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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 08/08/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 748/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Micaela Lunghi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 748/2022 promossa da: ( senza C.F. italiano), rappresentato e difeso dagli avv. ti Stefano Thurin e Parte_1 ettivamente domiciliato persso il loro studio ATTORE contro ( c.f. ) in persona del l.r.p. t. rappresemtatop e Controparte_1 P.IVA_1 dom il suo studio CONVENUTO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da deduzioni di cui alle note di trattazione scritta ritualmente depositate previa ordinanza del 26.11.2024 che disponeva ex art. 127 ter c.p.c. assegnando il termine perentorio del 17.02.2025 per il deposito delle note dove i procuratori si riportavano ai propri atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione notificato ritualmente la parte attrice chiamava in giudizio il convenuto rilevando di avere comprato un'automobile d'epoca il 23.10.2020, mezzo immatricolato nel 1954 e acquistato per il complessivo prezzo di €. 7.000,00; l'attore chiedeva la riparazione del mezzo e in subordine la riduzione del prezzo per un importo pari a €.
5.333.87 pari all'asserito costo delle riparazioni;
chiedeva in ulteriore ipotesi la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo e il risarcimento dei danni subiti;
con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo il rigetto delle domande infondate e con vittoria di spese. La causa era istruita con produzione documentale e con l'espletamento della ctu tecnica non ritenendosi necessarie alla decisione le richieste istruttorie delle parti. La parte convenuta deduce un'omissione del giudicante in punto di decisione sulle richieste istruttorie dalla stessa avanzate ma, a parera della scrivente la decisione sulle stesse è stata presa con provvedimento del 26.11.2024 a scioglimento della riserva incamerata all'udienza dell'11.11.2024 dove sono state ritenute superfluenalla decisione e dove è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni sostituita con le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate in pct e in cui le parti concludevano come sopra indicato. pagina 1 di 3 Preliminarmente va rilevato, in rito, come sia infondata la dedotta eccezione attorea di tardività della costituzione in giudizio del convenuto, ritualmente costituitosi come emerge per tabulas dato che la predetta costituzione risulta essere avvenuta quattro giorni prima della udienza di comparizione sezna alcuna domanda riconvenzionale avanzata e senza effettuare eccezioni “in senso stretto” e quindi la convenuta nel caso di specie avrebbe potuto costituirsi in giudizio fino al momento della precisazione delle conclusioni. Nel merito si ritiene che si possa applicare ala presente causa il codice del consumo in via astratta data la qualifica di cosumatore dell'attore; tuttavia non vi sono i requisiti per il dedotto recesso a cu fa riferimento l'attore dato che il predetto recesso è avanzato solo come domanda ipotetica rispetto a quella principale di accertamento dell'asserito difetto di conformità del bene.e a quella avanzata anch'essa in via subordinata di riparazione e/o riduzione del prezzo. Dai documenti versati in att letata CTU è emerso come la parte attrice abbia acquistato la vettura Fiat 500C Topolino Belvedere tg. FI 74469 per l'importo di €. 7.000,00 presso la Parte_2 convenuta direttamente dop tato di acquistarla presso il portale on line Catawiki. Il bene, secondo quanto rappresentato dall'attore, ritirato il 06.04.2021 e portato in Austria, avrebbe presentato dei difetti di conformità sin dal momento della consegna del bene e quindi chiedeva quanto indicato nell'atto introduttivo. La convenuta contestava la sussistenza dei vizi e riteneva il prezzo congruo data la tipologia del mezzo compravenduto, non un'auto d'epoca come indicato genericamente dall'attore ma un auto di interesse storico e collezionistico. La espletata CTU ha chiarito come la vettura oggetto di causa ( trattenuta presso l'attore dal 2021 all'espletamento della perizia con relazione depositata il 17.09.2024) sia una vettura d'epoca risalente agli anni 50 ma con tecnologia costruttiva riconducibile agli anni 30 e rilevava come la componentistica del mezzo lasciasse motlo a desiderare facendo notare come spesso tali mezzi non sono utilizzati sulla strada ma sono solo oggetto di esposizione. Peraltro nell'elaborato peritale si fa presente la sussistenza della veloce usura dei componenti sia quelli meccanici sia quelli in movimento nonchè quelli di telaio e di carrozzaeria esterna ( cfr. pag. 10 CTU in atti); a parere del CTU il solo problema sussistente potrebbe essere quello relativo alle tracce di corrosione del pianale anche se le stesse tracce ove presenti non costituirebbero pericolo per l'eventuale circolazione del mezzo. Tuttavia tenendo conto delle tracce di trasudamenti analizzate il CTU rileva come un serio collaudatore della Motorizzazione civile italiana o austriaca o un centro di revisione autorizzato non dovrebbe rilasciare la regolarità per la circolazione stradale. Il medesimo CTU rappresenta anche che gli altri asseriti danni ( fermo della porta strappato;
spazzole del tergicristallo e faro anteriore rotto) sono di valkore economico esiguo e quindi di poco conto ( poche decine di euro come emerge a pag 11 della CTU in atti). Pertanto l'unico difetto riscontrato relativo alle tracce di corrosione del pianale non è relativo ad alcun uso anomalo del mezzo. Per rimuovere il difetto riscontrato, secondo il CTU, sarebbe necessaria la sostituzione dei vari lamierati del pianale, determinando in tal modo un lavoro molto impegnativo anche in termini di tempistiche e valuta il costo dell'intervento con l'innesto di elementi nuovi in €. 4.000,00 oltre ad €. 500,00 per la sostituzione delle guarnizioni della coppa olio e altro connesso. Peraltro il CTU stima il valore del mezzo compravenduto in €. 10.500,00. e fa riferimento al fatto che la vettura è stata sottoposta a verifica il 24.06.2024 in Austria e quindi dopo quasi 4 anni dall'acquisto. A questo proposito in atti non emergono elementi che fanno desumere che l'attore abbia posto in essere delle inziative per corroborare la sua tesi con riferimento all'accertamento dei difetti del mezzo. Quindi la cifra di €. 7.000,00 corrisposta dalla parte attrice alla parte convenuta appare una cifra pagina 2 di 3 congrua e le domande attoree vanno disattese perché infondate in quanto la cifra pagata è quella riscontrata dal CTU nel giudizio dato che nella perizia si fa riferimento al ripristino dei pezzi ammalorato con l'innesto di elementi nuovi mentre nel caso che ci occupa si tratta di una vettura di una evidente vetustà e infatti l'elaborato paritale ha riscontrato problemi relativi all'usura del mezzo e non a un suo anomalo utilizzo;
di talchè la parte attrice non ha diritto ad alcuna riparazione o ristoro non avendo subito alcun danno specifico. Infine la soccombenza della parte attrice determina, ex art. 91 c.p.c., la sui condanna alla refusione delle spese processuali in favore della parte convenuta e che si liquidano, vista la normativa di settore ex DM 55/14 e succ. mod., nonché la nota in atti, in €. 4.237,00 per compensi oltre al rimborso delle spese di CTU e di CTP e al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande attoree perchè infondate;
condanna, ex art. 91 c.p.c. la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in €. 4.237,00 per compensi oltre al rimborso delle spese di CTU e di CTP e al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge. Prato, 8 August 2025 Il Giudice dott. ssa Micaela Lunghi
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Micaela Lunghi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 748/2022 promossa da: ( senza C.F. italiano), rappresentato e difeso dagli avv. ti Stefano Thurin e Parte_1 ettivamente domiciliato persso il loro studio ATTORE contro ( c.f. ) in persona del l.r.p. t. rappresemtatop e Controparte_1 P.IVA_1 dom il suo studio CONVENUTO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da deduzioni di cui alle note di trattazione scritta ritualmente depositate previa ordinanza del 26.11.2024 che disponeva ex art. 127 ter c.p.c. assegnando il termine perentorio del 17.02.2025 per il deposito delle note dove i procuratori si riportavano ai propri atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione notificato ritualmente la parte attrice chiamava in giudizio il convenuto rilevando di avere comprato un'automobile d'epoca il 23.10.2020, mezzo immatricolato nel 1954 e acquistato per il complessivo prezzo di €. 7.000,00; l'attore chiedeva la riparazione del mezzo e in subordine la riduzione del prezzo per un importo pari a €.
