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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 04/11/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Cagliari, composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Maria Sechi Consigliere dott. Valentina Santa Cruz Consigliere relatore ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 419 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2024, promossa da: con sede in Cagliari, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, elettivamente domiciliata presso i domicili digitali degli Avv.ti Giuseppe
EU, CA EU e NN NC ZI che la rappresentano, anche disgiuntamente, in forza di procura speciale alle liti da intendersi posta in calce all'atto di citazione in appello appellante contro
, in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in Controparte_1
Oristano, presso lo studio dell'avv. Francesco Pilloni, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado appellato
All'udienza del 17.10.2025 la causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza respinta, in totale riforma della sentenza appellata, previa ammissione ed espletamento delle prove non ammesse in primo grado, accogliere l'appello e per l'effetto:
- condannare il , in persona del sindaco in carica, al pagamento in Controparte_1 favore dell'appellante, nella sua qualità di cessionaria del credito maturato da CP_2
[...
[...] nei suoi confronti, costituente il beneficio utile che le deriva in virtù della sua
[...] collocazione in posizione utile della graduatoria concorsuale approvata con determinazione dirigenziale n. 24 del 1/03/2019, la somma residua di € 11.243,27;
- con gli interessi commerciali dal dì in cui è maturato il diritto, all'effettivo pagamento;
- con le spese del doppio grado di giudizio”.
Nell'interesse dell'appellato: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
- Rigettare integralmente l'avverso atto di appello e dichiarare inammissibili, improcedibili e infondate le domande proposte dalla confermando per Parte_1
l'effetto la sentenza del Tribunale di Oristano, Giudice dr.ssa Enrica Marini, n. 192/2024
e conseguentemente
- condannare l'appellante alla rifusione delle spese e competenze del doppio grado del giudizio in favore del appellato”. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. convenne in giudizio davanti al Tribunale di Oristano il Parte_1 CP_1
, esponendo che:
[...]
- con determinazione dirigenziale del servizio tecnico n. 24 del 01.03.2019, l'ente convenuto aveva approvato un bando pubblico per l'erogazione di contributi a beneficio dei privati per promuovere gli interventi di bonifica dei manufatti del territorio comunale contenenti amianto, in ragione del 95% delle spese sostenute;
- le spese ammesse al bando, con indicazione delle voci di costo, erano costituite dalla progettazione dell'intervento e dalla predisposizione del piano di lavoro, dalla organizzazione del cantiere, dalla bonifica dei manufatti contenenti amianto, dal trasporto e dal conferimento del materiale in impianti autorizzati e dallo smaltimento in discarica;
- in data 14.04.2019, , quale proprietaria di un capannone in località CP_2
Mascherza, aveva proposto domanda di accesso al beneficio per la rimozione della copertura in eternit;
- con determinazione n. 3 del 15.01.2020 era stata approvata la graduatoria finale e l'istante era stata ammessa al beneficio per un importo di € 25.177,00, pari al 95% delle spese indicate nel preventivo di lavori allegato alla domanda;
- con contratto di appalto del 05.02.2021 la beneficiaria aveva commissionato i lavori alla Parte
che in data 13.11.2020 aveva presentato il piano di lavoro alla di Parte_1
Oristano;
2 - all'esito dei lavori, , esercitando la facoltà prevista all'art. 9, comma 3, CP_2 del bando, aveva chiesto al Comune di erogare il contributo direttamente alla società attrice che, divenuta cessionaria del credito, aveva provveduto ad inviare all'ente tutta la documentazione prevista, comprese le fatture inerenti alle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori (fatture n. 84 del 7.6.2021, n. 16 del 16.6.2021, n. 15 del 26.12.2020 e n. 43 del
24.3.2021);
- con nota dell'11.06.2021, successivamente ribadita con ulteriore nota del 7.10.2021,
l'amministrazione aveva comunicato all'attrice che le spese di incapsulamento della copertura e di certificazione di avvenuta bonifica (fattura n. 84 del 7.6.2021) non erano dovute perché già “compensate” con quelle di smontaggio e rimozione delle strutture in amianto, che quelle relative al ponteggio (fattura n. 16 del 16.6.2021) non potevano esser riconosciute nella misura richiesta a causa dell'utilizzo di un semplice trabattello a ruote, con conseguente liquidazione delle stesse per l'importo pari al 25% del costo preventivato per il nolo del ponteggio fisso e, infine, che il costo per la progettazione (fattura n. 15 del
26.12.2020) poteva esser liquidato solo per il massimale di € 600,00, dovendo escludersi dal pagamento le spese imputate alla redazione del piano di lavoro;
- in data 28.07.2021, aveva quindi ricevuto dal il pagamento Parte_1 CP_1 del contributo per la sola somma di € 10.596,62, a fronte di quella ammessa e dovuta di €
21.839,89, pari al 95% delle somme complessivamente indicate nelle fatture presentate.
