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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/11/2025, n. 2900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2900 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8222/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Zucconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8222/2022 promossa da:
, nato il [...], a [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. MARZOT SILVIA ed elettivamente domiciliato in VIA
S. STEFANO N. 43 BOLOGNA
ATTORE/I contro nato il [...], a [...], CP_1
, rappresentato e difeso dall'avv. FALVO TIZIANA ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in VIA ALTABELLA 15 40126 BOLOGNA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 29 Ottobre 2025 le parti hanno concluso come in verbale.
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma17, della legge 69/09, con omissione dello «svolgimento del processo»
(salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
pagina 1 di 13 Va ulteriormente ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Si osserva inoltre che per consolidata giurisprudenza della S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (si veda Cass. civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145 per cui la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art. 115 e
116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito).
Ciò detto pertanto, le questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Preliminarmente appare opportuno sottolineare che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione (Cass., 24 novembre 2005, n.24815; Cass. 12 aprile 2005 n.7539;
Cass. 24 ottobre 2003 n. 16011; Cass. 23 aprile 2003 n. 6421.Cass. 5.3.2002, n.
3156), con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova,
pagina 2 di 13 incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Inoltre, il giudice dell'opposizione non valuta più, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo –tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Passando al merito della questione, giova rammentare che gli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli impongono di soddisfare, nei limiti delle risorse disponibili, tutte le esigenze di cura ed educazione dei medesimi, e, nel caso di disgregazione del nucleo familiare, comportano che il genitore non prevalentemente collocatario debba adempiere a tali obblighi sia mediante il versamento di un importo perequativo fisso, in relazione alle spese ordinarie prevedibili e di entità preventivabile, sia mediante il rimborso pro quota della componente variabile del mantenimento, che riguarda le spese c.d. straordinarie sostenute dai genitori nella duplice accezione di: “a) esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b) spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio.” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n.
pagina 3 di 13 379 del 13/01/2021, principio confermato da Cassazione civile Sez. I ordinanza n.
17017 del 25 giugno 2025).
In altre parole, l'obbligo di contribuzione del genitore non collocatario comprende una componente fissa e una variabile, quest'ultima impossibile da forfettizzare in un ammontare predeterminato, appunto per la sua variabilità (oltre che, in certi casi, anche per la sua imprevedibilità): unica è però la natura delle due forme di contribuzione, entrambe destinate appunto ad assolvere gli obblighi di mantenimento della prole.
Nel caso di specie, la controversia si incentra su spese straordinarie anticipate dalla madre collocataria, parte opposta nel presente giudizio, che il padre non collocatario e parte opponente del presente giudizio, ritiene non rimborsabili in quanto sostenute senza il preventivo consenso oppure sostenute in presenza di aperto dissenso, eccependo altresì circa l'inserimento di spesa già corrisposta e sulla eccezione di compensazione rispetto ad altro credito vantato dall'opponente ad esito del giudizio di Corte d'Appello n.2225 del 2021.
Parte opposta, viceversa, eccepisce la comunicazione delle già menzionate spese e la piena capacità economica dell'onerato alle predette.
Va rammentato che, giurisprudenza recente e costante ha indicato che: “in tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad es. le spese scolastiche, spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole;
tuttavia, anche per queste ultime, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare.” (Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 14564 del 25/05/2023).
pagina 4 di 13 Va premesso che, esaminati gli atti e i documenti prodotti, ritiene questo giudice di dovere tenere in considerazione quanto statuito dalla Suprema Corte ed altresì integrato pronuncia del 02 marzo 2022 n. 6799 laddove si afferma che: “….. il
Tribunale ha infatti ritenuto, nell'affermare che l'assenza di previo accordo dei genitori sulle spese straordinarie della minore non rilevava, trattandosi di spese necessarie e sostenibili, di fare applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte (Cass. 16175/2015; Cass. 5059/2021) secondo cui "non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie (nella specie, spese di arredamento della cameretta, stage per l'apprendimento della lingua inglese), trattandosi di decisione "di maggiore interesse" per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori".
Ancora, sul tema, ha recentemente statuito Cassazione Civile, sez. I, ordinanza, 10 aprile 2025 n. 9392: ”Nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, commisurando l'entità della spesa rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori (Cass. n.
16175/2015; Cass. n. 5059/2021). In ogni caso, per le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il mancato preventivo interpello del coniuge può essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi, ma non comporta l'irripetibilità delle spese (nella specie, relative all'iscrizione ad un corso sportivo ed all'attività scoutistica) effettuate nell'interesse del minore e compatibili con il tenore di vita della famiglia (Cass. n. 2467/2016).”
pagina 5 di 13 Posto quanto sopra, per ciò che attiene alle spese straordinarie, la legge non interviene specificamente in materia, lasciando spazio all'interpretazione da parte della giurisprudenza.
