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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/08/2025, n. 3060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3060 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
n. 10332/2017 R.G.
RE PUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Sforza, in funzione di Giudice Unico d'appello, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 10332/2017 R.G., avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale/appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Bari, ex Sezione distaccata di Rutigliano, n. 80/2016, depositata in data 6.12.2016, e non notificata,
vertente tra
, e , elettivamente domiciliate in Parte_1 Parte_2 Parte_3
Polignano a Mare, alla via Narciso n. 18, presso lo studio dell'avv. Tiziana Maria Grazia Fiume, dalla quale sono rappresentate e difese, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata telematicamente in data 16.01.2018,
- APPELLANTI -
contro
Dott. elettivamente domiciliato in Serino (AV), alla via R. De Feo n. 27/a, presso lo _1 studio dell'avv. Gaetano Ferretti, dal quale è rappresentato e difeso, unitamente all'avv. Antonio Barone del foro di Avellino, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata telematicamente in data 27.02.2024,
- APPELLATO -
-CONCLUSIONI DELLE PARTI-
All'esito delle note scritte depositate telematicamente dalle parti per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.03.2025, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento ritualmente comunicato, le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi, e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex artt. 352 e 190 c.p.c.
-RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE-
Con atto di citazione in appello del 6.06.2017, ritualmente notificato a mezzo PEC in pari data,
[...]
e impugnavano la sentenza del Giudice di Pace di Bari, ex Parte_1 Parte_2 Parte_3 sez. distacc. di Rutigliano, n. 80/2016, depositata in data 06.12.2015 e non notificata, con la quale il Giudice di prima istanza aveva accolto la domanda di parte attrice, dott. e condannato le convenute _1 al pagamento delle spese di lite.
1 Dott. Luca Sforza
n. 10332/2017 R.G. In particolare, nel primo grado di giudizio, con atto di citazione del 12.01.2011, il dott. , _1 regolarmente iscritto all'Ordine provinciale dei Dottori Agronomi e Forestali di Bari con il n. 1036, premesso di aver ricevuto in data 18.02.2006, formale incarico professionale di consulenza tecnica con assistenza diretta in terreno agricolo da parte del sig. , dante causa delle odierne appellanti, relativamente PE al periodo dal 11.11.2005 al 10.11.2006, e che, a seguito dell'attività di consulenza espletata sui terreni coltivati a ciliegeto e vigneto siti in agro del Comune di Conversano alla strada Boschetto, aveva richiesto ripetutamente il pagamento di dell'importo di €. 2.550,00, anche nell'ambito del giudizio davanti al Giudice del Tribunale di
Rutigliano (R.G. n. 540/07) conclusosi con sentenza n. 488/2010 con cui era stato inizialmente dichiarato il difetto di competenza per valore ed era stato indi revocato il precedente decreto ingiuntivo richiesto e concesso in favore del predetto tutto ciò premesso, e stante l'esito negativo delle predette richieste chiedeva, _1 al Giudice di Pace di Bari, ex Sez. distacc. di Rutigliano, il pagamento del suddetto importo, anche in riassunzione del precedente giudizio, con vittoria delle spese di giudizio.
Con comparsa di costituzione depositata in Cancelleria in data 27.04.2011, si costituivano nel giudizio di prime cure e deducendo: 1) l'inesistenza del Parte_1 Parte_2 Parte_3 rapporto azionato dal dott. sorto per effetto di una scrittura privata sottoscritta in data 18.02.2006 da _1
, padre e dante causa delle odierne appellanti;
2) che, tuttavia, a seguito della morte del PE
SI. , in data 26.06.2006, quest'ultimo lasciava come eredi legittime le odierne appellanti PE le quali, tuttavia, contestavano l'esecuzione di qualsivoglia consulenza tecnica in materia agronoma svolta dal predetto considerato che la moglie del de cuius, “ha sempre svolto attività di _1 Parte_1 stretta collaborazione con il proprio coniuge nella gestone delle loro proprietà terriere, seguendolo nella stipula dei contratti, nell'ingaggio degli operai, nei pagamenti, negli acquisti di concimi e di tutto quanto necessario all'attività e di fatto, ella non ha mai visto il dott. espletare una qualche attività di _1 consulenza né tantomeno lo hai mai visto nei loro campi” (cfr. pag. 4 comparsa di costituzione e risposta primo Per_ grado di giudizio), e che “nel periodo successivo alla morte de sig. , e cioè dal 26.06.2006 al 10.11.2006, data di scadenza del presunto incarico, l'opposto non ha mai conferito con le odierne opponenti per rendere conto del suo operato o per continuare -ove lo avesse fatto in precedenza- a prestare attività di consulenza onde portare a termine l'incarico che assume essergli stato conferito” (cfr. pag. 5 comparsa di costituzione e risposta primo grado di giudizio); 3) che, inoltre, la firma apposta in calce al predetto documento non era riconducibile al de cuius e, dunque, veniva disconosciuta l'autenticità, sicché chiedevano PE di condannare l'attore al pagamento delle spese, diritti ed onorari tutti di causa.
All'esito del giudizio di primo grado, il Giudice di prime cure accoglieva la domanda attorea, ritenendo sussistente la prova fornita da parte dell'attore “delle proprie competenze professionali come richiesto in atto di citazione e quindi nella misura di €. 2.550,00”, per l'attività professionale espletata dal dott. _1 nell'interesse del Gallo.
Con l'odierno gravame, dunque, e previa Parte_1 Parte_2 Parte_3 richiesta di sospensione degli effetti della sentenza di primo grado, impugnavano tale pronuncia in quanto il
Giudice di pace di Bari, ex Sez. distacc. di , sarebbe incorso in errore determinato dalla violazione CP_2 dell'art. 320 c.p.c. e del principio dispositivo, nella parte in cui statuiva che “una volta esaminata la documentazione in atti, si rilevava l'impossibilità di addivenire ad una decisione nel merito della controversia,
2 Dott. Luca Sforza
n. 10332/2017 R.G. pertanto revocando la propria ordinanza di riserva per la decisione, si è ritenuto opportuno concedere ad entrambe le parti di formulare richieste istruttorie”, nonché per violazione degli artt. 50, 125 e 307 c.p.c. e per inutilizzabilità dell'esito della consulenza grafologica, con conseguente difetto di prova in merito all'effettivo espletamento dell'incarico conferito dal de cuius . PE
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente il 29.09.2017, si costituiva anche nel presente giudizio il dott. il quale contestava tutto quanto esposto, dedotto ed eccepito in _1 ordine alla gravata sentenza del Giudice di primo grado, eccependo l'infondatezza dei motivi di gravame a fronte della irreprensibilità formale e sostanziale della ridetta sentenza, sicché chiedeva il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di giudizio.
Con ordinanza del 23.04.2018, emessa dal precedente Giudice designato a decidere l'inibitoria richiesta da parte appellante, veniva sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, ritenendo “allo stato sussistenti i gravi e fondati motivi richiesti dell'art. 283 c.p.c. ai fini della sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia gravata, sotto il profilo del fumus di accoglibilità dell'appello, in relazione alle specifiche e plurime doglianze in punto di rito articolate dall'appellante, nonché sotto l'ulteriore profilo del rischio connesso alle difficoltà di ripetizione, stante la documentata impossidenza di beni immobili da parte dell'appellato” (cfr. ordinanza del 23.04.2018, depositata in data 27.04.2018).
La causa, istruita esclusivamente mediante acquisizione del fascicolo di prime cure, stante il carattere meramente documentale della stessa, dopo una serie di rinvii disposti in ragione del gravoso carico del ruolo,
è stata successivamente decisa da questo Giudice, nelle more designato per la trattazione del presente procedimento, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.03.2025, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento, ritualmente comunicato, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate telematicamente, e con la concessione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
L'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito indicate.
Parte appellante, con i primi tre motivi di appello, che si ritiene di dover trattare unitamente per le questioni che essi complessivamente pongono, ha sostanzialmente denunciato “la violazione dell'art. 320 c.p.c., il regime delle preclusioni ed il principio del dispositivo” nella misura in cui il giudice di prime cure “rimetteva la causa sul ruolo per consentire alle parti di articolare mezzi istruttori, fissando all'uopo un'ulteriore e straordinaria udienza ex art. 320 c.p.c., benché non contemplata dal Codice di procedura civile” (cfr. p. 5, atto di citazione in appello), nonostante l'attore in prime cure avesse omesso di formulare istanze istruttorie nel relativo atto introduttivo e nel corso della prima udienza di trattazione celebratasi in data 27.04.2011 e, dopo aver precisato le proprie conclusioni all'udienza del 27.02.2013, avesse richiesto, a fronte del rigetto dell'eccezione di prescrizione giusta ordinanza del 30.12.2012, che la causa venisse trattenuta in decisione senza ulteriore attività istruttoria (cfr. verbali di udienza primo grado)
Orbene, in proposito è anzitutto opportuno richiamare la disciplina codicistica in materia di procedimento dinanzi al Giudice di Pace (nel testo ratione temporis applicabile al caso in esame, ossia quello precedente l'entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia di cui al d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n.
197/2022) secondo cui: i) ai sensi dell'art. 319 c.p.c., “Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la
3 Dott. Luca Sforza
n. 10332/2017 R.G. citazione o il processo verbale di cui all'articolo 316 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza. Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace, debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione”; ii) inoltre, ai sensi del successivo art. 320 c.p.c., “Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione. Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell'articolo 185, ultimo comma. Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere. Quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova. I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio ed ivi conservati fino alla definizione del giudizio”.
Ciò posto, in base al quadro normativo vigente alla data di introduzione del giudizio di primo grado sopra richiamato, è, dunque, nella prima udienza che le parti sono tenute a precisare i fatti dedotti a fondamento delle rispettive domande, nonché alla produzione di documenti e a formulare le proprie richieste istruttorie, essendo il rinvio ad altra udienza ai sensi del citato comma 4, limitato alle “ulteriori produzioni e richieste di prova” e concesso solo “quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza”.
Da ciò si desume che il rinvio è disposto quando per effetto della “precisazione dei fatti ovvero per la richiesta di prova o per la produzione di documenti avvenuta in prima udienza può essere necessaria la richiesta di prova diretta o contraria o la produzione di documenti” (cfr. ex multis, Trib. Milano, 23.06.2009
n. 8138; Cass. civ., 7.04.2000 n. 4376; e in senso conforme, Cass. civ., 10.04.2008, n. 9350).
Un simile impianto processuale determina, invero, una sostanziale coincidenza tra la prima udienza di comparizione e la prima udienza di trattazione “pur essendo il rito caratterizzato dal regime di preclusioni tipico del procedimento davanti al tribunale, così che le eventuali preclusioni maturate non possono essere derogate per effetto del provvedimento con il quale il giudice di pace rinvii ad un'udienza successiva al fine di consentire, nel caso di specie, la produzione documentale non avvenuta tempestivamente” (cfr. Cass. civ.,
n. 27925/2011), principio espresso anche in relazione alle allegazioni volte a precisare o ampliare il thema decidendum (cfr. ex plurimis Cass. civ., n. 20840/2017; Cass. civ., n. 18/2010; Cass. civ., n. 12454/2008; Cass. civ., n. 26066/2006).
