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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 3954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3954 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8257/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 8257 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 22.4.2025, vertente
1
TRA
C.F. e P. IVA ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Parte_1 P.IVA_1
Gagliardo e Emiliano Maio.
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
Laura Mazzaroppi e Giorgio Caporro.
APPELLATA
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in riforma dell'impugnata sentenza:
- Accertare e dichiarare che il pagamento da parte della appellata nei confronti del creditore CP_2 procedente Agenzia è stato effettuato in data 14/12/2018; CP_3
- accertare e dichiarare l'illegittimo pagamento del nei confronti dell'Agenzia Controparte_1 [...] per € 10.492,92, a danno del-la Società appellante;
CP_3
- per l'effetto, condannare parte appellata alla ripetizione in favore della Società ricorrente dell'importo di € € 10.492,92, oltre interessi;
- per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale della appellata e condannare il al risarcimento nei confronti della CP_2 Controparte_1 del danno da liquidarsi in via equitativa per il complessivo importo di € 5.000,00, Parte_1 oppure quella diversa domma che sarà ritenta di giustizia dalla Corte.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
2 In vis istruttoria si depositano: 1) e-mail del del recente 04/12/2019, a firma della Controparte_1
Dott.SA funzionaria della Banca, in cui viene ammesso il pagamento effettuato in data Per_1
14/12/18, con numero di operazione (CRO); 2) comunicazione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione del 12/12/18, in cui viene comunicato alla resistente di non pagare le somme di cui al PPT;
3) CP_2 copia dei pagamenti effettuati da in ottemperanza alla cd. “rottamazione ter”; 4) copia Pt_1 certificata conforme della sen-tenza impugnata 5) fascicolo di parte di primo grado.
In caso di contestazione chiede ammettersi: a) ordine di esibizione nei con-fronti della appellata CP_2 in relazione al pagamento effettuato dal in favore di Agenzia delle Entrate Controparte_1
Riscossione, in ottemperanza al pignoramento presso terzi notificato da quest'ultima. B) testimonianza della Dott.SA , residente in [...], sui seguenti capitoli: Per_1
- vero è che in data 14/12/2018 il provvedeva a pagare a mezzo bonifico ad agenzia Controparte_1 delle Entrate Riscossione le somme dovute a seguito di pignoramento esattoriale presso terzi notificato in data 15/10/2018, con numero di riferimento del bonifico: 183488080002288
480320004800IT01015? - Vero è che con mail del 04/12/2019 (depositata sub Doc. 1 e che si mostra)
Ella informava il Sig. , A.U. della Società Eugamos, del pagamento di cui al punto 1?”. Parte_2
L'appellata ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- rigettare in toto l'appello e le avverse domande perché infondati in fatto ed in diritto e non provati;
- correggere il dispositivo dell'ordinanza impugnata del 16.11.2019 emeSA a conclusione del procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. iscritto al n. 23020/2019 R.G. Tribunale di Roma, nel senso che laddove si legge “condanna i convenuti in solido ” debba leggersi invece
“condanna la ricorrente Parte_1
Con vittoria di spese e competenze di lite.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. La società con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., agiva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Roma, nei confronti del , riferendo di avere ricevuto Controparte_1
da parte di (d'ora poi anche solo un pignoramento Controparte_4 CP_5
3 presso terzi per l'importo di € 10.492,92 in relazione a undici cartelle esattoriali non pagate.
Veniva indicato come terzo pignorato il a cui era assegnato termine fino Controparte_1
al 14.12.2018 per il pagamento della somma, ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. n. 602/1973.
Nelle more, a seguito dell'emanazione del D.L. n. 119/2018 (cd. Decreto Rottamazione
Ter) la società inoltrava all' in data 15.11.2018 domanda di adesione alla definizione CP_5
agevolata, avendo interesse a fruire delle agevolazioni previste dalla legge, ossia di pagare quanto dovuto senza sanzioni e interessi, nelle tempistiche previste dal suddetto decreto, e nel frattempo chiedeva all'ente creditore Agenzia la sospensione del CP_3
pagamenti prevista dalla legge.
In assenza di riscontro da parte del creditore, la presentava opposizione Pt_1
all'esecuzione e il G.E. adito rinviava l'esecuzione fino alla decisione sull'opposizione. Il
provvedimento del G.E. veniva notificato via pec in data 4.12.2018 alla banca con espreSA
diffida a non effettuare il pagamento nei confronti del creditore.
Ciò nonostante la banca aveva pagato l'intero importo pignorato all CP_5
La società ricorrente, pertanto, chiedeva, accertato l'illegittimo pagamento del CP_1
nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per € 10.492,92, condannare la banca alla
[...]
ripetizione in favore della ricorrente dell'importo di € 10.492,92, oltre interessi. Inoltre
chiedeva accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale della resistente e condannare il al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa Controparte_1
per il complessivo importo di € 5.000,00, oppure nella diversa somma ritenuta di giustizia.
