Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/05/2025, n. 2241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2241 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott. ALESSANDRA PISCITIELLO Presidente
dott. PAOLA MARTORANA Consigliere
avv. DANIELA GESMUNDO Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello n. 4073/2019 R.G. avente ad oggetto l'impugnazione avverso la sentenza n. 292/2019, resa dal Tribunale di Avellino nel procedimento n. 3915/2015
in materia di: impugnazione di delibera condominiale, promossa da:
in Avellino alla Contrada Archi, cf. , in Parte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce all'atto di appello dall'avv. Erminio Torella, presso i quali è elettivamente domiciliato in Avellino alla via S. Esposito n. 4
1
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 4073/2019 R.G. – Parte_2
+ 4
[...]
contro
, cf. , , cf. Controparte_1 C.F._1 Parte_2
, , cf. C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
cf. , , cf. Parte_4 CodiceFiscale_4 Parte_5
, tutti rappresentati e difesi in virtù di mandato a margine dell'atto di C.F._5
citazione in primo grado dall'avv. Angela LO, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Avellino alla via Tagliamento n. 32
APPELLATI - APPELLANTI INCIDENTALI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza n. 292/2019, depositata il 14.02.2019 - con la quale il Tribunale di
Avellino, in accoglimento della domanda dei condomini attori, aveva dichiarato nulla la delibera assembleare del 30.06.2015 del , dichiarando non Controparte_2
dovute dagli attori le somme loro addebitate nei bilanci 2008-2014 - ha interposto appello il come in atti rappresentato, deducendo a sostegno sei motivi. Parte_1
2. Si sono costituiti in giudizio , Parte_2 Controparte_1 Parte_3 [...]
e chiedendo, in via principale, il rigetto del gravame e la vittoria Parte_4 Parte_5
delle spese di lite;
in subordine, nella sola ipotesi di accoglimento dell'eccezione di insufficiente motivazione in relazione all'annullamento del bilancio, gli appellati hanno spiegato appello incidentale, chiedendo che siano dichiarati nulli o inefficaci i bilanci 2008-
2014 perché privi dei requisiti minimi di chiarezza e legalità e sia disposta la non debenza di alcuna somma e la restituzione agli appellati delle somme già pagate.
3. Nonostante numerosi solleciti al Tribunale di provenienza, non è stato acquisito il fascicolo
2
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 4073/2019 R.G. – / Parte_1
+ 4 Parte_2 del giudizio di primo grado e non è stata svolta alcuna istruttoria.
4. Preliminarmente, occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza è stata depositata in data 14.02.2019;
b) non è stata notificata;
c) l'atto di appello è stato notificato in data 13.09.2019 a
[...]
, e Pt_2 Controparte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
mediante invio di pec all'avv. Angela LO, procuratore costituito nel giudizio di primo grado.
Ne deriva che è stato osservato il termine di cui all'art. 327 cpc di sei mesi, dovendosi applicare nella formulazione successiva alla modifica introdotta dall'art. 46 legge n. 69/2009
atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso nel 2015 e dunque in epoca posteriore al 4 luglio 2009 (ed è alla data d'instaurazione del giudizio di primo grado, e non a quella d'impugnazione, che occorre fare riferimento come da giurisprudenza consolidata: ex multis,
Cass. 8 luglio 2015 n. 14267; Cass. 4 maggio 2012 n. 6784) - da computarsi secondo il sistema della computazione civile ex nominatione dierum, con l'aggiunta di 31 giorni per la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale (dal 1° al 31 agosto, per la precisione, trovando applicazione, ratione temporis, la riduzione del periodo feriale a 31
giorni disposta dall'art. 16 comma 1 D.L. n. 132/2014 conv. con modif. in L. n. 162/2014
immediatamente applicabile dall'anno 2015 così come anche chiarito da Cass. 19 settembre
2017 n. 21674).