Tale mitigazione del regime di preclusioni processuali è stata determinata per effetto della sentenza n.
447/2002 della Corte Costituzionale e dell'interpretazione costituzionalmente orientata delle due disposizioni sopra menzionate individuata da quest'ultima, nei casi di domande riconvenzionali o chiamate in causa di terzi da parte del convenuto, casi in cui si ammette che “l'udienza di trattazione possa essere rinviata, per consentire all'attore di precisare le proprie difese”.
Infatti, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 311 c.p.c. alle norme che regolano il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in quanto applicabili, i giudici di legittimità hanno costantemente affermato che il principio del contraddittorio comporta che anche nei confronti dell'attore, convenuto in riconvenzionale, davanti al giudice di pace debba essere assicurato “il leale svolgimento del procedimento”, sicché la relativa normativa deve essere interpretata in armonia con il suddetto principio e, pertanto, “pur tenuto
4 Dott. Luca Sforza
n. 10332/2017 R.G. conto dell'obiettivo di una rapida soluzione del processo: il giudice di pace risulta, dunque, obbligato a fissare una nuova udienza qualora l'attore abbia necessità di apprestare le proprie difese, comprendenti non soltanto ulteriori attività probatorie, ma anche ulteriori attività assertive, in conseguenza della proposizione in prima udienza di domanda riconvenzionale da parte del convenuto” (cfr. Cass. civ., n. 8108/2016; in senso conforme v. anche Cass. civ., n. 5096/2007), sempreché l'attore ne faccia tempestiva richiesta nella medesima prima udienza.
Al di fuori di tali ipotesi – ossia qualora il convenuto si costituisca limitandosi a contestare la fondatezza delle istanze, eccezioni e conclusioni dell'attore – ritrova tuttavia piena applicazione il rigoroso sistema di preclusioni sopra menzionato, sicché “nella prima udienza risulta invero concentrata tutta l'attività processuale delle parti (quali la precisazione dei fatti, la produzione dei documenti e le richieste istruttorie), ed il rinvio a successiva udienza è consentito (al comma 4) solamente quando, in relazione all'attività svolta, risultino necessarie ulteriori produzioni o richieste di prove” (cfr. Cass. civ., n.18498/2006; Cass. civ., n.
7238/2006; Cass. civ., n. 16578//2005; Cass. civ., n. 3979/1999).
In altri termini, “L'esigenza di garantire la celerità e la concentrazione dei procedimenti civili è infatti posta a tutela dell'interesse non solo del singolo ma anche della collettività, e vi è indubbia correlazione tra la detta esigenza pubblicistica ed il regime delle preclusioni (v. Cass., 18/3/2008, n. 7270). A tale stregua, il regime delle preclusioni è pertanto indisponibile. E nel procedimento avanti al giudice di pace, trattandosi di
"giustizia minore", siffatta indisponibilità (rilevabile d'ufficio: v. Cass., 29/1/2003, n. 1287) si è sottolineato essere "ancora più accentuata" (v. Cass., 12/4/2005, n. 7527; Cass., 20/5/1999, n. 4914; Cass., 1/2/1999, n.
835). Le preclusioni processuali non sono allora derogabili nemmeno da parte del giudice di pace, che non può rinviare la prima udienza al fine di consentire alle parti l'espletamento di attività precluse (v. Cass.,
8/8/2003, n. 11946)” (cfr., sul punto, la già menzionata Cass. n. 9350/2008; in senso conforme v. anche Cass. civ., sez. 3, 29.03.2006, n. 7238, secondo cui “Nel procedimento avanti al giudice di pace, l'art. 319 cod. proc. civ. consente alle parti di costituirsi in cancelleria o in udienza, garantendo loro libertà di forme, sicché ben può il convenuto considerarsi esonerato dall'onere di presentare la comparsa di costituzione;
peraltro, non distinguendo tra udienza di prima comparizione e udienza di prima trattazione, l'art. 320 cod. proc. civ.
concentra nella prima udienza tutta l'attività processuale delle parti (quali la precisazione dei fatti, la produzione dei documenti e le richieste istruttorie), consentendo (ai sensi del quarto comma) il rinvio a successiva udienza solamente quando, in relazione all'attività svolta, risultino necessarie ulteriori produzioni
o richieste di prove. Ne consegue che all'udienza che venga tenuta successivamente alla prima rimane precluso al convenuto proporre domanda riconvenzionale, né, ove rimasto contumace alla prima udienza e costituitosi solo a quest'ultima, gli è consentito svolgere attività difensiva diversa dalla mera contestazione delle pretese avversarie e delle prove addotte a sostegno delle medesime, come pure gli è precluso di chiamare un terzo in causa. Le suindicate preclusioni processuali non sono derogabili nemmeno da parte del giudice di pace, che non può rinviare la prima udienza al fine di consentire alle parti l'espletamento di attività precluse, trovando tale sistema fondamento e ragione nell'esigenza di garantire la celerità e la concentrazione dei procedimenti civili, a tutela non solo dell'interesse del singolo ma anche di quello della collettività”).
Ciò premesso, nella specie, la verifica del rispetto dei suddetti principi relativi alle rigide scansioni e preclusioni processuali e alla dedotta violazione oggetto di gravame nel presente appello, passa
5 Dott. Luca Sforza
n. 10332/2017 R.G. necessariamente attraverso l'esame del comportamento processuale assunto dal dott. nel corso del _1 giudizio di primo grado.
