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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/06/2025, n. 1840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1840 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 412/2025 R.G. avente ad oggetto il divorzio – scioglimento del matrimonio vertente tra
, nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenza Del Regno, giusta procura in atti
- ricorrente -
e
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 C.F._2
- resistente -
con l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
-interveniente ex lege -
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 09.06.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.01.2025 la sig.ra premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio in Camposano (Na) in data 09.04.2020 con il sig. , con atto trascritto Controparte_1
nei registri dello Stato Civile del suddetto Comune (n. 1, parte I, anno 2020), dalla cui unione non nascevano figli, ha rilevato che l'unione spirituale e materiale è fallita a causa di incompatibilità caratteriali;
chiedeva quindi che venisse pronunciata la sola declaratoria di scioglimento del matrimonio dal predetto coniuge.
Il Presidente relatore fissava la prima udienza di comparizione per il giorno 09.06.2025. A tale udienza compariva parte ricorrente che si riportava al ricorso chiedendo la sola pronuncia di stato. Il
Presidente relatore dato atto della rituale instaurazione del contraddittorio e della mancata comparizione di parte resistente, rimetteva la causa al collegio per la decisione in Camera di consiglio.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Nella fattispecie è invero provato il titolo addotto a sostegno della stessa e cioè sentenza di separazione consensuale n. 1389/2024 del 02.05.2024 resa dal Tribunale di Nola nella proc. RG n.
6281/2023, passata in giudicato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda, poiché non risulta l'interruzione dello stato di separazione stando alle risultanze anagrafiche in atti. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett. b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87.
Alla stregua delle riferite circostanze, stante la contumacia del resistente e la ritualità delle notifiche a quest'ultimo e avendo altresì la ricorrente espressamente ribadito la volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile la comunione spirituale e materiale che del matrimonio costituisce l'essenza. Vanno quindi disposte le formalità previste dall'art. 10 della citata legge.
Quanto alle determinazioni patrimoniali, il Tribunale prende atto del fatto che parte ricorrente non ha formulato richieste accessorie, ma richiesto la sola pronuncia di stato.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass. n.13062 del 2000; Cass. n.12456 del 1999; Cass. n.11915 del 1998).
Compensa le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando così provvede:
1) Pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra , nata a [...] Parte_1
BE IT (Na) il 23.06.1986 (C.F. e , nato a [...] C.F._1 Controparte_1 LO BE IT (Na) il 03.08.1978 (C.F. , il giorno 09.04.2020 in Camposano C.F._2
(Na), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del suddetto Comune (n. 1, parte I, anno 2020);
2) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale di Stato Civile del precitato Comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74 e artt. 125 n.6,
133 n.2 e 88 n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato Civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile);
3) Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Nola, così deciso il 10.06.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 412/2025 R.G. avente ad oggetto il divorzio – scioglimento del matrimonio vertente tra
, nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenza Del Regno, giusta procura in atti
- ricorrente -
e
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 C.F._2
- resistente -
con l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
-interveniente ex lege -
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 09.06.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.01.2025 la sig.ra premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio in Camposano (Na) in data 09.04.2020 con il sig. , con atto trascritto Controparte_1
nei registri dello Stato Civile del suddetto Comune (n. 1, parte I, anno 2020), dalla cui unione non nascevano figli, ha rilevato che l'unione spirituale e materiale è fallita a causa di incompatibilità caratteriali;
chiedeva quindi che venisse pronunciata la sola declaratoria di scioglimento del matrimonio dal predetto coniuge.
Il Presidente relatore fissava la prima udienza di comparizione per il giorno 09.06.2025. A tale udienza compariva parte ricorrente che si riportava al ricorso chiedendo la sola pronuncia di stato. Il
Presidente relatore dato atto della rituale instaurazione del contraddittorio e della mancata comparizione di parte resistente, rimetteva la causa al collegio per la decisione in Camera di consiglio.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Nella fattispecie è invero provato il titolo addotto a sostegno della stessa e cioè sentenza di separazione consensuale n. 1389/2024 del 02.05.2024 resa dal Tribunale di Nola nella proc. RG n.
6281/2023, passata in giudicato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda, poiché non risulta l'interruzione dello stato di separazione stando alle risultanze anagrafiche in atti. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett. b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87.
Alla stregua delle riferite circostanze, stante la contumacia del resistente e la ritualità delle notifiche a quest'ultimo e avendo altresì la ricorrente espressamente ribadito la volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile la comunione spirituale e materiale che del matrimonio costituisce l'essenza. Vanno quindi disposte le formalità previste dall'art. 10 della citata legge.
Quanto alle determinazioni patrimoniali, il Tribunale prende atto del fatto che parte ricorrente non ha formulato richieste accessorie, ma richiesto la sola pronuncia di stato.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass. n.13062 del 2000; Cass. n.12456 del 1999; Cass. n.11915 del 1998).
Compensa le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando così provvede:
1) Pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra , nata a [...] Parte_1
BE IT (Na) il 23.06.1986 (C.F. e , nato a [...] C.F._1 Controparte_1 LO BE IT (Na) il 03.08.1978 (C.F. , il giorno 09.04.2020 in Camposano C.F._2
(Na), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del suddetto Comune (n. 1, parte I, anno 2020);
2) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale di Stato Civile del precitato Comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74 e artt. 125 n.6,
133 n.2 e 88 n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato Civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile);
3) Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Nola, così deciso il 10.06.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca