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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/06/2025, n. 2385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2385 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Angela
Notaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8624/23 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
, nata a [...] il Parte_1
30.04.1958, n.q. di erede di , nato il [...] a Persona_1
Santa Margherita Belice e morto il 25.10.1989, elettivamente domiciliata ai fini del giudizio in Palermo, via Nicolò Turrisi, 38/a, presso lo studio degli avv.ti
Salvatore Ferrara e Giovanni Gruttad'Auria del Foro di Palermo (P.E.C.
e , dai quali Email_1 Email_2
è rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura speciale su foglio separato depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione;
ATTRICE
CONTRO (cod. fiscale Controparte_1
), in persona del Presidente pro tempore, nonché del P.IVA_1 [...]
Controparte_2
E
CONTRO
L' DIRITTI
[...] Controparte_3
, COMPIUTI SUL TERRITORIO Controparte_4
ITALIANO O COMUNQUE IN DANNO DI CITTADINI ITALIANI
DALLE FORZE DEL TERZO REICH NEL PERIODO TRA IL 1°
SETTEMBRE 1939 E L'8 MAGGIO 1945 istituito presso il
[...]
(cod. fiscale ), in Controparte_5 P.IVA_2
persona del Ministro pro tempore, domiciliati ex lege in Palermo, Via Valerio
Villareale n.6, presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Palermo (cod. fisc. ; PEC: , P.IVA_3 Email_3
dal quale sono rappresentati e difesi;
CONVENUTI
OGGETTO: condannatorio
Conclusioni delle parti: all'udienza del 5 marzo 2005, l'attrice precisava le conclusioni come in atto di citazione, memorie ex art.171 ter c.p.c. e atti difensivi conclusionali ex art.189 c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il giorno 27 giugno 2023, Parte_1
n.q. di erede di , conveniva in giudizio,
[...] Persona_1
dinanzi a questo Tribunale, la e il Controparte_1
per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e CP_2
2 contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del terzo reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, istituito presso il (di seguito denominato per Controparte_5
Contr brevità soltanto , al fine di:
- accertare la responsabilità della Repubblica Federale di Germania nella causazione di tutti i danni patiti dal suo congiunto Persona_1
;
[...]
- liquidare in suo favore, n.q. di erede, i danni patiti dal nella Per_1
misura ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e gli interessi a partire dal giorno dell'illecito, da calcolare secondo i principi della sentenza della Cass.
Civ. Sez.Un. n.1712/95;
- accertare la sussistenza dei requisiti per l'accesso al fondo di cui all'art. 43 D.L. n.36/2022.
Deduceva, infatti, che il proprio congiunto , catturato dai Per_1
tedeschi il 9 settembre 1943 e rimasto prigioniero degli stessi fino al 10 luglio
1945 nei campi di concentramento, era stato vittima dei crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1°
settembre 1939 e l'8 maggio 1945 e che la Repubblica Federale di Germania
doveva ritenersi responsabile a titolo extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e per i principi generali del diritto delle nazioni civili (ius gentium).
Assumeva, altresì, la legittimazione passiva della Controparte_1
Contr e del in ragione dell'assunzione da parte del governo italiano delle
3 obbligazioni derivanti dai crimini di guerra del Terzo Reich, in continuità con l'accordo di Bonn del 2 giugno 1961, a seguito dell'entrata in vigore dell'art.43 del D.L. n.36/2022, nonché l'imprescrittibilità dell'azione risarcitoria, trattandosi di un crimine di guerra.
Contr La e il si costituivano in giudizio con un Controparte_1
Contr unico atto, affermando la legittimazione passiva esclusiva del quale successore ex lege nel debito risarcitorio originariamente contratto dallo Stato
tedesco giusto D.L. n.36/2022, e il difetto di legittimazione passiva della
. Controparte_1
Eccepivano, altresì, la prescrizione del diritto risarcitorio per le seguenti ragioni:
- applicabilità del combinato disposto di cui agli artt. 2947, comma,
terzo, c.c., 600 c.p. e 157, comma 1, n.2 c.p. nel testo vigente all'epoca dei fatti, e avvenuto decorso del termine di quindici anni (previsto per il reato di riduzione in schiavitù), decorrente dal giorno in cui era cessata la condotta illecita, o, comunque, del termine di cinque anni dalla morte del reo;
- impossibilità di ravvisare – prima della sentenza n. 238/2014 della
Corte costituzionale - un impedimento legale all'esercizio del diritto ex art.2935 c.c.;
- non applicabilità della Convenzione Onu del 26.11.1968 e della
Convenzione del Consiglio d'Europa del 25.01.1974, per mancata ratifica da parte dell'Italia;
4 - formazione della norma consuetudinaria di diritto internazionale,
relativa alla imprescrittibilità, in epoca successiva alla commissione dei crimini ed irretroattività ex art.25 Cost. delle norme penali di sfavore.
Eccepivano, infine, la improponibilità dell'azione per l'intervenuta decadenza dall'indennizzo di cui all'art.6 D.P.R. n.2043/1963 e all'art.1 Legge
n.646/1966.
Nel merito, contestavano il fondamento della domanda, sia con riferimento all'an (per difetto di prova della qualità di erede dell'attrice e della sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile) che al quantum;
eccepivano, altresì, la compensatio lucri cum damno con gli indennizzi previsti,
ovvero il concorso di colpa ex art.1227, secondo comma, c.c. per non avere attivato le procedure di indennizzo.
Chiedevano quindi il rigetto della domanda o, in via gradata, la decurtazione dal risarcimento eventualmente liquidando delle somme già
percepite per il medesimo titolo o, comunque, di quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza.
