Ordinanza cautelare 5 febbraio 2021
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 03/01/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00143/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10283/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10283 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Emanuele Boni, Antonio Romeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; Prefettura di Modena, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno prot. n. -OMISSIS- in data 8 ottobre 2020 e notificato in data 16 novembre 2020, con cui è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente in data 29 giugno 2016, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2024 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del decreto del Ministero dell’Interno prot. n. -OMISSIS- in data 8 ottobre 2020, con cui è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata in data 29 giugno 2016, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, essendo emersi a carico del figlio dell’istante i seguenti pregiudizi di carattere penale:
- in data 12 ottobre 2017, sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 625 e 635 c.p. (furto, furto aggravato, danneggiamento);
- in data 9 gennaio 2017, citazione diretta a giudizio per il reato di cui all’art. 385 c.p. (evasione);
- in data 25 gennaio 2018, sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 624 e 625 c.p. (furto, furto aggravato).
Risultano inoltre ulteriori precedenti penali a carico del coniuge e del figlio non convivente.
I richiamati pregiudizi hanno quindi indotto l’Amministrazione a valutare negativamente la domanda di cittadinanza, dandone notizia alla ricorrente con ministeriale in data 11 agosto 2020, in risposta alla quale venivano presentate osservazioni ritenute non utili ai fini dell’accoglimento favorevole della domanda in quanto facenti “riferimento soltanto alla segnalazione per furto aggravato a carico del figlio convivente” (cfr. provv. imp.).
L’impugnativa è stata affidata al seguente motivo di diritto:
I. Violazione di legge, eccesso di potere, travisamento dei fatti per essere stato adottato l’atto impugnato al di fuori dei casi previsti dalla Legge, nonché al di fuori dei criteri di imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione .
Lamenta in sintesi la ricorrente che il semplice richiamo nel provvedimento impugnato ai precedenti penali del figlio maggiorenne comporterebbe una violazione del principio costituzionale della personalità della responsabilità penale, avendo del resto l’altro figlio ottenuto la cittadinanza al pari della madre della stessa ricorrente.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio contestando le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza cautelare n. 691 del 5 febbraio 2021 è stata respinta la domanda di sospensione del diniego impugnato in ragione della riscontrata insussistenza, nell’immediato, un pregiudizio grave e irreparabile agli interessi della parte ricorrente, ben potendo comunque la stessa, nelle more della decisione di merito sul presente ricorso, continuare a permanere sul territorio nazionale.
All’udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2024 la causa è passata in decisione.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Osserva sul punto il Collegio, alla luce della giurisprudenza in formatasi in materia di concessione della cittadinanza, di recente sintetizzata dalla Sezione (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022), che l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” (e non deve) essere concessa.
Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti – consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche – ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta infatti di determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (cfr. Consiglio di Stato, AG, n. 9/1999 del 10.6.1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, 3.12.2008 n. 1796/08; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).
L’interesse dell’istante a ottenere la cittadinanza deve quindi necessariamente coniugarsi con l’interesse pubblico a inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale e se si considera il particolare atteggiarsi di siffatto interesse pubblico, avente natura “composita”, in quanto teso alla tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale, del rispetto dell’identità nazionale, è facile dunque comprendere il significativo condizionamento che ne deriva sul piano dell’agire del soggetto (il Ministero dell’Interno) alla cui cura lo stesso è affidato.
In questo quadro, pertanto, l’Amministrazione ha il compito di verificare che il soggetto istante sia in possesso delle qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
La concessione della cittadinanza rappresenta infatti il suggello, sul piano giuridico, di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico.
In altri termini, l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale può avvenire (solo) quando l’Amministrazione ritenga che quest’ultimo possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all’ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (cfr., ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, n. 3227/2021; n. 12006/2021 e sez. II quater, n. 12568/2009; Cons. St., sez. III, n. 4121/2021; n. 8233/2020; n. 7122/2019; n. 7036/2020; n. 2131/2019; n. 1930/2019; n. 657/2017; n. 2601/2015; sez. VI, n. 3103/2006; n.798/1999).
