell'art. 2 CGA ad accertarne l'indennizzabilità, compresa la copia integrale del contratto di appalto , come da elenco contenuto nella comunicazione Controparte_7 del 24.08.2015 e richiedeva, altresì, di poter effettuare un sopralluogo presso l'Ufficio Postale in cui si era verificato il sinistro (doc.ti 10 e 11);
pagina 3 di 17 Parte 13. con mail in data 06.03.2018 inviata a broker e gestore della polizza per conto del CP_6 contraente/assicurato, comunicava, senza riconoscimento alcuno dell'altrui diritto, che, a fronte delle richieste di tutti i documenti e informazioni relativi al sinistro del 01.08.2015, aveva ricevuto copia del
“Contratto per l'esecuzione del servizio di trasporti, scorta, custodia e contazione del denaro e/o valori presso gli Uffici Postali -Lotto n.25” stipulato tra e in data 20.12.2012, CP_2 CP_1 senza alcun allegato (doc.12); Parte
14. nella mail inviata al broker in data 06.03.2018, comunicava di aver appreso dal legale CP_6 di che quest'ultima era stata diffidata il 07.02.20218 da ad adempiere agli obblighi CP_2 CP_1 contrattuali, ma questi ultimi non erano stati né precisati né documentati da (doc.ti 6 e 12); CP_2
15. nella mail del 06.03.2018 precisava che l'unico contratto consegnato ai periti degli CP_6 assicuratori era quello stipulato tra e in data 20.12.2012, senza allegati, il cui art. CP_2 CP_1
13.5, lett. b) obbligava a garantire la copertura assicurativa di tutti i danni derivanti da furto CP_2 commessi con l'uso di chiavi false o con l'uso fraudolento di chiavi vere, ovvero perpetrati senza segni di scasso o effrazione, che avessero a colpire le casseforti “Sfinge” degli Uffici Postali, di cui CP_2 aveva il possesso esclusivo delle chiavi dello sportello esterno ( doc.ti 8 e 12); CP_
16. nella mail del 06.03.2018 riferiva che il sinistro, per come denunciato da era avvenuto CP_6 con scasso, commesso da ignoti con un mezzo pesante e per tale motivo era stato respinto dagli assicuratori siccome esulante dall'oggetto dell'assicurazione (doc. 12); Parte
17. in data 21.03.2018, inviava al broker una mail in cui, senza riconoscimento alcuno CP_6 dell'altrui diritto, contestava il mancato ricevimento di copia delle diffide che dichiarava di aver CP_2 ricevuto da e di copia integrale della documentazione istruttoria relativa al sinistro del CP_1 01.08.2015, richiesta dai periti sin dal 24.08.2015, sollecitandone l'inoltro (doc.11); Parte 18. con PEC del 11.04.2018 inviata al legale di e a senza riconoscimento alcuno CP_6 CP_2 dell'altrui diritto, contestava il ritardo con cui erano state trasmesse in data 11.04.2018 due diffide di
, di cui la prima recante la data del 28.10.2016 e la seconda la data del 07.02.2018, CP_1 nonché la mancata trasmissione della denuncia di reato alle Autorità, la mancata indicazione di elementi e dati certi in ordine alle circostanze del sinistro, che veniva descritto da come CP_1 rapina e da sia come rapina che come furto con scasso, il negato sopralluogo dell'ufficio Postale CP_2
Bari 10 e il mancato invio della integrale documentazione istruttoria richiesta più volte dai periti sin dal 24.08.2015, sollecitandone nuovamente l'invio (doc.14) ; Parte
19. nella PEC del 11.04.2018, inviata al legale di e a chiedeva che indicasse in CP_6 CP_2 CP_2 maniera specifica quale fosse il suo eventuale inadempimento causalmente legato al determinarsi del sinistro e/o in base a quali documenti e disposti contrattuali in essere con gli CP_1 assicuratori avrebbero dovuto garantire il sinistro del 01.08.2015 (doc.14); Parte
20. in data 19.06.2018 inviava al legale di e al broker una PEC in cui comunicava di CP_6 CP_2 non aver ricevuto riscontro alla PEC del 11.04.2018, sollecitando una risposta (doc.15).
Sulle prefate circostanze si indicano a testi, con riserva di integrare la lista:
1. c/o v. della Moscova n.47/A, Milano;
Testimone_1 CP_6
2. c/o a v. della Moscova n.47/A, Milano Testimone_2 CP_6
3. c/o a v. della Moscova n.47/A, Milano Testimone_3 CP_6
4. c/o a v. della Moscova n.47/A, Milano” Testimone_4 CP_6
Per Controparte_1
Piaccia alla Corte d'Appello Civile di Milano, respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione,
pagina 4 di 17 nel merito: confermare in ogni sua parte la sentenza n°1651/2023 depositata in data 2.3.2023 del Tribunale civile di Milano e, per l'effetto, respingere l'appello proposto da Parte_1
[...] in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'appello fosse ritenuto fondato anche solo in parte, respingere in ogni caso le domande formulate dalla società (già Controparte_2 [...]
nei confronti di in quanto inammissibili Controparte_3 Controparte_1
e comunque infondate in fatto e diritto;
in estremo subordine: nella denegata ipotesi in cui le domande formulate dalla società
[...] (già nei confronti di Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 fossero ritenute fondate diminuire dell'importo di € 60.000,00 pari all'eccedenza trasportata oltre il limite consentito dalla ripetizione delle somme pretese dalla medesima per vìolazione di norme imperative d'ordine pubblico;
in via istruttoria: ci si oppone all'ammissione delle avverse istanze istruttorie di parte appellante. Con vittoria, per di compensi professionali anche della presente fase del giudizio. Controparte_1
Per Parte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, 1) In via principale: respingere per le causali di cui in narrativa l'appello proposto da
[...] ai danni di e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza n. Parte_1 Parte_2
1651/2023 emessa dal Tribunale Civile di Milano nelle parti in cui rigetta le domande proposte ai danni di condanna a rifondere le spese di lite in favore di Parte_2 CP_2 Parte_2 2) dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare l'appello incidentale proposto da ai CP_2 danni di n quanto infondato in fatto ed in diritto;
Parte_2
3) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande di
[...]
rigettare tutte le domande spiegate da nei confronti di Parte_1 CP_2 [...]
perché del tutto infondate in fatto ed in diritto e comunque smentite dalla documentazione Pt_2 prodotta in atti;
4) Sempre in via subordinata e nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di risarcimento formulata da si chiede all'Ill.mo Giudice accertare e CP_2 dichiarare la eventuale quota di responsabilità di ciascuna parte convenuta e ridurre la domanda ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.;
5) con condanna, in ogni caso, di in persona del Legale Rappresentante pro tempore, al CP_2 rimborso delle spese legali di anche per il secondo grado di giudizio, nonché al Parte_2 risarcimento dei danni da liquidarsi in favore di in misura almeno pari almeno alle spese Parte_2 legali che verranno liquidate, ovvero nella minore o maggiore somma che verrà ritenuta di giustizia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, primo e terzo comma, c.p.c..
6) In via istruttoria, rigettare le ulteriori richieste istruttorie formulate dalla parte appellante e, nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione della prova testimoniale come articolata dalla difesa di nell'atto di appello, si chiede di essere ammessi a prova contraria sui Parte_1 capitoli di prova articolati da con il seguente testimone: Parte_1
- Dott.ssa domiciliata presso n Milano. Testimone_5 Parte_2
Con vittoria di spese, compensi di lite, oltre oneri di legge, del primo e del secondo grado del giudizio”.
Per GIA' Controparte_2 Controparte_3
-
[...]
“la ut supra rappresentata, difesa e domiciliata Controparte_2 pagina 5 di 17 PRECISA LE CONCLUSIONI riportandosi a tutti i pregressi scritti e verbali di causa - nelle cui eccezioni, deduzioni, richieste e conclusioni insiste per l'integrale accoglimento, senza accettazione del contraddittorio in ordine a domande ed eccezioni nuove - affinché l'On. Collegio adito, per le ragioni, richieste ed eccezioni meglio indicate in atti e qui da intendersi pedissequamente ritrascritte e non abbandonate, rigettata ogni avversa richiesta, Voglia: 1) in via principale, accertare e dichiarare l'infondatezza dei motivi di appello proposti dalla
, per tutte le eccezioni, deduzioni e argomentazioni meglio Parte_1 dettagliate nei paragrafi che precedono, qui da intendersi pedissequamente richiamate e che si chiede vengano accolte;
2) per l'effetto, rigettare il gravame proposto dalla perché Pt_1 Parte_1 infondato in fatto e diritto e non meritevole di accoglimento, con conferma integrale delle statuizioni di cui alla sentenza n. 1651/2023, pubblicata il 02/03/2023, del Tribunale di Milano nella persona della Dott.ssa Rossella Filippi e resa in favore della oggi CP_2 Controparte_2
3) sempre per l'effetto, rigettare l'avversa domanda di restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado perché́ infondata e non meritevole di accoglimento
4) il tutto con vittoria di spese e competenze di cui al presente giudizio di appello;
5) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale, di uno o più̀ motivi di appello proposti dalla in via incidentale condizionata vagliare ad accogliere le Parte_1 domande ulteriori avanzate dalla nel giudizio di primo grado (sub R.G. N. 47040/2019 CP_2
Tribunale di Milano), fatte proprie da - con conseguente modifica del capo relativo Controparte_2 alle spese della sentenza n. 1651/2023 Tribunale di Milano, come meglio precisato ai punti sub nn.
III,1) e III,2) del presente atto – e che di seguito si ritrascrivono:
“2. in subordine, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del broker Parte_2
n.p. del legale rappresentante pro tempore, che non ha trasmesso le comunicazioni ricevute dall'Assicurato all'Assicuratore Lloyds – Rappresentanza Generale per l'Italia, e, per CP_2 l'effetto, accertare e dichiarare l'obbligo del broker di risarcire il danno subito dalla Parte_2 società in toto per € 127.000,00 (167.000,00 – 40.000,00 franchigia) o, Controparte_1 comunque, nei limiti contrattuali e, per l'effetto, condannarla a rifondere la detta somma - oltre gli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dal giorno del pagamento al saldo - direttamente a che CP_2 ha già provveduto a versare la somma di € 167.000,00 ivi compresa franchigia in favore delle
[...]
Controparte_1
3. in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui non dovesse sussistere alcun obbligo risarcitorio in capo alla compagnia assicurativa, accertare e dichiarare che la ha diritto alla CP_2 ripetizione della integrale somma di € 167.000,00 da parte di in quanto Controparte_1 indebitamente pagata e, per l'effetto, condannare a rifondere alla parte attrice la Controparte_1 cifra di euro 167.000,00 a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. o, in ulteriore, subordine condanni all'indennizzo ex art. 2041 c.c. sempre della somma di euro 167.000,00 Controparte_1 sborsata dalla parte attrice, oltre gli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dal giorno del pagamento al saldo;
4. in ogni caso, dichiararsi la inammissibilità della domanda di circa la responsabilità Pt_1 aggravata ex art. 96 c.p.c., in quanto tardiva;
5. In via istruttoria: si chiede, inoltre, che il Giudice adito ordini l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. della documentazione (riprese video delle telecamere poste all'esterno dell'Ufficio Postale registrate su supporto magnetico) acquisita dalla Polizia di Stato intervenuta sul luogo del sinistro in data 1/08/2015;
6. Con vittoria di spese e compensi”. pagina 6 di 17
6) Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pubblicata il 2/03/2023 n. 1651/2023 il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 47040/2021 promossa da contro CP_2 Parte_4 [...]
e così decise: CP_1 Parte_2
“Condanna gli al pagamento a favore di di euro 127.000,00 oltre interessi Parte_4 CP_2 legali dalla data del pagamento al saldo;
Condanna gli a rifondere e spese di lite a favore di liquidate in euro Parte_4 CP_2
14.000,00 per compenso oltre spese generali, C.U. oneri e accessori;
Condanna la a rifondere le spese di lite a favore di liquidate in euro CP_2 Parte_2
8.000,00 per compenso oltre spese generali, oneri e accessori;
Condanna la a rifondere le spese di lite a favore di liquidate in euro CP_2 Controparte_1 8.000,00 per compenso oltre spese generali, C.U. oneri e accessori”
Il Tribunale così sintetizza i fatti e lo svolgimento del processo:
“Con atto di citazione notificato in data 27.09.2019 Controparte_3 (in breve “ ) conveniva dinanzi al Tribunale di Milano gli che hanno CP_2 Parte_4 assunto il rischio derivante dalle note di copertura n. B0427C001514029, B0427C000714020, B0427C000814028 e B0427C004614000 (in breve gli “ ), e Parte_4 Parte_2
al fine di ottenere la restituzione di quanto anticipato a titolo di indennizzo in Controparte_1 seguito del sinistro avvenuto in data 01.08.2015 all'Ufficio Postale sito in via Mogadiscio, Bari. Parte attrice allegava che, come richiesto da sottoscriveva con gli Controparte_1 Parte_4
[...] la polizza n. 1903806 “all risk” e “a primo rischio assoluto” a garanzia dei valori trasportati
[...]
e/o giacenti nei caveaux o nelle sale di contazione. Allegava, inoltre, che, in seguito al sinistro verificatosi in data 01.08.2015 all'Ufficio postale di via Mogadiscio, gli rimanevano inadempimenti all'obbligo di indennizzo assunto Parte_4 con i certificati assicurativi menzionati in quanto non provvedevano ad indennizzare a CP_1 l'importo di loro competenza pari all'ammontare della refurtiva (euro 167.000,00) detratta la franchigia di euro 40.000,00. Parte attrice allegava che per quanto sopra rimborsava essa stessa l'intero Controparte_1 importo oggetto di furto;
pertanto, chiedeva a questo tribunale di condannare agli Parte_4 al rimborso dell'importo di euro 127.000,00 oltre interessi.
[...]
In via subordinata, allegava che in qualità di broker assicurativo, sarebbe CP_2 Parte_2 responsabile qualOR non avesse provveduto ad inoltrare la denuncia del sinistro e le comunicazioni successive agli organi competenti e, sulla base di tale ipotesi, chiedeva il risarcimento da parte di dell'importo di euro 127.000,00 oltre interessi versato a . Parte_2 CP_1
Inoltre, in via ulteriormente subordinata, in caso di inoperatività della polizza assicurativa CP_2 perché il furto in oggetto non sarebbe oggetto di copertura assicurativa, chiedeva a la CP_1 restituzione dell'intera somma versata (euro 167.000,00) in quanto sarebbe, in tal caso, ingiustificatamente trattenuta.
pagina 7 di 17 In data 31.01.2020 si costituivano gli che hanno assunto il rischio derivante Parte_4 dalle polizze n. B0427C001514029, B0427C000714020, B0427C000814028 e B0427C004614000 in quali eccepivano ogni avversa domanda e ne chiedevano il rigetto. In particolare, parte convenuta eccepiva la nullità e/o l'inoperatività della garanzia assicurativa per mancanza di copertura del rischio, mancanza di interesse di e di e, in subordine, CP_1 CP_2 per carenza di responsabilità della stessa nonché per intervenuta prescrizione del diritto vantato CP_2 dall'attrice. In data 17.03.2020 si costituiva la quale, allegando prova delle comunicazioni che Parte_2 sulla stessa gravavano, riteneva di essere estranea ai fatti e pertanto chiedeva di essere estromessa dal giudizio.
In data 17.03.2020 si costituiva la quale contestava le domande di parte attrice e Controparte_1 le riteneva infondate e, in subordine, chiedeva la rimodulazione del quantum dell'indennizzo”
Avverso tale decisione – motivata in ragione della ritenuta operatività della polizza n.1903806 e dell'appendice di polizza n 315/578524 e che quindi il danno rientrava nella copertura assicurativa - è stato proposto appello da che, reiterando le domande svolte in primo grado, chiedeva, in Pt_1 riforma della sentenza il rigetto della domanda di pagamento di VR con condanna alla restituzione dell'importo di € 180.329,36 oltre intereresti ex art 1284 co 4 cc e rivalutazione. In subordine di dichiarare la compagnia tenuta al pagamento nei limiti del massimale e previa deduzione della franchigia.
Si costituiva , quale società incorpORnte chiedendo il rigetto dell'appello e, in Controparte_2 CP_2 caso di accoglimento dell'appello proponeva appello incidentale condizionato chiedendo l'accoglimento delle domande avanzate da VR nel giudizio di I grado nei confronti di e Parte_2 di . Controparte_1
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e, in subordine, il rigetto dell'appello Controparte_1 incidentale condizionato proposto da CP_2
Si costituiva insistendo per il rigetto dell'appello e, in subordine, il rigetto delle domande Pt_2 spiegate con l'appello incidentale condizionato di . CP_2
Precisate le conclusioni e depositate le memorie conclusive, all'udienza del 4/07/2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla prova del furto e sulla qualificazione giuridica
Secondo il tribunale avrebbe ricostruito i fatti sulla scorta della denuncia di reato presentata da Pt_1
alla questura di Bari e sulla denuncia dell'apertura di sinistro inviata da VR agli CP_1 assicuratori ove i legali rappresentanti sia di che dell'istituto di vigilanza, non presenti ai fatti, CP_1 avrebbero qualificato il sinistro come rapina con scasso. Assume l'appellante che la denuncia di reato sia alla pubblica autorità sia per l'apertura del sinistro, sono mere dichiarazioni unilaterali delle parti che non sarebbero idonee ad assolvere l'onere probatorio posto in capo all'assicurato ai sensi del 2697 c.c. e che comunque la fattispecie della rapina non sarebbe ricompresa nella polizza assicurativa.
La censura va disattesa pagina 8 di 17 Preliminarmente, relativamente alla qualificazione giuridica, la Corte osserva che correttamente il primo giudice ha ritenuto la fattispecie sussumibile a quella di cui agli artt 624 e 625 n. 2 cp, furto aggravato dalla violenza sulle cose, non integrando il reato di rapina ex art. 628 cp, non essendo intervenuta violenza alle persone. È noto infatti che la rapina si differenzia dal furto proprio in ragione dell'elemento della violenza o della minaccia alla persona fattispecie non ravvisabile nel giudizio de quo.
La Corte in primo luogo rileva che sulla base delle prospettazioni ed allegazioni difensive delle parti - considerato in particolare il difetto di qualsivoglia allegazione probatoria ad opera di parte appellante - il diritto al risarcimento azionato da parte appellata può ritenersi provato nei suoi elementi costitutivi: in particolare può' ritenersi provata la verificazione dell'evento dannoso assicurato costituito dalla asportazione della cassaforte bifronte sita presso l'Ufficio Postale 10 in Bari, successivamente al deposito dei valori da parte di VR.