All'udienza del 5 marzo 2025, la causa - di natura documentale - veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti di cui in epigrafe ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 quinquies primo comma e 189 c.p.c. nuovo rito.
Ciò posto, è preliminare all'esame di ogni altra questione di rito e di merito, accertare se la fattispecie oggetto di causa rientri tra i crimini di
5 guerra o contro l'umanità, ciò per i riflessi che tale inquadramento ha sulla legittimazione passiva e sulla prescrizione (non venendo nella specie in rilievo una questione di giurisdizione).
Costituiscono crimini internazionali dello Stato, per quanto qui interessa,
la violazione grave e su larga scala di obblighi fondamentali per la salvaguardia della vita umana, quali la schiavitù (cfr art. 6, lett. c)
dell'Accordo di Londra dell'8 agosto 1945) il genocidio e l'apartheid.
Nella specie, l'attrice ha allegato e provato che il padre,
[...]
, è stato catturato dai tedeschi il 09.09.1943 ed è rimasto Persona_1
prigioniero e recluso in Germania fino al 10.07.1945 (vedi ruolo matricolare allegato all'atto di citazione).
Ha, inoltre, allegato che il suo congiunto, al pari degli altri militari internati in Germania (c.d. IMI), è stato deportato e detenuto nel campo di
Mauthausen in condizioni disumane, costretto ad orari di lavoro massacranti, in condizioni climatiche proibitive, tenuto in stato di malnutrizione, ha riposato in luoghi indegni di ospitare esseri umani, ed è
stato sottoposto a vessazioni psicologiche e fisiche da parte dei soldati del
Terzo Reich.
Le superiori allegazioni non sono state oggetto di specifiche contestazioni da parte convenuta, con ciò dovendosi ritenere acclarate ex art.115 c.p.c..
Costituisce, inoltre, fatto notorio e storicamente accertato che i soggetti reclusi all'interno dei campi di lavoro tedesco, militari o civili, vissero in condizioni disumane, patendo la fame, il freddo e il lavoro coatto.
6 In ordine ai trattamenti disumani a cui furono sottoposti i militari italiani internati, in particolare, deve farsi richiamo ai lavori della commissione di storici nominata nel marzo del 2009 dai Ministri degli Affari Esteri della
Repubblica Italiana e della Repubblica federale tedesca, composta da cinque membri tedeschi e cinque italiani proprio al fine di fare chiarezza sulla vicenda degli IMI.
In particolare, la Commissione, sulla base della audizione diretta di coloro che furono internati nei campi e dell'esame dei documenti storici, concludeva che “ sebbene gli internati militari italiani siano stati particolarmente colpiti dal
regime nazionalsocialista e dal complesso passato di guerra italo-tedesco, dopo il 1945
il loro destino è stato completamente dimenticato. In Italia essi sono stati per lungo
tempo messi in secondo piano dalla memoria della Resistenza. Nella Repubblica
Federale Tedesca la leggenda della 'Wehrmacht pulita' portò a negare i crimini di cui
essa si rese colpevole nei confronti della popolazione civile italiana e della minoranza
ebraica, così come dei prigionieri dei campi di concentramento e degli internati
militari italiani. MI . Fu soltanto a partire dagli anni '80 che in Italia e in
Germania la storiografia cominciò a occuparsi di questo problema. Nonostante il
ritardo con cui la ricerca è cominciata, molti aspetti centrali di questa tematica – il
disarmo e l'arresto degli internati militari italiani, i tentativi di reclutamento nelle
formazioni tedesche così come nell'esercito fascista della Repubblica Sociale Italiana e
le loro condizioni di vita e di lavoro durante la prigionia tedesca – possono
considerarsi oggi adeguatamente studiati. MI … Tutti i soldati italiani caduti
nelle mani dei tedeschi dopo l'8 settembre 1943 furono definiti in un primo tempo
7 'prigionieri di guerra'. Poiché con l'instaurarsi del nuovo governo fascista questi non
potevano più essere trattenuti a lungo come prigionieri di guerra, cioè come
prigionieri di uno stato nemico, il regime nazista, nel disprezzo delle norme del
diritto internazionale, modificò il loro status. IS Il 20 settembre 1943, poco
prima della proclamazione del nuovo regime fascista, un'ordinanza del Führer
decretò così che i soldati italiani fatti prigionieri vedessero mutare la loro
denominazione in 'internati militari'. . Per gli internati militari italiani questa scelta
ebbe in ogni caso conseguenze molto rilevanti: come tali, essi non avevano più diritto
né alla consegna di alimenti e medicine, né alle visite di controllo delle delegazioni del
Comitato Internazionale della Croce Rossa, come invece era previsto per i prigionieri
di guerra. Ben presto divenne chiaro che questa decisione comportava tuttavia molti
problemi, sia in relazione all'impiego degli ex soldati del Regio Esercito come forza
lavoro, sia in ordine alle relazioni interne all'Asse Berlino-Salò. A causa delle cattive
condizioni alimentari (le razioni di cibo dipendevano dalle prestazioni lavorative), del
trattamento umiliante, dei compiti spesso assegnati senza tener conto delle
competenze dei lavoratori, delle istruzioni insufficienti e della mancanza di
motivazione, la produttività degli internati militari si rivelò molto inferiore alle
aspettative. Inoltre, la detenzione dietro il filo spinato e le pessime condizioni di
lavoro mettevano quotidianamente in discussione la continuità dell'alleanza italo-
tedesca propagandata da e ” Per_2 Per_3
La sistematica violazione dei diritti umani perpetrata ai danni dei militari italiani internati è stata riconosciuta anche in diversi precedenti giurisprudenziali, divenuti definitivi, di cui meritano menzione la sentenza
8 resa dal Trib. Firenze, II sez. civile sent. 6 luglio 2015, G.U. Minniti , secondo cui “le condizioni fisiche di deportazione e riduzione in schiavitù proprio per il
carattere di assoluto annientamento della dignità umana devono costituire motivo di
adeguato apprezzamento anche sotto il profilo dello sfruttamento del lavoro senza
compenso. Benché si tratti di fatti risalenti nel tempo la memoria storica ha, non
senza fatica, portato sino all'attualità la conoscenza precisa delle condizioni
disumane sopportate nei lager del Terzo Reich. Senza che si possa fare distinzione tra
deportati per ragioni di razza, deportati per ragioni politiche, deportati, appartenenti
alle forze armate italiane” () e la sentenza del Tribunale di Brescia, n
2125/2019, in base alla quale “in ordine all'an sia sufficiente la prova che l'attore,
cittadino italiano, sia stato internato in Germania o nei territori allora occupati dal
Reich tedesco all'indomani dell'8 settembre 1943 senza altra motivazione se non la
sua condizione di militare italiano - e già questo costituisce un crimine di guerra e
contro l'umanità in quanto in quel momento l'Italia non era in guerra contro la
Germania -, dovendosi per il resto ritenere che sia cosa notoria che il trattamento
ricevuto dai militari internati sia stato contrario alle norme convenzionali e
consuetudinarie come peraltro documentato da svariate pubblicazioni e documenti
filmati”.