2. Il si costituiva, confermando di avere ricevuto in data 15.10.2018 Controparte_1
notifica di pignoramento presso terzi, e riferendo che dalla steSA documentazione bancaria depositata dalla controparte risultava che la banca aveva adempiuto all'ordine ricevuto in data 15.10.2018 ed in data 5.11.2018, dunque prima ancora dell'inoltro della domanda di adesione alla definizione agevolata.
4 La resistente, comunque, riteneva infondata la richiesta di ripetizione dell'indebito,
domanda che, presupponendo un indebito pagamento, avrebbe dovuto essere rivolta nei confronti del soggetto che aveva ricevuto il pagamento stesso, ossia l'Agenzia delle Entrate.
Deduceva, inoltre, che il pagamento all'Agenzia delle Entrate era comunque dovuto,
anche nel caso in cui fosse stata accolta la domanda di adesione, tranne che per gli interessi,
e che pertanto anche la generica domanda di risarcimento del danno era infondata.
3. Il Tribunale di Roma, con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 18.11.2019, rigettava le domande della società ricorrente, osservando che dalla successione cronologica degli atti emergeva chiaramente che la banca aveva provveduto al pagamento della somma pignorata in assenza della sospensione, intervenuta solo successivamente all'intervenuto pagamento,
e in assenza della steSA domanda di definizione agevolata, anche questa intervenuta successivamente.
Inoltre era priva di riscontro la circostanza secondo cui l'Agenzia delle Entrate aveva pure invitato la banca a non procedere al pagamento.
4. La ha proposto appello, lamentando che il Tribunale aveva Parte_3
erroneamente desunto la data del pagamento dai documenti n.
9-12 depositati dalla steSA
ricorrente, ovvero gli estratti conto e la lista movimenti del conto corrente intestato alla società, dato che le date individuate corrispondevano unicamente al mero e formale vincolo al debitore effettuato dal terzo pignorato.
A fronte della ricezione della diffida in data 4.12.2018, la banca invece aveva provveduto in data 14.12.2018 a emettere bonifico in favore del creditore, come risultava dal documento prodotto in allegato all'appello (all.1) a firma della dottoreSA , responsabile del Per_1
procedimento presso la banca, che attestava l'esecuzione del bonifico in quel momento,
indicandone anche il numero di riferimento.
L'appellante ha anche prodotto un ulteriore documento (all.2) per provare che l'Agenzia
delle Entrate in data 12.12.2018 aveva chiesto alla banca di non effettuare il pagamento.
5 Infine ha riferito che, a differenza di quanto sostenuto dalla controparte, stava onorando il proprio debito con la definizione agevolata (cd. rottamazione ter), pagando il dovuto senza sanzioni e interessi.
5. Deve premettersi, quanto ai documenti allegati all'atto di appello, che l'art. 702 quater
c.p.c., a differenza dell'art. 345 c.p.c., non vieta in assoluto la produzione di nuovi documenti che risultino indispensabili ai fini della decisione.
Deve inoltre considerarsi che effettivamente la documentazione contabile prodotta nel primo grado, a differenza di quanto affermato in sentenza, prova unicamente il vincolo apposto sulle somme pignorate e non l'effettivo pagamento in data anteriore alla sospensione dell'esecuzione.
Tuttavia non sono ravvisabili i presupposti per l'esperimento della richiesta azione di ripetizione che trova applicazione invece in favore di colui che effettua un pagamento non dovuto.
Potrebbe, semmai, ravvisarsi un pagamento non avente effetto liberatorio per il terzo pignorato, ma deve rilevarsi che lo stesso appellante ammette che l'Agenzia delle Entrate
ha ricevuto un pagamento che comunque le era dovuto.
L'appellante ha riferito che stava comunque pagando il debito in forma rateizzata, ma della riferibilità dei pagamenti rateali, così documentati, al debito per cui è causa, non ha dato prova certa e neppure dell'effettiva ammissione a definizione agevolata del debito da parte dell'Agenzia delle Entrate nonostante questa avesse già ricevuto l'integrale pagamento del suo credito.
L'appellante avrebbe dovuto specificare, eventualmente per ottenere almeno il parziale accoglimento della domanda, semmai anche a titolo risarcitorio, l'importo che avrebbe evitato di pagare a titolo di sanzioni e interessi, qualora il debito fosse stato estinto non in via immediata, ma agevolata, e naturalmente l'esistenza dei presupposti per l'agevolazione,
ma di tali circostanze pure non ha dato dimostrazione.
6. L'appello deve quindi rigettato.
6 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore e della semplicità della controversia.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna parte appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 23.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
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