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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/03/2025, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 27 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza nei giudizi riuniti iscritti ai nn. 1460-1461-1462 riuniti del ruolo generale del lavoro 2023 vertenti
TRA
[...]
[...]
Parte_1 rappr. e dif. dall' Avv. Giovanni Marzano
-Ricorrente-
Contro
Controparte_1 rappr. e dif. dall'avv. Fabrizio Del Vecchio
-Resistente-
Fatto e diritto
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida".
Con tre autonomi ricorsi, successivamente riuniti per ragioni di connessione oggettiva, i ricorrenti in epigrafe indicati, chiedevano dichiararsi l'illegittimità del licenziamento intimato dalla resistente.
1 Con atto del 12.03.2024, i ricorrenti e Parte_1 Parte_1
avendo raggiunto accordo transattivo con la resistente
[...] [...]
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c., CP_1 rinunciavano all'azione ed agli atti del giudizio.
dipendente presso dal 08.10.2007, con Parte_1 Controparte_1 il presente ricorso chiede dichiararsi l'illegittimità del licenziamento intimato dalla resistente con comunicazione del 11.07.2022 del seguente tenore:
“Siamo spiacenti di doverle comunicare il recesso dal rapporto di lavoro al termine del periodo di Integrazione Salariale ordinaria in scadenza il
09.07.2022, per la forte riduzione di oltre il 50% dei ricavi nell'ultimo anno dovuta principalmente alla cessazione del servizio di ossigenoterapia domiciliare con le Asl territoriali. Pertanto, premesso quanto su precisato, il suo rapporto di lavoro in essere cesserà definitivamente dalla data del 11.07.2022”.
Parte ricorrente, invero, sostiene che la resistente ha omesso di motivare il licenziamento in quanto il rinvio a “forte riduzione di oltre il 50% dei ricavi nell'ultimo anno” non è supportato da una precisa indicazione della diminuzione di fatturato lamentata.
Pertanto, chiede:
“Per le ragioni e causali tutte esposte in narrativa, accertare che il licenziamento impugnato da ricorrenti è stato comminato per insussistenza del motivo oggettivo addotto, in violazione dei criteri di scelta previsti dalla legge e per violazione dell'obbligo di repêchage, di conseguenza, accogliere il presente ricorso col ritenere e dichiarare nullo e/o annullabile e comunque illegittimo e/o inefficace i provvedimenti di licenziamento intimati dalla resistente ai ricorrenti con nota Pec del
11.07.2022;
2) Per l'effetto, in applicazione del combinato disposto dell'art. 5, comma
3, l. 223/91 (come modificato dall'art. 1, comma 46, l. 92/12) e dell'art.
18, comma 7 (terzo periodo), l. 300/70, condannare la resistente
[...]
[...
[...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_2 pagamento, in favore dei ricorrente, di una indennità risarcitoria omnicomprensiva nella misura massima di 24 mensilità, ovvero nella misura anche inferiore che sarà ritenuta equa e di giustizia, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria ove previsti e dovuti”.
La resistente si oppone, affermando la legittimità del suo operato.
Ritiene questo ufficio che il disposto della norma in ordine alla specifica indicazione dei motivi del licenziamento è stato rispettato con la dicitura sopra riportata, che, ove pure non condivisibile, offre una palese e chiara indicazione delle ragioni aziendali del recesso.
Nel merito del licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve rilevarsi che , per far fronte alla crisi aziendale ha anche Controparte_1 documentato scrittura privata risoluzione contratti agenzia (doc.6) e verbali consultazione CIG (doc.8).
In particolare, la società resistente ha esibito i bilanci 2019-2021
(doc.2), non specificatamente contestati da parte ricorrente, di conseguenza, il riassetto organizzativo derivante ha comportato la soppressione della posizione lavorativa della . Pt_1
Si tratta di circostanze non specificamente contestate dalla ricorrente.
In caso di licenziamento determinato da situazioni di crisi aziendale la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata nel senso della legittimità del licenziamento laddove sia effettiva la eliminazione di una posizione lavorativa, v. Cassazione civile sez. lav., 07/12/2016, n.25201:
“Ai fini della legittimità del licenziamento individuale intimato per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 l. n. 604 del 1966, tra le ragioni inerenti all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro rientrano anche quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività dell'impresa purché si traducano in un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo dell'impresa dal quale derivi la soppressione di una determinata posizione lavorativa”.
3 In detta ottica, senza attingere il merito delle scelte imprenditoriali, il controllo giurisdizionale deve limitarsi a verificare la reale sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro.
In base a quanto emerge dalla documentazione allegata può ritenersi raggiunta la prova in ordine alla veridicità del motivo a fondamento del licenziamento, per cui non se ne ravvisa la illegittimità.
Sulla violazione dell'obbligo del repêchage, parte ricorrente, si è semplicemente limitata ad una generica elencazione di mansioni asseritamente svolte dalla stessa senza fornire alcuna allegazione in ordine ad una eventuale relativa vacanza nell'organizzazione aziendale, mentre, parte resistente, nel documentare l'organico e la compagine societaria con relative mansioni a seguito del licenziamento ha dato prova che non vi erano altre posizioni lavorative utili per la ricorrente.
Ogni ulteriore e diversa questione è assorbita dalla presente decisione.
Il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P Q M
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso della ricorrente;
Parte_1
- rinvia alla ordinanza già adottata quanto all'estinzione del giudizio per i ricorrenti e;
Parte_1 Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore della parte resistente, che si liquidano in € 3.500, oltre
RSG, IVA e CA, come per legge.