5. Va ora, per comodità, brevemente riassunto il tema della controversia.
Con atto di citazione notificato il 05.09.2015 Parte_2 Controparte_1 Parte_3
, e convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale
[...] Parte_4 Parte_5
3
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 4073/2019 R.G. – Parte_2
+ 4
[...] di Avellino il in Avellino, come in atti rappresentato;
nell'atto Parte_1
introduttivo del giudizio gli attori, premettendo essere proprietari di immobili situati nel detto condominio, impugnavano la delibera assembleare convocata per la data del 30.06.2015
avente ad oggetto i seguenti punti all'ordine del giorno: 1) determinazioni in ordine agli esercizi finanziari degli anni 2008-2014; 2) dimissioni dell'amministratore e nomina di un nuovo amministratore con determinazione del compenso;
3) variazione al bilancio 2015
conseguente al nuovo compenso dell'amministratore.
Nel corso della predetta riunione, accertata la valida costituzione dell'assemblea per la partecipazione di 32 condomini su 44 pari a 727,27 millesimi, i condomini avevano approvato il conto consuntivo 2008-2014, respinto le dimissioni dell'amministratore, confermandolo nell'incarico e stabilendo un compenso di € 300,00 mensili con oneri fiscali a carico dei condomini;
la suddetta delibera era stata ritualmente notificata agli assenti in data 06.07.2015.
Con successivo atto di citazione notificato il 05.09.2015 i condomini Parte_2
, e impugnavano Controparte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
la predetta delibera eccependone la nullità, l'annullabilità e/o l'inefficacia giuridica per inesistenza di valida costituzione dell'assemblea e di valide delibere, nonché l'intervenuta prescrizione delle somme relative alle gestioni degli anni 2008 e 2009 ed infine la scarsa chiarezza dell'unico bilancio delle gestioni 2008-2014.
Si costituiva in giudizio il convenuto, contestando ogni avverso assunto;
disposta Parte_1
la mediazione obbligatoria - alla quale il convenuto non partecipava - ed assegnati Parte_1
i termini per il deposito delle note istruttorie, il giudice di prime cure formulava una proposta conciliativa, che non veniva accolta dalle parti. Senza alcuna istruttoria, il giudizio veniva infine definito con la sentenza impugnata, nella quale il giudice di prime cure dichiarava la
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 4073/2019 R.G. – / Parte_1
+ 4 Parte_2 nullità della delibera del 30.06.2015 del e non dovute le somme Parte_1
addebitate agli attori nei bilanci 2008-2014, condannando il condominio medesimo alla refusione delle spese di lite in favore degli attori.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello il come in atti Parte_1
rappresentato.
6. Con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione in sentenza degli artt. 75 cpc, 1130
e 1131 cc, sostenendo che il Tribunale abbia ingiustamente ravvisato il difetto di legittimazione attiva dell'amministratore di condominio a resistere in un giudizio avente ad oggetto materie che rientrano nelle sue competenze;
il appellante sostiene invece Parte_1
che l'autorizzazione o la ratifica dell'assemblea siano necessari soltanto per le cause che esorbitano i poteri dell'amministratore e non anche per le cause che abbiano ad oggetto l'esecuzione di delibere assembleari ovvero, come nel caso de quo, la resistenza all'impugnazione di una delibera assembleare;
a tale proposito, il appellante Parte_1
ribadisce di aver, in ogni caso, depositato telematicamente agli atti la delibera del 20.05.2016
con la quale l'assemblea aveva ratificato l'operato dell'amministratore, dolendosi che il giudice di prime cure non abbia preso visione del suddetto deliberato, che avrebbe superato ogni obiezione sul punto.