Nel merito poi, parte opposta che principalmente aveva richiesto in rimborso la somma di € 41.851,83 di cui il dott. tenuto a rimborsare il 50%, ovvero € Pt_1
20.925,91, riformulava le proprie conclusioni, limitando la domanda alla somma di euro 14.527,88, per le causali di cui in atti, con richiesta di rigetto della spiegata opposizione.
Parte opposta dichiarava infatti, in corso di causa, di rinunciare pertanto alla richiesta di alcune voci di spesa, ed in particolare:
- equipaggiamento Svizzera € 350,00 Persona_1
- lezioni di ceramica e pittura € 35,00 Per_1
- lezioni di ceramica e pittura € 35,00 Per_1
- iscrizione al San LE CC € 5.140,00
- attrezzi per palestra CC € 54,98
- , e € 7.181,08 Parte_2 Per_2 Pt_3
Per un totale (già al 50%) di € 6.398,03
Parte opposta inoltre si opponeva alla richiesta in riconvenzionale, avanzata dall'opponente per la somma di euro 6.292,93 eccependo che la medesima somma era stata più volte vantata anche in precedenti procedimenti e segnatamente compensata nel procedimento avanti allo stesso Tribunale di Bologna avente R.G.
12157/21.
Orbene, alla base della spiegata opposizione del sig. vi è sostanzialmente la Pt_1 mancata concertazione delle spese.
All'interno di tale quadro di riferimento e facendo applicazione dei principi come sopra enunciati, ritiene questo giudice di dovere esaminare le spese esposte in decreto ingiuntivo.
E' circostanza pacifica che la opposta dott.ssa abbia messo formalmente al CP_1 corrente l'opposto delle spese sostenute sino alla data 11 marzo 2022 (cfr. doc. 17) mediante una comunicazione cumulativa – peraltro indirizzata al difensore e non direttamente all'ex marito – con l'elenco complessivo delle asserite spese straordinarie sostenute dal giugno 2021.
pagina 6 di 13 Elenco che manca delle spese successivamente sostenute e richieste in decreto ingiuntivo, ovvero quelle sostenute dal 16 marzo 2022 al 4 maggio 2022.
Dalla istruttoria espletata, viceversa, emerge che i figli della coppia fossero testimoni della piena consapevolezza del padre rispetto alle spese, financo alla espressa condivisione delle medesime.
Circa le predette testimonianze, di cui è stata eccepita la incapacità ex art. 246
c.p.c., va ribadito che la testimonianza è una prova liberamente valutabile dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, e va ricordato che i capitoli articolati erano mirati a fornire elementi di valutazione contrastanti con il mancato consenso espresso dal sig. in forma rituale. Pt_1
Ulteriormente va affermato che le testimonianze dei figli devono essere valutate non isolatamente, ma nel contesto del complessivo quadro probatorio, con particolare attenzione ai riscontri oggettivi, in questo caso rappresentati dalla tracciabilità delle spese sostenute e dalla loro sicura riconducibilità alle esigenze dei figli.
E' circostanza altrettanto pacifica che tra le parti vi sia un livello di litigiosità elevato, considerato i numerosi procedimenti attivati.
Posto quanto sopra appare utile valutare le singole spese esposte in giudizio e contestate singolarmente da parte opponete, ritenendo le ulteriori spese esposte pertanto come dovute ( riferibili a tasse e libri scolastici, spese per lenti a contatto, certificazioni ed esami, spese per affitto a Ravenna e tasse universitarie ed altre).
Per quanto concerne le spese per vacanze ed equipaggiamenti
Si tratta delle seguenti voci:
Equipaggiamento Svizzera per euro 350,00 (voce a cui la Parte_4 opposta sig.ra ha poi rinunciato); CP_1
Il College di NO per Euro 3.180,71;
La spiaggia di CC e per euro 201,00; Per_2
Pulizia di Riccione per CC e per Euro 270,00; Per_2
Affitto di Riccione di CC e RC per Euro 3.336,00;
, RC e NO per Euro 7.181,08 (voce a cui la Parte_2 opposta sig.ra ha poi rinunciato); CP_1
Materiale per sciare CC RC e per Euro 299.32; Pt_3
Noleggio sci CC per Euro 150,00;
pagina 7 di 13 Noleggio sci RC per Euro 175,00
Noleggio sci NO per euro 150,00;
Impianti di risalita per euro 963,00;
Scuola sci NO per euro 600,00;
Camp NO USA per euro 701,00;
Aereo NO USA per euro 1.130,00;
Assicurazione NO USA per euro 100,00
Assicurazione USA per euro 162,37 Pt_3
per un totale di euro 11.418,40 il cui 50% a carico del sig. corrisponde Pt_1 ad € 5.709,20 le spese di cui sopra ritiene questo giudice debbano essere riconosciute, considerata la loro natura, il tenore di vita delle parti e dei figli dei predetti, nonché l'effettivo beneficio per i figli della coppia, escluse ovviamente quelle rinunciate.