Bari, 27 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 27 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza nei giudizi riuniti iscritti ai nn. 1460-1461-1462 riuniti del ruolo generale del lavoro 2023 vertenti
TRA
[...]
[...]
Parte_1 rappr. e dif. dall' Avv. Giovanni Marzano
-Ricorrente-
Contro
Controparte_1 rappr. e dif. dall'avv. Fabrizio Del Vecchio
-Resistente-
Fatto e diritto
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida".
Con tre autonomi ricorsi, successivamente riuniti per ragioni di connessione oggettiva, i ricorrenti in epigrafe indicati, chiedevano dichiararsi l'illegittimità del licenziamento intimato dalla resistente.
1 Con atto del 12.03.2024, i ricorrenti e Parte_1 Parte_1
avendo raggiunto accordo transattivo con la resistente
[...] [...]
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c., CP_1 rinunciavano all'azione ed agli atti del giudizio.
dipendente presso dal 08.10.2007, con Parte_1 Controparte_1 il presente ricorso chiede dichiararsi l'illegittimità del licenziamento intimato dalla resistente con comunicazione del 11.07.2022 del seguente tenore:
“Siamo spiacenti di doverle comunicare il recesso dal rapporto di lavoro al termine del periodo di Integrazione Salariale ordinaria in scadenza il
09.07.2022, per la forte riduzione di oltre il 50% dei ricavi nell'ultimo anno dovuta principalmente alla cessazione del servizio di ossigenoterapia domiciliare con le Asl territoriali. Pertanto, premesso quanto su precisato, il suo rapporto di lavoro in essere cesserà definitivamente dalla data del 11.07.2022”.
Parte ricorrente, invero, sostiene che la resistente ha omesso di motivare il licenziamento in quanto il rinvio a “forte riduzione di oltre il 50% dei ricavi nell'ultimo anno” non è supportato da una precisa indicazione della diminuzione di fatturato lamentata.
Pertanto, chiede:
“Per le ragioni e causali tutte esposte in narrativa, accertare che il licenziamento impugnato da ricorrenti è stato comminato per insussistenza del motivo oggettivo addotto, in violazione dei criteri di scelta previsti dalla legge e per violazione dell'obbligo di repêchage, di conseguenza, accogliere il presente ricorso col ritenere e dichiarare nullo e/o annullabile e comunque illegittimo e/o inefficace i provvedimenti di licenziamento intimati dalla resistente ai ricorrenti con nota Pec del
11.07.2022;
2) Per l'effetto, in applicazione del combinato disposto dell'art. 5, comma
3, l. 223/91 (come modificato dall'art. 1, comma 46, l. 92/12) e dell'art.
18, comma 7 (terzo periodo), l. 300/70, condannare la resistente
[...]
[...
[...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_2 pagamento, in favore dei ricorrente, di una indennità risarcitoria omnicomprensiva nella misura massima di 24 mensilità, ovvero nella misura anche inferiore che sarà ritenuta equa e di giustizia, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria ove previsti e dovuti”.
La resistente si oppone, affermando la legittimità del suo operato.
Ritiene questo ufficio che il disposto della norma in ordine alla specifica indicazione dei motivi del licenziamento è stato rispettato con la dicitura sopra riportata, che, ove pure non condivisibile, offre una palese e chiara indicazione delle ragioni aziendali del recesso.
Nel merito del licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve rilevarsi che , per far fronte alla crisi aziendale ha anche Controparte_1 documentato scrittura privata risoluzione contratti agenzia (doc.6) e verbali consultazione CIG (doc.8).
In particolare, la società resistente ha esibito i bilanci 2019-2021
(doc.2), non specificatamente contestati da parte ricorrente, di conseguenza, il riassetto organizzativo derivante ha comportato la soppressione della posizione lavorativa della . Pt_1
Si tratta di circostanze non specificamente contestate dalla ricorrente.
In caso di licenziamento determinato da situazioni di crisi aziendale la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata nel senso della legittimità del licenziamento laddove sia effettiva la eliminazione di una posizione lavorativa, v. Cassazione civile sez. lav., 07/12/2016, n.25201:
“Ai fini della legittimità del licenziamento individuale intimato per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 l. n. 604 del 1966, tra le ragioni inerenti all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro rientrano anche quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività dell'impresa purché si traducano in un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo dell'impresa dal quale derivi la soppressione di una determinata posizione lavorativa”.
3 In detta ottica, senza attingere il merito delle scelte imprenditoriali, il controllo giurisdizionale deve limitarsi a verificare la reale sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro.
In base a quanto emerge dalla documentazione allegata può ritenersi raggiunta la prova in ordine alla veridicità del motivo a fondamento del licenziamento, per cui non se ne ravvisa la illegittimità.
Sulla violazione dell'obbligo del repêchage, parte ricorrente, si è semplicemente limitata ad una generica elencazione di mansioni asseritamente svolte dalla stessa senza fornire alcuna allegazione in ordine ad una eventuale relativa vacanza nell'organizzazione aziendale, mentre, parte resistente, nel documentare l'organico e la compagine societaria con relative mansioni a seguito del licenziamento ha dato prova che non vi erano altre posizioni lavorative utili per la ricorrente.
Ogni ulteriore e diversa questione è assorbita dalla presente decisione.
Il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P Q M
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso della ricorrente;
Parte_1
- rinvia alla ordinanza già adottata quanto all'estinzione del giudizio per i ricorrenti e;
Parte_1 Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore della parte resistente, che si liquidano in € 3.500, oltre
RSG, IVA e CA, come per legge.
Bari, 27 marzo 2025
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dott.ssa Giovanna Campanile
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