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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 924/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BARBARINO IGNAZIA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3646/2024 depositato il 23/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160013942930000 BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160048759100000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170011000065000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170031388501000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180029777556000 BOLLO 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 152/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all' Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Catania e all'ADER il 28/03/2024,
EA TO GI impugnava l'intimazione n. 29320239015864960, notificata in data 29/01/2024
e le sottoelencate cartelle di pagamento:
- Cartella n. 29320160013942930 notificata il 24/11/2016 – per tassa auto anno 2010.
- Cartella n. 29320160048759100 notificata il 27/03/2017 – per tassa auto anno 2011.
- Cartella n. 29320170011000065 notificata il 24/01/2018 – per tassa auto anno 2012.
- Cartella n. 29320170031388501 notificata il 24/01/2018 – per tassa auto anno 2013.
- Cartella n. 29320180029777556 notificata il 26/02/2019 – per tassa auto anno 2014.
Eccepiva:
- L'omessa/irregolare notifica degli atti presupposti;
- La prescrizione e decadenza degli atti.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento degli atti.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità delle eccezioni avverso le cartelle di pagamento e le presupposte iscrizioni a ruolo per avere l'Agente della Riscossione correttamente notificato le cartelle di pagamento propedeutiche all'atto impugnato e produceva la relata di notifica delle cartelle. Rilevava l'infondatezza delle eccezioni di prescrizione e chiedeva il rigetto del ricorso.
L'ADER non si costituiva in giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Dalla documentazione prodotta in atti risulta quanto segue:
1)La cartella di pagamento n. 29320160013942930 si è perfezionata per compiuta giacenza in data
24/11/2016. Dal referto di notifica si evince che la raccomandata informativa è stata ritirata dal destinatario stesso in data 27/03/2017. La cartella di pagamento n. 29320160048759100 è stata notificata il 27/03/2017 mediante consegna al destinatario che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento in segno di ricezione.
Per la cartella di pagamento n. 29320160013942930 e per la cartella di pagamento n. 29320160048759100
l'Agente della Riscossione -secondo quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate nelle controdeduzioni - avrebbe notificato anche l'Intimazione di pagamento n. 29320189019515105000, ma quanto sostenuto non risulta poi documentato in atti, non avendo prodotto copia della suindicata intimazione di pagamento né la relata di notifica . 2)La cartella di pagamento n. 29320170011000065 è stata notificata il 24/01/2018 mediante consegna al destinatario che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento in segno di ricezione .
3)La cartella di pagamento n. 29320170031388501 è stata notificata il 24/01/2018 al destinatario .
4)La cartella di pagamento n. 29320180029777556 è stata notificata il 26/02/2019 per posta ordinaria mediante consegna del plico a familiare convivente e pertanto in questo caso non è necessaria la consegna della raccomandata informativa.
Ai sensi dell'art.5 del D.L. 953/82, così come modificato dall'art.3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86
“l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”, termine successivamente prorogato al 31 dicembre 2005, per effetto dell'art. 37, comma 1 D.L. 269/03 (conv. In L. 326/03).
Nel caso di specie, non essendo intervenuti atti interruttivi del corso della prescrizione tra la notifica delle cartelle n. 29320160013942930, n. 29320160048759100, n. 29320170011000065 e n. 29320170031388501
e la notifica dell'intimazione di pagamento (21.02.2014) , e pur tenendo conto delle intervenute misure in campo fiscale connesse all'emergenza epidemiologica COVID 19 ed in particolare dell'art.68 del D.L.
17-3-2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) e s.m.i. (che hanno previsto la sospensione dei termini dell'attività di riscossione dall' 08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate), il credito portato dalle suindicate cartelle è irrimediabilmente prescritto.
Diversamente deve concludersi in relazione alla cartella n. 29320180029777556, notificata in data
26/02/2019, per la quale il termine di prescrizione, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento (non avendo, peraltro, parte resistente fornito la prova della data di consegna dell'atto all'ufficio postale ), non è decorso per effetto della proroga dei termini di riscossione di cui al d. l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020.
Spese compensate stante il parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in composizione monocratica , in parziale accoglimento del ricorso, annulla l' intimazione di pagamento nr. 29320239015864960 in relazione alle cartelle di pagamento n. 29320160013942930, n. 29320160048759100, n. 29320170011000065 e n.
29320170031388501, e rigetta nel resto.
Spese compensate.
