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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 04/04/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 93/2021 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 93 del Reg. Gen. dell'anno 2021, proposto da Parte_1
(C.F.: ) e C.F.: ), entrambi CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dall'avvocata Anna Maria Speziale, contro il in Controparte_1
persona del rappresentante legale pro tempore (C.F.: ), rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avvocato Stefano Commisso.
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
1 c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, gli appellanti chiedono la riforma della sentenza n. 863/2020 con la quale il
Tribunale di Locri definiva i giudizi (riuniti) d'opposizione a precetto e a pignoramento, iscritti rispettivamente ai numeri 1223/2018 e 642/2019 Reg. Gen., proposti avverso il precetto con cui veniva intimato al il pagamento della somma complessiva di 52.183,18 euro, a CP_1 titolo di risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali, nonché d'indennità da occupazione abusiva: quanto sopra, in forza della sentenza n. 55/2014, emessa dal T.A.R. per la Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria.
2.1. Gli appellanti – in particolare – censurano la sentenza nella parte in cui essa a) ha omesso di pronunciare sulla debenza degli interessi successivi alla sentenza amministrativa
(posta a fondamento del pignoramento esperito), e b) ha regolamentato erroneamente le spese di lite.
3. Il resiste all'appello, rilevando – in ordine al primo motivo di censura – come a) gli CP_1
interessi legali fossero già stati riconosciuti mercé la sentenza (amministrativa) posta a presupposta, e b) la quantificazione degli stessi non potesse rientrare nella cognizione del giudice dell'opposizione (il quale, peraltro, non li aveva esclusi, avendo implicitamente demandato la loro quantificazione al giudice dell'esecuzione).
3.1. Lo stesso Ente evidenzia – inoltre – come i detti interessi venivano liquidati dal Giudice dell'esecuzione con l'ordinanza di assegnazione provvisoria.
3.2. Relativamente – ancora – al secondo motivo dell'impugnazione, l'Amministrazione sostiene – più partitamente – come la statuizione sulle spese dovesse ritenersi corretta, essendo il opponente risultato vittorioso: ciò, avendo il primo giudice rideterminato CP_1
– a seguito dell'opposizione – l'ammontare delle somme precettate.
4. All'esito della camera di consiglio del 4 aprile 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è fondato.
6. Con il primo motivo di gravame gli appellanti si dolgono del mancato riconoscimento – da parte del giudice investito dell'opposizione all'esecuzione – degli interessi successivi alla pronuncia portata a esecuzione (emessa dal ). Controparte_2
2 6.1. Il giudice dell'opposizione ha statuito sulla domanda rimessa alla propria cognizione (dal
, e finalizzata – nel merito – a provocare un sindacato sulla quantificazione Controparte_1
delle somme precettate (come compiuta dai creditori).
6.2. Questi ultimi imputano alla sentenza appellata la deliberata esclusione – in asserito pregiudizio per i deducenti medesimi – dell'obbligo (a carico del appellato) di CP_1
corrispondere ai precettanti gli interessi (legali) per il tempo successivo alla data di notifica del precetto all'Ente locale.
6.3. A ben vedere, il Tribunale – pur non avendo negato la spettanza degli interessi in questione – non ha pronunciato sulla sorte degli interessi dovuti ai , per il periodo Pt_1
successivo alla notificazione del precetto.
6.4. Va, pertanto, confermata la sentenza impugnata, nella parte (di pagina 16) in cui afferma come vadano «calcolati gli interessi legali dalla data della pronuncia (22.01.2014) alla data di notifica dei precetti», ma la statuizione va integrata, avuto riguardo al riconoscimento della spettanza degli interessi in questione (nella misura legale), per il tempo successivo alla notificazione del precetto.
7. Ciò detto (per quanto attinente al primo motivo d'impugnazione), con riferimento all'ultimo rilievo introdotto dall'appellante – e inerente alla regolamentazione delle spese del primo giudizio – le contestazioni degli appellanti sono condivisibili in parte.
7.1. Quanto al profilo di critica – ricavabile dalla disamina di tale secondo motivo d'appello, e relativo all'asserita soccombenza integrale del (circa la domanda di rideterminazione CP_1 dell'importo esigibile dai creditori) – lo stesso non è del tutto valorizzabile.
7.2. Il giudizio della cui sentenza si discorre ha deciso unitariamente due vertenze: il procedimento 1223/2018, d'opposizione del all'atto di precetto del 26 Controparte_1
giugno 2018 (spiccato per la somma di 52.183,18 euro, e notificato all'Amministrazione il 18 luglio 2018), e il procedimento 642/2019, introdotto dai quale giudizio a cognizione Pt_1
piena successivo all'opposizione spiegata dal medesimo vverso l'atto di Controparte_1
pignoramento verso terzi (notificato dai il 24 maggio 2018, e pedissequo all'atto di Pt_1
precetto del 26 marzo 2018, notificato in pari data e riproposto senza modifiche nell'atto di precetto del 26 giugno 2018): pignoramento azionato per un importo di 42.290,70 euro.