E' peraltro storicamente accertato che la decisione, adottata direttamente da di qualificare i militari italiani catturati non già come prigionieri Per_2
di guerra, bensì come militari internati, ebbe l'evidente finalità di sottrarli alle garanzie derivanti dalla Convenzione dell'Aja del 1907 e della
Convenzione di Ginevra del 1929.
9 Le stesse difese dell'Avvocatura, al fine di individuare il termine di prescrizione del diritto azionato, hanno indicato i militari come persone offese del delitto di riduzione in schiavitù, in tal modo affermando che il lavoro, oltre a essere gratuito, diversamente da quanto imposto dalla
Convenzione internazionali, avveniva in condizioni di totale assoggettamento fisico e psicologico.
Le violazioni sistematiche, generalizzate e non episodiche delle regole poste dalle Convenzioni internazionali a tutela dei militari prigionieri di guerra, frutto – si ripete - di una vera e propria direttiva di Stato, inducono ad affermare che le condotte poste in essere all'interno dei campi di lavoro ai danni degli IMI non furono semplici inosservanze delle Convenzioni
internazionali, ma veri e propri crimini di guerra.
Alla luce delle considerazioni svolte deve ritenersi provato che anche il
è stato vittima di reiterati trattamenti disumani, degradanti e Per_1
umilianti, integranti crimini di guerra o contro l'umanità, perché questi costituivano la regola all'interno dei campi.
Qualificate le condotte subite dal in termini di crimini contro Per_1
l'umanità, al fine di esaminare le eccezioni preliminari di difetto di legittimazione passiva della e di prescrizione, Controparte_1
appare necessario ricostruire il percorso normativo e giurisprudenziale relativo ai fatti da cui si origina la presente controversia.
Dopo i Trattati di pace di Parigi del 1947, ratificati dall'Italia con Legge
n.811 del 2 agosto 1947, e resi esecutivi con decreto legislativo del Capo
10 provvisorio dello Stato del 28 novembre 1947, n. 1430, l'esigenza di apprestare un ristoro alle vittime dei crimini di guerra nazisti ha condotto alla sottoscrizione degli Accordi di Bonn del 2 giugno 1961 tra la Repubblica
Italiana e la Repubblica federale di Germania, concernenti il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario gli indennizzi a favore dei cittadini italiani che erano stati colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste.
Detti accordi sono stati ratificati in Italia con il D.P.R. n.1263 del 1962
(“Esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di
Germania per il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico
e finanziario con scambi di Note, concluso a Bonn il 2 giugno 1961.”), il cui art. 1,
primo comma, Parte Prima, recitava che “la Repubblica Federale di Germania
versa alla Repubblica italiana, a definizione delle questioni economiche pendenti, la
somma di 40 milioni di marchi tedeschi”.
L'art. 2, Parte prima, aggiungeva che “il Governo italiano dichiara definite
tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica italiana, o di persone fisiche o
giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica Federale di
Germania o nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, purché derivanti da
diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945” (Parte
I, art. 2.1.) e che “Il Governo italiano terrà indenne la Repubblica Federale di
Germania e le persone fisiche e giuridiche tedesche da ogni eventuale azione o altra
pretesa legale da parte di persone fisiche o giuridiche italiane per le rivendicazioni e
richieste suddette.” (Parte I, art. 2.2.).
11 È intervenuta quindi la Legge n. 404 del 6 febbraio 1963 (“Ratifica ed
esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di
Germania per gli indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione
nazionalsocialiste con Scambio di Note, concluso a Bonn il 2 giugno 1961.”)
La legge delegava il Governo della Repubblica ad emanare entro sei mesi dalla sua entrata in vigore le norme per la ripartizione della somma versata dal Governo tedesco in base all'Accordo di cui all'articolo 1 della legge stessa indicandone le direttive.
L'art.1 dell'allegato alla Legge ribadiva che “La Repubblica Federale di
Germania si impegna a versare alla Repubblica, italiana 40 milioni di DM favore di
cittadini italiani;
i quali per ragione di razza, fede o ideologia siano stato oggetto di
misure di persecuzione nazionalsocialiste e che a causa di tali misure abbiano sofferto
privazioni di libertà o danni alla salute, nonché a favore dei superstiti di coloro che
sono deceduti a causa di queste persecuzioni.” e l'art. 3 sanciva che “Con il
pagamento di cui all'articolo 1, vengono regolate in modo definitivo tutte le questioni
tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania formanti oggetto del
presente Accordo, senza pregiudizio delle eventuali pretese di cittadini italiani in
base alla legislazione tedesca sui risarcimenti.”.
La finalità dell'accordo ratificato con legge n. 404 del 1963 era quindi quella di chiudere, con il riconoscimento di indennizzi all'epoca ritenuti adeguati, la tragica vicenda dei danni patiti, in particolare, dai deportati nei campi di concentramento durante la Seconda guerra mondiale e,
segnatamente, nel periodo, successivo all'8 settembre 1943 e fino al termine
12 del conflitto, di occupazione del territorio nazionale da parte delle forze armate tedesche.
Nell'esercizio della delega prevista dalla legge n.404/1963, è stato poi adottato il D.P.R. n.2043 del 6 ottobre 1963 (“Norme per la ripartizione della
somma versata dal Governo della Repubblica federale di Germania, in base
all'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da
misure di persecuzione nazionalsocialiste”), che disciplinava la ripartizione delle somme versate dalla Germania in esecuzione dell'Accordo del 1961 «a titolo di riparazione morale a favore di cittadini italiani che furono vittime della deportazione per ragioni di razza, fede o ideologia».
Per quanto qui interessa, avevano “ugualmente diritto alla suddetta
riparazione gli internati militari e i lavoratori non volontari in Germania che, in
seguito ad atto di resistenza o ritenuto tale o per atti considerati di sabotaggio alla
produzione tedesca, vennero trasferiti nei campi di concentramento
nazionalsocialisti.” (art.1, ultimo comma).
La finalità di chiusura definitiva della questione degli indennizzi si rinviene nell'art. 6 del d.P.R. n. 2043 del 1963, ai sensi del quale la domanda per ottenere la liquidazione dell'indennizzo doveva essere presentata al
Ministero del tesoro entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale sotto pena di decadenza dal diritto all'indennizzo stesso.
Per quanto concerne le domande di risarcimento del danno da crimini di guerra commessi dal Terzo Reich, azionate da chi non aveva avuto accesso al
13 fondo di cui d.P.R. 6 ottobre 1963, n. 2043, per anni si era ritenuto operante il principio dell'immunità ristretta degli Stati, con conseguente declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice nazionale;
ciò fino alla sentenza della
Corte di Cassazione a sezioni unite civili n.5044/2004 (c.d. sentenza Ferrini),
secondo cui “Il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana ha assunto il
valore di principio fondamentale dell'ordinamento internazionale, riducendo la
portata e l'ambito di altri principi ai quali tale ordinamento si è tradizionalmente
ispirato, quale quello sulla "sovrana uguaglianza" degli Stati, cui si collega il
riconoscimento della immunità statale dalla giurisdizione civile straniera. Ne
consegue che la norma consuetudinaria di diritto internazionale generalmente
riconosciuta che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere
giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri, non ha carattere assoluto, nel senso
che essa non accorda allo Stato straniero un'immunità totale dalla giurisdizione
civile dello Stato territoriale, tale immunità non potendo essere invocata in presenza
di comportamenti dello Stato straniero di tale gravità da configurare, in forza di
norme consuetudinarie di diritto internazionale, crimini internazionali, in quanto
lesivi, appunto, di quei valori universali di rispetto della dignità umana che
trascendono gli interessi delle singole comunità statali. Sussiste pertanto la
giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria promossa, nei confronti
della Repubblica federale di Germania, dal cittadino italiano che lamenti di essere
stato catturato a seguito dell'occupazione nazista in Italia durante la seconda guerra
mondiale e deportato in Germania per essere utilizzato quale mano d'opera non
volontaria al servizio di imprese tedesche, atteso che sia la deportazione che
14 l'assoggettamento ai lavori forzati devono essere annoverati tra i crimini di guerra e,
quindi, tra i crimini di diritto internazionale, essendosi formata al riguardo una
norma di diritto consuetudinario di portata generale per tutti i componenti della
comunità internazionale.” (in termini la massima della Cass. S.U. citata;
conforme Cass. SU 14201/2008).
Successivamente alla formazione di tale indirizzo giurisprudenziale del
Supremo Collegio, interveniva la sentenza della Corte Internazionale di
Giustizia dell'Aia del 3 febbraio 2012, “Germany v. Italy”, che accoglieva il ricorso proposto dalla Germania contro l'Italia per non avere quest'ultima riconosciuto alla Germania l'immunità dalla giurisdizione che ad essa doveva essere attribuita in applicazione delle norme di diritto internazionale.
La Corte dell'Aja, nell'accogliere il ricorso della Germania, ribadiva che il principio dell'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione per gli atti funzionali svolge un importante ruolo nel diritto internazionale e nelle relazioni internazionali poiché deriva da quello della pari sovranità tra gli
Stati, che a propria volta è principio fondamentale dell'ordinamento internazionale ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, della Carta delle Nazioni
Unite, firmata il 26 giugno 1945 a San Francisco e ratificata con legge n. 848
del 1957.
La medesima Corte precisava che le (pur legittime) richieste di risarcimento avanzate dalle vittime dei crimini di guerra, essendo impedite in qualunque sede giudiziale dall'immunità così riconosciuta, avrebbero
15 potuto essere, piuttosto, oggetto di negoziazioni tra i due Stati coinvolti,
finalizzate alla risoluzione pacifica della questione.
Al fine di adeguare l'ordinamento interno a quello internazionale, lo Stato
Italiano emanava la legge n.5 del 2013 (“Adesione della Repubblica italiana alla
Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro
beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento
all'ordinamento interno.”), che prevedeva, all'art.3, che “… quando la Corte
internazionale di Giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è
stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di
altro Stato alla giurisdizione civile, il giudice davanti al quale pende la controversia
relativa alle stesse condotte, rileva, d'ufficio e anche quando ha già emesso sentenza
non definitiva passata in giudicato che ha riconosciuto la sussistenza della
giurisdizione, il difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo”.