La disamina degli atti del giudizio, invero, mette in evidenza come nel verbale di prima udienza
(27.04.2011) innanzi al giudice di pace, e, prima ancora, nell'atto introduttivo del giudizio di prime cure, parte attrice non abbia formulato alcuna richiesta istruttoria e, in particolar modo, non formulò alcuna istanza di verificazione nella prima difesa utile (ossia alla prima udienza) successiva al tempestivo disconoscimento della scrittura privata effettuato dalle odierne appellanti in sede di comparsa di costituzione e risposta nel giudizio dinanzi al giudice di pace di (cfr. comparsa di costituzione e risposta prima grado) – nonché già in CP_2 precedenza nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che precedette il primo grado di questo giudizio.
A fronte del formale disconoscimento delle attrici-odierne appellanti, priva di effetti rimane, quindi, la deduzione del convenuto-odierno appellato circa la (apparente) contraddizione rispetto alla contemporanea formulazione dell'eccezione di prescrizione del credito e dell'istanza di disconoscimento della scrittura privata, considerato che la presunzione di esistenza del rapporto contrattuale desumibile dal rigetto della predetta eccezione non esimeva il dott. soprattutto nel procedimento davanti al giudice di pace _1 caratterizzato da un peculiare regime di preclusioni, dall'onere di avanzare, entro i termini processuali prescritti, ovverosia tempestivamente alla suddetta prima udienza, le richieste istruttorie atte a dimostrare la legittimità e fondatezza della propria pretesa creditoria.
Tanto può affermarsi sulla base del combinato disposto di cui agli artt. 214 e 216 c.p.c., secondo i quali
“colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione”, mentre “la parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve (ha l'onere di) chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e proponendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione” (cfr. Cass. civ., 16.12.1983, n.
7433; Cass. civ., 9.03.1984, n. 1634; Cass. sez. lav., 5.03.1987, n. 2347); in altri termini, qualora la parte disconosca la scrittura privata o la sottoscrizione contro di lei prodotta, senza che la controparte che la voglia utilizzare e su cui incombe il relativo onere faccia seguire una tempestiva istanza di verificazione, il documento prodotto è destinato a non esplicare alcuna efficacia e preclude al giudice di prendere in esame il suddetto documento ai fini della formazione del proprio convincimento.
Dunque, se la parte gravata dall'onere del disconoscimento assolve tempestivamente tale compito, ossia disconosce formalmente la scrittura o la sottoscrizione, la norma riversa sulla parte che ha prodotto lo scritto disconosciuto e che intende valersene, l'onere di dimostrarne l'autenticità mediante l'instaurazione del giudizio (incidentale) di verificazione;
nel caso in cui l'istanza di verificazione non venga proposta o non venga tempestivamente proposta, come nel caso in esame – essendo stati ripetutamente inosservati i termini di cui all'art. 320 c.p.c. per la formulazione delle richieste istruttorie – la scrittura disconosciuta rimarrà priva di ogni effetto probatorio e non potrà essere messa a fondamento della decisione di merito.
È noto, infatti, che la mancata previsione, da parte del legislatore, di un termine preclusivo dell'istanza di verificazione dopo il disconoscimento, null'altro può comportare se non l'applicazione della disciplina generale in tema di preclusioni istruttorie, attesa la possibilità di estendere tale disciplina al giudizio davanti al giudice di pace in base al rinvio operato dall'art. 311 c.p.c.: è stato ritenuto, pertanto, che l'istanza di verificazione non può più essere proposta dopo che il giudice abbia rivolto alle parti l'invito alla precisazione
6 Dott. Luca Sforza
n. 10332/2017 R.G. delle conclusioni o abbia fissato un'udienza per il compimento di tale attività, con la conseguenza che appare condivisibile l'approdo ermeneutico secondo cui l'istanza di verificazione è assoggettata agli stessi limiti propri dell'attività istruttoria tour e, pertanto, al pari di quest'ultima, è inammissibile dopo la chiusura Pt_4 della fase istruttoria.
Sotto questo aspetto, atteso che la mancanza di un termine per la proposizione dell'istanza di verificazione rende legittima l'applicazione dei limiti temporali previsti per la generalità dei mezzi istruttori ai sensi dell'art. 320 c.p.c., e che, nella specie, parte attrice, in sede di prima udienza, non ha formulato alcuna tempestiva istanza di verificazione, limitandosi a richiedere, pur in difetto dei presupposti, un rinvio ai sensi dell'art. 320, comma 4, c.p.c., poi reiterato anche per le successive due udienze, e che, alla successiva udienza del 12.12.2012 ha formulato richiesta di precisazione delle conclusioni, ritenendo implicitamente riconosciuto il credito in ragione del rigetto dell'eccezione di prescrizione, emerge in maniera evidente la tardività dell'istanza formulata soltanto alla successiva udienza del 12.03.2014, a seguito della rimessione sul ruolo della causa per la ultronea “necessità di chiarire le rispettive richieste delle parti in causa, con particolare riferimento ad eventuali richieste istruttorie”, rimarcata erroneamente dal primo giudice con l'ordinanza del 28.06.2013.
Pertanto, deve ritenersi che nel giudizio di primo grado, non avrebbe dovuto essere ammessa l'istanza di verificazione formulata dal dott. poiché tardivamente avanzata a seguito del tempestivo _1 disconoscimento della scrittura da parte convenuta – che, ai sensi dell'art. 215, primo comma, n. 2, c.p.c., va fatto nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione dello scritto – lo stesso attore in prime cure-odierno appellato, al contrario, non ha utilmente formulato nei termini l'istanza di verificazione, con la conseguenza che il giudice di pace avrebbe dovuto considerare disconosciuta a tutti gli effetti la predetta scrittura privata e, pertanto, sprovvista di ogni efficacia probatoria, in quanto non tempestivamente sottoposta a giudizio di verificazione.
In definitiva, la mancata proposizione di una tempestiva istanza di verificazione, equivale per presunzione ex lege ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura come mezzo di prova, rimanendo così preclusa al giudice la possibilità di qualsivoglia valutazione ai fini della prova del rapporto negoziale dedotto in giudizio e rinveniente dalla ridetta scrittura disconosciuta.
Sotto altro profilo deve, altresì, rilevarsi che l'istanza di verificazione, assunta nel giudizio primo giudizio, non avrebbe dovuto essere ammessa dal giudice di prime cure in quanto, per un verso, tale erronea ammissione da parte del primo giudice non poteva e non può certamente, come invece erroneamente sostenuto nella sentenza gravata, dirsi equamente contemperata dalla possibilità offerta alla parte convenuta di produrre in pari modo mezzi di prova a sostegno delle proprie tesi difensive, essendo stata a monte violata la disposizione di cui al quarto comma dell'art. 320 c.p.c., e, per altro verso, essa è il risultato di erronee valutazioni in merito all'applicabilità dell'istituto della prescrizione presuntiva al caso di specie.
In particolare, e, ad abundantiam, il dott. qualificata la prescrizione in termini di prescrizione _1 presuntiva, ha, nel corso del giudizio, asserito che il rigetto della suddetta eccezione avrebbe implicato il riconoscimento della esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore, come peraltro affermato dalla giurisprudenza di legittimità nella sentenza della Corte di Cassazione del 3.10.2012, n. 16818 (cfr. verbale di udienza del 12.12.2012).
7 Dott. Luca Sforza
n. 10332/2017 R.G. In proposito, vale la pena, anzitutto, osservare che in relazione alla prescrizione presuntiva, generalmente definita come presunzione legale iuris tantum di avvenuto pagamento del debito con possibilità di prova contraria nei limiti di cui agli artt. 2959 e 2960 c.c., la giurisprudenza di legittimità ha di recente rilevato che:
“Si tratta di istituto di antica applicazione, prenapoleonica, con riscontri sin dal XVI secolo, che nonostante
l'evoluzione dei meccanismi commerciali e l'utilizzo di strumenti di tracciabilità delle operazioni economiche sempre più pervasivi, mantiene la sua vitalità rispetto a pratiche in cui l'insorgenza e la gestione del rapporto professionale è improntata a rapidità e informalità, tanto più nell'area dei rapporti economici. L'esistenza di obblighi contabili nella gestione di attività economiche o professionali, quand'anche finalizzate al controllo fiscale sul reddito dell'operatore, non possono escludere, ai fini civilistici, rapporti gestiti in via informale, così che la diffusione di strumenti di tracciabilità delle operazioni risulta ininfluente sulle ragioni e sull'esigenza di sopravvivenza della prescrizione presuntiva e sul conseguente utilizzo da parte di qualunque soggetto giuridico” (cfr. Cass. civ., S.U., 29.08.2023, n. 25442).
In questa prospettiva, le Sezioni Unite hanno meglio chiarito il principio secondo cui “la prescrizione presuntiva triennale del diritto dei professionisti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative (art. 2956 n.2 c.c.) trova la sua giustificazione nella particolare natura del rapporto di prestazione d'opera intellettuale dal quale, secondo la valutazione del legislatore del 1942, derivano obbligazioni il cui adempimento suole avvenire senza dilazione, o comunque in tempi brevi, e senza il rilascio di quietanza scritta” (cfr. Cass. civ., S.U., 25.06.2015, n. 13144).
Quindi, la scelta legislativa di sottoporre a prescrizione presuntiva i crediti dei professionisti per il compenso dell'opera prestata e per le relative spese è stata assunta in ragione delle peculiarità che caratterizzano il rapporto di prestazione d'opera intellettuale, senza che questo implichi necessariamente un accertamento in concreto delle modalità di svolgimento dell'incarico professionale al fine di poterlo ricondurre nell'ambito degli incarichi presi in considerazione dalla fattispecie de qua.
Tale conclusione, invero, è desumibile, secondo i giudici di legittimità, oltre che dall'art. 2956 n. 2 c.c. nella parte in cui non esclude affatto che la prestazione del professionista sia complessa e continuativa (cfr.
Cass. civ., sez. 2, 30.04.2018, n. 10379), anche dalla limitazione dell'ambito di applicazione dell'istituto de
quo a quei rapporti dotati di fonte scritta, in quanto, in tale ultima ipotesi, al giudicante spetta esclusivamente la verifica circa la sussistenza di un accordo scritto che, in quanto tale, esclude che il rapporto si sia svolto senza formalità e per questo ritenuto incompatibile con qualsiasi presunzione di pagamento (cfr. ex multis
Cass. civ., sez. 2, 7.04.2006, n. 8200, Cass. civ., sez. 1, 4.07.2012, n. 11145, Cass. civ., sez. 6-3, 8.05.2014 n.
9930, Cass. civ., sez. 2, 30.04.2018, n. 10379, Cass. civ., sez. 6-2, 2.02.2019 n. 13, 7.07.2021 n. 34639, Cass. civ., sez. 2, 12.01.2022, n.789), determinando, in tal guisa, il carattere eccezionale e, dunque, tassativo dell'elencazione contenuta nell'art. 2596 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. 2, 04.06.2024, n. 15566).
