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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 24/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LANCIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara D'Alfonso ha pronunciato ex artt. 281 sexies comma 3 e 281 terdecies c.p.c.
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 537/2024 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. PAONE ALBERTO e Parte_1 P.IVA_1 domiciliato Corso Trento e Trieste, 118 66034 LANCIANO ITALIA
RICORRENTE contro
(c.f. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti NISI SALVATORE e avv. CP_1 P.IVA_2 Silvestro DEL DONNO e domiciliato VIA A.DE FERRARIS 100 73024 MAGLIE
RESISTENTE
(c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Anna Scifoni Controparte_2 C.F._1
RESISTENTE
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione a decreto di liquidazione compensi (Dlgs 150/2011) – artt 281 sexies comma 3 e terdecies c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive autorizzate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente ha opposto il decreto di liquidazione emesso dal Presidente p.t. dott. , Persona_1 nel procedimento per ATP iscritto al n. 145/2023 in favore del CTU Ing. del Controparte_2 11.06.2024 comunicato in data 14.06.2024 lamentando:
- la non corretta applicazione del DPR 115/2002 che all'articolo 56, per l'ausiliario del perito nominato, rinvia alla disciplina del precedente art 50;
- la errata applicazione degli articoli 11 e 12 DM 30.05.2002
- l'errato riconoscimento di compensi a vacazioni per prestazioni ricomprese in quelle di cui agli articoli 11 e 12 richiamati;
- errato riconoscimento delle spese vive pagina 1 di 4 Si è costituita nel procedimento anche la società ricorrente in ATP, aderendo alle richieste CP_1 del ricorrente.
Si è costituito il CTU chiedendo il rigetto della opposizione preliminarmente eccependo la tardività del ricorso per decorso del termine ex art 170 DPR 115/2002 e comunque il difetto di legittimazione attiva del ricorrente per non essere destinatario del decreto di pagamento (rimesso al ricorrente in ATP).
Nel merito ha contestato le pretese
L'opposizione spiegata merita di trovare parziale accoglimento.
SULLA INAMMISSIBILITA' PER TARDIVITA'
A norma dell'articolo 170 DPR 115/2002 l'opposizione si propone entro i 30 giorni dalla comunicazione del decreto.
Il termine veniva a scadere in data 14 luglio 2024, giorno festivo che permette lo slittamento ex art 155 cpc al primo giorno feriale successivo, 15 luglio 2024.
Il ricorso, a norma dell'articolo 15 dlg 150/2011, va presentato (rectius depositato) entro il predetto termine decadenziale.
Termine rispettato come emerge dal sistema telematico che riscontra deposito il 15.07.2024 alle ore 19.59.
SUL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA
Nel procedimento per ATP le spese della consulenza disposta vengono poste a carico della parte ricorrente, imputazione provvisoria della soccombenza che il solo giudizio di merito verrà in definitiva ad accertare.
Infatti la scelta della parte cui addossare l'anticipazione delle spese della C.T.U. è discrezionale ed insindacabile e costituisce un regolamento solo provvisorio delle spese processuali, che resta affidato in via definitiva alla sentenza conclusiva del giudizio e non è quindi censurabile né in sede di opposizione avverso il decreto di liquidazione né in Cassazione ai sensi dell'art.111 Costituzione avverso l'ordinanza decisoria dell'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115/2002, qualora i motivi d'impugnazione attengano all'individuazione della parte tenuta al pagamento della somma liquidata dal giudice.
La legittimazione ad impugnare, quindi, prescinde dalla circostanza che il carico delle spese sia posto in capo all'opponente. Sicché, ad esempio, ove il giudicante ponga le spese a carico del solo attore, anche il convenuto sarà legittimato ad opporre il decreto. Difatti, come si preciserà, il carico delle spese
– fermo restando l'an ed il quantum fissati nel decreto o negli atti di impugnazione di questo - verrà disciplinato, in via definitiva, con la sentenza definitoria del procedimento nel corso del quale è stata disposta la consulenza applicando il criterio della soccombenza, salva la compensazione delle spese. Il potenziale carico delle spese dell'ausiliario faculta, quindi, ciascuna parte a proporre l'opposizione, tenuto anche conto che tutte le parti del processo sono obbligate – sul piano sostanziale, in via solidale
- nei confronti del C.T.U. a liquidare il compenso.