7. Con il secondo motivo l'appellante, lamentando la violazione in sentenza dell'art. 112
cpc, sostiene che il Tribunale abbia reso una pronuncia su una domanda mai proposta dagli attori. Più precisamente, il appellante afferma che la delibera assembleare oggetto Parte_1
del presente giudizio era stata impugnata dinanzi allo stesso Tribunale anche da un altro condomino ( ) a mezzo dello stesso difensore degli odierni appellati, senza che i Persona_1
due giudizi venissero riuniti;
in entrambe le impugnazioni erano state sollevate le stesse
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 4073/2019 R.G. – / Parte_1
+ 4 Parte_2 doglianze, con l'unica differenza che nel giudizio istaurato dal LO costui aveva anche chiesto di essere esentato dal pagamento delle spese portate nei bilanci oggetto di contestazione per non aver utilizzato l'immobile in quei periodi. Ora, sempre a dire dell'appellante, nel definire entrambi i giudizi, il Tribunale avrebbe emesso in pari data due sentenze (sentenza n. 292/15 oggetto del presente gravame e sentenza n. 293/15 l'altra)
sostanzialmente identiche, senza accorgersi che nel giudizio relativo alla presente controversia nessuno degli attori aveva mai richiesto di essere esonerato da determinate spese in forza dell'art. 14 del regolamento condominiale, ragion per cui nel caso di specie il Tribunale
avrebbe giudicato ultra petita.
8. Con il terzo motivo l'appellante, lamentando la violazione dell'art. 1362 c.c. relativo alla corretta interpretazione del regolamento condominiale, sostiene che il giudice di prime cure,
nel ritenere applicabile la tabella millesimale definitiva allegata al regolamento condominiale,
non abbia considerato che, in presenza di un numero di unità immobiliari più elevato di quelle originariamente previste e riportate nella tabella definitiva, la suddetta tabella doveva ritenersi oramai inapplicabile.
Precisa il appellante che al regolamento condominiale risultano allegate ben 6 Parte_1
diverse tabelle, tra le quali rilevano la tabella 1, predisposta sulla base di 38 unità immobiliari a ciascuna delle quali era stato attribuito un valore di 26,32 millesimi e la tabella 3, predisposta nel 1993 in occasione della realizzazione della prima parte del comprensorio condominiale,
nella quale ad ognuna delle 19 unità immobiliare era stato attribuito un valore di 52,63
millesimi; aggiunge che dal momento dell'avvenuta realizzazione di 44 unità immobiliari,
tutti i bilanci approvati dal 2012 in avanti sono stati fondati sulla attribuzione a ciascuna unità
immobiliare di un valore di 22,72 millesimi, derivanti dalla ridistribuzione dell'intero valore
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 4073/2019 R.G. – Parte_2
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[...] di 1000 millesimi tra il maggiore e definitivo numero di unità immobiliari effettivamente esistenti, ragion per cui devono ritenersi oramai inapplicabili sia la tabella 1 (cd. definitiva,
basata su 38 unità immobiliari), sia la tabella 3 (cd. provvisoria, basata su 19 unità
immobiliari), mentre deve ritenersi valida la nuova ripartizione sulla quale sono stati fondati i bilanci 2008 -2014. Sulla scorta di tale articolata premessa in fatto, il afferma Parte_1
dunque l'evidente erroneità della sentenza impugnata, che ha ritenuto valida ed efficace la tabella 1, nei fatti oramai modificata, sostenendo altresì che, poiché altre delibere precedenti e successive a quella oggetto di causa sono state fondate sulla nuova tabella in cui ciascuna unità equivale a 22,72 millesimi senza alcuna impugnazione, la tabella millesimale allegata al regolamento condominiale deve ritenersi comunque superata dalla reiterata e costante applicazione della nuova tabella.
9. Con il quarto motivo il appellante lamenta la violazione degli artt. 67 disp. Parte_1
att. cc e 1136 cc., avendo il Tribunale dichiarato illegittima la delibera impugnata per la mancata indicazione soggettiva dei votanti, nonché per l'impossibilità di accertare il legittimo conferimento delle deleghe;
il condominio appellante afferma invece che la delibera impugnata contiene l'indicazione numerica e nominativa dei condomini presenti personalmente e per delega, l'indicazione del quorum raggiunto sia in termini di condomini che di millesimi. Il , infine, confermando di aver versato in atti tutte le deleghe Parte_1
relative alla delibera impugnata, precisa che - in ogni caso - un eventuale vizio della delega e una carenza nel potere di rappresentanza possa essere sollevato soltanto dal condomino delegante ovvero dal condomino falsamente rappresentato, ma non dagli altri condomini estranei al sotteso rapporto di mandato.
