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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/10/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2757/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI EN
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2757/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CARROZZO Parte_1 C.F._1
RI LD
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CARROZZO RI CP_1 C.F._2
LD
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
pagina 1 di 7 “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del rispetto reciproco, liberi di fissare la propria residenza ove ciascuno riterrà più opportuno, impegnandosi a comunicare per iscritto l'uno all'altra ogni cambiamento di indirizzo, avendo due figli ancora minorenni.
2) Nella casa coniugale sita a Modena via Antonio Vallisnieri n. 27, di proprietà esclusiva della sig.ra rimarrà ad abitare la moglie con i figli. CP_1
3) I figli minori e rimarranno affidati ad entrambi i genitori ai sensi della legge Per_1 Per_2
54/2006. Essi manterranno stabile abitazione con la madre nella casa di questa. Il signor ha Pt_1 già lasciato l'abitazione in data 10 febbraio 2025 in accordo con la moglie che ha acconsentito con sottoscrizione di scrittura privata.
Entrambi i genitori, di conseguenza, eserciteranno in forma condivisa la potestà sui minori per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che li riguardano e relative alla loro istruzione, educazione, salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo tra i genitori in ordine alle questioni di straordinaria amministrazione (es. scelta della scuola o di uno sport, etc.), nessuno dei due potrà arrogarsi il diritto di decidere arbitrariamente senza il consenso dell'altro; a tal fine i coniugi si impegnano a rivolgersi ad un mediatore familiare di comune fiducia o, in alternativa, di attendere ed attenersi alla decisione del Giudice all'uopo adito.
Anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 709 ter c.p.c., i coniugi condivideranno, altresì, in uguale misura la responsabilità genitoriale sui figli e saranno pertanto corresponsabili del loro andamento scolastico, della loro educazione, della loro salute, della loro cura e custodia, nonché della loro crescita serena ed equilibrata.
Ciascun genitore, quando avrà presso di sé i figli, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la potestà sullo stesso in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
I genitori si obbligano ad assumere di comune accordo tutte le decisioni riguardanti la scelta di interventi e/o terapie mediche convenzionali e/o alternative eventualmente necessarie ai figli, con la precisazione che in ogni caso il genitore che avrà presso di sé il minore dovrà preventivamente informare l'altro genitore su eventuali visite mediche, esami, terapie etc., cui lo stesso dovrà sottoporsi e sulla relativa anamnesi e diagnosi, salvo casi di estrema urgenza.
Ciascun genitore si impegna a tenere informato l'altro genitore di ogni aspetto relativo alla vita dei minori, ivi compreso il loro andamento scolastico, gli incontri con gli insegnanti e le iniziative della scuola.
4) Il padre potrà vedere i figli quando vorrà, previo accordo con la madre, nel rispetto degli impegni lavorativi e delle relazioni personali di entrambi i genitori e degli impegni del minore. Egli avrà pagina 2 di 7 comunque il diritto-dovere di tenerli presso di sé due pomeriggi infrasettimanali, orientativamente il martedì e il giovedì, all'incirca dalle ore 17,00 alle ore 22,30 permettendo agli stessi di fare ritorno nella casa materna per il pernottamento.
Relativamente ai weekend, i coniugi si impegnano a definire ogni sei mesi un calendario di weekend alternati nei quali eserciteranno il diritto-dovere di tenere presso di sé i figli e provvedere alle loro necessità. In linea di massima comunque i coniugi concordano che il padre potrà vedere e tenere presso di sé i figli due weekend al mese alternati.
Nei weekend di competenza del padre, i figli potranno lo stesso pernottare presso l'abitazione materna qualora ne facciano richiesta, salvo i casi in cui la madre sia assente. In questo caso il padre assume l'impegno di prelevare e riaccompagnare i figli presso la casa materna, fatto salvo l'accordo tra i coniugi di permettere il pernottamento dei figli presso una qualsiasi delle due abitazioni, senza la presenza dei genitori.