Sul punto occorre distinguere due aspetti:
a) tra le parti processuali il carico delle spese dell'ausiliario è deciso con la sentenza definitoria del procedimento b) verso l'ausiliario tutte le parti sono tenute a liquidare il compenso. Il decreto di liquidazione – come anche l'ordinanza decisoria dell'opposizione – costituisce titolo esecutivo nei confronti del soggetto a cui carico sono state disposte le spese. Tuttavia anche le altre parti del processo sono obbligate nei confronti dell'ausiliario, a prescindere dalla sentenza definitoria del procedimento e dal criterio della pagina 2 di 4 soccombenza;
difettando un titolo esecutivo l'ausiliario potrà procedere contro tali parti instaurando un autonomo giudizio di cognizione (cfr. Cass. S.U. 29 maggio 2012 n. 8516 parte necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento, Cass.civ. 04 maggio 2012 n. 6766; Cass.civ. Ord. 11 gennaio 2012 n. 179).
Pertanto la risulta titolata e legittimata ad opporsi Parte_1
SUI COMPENSI DOVUTI ALL'AUSILIARIO
L'articolo 56 DPR 115/2002 rinvia per l'ausiliario del CTU nominato e la sua liquidazione all'articolo 50 DPR (“3. Se gli ausiliari del magistrato sono stati autorizzati ad avvalersi di altri prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la relativa spesa è determinata sulla base delle tabelle di cui all'articolo 50”) medesimo che, per la determinazione dei compensi, rinvia agli onorari fissi, variabili e a tempo e alle tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 redatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico.
Nella liquidazione del compenso in favore del prestatore d'opera non si fa riferimento ai predetti parametri, ne' alle tariffe professionali cui l'articolo 50 rinvia.
Considerato che, come si legge nella fattura pro forma in atti, il tecnico ausiliario ha svolto attività ricomprese nell'articolo 12 DPR maggio 2022 per rilievi topografici, fatte salve spese vive non documentate nel presente procedimento, anche a volersi accordare la maggiorazione al 100% come disciplinata all'articolo 52 DPR 115/2002 non può essere riconosciuto compenso superiore ad euro 1.940,84 oltre accessori di legge.
Nel corso del presente procedimento di opposizione non è stata fornita prova ulteriore di spese e attività non rientranti nella disciplina dell'articolo 12 e, in quanto tali, da liquidare ex art 1 dm 30.05.2002.
SUI COMPENSI LIQUIDATI AL CTU
Il Giudice del procedimento ha inteso liquidare al CTU nominato, ing. compensi ex artt 11 e CP_2 12
Ferma la determinazione di spese per eliminazione dei vizi che il CTU ha formulato in via alternativa tenendo conto dei rilievi della ricorrente in sede di esame della bozza di perizia, va CP_1 correttamente preso in esame il valore complessivo delle due soluzioni ex art 11 fino ad un compenso, nei massimi, pari ad euro 9.851,74 oltre accessori di legge.
Quanto ai compensi ex art 12 essi vanno liquidati nella misura massima di euro 970,42 senza accordare maggiorazione, esclusa dallo stesso Giudice dell'ATP, e non opposta con opposizione incidentale
Resta il compenso, sempre ex art 11 DM citato, parametrato al valore del procedimento, con riguardo al quesito sullo stato dei luoghi e presenza di vizi, da riconoscere nei massimi senza accordare maggiorazioni ex art 52 DPR 115/2002.
SUGLI ONORARI A VACAZIONE
L'articolo 1 del DM 30.05.2002 contempla nel calcolo delle vacazioni le ipotesi, residuali alla lettura della stessa norma, di attività non ricomprese negli articoli successivi.