Difatti, secondo l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, “è esclusivamente la conclusione del contratto per iscritto a porre il credito al di fuori del campo di operatività della prescrizione presuntiva il principio secondo il quale per escludere la prescrizione presuntiva non è sufficiente un qualsiasi atto scritto, quale il conferimento della procura ad litem (Cass. 11145/2012 già citata), nonché il principio secondo il quale della prescrizione presuntiva può avvalersi anche il soggetto obbligato alla tenuta delle scritture contabili (Cass. 9930/2014), nonché il principio secondo il quale la prescrizione presuntiva riprende
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n. 10332/2017 R.G. l'ordinaria operatività per la parte del credito derivante dall'esecuzione di prestazioni che non hanno fondamento nel documento contrattuale (Cass. 10379/2018)” (cfr. Cass. civ., sez. 2, 4.06.2024, n. 15566).
Ne segue che, in applicazione dei richiamati principi giurisprudenziali, nel caso di accertamento positivo dell'esistenza dell'asserito rapporto professionale eventualmente intercorso tra le parti, è ragionevole ritenere che esso avrebbe trovato la propria fonte nella scrittura privata del 18.02.2006 (cfr. doc. 4, fasc. primo grado parte appellata), sicché andrebbe, in linea di principio, esclusa l'applicazione della prescrizione presuntiva alla fattispecie in esame, circostanza quest'ultima che rende necessaria una volta di più la necessità di provare il credito azionato ed il relativo titolo negoziale.
Nella fattispecie in esame, il giudice di prime cure non ha dunque correttamente applicato le disposizioni processuali innanzi richiamate, concedendo un mero rinvio della prima udienza ai sensi dell'art. 320, comma
4, c.p.c. in assenza dei relativi presupposti, e ritenendo ammissibile successivamente l'istanza di verificazione, tardivamente formulata da parte attrice, per le erronee motivazioni indicate nella suddetta ordinanza del
28.06.2013, in tal modo non facendo nemmeno buon governo delle disposizioni di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. avendo il giudice di pace tenuto conto degli esiti peritali di una consulenza grafologica che non avrebbe dovuto essere disposta per le ragioni innanzi rimarcate.
Ed infatti, venendo all'ulteriore motivo di appello con cui parte appellante ha denunciato la violazione degli artt. 50, 135 e 307 c.p.c. nella parte in cui il Giudice di pace ha sostenuto che “il giudizio faceva riferimento alla sentenza del Tribunale di Bari, Sezione di Rutigliano, con cui il GOT aveva accolto l'eccezione di incompetenza per valore delle odierne convenute” (cfr. p. 2), giova rilevare che, in tema di declaratoria di incompetenza pronunciata dal Giudice dell'opposizione, la giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente affermato il principio secondo cui “La sentenza con cui il giudice in sede di opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto non comporta la declinatoria della competenza funzionale a decidere sulla opposizione, bensì, contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo con la conseguenza che la tempestiva riassunzione davanti al giudice dichiarato competente è da riferire non alla causa di opposizione al decreto ingiuntivo (che appartiene alla competenza funzionale ed inderogabile del giudice
che ha emesso l'ingiunzione e non tollera quindi la translatio iudicii) ma a quella avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore mediante il ricorso in sede monitoria siccome domanda soggetta alla decisione secondo le regole della cognizione ordinaria piena: ciò che trasmigra al giudice competente non è più propriamente una causa di opposizione ad un decreto che più non esiste, in ragione della declinatoria di incompetenza del primo giudice, ma una causa ordinaria - da trattarsi secondo le norme del procedimento ordinario a cognizione piena e che è la stessa che, unitamente all'azione speciale monitoria, era stata introdotta dal creditore mediante il ricorso per decreto ingiuntivo. Infatti, eliminato il decreto e sancita
l'irritualità dell'azione speciale monitoria per difetto del presupposto della competenza, il ricorso ingiuntivo resta pur sempre nella sua efficacia propositiva dell'azione da decidersi a cognizione piena sulla domanda proposta dal creditore. Pertanto la sentenza che in sede di giudizio di opposizione rileva
l'incompetenza del giudice che ha emesso il provvedimento opposto - espressamente o implicitamente revocandolo o ponendolo nel nulla - non comporta la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'azione speciale, ma, al contrario, pone termine (con la pronuncia di incompetenza e di connessa revoca
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o dichiarazione di nullità per motivi procedurali del decreto che, quindi, non può passare in giudicato) al giudizio di opposizione in quanto relativo alla postulazione di giudizio secondo le regole dell'azione speciale monitoria. Sicché, l'eventuale tempestiva riassunzione della causa innanzi al giudice dichiarato competente non può essere riferita al detto giudizio ma in quanto svincolata dal decreto ingiuntivo ormai invalido e dai profili relativi all'azione speciale - deve essere considerata idonea ad investire il giudice indicato come competente esclusivamente dell'azione del creditore in quanto soggetta alle regole della cognizione ordinaria
(cfr. ex plurimis, Cass. civ., n. 16744 del 2009; n. 11748 del 2007; n. 15694 del 2006; n. 21297 del 2004; n.
14075 del 1999; n. 656 del 1999; n. 1485 del 1998; n. 7475 del 1997; n. 10856 del 1985; n. 139 del 1995; n.
7438 del 1994; n. 5623 del 1994)” (cfr. Cass. civ., n. 41230/2021).