A seguito dell'introduzione di tale norma, la Suprema Corte di
Cassazione, con pronunce a S.U. 4284/2013 e a Sezione semplice n.1136/2014, ha riaffermato il principio dell'immunità della Repubblica
Federale Tedesca in tema di azione risarcitoria, promossa dal cittadino italiano che aveva lamentato di essere stato catturato a seguito dell'occupazione nazista in Italia durante la seconda guerra mondiale e deportato in Germania;
ciò proprio in forza dell'art. 3 della Legge n.5 del
2013 ritenuta norma di adeguamento dell'ordinamento interno a quello internazionale, in attuazione dell'art. 11, secondo periodo, Cost.
16 Seguiva quindi la notissima pronuncia della Corte Costituzionale del 22
ottobre 2014 n. 238, con cui la Consulta dichiarava l'illegittimità
costituzionale dell'art. 3 della Legge n.5/2013, affermando che la norma consuetudinaria internazionale che stabilisce l'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile non è applicabile nel nostro ordinamento in riferimento ad atti di tali Stati, quando consistono in violazioni gravi del diritto internazionale umanitario e dei diritti fondamentali, quali i crimini di guerra e contro l'umanità e sono conseguentemente illegittime le norme che impongono al giudice italiano di negare la propria giurisdizione sulle azioni di risarcimento dei danni proposte in relazione a tali atti.
A seguito della predetta pronuncia della Corte Costituzionale, si è
consolidato l'indirizzo della Suprema Corte di Cassazione nel senso che
“L'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti "iure imperii"
costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie
internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito della
sentenza della Corte cost. n. 238 del 2014, per i "delicta imperii", per quei crimini,
cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di "ius cogens", in quanto tali
lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali.
(Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione italiana in relazione alla domanda
risarcitoria promossa, nei confronti della Repubblica Federale di Germania, dal figlio
ed erede di un cittadino italiano per ottenere, "iure proprio" e "iure hereditatis", il
ristoro dei danni derivanti dalla illegittima cattura, dalla deportazione, dal lavoro
forzato e dalla morte del padre durante la seconda guerra mondiale).” (in termini la
17 massima di Cass. S.U. n. 20442/2020; conformi le precedenti Cass. S.U.
n.21946/2015, S.U. n.15812/2016 e S.U. n. 762/2017).
Alla sentenza n. 238 del 2014 della Consulta sono seguite varie pronunce di condanna della Germania anche da parte dei giudici di merito, passate in giudicato o comunque provvisoriamente esecutive, che hanno indotto, da ultimo, la Repubblica federale di Germania a proporre un altro ricorso il 29
aprile 2022, con cui è stata nuovamente adita la Corte internazionale di giustizia, lamentando, in particolare, il disconoscimento dell'immunità
ristretta degli Stati.
In questo contesto si colloca l'emanazione dell'art 43 del D.L. 36/22, che ha la dichiarata finalità di “assicurare continuità all'Accordo tra la Repubblica
italiana e quella Federale Tedesca, concluso a Bonn il 2 giugno 1961 e reso esecutivo
con d.P.R. il 14 aprile 1962, n. 1263” e, quindi, di prevenire un'ulteriore condanna in sede internazionale, così ponendo fine all'annoso contenzioso insorto con lo Stato tedesco.
L'art 43, rubricato “Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti
dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti
inviolabili della persona”, prevede che: “Presso il Ministero dell'economia e
delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini
di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona,
compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze
del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando
continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di
18 Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962,
n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023, di euro 11.808.000
per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
2. Hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità CP_2
previste dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno
ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto
l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni
giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il
termine di cui al comma 6. È a carico del il pagamento delle spese processuali CP_2
liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi
pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati
successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante
transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo.
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti
pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad
oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano
efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite
esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure
esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma
1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il
risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1°
settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi
di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
19 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della
giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabilite:
a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme
eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi
ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica
6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29
gennaio 1994, n. 94;
c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni
diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma
1.
6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di
accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data
di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro
centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal
giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici
dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura
civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte
attrice per l'esecuzione di tale incombente.”
20 Nonostante i dubbi interpretativi che la norma solleva per la sua formulazione, le radici storiche che sono alla base della emanazione della norma e i criteri di interpretazione sistematica e teleologica della legge,
consentono di affermare che la norma ha la finalità di conciliare il principio affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.238/2014 di giurisdizione dello Stato Italiano contro uno Stato estero per i crimini di guerra e la continuità con l'accordo di Bonn di fare gravare sullo Stato
Italiano l'onere economico del risarcimento, prevenendo una condanna in sede internazionale.
Si ritiene, quindi che la norma vada interpretata nel senso che, pur non escludendo – in linea astratta – sia la giurisdizione dello Stato Italiano che la legittimazione passiva della Repubblica Federale Tedesca per la domanda di mero accertamento della responsabilità extracontrattuale per i crimini di guerra, impedisca invece qualsiasi pronuncia di natura condannatoria nei confronti della Repubblica Federale Tedesca e attribuisca certamente al
Ministero dell'Economia e Finanza - presso cui il Fondo è istituito e su cui deve gravare il peso economico - la legittimazione passiva dell'azione di accertamento dei requisiti per l'accesso al Fondo, ossia l'accertamento e liquidazione del credito risarcitorio (che implicano anche l'accertamento in via incidentale della responsabilità della Repubblica Federale Tedesca per l'illecito aquiliano).