Qualora il padre dovesse trovarsi nell'impossibilità di tenere i figli minori presso di sè, come sopra stabilito, per improrogabili impegni di lavoro o di salute propri o dei figli, egli potrà recuperare le giornate perse, concordando con la moglie tempi ed orari.
A prescindere da tale organizzazione e salvo diversa pattuizione, al fine di suddividere equamente i compiti di accudimento, i coniugi concordano in via di massima nel continuare a procedere congiuntamente alla cura quotidiana dei figli, consentendo vicendevolmente la frequentazione dei figli in qualsiasi giorno della settimana, previa informazione del coniuge.
I figli avranno la disponibilità delle chiavi di entrambi gli appartamenti. I genitori non avranno la disponibilità delle chiavi dell'appartamento dell'altro coniuge;
in caso di emergenza e in casi di stretta necessità (es. in caso di pericolo per i figli o intrusione di ladri) e salvo diverso accordo, potranno utilizzare la copia delle chiavi dei figli per accedere all'appartamento del coniuge.
5) Per quanto riguarda le vacanze estive, i figli trascorreranno due settimane con il padre e due settimane con la madre. Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente i periodi di vacanza entro la fine del mese di febbraio. In detti periodi si intende sospesa la frequentazione ordinaria con i minori e sarà l'altro genitore a gestire i figli in via esclusiva.
Per quanto attiene alle festività natalizie, salvo diverso accordo fra i coniugi, ad anni alterni i figli trascorreranno Vigilia, Natale e Santo Stefano con un genitore e ultimo dell'anno, Capodanno ed
FA con l'altro. LV assenza della madre o per esigenze particolari dei coniugi, i figli potranno pernottare presso l'abitazione materna anche nei giorni in cui il compito di cura è affidato al padre, se lo vorranno, con l'impegno di quest'ultimo in questo caso di prelevare e riaccompagnare i figli presso la loro residenza. pagina 3 di 7 Per quanto attiene alle festività pasquali, salvo diverso accordo fra i coniugi, anno per anno, i figli trascorreranno tali festività in una modalità che garantisca la possibilità di frequentazione dei parenti materni non residenti a [...].
I coniugi si impegnano anno per anno a organizzare e suddividere tra loro gli eventuali ponti entro la fine di febbraio.
Entrambi i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con i figli, nonché un recapito telefonico.
6) Considerata la differenza reddituale dei coniugi che vede favorito il signor il marito, a titolo Pt_1 di contributo al mantenimento ordinario dei due figli, si impegna a corrispondere alla moglie, entro e non oltre il giorno 5 del mese, la somma mensile di euro 850,00 (ottocentocinquanta/00), 425,00 euro a figlio, da versarsi in dodici mensilità annue a mezzo bonifico sul conto corrente bancario di cui all'Iban: [...]. Tale contributo dovrà essere annualmente rivalutato in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati con decorrenza dall'anno successivo alla data di omologa della separazione, e ciò fino a quando i figli non inizieranno un lavoro che li renda economicamente autosufficienti.
La signora continuerà a ricevere l'assegno unico INPS relativo a entrambi i figli. CP_1
Nel periodo compreso tra il 1° agosto 2025 e il 31 maggio 2026, il figlio soggiornerà e Per_1 frequenterà il quarto anno di studi secondari di secondo livello negli Stati Uniti. Durante tale periodo pertanto, non risiedendo nella casa materna, il padre corrisponderà alla signora Per_1 CP_1 il solo assegno di mantenimento relativo al figlio (425 euro al mese) fatto salvo il Per_2 regolamento di eventuali spese straordinarie riferite al figlio che dovessero sopravvenire. Per_1
7) Quanto alle spese straordinarie per i figli, i coniugi concordano di provvedervi in relazione alla propria capacità reddituale netta, risultante dal modello 730 degli ultimi 3 anni. Dunque, Parte_1 provvederà per il 64%, mentre per il restante 36%.
