TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/03/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 9130/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da:
nato a [...] l'[...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. Parte_1
Serena Ancillotti che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso gli Avv.ti CP_1
Valeria Vezzosi e Giorgia Perzia che la rappresentano e difendono come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 4 conclusioni per entrambe le parti:
1. Regime di affidamento della minore: la figlia minore resterà affidata PEona_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, e collocata prevalentemente presso il padre,
[...]
in I genitori danno atto che la minore è stata pre-iscritta per le Pt_1 PEona_2 scuole superiori presso il liceo economico – sociale “Il Pontormo” di Empoli, per decisione della minore da entrambi condivisa. PE 2. Regime di frequentazione madre-figlia in tempo scolastico: frequenterà la madre a fine settimana alternati, in questo anno scolastico dal venerdì all'uscita della scuola al lunedì mattina, quando la madre la riaccompagnerà a scuola;
il prossimo anno scolastico, ove abbia lezione a scuola anche il sabato mattina, dal sabato all'uscita della scuola al lunedì mattina quando la madre la riaccompagnerà a scuola. PE Durante la settimana avrà libertà di frequentazione con la madre in ragione di accordi da prendere di volta in volta.
In ogni caso un giorno la settimana, tendenzialmente il mercoledì, dall'uscita della scuola fino alla mattina seguente, quando la madre la riaccompagnerà a scuola. Eventuali cambiamenti del giorno concordato dovranno essere comunicati tempestivamente.
3. Regime di frequentazione figlia genitori nelle vacanze scolastiche natalizie, PE pasquali ed estive: durante le vacanze natalizie, trascorrerà periodi dal 24-30 dicembre e 31 dicembre - 6 gennaio presso l'uno e l'altro genitore alternativamente ogni anno, salvo diverso accordo fra i genitori e salva la possibilità delle parti di volta in volta di modificare il periodo sulla base dell'effettiva organizzazione delle vacanze di ciascun genitore con la figlia.
PE Quanto alle vacanze di Pasqua, trascorrerà ad anni alterni dal giovedì alla domenica mattina con un genitore, e dalla domenica mattina al mercoledì con l'altro, che la
PE riaccompagnerà a scuola. Per l'anno 2025 trascorrerà dal 17 aprile al 22 aprile ora di pranzo con la madre, e dal 22 aprile al 28 mattina con il padre.
PE Quanto alle vacanze estive, trascorrerà tre settimane anche non consecutive con ciascun genitore, da concordare entro il 31 marzo di ciascun anno.
PE Nei restanti giorni di vacanza scolastica, starà una settimana consecutiva con ciascun
PE genitore, con scambio alle ore 14:30 del venerdì presso la casa del genitore ove ha trascorso la settimana.
Le restanti festività seguiranno il calendario ordinario.
4. Mantenimento ordinario e straordinario della minore: ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della minore, nei tempi di rispettiva permanenza. Le spese straordinarie saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno. L'Assegno Unico Universale per i figli a carico sarà percepito al 50% da ciascun genitore, con onere di ciascuno di farne richiesta in proprio all'INPS.
5. Spese legali: le spese di lite giudiziaria e di mediazione sono compensate, con rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P. già resa dai legali con sottoscrizione dell'accordo raggiunto avanti al mediatore familiare OCF in data 11.02.2025”.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.7.24 ha adito il Tribunale di Firenze per ottenere Parte_1
la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Scandicci il pagina 2 di 4 PE
7.5.11 con dal quale l'11.12.11 era nata la figlia A fondamento della CP_1
domanda il ricorrente ha dedotto che i coniugi si erano separati con sentenza emessa a conclusioni congiunte dal Tribunale di Firenze il 23-27.11.2023, e da allora non si erano più riconciliati. Ha evidenziato peraltro che la frequentazione materna infrasettimanale aveva creato alla figlia qualche disagio a causa della distanza logistica delle abitazioni, essendo il padre residente insieme alla minore in mentre la madre a Grassina. PEona_2
Ha chiesto pertanto una riduzione della frequentazione infrasettimanale, con conferma per il resto dei provvedimenti vigenti già concordati.
Con comparsa costitutiva , contestando quanto dedotto dal ricorrente, ha CP_1
chiesto una diversa disciplina della frequentazione con una diversa distribuzione dei pomeriggi infrasettimanali ed escludendo i pernotti.
Previa pronuncia di sentenza non definitiva sullo status, le parti sono state invitate a intraprendere un percorso di mediazione all'esito del quale hanno raggiunto un accordo per la disciplina del divorzio, depositando il 26.3.25 note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come in epigrafe indicate.
All'esito con ordinanza del 27.3.25 la causa è stata rimessa in decisione.
Essendo già stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non resta che disciplinare la gestione della figlia minore.
Sul punto non vi sono ragioni per discostarsi dagli accordi raggiunti, che rispondono adeguatamente alle esigenze della minore, garantendole un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e un adeguato mantenimento, in ragione della capacità reddituale delle parti come emergente dagli atti.
Le spese vengono compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, visti gli artt. 4 e 5 L. 898/70,
dispone in conformità alle condizioni concordate fra le parti.
pagina 3 di 4 Compensa fra le parti le spese di lite.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 27 marzo 2025.
Il Giudice La Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 9130/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da:
nato a [...] l'[...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. Parte_1
Serena Ancillotti che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso gli Avv.ti CP_1
Valeria Vezzosi e Giorgia Perzia che la rappresentano e difendono come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 4 conclusioni per entrambe le parti:
1. Regime di affidamento della minore: la figlia minore resterà affidata PEona_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, e collocata prevalentemente presso il padre,
[...]
in I genitori danno atto che la minore è stata pre-iscritta per le Pt_1 PEona_2 scuole superiori presso il liceo economico – sociale “Il Pontormo” di Empoli, per decisione della minore da entrambi condivisa. PE 2. Regime di frequentazione madre-figlia in tempo scolastico: frequenterà la madre a fine settimana alternati, in questo anno scolastico dal venerdì all'uscita della scuola al lunedì mattina, quando la madre la riaccompagnerà a scuola;
il prossimo anno scolastico, ove abbia lezione a scuola anche il sabato mattina, dal sabato all'uscita della scuola al lunedì mattina quando la madre la riaccompagnerà a scuola. PE Durante la settimana avrà libertà di frequentazione con la madre in ragione di accordi da prendere di volta in volta.
In ogni caso un giorno la settimana, tendenzialmente il mercoledì, dall'uscita della scuola fino alla mattina seguente, quando la madre la riaccompagnerà a scuola. Eventuali cambiamenti del giorno concordato dovranno essere comunicati tempestivamente.
3. Regime di frequentazione figlia genitori nelle vacanze scolastiche natalizie, PE pasquali ed estive: durante le vacanze natalizie, trascorrerà periodi dal 24-30 dicembre e 31 dicembre - 6 gennaio presso l'uno e l'altro genitore alternativamente ogni anno, salvo diverso accordo fra i genitori e salva la possibilità delle parti di volta in volta di modificare il periodo sulla base dell'effettiva organizzazione delle vacanze di ciascun genitore con la figlia.
PE Quanto alle vacanze di Pasqua, trascorrerà ad anni alterni dal giovedì alla domenica mattina con un genitore, e dalla domenica mattina al mercoledì con l'altro, che la
PE riaccompagnerà a scuola. Per l'anno 2025 trascorrerà dal 17 aprile al 22 aprile ora di pranzo con la madre, e dal 22 aprile al 28 mattina con il padre.
PE Quanto alle vacanze estive, trascorrerà tre settimane anche non consecutive con ciascun genitore, da concordare entro il 31 marzo di ciascun anno.
PE Nei restanti giorni di vacanza scolastica, starà una settimana consecutiva con ciascun
PE genitore, con scambio alle ore 14:30 del venerdì presso la casa del genitore ove ha trascorso la settimana.
Le restanti festività seguiranno il calendario ordinario.
4. Mantenimento ordinario e straordinario della minore: ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della minore, nei tempi di rispettiva permanenza. Le spese straordinarie saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno. L'Assegno Unico Universale per i figli a carico sarà percepito al 50% da ciascun genitore, con onere di ciascuno di farne richiesta in proprio all'INPS.
5. Spese legali: le spese di lite giudiziaria e di mediazione sono compensate, con rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P. già resa dai legali con sottoscrizione dell'accordo raggiunto avanti al mediatore familiare OCF in data 11.02.2025”.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.7.24 ha adito il Tribunale di Firenze per ottenere Parte_1
la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Scandicci il pagina 2 di 4 PE
7.5.11 con dal quale l'11.12.11 era nata la figlia A fondamento della CP_1
domanda il ricorrente ha dedotto che i coniugi si erano separati con sentenza emessa a conclusioni congiunte dal Tribunale di Firenze il 23-27.11.2023, e da allora non si erano più riconciliati. Ha evidenziato peraltro che la frequentazione materna infrasettimanale aveva creato alla figlia qualche disagio a causa della distanza logistica delle abitazioni, essendo il padre residente insieme alla minore in mentre la madre a Grassina. PEona_2
Ha chiesto pertanto una riduzione della frequentazione infrasettimanale, con conferma per il resto dei provvedimenti vigenti già concordati.
Con comparsa costitutiva , contestando quanto dedotto dal ricorrente, ha CP_1
chiesto una diversa disciplina della frequentazione con una diversa distribuzione dei pomeriggi infrasettimanali ed escludendo i pernotti.
Previa pronuncia di sentenza non definitiva sullo status, le parti sono state invitate a intraprendere un percorso di mediazione all'esito del quale hanno raggiunto un accordo per la disciplina del divorzio, depositando il 26.3.25 note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come in epigrafe indicate.
All'esito con ordinanza del 27.3.25 la causa è stata rimessa in decisione.
Essendo già stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non resta che disciplinare la gestione della figlia minore.
Sul punto non vi sono ragioni per discostarsi dagli accordi raggiunti, che rispondono adeguatamente alle esigenze della minore, garantendole un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e un adeguato mantenimento, in ragione della capacità reddituale delle parti come emergente dagli atti.
Le spese vengono compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, visti gli artt. 4 e 5 L. 898/70,
dispone in conformità alle condizioni concordate fra le parti.
pagina 3 di 4 Compensa fra le parti le spese di lite.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 27 marzo 2025.
Il Giudice La Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 4 di 4