Sul punto la compagnia assicurativa ha laconicamente eccepito il difetto di prova del furto, con prospettazione difensiva (peraltro alquanto genericamente) finalizzata a porre in dubbio la veridicità stessa del fatto denunciato: vale a dire che la cassaforte fosse stata effettivamente asportata con uno escavatore, mediante lo sfondamento del muro dell'ufficio postale, e quindi l'esistenza del presupposto per l'operatività dell'obbligazione indennitaria azionata.
In realtà le appellate hanno certamente fornito la prova dell'esistenza del bene assicurato, esistenza che non potrà certo essere messa in discussione, poiché il direttore della filiale ha confermato che i valori oggetto di furto esistevano effettivamente, denunciando immediatamente il furto e fornendo una ricostruzione degli eventi nonché una puntuale descrizione dei beni sottratti e della loro stima economica.
Ora, occorre muovere dal generale principio affermato all'art. 1218 c.c. secondo cui al creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto è sufficiente fornire la prova della fonte negoziale ed allegare l'inadempimento della controparte, mentre incombe su quest'ultima l'onere di dare dimostrazione del fatto impeditivo (o estintivo) dell'adempimento (Cass. S.U. 13533/11). Tale principio deve essere coordinato con quello - parimenti ribadito in giurisprudenza in vicende processuali, quali quella in esame, aventi ad oggetto indennizzi assicurativi per furto - secondo cui la denuncia del furto è atto di parte e che non implica necessariamente l'avvenuto furto ad opera di terzi (così tra le altre, in motivazione, Cassazione civile sez. III n. 8198 del 4/04/2013). Nel contratto di assicurazione il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo, consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e tempORle in cui la garanzia opera, così che è onere dell'assicurato dimostrare che si è realizzato proprio quel rischio coperto dalla garanzia assicurativa.
Il rigore probatorio sopra tratteggiato, tuttavia, non può non tener conto della natura e peculiarità dell'evento assicurato laddove esso – come nella fattispecie - sia costituito dal furto di una cassaforte di proprietà di un'Impresa pubblica, e ciò in relazione soprattutto alle concrete possibilità per il danneggiato di dare adeguata dimostrazione dell'effettivo suo verificarsi.
Nel caso in esame è realistico che nessuno fosse presente al momento del furto avvenuto alle ore 6,45 dell'1.8.2015, presso l'ufficio postale di Bari 10 di via Mogadiscio n.18, appena dopo che VR aveva depositato la somma in contanti di € 167.000,00, destinata al pagamento pensioni, nella cassaforte bifronte di detto ufficio (utilizzata sia dal personale di che da personale di vigilanza VR). Furto CP_1 da parte di ignoti prontamente denunciato alle competenti autorità dal direttore della filiale,
pagina 9 di 17 dichiarazione, questa, di parte che certamente deve essere vagliata alla luce di ogni elemento indiziario deducibile ed eventualmente allegato dall'appellante, allo scopo di porre in dubbio la valenza dichiarativa della denuncia che, peraltro, si osserva, è di provenienza di un'Impresa pubblica, controllata dal Ministero dell'Economia e delle finanze, che già di per se conduce a ritenere poco realistica una dichiarazione infedele.
Tuttavia la prova della causa esonerativa della garanzia in ragione di condotte dolose o gravemente colpose dell'assicurato, può invero essere fornita dall'assicuratore in ogni modo e quindi anche ricorrendo a presunzioni: fornendo cioè elementi circostanziali - che possono essere anche acquisiti tramite agenzie di investigazioni private (come non raramente avviene in situazioni di sospetta frode assicurativa) - tali da far ritenere che il fatto denunciato sia difforme al vero. Per poter ritenere provato che l'assicurato abbia consapevolmente denunciato come avvenuto un fatto di reato in realtà non verificatosi, valutate anche le conseguenze penali che possono derivarne a carico del denunciante in ragione della perseguibilità d'ufficio del reato previsto all'art. 367 c.p. - occorre tuttavia che siffatti elementi presuntivi siano in primo luogo dedotti in giudizio, ed inoltre che essi possiedano quei requisiti di gravità, univocità e concordanza che l'art. 2729 c.c. richiede sussistenti in misura tale da poter assurgere nel loro insieme a valore di prova circa la falsità ideologica della denuncia presentata dall'assicurato all'autorità giudiziaria o ad altra che ha l'obbligo di riferire a questa.
Nel caso in esame la compagnia assicurativa appellante, non ha indicato né in comparsa né nei successivi atti difensivi alcun elemento idoneo a contrastare l'attendibilità della denuncia presentata da
. In ragione ed applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati in materia di CP_1 onere probatorio applicabili alle vicende assicurative quali quella in esame, non vi sono ragioni per porre in dubbio che l'evento assicurato si sia effettivamente verificato.
VR ha dunque provato la proprietà, in capo a e la preesistenza dei beni oggetto della CP_1 copertura assicurativa, il verificarsi del furto, nonché il valore economico dei beni sottratti. Tutte circostanze, peraltro, non contestate o efficacemente confutate dalla appellante che, dunque, possono ritenersi dimostrate. Difatti proprio relativamente alle modalità della contestazione, la suprema Corte ha da ultimo ulteriormente chiarito che la generica deduzione di assenza di prova – come nella fattispecie - senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. (Cassazione civile sez. VI, 27/08/2020, n.17889).
Tuttavia la compagnia appellante, in modo generico, si è limitato ad osservare che il tribunale” avrebbe dovuto rigettare la domanda di pagamento dell'indennizzo assicurativo per carenza di piena e valida prova del principale presupposto e requisito, costituito dalla verificazione di un sinistro che per le sue specifiche ed effettive caratteristiche può ritenersi coperto dalla garanzia assicurativa azionata” (pag. 9 atto di appello).