[...] CP_1
I genitori convengono di individuare quali spese straordinarie da sostenersi per i figli quelle di cui al
Protocollo del Tribunale di Modena e che si indicano nelle seguenti anche per ciò che attiene le modalità di assunzione:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
pagina 4 di 7 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
Oltre all'elenco di cui sopra, i coniugi concordano di annoverare tra le spese straordinarie con preventivo accordo, anche le paghette, le ricariche sulle carte prepagate o i versamenti sui conti correnti, gli abbonamenti ai trasporti pubblici e l'abbigliamento straordinario, mentre i coniugi concordano di annoverare tra le spese straordinarie senza preventivo accordo, i costi per la cura personale dei figli come a titolo di esempio il barbiere, i trasporti ordinari e l'abbigliamento ordinario.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, i coniugi concordano che, a fronte di una formale richiesta avanzata in forma scritta (a mezzo sms, WhatsApp, email, ecc…) dovranno manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Qualora la spesa venga anticipata da un coniuge, il rimborso dovrà avvenire, previa esibizione di idonea documentazione, fatte salve quelle riferibili a spese di modico valore, entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso.
Le spese per le vacanze saranno sostenute per intero dal genitore che le trascorrerà con i figli, mentre saranno ripartite quelle relative alle vacanze che i figli trascorreranno con terzi (da intendersi vacanze studio, vacanze con l'oratorio o gruppo parrocchiali, centri estivi ecc…).
In relazione alle spese di mantenimento durante l'anno all'estero negli USA del figlio , Per_1 considerabili tutte di natura straordinaria, i coniugi si impegnano a suddividerle al pari delle spese pagina 5 di 7 straordinarie con preventivo consenso dei coniugi come sopra previsto e in relazione alle capacità reddituali di ognuno già menzionate.
8) I coniugi, in regime di separazione legale dei beni dal giorno 23 settembre 2019, si impegnano entro il 31.7.25 ad estinguere il c/c cointestato presso PE NC (IBAN: [...]) unitamente ai prodotti e servizi connessi (fido, carte, deposito titoli, ecc.) dividendone in parti uguali la rimanenza.
Essi altresì dichiarano che la proprietà di ogni altro bene mobile in comunione è stata già prima d'ora divisa tra loro e attestano che anche ogni loro rapporto patrimoniale relativo a ciascun conto corrente bancario o deposito titoli, cointestato o meno, è stato già definitivamente risolto.
9) I coniugi con la scrittura del presente atto acconsentono a che l'autovettura di marca Citroen Grand
C4 Picasso, targata DX261CG, intestata a resti assegnata in proprietà piena ed CP_1 esclusiva alla sig.ra impegnandosi a tal riguardo e sin da ora il sig. a compiere CP_1 Pt_1 quanto necessario, se dovuto, a che l'intestazione risulti essere della sola signora Gli stessi CP_1 acconsentono altresì a che l'autovettura di marca Skoda Octavia G-Tec, targata EZ534VR, intestata a resti assegnata in proprietà piena ed esclusiva al sig. impegnandosi a tal Parte_1 Pt_1 riguardo e sin da ora la sig.ra a compiere quanto necessario, se dovuto, a che l'intestazione CP_1 risulti essere del solo sig. Pt_1
10) I coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio ed al rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio per sé e per i figli minori.
11) I coniugi dichiarano di essere attualmente economicamente autosufficienti e pertanto di essere in grado di provvedere ciascuno al proprio personale mantenimento con i rispettivi redditi da lavoro.
Danno quindi atto di rinunciare ad ogni richiesta di contribuzione reciproca a titolo di mantenimento personale.
12) Il presente atto annulla e sostituisce ogni diverso accordo intercorso tra i coniugi e le obbligazioni eventualmente da essi derivanti e ad oggi pendenti che non siano espressamente richiamate in questo atto.
13) Le spese legali della presente procedura saranno a carico del sig. ” Pt_1
- rilevato che dall'unione sono nati i figli in data 01/10/2008 e in data Per_1 Per_2
04/02/2010;
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di pagina 6 di 7 legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nato a [...]