Dalle prove testimoniali è emerso che dette spese erano note al sig. e peraltro Pt_1 oggetto di confronto con figli ed ex moglie (cfr. testimonianze in atti); dalle testimonianze rese è altresì emerso che il padre e i figli hanno sempre condiviso la passione per lo sci, mentre le vacanze dei figli possono sicuramente considerarsi connaturate alle loro necessità anche educative nonché perfettamente compatibili con i redditi di entrambi i genitori peraltro onerati in pari misura alla corresponsione di dette spese.
Ulteriormente non sussiste un dissenso espresso relativamente a dette spese (la mail depositata al doc. 24 riguarda le vacanze in , che parte opposta ha Pt_2 rinunciato e genericamente vengono richiamate altre spese, ma non viene enunciata una valida motivazione del dissenso) comunque non vi è un potere di veto in assenza di motivazione specifica.
In realtà «nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, la valutazione dell'esistenza in concreto dei motivi di dissenso spetta al giudice di merito, il quale è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, mediante una valutazione improntata alla commisurazione dell'entità delle stesse rispetto all'utilità per il figlio e alla sostenibilità in relazione alle condizioni pagina 8 di 13 economiche dei genitori» (Cass. civ., n. 5059/2021; Cass. civ., n. 16175/2015; Cass. civ., n. 19607/2011).
Posto quanto sopra, le spese sopra richiamate, sono da ritenersi rispondenti all'interesse dei figli e come tali rimborsabili.
Per quanto concerne le ulteriori spese mediche/farmaceutiche/ lenti a contatto/ accessori Ravenna, così come contestate dall'opponente:
Ritiene questo Giudice di non dovere riconoscere le seguenti spese atteso che esse rientrano nel mantenimento ordinario oppure non vi è la riferibilità delle spese alle esigenze del figlio, come segue:
Dispositivo medico per euro 42,00 atteso che come correttamente Pt_3 indicato dall'opponente, non è dato comprendere a cosa si riferisca;
Farmacia RC per euro 63,06: spese rientranti nel contributo ordinario;
Tamponi vari per euro 145,00: spese rientranti nel contributo ordinario;
per euro 38,30 (ovvero Euro 11,30 e euro 27,00): spese Controparte_2 rientranti nel contributo ordinario;
Lezioni di ceramica per euro 70,00 (voci a cui la opposta sig.ra Pt_3 CP_1 ha poi rinunciato);
Accessori palestra CC per euro 12,00: scontrino non riferibile al figlio, spese peraltro rinunciate dalla opposta sig.ra CP_1
Letti e lenzuola CC per euro 442,40 : trattasi di scontrino non leggibile e non riferibile al figlio, non comprensibile la sua compatibilità con esigenze del figlio;
per euro 248,00: scontrino non riferibile al figlio, non Parte_5 comprensibile la sua compatibilità con esigenze del figlio;
Accessori cucina CC per euro 45,90: scontrino non riferibile al figlio, non comprensibile la sua compatibilità con esigenze del figlio;
per euro 79,90: scontrino non riferibile al figlio, non Parte_5 comprensibile la sua compatibilità con le esigenze del figlio;
per euro 40,00 : scontrino non riferibile al figlio, non Parte_5 comprensibile la sua compatibilità con le esigenze del figlio;
Accessori casa per euro 44,10: scontrino non riferibile al Parte_5 figlio, non comprensibile la sua compatibilità con le esigenze del figlio;
pagina 9 di 13 Treni CC per euro 102,90: scontrino non riferibile al figlio, non comprensibile la sua compatibilità con le esigenze del figlio;
Scarpe da calcio per euro 198,00 (scontrino non riferibile al figlio); Per_2
Attrezzi per palestra CC per euro 54,98 (voce a cui la opposta sig.ra ha poi rinunciato); CP_1
per un totale da dedurre dalla richiesta dell'opposta di € 1.291,56, che per la quota del sig. corrisponde ad € 645,78 Pt_1
Ritiene viceversa questo giudice di dovere riconoscere le seguenti spese:
Spese Basket di CC per euro 250,00: spesa sportiva da riconoscere in quanto compatibile con le esigenze del figlio ed altresì qualificabile come spesa straordinaria;
AL CC per Euro 89,00: spesa sportiva da riconoscere in quanto compatibile con le esigenze del figlio ed altresì qualificabile come spesa straordinaria;
AL RC per euro 213,00: spesa sportiva da riconoscere in quanto compatibile con le esigenze del figlio ed altresì qualificabile come spesa straordinaria;
Cancelleria CC per Euro 29,50: spese rientranti nel contributo di inizio anno scolastico;
per un totale di € 581,50, che per la quota del sig. corrisponde ad € Pt_1
290,75
Alla luce di quanto sopra, ritiene questo giudice di dovere rideterminare la somma da ingiungere al sig. come segue: Pt_1 partendo da una richiesta di parte opposta, come riformulata nelle sue conclusioni, di € 14.527,88, deve ritenersi detratta la somma di € 645,78 come sopra specificato, per un importo totale di € 13.882,10, a carico del sig. Pt_1
Sulla la domanda riconvenzionale
L'opponente svolge domanda riconvenzionale per la somma di € 6.292,93, quale derivante dalla sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 2225/2021; parte opposta non nega l'esistenza e la consistenza del credito bensì ne eccepisce l'avvenuto pagamento, all'interno del giudizio avente rg. 12157/21.
