Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 31/03/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 25/2025 R.G. P.U.
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
dr. Pier paolo Lanni presidente dr. Luigi Pagliuca giudice dr. Francesco Bartolotti rel./est. giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: apertura della liquidazione giudiziale di (C.F./P. I.V.A.: Controparte_1
, sede legale in VIA Pacinotti 9/11 – 37026 loc. Settimo, Pescantina (VR); P.IVA_1 rappresentante legale/presidente consiglio amministrazione: . Controparte_2
…oooOooo… visto il ricorso ex art. 40 CCII presentato in data 20.01.2025 da Controparte_3
con cui si chiede che venga dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...] [...]
CP_1 rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati ai sensi dell'art. 40 comma sesto CCII in data 29.01.2025 come risulta dalle attestazioni della Cancelleria e come dichiarato dalla stessa società convenuta con memoria di costituzione depositata in data 05.03.2025; rilevato che, in pari data 05.03.2025 la stessa nel costituirsi, ha aderito alla Controparte_1 domanda di apertura nei propri confronti della procedura di liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 37 CCII. ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 CCII atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
vista la documentazione allegata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona e dalla stessa debitrice ricorrente in proprio;
ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- è un'impresa che esercita un'attività commerciale (di costruzione, Controparte_1 montaggio, installazione e manutenzione di macchine per la lavorazione del marmo e dei graniti, come da visura camerale in atti) ed è, pertanto, soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
- la società debitrice si trova in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 CCII, come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente (i) dal protratto inadempimento nei confronti dell'istante, che vanta un credito fondato su decreto ingiuntivo non opposto, in forza del quale ha notificato al debitore atto di precetto per l'importo di € 9.182,25; (ii) dalla elevata esposizione documentata dalla stessa debitrice nella somma di € 522.724,00 sulla base dell'ultimo bilancio di esercizio, depositato nel 2023, peraltro in costante aumento nel corso dell'ultimo triennio (pari ad € 408.795,00 nel 2020, ad € 421.849,00 nel 2021 e ad € 464.045,00 nel 2022); (iii) dalla correlativa contrazione dei ricavi, che risultano diminuiti dal valore di
€ 382.445,00 del 2020 a quello di € 276.891,00 nel 2023; (iv) dalla rilevante perdita di esercizio dichiarato dalla stessa società convenuta per l'anno 2024, siccome documentata nel bilancio di esercizio provvisorio redatto con riferimento temporale fino al 30.09.2024, ove si attesta una perdita per li valore economico di € 318.391,83; (v) dall'ingente ammontare dei debiti erariali, pari ad € 320.153,10 alla data del 29.01.2025; rilevato che i dati di bilancio di esercizio degli ultimi tre anni attestano il superamento delle soglie dimensioni di attivo patrimoniale, ricavi ed ammontare complessivo di debiti;
dunque si evince il mancato possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII da parte della società debitrice;
rilevato che, ai sensi dell'art. 49, comma quinto CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad € 30.000,00;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. CCII,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F./P. Controparte_1
I.V.A.: ), sede legale in VIA Pacinotti 9/11 – 37026 loc. Settimo, Pescantina P.IVA_1
(VR); rappresentante legale/presidente consiglio amministrazione:
[...]
CP_2
2) NOMINA giudice delegato il dr. Francesco Bartolotti;
3) NOMINA curatore l'avv. Francesco FERRARESE GIRARDI in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 CCII, il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 CCII); 5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 13 giugno 2025 ore 10.00 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 CCII;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) DISPONE, ai sensi degli artt. 49 e 45 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 28/03/2025.
Il giudice relatore Il presidente Francesco Bartolotti Pier Paolo Lanni