Alla luce di quanto esposto, la società domandò la condanna del al pagamento CP_1 dell'importo residuo ammesso a beneficio e non corrisposto, pari a € 11.243,27, sostenendo, in relazione alle tre fatture richiamate, che: (i) le spese di incapsulamento e certificazione della copertura in eternit erano normativamente prescritte, oltre ad esser state Parte indicate nel piano di lavoro presentato alla di Oristano e sotto la voce “rivestimento ausiliario” nel documento di valutazione dei rischi;
(ii) il ponteggio fisso, indicato in preventivo, era stato effettivamente impiegato nella esecuzione delle opere ammesse a contributo;
(iii) la spesa di € 800,00, fatturata per la progettazione dell'intervento ma liquidata per soli € 600,00, si riferiva anche alla predisposizione del piano di lavoro, anch'esso indicato in preventivo e ammesso in ogni caso entro il massimale previsto dal bando.
2. Si costituì in giudizio il , il quale, oltre a formulare una serie di Controparte_1 eccezioni pregiudiziali (per le quali ci sia limita a fare rinvio per relationem agli atti di causa, essendo le stesse prive di rilievo in questa sede), contestò analiticamente, nel merito,
3 le singole pretese avanzate dalla società attrice, ribadendo quanto già esposto nelle proprie comunicazioni.
3. Il Tribunale, istruita la causa con produzioni documentali ed esaminata unicamente l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, decise la controversia in virtù del principio della “ragione più liquida”, ritenendo infondata la domanda azionata da in adesione alle difese svolte dal convenuto. Parte_1 CP_1
3.1. In particolare, sotto il primo profilo, affermò che correttamente l'ente pubblico aveva negato l'erogazione del contributo per le spese di certificazione di avvenuta bonifica e incapsulamento dei materiali contenenti amianto, tenuto conto che, alla luce di quanto indicato nella domanda di ammissione compilata dalla richiedente e come confermato sia Parte dal piano di lavoro presentato alla che dal contenuto della scrittura privata d'appalto stipulata tra la committente e l'impresa, l'intervento di bonifica ammesso a contributo riguardava esclusivamente le attività di “rimozione e smaltimento”, sicché gli interventi di incapsulamento eventualmente compiuti inerivano a procedure funzionali e propedeutiche alla rimozione, non suscettibili di autonoma liquidazione.
3.2. Con riferimento alle spese per l'impiego del ponteggio, il Tribunale evidenziò che nel piano di lavoro del 13.11.2020 la società aveva dichiarato che avrebbe Parte_1 utilizzato un trabattello mobile e non un ponteggio fisso (che risultava appositamente escluso con un “NO”) e che, coerentemente con tale dichiarazione, nel campo destinato alla durata presunta dei lavori era stata segnalata un'unica giornata lavorativa di lavoro, mentre il preventivo allegato all'istanza di ammissione, redatto da un'altra impresa, riportava il costo di € 10.497,36 riferito al nolo di un ponteggio fisso per l'intero primo mese di lavori. A fronte di tali circostanze, il giudice ritenne implausibile l'impiego del ponteggio da parte della società attrice, la quale, peraltro, in ragione della inconferenza e genericità dei capitoli di prova testimoniale dedotti, non aveva fornito alcuna dimostrazione in relazione alla effettiva durata (e non solo all'effettivo impiego) dell'installazione del ponteggio, né tantomeno in ordine alla consegna dei documenti afferenti alla sicurezza, necessaria a seguito della variazione rispetto al piano di lavoro presentato all'amministrazione sanitaria.