In realtà, invece, le due cose non coincidono. Difatti dire che di un fatto manca la prova non equivale, di per sé, a dire che quel fatto è da ritenere contestato. L'istituto appellato ha fornito prova che anche ha denunciato il furto descrivendo compiutamente i beni asportati. Denuncia corrobORta CP_1 anche dal riepilogo dei valori depositati nella cassaforte oggetto di furto, unitamente al “modello di Parte accompagnamento trasporto valori” (all. 2 , nei quali viene dettagliatamente specificata la somma e il numero delle banconote, documenti non oggetto di alcuna specifica contestazione neanche generica da parte dell'assicurazione, si da fornire piena prova della preesistenza e della consistenza dei beni trafugati.
pagina 10 di 17 D'altra parte, in considerazione del fatto storico da dimostrare e del soggetto danneggiato, si può ritenere che corrisponde ad una nozione di comune esperienza, il fatto che , in quanto CP_1
Impresa pubblica e holding italiana, controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, non dichiari il falso. Ne consegue che alla luce della globalità delle circostanze risultanti dagli atti, non può ritenersi sussistente la contestazione del fatto storico del furto per la sola ragione che la compagnia assicurativa assume che manca la prova sul punto.
Relativamente poi alla stima dei danni il riepilogo depositato in atti e il “modello di accompagnamento trasporto valori” si evidenzia analitico e sufficientemente dettagliato e fornisce alla Corte elementi che, in quanto non oggetto di specifica contestazione della Compagnia assicurativa, possono essere idonei a fondare la decisione.
CP_ Sulla legittimazione attiva di e sulla invocata nullità dell'appendice n. 315/578524
Assume l'appellante che l'errore commesso dal primo giudice è consistito nell'escludere che la polizza trasporto valori stipulata da rientri nella categoria delle polizze per conto di chi spetta ai sensi CP_2 dell'Art 1891 c.c. e nel dichiarare quindi l'istituto titolare del diritto all'indennizzo assicurativo. All'epoca dei fatti l'istituto era aggiudicataria di un appalto di servizi di trasporto, scorta, custodia contazione di denaro e/o valori presso gli uffici di . Per tale ragione l'istituto aveva CP_1 contratto la polizza con la stipulata in nome proprio ma per conto di chi spetta che prevedeva Pt_1 anche la garanzia anche per le “cassaforti presso terzi” che però operava solo in caso di furto perpetrato senza segni di effrazione ovvero determinato da uso di chiavi false, uso fraudolento di chiavi vere, incuria, negligenza, atti dolosi o colposi ecc. Ritiene quindi l'appellante che i relativi diritti avrebbero dovuto essere esercitati, ex articolo 1891 c.c. , solo dall'assicurata o dalla CP_1 contraente a con l'espresso consenso di . CP_2 CP_1
Il motivo deve essere respinto
Ritiene la Corte che il primo giudice abbia correttamente ritenuto che nel caso di specie “la surrogazione non può essere configurata poiché VR è parte contrattuale, detentrice di un interesse diretto e non derivante dal pagamento. Il detto pagamento, infatti, è stato effettuato inadempimento di una clausola del contratto di appalto in essere con poste italiane, che la obbligava al pagamento in caso di ritardo nella gestione dei sinistri (art 13 e 7 all 1 fascicolo attore), ma si tratta di due contratti indistinti e autonomi. Ne deriva che il diritto all'indennizzo esercitato da VR discende direttamente dal contratto di assicurazione di cui la stessa è parte e prescinde dai rapporti fra l'attrice e Controparte_1
.
[...]
Correttamente infatti il giudice di prime cure ha evidenziato che giusta art. 13 comma 5 del contratto di appalto del 20/12/2012 in essere fra VR e , l'istituto di vigilanza si impegnava “a stipulare CP_4 apposita polizza assicurativa “all risks” ed “a primo rischio assoluto” a garanzia dei valori trasportati e/o giacenti nei caveaux o nelle sale di contazione della Società stessa…”. Inoltre all'art. 2 comma 2.3 si riservava altresì la facoltà “di trattenere dalle fatture in pagamento, gli CP_4 importi che l'Istituto sarà tenuto a pagare, quale franchigia assicurativa o per mancato pagamento da parte della Compagnia assicuratrice entro il termine massimo di nove mesi dall'evento…” e al successivo art. 13. comma 7, VR si impegnava “a versare a tutela, senza opporre eccezioni, CP_1 entro 20 gg. dal ricevimento della richiesta, l'importo della franchigia prevista dalla polizza di assicurazione”.
pagina 11 di 17 CP_ Già solo alla luce delle predette clausole si evidenzia l'evidente interesse di alla stipula della polizza assicurativa.
Tuttavia, dal disciplinare tecnico del servizio di trasporto, scorta, custodia e contazione di denaro e/o valori - allegato A del contratto di appalto – si evince che l'istituto appellato e avevano CP_4 concordato che “le sovvenzioni devono essere consegnate nei 60 minuti antecedenti l'ORrio di apertura dell'ufficio al pubblico onde permettere al direttore di ritirarla prima che sia presente pubblico in sala. L'Istituto di Vigilanza stipulerà a propria pure spese una polizza assicurativa che copra le cassaforti “bifronte” o “sfinge” dei furti con scasso e dalle misteriose sparizioni nel prodotto lasso tempORle”.
Validità del disciplinare tecnico servizio di trasporto, scorta, custodia e contazione di denaro e/o valori
Si premette che sono irrilevanti le eccezioni svolte dall'appallante circa la mancanza di data del disciplinare OR citato, posto che il detto documento è precisamente richiamato - quale Allegato A - nel contratto di appalto del 20/12/2020 che a pagina 3 menziona il detto documento considerandolo parte integrante e sostanziale dell'atto.
Il disciplinare in parola “fornisce le disposizioni alle quali devono attenersi gli Istituti di Vigilanza… incaricate da . dell'espletamento dei servizi oggetto di appalto” e disciplinava la Controparte_8 corretta esecuzione della prestazione richiesta, codificando altresì puntualmente i diversi servizi richiesti all'istituto di vigilanza (servizi di prelevamento in versamento presso Bankit, Servizi di consegna il ritiro del denaro presso gli uffici postali, modalità di confezionamento dei plichi contenenti denaro da consegnare o ritirare presso gli uffici relativi, documenti di accompagnamento, trasporto dei plichi contenenti i valori diversi dalle banconote da e per gli uffici postali, contazione e custodia del denaro e dei valori…). CP_ In tal modo esercitava il servizio appaltato, secondo le precise indicazioni fornite da CP_4 con il disciplinare, ritenendo del tutto inverosimile che nulla fosse stato codificato circa le modalità di espletamento del servizio di trasporto valori per conto di . CP_1
Essendo il documento, ricompreso ed espressamente richiamato nel contratto, ed essendosi VR attenuta alle indicazioni ivi contenute, non può in alcun modo essere ritenuto invalido o inesistente.