10. Con il quinto motivo il appellante lamenta la violazione dell'art. 2948 Parte_1
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[...] comma IV cc in materia di prescrizione degli oneri condominiali, avendo il giudice di prime cure ritenute prescritte le somme dovute per gli anni 2008 e 2009. Diversamente, il condominio appellante sostiene che al credito costituito dalle somme anticipate dall'amministratore per conto del condominio ed ai compensi spettanti all'amministratore per l'opera prestata non possa applicarsi la prescrizione quinquennale e che, anche volendo ritenere applicabile la prescrizione quinquennale, il dies a quo decorra in ogni caso dalla data di approvazione dei rendiconti e dello stato di riparto, precisando che i bilanci con i relativi riparti e le morosità ivi evidenziate erano stati più volte allegati alle convocazioni assembleari,
ivi compresa quelle del giorno 11-12.12.12, ragion per cui il termine prescrizionale doveva in ogni caso ritenersi interrotto.
11. Con il sesto motivo il lamenta la violazione dell'art. 132 cpc relativo alla Parte_1
necessaria motivazione della sentenza, nonché la violazione dell'art. 1130 bis cc in ordine ai principi da seguire nella redazione del rendiconto condominiale.
Il impugnante lamenta infatti che il Tribunale abbia dichiarato illegittima la Parte_1
delibera per mancanza di chiarezza dei rendiconti, senza tuttavia indicare le mancanze rilevate oppure le violazioni, rendendo così una motivazione meramente apparente dalla quale scaturisce la nullità della sentenza. Ad ogni modo, tenuto conto che i rendiconti risultano redatti indicando in maniera analitica entrate ed uscite, fondi disponibili e riserve, debiti e crediti di ciascun condomino, sempre applicando il principio di cassa, ovvero imputando le spese al periodo di gestione in cui sono state sostenute, risulta evidente che il giudice di prime cure non abbia consultato affatto la copiosa documentazione versata in atti.
12. Tutte le doglianze che precedono, esaminate congiuntamente per la loro stratta
connessione in fatto e diritto, sono fondate e vanno accolte per le ragioni che di seguito
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 4073/2019 R.G. – / Parte_1
+ 4 Parte_2 si vanno ad illustrare.
In relazione al primo motivo, ribadito che all'amministratore di condominio spetta la rappresentanza processuale attiva e passiva del senza necessità di autorizzazione Parte_1
o ratifica dell'assemblea, giacchè l'esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientrano fra le attribuzioni proprie dello stesso (Cass. 16.02.2017 n. 4183; Cass. 23.01.2014
n. 1451), si osserva che nel caso di specie è stata in ogni caso provata per tabulas l'intervenuta ratifica dell'operato dell'amministratore e dei mandati conferiti all'avv. per alcuni Pt_4
giudizi, tra i quali è compreso il giudizio n. 3915/2015 tra le odierne parti in causa, sicchè la doglianza del appellante è fondata e va accolta. Parte_1
Quanto al secondo motivo, relativo ad una pronuncia ultra petita del giudice di prime cure,
anch'esso deve ritenersi evidentemente fondato e meritevole di accoglimento.
Ed invero, non avendo gli originari attori richiesto in citazione alcuna dispensa dal pagamento delle quote condominiali per il periodo ricompreso tra gli anni 2008-2014, la pronuncia resa
Tribunale appare evidentemente ultronea rispetto al petitum della domanda giudiziale proposta dagli stessi e, come tale, meritevole di sicura riforma sul punto.
Anche il terzo motivo dell'impugnazione, relativo alla violazione dell'art. 1362 cc nella interpretazione del regolamento condominiale, appare fondato e meritevole di accoglimento.
In proposito, va premesso che il regolamento condominiale predisposto dal costruttore-
venditore per il condominio all'art. 2 riconosce l'avvenuta edificazione di venti Parte_1
unità immobiliari, precisando che ogni singola unità immobiliare realizzata su più livelli viene individuata a sinistra con il sub/A e a destra con il sub/B e che, ad edificazione compiuta, il complesso sarà composto da 38 unità immobiliari oltre al preesistente fabbricato Parte_1
E.
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[...] Nel successivo art. 3 il regolamento recita testualmente che: a tutti gli effetti le quote di
proprietà di ciascuna unità condominiale sono considerate “equivalenti in parti uguali” ed
espresse in millesimi come indicato nella tabella 1 - tabella millesimi definitivi parti e servizi
comuni - e ciò sia per i diritti di proprietà delle cose comuni, che per la ripartizione delle
spese condominiali e la rappresentatività nell'assemblea condominiale. I valori di cui al
detto articolo 3 possono essere modificati se si verificano ulteriori suddivisioni delle attuali
unità immobiliari”.
In concreto, ad edificazione ultimata, le unità immobiliari originariamente previste in numero di 38 sono risultate invece 44, sicchè sia le tabelle millesimali provvisorie che la tabella millesimale definitiva sono apparse oramai non più corrispondenti alla situazione di fatto;
se infatti nella tabella del 1993 la ripartizione millesimale equivalente tra le 19 unità immobiliari edificate attribuiva 52,63 millesimi a ciascuna di esse e la tabella definiva fondata su 38 unità
immobiliari attribuiva 26,32 millesimi ad ogni unità, ad edificazione ultimata di 44 unità
immobiliari nessuna tra le tabella allegate al regolamento poteva dirsi più adeguata allo stato di fatto oramai esistente.
Tanto premesso, considerato che tutte le tabelle millesimali allegate al regolamento contrattuale del condominio riproducono in termini numerici il principio di Parte_1
equivalenza tra quote - circostanza confermata dal fatto che ciascuna tabella riporta lo stesso identico valore millesimale per tutti i condomini - in applicazione del principio innanzi richiamato, l'intero valore millesimale pari a 1000 è stato successivamente ripartito tra le 44
unità immobiliari edificate, con attribuzione definitiva del valore di 22,72 millesimi a ciascuna unità immobiliare che compone il condominio stesso.
In virtù di quanto innanzi, dal 2012 in poi tutte le spese per le parti comuni risultano ripartite
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+ 4 Parte_2 in ossequio al principio di equivalenza tra unità immobiliari indicato nel regolamento e non più in base alla tabella definitiva che, ove applicata senza considerare il maggior numero di unità immobiliari edificate, avrebbe comportato la sicura violazione del principio suddetto,
posto a base della disciplina di cui al regolamento condominiale di origine contrattuale.
Precisato in fatto quanto innanzi, non appare quindi corretto l'assunto secondo cui il principio di equivalenza risulta applicabile soltanto alle ville bifamiliari in senso verticale da cielo a terra, con la conseguenza che qualunque “diversa uguaglianza” non contemplata dal regolamento deve ritenersi illegittima, come invece affermato in sentenza dal giudice di prime cure.
Ed infatti, considerato che l'art. 3 del regolamento contrattuale afferma che: “i valori di cui
all'art. 3 possono essere modificati se si verificano ulteriori suddivisioni delle attuali unità
immobiliari” deve in primo luogo ritenersi pacificamente ammessa la possibilità di una ulteriore suddivisione delle unità abitative bifamiliari, originariamente divise in senso verticale da cielo a terra.
La possibile ulteriore suddivisione delle unità abitative già realizzate va poi necessariamente contemperata con l'altro principio contenuto nel regolamento, costituito dalla equivalenza sostanziale di tutte le unità abitative esistenti a prescindere dalle loro dimensioni;
il contemperamento dei surrichiamati principi contenuti nel regolamento condominiale e la loro applicazione concreta non può che riflettersi in maniera incisiva sulle dinamiche di gestione dell'intero complesso condominiale.
Ed invero, l'ordinamento giuridico prevede all'art. 1118 del codice civile che, se il titolo non
dispone altrimenti, i diritti dei condomini sulle parti comuni sono proporzionali al valore
dell'unità immobiliare di ciascuno di essi, ragion per cui le tabelle millesimali costituiscono
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[...] lo strumento pratico di applicazione del generale principio di proporzionalità, diretto a riflettere i suoi effetti sulla proprietà delle parti comuni, sulla ripartizione delle spese condominiali e sulla rappresentatività all'interno dell'assemblea condominiale.
Il criterio di proporzionalità nella ripartizione delle spese comuni in condominio è richiamato anche nell'art. 1123 del codice civile che, in ogni caso, fa salva ogni diversa convenzione; ciò
posto, deve concludersi affermando che il criterio di proporzionalità indicato negli artt. 1118
e 1123 cc. è derogabile attraverso una diversa convenzione, purchè adottata dall'unanimità
dei condomini attraverso una delibera assembleare ovvero con l'accettazione del regolamento contrattuale.
Ed infatti, il regolamento di condominio contrattuale predisposto dall'originario proprietario,
una volta richiamato ed accettato nei singoli atti di acquisto, è vincolante per tutti i condomini e anche per i successivi aventi causa poichè rappresenta la “legge interna del condominio”;
può quindi contenere disposizioni limitative della proprietà esclusiva e prescrivere criteri di ripartizione delle spese differenti da quelli legali prevalendo sulle norme generali del codice civile, fatte salve le disposizioni espressamente indicate come inderogabili e le norme imperative, tra le quali non possono annoverarsi quelle innanzi richiamate.
In virtù di quanto innanzi detto, il principio di equivalenza nella ripartizione delle spese contemplato dal regolamento contrattuale del condominio , seppur differente Parte_1
rispetto al criterio generale indicato dalla legge, è legittimo e destinato a prevalere sul generale criterio di proporzionalità indicato dal codice civile, con la conseguenza che la sua applicazione è obbligatoria per tutti i condomini acquirenti di unità immobiliari all'interno del detto comprensorio immobiliare e non può costituire motivo di invalidità del deliberato assembleare, come invece sostenuto dalle parti appellate.
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+ 4 Parte_2 Considerato peraltro, come già detto, che le tabelle millesimali sono dirette ad individuare la misura dei diritti di ciascun condominio sulle parti e sui servizi comuni, a predisporre gli strumenti per la ripartizione delle spese, nonché ad indicare il criterio per stabilire (unitamente alle teste) il raggiungimento dei quorum costitutivi e deliberativi, il principio di equivalenza
tra le unità immobiliari del comporta che l'eventuale variazione del Parte_1
numero delle unità immobiliari non rende necessaria nè la rettifica delle tabelle già
predisposte, né la creazione ed approvazione di una nuova tabella millesimale. Ed infatti, pur in assenza di tabelle millesimali, il paritario valore millesimale tra tutti i condomini consente di ricavare i diritti sulle parti comuni e le spese a sostenersi con una semplice operazione aritmetica;
analogamente, la valida costituzione delle assemblee condominiali e la valida adozione delle delibere del dipendono esclusivamente dal numero dei partecipanti Parte_1
e non anche dal valore millesimale rappresentato di ciascuno di essi, sicchè le maggioranze costitutive e deliberative possono essere conteggiate e raggiunte soltanto sulla base del numero dei partecipanti (cd. per teste) e dunque a prescindere dal valore proprietario rappresentato da ciascun condomino.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'applicazione della tabella definitiva riferita a
38 unità immobiliari, ponendosi in evidente contrasto con il “principio di equivalenza” -
principio fondante del regolamento contrattuale convenzionalmente accettati dai condomini e criterio sul quale risultano impostate tutte le tabelle millesimali precedentemente redatte ed allegate al regolamento stesso - non può essere ritenuta corretta.
Procedendo oltre nella disamina dell'impugnazione, si osserva che nella sentenza impugnata il giudice di prime cure ha affermato che la delibera assembleare oggetto di causa sia stata redatta in maniera poco chiara, al punto da impedire sia la verifica dei condomini presenti alla
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+ 4 Parte_2 riunione e sia le maggioranze costitutive e deliberative raggiunge in quella sede.
La decisione resa sul punto dal giudice di prime cure non può, tuttavia, essere condivisa.
Invero, nell'epigrafe della delibera impugnata risultano indicati il numero dei presenti personalmente ed a mezzo delega (deleghe regolarmente versate in atti) pari a 32 condomini sul totale di 44; in applicazione del principio di equivalenza delle quote contenuto nel regolamento contrattuale, risulta raggiunto di 727,27 millesimi (1000 : 44 x 32),
evidentemente sufficiente per la valida costituzione dell'assemblea, nonché per la valida assunzione di decisioni assembleari;
nel verbale assembleare è poi contenuta l'illustrazione ad opera dell'amministratore dei conteggi - precedentemente consegnati ai condomini via pec e messi a disposizione in forma cartacea - ed infine l'approvazione dei rendiconti 2008-2014
all'unanimità dei presenti.
Ciò posto, nessuna censura può essere sollevata in relazione alla delibera impugnata, che appare completa di tutti gli elementi necessari alla verifica della sua validità ed efficacia.
In relazione poi al possibile conflitto di interessi tra i condomini delegati ed i condomini
delegati paventato dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata, si rileva la sua irrilevanza ai fini dell'impugnazione della delibera oggetto di causa;
la giurisprudenza è infatti concorde nell'affermare che in subiecta materia soltanto il condomino delegante e quello che si ritenga falsamente rappresentato sono legittimati a far valere gli eventuali vizi della delega o la carenza del potere di rappresentanza, mentre tutti gli altri condomini devono ritenersi privi di alcun valido interesse all'impugnazione sul punto (così Cass. ord. n. 16673/2018; Cass.
07.07.2004 n. 12466).
Si osserva, infine, che nella delibera impugnata tutte le decisioni risultano adottate all'unanimità dei presenti, sicchè la censura relativa alla poca chiarezza della delibera
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 4073/2019 R.G. – / Parte_1
+ 4 Parte_2 impugnata per la mancata indicazione soggettiva dei votanti appare del tutto infondata, in assenza di condomini dissenzienti rispetto alle decisioni adottate.
In virtù delle considerazioni che precedono, deve dunque affermarsi che anche la quarta doglianza del condominio impugnante è fondata e va accolta.
Il quinto motivo di doglianza del impugnante, avente ad oggetto la dichiarata Parte_1
prescrizione delle somme relative alla gestione degli anni 2008 - 2009 per l'assenza di atti interruttivi è altresì fondato e meritevole di accoglimento.
Ed invero, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, alle somme anticipate nell'interesse del condominio ed ai compensi dell'amministratore si applica il termine di prescrizione decennale, in quanto il rapporto giuridico tra l'amministratore ed il condominio è contratto di mandato e non un contratto di prestazione d'opera professionale, al quale sarebbe applicabile il termine di prescrizione breve.
Ai crediti nascenti da obbligazioni periodiche, tra i quali si annoverano gli oneri condominiali,
si applica invece laprescrizione in cinque anni;
tuttavia, per consolidata giurisprudenza in materia,la decorrenza della prescrizione è da rapportarsi non alla data di approvazione delle spese, bensì alla data di approvazione del rendiconto delle spese e del relativo stato di riparto,
che costituisce il titolo nei riguardi di ciascun condomino (così Cass. 24.02.2014 n. 4489;
Cass. n., 11981/92).