In conclusione, il Tribunale confermò la stima dei costi compiuta e liquidata dall'ente convenuto per l'utilizzo di un trabattello mobile per un periodo di cinque giornate lavorative (dal 18.03.2021 al 22.03.2021), con approssimazione dell'importo al 25% rispetto a quello indicato in fattura.
4 3.3. Da ultimo, quanto alla fattura n. 15 del 26.12.2020, il giudice affermò che l'importo ivi indicato non poteva che essere liquidato secondo il massimale riportato nel bando e per l'importo stabilito nel preventivo, dove la beneficiaria aveva indicato per le stesse prestazioni la minore somma di euro 600,00, effettivamente liquidata dall'ente.
4. Avverso tale decisione ha interposto appello la società dolendosi della Parte_1 mancata liquidazione di tutte le somme richieste e reiterando specificamente una delle istanze istruttorie non ammesse nel primo grado di giudizio.
5. Il si è costituito per resistere al gravame, sostenendo la correttezza Controparte_1 della decisione impugnata.
6. Rigettata la richiesta di ammissione della prova per testi reiterata dall'appellante, in quanto di per sé irrilevante, perché inconcludente e superflua ai fini del decidere, come si avrà modo di osservare nel prosieguo, la causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c., previa concessione di un termine per il deposito di note conclusionali.
7. Con il primo motivo d'appello, ha censurato il mancato Parte_1 riconoscimento del contributo per le opere di bonifica e incapsulamento delle componenti in amianto, indicato nella fattura n. 84/2021.
Ad avviso dell'appellante, in base alla normativa sanitaria in materia di smaltimento e bonifica dell'amianto (D.lgs. n. 81/2008, D.M. 6 settembre 1994 e D.M. 20 agosto 1999), non considerata dal Tribunale, l'attività di incapsulamento può avere anche carattere
“ausiliario” allorquando sia volta ad evitare la dispersione di fibre in amianto nell'ambiente a supporto dell'attività di rimozione o durante le operazioni di smaltimento: la necessità della sua esecuzione può sorgere, infatti, dopo la presentazione della domanda di accesso al contributo e, segnatamente, in sede di rimozione, all'esito di una valutazione dei rischi, come avvenuto nella vicenda in esame, tant'è che nel piano di lavoro presentato alla
[...]
l'attività di incapsulamento era stata indicata in ordine prioritario rispetto Parte_3 all'intervento di rimozione. Secondo la tesi seguita dalla società, l'applicazione di tale tecnica, necessitata per ragioni di maggior sicurezza, non rappresenterebbe, quindi, come affermato dal Tribunale, una semplice attività propedeutica alla rimozione, bensì un vero e proprio intervento ulteriore, certamente rimborsabile in via autonoma nei limiti di spesa ammessi a beneficio dal CP_1
7.1. Il motivo è infondato.
7.2. La prospettazione offerta dall'appellante è inidonea ad incidere sull'impianto logico- giuridico della decisione impugnata, qui pienamente condivisa.
5 Ripercorrendone, infatti, il percorso motivazionale, si evidenzia che il Tribunale ha valorizzato la fondamentale circostanza per cui la beneficiaria del contributo, CP_2
, aveva optato esclusivamente per l'intervento di rimozione al momento della
[...] compilazione della domanda originaria. La richiedente aveva, infatti, contrassegnato la casella relativa al solo intervento di “rimozione”, indicato alla lettera c), e non anche quella per l'attività di “incapsulamento”, contraddistinta con la lettera a), malgrado il modulo avesse previsto specificamente la possibilità di una selezione multipla tra le varie opzioni.