Nullità dell'appendice
La polizza de qua, prevedeva il risarcimento per “ i danni subiti da veicoli attrezzature di sicurezza, caveaux, locali di contazione, casse forti e uffici dell'assicurato a seguito di furto o rapina anche se solo tentati” e prevedeva una estensione della garanzia- per le “casseforti presso terzi” - “ai danni derivanti da furto totale perpetrato senza evidenti segni di effrazione, ovvero determinato da: uso fraudolento di chiavi vere;
misteriosa sparizione;
incuria, imperizia, negligenza, atti dolosi, colposi e infedeltà dei dipendenti dell' e o della Società corrispondenti incaricate del prelievo Parte_3 dall'assicurato…”
Oltre a quanto sin qui detto, con l'appendice n. 315/578524 del 10/06/2015 la compagnia assicurativa oggi appellante si obbligava a risarcire VR “per le perdite ed i danni causati al denaro ed ai valori mentre si trovano all'interno dei mezzi forti, nonché il danno agli stessi mezzi forti” precisando che per perdite e danni si intendevano, fra le altre cose, il furto o tentativi di furto e rapina.
pagina 12 di 17 CP_ Alla luce della ricostruzione appena svolta non pare potersi escludere una responsabilità civile di in assoluto ed il conseguente evidente interesse a stipulare la polizza e, soprattutto, l'appendice del 10/06/2015 della quale l'appellante invoca la nullità invocando la carenza di interesse dell'istituto di vigilanza.
CP_ Difatti in ragione di quanto stabilito nel contratto di appalto, era obbligata a consegnare le sovvenzioni 60 minuti prima dell'apertura dell'ufficio postale impegnandosi a stipulare una polizza assicurativa a copertura delle “cassaforti “bifronte” o “sfinge” dai furti con scasso e dalle misteriose CP_ sparizioni nel predetto lasso tempORle”. Ciò comprova la sussistenza dell'interesse di alla garanzia assicurativa, interesse derivante dal contratto di appalto che prevedeva una responsabilità, per le somme immesse nella cassaforte, in capo all'istituto sino all'arrivo del direttore della filiale. Quindi, CP_ quanto fosse intervenuto in quel lasso di tempo, era a carico di
Ebbene, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, è del tutto evidente l'interesse dell'istituto di vigilanza alla stipula della polizza assicurativa e, soprattutto, dell'appendice del 10/06/2015.
E' il caso di evidenziare che l'interesse alla stipulazione di un contratto di assicurazione è ravvisabile non solo in relazione al diritto di proprietà o ad altro diritto reale sulla cosa assicurata, ma anche in relazione a qualsiasi rapporto economico-giuridico per il quale il titolare sopporti il danno patrimoniale per effetto di un evento dannoso (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15107 del 17 giugno 2013).
CP_ Nel caso di specie, aveva tutto l'interesse a garantirsi a copertura per il lasso tempORle in cui, per il contratto di appalto, era responsabile delle casseforti, anche a consegna dei valori avvenuti. E proprio per tale motivo si era obbligata con a stipulare apposita polizza assicurativa per tale CP_4 fattispecie, con ciò mostrando pieno interesse e piena volontà contrattuale. Volontà contrattuale ravvisabile, tuttavia, anche nella compagnia assicurativa, che ha stipulato e siglato l'appendice qui contestata, attestando con ciò la volontà di garantire VR anche per le ulteriori ipotesi ivi contemplate. Evidentemente solo in sede contrattuale avrebbe dovuto e potuto contestare la carenza di Pt_1 CP_ interesse di non addivenendo alla stipula del documento in parola. Al contrario l'appellante ha volontariamente assunto il rischio essendo consapevole e mostrando con ciò piena volontà contrattuale.
Infine, oltre a quanto sin qui rilevato, si evidenzia che l'art. 6 dell'allegato 1 “assicurazione per conto di chi spetta”, del contratto di assicurazione precisa che “In caso di sinistro… le azioni, ragioni, diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dalla Contraente”. Dunque, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, in ogni caso VR era l'unico soggetto legittimato ad agire per ottenere il risarcimento del danno che certo poi avrebbe dovuto essere liquidato ai terzi interessati.
Sull'errata interpretazione della polizza
Assume l'appellante che la garanzia assicurativa non opera solo sulla base della definizione che ne viene data nell'oggetto ma sulla scorta di tutte le clausole contrattuali che nella fattispecie escludono l'operatività della polizza per: carenza di legittimazione attiva di prescrizione del diritto;
CP_2 mancanza di copertura del rischio;
nullità della garanzia assicurativa ex Art 1904 c.c. per mancanza delle condizioni e requisiti d'operatività e per carenza di responsabilità di nella verificazione del CP_2 sinistro: Secondo la tesi, non essendo stata allegata alcuna responsabilità contrattuale di neppure CP_2 per fatto colposo dei propri dipendenti, non può trovare applicazione la garanzia assicurativa di cui all'art. 4 delle condizioni particolari (responsabilità civile contrattuale). Pertanto l'unica garanzia assicurativa invocabile, ma contestata da è quella di cui alla condizione particolare numero 3 Pt_1
“cassaforte presso terzi” e di cui alla appendice di variazione n.315/ 578524 del 10/06/2015 relativa pagina 13 di 17 alla garanzia “cassaforte presso terzi” che il tribunale ha erroneamente ritenuto operativa nella fattispecie.
La censura va disattesa
Insiste l'appellante a sostenere che la condizione particolare di polizza n. 3 non sarebbe operativa nel caso di specie ritenendo che il sinistro, a causa degli allegati segni di scasso, non rientra nel rischio garantito di furto totale perpetrato senza evidenti segni di effrazione
Orbene, se è pur vero che la clausola n. 3 delle condizioni particolari di polizza estende la copertura assicurativa “ai danni derivanti da furto totale perpetrato senza evidenti segni di effrazione, ovvero determinato da: uso di chiavi false;
uso fraudolento di chiavi vere;
misteriosa sparizione;
incuria, imperizia, negligenza, atti dolosi, colposi e infedeltà dei dipendenti dell' e o della Società Parte_3 corrispondenti incaricate del prelievo dell'assicurato…”, è altresì vero che con l'appendice n. 315/578524 del 10/06/2015 si è inteso estendere la garanzia assicurativa alle “perdite ed i danni causati al denaro ed ai valori mentre si trovano all'interno dei mezzi forti…” precisando che per perdita e danni si intendeva anche i danni derivanti da “furto o tentativi di furto e rapina” e puntualmente prevedendo, fra le cause di esclusione la “completa assenza di scasso”, e la “completa assenza di manomissione”.