Tanto chiarito sulla natura discrezionale del potere de quo , ne deriva che il sindacato giurisdizionale sulla valutazione compiuta dall’Amministrazione – circa il completo inserimento o meno dello straniero nella comunità nazionale – non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole.
Ciò in quanto la giurisprudenza, dalla quale non vi è motivo per discostarsi, ha costantemente chiarito che, al cospetto dell’esercizio di un potere altamente discrezionale, come quello in esame, il sindacato del giudice amministrativo si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non può estendersi all’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto su cui fondare il giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cittadino; il vaglio giurisdizionale non può sconfinare, quindi, nell’esame del merito della scelta adottata, riservata all’autonoma valutazione discrezionale dell’Amministrazione ( ex multis , Cons. St., sez. IV n. 6473/2021; Sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, n. 3226/2021, sez. II quater, n. 5665/2012).
Applicando le coordinate tracciate al caso in esame, ritiene il Collegio infondate le censure formulate con il ricorso, essendo emersi a carico dei figli e del coniuge della ricorrente numerosi precedenti penali, che destano particolare allarme sociale e disvalore rispetto ai principi di una ordinata convivenza all’interno dello Stato, desumibile in primis dal rispetto delle regole di civile convivenza e dalla rigorosa, sicura osservanza delle leggi vigenti nell’ordinamento giuridico italiano.
In particolare, dalla banca dati del Casellario Giudiziale, risultano a carico del primo figlio due sentenze di condanna, la prima emessa dalla Corte di Appello per i Minorenni di Bologna in data 24 maggio 2006, la seconda dal G.U.P. del Tribunale per i Minorenni di Bologna in data 13 giugno 2007, entrambe per il reato di cui all’art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990 (detenzione, vendita e cessione illecite di sostanze stupefacenti).
Risultano inoltre a carico del secondo figlio ben 14 provvedimenti (fra sentenze, ordinanze, cumulo delle pene inflitte, revoca della sospensione condizionale della pena) a partire dal 16 gennaio 2013 sino al 28 luglio 2017, per i reati (molti dei quali compiuti da minorenne) di cui agli artt. 628 comma 1 C.P. (rapina), 624 C.P. (furto - quattro condanne con varie aggravanti ), 337 C.P (resistenza a un pubblico ufficiale continuato), 341 bis C.P. (oltraggio a pubblico ufficiale continuato), 651 C.P. (rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale), 385 C.P. (evasione), art. 6, comma 3, d.lgs. n. 286(1998 (violazione delle norme contenute nel T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).
Da comunicazione della Procura della Repubblica di Modena datata 7 agosto 2018, risultano altresì a carico di quest’ultimo: sentenza di condanna, emessa in data 12 ottobre 2017 alla pena di mesi 7 di reclusione ed alla muta di euro 200,00 per i reati di cui agli artt. 624 c.p., 625 c.p. (furto aggravato), 635, comma 2, c.p. (danneggiamento); reati commessi presso Modena in data 23 giugno 2014.
Non ancora iscritta al Casellario Giudiziale risulta altresì sentenza di condanna, emessa in data 25 gennaio 2018 alla pena di mesi 2 giorni 20 di reclusione ed alla muta di euro 100,00 per il reato di cui agli artt. 624 e 625 c.p. (furto aggravato), commesso presso Modena in data 4 giugno 2014, nonché, richiesta di citazione diretta a giudizio effettuata in data 9 gennaio 2017 per il reato di cui all’art. 385 c.p. (evasione), commesso presso Modena nelle date del 3 agosto 2015, 4 agosto 2015 e 15 agosto 2015.
Risultano inoltre ulteriori denunce per i reati di danneggiamento in carcere (commesso a Modena il 26 ottobre 2015) e resistenza a P.U. (commesso nelle date 9 novembre 2015 e 17 giugno 2016 a Ferrara).