EN (MO) il 12/09/1973 e nata a [...] il [...] si sono CP_1 separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 13/10/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SULMONA (AQ) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2006
- Atto n. 62 - Parte II Serie C;
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/10/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI EN
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2757/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CARROZZO Parte_1 C.F._1
RI LD
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CARROZZO RI CP_1 C.F._2
LD
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
pagina 1 di 7 “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del rispetto reciproco, liberi di fissare la propria residenza ove ciascuno riterrà più opportuno, impegnandosi a comunicare per iscritto l'uno all'altra ogni cambiamento di indirizzo, avendo due figli ancora minorenni.
2) Nella casa coniugale sita a Modena via Antonio Vallisnieri n. 27, di proprietà esclusiva della sig.ra rimarrà ad abitare la moglie con i figli. CP_1
3) I figli minori e rimarranno affidati ad entrambi i genitori ai sensi della legge Per_1 Per_2
54/2006. Essi manterranno stabile abitazione con la madre nella casa di questa. Il signor ha Pt_1 già lasciato l'abitazione in data 10 febbraio 2025 in accordo con la moglie che ha acconsentito con sottoscrizione di scrittura privata.
Entrambi i genitori, di conseguenza, eserciteranno in forma condivisa la potestà sui minori per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che li riguardano e relative alla loro istruzione, educazione, salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo tra i genitori in ordine alle questioni di straordinaria amministrazione (es. scelta della scuola o di uno sport, etc.), nessuno dei due potrà arrogarsi il diritto di decidere arbitrariamente senza il consenso dell'altro; a tal fine i coniugi si impegnano a rivolgersi ad un mediatore familiare di comune fiducia o, in alternativa, di attendere ed attenersi alla decisione del Giudice all'uopo adito.
Anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 709 ter c.p.c., i coniugi condivideranno, altresì, in uguale misura la responsabilità genitoriale sui figli e saranno pertanto corresponsabili del loro andamento scolastico, della loro educazione, della loro salute, della loro cura e custodia, nonché della loro crescita serena ed equilibrata.
Ciascun genitore, quando avrà presso di sé i figli, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la potestà sullo stesso in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
I genitori si obbligano ad assumere di comune accordo tutte le decisioni riguardanti la scelta di interventi e/o terapie mediche convenzionali e/o alternative eventualmente necessarie ai figli, con la precisazione che in ogni caso il genitore che avrà presso di sé il minore dovrà preventivamente informare l'altro genitore su eventuali visite mediche, esami, terapie etc., cui lo stesso dovrà sottoporsi e sulla relativa anamnesi e diagnosi, salvo casi di estrema urgenza.
Ciascun genitore si impegna a tenere informato l'altro genitore di ogni aspetto relativo alla vita dei minori, ivi compreso il loro andamento scolastico, gli incontri con gli insegnanti e le iniziative della scuola.
4) Il padre potrà vedere i figli quando vorrà, previo accordo con la madre, nel rispetto degli impegni lavorativi e delle relazioni personali di entrambi i genitori e degli impegni del minore. Egli avrà pagina 2 di 7 comunque il diritto-dovere di tenerli presso di sé due pomeriggi infrasettimanali, orientativamente il martedì e il giovedì, all'incirca dalle ore 17,00 alle ore 22,30 permettendo agli stessi di fare ritorno nella casa materna per il pernottamento.
Relativamente ai weekend, i coniugi si impegnano a definire ogni sei mesi un calendario di weekend alternati nei quali eserciteranno il diritto-dovere di tenere presso di sé i figli e provvedere alle loro necessità. In linea di massima comunque i coniugi concordano che il padre potrà vedere e tenere presso di sé i figli due weekend al mese alternati.
Nei weekend di competenza del padre, i figli potranno lo stesso pernottare presso l'abitazione materna qualora ne facciano richiesta, salvo i casi in cui la madre sia assente. In questo caso il padre assume l'impegno di prelevare e riaccompagnare i figli presso la casa materna, fatto salvo l'accordo tra i coniugi di permettere il pernottamento dei figli presso una qualsiasi delle due abitazioni, senza la presenza dei genitori.