Dunque le parti avevano codificato puntualmente anche la fattispecie del furto e della rapina con segni di scasso e di manomissione esattamente come quanto avvenuto nella fattispecie in esame.
A nulla vale quindi quanto sostenuto dall'appellante che afferma che il tribunale “ha ritenuto operativa l'estensione della garanzia assicurativa de quo, pur in presenza di evidenti segni di scasso, tanto conto il chiaro tenore letterale della condizione particolare numero 3 “casseforti presso terzi…”. Tuttavia l'appellane nulla dice riguardo all'applicata appendice di polizza, limitandosi ad invocare una nullità della stessa per carenza di interesse di VR, eccezione generica e già rigettata come motivato ai precedenti punti.
Sull'eccepita inoperatività dell'appendice di polizza per carenza di prova ex art. 2697 cc delle relative condizioni
Secondo parte appellante non avrebbe adempiuto all'onere del dimostrare l'evento e le sue CP_2 modalità ma soprattutto anche la sussistenza all'epoca dei fatti di tutti i requisiti e condizioni d'operatività della garanzia quindi tutte le condizioni richieste dalla appendice di polizza. In particolare non avrebbe provato che la cassaforte era equipaggiata con chiavi Dallas, ancORta all'interno del locale dotato di impianto d'allarme o di macchiatura banconote e ad almeno 2 mt dalla finestra dei locali
Il motivo va respinto
Risulta evidente che la cassaforte era equipaggiata con chiavi, in possesso solo degli incaricati di VR e del Direttore della filiale delle poste. Irrilevante comunque la prova, posto che il furto è avvenuto con l'uso di un escavatore con il quale i ladri- dopo aver sfondato un muro dei locali di – asportavano CP_1 la cassaforte bifronte ivi installata.
Dalla ricostruzione dell'evento, si ricava altresì che la cassaforte asportata – pur se bifronte - fosse ancORta all'interno del locale tanto che, per poterla asportare, i ladri hanno dovuto utilizzare un escavatore, ovvero una macchina semovente, fornita di benna o di cucchiaio, per la rimozione e l'asportazione di materiali. Quanto alla distanza dalle finestre, anche l'invocata condizione nella fattispecie si palesa irrilevante e non concludente poiché i ladri, per poter asportare la cassaforte hanno pagina 14 di 17 dovuto procedere a sfondare il muro perimetrale dei locali ove era ubicata, rendendo così irrilevante l'eventuale rispetto di 2 mt imposto. CP_ Quanto al mancato invio della documentazione, si rileva che è documentalmente provato che ha immediatamente inviato alla il dettaglio dei valori depositati e sottratti e ha depositato copia Pt_1 della denuncia di furto fatta dal direttore dell'ufficio postale, evidenziando sin dall'atto introduttivo, di non essere in possesso delle registrazioni e di altra documentazione poiché di pertinenza di
[...]
e già acquisita dalla Polizia, chiedendo al tribunale, ex art. 210 cpc, di ordinarne l'esibizione. CP_1
CP_ Peraltro proprio dalla documentazione richiamata dall'appellante, si evince che aveva provveduto a consegnare alla società peritale incaricata da la documentazione istruttoria richiesta, mancando Pt_1 solo l'invio della denuncia di reato presentata alle competenti autorità nonché – unico elemento – non avendo fornito risposta in merito all'esistenza di altre polizze assicurative impegnate nella vicenda (all. 12 . Così come peraltro VR, aveva immediatamente inviato, con le denuncia di sinistro, la Pt_1 distinta particolareggiata dei beni colpiti da sinistro. Orbene, la denuncia di reato – peraltro depositata in atti - era evidentemente un documento non nella disponibilità di VR, come peraltro le registrazioni e i documenti contabili interni di , che peraltro la società peritale incaricata da CP_1 Pt_1 avrebbe potuto agevolmente reperire, così come avrebbe potuto compiere tutte le necessarie indagini presso la filiale di che aveva subito il furto e presso gli organi giudiziari. CP_1
Sulla violazione della sez.III Allegato D DM 269/2010 tabella D punto 3
Assume l'appellante che VR avrebbe violato la normativa TULPS in tema di “rischio marciapiede” per aver trasportato somme di denaro superiori ai limiti fissati nel DM 269/2010 Tabella D punto 3
La censura è irrilevante
Invero oltre a non essere in presenza di norma imperativa, come ritenuto dall'appellante, essendo il DM un atto sostanzialmente regolamentare, il punto 3 della tabella D enuncia solo delle regole per il trasporto di valori prevendendo per trasporti da € 100.000 fino ad € 500.000 la presenza di due guardie giurate, armate e con giubbotto antiproiettile a bordo di un furgone blindato.
L'appellante non ha fornito alcuna prova del mancato rispetto delle regole di cui al DM 269/2010 limitandosi ad un mero e generico richiamo del decreto ministeriale senza ulteriormente argomentare e allegare.
Sulla eccezione di prescrizione
La compagnia assicurativa ha contestato l'efficacia delle comunicazioni, tese all'interruzione della prescrizione prodotte in giudizio, sia per la carenza di legittimazione attiva di ai sensi CP_2 dell'articolo 1891 comma due c.c, sia per la mancanza dei requisiti di validità ed efficacia dell'atto di costituzione in mOR, sia per la loro tardività rispetto ai termini prescrizionali. Assume infatti che la prima lettera di IVRI del 4/8/2015 sarebbe priva di valida sottoscrizione e contiene la richiesta di apertura sinistro, essendo quindi inidonea a interrompere la prescrizione perché carente dei requisiti richiesti per la costituzione in mOR. La seconda comunicazione del 5/5/2017, pur se sottoscritta, avrebbe un contenuto inidoneo a produrre gli effetti interruttivi, mentre la terza comunicazione è stata inviata a mezzo mail pec il 1/2/2018 e la quarta il 23/02/2018 allorché il termine di prescrizione biennale decorrente dalla verificazione del sinistro era già maturato
L'eccezione deve essere disattesa
Questa Corte rileva che dalla documentazione in atti, fin dal 4/8/2015 VR, aveva tempestivamente denunciato il sinistro alla cui, in forza della “clausola Broker” (articolo 6 delle condizioni Pt_2
pagina 15 di 17 particolari di polizza) aveva affidato la gestione del contratto assicurativo e “di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla Pt_2 stessa… ogni comunicazione fatta dal Broker-in nome per conto dell' intenderà
[...] Parte_4 come fatta dall'assicurato stesso”, allegando alla denuncia il dettaglio riepilogativo dei valori trasportati e i modelli di accompagnamento dei valori.