7.3. Quanto al procedimento 642/2019, il primo Giudice ha riconosciuto il diritto alla prosecuzione della procedura esecutiva per l'importo di 42.285,92 euro, laddove – decidendo la domanda di cui all'antecedente procedimento 1223/2018 – il Tribunale ha puntualizzato
3 l'esistenza del diritto degli appellanti a procedere a esecuzione per la somma di 42.290,70 euro.
7.4. In ordine alle domande aggiuntivamente proposte dal e dai , Controparte_1 Pt_1
invece, una è stata dichiarata inammissibile e l'altra è stata rigettata.
7.5. Il ha spiegato difese sovrapponibili, contestando in ambo le procedure la CP_1 quantificazione del debito, come operata – negli atti di precetto del 26 marzo 2018 e del 26 giugno-18 luglio 2018 – dai creditori (vittoriosi innanzi al Giudice amministrativo).
7.8. L'importo – sostanzialmente identico, data l'insignificante discrepanza intercorrente fra gli importi di 42.285,92 euro e di 42.290,70 euro – per il quale è stato riconosciuto (nella sentenza appellata) il diritto dei creditori ad agire esecutivamente è (rimarchevolmente) inferiore rispetto a quello – di 52.183,18 euro – precettato originariamente.
7.9. Relativamente, dunque, al rapporto giuridico-economico sottostante ai processi (riuniti e) decisi, il risulta vittorioso parzialmente in ambo i procedimenti (poi riuniti), avendo – CP_1 in ciascuno di essi – sconfessato il calcolo offerto dai creditori, e dimostrato la cospicua inferiorità del proprio debito, abbattuto di circa il venti percento rispetto alla pretesa dei . Pt_1
7.10. Nondimeno, il ha effettivamente sofferto la declaratoria d'inammissibilità della CP_1 domanda d'assegnazione: di talché – quanto a quest'ultima – esso non può dirsi vittorioso.
7.11. La vittoria in primo grado del allora, è parziale, poiché una delle Controparte_1
domande dell'Ente risulta respinta (meglio: dichiarata inammissibile) per ragioni situate a monte della delibazione del merito (e conseguentemente prescindenti dall'apprezzamento delle ragioni sostanziali).
7.12. Alla luce dell'acquisizione appena raggiunta, pertanto, le spese di ambo i gradi di giudizio – richiamato il disposto dell'art. 92, II c., c.p.c., nella versione applicabile alla data della sentenza impugnata – vanno compensate per metà (muovendo dal calcolo – qui condiviso e recepito – fattone dal primo Giudice), e nel resto poste a carico del CP_1
stesso (data la parziale fondatezza delle ragioni per le quali i avevano agito in primo Pt_1
grado, e si sono determinati a proporre appello).
8. Tali spese – computate ex d. m. 55/2014 – sono calcolate secondo il prospetto seguente, considerando il contegno processuale osservato dalle parti, il valore della causa, e la complessità della stessa, giudicata media:
Primo grado
Fase Compenso
4 Fase di studio della controversia: € 425,00
Fase introduttiva del giudizio: € 425,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 851,00
Fase decisionale: € 851,00
Compenso tabellare: € 2.552,00
Dovuto a seguito di compensazione per metà: € 1.276,00
Secondo grado
Fase Compenso
Fase di studio della controversia: € 536,00
Fase introduttiva del giudizio: € 536,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 992,00
Fase decisionale: € 851,00
Compenso tabellare: € 2.915,00
Dovuto a seguito di compensazione per metà: € 1.457,50
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da e nei confronti del in persona del Sindaco Parte_1 Parte_2 Controparte_1
e rappresentante legale pro tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello;
- per l'effetto, dichiara il diritto di e alla percezione degli Parte_1 Parte_2 interessi – al saggio legale – dovuti per il tempo successivo alla notificazione del precetto, e conseguentemente condanna il in persona del Sindaco e rappresentante Controparte_1
legale pro tempore, al pagamento della relativa somma, dal dovuto al soddisfo effettivo;
- compensa per metà le spese giudiziali, liquidate nel resto – complessivamente, per ambo i gradi di giudizio, e sulla base del calcolo di cui in motivazione – in misura pari a 2.733,00 euro, oltre a IVA, CPA, spese generali forfettarie al 15%, e spese documentate eventuali.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 4 aprile 2025.