Tale soluzione interpretativa si desume dalle plurime previsioni di cui all'art.43 già citato:
21 - l'art 43, infatti, individua, per le azioni ancora da introdurre al momento dell'entrata in vigore del DL, quale titolo di accesso al fondo, non già una sentenza di condanna, ma una sentenza di accertamento e liquidazione ( “ Hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le CP_2
modalità previste dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che
hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad
oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito
di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero
entro il termine di cui al comma” ), mentre di condanna si parla solo con riguardo ai titoli esecutivi già formatisi al momento dell'entrata in vigore della legge;
la scelta linguistica è conforme alla volontà del legislatore, che è
quella di consentire un giudizio di cognizione unicamente al fine dell'accesso al Fondo di cui all'art. 43 e di impedire un giudizio che esiti in una
Cont
“condanna” contro la;
- il peso economico delle spese di lite delle sentenze di condanna già
pronunciate alla entrata in vigore dell'art.43 e delle sentenze di accertamento e liquidazione del danno definitive graveranno sul Fondo;
- il gestore del è il Ministero delle Economie e Finanze, il quale ha il CP_2
potere di transigere la lite, chiaro indice questo della disponibilità dei diritti azionati in giudizio;
- l'art 43, comma 6, dedicato alle azioni di accertamento e liquidazione dei danni non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del decreto, prevede
22 che “gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici
dell'Avvocatura dello Stato”.
Ne consegue che, laddove - come nel caso in esame - sia stato chiesto l'accertamento dei presupposti per l'accesso al Fondo, deve ritenersi
Contr certamente sussistente la legittimazione passiva del il quale ha l'interesse e la legittimazione ad eccepire i fatti modificativi o estintivi del credito.
Deve, invece, escludersi – in accoglimento della relativa eccezione – la legittimazione passiva della Controparte_8
, la cui citazione in giudizio non è invero giustificata da
[...]
alcuna ragionevole causa petendi, tale non potendo ritenersi la dedotta rappresentanza dello Stato italiano, posto che quest'ultimo non è
responsabile del fatto illecito per cui si procede, né è stato individuato dal
Legislatore come gestore del competente ad adempiere le obbligazioni CP_2
per cui è causa.
In ordine logico giuridico, appare quindi necessario esaminare l'eccezione
Contr
– sollevata dal - di improponibilità della domanda per decadenza dall'indennizzo ex art.6 D.P.R. n.2043/1963 e art.1 Legge n.646/66, nonché di prescrizione del diritto.
Entrambe le eccezioni sono infondate.
Quanto all'eccezione di improponibilità della domanda, basti osservare che gli indennizzi e il risarcimento, sebbene relativi alle conseguenze dannose dello stesso fatto illecito, hanno natura diversa (non coprendo
23 l'indennizzo l'intero risarcimento), con la conseguenza che la mancata tempestiva richiesta dell'indennizzo non può costituire ragione preclusiva dell'esercizio dell'azione risarcitoria, pena la violazione dell'art.24 Cost..
Per quanto concerne poi l'eccezione di prescrizione, questo giudice condivide pienamente l'indirizzo della giurisprudenza italiana che, da tempo, ha affermato il principio di imprescrittibilità dei crimini internazionali (in particolare a partire dalla menzionata sentenza della Cass.
n.5054/2004 c.d. Ferrini, sia pure per obiter dictum;
vedi inoltre: Trib. Torino,
20 maggio 2010; App. Firenze,11 aprile 2011, n. 480; Trib. Firenze, 6 luglio
2015, n. 2469; Trib. Piacenza, 28 settembre 2015, n. 722; Trib. Firenze, 7
dicembre 2015, n. 4345, Trib. Torino, 19 maggio 2020, Trib. Bologna
n.1516/2022, Trib. Pordenone n.579/2023, Trib. Firenze n.579/2023).
I pronunciamenti citati ripetono – condivisibilmente - che i crimini internazionali minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale, concretizzandosi nella violazione,
particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario. Per questo motivo ne sarebbe stata sancita l'imprescrittibilità nella Convenzione ONU
sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità del 26 novembre 1968 e in quella del Consiglio d'Europa
24 sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra del 25 gennaio 1974.
A tale riguardo, non avrebbe rilievo la circostanza che la Convenzione
ONU del 26 novembre 1968 e la Convenzione del Consiglio d'Europa del 25
gennaio 1974 non sono state ratificate e rese esecutive in Italia:
l'imprescrittibilità, infatti, troverebbe la sua fonte nella consuetudine internazionale, alla quale l'Italia presta ossequio per dettato della
Costituzione (art. 10).
L'esistenza di tale norma consuetudinaria internazionale non è contestata dalla parte convenuta, la quale ne deduce soltanto la formazione successiva
Contr all'epoca di commissione dei crimini per cui è causa (secondo il fine anni Novanta con il Trattato di Roma del 17.07.1998) nonché la irretroattività.
In primo luogo, non si condivide la datazione assunta dalla parte convenuta relativa alla formazione di tale norma consuetudinaria.
Già le due Convenzioni ONU e del Consiglio d'Europa degli anni 1968 e del 1974 rileverebbero, infatti, come fatti rivelatori dei mores e dell'opinio iuris
preesistenti.
In ogni caso, la datazione della formazione della norma consuetudinaria non ha alcuna rilevanza decisiva, stante la sua suscettibilità di applicazione retroattiva.
Alla applicazione retroattiva non ostano i principi di tassatività e irretroattività sanciti dall'art.25 Cost..
25 Non viene, infatti, qui in rilievo l'applicazione di una sanzione penale,
bensì il riconoscimento di un risarcimento a un soggetto danneggiato da un fatto illecito.