A ciò si aggiunga che la nota 10 inserita nella pagina 4 del medesimo modulo, contenente le relative istruzioni, precisava che in caso di interventi di bonifica multipli, “ad esempio incapsulamento di alcuni MCA e rimozione di altri”, i singoli costi avrebbero dovuto essere quantificati separatamente, mentre, nella redazione della domanda da parte dell'istante, gli stessi erano stati stimati con rifermento ai costi totali e nel preventivo di spesa allegato erano stati indicati sotto la voce “smontaggio e rimozione manufatti in amianto”, lasciando in bianco la voce specificamente dedicata a “incapsulamento e certificazione avvenuta bonifica”. Parte Parimenti, nel piano di lavoro presentato alla di Oristano, richiamato dalla stessa appellante, era stata indicata, quale tipologia di attività nella sezione “dati intervento”, la sola rimozione, descritta come “lavori di bonifica, incapsulamento, rimozione malta e tirafondi”, a dimostrazione che le attività di incapsulamento indicate inerivano alle procedure preliminari e funzionali alla fase della rimozione e che non era stata prevista una autonoma fase di incapsulamento, distintamente finanziabile. Coerentemente con quanto indicato nei documenti indirizzati alla pubblica amministrazione, anche nel contratto stipulato il 05.02.2021 con l'impresa appaltatrice, la , nelle vesti di committente, CP_2 aveva affidato l'esecuzione delle opere di “rimozione copertura in materiale contenente amianto”, rinviando a quanto descritto nella domanda di contributo e nella pratica SUAPE, senza fare menzione delle attività di incapsulamento, prevedendo, peraltro, l'esclusione di qualsiasi successiva variazione o opera aggiuntiva da quelle finanziabili, in aderenza a quanto stabilito dall'art. 12 del bando pubblico (all'art. 3 era stato, infatti, previsto testualmente: “le variazioni al presente contratto non rientreranno fra le opere oggetto del finanziamento e di conseguenza non saranno liquidate dal Comune di ”). CP_1
7.3. Ora, detti rilievi hanno valore dirimente, giacché gli articoli 4 e 12 del bando – che costituisce lex specialis e, come tale, vincola non solo l'amministrazione ma anche il giudice ordinario in sede di liquidazione (cfr., in proposito, Cass. Sez. Un. n. 25213/2020;
Cons. Stato, n. 1804/2021) – prevedevano rispettivamente che l'entità del contributo da
6 erogarsi sarebbe stato determinato sulla base del preventivo da trasmettersi all'Amministrazione Comunale da parte dei richiedenti e che le eventuali variazioni in aumento del costo indicato nel preventivo di spesa non avrebbero inciso sull'ammontare del contributo riconosciuto.
Il combinato disposto di tali previsioni comporta che qualsiasi attività ulteriore rispetto a quelle indicata nella domanda di ammissione al beneficio e nei suoi allegati deve considerarsi aggiuntiva e come tale non rimborsabile.
Tra di esse, deve ricomprendersi, come correttamente affermato dal Tribunale, la pretesa attività di incapsulamento, in quanto determinante, per le ragioni esposte, un incremento di spesa non autorizzato, a prescindere dal fatto che la sua effettiva necessità fosse sorta solo in corso di bonifica - circostanza, peraltro, rappresentata per la prima volta dall'appellante in questo grado di giudizio - e dalla natura “ausiliaria” della tecnica utilizzata. A quest'ultimo proposito deve, tra l'altro, evidenziarsi che a fronte della stessa descrizione di incapsulamento “ausiliario”, contenuta nell'allegato 2 del D.M. 20 agosto
1999, quale intervento eventualmente “applicato per evitare la dispersione di fibre nell'ambiente a supporto degli interventi di rimozione […] o durante le operazioni di smaltimento di materiali contenenti amianto”, non è possibile negare che l'attività in questione avesse avuto una funzione comunque propedeutica e strumentale alla rimozione e che, quindi, i relativi costi dovessero esser ricompresi, in difetto di distinta indicazione, in quelli afferenti a tale tipo di intervento, come ritenuto dall'amministrazione nella procedura di erogazione del contributo.
