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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 06/11/2024, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2135/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2135/2024 promossa congiuntamente da:
, , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato GERARDI ANTONIO
e da rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2 dall'Avvocato GERARDI ANTONIO
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e con ricorso ex art. 473 bis 51 Parte_1 Parte_2
c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23/07/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 6 “1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Brembio, unitamente ai Controparte_1 mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla madre nell'interesse della figlia minore ivi stabilmente convivente, ed in ogni caso fino a quando la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
3. il Signor di comune accordo con la moglie, s'impegna a lasciare la casa Parte_2
coniugale entro tre mesi dalla separazione;
4. La figlia minore resta collocata prevalentemente presso la dimora materna;
Persona_1
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
- dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando la riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 22:00;
- durante le festività di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la figlia trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno.
- la predetta organizzazione potrà essere rivalutata dalle parti, garantendo la miglior frequentazione con la minore;
Il figlio, essendo maggiorenne, ha ampia discrezionalità del diritto di visita all'altro genitore, ferma restando la mancanza d'autonomia economica, tale da giustificare il diritto al mantenimento;
5. La figlia potrà effettuare viaggi all'estero assieme ad uno dei due genitori per un periodo massimo di 2 settimane e previa comunicazione ed approvazione da parte dell'atro coniuge;
il genitore che l'accompagna si renderà reperibile telefonicamente in ogni momento, permettendo al coniuge non accompagnatore di poter sentire la figlia;
6. Il padre verserà alla madre tramite accredito su c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad €. 200,00 cadauno, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
7. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
pagina 2 di 6 - le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
- le spese per l'iscrizione all'università ovvero corsi professionalizzanti, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
8. Dato atto delle attuali condizioni economico-reddituali dei coniugi, gli stessi dichiarano di non avere nulla a pretendere reciprocamente per quanto concerne gli aspetti economici ed in particolare rinunciano espressamente a qualsivoglia contributo per il mantenimento;
9. I veicoli di proprietà dei ricorrenti rimarranno nella proprietà di ciascuno come allo stato attuale.
10. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.
11. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Con provvedimento del 16.10.2024, il Collegio, ritenuta la necessità di avere chiarimenti dalle
Per_ parti in ordine al regime di affido della figlia minore ha rimesso la causa in istruttoria.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 29.10.2024, le parti, forniti i necessari chiarimenti, hanno chiesto la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
Per_ 2. disporre l'affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i coniugi;
3. la dimora coniugale ubicata nel Comune di Brembio, Controparte_1
unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla madre nell'interesse della figlia minore ivi stabilmente convivente, ed in ogni caso fino a quando la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
pagina 3 di 6 4. il Signor di comune accordo con la moglie, s'impegna a lasciare la casa Parte_2
coniugale entro tre mesi dalla separazione;
5. la figlia minore resta collocata prevalentemente presso la dimora Persona_1
materna, mentre il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
- dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando la riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 22:00;
- durante le festività di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la figlia trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno.
- la predetta organizzazione potrà essere rivalutata dalle parti, garantendo la miglior frequentazione con la minore;
il figlio , essendo maggiorenne, Persona_2 avrà ampia discrezionalità del diritto di visita all'altro genitore, ferma restando la mancanza d'autonomia economica, tale da giustificare il diritto al mantenimento;
6. la figlia potrà effettuare viaggi all'estero assieme ad uno dei due genitori per un periodo massimo di 2 settimane e previa comunicazione ed approvazione da parte dell'atro coniuge;
il genitore che l'accompagna si renderà reperibile telefonicamente in ogni momento, permettendo al coniuge non accompagnatore di poter sentire la figlia;
7. il padre verserà alla madre tramite accredito su c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad €. 200,00 cadauno, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
8. le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
- le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico,
e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
- le spese per l'iscrizione all'università ovvero corsi professionalizzanti, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
pagina 4 di 6 9. dato atto delle attuali condizioni economico-reddituali dei coniugi, gli stessi dichiarano di non avere nulla a pretendere reciprocamente per quanto concerne gli aspetti economici ed in particolare rinunciano espressamente a qualsivoglia contributo per il mantenimento;
10. i veicoli di proprietà dei ricorrenti rimarranno nella proprietà di ciascuno come allo stato attuale;
11. entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.
12. le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
2. e si sono sposati con matrimonio Parte_1 Parte_2
civile in Brembio in data 15.09.2001 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n.