Così deciso in Catania il 14 gennaio 2026
Il giudice
(dr.ssa Ignazia Barbarino)
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BARBARINO IGNAZIA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3646/2024 depositato il 23/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160013942930000 BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160048759100000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170011000065000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170031388501000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180029777556000 BOLLO 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 152/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all' Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Catania e all'ADER il 28/03/2024,
EA TO GI impugnava l'intimazione n. 29320239015864960, notificata in data 29/01/2024
e le sottoelencate cartelle di pagamento:
- Cartella n. 29320160013942930 notificata il 24/11/2016 – per tassa auto anno 2010.
- Cartella n. 29320160048759100 notificata il 27/03/2017 – per tassa auto anno 2011.
- Cartella n. 29320170011000065 notificata il 24/01/2018 – per tassa auto anno 2012.
- Cartella n. 29320170031388501 notificata il 24/01/2018 – per tassa auto anno 2013.
- Cartella n. 29320180029777556 notificata il 26/02/2019 – per tassa auto anno 2014.
Eccepiva:
- L'omessa/irregolare notifica degli atti presupposti;
- La prescrizione e decadenza degli atti.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento degli atti.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità delle eccezioni avverso le cartelle di pagamento e le presupposte iscrizioni a ruolo per avere l'Agente della Riscossione correttamente notificato le cartelle di pagamento propedeutiche all'atto impugnato e produceva la relata di notifica delle cartelle. Rilevava l'infondatezza delle eccezioni di prescrizione e chiedeva il rigetto del ricorso.
L'ADER non si costituiva in giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Dalla documentazione prodotta in atti risulta quanto segue:
1)La cartella di pagamento n. 29320160013942930 si è perfezionata per compiuta giacenza in data
24/11/2016. Dal referto di notifica si evince che la raccomandata informativa è stata ritirata dal destinatario stesso in data 27/03/2017. La cartella di pagamento n. 29320160048759100 è stata notificata il 27/03/2017 mediante consegna al destinatario che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento in segno di ricezione.
Per la cartella di pagamento n. 29320160013942930 e per la cartella di pagamento n. 29320160048759100
l'Agente della Riscossione -secondo quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate nelle controdeduzioni - avrebbe notificato anche l'Intimazione di pagamento n. 29320189019515105000, ma quanto sostenuto non risulta poi documentato in atti, non avendo prodotto copia della suindicata intimazione di pagamento né la relata di notifica . 2)La cartella di pagamento n. 29320170011000065 è stata notificata il 24/01/2018 mediante consegna al destinatario che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento in segno di ricezione .
3)La cartella di pagamento n. 29320170031388501 è stata notificata il 24/01/2018 al destinatario .
4)La cartella di pagamento n. 29320180029777556 è stata notificata il 26/02/2019 per posta ordinaria mediante consegna del plico a familiare convivente e pertanto in questo caso non è necessaria la consegna della raccomandata informativa.
Ai sensi dell'art.5 del D.L. 953/82, così come modificato dall'art.3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86
“l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”, termine successivamente prorogato al 31 dicembre 2005, per effetto dell'art. 37, comma 1 D.L. 269/03 (conv. In L. 326/03).
Nel caso di specie, non essendo intervenuti atti interruttivi del corso della prescrizione tra la notifica delle cartelle n. 29320160013942930, n. 29320160048759100, n. 29320170011000065 e n. 29320170031388501
e la notifica dell'intimazione di pagamento (21.02.2014) , e pur tenendo conto delle intervenute misure in campo fiscale connesse all'emergenza epidemiologica COVID 19 ed in particolare dell'art.68 del D.L.
17-3-2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) e s.m.i. (che hanno previsto la sospensione dei termini dell'attività di riscossione dall' 08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate), il credito portato dalle suindicate cartelle è irrimediabilmente prescritto.
Diversamente deve concludersi in relazione alla cartella n. 29320180029777556, notificata in data
26/02/2019, per la quale il termine di prescrizione, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento (non avendo, peraltro, parte resistente fornito la prova della data di consegna dell'atto all'ufficio postale ), non è decorso per effetto della proroga dei termini di riscossione di cui al d. l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020.
Spese compensate stante il parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in composizione monocratica , in parziale accoglimento del ricorso, annulla l' intimazione di pagamento nr. 29320239015864960 in relazione alle cartelle di pagamento n. 29320160013942930, n. 29320160048759100, n. 29320170011000065 e n.
29320170031388501, e rigetta nel resto.
Spese compensate.
Così deciso in Catania il 14 gennaio 2026
Il giudice
(dr.ssa Ignazia Barbarino)