8. Con la seconda doglianza, l'appellante ha censurato il mancato riconoscimento della spesa per il ponteggio fisso, deducendo che l'utilizzo di tale installazione, oltre ad esser stato computato nel preventivo di spesa e nel computo metrico allegati alla domanda, doveva ritenersi del tutto verosimile, contrariamente a quanto osservato dal primo giudice, in considerazione delle caratteristiche dei luoghi e del fabbricato, desumibili dalle vedute fotografiche contenute nella pratica SUAPE.
L'appellante ha, quindi, denunciato la contraddittorietà della motivazione del Tribunale in forza del rilievo per cui la prova testimoniale, dedotta proprio al fine di dimostrare l'effettivo utilizzo del ponteggio, era pertinente e avrebbe dovuto essere ammessa, non potendo configurarsi generica in relazione alla durata dell'utilizzo, pacificamente quantificabile in cinque giornate lavorative. Inoltre, ha contestato la rilevanza della comunicazione dei documenti sulla sicurezza del ponteggio (rimessa ad apposito organo di vigilanza) anche nei confronti del che, in quanto già informato dell'utilizzo CP_1
7 del presidio sin dalla presentazione della domanda, era perfettamente in condizione di procedere ai sopralluoghi previsti dal bando.
8.1. Anche detta censura è priva di fondamento.
8.2. Preme, anzitutto, osservare che agli atti non risulta prodotta la documentazione relativa alla sicurezza dell'installazione asseritamente utilizzata, né risulta documentata la relativa comunicazione al e, soprattutto, all'organo che, secondo la tesi dell'appellante, CP_1 sarebbe preposto in via esclusiva alla verifica dell'osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. Al contempo, dalla documentazione acquisita non può neanche inferirsi, come sostenuto dalla l'inverosimiglianza dell'impiego del Parte_1 trabattello per l'esecuzione dei lavori di bonifica e, quindi, la dimostrazione della circostanza di fatto volta a smentire quanto precedentemente indicato dalla stessa società nel piano di lavoro, posto che non risultano versate in atti le richiamate vedute fotografiche dell'area circostante o del fabbricato che inducano a corroborare detta prospettazione, tenuto conto delle sole caratteristiche dei luoghi riportate nel piano di lavoro.
8.3. Inoltre, è decisivo osservare che, quand'anche fosse risultato provato il concreto utilizzo del ponteggio fisso per il periodo di cinque giornate lavorative – circostanza alla cui dimostrazione tendeva il capitolo di prova testimoniale espressamente reiterato a pag.
18 dell'atto di citazione in appello e non ammesso da questa Corte -, l'importo fatturato, quantificato sulla base del costo di nolo per un intero mese di utilizzo, non avrebbe potuto essere riconosciuto per intero, alla luce delle disposizioni di cui alla lex specialis. L'art. 3 del bando recante la disciplina della procedura di assegnazione del contributo sanciva, infatti, che nell'ambito del contributo erogato erano comprese le sole spese sostenute per la “predisposizione del cantiere di lavoro (ponteggio e sicurezza)” ed “esclusivamente per la durata necessaria ad effettuare gli interventi di rimozione o bonifica dell'amianto”, tanto che, nella fase del procedimento attinente alla liquidazione del contributo economico, in conformità ai principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, l'art. 12 imponeva all'amministrazione – e quindi anche al giudice – di disporre la riduzione del contributo in misura proporzionale nel caso di diminuzione delle spese effettivamente sostenute.