Qualora il padre dovesse trovarsi nell'impossibilità di tenere i figli minori presso di sè, come sopra stabilito, per improrogabili impegni di lavoro o di salute propri o dei figli, egli potrà recuperare le giornate perse, concordando con la moglie tempi ed orari.
A prescindere da tale organizzazione e salvo diversa pattuizione, al fine di suddividere equamente i compiti di accudimento, i coniugi concordano in via di massima nel continuare a procedere congiuntamente alla cura quotidiana dei figli, consentendo vicendevolmente la frequentazione dei figli in qualsiasi giorno della settimana, previa informazione del coniuge.
I figli avranno la disponibilità delle chiavi di entrambi gli appartamenti. I genitori non avranno la disponibilità delle chiavi dell'appartamento dell'altro coniuge;
in caso di emergenza e in casi di stretta necessità (es. in caso di pericolo per i figli o intrusione di ladri) e salvo diverso accordo, potranno utilizzare la copia delle chiavi dei figli per accedere all'appartamento del coniuge.
5) Per quanto riguarda le vacanze estive, i figli trascorreranno due settimane con il padre e due settimane con la madre. Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente i periodi di vacanza entro la fine del mese di febbraio. In detti periodi si intende sospesa la frequentazione ordinaria con i minori e sarà l'altro genitore a gestire i figli in via esclusiva.
Per quanto attiene alle festività natalizie, salvo diverso accordo fra i coniugi, ad anni alterni i figli trascorreranno Vigilia, Natale e Santo Stefano con un genitore e ultimo dell'anno, Capodanno ed
FA con l'altro. LV assenza della madre o per esigenze particolari dei coniugi, i figli potranno pernottare presso l'abitazione materna anche nei giorni in cui il compito di cura è affidato al padre, se lo vorranno, con l'impegno di quest'ultimo in questo caso di prelevare e riaccompagnare i figli presso la loro residenza. pagina 3 di 7 Per quanto attiene alle festività pasquali, salvo diverso accordo fra i coniugi, anno per anno, i figli trascorreranno tali festività in una modalità che garantisca la possibilità di frequentazione dei parenti materni non residenti a [...].
I coniugi si impegnano anno per anno a organizzare e suddividere tra loro gli eventuali ponti entro la fine di febbraio.
Entrambi i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con i figli, nonché un recapito telefonico.
6) Considerata la differenza reddituale dei coniugi che vede favorito il signor il marito, a titolo Pt_1 di contributo al mantenimento ordinario dei due figli, si impegna a corrispondere alla moglie, entro e non oltre il giorno 5 del mese, la somma mensile di euro 850,00 (ottocentocinquanta/00), 425,00 euro a figlio, da versarsi in dodici mensilità annue a mezzo bonifico sul conto corrente bancario di cui all'Iban: [...]. Tale contributo dovrà essere annualmente rivalutato in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati con decorrenza dall'anno successivo alla data di omologa della separazione, e ciò fino a quando i figli non inizieranno un lavoro che li renda economicamente autosufficienti.
La signora continuerà a ricevere l'assegno unico INPS relativo a entrambi i figli. CP_1
Nel periodo compreso tra il 1° agosto 2025 e il 31 maggio 2026, il figlio soggiornerà e Per_1 frequenterà il quarto anno di studi secondari di secondo livello negli Stati Uniti. Durante tale periodo pertanto, non risiedendo nella casa materna, il padre corrisponderà alla signora Per_1 CP_1 il solo assegno di mantenimento relativo al figlio (425 euro al mese) fatto salvo il Per_2 regolamento di eventuali spese straordinarie riferite al figlio che dovessero sopravvenire. Per_1
7) Quanto alle spese straordinarie per i figli, i coniugi concordano di provvedervi in relazione alla propria capacità reddituale netta, risultante dal modello 730 degli ultimi 3 anni. Dunque, Parte_1 provvederà per il 64%, mentre per il restante 36%.