5.333.87 pari all'asserito costo delle riparazioni;
chiedeva in ulteriore ipotesi la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo e il risarcimento dei danni subiti;
con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo il rigetto delle domande infondate e con vittoria di spese. La causa era istruita con produzione documentale e con l'espletamento della ctu tecnica non ritenendosi necessarie alla decisione le richieste istruttorie delle parti. La parte convenuta deduce un'omissione del giudicante in punto di decisione sulle richieste istruttorie dalla stessa avanzate ma, a parera della scrivente la decisione sulle stesse è stata presa con provvedimento del 26.11.2024 a scioglimento della riserva incamerata all'udienza dell'11.11.2024 dove sono state ritenute superfluenalla decisione e dove è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni sostituita con le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate in pct e in cui le parti concludevano come sopra indicato. pagina 1 di 3 Preliminarmente va rilevato, in rito, come sia infondata la dedotta eccezione attorea di tardività della costituzione in giudizio del convenuto, ritualmente costituitosi come emerge per tabulas dato che la predetta costituzione risulta essere avvenuta quattro giorni prima della udienza di comparizione sezna alcuna domanda riconvenzionale avanzata e senza effettuare eccezioni “in senso stretto” e quindi la convenuta nel caso di specie avrebbe potuto costituirsi in giudizio fino al momento della precisazione delle conclusioni. Nel merito si ritiene che si possa applicare ala presente causa il codice del consumo in via astratta data la qualifica di cosumatore dell'attore; tuttavia non vi sono i requisiti per il dedotto recesso a cu fa riferimento l'attore dato che il predetto recesso è avanzato solo come domanda ipotetica rispetto a quella principale di accertamento dell'asserito difetto di conformità del bene.e a quella avanzata anch'essa in via subordinata di riparazione e/o riduzione del prezzo. Dai documenti versati in att letata CTU è emerso come la parte attrice abbia acquistato la vettura Fiat 500C Topolino Belvedere tg. FI 74469 per l'importo di €. 7.000,00 presso la Parte_2 convenuta direttamente dop tato di acquistarla presso il portale on line Catawiki. Il bene, secondo quanto rappresentato dall'attore, ritirato il 06.04.2021 e portato in Austria, avrebbe presentato dei difetti di conformità sin dal momento della consegna del bene e quindi chiedeva quanto indicato nell'atto introduttivo. La convenuta contestava la sussistenza dei vizi e riteneva il prezzo congruo data la tipologia del mezzo compravenduto, non un'auto d'epoca come indicato genericamente dall'attore ma un auto di interesse storico e collezionistico. La espletata CTU ha chiarito come la vettura oggetto di causa ( trattenuta presso l'attore dal 2021 all'espletamento della perizia con relazione depositata il 17.09.2024) sia una vettura d'epoca risalente agli anni 50 ma con tecnologia costruttiva riconducibile agli anni 30 e rilevava come la componentistica del mezzo lasciasse motlo a desiderare facendo notare come spesso tali mezzi non sono utilizzati sulla strada ma sono solo oggetto di esposizione. Peraltro nell'elaborato peritale si fa presente la sussistenza della veloce usura dei componenti sia quelli meccanici sia quelli in movimento nonchè quelli di telaio e di carrozzaeria esterna ( cfr. pag. 10 CTU in atti); a parere del CTU il solo problema sussistente potrebbe essere quello relativo alle tracce di corrosione del pianale anche se le stesse tracce ove presenti non costituirebbero pericolo per l'eventuale circolazione del mezzo. Tuttavia tenendo conto delle tracce di trasudamenti analizzate il CTU rileva come un serio collaudatore della Motorizzazione civile italiana o austriaca o un centro di revisione autorizzato non dovrebbe rilasciare la regolarità per la circolazione stradale. Il medesimo CTU rappresenta anche che gli altri asseriti danni ( fermo della porta strappato;
spazzole del tergicristallo e faro anteriore rotto) sono di valkore economico esiguo e quindi di poco conto ( poche decine di euro come emerge a pag 11 della CTU in atti). Pertanto l'unico difetto riscontrato relativo alle tracce di corrosione del pianale non è relativo ad alcun uso anomalo del mezzo. Per rimuovere il difetto riscontrato, secondo il CTU, sarebbe necessaria la sostituzione dei vari lamierati del pianale, determinando in tal modo un lavoro molto impegnativo anche in termini di tempistiche e valuta il costo dell'intervento con l'innesto di elementi nuovi in €. 4.000,00 oltre ad €. 500,00 per la sostituzione delle guarnizioni della coppa olio e altro connesso. Peraltro il CTU stima il valore del mezzo compravenduto in €. 10.500,00. e fa riferimento al fatto che la vettura è stata sottoposta a verifica il 24.06.2024 in Austria e quindi dopo quasi 4 anni dall'acquisto. A questo proposito in atti non emergono elementi che fanno desumere che l'attore abbia posto in essere delle inziative per corroborare la sua tesi con riferimento all'accertamento dei difetti del mezzo. Quindi la cifra di €. 7.000,00 corrisposta dalla parte attrice alla parte convenuta appare una cifra pagina 2 di 3 congrua e le domande attoree vanno disattese perché infondate in quanto la cifra pagata è quella riscontrata dal CTU nel giudizio dato che nella perizia si fa riferimento al ripristino dei pezzi ammalorato con l'innesto di elementi nuovi mentre nel caso che ci occupa si tratta di una vettura di una evidente vetustà e infatti l'elaborato paritale ha riscontrato problemi relativi all'usura del mezzo e non a un suo anomalo utilizzo;
di talchè la parte attrice non ha diritto ad alcuna riparazione o ristoro non avendo subito alcun danno specifico. Infine la soccombenza della parte attrice determina, ex art. 91 c.p.c., la sui condanna alla refusione delle spese processuali in favore della parte convenuta e che si liquidano, vista la normativa di settore ex DM 55/14 e succ. mod., nonché la nota in atti, in €. 4.237,00 per compensi oltre al rimborso delle spese di CTU e di CTP e al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande attoree perchè infondate;
condanna, ex art. 91 c.p.c. la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in €. 4.237,00 per compensi oltre al rimborso delle spese di CTU e di CTP e al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge. Prato, 8 August 2025 Il Giudice dott. ssa Micaela Lunghi
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