pagina 10 di 13 Come viceversa sostenuto dall'opponente tale credito è stato certamente citato quale mera circostanza nel corso del giudizio RG 12157/2021, afferente al terzo dei quattro decreti ingiuntivi intercorsi tra le parti;
tuttavia, non è mai stato soddisfatto né azionato in via riconvenzionale ed infatti non vi è traccia nel provvedimento conclusivo del giudizio de quo (cfr.doc.25 verbale in cui le parti danno atto di avere raggiunto un accordo).
Non vi è alcun atto di transazione o posta di accordo che indichi la soddisfazione di tale credito che, come già riportato, non viene negato dalla opposta nella sua debenza e nel suo ammontare.
Ritiene pertanto questo giudice che dalla somma dovuta dal sig. vada Pt_1 sicuramente detratto quanto da quest'ultimo vantato per € 6.292,93.
Posto quanto sopra, il credito vantato dalla sig.ra è determinato in € 7.589,17 CP_1
(€ 13.882,10 - € 6.292,93).
Per quanto concerne le spese di lite, vi è da dire che per giurisprudenza consolidata, nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio.
Posto quanto sopra, considerato il comportamento processuale delle parti che vede l'opposta rinunciare ad alcune spese portate in decreto ingiuntivo ( la spesa relativa all'iscrizione al San LE del figlio CC, peraltro per somma considerevole, risultava già rimborsata dal sig. e viceversa vedersene riconosciute altre, Pt_1 mentre per l'opponente vengono accolte alcune eccezioni e la domanda riconvenzionale, ritiene questo giudice di dovere porre a carico di parte opponente i due terzi delle spese di lite con compensazione del restante terzo e ciò tenuto conto della complessità interpretativa sulle spese straordinarie, per cui non è semplicemente applicabile la normativa di riferimento, ancorché interpretata dai
Protocolli degli uffici giudiziari, e tenuto conto delle difficoltà ermeneutiche nell'individuazione del momento in cui devono essere accertate le condizioni di vita del genitore obbligato alla corresponsione incidenti sulla modulazione del mantenimento della prole, in assenza di un orientamento dominante della giurisprudenza di legittimità.
pagina 11 di 13 Le spese di lite seguono pertanto la prevalente soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei valori medi della fase di studio della controversia e della fase introduttiva del giudizio di cui allo scaglione da euro
5.200,00 ad € 26.000,00 delle “Tabelle Parametri Forensi” allegate al D.M. n. 55 del
2014.
Non vi è pertanto necessità di ulteriore istruttoria avendo il giudice ogni elemento utile ai fini della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 8222 del Ruolo Generale dell'anno 2022, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto n 2265 del 18 maggio 2022 RG
5662/2022 del Tribunale Di Bologna e per l'effetto condanna parte opponente sig. al pagamento, in favore di parte opposta sig.ra Parte_1
, della somma di € 6.292,93. CP_1
- dichiara tenuto e condanna parte opponente sig. alla refusione Parte_1
a favore della parte opposta sig.ra , dei due terzi (2/3) delle CP_1 spese di lite che si liquidano in complessivi (3/3) euro 5.077,00 oltre rimborso forfettario, I.V.A e C.P.A. come per legge, con compensazione dell'ulteriore terzo (1/3).
Così deciso in Bologna in data 04 Novembre 2025.