L'articolo 12, così come l'articolo 11, prevedono compensi per le attività strettamente connesse alla stima o relazione peritale/risposta a quesito ma non anche quelle necessarie al suo adempimento quali accessi e ricerche che meritano di rientrare nell'articolo 1 del DM con autonomo riconoscimento.
pagina 3 di 4 Così è per l'esame dei fascicoli di progetto presso Genio civile e progetti connessi.
Tali compensi, pertanto, meritano di essere riconosciuti e confermati come liquidati in decreto opposto.
SULLE SPESE VIVE
Il decreto di liquidazione riconosce spese vive per indennità di trasferta correttamente allegate e computate;
spese per alloggio del CTU e del perito ausiliario parimenti documentate che vanno confermate
SULLE SPESE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE
Le spese, in ragione del parziale accoglimento della opposizione e adesione della parte resistente CP_1
meritano di essere compensate.
[...]
PQM
Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, in riforma del decreto di liquidazione emesso dal Presidente, dott. R Audino, in data 11 giugno 2024, nel procedimento iscritto al n. 145/2023 in favore del CTU Ing. comunicato in data 14.06.2024: Controparte_2 liquida in favore del CTU ing. Controparte_2
- euro 435,56 per indennità di trasferta, euro 70,00 per pernotti ed euro 1260,00 per noleggio attrezzature oltre euro 277,20.
- euro 9.851,74 per compensi ex art 11 DM 30.05.2002 n. 182 per quesito relativo al valore dei lavori per la rimozione dei vizi;
- euro 970,42 ex art 12 DM 30.05.2002 n. 182 per le attività connesse
- euro 9.303,00 ex art 11 DM 30.05.2002 n 182 (sul valore di causa in relazione alla perizia sullo stato dei luoghi, riscontro vizi);
- euro 1.940,84 per compensi ex art 11 DM 30.05.2002 in favore del tecnico nominato (art 50 DPR 115/2002)
- euro 4.163,13 per onorari a vacazioni ex art 1 DM 30.50.2002 N. 182
Compensa tra le parti le spese del presente procedimento
Sentenza resa ex articolo 281 sexies comma 3 c.p.c.
Lanciano, 24 gennaio 2025
Il Giudice dott. Chiara D'Alfonso
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LANCIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara D'Alfonso ha pronunciato ex artt. 281 sexies comma 3 e 281 terdecies c.p.c.
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 537/2024 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. PAONE ALBERTO e Parte_1 P.IVA_1 domiciliato Corso Trento e Trieste, 118 66034 LANCIANO ITALIA
RICORRENTE contro
(c.f. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti NISI SALVATORE e avv. CP_1 P.IVA_2 Silvestro DEL DONNO e domiciliato VIA A.DE FERRARIS 100 73024 MAGLIE
RESISTENTE
(c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Anna Scifoni Controparte_2 C.F._1
RESISTENTE
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione a decreto di liquidazione compensi (Dlgs 150/2011) – artt 281 sexies comma 3 e terdecies c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive autorizzate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente ha opposto il decreto di liquidazione emesso dal Presidente p.t. dott. , Persona_1 nel procedimento per ATP iscritto al n. 145/2023 in favore del CTU Ing. del Controparte_2 11.06.2024 comunicato in data 14.06.2024 lamentando:
- la non corretta applicazione del DPR 115/2002 che all'articolo 56, per l'ausiliario del perito nominato, rinvia alla disciplina del precedente art 50;
- la errata applicazione degli articoli 11 e 12 DM 30.05.2002
- l'errato riconoscimento di compensi a vacazioni per prestazioni ricomprese in quelle di cui agli articoli 11 e 12 richiamati;
- errato riconoscimento delle spese vive pagina 1 di 4 Si è costituita nel procedimento anche la società ricorrente in ATP, aderendo alle richieste CP_1 del ricorrente.
Si è costituito il CTU chiedendo il rigetto della opposizione preliminarmente eccependo la tardività del ricorso per decorso del termine ex art 170 DPR 115/2002 e comunque il difetto di legittimazione attiva del ricorrente per non essere destinatario del decreto di pagamento (rimesso al ricorrente in ATP).
Nel merito ha contestato le pretese
L'opposizione spiegata merita di trovare parziale accoglimento.