I principi di tassatività e di irretroattività sanciti dall'art. 25 Cost. sopra menzionati valgono soltanto per le norme incriminatici, e costituiscono, a un tempo, salvaguardia di diritti fondamentali della persona e limite alla potestà
sanzionatoria dello Stato.
In quest'ambito la prescrizione - che è considerata istituto di diritto sostanziale e non processuale - non può essere applicata in malam partem; non
è dunque possibile, se non violando tali principi, applicare un nuovo e più
lungo termine prescrizionale a reati che, al momento in cui sono stati commessi, erano soggetti a un termine più breve.
In ambito civile, invece, il principio di irretroattività è previsto da una norma di legge di rango ordinario (l'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale), ed è quindi derogabile da altra norma di pari rango, purché nel rispetto degli altri valori e interessi costituzionalmente protetti (C. Cost.
7.7.2006 n. 274).
Il rinvio contenuto nell'art. 2947, terzo comma, c.c. alla norma penale che definisce il reato (della cui prescrizione si tratta) non può essere quindi esteso fino al punto di recepire e "integrare" principi dettati in ambito del tutto diverso e informati a esigenze che qui non esistono (la garanzia del reo).
Basti osservare che il sistema risarcitorio civile è improntato al principio di atipicità dell'illecito, diametralmente opposto a quello penale di tassatività.
26 La previsione dell'art. 2947, terzo comma, c.c. assolve ad una specifica funzione di tutela del danneggiato a fronte di fatti illeciti che sono anche considerati reato: la durata del termine prescrizionale viene in tal caso legata alla gravità dell'illecito, all'allarme sociale che questo ha generato,
consentendo al danneggiato di far valere il proprio diritto con tempi più
lunghi di quelli che gli sarebbero normalmente consentiti.
Questa scelta normativa non si pone in contrasto con la retroattività della norma consuetudinaria internazionale della imprescrittibilità.
Al contrario, tale norma consuetudinaria è nata proprio dall'esigenza che non rimanessero impuniti i crimini di guerra commessi dai nazisti durante la seconda guerra mondiale ed è, quindi, la sua ratio che ne svela il carattere retroattivo.
Nel merito, la domanda è fondata.
In primo luogo, sussiste la titolarità attiva dell'attrice, in quanto la stessa ha provato il rapporto di parentela con il (rapporto figlia - Per_1
padre), come si evince dal certificato dello stato storico di famiglia integrale e dalle disposizioni testamentarie in suo favore quale chiamata all'eredità (vedi certificato storico di famiglia e testamento allegati alla memoria n.2).
Come è noto, il promuovimento dell'azione costituisce compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà del chiamato di accettare l'eredità e che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede ex art. 27 Infatti, secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione – che si condivide – “Nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede del
"de cuius" in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione
del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione
familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma
non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita,
non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione
della qualità di erede, costituisce una presunzione "iuris tantum" dell'intervenuta
accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di
un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va
considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a
considerare dimostrata la qualità di erede.” (in termini la massima di Cass.
n.16814/2018; conforme Cass. n.868/2017).
Ne consegue che l'attrice è titolare iure hereditatis del diritto risarcitorio proposto nella qualità di congiunta e di erede.
Contr Venendo quindi al merito della domanda, come già detto, il non ha contestato in modo specifico, le allegazioni in fatto di parte attrice, le quali debbono, quindi, sin d'ora, ritenersi provate ex art. 115 c. 2 c.p.c..
Costituisce altresì fatto notorio che i fatti addotti costituiscono crimini internazionali.
Quanto alle voci di danno, può essere riconosciuto soltanto il danno morale (per la deportazione e le condizioni di vita disumane) costituito dalla sofferenza interiore patita dal , da ritenersi presuntivamente Per_1
28 provato in ragione delle condotte illecite integranti crimini contro l'umanità e sostanziatesi nell'assoggettamento a lavori pesanti senza limiti di tempo né
periodi di riposo, nella somministrazione di vitto inadeguato e dell'umiliazione derivante dallo status del tutto particolare cui vennero assoggettati gli IMI.
Non può essere riconosciuto, invece, il danno biologico (da disturbo post traumatico da stress) in assenza di documentazione medica attestante la sussistenza di una malattia insorta in conseguenza del trattamento disumano.
Passando alla quantificazione del danno morale, in conformità ad altri precedenti di questa Sezione (vedi sentenza n.794/2025), non appare corretto il riferimento – sostenuto da parte attrice - alla somma prevista ex lege per l'indennizzo da ingiusta detenzione.
Invero, il era un militare e la prigionia e la sottoposizione ai Per_1
lavori forzati erano consentiti dalle norme di diritto internazionale e dalla
Convenzione dell'Aja del 1907.
Ne consegue che l'illiceità della condotta non è da ricondurre alla prigionia e alla sottoposizione ai lavori forzati di per sé, ma alle gravi violazioni della stessa Convenzione dell'Aja de 1907 e della Convenzione di
Ginevra del 1929, integranti crimini di guerra e contro l'umanità.
Deve, pertanto, procedersi alla liquidazione del danno con un criterio puramente equitativo, che ristori non già la prigionia, ma la sottoposizione,
nel corso di detto periodo di prigionia, a trattamenti degradanti.
29 Nella specie, appare equo liquidare in via puramente equitativa, la somma onnicomprensiva di € 100.000,00 (inclusi rivalutazione e interessi), tenuto conto della durata della prigionia (quasi due anni) e delle condizioni disumane cui venne sottoposto il , al pari degli altri militari Per_1
internati.
Sulla somma predetta, vanno computati gli interessi legali dalla data della odierna decisione (in quanto con la liquidazione il debito diviene di valuta)
fino all'effettivo soddisfo.