Il Giudice
Giudice Onorario dottoressa Alessia Zucconi
pagina 12 di 13 pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Zucconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8222/2022 promossa da:
, nato il [...], a [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. MARZOT SILVIA ed elettivamente domiciliato in VIA
S. STEFANO N. 43 BOLOGNA
ATTORE/I contro nato il [...], a [...], CP_1
, rappresentato e difeso dall'avv. FALVO TIZIANA ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in VIA ALTABELLA 15 40126 BOLOGNA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 29 Ottobre 2025 le parti hanno concluso come in verbale.
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma17, della legge 69/09, con omissione dello «svolgimento del processo»
(salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
pagina 1 di 13 Va ulteriormente ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Si osserva inoltre che per consolidata giurisprudenza della S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (si veda Cass. civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145 per cui la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art. 115 e
116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito).
Ciò detto pertanto, le questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Preliminarmente appare opportuno sottolineare che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione (Cass., 24 novembre 2005, n.24815; Cass. 12 aprile 2005 n.7539;
Cass. 24 ottobre 2003 n. 16011; Cass. 23 aprile 2003 n. 6421.Cass. 5.3.2002, n.
3156), con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova,
pagina 2 di 13 incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Inoltre, il giudice dell'opposizione non valuta più, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo –tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Passando al merito della questione, giova rammentare che gli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli impongono di soddisfare, nei limiti delle risorse disponibili, tutte le esigenze di cura ed educazione dei medesimi, e, nel caso di disgregazione del nucleo familiare, comportano che il genitore non prevalentemente collocatario debba adempiere a tali obblighi sia mediante il versamento di un importo perequativo fisso, in relazione alle spese ordinarie prevedibili e di entità preventivabile, sia mediante il rimborso pro quota della componente variabile del mantenimento, che riguarda le spese c.d. straordinarie sostenute dai genitori nella duplice accezione di: “a) esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b) spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio.” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n.
pagina 3 di 13 379 del 13/01/2021, principio confermato da Cassazione civile Sez. I ordinanza n.
17017 del 25 giugno 2025).
In altre parole, l'obbligo di contribuzione del genitore non collocatario comprende una componente fissa e una variabile, quest'ultima impossibile da forfettizzare in un ammontare predeterminato, appunto per la sua variabilità (oltre che, in certi casi, anche per la sua imprevedibilità): unica è però la natura delle due forme di contribuzione, entrambe destinate appunto ad assolvere gli obblighi di mantenimento della prole.
Nel caso di specie, la controversia si incentra su spese straordinarie anticipate dalla madre collocataria, parte opposta nel presente giudizio, che il padre non collocatario e parte opponente del presente giudizio, ritiene non rimborsabili in quanto sostenute senza il preventivo consenso oppure sostenute in presenza di aperto dissenso, eccependo altresì circa l'inserimento di spesa già corrisposta e sulla eccezione di compensazione rispetto ad altro credito vantato dall'opponente ad esito del giudizio di Corte d'Appello n.2225 del 2021.
Parte opposta, viceversa, eccepisce la comunicazione delle già menzionate spese e la piena capacità economica dell'onerato alle predette.
Va rammentato che, giurisprudenza recente e costante ha indicato che: “in tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad es. le spese scolastiche, spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole;
tuttavia, anche per queste ultime, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare.” (Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 14564 del 25/05/2023).
pagina 4 di 13 Va premesso che, esaminati gli atti e i documenti prodotti, ritiene questo giudice di dovere tenere in considerazione quanto statuito dalla Suprema Corte ed altresì integrato pronuncia del 02 marzo 2022 n. 6799 laddove si afferma che: “….. il
Tribunale ha infatti ritenuto, nell'affermare che l'assenza di previo accordo dei genitori sulle spese straordinarie della minore non rilevava, trattandosi di spese necessarie e sostenibili, di fare applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte (Cass. 16175/2015; Cass. 5059/2021) secondo cui "non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie (nella specie, spese di arredamento della cameretta, stage per l'apprendimento della lingua inglese), trattandosi di decisione "di maggiore interesse" per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori".
Ancora, sul tema, ha recentemente statuito Cassazione Civile, sez. I, ordinanza, 10 aprile 2025 n. 9392: ”Nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, commisurando l'entità della spesa rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori (Cass. n.
16175/2015; Cass. n. 5059/2021). In ogni caso, per le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il mancato preventivo interpello del coniuge può essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi, ma non comporta l'irripetibilità delle spese (nella specie, relative all'iscrizione ad un corso sportivo ed all'attività scoutistica) effettuate nell'interesse del minore e compatibili con il tenore di vita della famiglia (Cass. n. 2467/2016).”
pagina 5 di 13 Posto quanto sopra, per ciò che attiene alle spese straordinarie, la legge non interviene specificamente in materia, lasciando spazio all'interpretazione da parte della giurisprudenza.