SULLA INAMMISSIBILITA' PER TARDIVITA'
A norma dell'articolo 170 DPR 115/2002 l'opposizione si propone entro i 30 giorni dalla comunicazione del decreto.
Il termine veniva a scadere in data 14 luglio 2024, giorno festivo che permette lo slittamento ex art 155 cpc al primo giorno feriale successivo, 15 luglio 2024.
Il ricorso, a norma dell'articolo 15 dlg 150/2011, va presentato (rectius depositato) entro il predetto termine decadenziale.
Termine rispettato come emerge dal sistema telematico che riscontra deposito il 15.07.2024 alle ore 19.59.
SUL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA
Nel procedimento per ATP le spese della consulenza disposta vengono poste a carico della parte ricorrente, imputazione provvisoria della soccombenza che il solo giudizio di merito verrà in definitiva ad accertare.
Infatti la scelta della parte cui addossare l'anticipazione delle spese della C.T.U. è discrezionale ed insindacabile e costituisce un regolamento solo provvisorio delle spese processuali, che resta affidato in via definitiva alla sentenza conclusiva del giudizio e non è quindi censurabile né in sede di opposizione avverso il decreto di liquidazione né in Cassazione ai sensi dell'art.111 Costituzione avverso l'ordinanza decisoria dell'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115/2002, qualora i motivi d'impugnazione attengano all'individuazione della parte tenuta al pagamento della somma liquidata dal giudice.
La legittimazione ad impugnare, quindi, prescinde dalla circostanza che il carico delle spese sia posto in capo all'opponente. Sicché, ad esempio, ove il giudicante ponga le spese a carico del solo attore, anche il convenuto sarà legittimato ad opporre il decreto. Difatti, come si preciserà, il carico delle spese
– fermo restando l'an ed il quantum fissati nel decreto o negli atti di impugnazione di questo - verrà disciplinato, in via definitiva, con la sentenza definitoria del procedimento nel corso del quale è stata disposta la consulenza applicando il criterio della soccombenza, salva la compensazione delle spese. Il potenziale carico delle spese dell'ausiliario faculta, quindi, ciascuna parte a proporre l'opposizione, tenuto anche conto che tutte le parti del processo sono obbligate – sul piano sostanziale, in via solidale
- nei confronti del C.T.U. a liquidare il compenso.
Sul punto occorre distinguere due aspetti:
a) tra le parti processuali il carico delle spese dell'ausiliario è deciso con la sentenza definitoria del procedimento b) verso l'ausiliario tutte le parti sono tenute a liquidare il compenso. Il decreto di liquidazione – come anche l'ordinanza decisoria dell'opposizione – costituisce titolo esecutivo nei confronti del soggetto a cui carico sono state disposte le spese. Tuttavia anche le altre parti del processo sono obbligate nei confronti dell'ausiliario, a prescindere dalla sentenza definitoria del procedimento e dal criterio della pagina 2 di 4 soccombenza;
difettando un titolo esecutivo l'ausiliario potrà procedere contro tali parti instaurando un autonomo giudizio di cognizione (cfr. Cass. S.U. 29 maggio 2012 n. 8516 parte necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento, Cass.civ. 04 maggio 2012 n. 6766; Cass.civ. Ord. 11 gennaio 2012 n. 179).
Pertanto la risulta titolata e legittimata ad opporsi Parte_1
SUI COMPENSI DOVUTI ALL'AUSILIARIO
L'articolo 56 DPR 115/2002 rinvia per l'ausiliario del CTU nominato e la sua liquidazione all'articolo 50 DPR (“3. Se gli ausiliari del magistrato sono stati autorizzati ad avvalersi di altri prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la relativa spesa è determinata sulla base delle tabelle di cui all'articolo 50”) medesimo che, per la determinazione dei compensi, rinvia agli onorari fissi, variabili e a tempo e alle tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 redatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico.
Nella liquidazione del compenso in favore del prestatore d'opera non si fa riferimento ai predetti parametri, ne' alle tariffe professionali cui l'articolo 50 rinvia.
Considerato che, come si legge nella fattura pro forma in atti, il tecnico ausiliario ha svolto attività ricomprese nell'articolo 12 DPR maggio 2022 per rilievi topografici, fatte salve spese vive non documentate nel presente procedimento, anche a volersi accordare la maggiorazione al 100% come disciplinata all'articolo 52 DPR 115/2002 non può essere riconosciuto compenso superiore ad euro 1.940,84 oltre accessori di legge.
Nel corso del presente procedimento di opposizione non è stata fornita prova ulteriore di spese e attività non rientranti nella disciplina dell'articolo 12 e, in quanto tali, da liquidare ex art 1 dm 30.05.2002.
SUI COMPENSI LIQUIDATI AL CTU
Il Giudice del procedimento ha inteso liquidare al CTU nominato, ing. compensi ex artt 11 e CP_2 12
Ferma la determinazione di spese per eliminazione dei vizi che il CTU ha formulato in via alternativa tenendo conto dei rilievi della ricorrente in sede di esame della bozza di perizia, va CP_1 correttamente preso in esame il valore complessivo delle due soluzioni ex art 11 fino ad un compenso, nei massimi, pari ad euro 9.851,74 oltre accessori di legge.
Quanto ai compensi ex art 12 essi vanno liquidati nella misura massima di euro 970,42 senza accordare maggiorazione, esclusa dallo stesso Giudice dell'ATP, e non opposta con opposizione incidentale
Resta il compenso, sempre ex art 11 DM citato, parametrato al valore del procedimento, con riguardo al quesito sullo stato dei luoghi e presenza di vizi, da riconoscere nei massimi senza accordare maggiorazioni ex art 52 DPR 115/2002.
SUGLI ONORARI A VACAZIONE
L'articolo 1 del DM 30.05.2002 contempla nel calcolo delle vacazioni le ipotesi, residuali alla lettura della stessa norma, di attività non ricomprese negli articoli successivi.
L'articolo 12, così come l'articolo 11, prevedono compensi per le attività strettamente connesse alla stima o relazione peritale/risposta a quesito ma non anche quelle necessarie al suo adempimento quali accessi e ricerche che meritano di rientrare nell'articolo 1 del DM con autonomo riconoscimento.
pagina 3 di 4 Così è per l'esame dei fascicoli di progetto presso Genio civile e progetti connessi.
Tali compensi, pertanto, meritano di essere riconosciuti e confermati come liquidati in decreto opposto.
SULLE SPESE VIVE
Il decreto di liquidazione riconosce spese vive per indennità di trasferta correttamente allegate e computate;
spese per alloggio del CTU e del perito ausiliario parimenti documentate che vanno confermate
SULLE SPESE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE
Le spese, in ragione del parziale accoglimento della opposizione e adesione della parte resistente CP_1
meritano di essere compensate.
[...]
PQM
Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, in riforma del decreto di liquidazione emesso dal Presidente, dott. R Audino, in data 11 giugno 2024, nel procedimento iscritto al n. 145/2023 in favore del CTU Ing. comunicato in data 14.06.2024: Controparte_2 liquida in favore del CTU ing. Controparte_2
- euro 435,56 per indennità di trasferta, euro 70,00 per pernotti ed euro 1260,00 per noleggio attrezzature oltre euro 277,20.
- euro 9.851,74 per compensi ex art 11 DM 30.05.2002 n. 182 per quesito relativo al valore dei lavori per la rimozione dei vizi;
- euro 970,42 ex art 12 DM 30.05.2002 n. 182 per le attività connesse
- euro 9.303,00 ex art 11 DM 30.05.2002 n 182 (sul valore di causa in relazione alla perizia sullo stato dei luoghi, riscontro vizi);
- euro 1.940,84 per compensi ex art 11 DM 30.05.2002 in favore del tecnico nominato (art 50 DPR 115/2002)
- euro 4.163,13 per onorari a vacazioni ex art 1 DM 30.50.2002 N. 182
Compensa tra le parti le spese del presente procedimento
Sentenza resa ex articolo 281 sexies comma 3 c.p.c.
Lanciano, 24 gennaio 2025
Il Giudice dott. Chiara D'Alfonso
pagina 4 di 4