Orbene, alla luce di tali disposizioni ne deriva che, a tutto voler concedere, l'importo da liquidare avrebbe comunque dovuto essere limitato all'asserito periodo di cinque giornate lavorative, quale “durata necessaria ad effettuare gli interventi”, dando così luogo ad un risultato più sfavorevole rispetto a quanto già riconosciuto dall'ente comunale sulla base di una valutazione forfettaria, effettuata con approssimazione dell'importo pari al 25% di
8 quello preventivato e indicato in fattura (€ 10.497,36 : 30 giorni = € 349,91 x 5 giorni = €
1.749,55); ciò, peraltro, a prescindere dalla pretesa esistenza di un costo fisso del nolo del ponteggio su base mensile, il quale, oltre a non esser stato dimostrato, non potrebbe in ogni caso comportare l'addebito incondizionato e per intero su risorse pubbliche di un costo evidentemente riconducibile al rischio di impresa gravante sulla società appaltatrice.
Pertanto, seppur con una parziale integrazione della motivazione, deve confermarsi, quanto alla fattura n. 16 del 16 giugno 2021, l'esclusione dei costi in eccedenza rispetto a quelli liquidati dal nella misura di € 2.493,00. CP_1
9. Con l'ultimo motivo di gravame, ha lamentato la liquidazione Parte_1 parziale della fattura n. 15/2020 emessa dall'Ing. , ribadendo che l'importo Per_1 indicato era comprensivo non solo delle spese di progettazione, pari a € 600,00, ma anche del compenso per la redazione del Piano di Lavoro, quantificato in € 200,00, già specificato nel preventivo e ammesso a beneficio nel massimale di € 800,00 stabilito dal bando.
9.1. Anche quest'ultimo motivo, volto a reiterare quanto già sostenuto in primo grado, deve essere disatteso.
9.2. È infatti dirimente osservare che dalla causale della fattura in esame (“redazione pratica Suape e pratica paesaggistica presso sportello di ”) non emerge affatto CP_1 che l'attività inerente alla redazione del Piano di Lavoro fosse stata effettivamente svolta dal professionista indicato. Tant'è che, mentre la pratica Suape riportava espressamente il nominativo dell'Ing. (v. docc. 15, 17, 18 del fascicolo di primo grado Per_1 dell'appellato), quale titolare del domicilio digitale di invio e ricezione della documentazione, il Piano di Lavoro (doc. 26 del fascicolo di primo grado dell'appellato) risultava intestato, quale committente, al legale rappresentante della società Parte_1
con indicazione dell'impresa esecutrice , senza alcuna indicazione atta
[...] CP_3 ad inferire la predisposizione o l'inoltro della documentazione in capo al soggetto cedente di cui alla fattura.
Ne consegue che, come ritenuto dal primo giudice, il ha correttamente Controparte_1 liquidato l'importo dovuto e provato nel limite massimo previsto dal bando, in conformità
a quanto preventivato, per la redazione del progetto, nell'allegato alla domanda di ammissione.
10. Per tutte le ragioni sopra esposte l'appello deve essere rigettato, con conseguente condanna dell'appellante, ex art. 91 c.p.c., alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore del appellato. La liquidazione viene effettuata in dispositivo ai CP_1 sensi del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (da comprendersi nello
9 scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00) e della complessiva attività difensiva svolta, secondo parametri medi per le prime due fasi, minimi per la fase di trattazione/istruzione e compresi tra i minimi ed i medi per la fase decisionale, considerato, rispettivamente, il richiesto vaglio, pur con esito negativo, sulle istanze istruttorie reiterate e non ammesse nel primo grado di giudizio ed il contenuto meramente riepilogativo delle note conclusionali depositate dal solo appellato in vista dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
11. Si dà atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
DPR 115/2002, comportanti l'obbligo dell'appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. rigetta l'appello promosso da avverso la sentenza n. 192/2024 del Parte_1
Tribunale di Oristano;
2. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Parte_1 rifusione, in favore del , delle spese processuali del presente grado di Controparte_1 giudizio, che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%
e accessori di legge;
3. dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002 comportanti l'obbligo dell'appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025.
Il Presidente dott. Maria Teresa Spanu
Il Consigliere estensore dott. Valentina Santa Cruz
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