Art. 27. Collocamento a riposo del personale in servizio 1. I limiti di eta' per il collocamento a riposo d'ufficio di cui all'articolo 13 sono applicati, con criteri di progressivita', agli appartenenti al ruolo dei commissari e al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato con qualifica inferiore a dirigente generale, gia' in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336 . A tal fine il predetto personale e' collocato a riposo d'ufficio con l'anticipazione massima, rispetto alla data di cessazione dal servizio per raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta', di seguito indicata:
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Anticipazione del collocamento
a riposo
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(( Anno di collocamento
a riposo per il |Dirigenti superiori | Altre qualifiche raggiungimento del
65° anno di eta' ))
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2001 | - | -
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2002 | 8 mesi | 9 mesi
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2003 | 11 mesi | 13 mesi
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2004 | 14 mesi | 19 mesi
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2005 | 17 mesi | 27 mesi
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2006 | 20 mesi | 34 mesi
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2007 | 24 mesi | 41 mesi
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2008 | 47 mesi
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2009 | 53 mesi
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2010 | 60 mesi
((1)) 2. Il collocamento a riposo d'ufficio di cui al comma 1 e' disposto, con anticipazione differenziata rispetto alla data di cessazione dal servizio per il raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta', secondo lo schema indicato nell'allegata tabella 3.
3. Ai funzionari di cui al comma 1 che raggiungono il sessantacinquesimo anno di eta' a partire dal 2002, vengono corrisposti, in aggiunta alla pensione determinata come stabilito dall' articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 , quattro scatti del 2,5 per cento calcolati sullo stipendio goduto all'atto del pensionamento ed e' assicurata, per il periodo intercorrente dalla data del collocamento a riposo e fino al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta', la riliquidazione del trattamento di quiescenza sulla base degli aumenti retributivi pensionabili di qualsiasi natura concessi ai pari qualifica in attivita' di servizio.
4. Nei confronti dei funzionari di cui al comma 3, il cui trattamento sara' liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335 , trovera' applicazione il coefficiente di trasformazione relativo al sessantacinquesimo anno di eta', previsto dalla tabella A allegata alla legge medesima, fermo restando il beneficio di cui all' articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 .
5. Agli appartenenti al ruolo dei commissari e al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato con qualifica inferiore a dirigente generale di pubblica sicurezza, gia' in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336 , non ricompresi nella previsione di cui al comma 1 e che saranno collocati a riposo con i nuovi limiti di eta' di cui all'articolo 13, saranno applicate le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
6. A decorrere dall'anno 2004 i pensionamenti previsti dal presente articolo sono effettuati assicurando l'invarianza della spesa attraverso la disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui all' articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e successive modificazioni.
-------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477 ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera c)) che "all'articolo 27, comma 1, capoverso, le parole: "Anno del raggiungimento dei 65 anni di eta'" sono sostituite dalle seguenti: "Anno di collocamento a riposo per il raggiungimento del 65° anno di eta'"
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Anticipazione del collocamento
a riposo
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(( Anno di collocamento
a riposo per il |Dirigenti superiori | Altre qualifiche raggiungimento del
65° anno di eta' ))
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2001 | - | -
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2002 | 8 mesi | 9 mesi
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2003 | 11 mesi | 13 mesi
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2004 | 14 mesi | 19 mesi
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2005 | 17 mesi | 27 mesi
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2006 | 20 mesi | 34 mesi
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2007 | 24 mesi | 41 mesi
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2008 | 47 mesi
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2009 | 53 mesi
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2010 | 60 mesi
((1)) 2. Il collocamento a riposo d'ufficio di cui al comma 1 e' disposto, con anticipazione differenziata rispetto alla data di cessazione dal servizio per il raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta', secondo lo schema indicato nell'allegata tabella 3.
3. Ai funzionari di cui al comma 1 che raggiungono il sessantacinquesimo anno di eta' a partire dal 2002, vengono corrisposti, in aggiunta alla pensione determinata come stabilito dall' articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 , quattro scatti del 2,5 per cento calcolati sullo stipendio goduto all'atto del pensionamento ed e' assicurata, per il periodo intercorrente dalla data del collocamento a riposo e fino al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta', la riliquidazione del trattamento di quiescenza sulla base degli aumenti retributivi pensionabili di qualsiasi natura concessi ai pari qualifica in attivita' di servizio.
4. Nei confronti dei funzionari di cui al comma 3, il cui trattamento sara' liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335 , trovera' applicazione il coefficiente di trasformazione relativo al sessantacinquesimo anno di eta', previsto dalla tabella A allegata alla legge medesima, fermo restando il beneficio di cui all' articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 .
5. Agli appartenenti al ruolo dei commissari e al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato con qualifica inferiore a dirigente generale di pubblica sicurezza, gia' in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336 , non ricompresi nella previsione di cui al comma 1 e che saranno collocati a riposo con i nuovi limiti di eta' di cui all'articolo 13, saranno applicate le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
6. A decorrere dall'anno 2004 i pensionamenti previsti dal presente articolo sono effettuati assicurando l'invarianza della spesa attraverso la disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui all' articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e successive modificazioni.
-------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477 ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera c)) che "all'articolo 27, comma 1, capoverso, le parole: "Anno del raggiungimento dei 65 anni di eta'" sono sostituite dalle seguenti: "Anno di collocamento a riposo per il raggiungimento del 65° anno di eta'"