Nel merito poi, parte opposta che principalmente aveva richiesto in rimborso la somma di € 41.851,83 di cui il dott. tenuto a rimborsare il 50%, ovvero € Pt_1
20.925,91, riformulava le proprie conclusioni, limitando la domanda alla somma di euro 14.527,88, per le causali di cui in atti, con richiesta di rigetto della spiegata opposizione.
Parte opposta dichiarava infatti, in corso di causa, di rinunciare pertanto alla richiesta di alcune voci di spesa, ed in particolare:
- equipaggiamento Svizzera € 350,00 Persona_1
- lezioni di ceramica e pittura € 35,00 Per_1
- lezioni di ceramica e pittura € 35,00 Per_1
- iscrizione al San LE CC € 5.140,00
- attrezzi per palestra CC € 54,98
- , e € 7.181,08 Parte_2 Per_2 Pt_3
Per un totale (già al 50%) di € 6.398,03
Parte opposta inoltre si opponeva alla richiesta in riconvenzionale, avanzata dall'opponente per la somma di euro 6.292,93 eccependo che la medesima somma era stata più volte vantata anche in precedenti procedimenti e segnatamente compensata nel procedimento avanti allo stesso Tribunale di Bologna avente R.G.
12157/21.
Orbene, alla base della spiegata opposizione del sig. vi è sostanzialmente la Pt_1 mancata concertazione delle spese.
All'interno di tale quadro di riferimento e facendo applicazione dei principi come sopra enunciati, ritiene questo giudice di dovere esaminare le spese esposte in decreto ingiuntivo.
E' circostanza pacifica che la opposta dott.ssa abbia messo formalmente al CP_1 corrente l'opposto delle spese sostenute sino alla data 11 marzo 2022 (cfr. doc. 17) mediante una comunicazione cumulativa – peraltro indirizzata al difensore e non direttamente all'ex marito – con l'elenco complessivo delle asserite spese straordinarie sostenute dal giugno 2021.
pagina 6 di 13 Elenco che manca delle spese successivamente sostenute e richieste in decreto ingiuntivo, ovvero quelle sostenute dal 16 marzo 2022 al 4 maggio 2022.
Dalla istruttoria espletata, viceversa, emerge che i figli della coppia fossero testimoni della piena consapevolezza del padre rispetto alle spese, financo alla espressa condivisione delle medesime.
Circa le predette testimonianze, di cui è stata eccepita la incapacità ex art. 246
c.p.c., va ribadito che la testimonianza è una prova liberamente valutabile dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, e va ricordato che i capitoli articolati erano mirati a fornire elementi di valutazione contrastanti con il mancato consenso espresso dal sig. in forma rituale. Pt_1
Ulteriormente va affermato che le testimonianze dei figli devono essere valutate non isolatamente, ma nel contesto del complessivo quadro probatorio, con particolare attenzione ai riscontri oggettivi, in questo caso rappresentati dalla tracciabilità delle spese sostenute e dalla loro sicura riconducibilità alle esigenze dei figli.
E' circostanza altrettanto pacifica che tra le parti vi sia un livello di litigiosità elevato, considerato i numerosi procedimenti attivati.
Posto quanto sopra appare utile valutare le singole spese esposte in giudizio e contestate singolarmente da parte opponete, ritenendo le ulteriori spese esposte pertanto come dovute ( riferibili a tasse e libri scolastici, spese per lenti a contatto, certificazioni ed esami, spese per affitto a Ravenna e tasse universitarie ed altre).
Per quanto concerne le spese per vacanze ed equipaggiamenti
Si tratta delle seguenti voci:
Equipaggiamento Svizzera per euro 350,00 (voce a cui la Parte_4 opposta sig.ra ha poi rinunciato); CP_1
Il College di NO per Euro 3.180,71;
La spiaggia di CC e per euro 201,00; Per_2
Pulizia di Riccione per CC e per Euro 270,00; Per_2
Affitto di Riccione di CC e RC per Euro 3.336,00;
, RC e NO per Euro 7.181,08 (voce a cui la Parte_2 opposta sig.ra ha poi rinunciato); CP_1
Materiale per sciare CC RC e per Euro 299.32; Pt_3
Noleggio sci CC per Euro 150,00;
pagina 7 di 13 Noleggio sci RC per Euro 175,00
Noleggio sci NO per euro 150,00;
Impianti di risalita per euro 963,00;
Scuola sci NO per euro 600,00;
Camp NO USA per euro 701,00;
Aereo NO USA per euro 1.130,00;
Assicurazione NO USA per euro 100,00
Assicurazione USA per euro 162,37 Pt_3
per un totale di euro 11.418,40 il cui 50% a carico del sig. corrisponde Pt_1 ad € 5.709,20 le spese di cui sopra ritiene questo giudice debbano essere riconosciute, considerata la loro natura, il tenore di vita delle parti e dei figli dei predetti, nonché l'effettivo beneficio per i figli della coppia, escluse ovviamente quelle rinunciate.