Peraltro, alle medesime conclusioni è giunta la giurisprudenza di legittimità anche rispetto alle ipotesi in cui, a seguito della declaratoria di incompetenza pronunciata dal giudice dell'opposizione, non sia stato revocato il decreto ingiuntivo opposto [cfr. Cass. civ., sez. 3, 17.07.2009, n. 16744 secondo cui “la conseguenza della definizione dell'azione monitoria per effetto della declinatoria di competenza da parte del giudice investito dell'opposizione in quanto aveva emesso il decreto si verifica quale che sia la formulazione decisoria adottata da tale giudice. Ciò, perché si tratta di una conseguenza derivante dall'atteggiarsi del requisito della competenza come una vera e propria condizione di ammissibilità del decreto (siccome adombrato ora dal Giudice delle leggi: sent. Corte cost. n. 410 del 2005), per cui, se il giudice dell'opposizione rilevi che il decreto è stato chiesto in violazione delle regole di competenza, il provvedimento ingiuntivo, una volta dichiarata da parte sua l'incompetenza, cade perché invalidamente emesso e di tale necessitata caducazione quello stesso giudice non può disporre, come non ne possono disporre le parti. Onde, ove il giudice nel dichiararsi incompetente non abbia dichiarato caducato espressamente il decreto ingiuntivo, le parti che riassumano il giudizio come giudizio a cognizione piena sull'azione del creditore (ed eventualmente altre azioni che nell'opposizione si siano inserite) non possono riassumere l'opposizione al decreto ingiuntivo come tale ed ove formalmente lo facciano il giudice ad quem è tenuto ad interpretare la domanda contenuta nell'atto di riassunzione esclusivamente come diretta ad investirlo della cognizione dell'azione di cognizione ordinaria piena sulla pretesa del creditore (e sulle altre che vi siano inserite, in ipotesi)”, nello stesso senso, più di recente, v. anche Cass. civ., sez. VI, n. 1121/2022; Cass. civ., sez. III, n. 41230/2021; Cass. civ., sez. I,
26.01.2016, n.1372; id, 24.06.2009, n. 14825; Cass. civ., sez. lav., 21.05.2007, n. 11748; Cass. civ., sez. III,
11.07.2006, n. 15720; id, 11.07.2006, n. 15694; Cass. civ., sez. II, 22.06.2005, n. 13353].
Nel caso di specie, nel giudizio di prime cure, sia pur atecnicamente introdotto come giudizio di
“riassunzione”, dunque, le parti assumevano le rispettive vesti di attore e convenuto, potendo esercitare tutte le facoltà difensive loro riconosciute dalla legge.
Detto in altre parole, e più sinteticamente, in caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il giudice dell'opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale inderogabile, prevista dall'art. 645 c.p.c., oltre a dichiarare la sua incompetenza, è tenuto, altresì, a disporre la conseguente revoca del decreto opposto;
sicché, l'eventuale e tempestiva riassunzione dinanzi al giudice dichiarato competente va considerata come un'autonoma iniziativa da cui discende un altrettanto autonomo e indipendente esame della controversia.
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n. 10332/2017 R.G. Ne segue che, in questo senso va interpretata la parte della sentenza contenente il riferimento al precedente giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Bari conclusosi con la declaratoria di incompetenza, atteso che, in virtù dei soprarichiamati principi giurisprudenziali, il giudizio in seguito instaurato dinanzi al Giudice di pace di Bari investiva quest'ultimo soltanto della competenza a conoscere della pretesa creditoria azionata dal dott.
e, pertanto, doveva essere inteso come un autonomo giudizio in cui il creditore ha l'onere di provare _1 il fondamento del preteso diritto di credito senza potersi avvalere delle richieste istruttorie formulate nel precedente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Tenuto conto, allora, dell'accoglimento dei precedenti motivi di appello e della inammissibilità delle risultanze della consulenza tecnica grafologica erroneamente espletata nel corso del giudizio di primo grado, sorge, pertanto, nel presente giudizio di impugnazione la necessità di valutare, alla luce del principio generale di riparto dell'onere probatorio enucleato nell'art. 2697 c.c., la fondatezza della domanda formulata dal dott. sulla base delle allegazioni delle parti e della documentazione versata in atti nel giudizio di prime _1 cure.
Ed invero, come noto, costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare il titolo su cui il credito è fondato ed allegare l'altrui inadempimento, spettando al debitore provare fatti estintivi o modificativi della predetta obbligazione (v. ex multis, Cass. civ., S.U. n. 13533/01, secondo cui, “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa”; cfr. altresì, più di recente, Cass. civ.,
12.04.2006, n. 8615; Cass. civ., 13.06.2006, n. 13674; Cass. civ., 12.02.2010, n. 3373; Cass. civ., 15.07.2011,
n. 15659; Cass. civ., 20.01.2015, n. 826).
In altre parole, il creditore deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero che l'inadempimento è dipeso da fatto a lui non imputabile, ovvero ancora che, pur esistendo, non è stato causa del danno.
Più in particolare, è stato osservato che “Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che
l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale contro deduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico” (cfr. Cass. civ., sez. 3, 4.10.2011, n. 20288; in senso conforme, più recentemente, Cass. civ., sez. 6-3, ord. 16.07.2019, n. 19039).
Ciò premesso, nel caso di specie, a fronte al ridetto tempestivo disconoscimento e alla tempestiva contestazione da parte delle odierne appellanti dell'esistenza del rapporto negoziale dedotto dal dott. _1 con il dante causa , dovendo ritenersi inutilizzabili gli esiti della consulenza tecnica PE
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n. 10332/2017 R.G. grafologica espletata in prime cure, siccome disposta in violazione delle preclusioni processuali maturate in capo all'attore in relazione alla sua tardiva istanza di verificazione, quest'ultimo non ha prodotto null'altro se non i documenti già allegati nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (i.e. analisi chimiche del terreno, e n. 5 prescrizioni tecnico agrarie).