Infine, da verifica effettuata tramite la banca dati CEN - Stranieri Web, risultano a carico del coniuge della ricorrente i seguenti provvedimenti: 1) sentenza di condanna, emessa nel 2003 dal Tribunale di Modena, alla pena di mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed euro 600,00 di multa per il reato di cui all’art. 12, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 (inosservanza norme sul soggiorno del cittadino straniero); 2) condanna, emessa dal Tribunale di Modena in data 16 aprile 2005, per la violazione dell'art. 489 C.P. (uso di atto falso); 3) in data 8 luglio 2011, denuncia della Squadra Volanti della Questura di Modena per la violazione dell’art.10 bis d.lgs. n. 286/1998 (ingresso e soggiorno illegale nel Territorio dello Stato) essendogli stato precedentemente notificato il decreto di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno (cfr., rapporto informativo della Questura di Modena in data 20 settembre 2018).
Si tratta di addebiti particolarmente rilevanti ai fini della formulazione del giudizio prognostico relativo all’utile inserimento dell’aspirante cittadina, ben potendo quest’ultima vedersi indotta ad agevolare, anche soltanto per ragioni affettive, ovvero coniugali e filiali, comportamenti contrastanti con l’ordinamento giuridico, che ne inficiano le prospettive di ottimale inserimento in modo duraturo nella comunità nazionale.
Come già ripetutamente chiarito da questa Sezione, tale giudizio prognostico è frutto di una valutazione complessa, in cui l’Autorità chiamata a formularlo non si limita a considerare in modo atomistico i singoli precedenti, ma li valuta nel complesso insieme dei loro reciproci rapporti, nella periodicità e reiteratività, nella loro natura: si tratta, appunto, di “indicatori”, cioè di “elementi di fatto” che sono apprezzati, sotto il profilo della loro valenza significativa dell’indole del richiedente, in modo “globale”, trattandosi di esprimere un giudizio “sintetico”, che ha natura di valutazione “d’impatto” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. n. 3527/2022, 5113/2022, 5348/2022, 6941/22, 7206/22,8206/22, 8127/22, 8131 e 32, 8189/22, 8932/22, 9291/22).
Le condotte contestate non possono dunque non assumere rilevanza ai fini dell’espressione di un giudizio complessivo sotto il profilo della significatività del contesto familiare di riferimento, anche perché per la maggior parte ricadenti nel c.d. “periodo di osservazione”, ovvero il decennio antecedente la domanda (che nel caso in esame è stata presentata il 29 giugno 2016), in cui devono essere maturati i requisiti per la concessione dello status , compreso quello dell’irreprensibilità della condotta, da valutarsi anche in relazione ai familiari (conviventi e non), a prescindere dalla circostanza che si tratti, o meno, di reati a “regia familiare”, posto e considerato che l’acquisto della cittadinanza da parte di un familiare comporta benefici indiretti anche per gli altri membri del nucleo, tra i quali l’impossibilità di espellere i parenti entro il secondo grado (cfr. art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286/1998).
Quanto alla dedotta risalenza di alcuni dei reati contestati, alcuni dei quali non rientranti ne c.d. periodo di osservazione, ovvero il decennio antecedente la domanda di cittadinanza in cui devono essere maturati i relati requisiti, tra cui quello della irreprensibilità della condotta, è sufficiente rilevare che per giurisprudenza oramai costante il mero decorso del tempo, anche ove superiore al decennio, non può condurre, di per sé, ad escludere la portata offensiva del fatto criminoso nell’ambito del giudizio comparativo compiuto dall’Amministrazione che, nell’esercizio del suo potere valutativo circa l’avvenuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale, può tener conto di un complesso di circostanze atte a dimostrare la suddetta integrazione.
Tale potere, infatti, si estende anche alla delibazione di comportamenti riprovevoli ancorché risalenti, come quelli in esame, ponendosi simile scrutinio su un piano differente ed autonomo rispetto alla valutazione dello stesso fatto ai fini della responsabilità penale (Consiglio di Stato sez. III, 15.02.2019, n. 802).
Né, in senso contrario, può valere l’invocato principio della personalità della responsabilità penale, in quanto, nel caso di specie, il diniego impugnato non estende all’interessata le conseguenze penali dei precedenti a carico degli altri componenti del proprio nucleo familiare, impedendo soltanto che la concessione della cittadinanza (sebbene a persona diversa da quella responsabile penalmente) possa comunque recare danno alla comunità nazionale, per effetto dell’estensione ai familiari della richiedente delle suddette previsioni relative ai parenti del cittadino italiano (cfr., da ultimo T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis n. 11825, 4253 e 3673 del 2023; nn. 3018 e 8307/22), in particolare a favore dei familiari (marito e figlio) che non hanno ancora ottenuto la cittadinanza.
In altri termini, il diniego impugnato risulta fondato su un insieme di circostanze esplicitate che appaiono idonee a sorreggere adeguatamente il giudizio di inaffidabilità e non compiuta integrazione nel tessuto sociale, atteso che la concessione della cittadinanza alla madre comporterebbe l’estensione del diritto anche ai familiari che durante la loro permanenza in Italia non hanno dato prova di voler vivere mantenendo una condotta conforme alla legge.
Quanto esposto vale, pertanto, a supportare il negativo giudizio cui è pervenuta l’Amministrazione in ordine agli elementi valutati come ostativi alla concessione della cittadinanza, di cui la ricorrente neppure contesta la sussistenza, essendosi limitata ad invocare unicamente il possesso della residenza in Italia da oltre un decennio e l’inserimento nel contesto sociale, ritenendo che tali circostanze siano sufficienti al rilascio della cittadinanza.
Tali argomentazioni difensive non appaiono tuttavia idonee tuttavia idonee a scalfire il giudizio svolto dall’Amministrazione, non avendo peraltro l’istante rappresentato in proprio favore elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà economica, se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.
Il fatto che la ricorrente sia dotato di stabile occupazione, non sia socialmente pericoloso e sia integrato nella società locale costituisce infatti il percorso “normale” che ci si attende dallo straniero regolarmente soggiornante, trattandosi di requisiti necessari per entrare e risiedere legalmente nel Paese, a tal fine prescritti dall’art. 4, comma 3 e dall’art. 5, comma 5, del T.U.I. per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.
Si tratta, pertanto, di circostanze del tutto ordinarie, che, per quanto riguarda il (diverso) procedimento di naturalizzazione, costituiscono solo le condizioni minime, che devono essere necessariamente soddisfatte per poter di presentare la domanda di cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992, dato che il requisito della residenza legale da almeno di 10 anni nel territorio della Repubblica prescritto dal comma 1, lett. f), della richiamata disposizione va inteso non solo nel senso “quantitativo” della “durata minima del soggiorno” (che legittima la presentazione dell’istanza, in quanto indicativo del “legame” che si è venuto a instaurato con il Paese di accoglienza), ma anche nel senso “qualitativo” del c.d. “periodo di osservazione” in cui chi aspira ad essere ammesso in una Comunità politica, assumendo diritti politici ed esercitato funzioni pubbliche, deve dare prova di saper mantenere - per lo meno nell’arco dell’ultimo decennio - un “comportamento senza mende” in modo da dimostrare di aver conseguito un adeguato grado di assimilazione, anche sotto il profilo familiare, dei valori fondanti per la nostra Comunità.
Il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione presuppone infatti l’accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già sul semplice riferimento dell’interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze.
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che “nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
Del resto la particolare cautela con cui l’Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente, già a distanza di un anno dal primo diniego, una volta mutate le condizioni oggettive sottese all’esito negativo originario.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio seguono, come da regola, la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell’Interno, complessivamente liquidate in € 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere, Estensore
Gianluca Verico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enrico Mattei | Floriana Rizzetto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.