Dalle prove testimoniali è emerso che dette spese erano note al sig. e peraltro Pt_1 oggetto di confronto con figli ed ex moglie (cfr. testimonianze in atti); dalle testimonianze rese è altresì emerso che il padre e i figli hanno sempre condiviso la passione per lo sci, mentre le vacanze dei figli possono sicuramente considerarsi connaturate alle loro necessità anche educative nonché perfettamente compatibili con i redditi di entrambi i genitori peraltro onerati in pari misura alla corresponsione di dette spese.
Ulteriormente non sussiste un dissenso espresso relativamente a dette spese (la mail depositata al doc. 24 riguarda le vacanze in , che parte opposta ha Pt_2 rinunciato e genericamente vengono richiamate altre spese, ma non viene enunciata una valida motivazione del dissenso) comunque non vi è un potere di veto in assenza di motivazione specifica.
In realtà «nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, la valutazione dell'esistenza in concreto dei motivi di dissenso spetta al giudice di merito, il quale è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, mediante una valutazione improntata alla commisurazione dell'entità delle stesse rispetto all'utilità per il figlio e alla sostenibilità in relazione alle condizioni pagina 8 di 13 economiche dei genitori» (Cass. civ., n. 5059/2021; Cass. civ., n. 16175/2015; Cass. civ., n. 19607/2011).
Posto quanto sopra, le spese sopra richiamate, sono da ritenersi rispondenti all'interesse dei figli e come tali rimborsabili.
Per quanto concerne le ulteriori spese mediche/farmaceutiche/ lenti a contatto/ accessori Ravenna, così come contestate dall'opponente:
Ritiene questo Giudice di non dovere riconoscere le seguenti spese atteso che esse rientrano nel mantenimento ordinario oppure non vi è la riferibilità delle spese alle esigenze del figlio, come segue:
Dispositivo medico per euro 42,00 atteso che come correttamente Pt_3 indicato dall'opponente, non è dato comprendere a cosa si riferisca;
Farmacia RC per euro 63,06: spese rientranti nel contributo ordinario;
Tamponi vari per euro 145,00: spese rientranti nel contributo ordinario;
per euro 38,30 (ovvero Euro 11,30 e euro 27,00): spese Controparte_2 rientranti nel contributo ordinario;
Lezioni di ceramica per euro 70,00 (voci a cui la opposta sig.ra Pt_3 CP_1 ha poi rinunciato);
Accessori palestra CC per euro 12,00: scontrino non riferibile al figlio, spese peraltro rinunciate dalla opposta sig.ra CP_1
Letti e lenzuola CC per euro 442,40 : trattasi di scontrino non leggibile e non riferibile al figlio, non comprensibile la sua compatibilità con esigenze del figlio;
per euro 248,00: scontrino non riferibile al figlio, non Parte_5 comprensibile la sua compatibilità con esigenze del figlio;
Accessori cucina CC per euro 45,90: scontrino non riferibile al figlio, non comprensibile la sua compatibilità con esigenze del figlio;
per euro 79,90: scontrino non riferibile al figlio, non Parte_5 comprensibile la sua compatibilità con le esigenze del figlio;
per euro 40,00 : scontrino non riferibile al figlio, non Parte_5 comprensibile la sua compatibilità con le esigenze del figlio;
Accessori casa per euro 44,10: scontrino non riferibile al Parte_5 figlio, non comprensibile la sua compatibilità con le esigenze del figlio;
pagina 9 di 13 Treni CC per euro 102,90: scontrino non riferibile al figlio, non comprensibile la sua compatibilità con le esigenze del figlio;
Scarpe da calcio per euro 198,00 (scontrino non riferibile al figlio); Per_2
Attrezzi per palestra CC per euro 54,98 (voce a cui la opposta sig.ra ha poi rinunciato); CP_1
per un totale da dedurre dalla richiesta dell'opposta di € 1.291,56, che per la quota del sig. corrisponde ad € 645,78 Pt_1
Ritiene viceversa questo giudice di dovere riconoscere le seguenti spese:
Spese Basket di CC per euro 250,00: spesa sportiva da riconoscere in quanto compatibile con le esigenze del figlio ed altresì qualificabile come spesa straordinaria;
AL CC per Euro 89,00: spesa sportiva da riconoscere in quanto compatibile con le esigenze del figlio ed altresì qualificabile come spesa straordinaria;
AL RC per euro 213,00: spesa sportiva da riconoscere in quanto compatibile con le esigenze del figlio ed altresì qualificabile come spesa straordinaria;
Cancelleria CC per Euro 29,50: spese rientranti nel contributo di inizio anno scolastico;
per un totale di € 581,50, che per la quota del sig. corrisponde ad € Pt_1
290,75
Alla luce di quanto sopra, ritiene questo giudice di dovere rideterminare la somma da ingiungere al sig. come segue: Pt_1 partendo da una richiesta di parte opposta, come riformulata nelle sue conclusioni, di € 14.527,88, deve ritenersi detratta la somma di € 645,78 come sopra specificato, per un importo totale di € 13.882,10, a carico del sig. Pt_1
Sulla la domanda riconvenzionale
L'opponente svolge domanda riconvenzionale per la somma di € 6.292,93, quale derivante dalla sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 2225/2021; parte opposta non nega l'esistenza e la consistenza del credito bensì ne eccepisce l'avvenuto pagamento, all'interno del giudizio avente rg. 12157/21.