Ebbene, quanto alle analisi chimiche queste non risultano sufficienti a dimostrare l'effettivo espletamento, nel periodo dedotto in citazione, dell'incarico descritto dal dott. nell'atto introduttivo del giudizio di _1 prime grado, atteso che l'attività di consulenza sarebbe perdurata per oltre un anno mentre le analisi chimiche non specificano né il periodo in cui sarebbe avvenuto il prelievo dei campioni ed il relativo esame, attesa la produzione in giudizio del mero referto datato 20.01.2006, né se esse siano state svolte direttamente dall'attore, considerato che risultano sottoscritte, oltre che dall'odierno appellato, anche dalla dott.ssa , Persona_2 in qualità di biologa (cfr. doc. 3, fasc. parte attrice primo grado).
Tali lacune, del resto, non risultano colmate neppure attraverso le ulteriori produzioni documentali allegate dal dott. in quanto le prescrizioni tecnico-agrarie, oltre ad essere prive di qualsivoglia attestazione _1 circa la genuinità della loro provenienza – essendo queste ultime annotate a mano su foglietti di carta in alcun modo riconducibili al dott. – contengono delle indicazioni generiche in merito ad alcune superfici _1 terriere senza che sia dato comprendere a questo giudicante la finalità di tali annotazioni né se queste superfici Per_ corrispondano a quelle di cui era proprietario il de cuius e per le quali sarebbe stata richiesta la presunta attività di consulenza, difettando, peraltro, qualsivoglia corredo fotografico atto dimostrare la corrispondenza tra il contenuto delle prescrizioni colturali e lo stato dei luoghi ispezionati (cfr. doc. 5, fasc. parte attrice primo grado).
In difetto di riscontri documentali in merito all'effettivo espletamento dell'incarico di consulenza Per_ professionale da parte dell'odierno appellato in favore del de cuius , deve, quindi, ritenersi infondata la domanda azionata dal dott. dinanzi al Giudice di pace di Bari. _1
Ne consegue, in definitiva, che a fronte della lacunosità delle risultanze istruttorie acquisite nel giudizio di prime cure, il giudice di pace non ha correttamente motivato la propria decisione, dovendo infatti, ritenersi non sufficientemente fornita la prova del credito azionato.
Pertanto, l'appello deve essere accolto e, conseguentemente, deve essere integralmente riformata ed annullata la sentenza n. 80/2016 del Giudice di pace di Bari, ex sez. distacc di . CP_2
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese complessive di lite (cfr. ex multis, Cass. civ.,
14.10.2013, n. 23226; v. in tale senso, anche, Cass. civ., sez. 5, 7.07.2006, n. 15557, in punto di nuova regolamentazione delle spese di lite da parte del giudice d'appello anche nei casi di compensazione disposta dal giudice di primo grado;
nonché Cass. civ., sez. 6-3, ord. 24.01.2017, n. 1775), deve ritenersi che le stesse seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. con la condanna dell'appellato alla rifusione delle spese di lite sostenute da e per entrambi i gradi del giudizio, liquidate Parte_1 Parte_2 Parte_3 come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della controversia, in base ai parametri per la liquidazione dei compensi per attività giudiziali di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato e integrato dal
D.M. n. 37/2018, a da ultimo dal D.M. n. 147/2022, tabelle 1 e 2, seconde colonne, D.M. citato (scaglione di riferimento ricompreso tra €. 1.100,00 e €. 5.200,01), non tenendosi conto per il grado di appello dei compensi previsti per l'attività istruttoria, non effettivamente svolta, e con riduzione del 20% ex art. 4 del D.M. 55/2014
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n. 10332/2017 R.G. dei compensi medi previsti per le restanti fasi del giudizio di appello, stante la scarsa complessità delle questioni giuridiche trattate, e con il beneficio della distrazione ex art. 93 c.p.c. dei compensi previsti per il grado di appello, in favore del difensore dichiaratosi anticipatario come ribadito con l'istanza di distrazione contemplata nella comparsa conclusionale (cfr., a tale ultimo riguardo, Cass. civ., sez. 3, 6.04.2006, n. 8085; nonché, Cass. civ., sez. 3, 12.01.2006, n. 412).
Le spese della CTU espletata nel giudizio di primo grado, nella misura liquidata in atti, vanno poste definitivamente a carico di parte appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1
, E , avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bari, ex
[...] Parte_2 Parte_3 sezione distaccata di , n. 80/2016, depositata il 6.12.2015 e non notificata, così provvede: CP_2
1) accoglie integralmente l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da _1
2) condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute da _1 Parte_1
e per entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in
[...] Parte_2 Parte_3 complessivi €. 2,799,80, di cui €. 1.265,00 per compensi professionali relativi al primo grado, €.
174,00 per esborsi relativi al secondo grado, ed €. 1.360,80 per compensi professionali per il secondo grado (già decurtati del 20% ex art. 4, co. 1 del D.M. n. 55/14), oltre rimborso spese forfettarie (15% sui compensi, art. 2 D.M. n. 55/2014), C.N.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge, con distrazione dei compensi per il grado di appello in favore dell'Avv. Tiziana Maria Grazia Fiume;
3) pone definitivamente le spese della CTU espletata in primo grado, nella misura liquidata in atti, a carico di parte appellata.
Così deciso in Bari, il 14.08.2025.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
Privacy, e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016.
Il Giudice
Dott. Luca Sforza
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