Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 22/05/2025, n. 3934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3934 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/05/2025
N. 03934/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04541/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4541 del 2024, proposto da Collextion Legal Società tra Avvocati S.r.l., e per essa l’avvocato Concetta Sorrentino, rappresentata da sé stessa, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Asl Napoli 3 Sud, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rajola Pescarini e Amneris Irace, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi a seguito dell’ordinanza ex art. 702 bis e ss. c.p.c (n. 9433/2021) resa in data 25 maggio 2022 dal Tribunale di Napoli, con cui l’Azienda Sanitaria Locale è stata condannata al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite liquidate in € 145,50 per spese ed € 1.615,00 per compensi oltre oneri di legge;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asl Napoli 3 Sud;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Rosaria Palma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso introduttivo la Collextion Legal Società tra Avvocati S.r.l. unitamente all’avvocato Concetta Sorrentino agiscono per l’esecuzione del giudicato formatosi in relazione all’ordinanza ex art. 702 bis e ss. cpc (n. 9433/2021) emessa in data 25 maggio 2022 con la quale il Tribunale di Napoli ha condannato la Asl Napoli 3 Sud al pagamento delle spese di lite determinate in € 145,50 per spese ed € 1.615,00 per compensi oltre oneri di legge da liquidarsi in favore dell’avvocato Concetta Sorrentino, dichiaratasi antistatario.
2. Si è costituita l’intimata Asl Napoli 3 Sud con comparsa di stile.
3. Con la produzione documentale del 4 febbraio 2025 la parte ricorrente ha dato atto dell’intervenuto pagamento da parte della intimata Asl delle somme spettanti sulla base del titolo in questa sede azionato, sicché all’udienza del 25 febbraio 2025 ha insistito per la condanna dell’amministrazione alle spese di lite in forza del principio di soccombenza virtuale (cfr. verbale di udienza).
4. Ritenuto che la documentazione in atti dà evidenza dell’integrale soddisfacimento della pretesa azionata in un momento successivo alla proposizione dell’odierno ricorso, nonché dell’esistenza di tutti i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a. (avuto segnatamente riguardo alla notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell’Amministrazione, al certificato di passaggio in giudicato rilasciato dalla competente Cancelleria del Tribunale di Napoli e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14 comma 1 del d.l. 669/1996 conv. nella l. n. 30/1997).
5. Peraltro, con l’esecuzione, sia pure tardiva, l’Amministrazione ha ammesso la debenza delle somme.
6. Pertanto sussistono i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, sicché le spese di giudizio, in forza del principio di soccombenza virtuale, devono essere poste a carico della Asl Napoli 3 Sud e liquidate, nella misura indicata in dispositivo che tiene conto della natura delle questioni trattate di non particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna la Asl Napoli 3 Sud al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario, Estensore
Vincenzo Sciascia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosaria Palma | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO