Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 924
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa/irregolare notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che per la cartella n. 29320180029777556 la notifica sia avvenuta regolarmente tramite consegna a familiare convivente, e che per le altre cartelle, pur non essendo stata prodotta documentazione relativa all'intimazione di pagamento, le cartelle stesse risultano notificate regolarmente.

  • Accolto
    Prescrizione e decadenza degli atti

    La Corte ha accolto l'eccezione di prescrizione per le cartelle n. 29320160013942930, n. 29320160048759100, n. 29320170011000065 e n. 29320170031388501, ritenendo che il credito sia irrimediabilmente prescritto. Ha rigettato l'eccezione per la cartella n. 29320180029777556, ritenendo che il termine di prescrizione non fosse decorso.

  • Accolto
    Prescrizione del credito

    L'intimazione di pagamento viene annullata in relazione alle cartelle di pagamento per le quali è stata riconosciuta la prescrizione del credito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 924
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 924
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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