5 Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
6
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 93 del Reg. Gen. dell'anno 2021, proposto da Parte_1
(C.F.: ) e C.F.: ), entrambi CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dall'avvocata Anna Maria Speziale, contro il in Controparte_1
persona del rappresentante legale pro tempore (C.F.: ), rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avvocato Stefano Commisso.
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
1 c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, gli appellanti chiedono la riforma della sentenza n. 863/2020 con la quale il
Tribunale di Locri definiva i giudizi (riuniti) d'opposizione a precetto e a pignoramento, iscritti rispettivamente ai numeri 1223/2018 e 642/2019 Reg. Gen., proposti avverso il precetto con cui veniva intimato al il pagamento della somma complessiva di 52.183,18 euro, a CP_1 titolo di risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali, nonché d'indennità da occupazione abusiva: quanto sopra, in forza della sentenza n. 55/2014, emessa dal T.A.R. per la Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria.
2.1. Gli appellanti – in particolare – censurano la sentenza nella parte in cui essa a) ha omesso di pronunciare sulla debenza degli interessi successivi alla sentenza amministrativa
(posta a fondamento del pignoramento esperito), e b) ha regolamentato erroneamente le spese di lite.
3. Il resiste all'appello, rilevando – in ordine al primo motivo di censura – come a) gli CP_1
interessi legali fossero già stati riconosciuti mercé la sentenza (amministrativa) posta a presupposta, e b) la quantificazione degli stessi non potesse rientrare nella cognizione del giudice dell'opposizione (il quale, peraltro, non li aveva esclusi, avendo implicitamente demandato la loro quantificazione al giudice dell'esecuzione).
3.1. Lo stesso Ente evidenzia – inoltre – come i detti interessi venivano liquidati dal Giudice dell'esecuzione con l'ordinanza di assegnazione provvisoria.
3.2. Relativamente – ancora – al secondo motivo dell'impugnazione, l'Amministrazione sostiene – più partitamente – come la statuizione sulle spese dovesse ritenersi corretta, essendo il opponente risultato vittorioso: ciò, avendo il primo giudice rideterminato CP_1
– a seguito dell'opposizione – l'ammontare delle somme precettate.
4. All'esito della camera di consiglio del 4 aprile 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è fondato.
6. Con il primo motivo di gravame gli appellanti si dolgono del mancato riconoscimento – da parte del giudice investito dell'opposizione all'esecuzione – degli interessi successivi alla pronuncia portata a esecuzione (emessa dal ). Controparte_2
2 6.1. Il giudice dell'opposizione ha statuito sulla domanda rimessa alla propria cognizione (dal
, e finalizzata – nel merito – a provocare un sindacato sulla quantificazione Controparte_1
delle somme precettate (come compiuta dai creditori).
6.2. Questi ultimi imputano alla sentenza appellata la deliberata esclusione – in asserito pregiudizio per i deducenti medesimi – dell'obbligo (a carico del appellato) di CP_1
corrispondere ai precettanti gli interessi (legali) per il tempo successivo alla data di notifica del precetto all'Ente locale.
6.3. A ben vedere, il Tribunale – pur non avendo negato la spettanza degli interessi in questione – non ha pronunciato sulla sorte degli interessi dovuti ai , per il periodo Pt_1
successivo alla notificazione del precetto.
6.4. Va, pertanto, confermata la sentenza impugnata, nella parte (di pagina 16) in cui afferma come vadano «calcolati gli interessi legali dalla data della pronuncia (22.01.2014) alla data di notifica dei precetti», ma la statuizione va integrata, avuto riguardo al riconoscimento della spettanza degli interessi in questione (nella misura legale), per il tempo successivo alla notificazione del precetto.
7. Ciò detto (per quanto attinente al primo motivo d'impugnazione), con riferimento all'ultimo rilievo introdotto dall'appellante – e inerente alla regolamentazione delle spese del primo giudizio – le contestazioni degli appellanti sono condivisibili in parte.
7.1. Quanto al profilo di critica – ricavabile dalla disamina di tale secondo motivo d'appello, e relativo all'asserita soccombenza integrale del (circa la domanda di rideterminazione CP_1 dell'importo esigibile dai creditori) – lo stesso non è del tutto valorizzabile.
7.2. Il giudizio della cui sentenza si discorre ha deciso unitariamente due vertenze: il procedimento 1223/2018, d'opposizione del all'atto di precetto del 26 Controparte_1
giugno 2018 (spiccato per la somma di 52.183,18 euro, e notificato all'Amministrazione il 18 luglio 2018), e il procedimento 642/2019, introdotto dai quale giudizio a cognizione Pt_1
piena successivo all'opposizione spiegata dal medesimo vverso l'atto di Controparte_1
pignoramento verso terzi (notificato dai il 24 maggio 2018, e pedissequo all'atto di Pt_1
precetto del 26 marzo 2018, notificato in pari data e riproposto senza modifiche nell'atto di precetto del 26 giugno 2018): pignoramento azionato per un importo di 42.290,70 euro.