[...] CP_1
I genitori convengono di individuare quali spese straordinarie da sostenersi per i figli quelle di cui al
Protocollo del Tribunale di Modena e che si indicano nelle seguenti anche per ciò che attiene le modalità di assunzione:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
pagina 4 di 7 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
Oltre all'elenco di cui sopra, i coniugi concordano di annoverare tra le spese straordinarie con preventivo accordo, anche le paghette, le ricariche sulle carte prepagate o i versamenti sui conti correnti, gli abbonamenti ai trasporti pubblici e l'abbigliamento straordinario, mentre i coniugi concordano di annoverare tra le spese straordinarie senza preventivo accordo, i costi per la cura personale dei figli come a titolo di esempio il barbiere, i trasporti ordinari e l'abbigliamento ordinario.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, i coniugi concordano che, a fronte di una formale richiesta avanzata in forma scritta (a mezzo sms, WhatsApp, email, ecc…) dovranno manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Qualora la spesa venga anticipata da un coniuge, il rimborso dovrà avvenire, previa esibizione di idonea documentazione, fatte salve quelle riferibili a spese di modico valore, entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso.
Le spese per le vacanze saranno sostenute per intero dal genitore che le trascorrerà con i figli, mentre saranno ripartite quelle relative alle vacanze che i figli trascorreranno con terzi (da intendersi vacanze studio, vacanze con l'oratorio o gruppo parrocchiali, centri estivi ecc…).
In relazione alle spese di mantenimento durante l'anno all'estero negli USA del figlio , Per_1 considerabili tutte di natura straordinaria, i coniugi si impegnano a suddividerle al pari delle spese pagina 5 di 7 straordinarie con preventivo consenso dei coniugi come sopra previsto e in relazione alle capacità reddituali di ognuno già menzionate.
8) I coniugi, in regime di separazione legale dei beni dal giorno 23 settembre 2019, si impegnano entro il 31.7.25 ad estinguere il c/c cointestato presso PE NC (IBAN: [...]) unitamente ai prodotti e servizi connessi (fido, carte, deposito titoli, ecc.) dividendone in parti uguali la rimanenza.
Essi altresì dichiarano che la proprietà di ogni altro bene mobile in comunione è stata già prima d'ora divisa tra loro e attestano che anche ogni loro rapporto patrimoniale relativo a ciascun conto corrente bancario o deposito titoli, cointestato o meno, è stato già definitivamente risolto.
9) I coniugi con la scrittura del presente atto acconsentono a che l'autovettura di marca Citroen Grand
C4 Picasso, targata DX261CG, intestata a resti assegnata in proprietà piena ed CP_1 esclusiva alla sig.ra impegnandosi a tal riguardo e sin da ora il sig. a compiere CP_1 Pt_1 quanto necessario, se dovuto, a che l'intestazione risulti essere della sola signora Gli stessi CP_1 acconsentono altresì a che l'autovettura di marca Skoda Octavia G-Tec, targata EZ534VR, intestata a resti assegnata in proprietà piena ed esclusiva al sig. impegnandosi a tal Parte_1 Pt_1 riguardo e sin da ora la sig.ra a compiere quanto necessario, se dovuto, a che l'intestazione CP_1 risulti essere del solo sig. Pt_1
10) I coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio ed al rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio per sé e per i figli minori.
11) I coniugi dichiarano di essere attualmente economicamente autosufficienti e pertanto di essere in grado di provvedere ciascuno al proprio personale mantenimento con i rispettivi redditi da lavoro.
Danno quindi atto di rinunciare ad ogni richiesta di contribuzione reciproca a titolo di mantenimento personale.
12) Il presente atto annulla e sostituisce ogni diverso accordo intercorso tra i coniugi e le obbligazioni eventualmente da essi derivanti e ad oggi pendenti che non siano espressamente richiamate in questo atto.
13) Le spese legali della presente procedura saranno a carico del sig. ” Pt_1
- rilevato che dall'unione sono nati i figli in data 01/10/2008 e in data Per_1 Per_2
04/02/2010;
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di pagina 6 di 7 legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nato a [...]
EN (MO) il 12/09/1973 e nata a [...] il [...] si sono CP_1 separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 13/10/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SULMONA (AQ) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2006
- Atto n. 62 - Parte II Serie C;
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/10/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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