Non può invece effettuarsi alcuna decurtazione per il concorso causale ex art.1227, secondo comma, c.c. – dedotto dal Mef - derivante dal non avere richiesto gli indennizzi di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 2043 del 1963 e/o in quella di cui all'art. 1 della legge 6 agosto 1966, n. 646.
Invero, in primo luogo si è già chiarita la ontologica differenza tra indennizzo e risarcimento del danno. Inoltre, la eventuale decadenza dall'indennizzo non può in alcun modo considerarsi condotta contraria alla diligenza causativa di un aggravamento del danno.
Come correttamente rilevato in altro precedente di questa Sezione
“Rilevano, infatti, ex art. 1227 cc, comportamenti che abbiano concorso ad aggravare
il danno o quanto meno a non limitarlo ( nella possibilità di limitarlo ), quando tali
comportamenti concausali del danneggiato abbiano trovato collocazione nella genesi
naturalistica del danno stesso ovvero avuto riguardo al processo di formazione dei
vari comportamenti dannosi o limitativi delle conseguenze dannose, non quando,
come in concreto, il danno ha avuto oramai un definitivo consolidamento, tanto più
30 che l'invocato aggravamento del danno viene ricondotto solamente ad una mancata
anteriore corresponsione di una frazione del risarcimento ( rectius indennizzo ) da
parte del medesimo soggetto ( lo Stato italiano ) gravato del risarcimento” (vedi sentenza di questa Sezione n. 794/2025).
Va da ultimo osservato che, in relazione al risarcimento del danno accordato, non può neppure procedersi allo scomputo degli indennizzi previsti dalla legge.
È vero che la compensatio lucri cum damno è espressamente prevista in materia dall'art. 43, comma 4, lett. b), del D.L. n. 36/2022 e discende altresì
da un principio di diritto costantemente affermato dalla giurisprudenza della
Suprema Corte di Cassazione, secondo cui la compensatio opera in tutti i casi in cui sussista una coincidenza tra il soggetto tenuto al risarcimento e quello chiamato per legge ad erogare il beneficio economico da decurtare,
dovendosi assicurare al danneggiato una reintegrazione patrimoniale completa dell'unico danno subìto, ma senza duplicazioni.
Tuttavia, secondo quanto condivisibilmente statuito dalla Suprema
Corte di Cassazione in materia di emotrasfusioni infette e mutuabile anche nella materia in questione, “Nel giudizio promosso nei confronti del
[...]
per il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di CP_9
emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 può
essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno
solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo
preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è
31 onerata la parte che eccepisce il lucrum; ne consegue che sono soggette alla
predetta detrazione non soltanto le somme già percepite al momento della pronuncia,
ma anche le somme da percepire in futuro, in quanto riconosciute e, dunque,
liquidate e determinabili. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che
aveva negato la detraibilità, dall'importo risarcitorio riconosciuto, delle somme in
futuro percipiende dal danneggiato a titolo di indennizzo, sebbene queste fossero
determinabili in base alla prova, già acquisita, dell'importo annuo corrisposto).” (in termini la massima di Cass civ. n.32550/2024).
Contr Nella specie, il nonostante l'espressa riserva - in comparsa di costituzione e risposta - di produrre la documentazione comprovante le somme già percepite dal de cuius oppure dai suoi eredi, non ha fornito alcuna prova della corresponsione di indennizzi a favore del o dei suoi Per_1
eredi, né del loro ammontare.
A tal proposito, giova evidenziale che la prova non poteva neppure essere fornita a mezzo dell'istanza di esibizione ex art.210 c.p.c. (istanza peraltro formulata in comparsa di risposta e non reiterata), in quanto la predetta istanza era inammissibile, sia perché esplorativa (in assenza di dati certi sulla percezione della somma), sia perché relativa ad informazioni rientranti nella sfera di conoscibilità dell'Amministrazione convenuta.
Alla luce delle considerazioni svolte, deve dichiararsi il diritto di n.q. di erede di , al Parte_1 Persona_1
risarcimento del danno patito dal padre e trasmesso iure hereditatis, liquidato
32 per intero come sopra indicato, nonché di accedere al Fondo istituito presso il
Contr
Giova, in ultimo, precisare che non ha specificato di Parte_1
agire limitatamente alla propria quota ereditaria, sicché deve ritenersi che abbia agito in rappresentanza di tutti gli eventuali coeredi.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite tra le parti, sussistono i presupposti per la compensazione integrale in considerazione della novità
delle questioni trattate e dei contrasti giurisprudenziali in materia.
p.q.m.
Disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nella Parte_1
qualità di erede di , contro la Persona_1 Controparte_1
e il con atto di citazione
[...] Controparte_5
notificato il :27 giugno 2023;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_1
;
[...]
- accerta e dichiara il diritto di n.q. di erede di Parte_1
, al risarcimento del danno patito da Persona_1
nel corso della Seconda Guerra Persona_1
Mondiale, per il periodo corrente dal 09.09.1943 al 10.07.1945, e trasmesso iure hereditatis, per le causali di cui in parte motiva;
- per l'effetto, liquida in favore di n.q. di erede Parte_1
di , la somma complessiva di € Persona_1
33 100.000,00, oltre interessi in misura legale dalla data della odierna pronuncia al soddisfo, quale intero danno patito dal de cuius;
- accerta e dichiara la sussistenza del diritto di Parte_1
n.q., di accedere al Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l' per la lesione di diritti inviolabili CP_3
della persona ex art 43 d.l. 36/22;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
Così deciso a Palermo il 30 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Angela Notaro
La presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritta con
firma digitale dal Giudice dott.ssa Angela Notaro, in conformità alle prescrizioni
del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche
dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel
rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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476 c.c..