7.3. Quanto al procedimento 642/2019, il primo Giudice ha riconosciuto il diritto alla prosecuzione della procedura esecutiva per l'importo di 42.285,92 euro, laddove – decidendo la domanda di cui all'antecedente procedimento 1223/2018 – il Tribunale ha puntualizzato
3 l'esistenza del diritto degli appellanti a procedere a esecuzione per la somma di 42.290,70 euro.
7.4. In ordine alle domande aggiuntivamente proposte dal e dai , Controparte_1 Pt_1
invece, una è stata dichiarata inammissibile e l'altra è stata rigettata.
7.5. Il ha spiegato difese sovrapponibili, contestando in ambo le procedure la CP_1 quantificazione del debito, come operata – negli atti di precetto del 26 marzo 2018 e del 26 giugno-18 luglio 2018 – dai creditori (vittoriosi innanzi al Giudice amministrativo).
7.8. L'importo – sostanzialmente identico, data l'insignificante discrepanza intercorrente fra gli importi di 42.285,92 euro e di 42.290,70 euro – per il quale è stato riconosciuto (nella sentenza appellata) il diritto dei creditori ad agire esecutivamente è (rimarchevolmente) inferiore rispetto a quello – di 52.183,18 euro – precettato originariamente.
7.9. Relativamente, dunque, al rapporto giuridico-economico sottostante ai processi (riuniti e) decisi, il risulta vittorioso parzialmente in ambo i procedimenti (poi riuniti), avendo – CP_1 in ciascuno di essi – sconfessato il calcolo offerto dai creditori, e dimostrato la cospicua inferiorità del proprio debito, abbattuto di circa il venti percento rispetto alla pretesa dei . Pt_1
7.10. Nondimeno, il ha effettivamente sofferto la declaratoria d'inammissibilità della CP_1 domanda d'assegnazione: di talché – quanto a quest'ultima – esso non può dirsi vittorioso.
7.11. La vittoria in primo grado del allora, è parziale, poiché una delle Controparte_1
domande dell'Ente risulta respinta (meglio: dichiarata inammissibile) per ragioni situate a monte della delibazione del merito (e conseguentemente prescindenti dall'apprezzamento delle ragioni sostanziali).
7.12. Alla luce dell'acquisizione appena raggiunta, pertanto, le spese di ambo i gradi di giudizio – richiamato il disposto dell'art. 92, II c., c.p.c., nella versione applicabile alla data della sentenza impugnata – vanno compensate per metà (muovendo dal calcolo – qui condiviso e recepito – fattone dal primo Giudice), e nel resto poste a carico del CP_1
stesso (data la parziale fondatezza delle ragioni per le quali i avevano agito in primo Pt_1
grado, e si sono determinati a proporre appello).
8. Tali spese – computate ex d. m. 55/2014 – sono calcolate secondo il prospetto seguente, considerando il contegno processuale osservato dalle parti, il valore della causa, e la complessità della stessa, giudicata media:
Primo grado
Fase Compenso
4 Fase di studio della controversia: € 425,00
Fase introduttiva del giudizio: € 425,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 851,00
Fase decisionale: € 851,00
Compenso tabellare: € 2.552,00
Dovuto a seguito di compensazione per metà: € 1.276,00
Secondo grado
Fase Compenso
Fase di studio della controversia: € 536,00
Fase introduttiva del giudizio: € 536,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 992,00
Fase decisionale: € 851,00
Compenso tabellare: € 2.915,00
Dovuto a seguito di compensazione per metà: € 1.457,50
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da e nei confronti del in persona del Sindaco Parte_1 Parte_2 Controparte_1
e rappresentante legale pro tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello;
- per l'effetto, dichiara il diritto di e alla percezione degli Parte_1 Parte_2 interessi – al saggio legale – dovuti per il tempo successivo alla notificazione del precetto, e conseguentemente condanna il in persona del Sindaco e rappresentante Controparte_1
legale pro tempore, al pagamento della relativa somma, dal dovuto al soddisfo effettivo;
- compensa per metà le spese giudiziali, liquidate nel resto – complessivamente, per ambo i gradi di giudizio, e sulla base del calcolo di cui in motivazione – in misura pari a 2.733,00 euro, oltre a IVA, CPA, spese generali forfettarie al 15%, e spese documentate eventuali.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 4 aprile 2025.
5 Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
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