pagina 10 di 13 Come viceversa sostenuto dall'opponente tale credito è stato certamente citato quale mera circostanza nel corso del giudizio RG 12157/2021, afferente al terzo dei quattro decreti ingiuntivi intercorsi tra le parti;
tuttavia, non è mai stato soddisfatto né azionato in via riconvenzionale ed infatti non vi è traccia nel provvedimento conclusivo del giudizio de quo (cfr.doc.25 verbale in cui le parti danno atto di avere raggiunto un accordo).
Non vi è alcun atto di transazione o posta di accordo che indichi la soddisfazione di tale credito che, come già riportato, non viene negato dalla opposta nella sua debenza e nel suo ammontare.
Ritiene pertanto questo giudice che dalla somma dovuta dal sig. vada Pt_1 sicuramente detratto quanto da quest'ultimo vantato per € 6.292,93.
Posto quanto sopra, il credito vantato dalla sig.ra è determinato in € 7.589,17 CP_1
(€ 13.882,10 - € 6.292,93).
Per quanto concerne le spese di lite, vi è da dire che per giurisprudenza consolidata, nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio.
Posto quanto sopra, considerato il comportamento processuale delle parti che vede l'opposta rinunciare ad alcune spese portate in decreto ingiuntivo ( la spesa relativa all'iscrizione al San LE del figlio CC, peraltro per somma considerevole, risultava già rimborsata dal sig. e viceversa vedersene riconosciute altre, Pt_1 mentre per l'opponente vengono accolte alcune eccezioni e la domanda riconvenzionale, ritiene questo giudice di dovere porre a carico di parte opponente i due terzi delle spese di lite con compensazione del restante terzo e ciò tenuto conto della complessità interpretativa sulle spese straordinarie, per cui non è semplicemente applicabile la normativa di riferimento, ancorché interpretata dai
Protocolli degli uffici giudiziari, e tenuto conto delle difficoltà ermeneutiche nell'individuazione del momento in cui devono essere accertate le condizioni di vita del genitore obbligato alla corresponsione incidenti sulla modulazione del mantenimento della prole, in assenza di un orientamento dominante della giurisprudenza di legittimità.
pagina 11 di 13 Le spese di lite seguono pertanto la prevalente soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei valori medi della fase di studio della controversia e della fase introduttiva del giudizio di cui allo scaglione da euro
5.200,00 ad € 26.000,00 delle “Tabelle Parametri Forensi” allegate al D.M. n. 55 del
2014.
Non vi è pertanto necessità di ulteriore istruttoria avendo il giudice ogni elemento utile ai fini della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 8222 del Ruolo Generale dell'anno 2022, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto n 2265 del 18 maggio 2022 RG
5662/2022 del Tribunale Di Bologna e per l'effetto condanna parte opponente sig. al pagamento, in favore di parte opposta sig.ra Parte_1
, della somma di € 6.292,93. CP_1
- dichiara tenuto e condanna parte opponente sig. alla refusione Parte_1
a favore della parte opposta sig.ra , dei due terzi (2/3) delle CP_1 spese di lite che si liquidano in complessivi (3/3) euro 5.077,00 oltre rimborso forfettario, I.V.A e C.P.A. come per legge, con compensazione dell'ulteriore terzo (1/3).
Così deciso in Bologna in data 04 Novembre 2025.
Il Giudice
Giudice Onorario dottoressa Alessia Zucconi
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