Da ultimo, anche la sesta doglianza, con la quale il impugnante contesta che il Parte_1
giudice di prime cure abbia ritenuto privi dei requisiti minimi di chiarezza e legalità i rendiconti sottoposti all'approvazione dell'assemblea senza però indicarne le presunte mancanze, rendendo così una motivazione meramente apparente, è fondata e va accolta.
Ed invero, dalla consultazione dei rendiconti della gestione per gli anni 2008-2014 si evince
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+ 4 Parte_2 che per ciascuna annualità sono riportate le voci attive e le spese sostenute nel periodo, con indicazione delle causali degli incrementi economici e degli esborsi in applicazione del principio di cassa;
in calce ai bilanci è presente il quadro riepilogativo dell'intera movimentazione contabile del , che indica anche le poste attive e passive riferite Parte_1
ad ogni singolo condomino.
Ciò posto, diversamente da quanto sostenuto sul punto dagli appellati, deve affermarsi che i bilanci sono stati redatti in maniera chiara ed intellegibile;
in proposito, la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che per la validità della deliberazione di approvazione del rendiconto condominiale non è necessaria la presentazione all'assemblea di una contabilità redatta con forme rigorose analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società, ma è sufficiente che essa sia idonea a rendere intelligibile ai condomini le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione (così Cass. n. 1370/2023); nella contabilità condominiale deve applicarsi infatti
il “principio della prevalenza della sostanza sulla forma”, che costituisce una specificazione del principio della correttezza e veridicità dell'informazione contabile e del principio di chiarezza, nel senso che la rilevazione e la presentazione delle voci va effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione (così Cass. n. 28257/2023).
13. Da ultimo, va esaminato l'appello incidentale proposto dagli appellanti nella comparsa di costituzione in giudizio, in via subordinata e condizionata all'eventuale accoglimento dell'impugnazione in ordine alla carenza di motivazione di cui al sesto motivo dell'impugnazione principale.
Reiterando sostanzialmente le doglianze già svolte in primo grado, gli appellanti incidentali chiedono che, in caso di riforma della sentenza, vengano in ogni caso annullati i bilanci del periodo 2088-2014 per l'assenza dei requisiti minimi di chiarezza e legalità nella loro redazione
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+ 4 Parte_2 e che venga disposta in loro favore la non debenza di alcuna somma e la conseguente restituzione delle somme già versate.
Le considerazioni svolte nella parte motiva che precede consentono di disattendere integralmente le predette istanze, in quanto evidentemente infondate.
14. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello principale è fondato e va accolto,
mentre l'appello incidentale va rigettato.
La totale soccombenza degli appellati - appellanti incidentali comporta la loro condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio;
la relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/14 e succ. mod.., con applicazione dello scaglione di valore fino ad €. 26.000,00, nei valori medi per le fasi studio, introduttiva e decisionale sia del primo che del secondo grado.
15. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, gli appellati -
appellanti incidentali, in quanto soccombenti, sono tenuti a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater
DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M
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La Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, sull'appello proposto dal
[...]
avverso la sentenza n. 292/2019 resa dal Tribunale di Parte_6
Avellino tra le parti in epigrafe indicate, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così
definitivamente provvede:
1- accoglie l'appello principale e, per l'effetto, rigetta l'impugnativa della delibera assembleare del 30.06.2015 oggetto di causa;
2- rigetta l'appello incidentale;
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[...]
3- condanna , Parte_2 Controparte_1 Parte_3 Parte_4
, in solido tra loro, a pagare in favore del
[...] Parte_5 Parte_1
, in persona dell'amministratore p.t., le spese del doppio grado di giudizio, che
[...]
liquida per il primo grado in €. 3.397,00 per compensi professionali e per il secondo grado in €. 355,50 per spese ed €. 3.966,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, Iva e Cap come per legge;
4- dà atto che gli appellati - appellanti incidentali sono tenuti a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13
comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n.
228).
Così deciso in Napoli, il 09.04.2025
Il giudice ausiliario estensore Il presidente avv. Daniela Gesmundo dott.ssa Alessandra Piscitiello
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s,
21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt.
15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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