5, parte 1, anno 2001) e dalla loro unione sono nati due figli: il Persona_2
25.01.2005 e il 22.03.2009. Persona_1
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
4. Compensa le spese di procedura tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in Brembio il 15.09.2001; Parte_2
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) compensa tra le parti le spese di procedura;
pagina 5 di 6 4) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Brembio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 30/10/2024
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2135/2024 promossa congiuntamente da:
, , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato GERARDI ANTONIO
e da rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2 dall'Avvocato GERARDI ANTONIO
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e con ricorso ex art. 473 bis 51 Parte_1 Parte_2
c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23/07/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 6 “1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Brembio, unitamente ai Controparte_1 mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla madre nell'interesse della figlia minore ivi stabilmente convivente, ed in ogni caso fino a quando la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
3. il Signor di comune accordo con la moglie, s'impegna a lasciare la casa Parte_2
coniugale entro tre mesi dalla separazione;
4. La figlia minore resta collocata prevalentemente presso la dimora materna;
Persona_1
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
- dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando la riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 22:00;
- durante le festività di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la figlia trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno.
- la predetta organizzazione potrà essere rivalutata dalle parti, garantendo la miglior frequentazione con la minore;
Il figlio, essendo maggiorenne, ha ampia discrezionalità del diritto di visita all'altro genitore, ferma restando la mancanza d'autonomia economica, tale da giustificare il diritto al mantenimento;
5. La figlia potrà effettuare viaggi all'estero assieme ad uno dei due genitori per un periodo massimo di 2 settimane e previa comunicazione ed approvazione da parte dell'atro coniuge;
il genitore che l'accompagna si renderà reperibile telefonicamente in ogni momento, permettendo al coniuge non accompagnatore di poter sentire la figlia;
6. Il padre verserà alla madre tramite accredito su c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad €. 200,00 cadauno, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
7. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
pagina 2 di 6 - le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
- le spese per l'iscrizione all'università ovvero corsi professionalizzanti, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
8. Dato atto delle attuali condizioni economico-reddituali dei coniugi, gli stessi dichiarano di non avere nulla a pretendere reciprocamente per quanto concerne gli aspetti economici ed in particolare rinunciano espressamente a qualsivoglia contributo per il mantenimento;
9. I veicoli di proprietà dei ricorrenti rimarranno nella proprietà di ciascuno come allo stato attuale.
10. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.
11. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Con provvedimento del 16.10.2024, il Collegio, ritenuta la necessità di avere chiarimenti dalle
Per_ parti in ordine al regime di affido della figlia minore ha rimesso la causa in istruttoria.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 29.10.2024, le parti, forniti i necessari chiarimenti, hanno chiesto la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
Per_ 2. disporre l'affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i coniugi;
3. la dimora coniugale ubicata nel Comune di Brembio, Controparte_1
unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla madre nell'interesse della figlia minore ivi stabilmente convivente, ed in ogni caso fino a quando la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
pagina 3 di 6 4. il Signor di comune accordo con la moglie, s'impegna a lasciare la casa Parte_2
coniugale entro tre mesi dalla separazione;
5. la figlia minore resta collocata prevalentemente presso la dimora Persona_1
materna, mentre il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
- dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando la riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 22:00;
- durante le festività di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la figlia trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno.
- la predetta organizzazione potrà essere rivalutata dalle parti, garantendo la miglior frequentazione con la minore;
il figlio , essendo maggiorenne, Persona_2 avrà ampia discrezionalità del diritto di visita all'altro genitore, ferma restando la mancanza d'autonomia economica, tale da giustificare il diritto al mantenimento;
6. la figlia potrà effettuare viaggi all'estero assieme ad uno dei due genitori per un periodo massimo di 2 settimane e previa comunicazione ed approvazione da parte dell'atro coniuge;
il genitore che l'accompagna si renderà reperibile telefonicamente in ogni momento, permettendo al coniuge non accompagnatore di poter sentire la figlia;
7. il padre verserà alla madre tramite accredito su c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad €. 200,00 cadauno, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
8. le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
- le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico,
e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
- le spese per l'iscrizione all'università ovvero corsi professionalizzanti, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
pagina 4 di 6 9. dato atto delle attuali condizioni economico-reddituali dei coniugi, gli stessi dichiarano di non avere nulla a pretendere reciprocamente per quanto concerne gli aspetti economici ed in particolare rinunciano espressamente a qualsivoglia contributo per il mantenimento;
10. i veicoli di proprietà dei ricorrenti rimarranno nella proprietà di ciascuno come allo stato attuale;
11. entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.
12. le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
2. e si sono sposati con matrimonio Parte_1 Parte_2
civile in Brembio in data 15.09.2001 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n.
5, parte 1, anno 2001) e dalla loro unione sono nati due figli: il Persona_2
25.01.2005 e il 22.03.2009. Persona_1
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
4. Compensa le spese di procedura tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in Brembio il 15.09.2001; Parte_2
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) compensa tra le parti le spese di procedura;
pagina 5 di 6 4) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Brembio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 30/10/2024
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
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