A nulla valgono le doglianze sulla mancanza di valida sottoscrizione della predetta denuncia di sinistro, posto che ai fini dell'interruzione della prescrizione, l'intimazione scritta ad adempiere può essere validamente effettuata non solo da un legale che si dichiari incaricato dalla parte, ma anche da un mandatario o da un incaricato, alla sola condizione che il beneficiario ne intenda approfittare, e senza che occorra il rilascio in forma scritta di una procura per la costituzione in mOR Cass. 7097/2012).
Così come ininfluenti sono le doglienze relative alla seconda comunicazione del 5/5/2017 ritenuta dalla compagnia appellante inidonea a produrre gli effetti interruttivi della prescrizione in quanto carente dei requisiti di cui agli artt. 1219 e 2943 c.c. posto che dalla comunicazione si evince sia il numero di polizza, sia la data del sinistro, ma soprattutto il numero di riferimento interno assegnato dalla compagnia assicurativa. Peraltro, per giurisprudenza consolidata (Cassazione civile sez. II, 18/08/2022, n.24913) “L'atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante”.
Nella fattispecie ricorrono tutti i presupposti previsti dalle norme richiamate dall'appellante posto che, l'esplicitazione della pretesa non postula l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti (Cass15140/2021) e dalla comunicazione in esame si può agevolmente ricavare che l'atto interruttivo si riferiva a quel dato sinistro, riconosciuto esattamente con il numero di riferimento che aveva assegnato alla pratica (Vs rif 115/2546), con la data dell'evento e la descrizione delle Pt_1 stesso (furto della cassaforte presso 10). CP_9
Ma anche dalla documentazione depositata da (doc. 10,11,12,13,14) si rileva la piena Pt_1 conoscenza del sinistro da parte della compagnia assicurativa, che aveva incaricato la società peritale CP_ di svolgere gli accertamenti di rito, e la copiosa corrispondenza intercorsa fra ed il broker CP_6 Parte e fra questo e la compagnia assicurativa per il tramite della società peritale.
Tali comunicazioni, stavano ad indicare che il contenuto e lo scopo effettivo delle missive menzionate da rettamente intesi dalla destinataria, era quello di manifestare con evidenza l'univoca volontà Pt_1 di far valere un preteso diritto, attraverso la esternazione di una specifica pretesa, dovendosi pertanto condividere il giudizio del Tribunale che aveva tratto dalla corrispondenza intercorsa tra le parti la prova dell'avvenuta interruzione della prescrizione.
Questa Corte quindi aderisce all'orientamento della suprema Corte (23/06/2008, n.17018) secondo cui la prova di un atto interruttivo della prescrizione può essere dedotta in via presuntiva dalla risposta del debitore, ove dalla stessa si possa inequivocamente desumere l'esistenza dello scritto e l'aderenza del contenuto del medesimo alle prescrizioni formali dell'art. 2943 c.c. (Cass. 1980/3886; 1989/729), dovendosi di conseguenza nella specie escludere la violazione del disposto del citato art. 2943 c.c., dedotta dall'appellante a fondamento della censura.
Sulla prova dei valori sottratti e sulla franchigia
L'appellante si duole che il tribunale ha condannato gli appellanti al pagamento di euro 127.000,00 in assenza di valida prova dei valori sottratti.
pagina 16 di 17 Il motivo è parzialmente fondato.
Come già suddetto nei punti precedenti, VR ha fornito prova della preesistenza dei beni depositati e del loro preciso ammontare, depositando il riepilogo dettagliato dei valori nonché il Modello trivi – accompagnamento trasporto valori - che unitamente alla denuncia del furto da parte di , CP_1 fornisce piena prova dell'ammontare delle somme dovute.
Invero però il tribunale non ha debitamente valutato quanto previsto nell'appendice di polizza del 10706/2015 che prevedeva un massimale di € 100.000 e una franchigia del 10% per sinistro nel caso di 40 casseforti assicurate. Pertanto l'indennizzo dovuto è pari ad € 90.000, pari al massimale detratta la franchigia.
L'esito dell'appello determina una parziale rideterminazione delle spese di lite di primo e di secondo grado, così che il relativo motivo resta superato.
Tanto ritenuto e considerato, la Corte, conclude per il parziale accoglimento dell'appello, ove comunque la pretesa di viene ridimensionata. Pertanto la Corte ritiene di procedere per CP_2 entrambi i gradi di giudizio ad una parziale compensazione delle spese ed in ragione del limitato accoglimento delle ragioni difensive di compensa per 1/5 le spese dei due gradi ponendo a Pt_1 carico della società assicuratrice, nei confronti delle controparti, i restanti 4/5.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. 1651/2023 resa il 2/03/23, così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto in parziale riforma della sentenza n. 1651/2023:
2. Condanna al pagamento in favore di della somma di € 90.000,00 oltre Pt_1 Controparte_2 interessi dalla data del pagamento al saldo;
3. Condanna al pagamento dei 4/5 delle spese di lite dei due gradi di giudizio in favore di Pt_1
che liquida, per l'intero, per il I grado in € 14.000,00 – e per il II grado in € Controparte_2
9.990,00 oltre al rimborso delle spese vive contributo unificato e marche, nonché al rimborso delle spese generali e oneri di legge;
4. Condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di Pt_1 e che liquida per ciascuna parte in € 9.990,00 oltre al rimborso Parte_2 Controparte_1 delle spese generali e oneri di legge;
5. Conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Milano il 16 luglio 2024
Il G.A. est Paola Ambruosi
Il Presidente Francesco Distefano
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