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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/12/2024, n. 2152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2152 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1179/2024 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'Appello iscritta al n. r.g. 1179/2024 CC (che include anche il sub-procedimento n. r.g.
1179-1/2024 CC relativo alla c.d. inibitoria) da:
, C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Roberto Orfeo e Parte_1 C.F._1
Barbara Fardin del Foro di Padova, giusta procura in atti;
contro
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Matteo Bosa del Foro CP_1 C.F._2
di Treviso, giusta procura agli atti;
e con
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA, a cui la Cancelleria ha trasmesso gli atti in data 06.11.2024.
CONCLUSIONI
1 Per : Parte_1
“In via preliminare: disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione dei motivi in fatto ed in diritto illustrati in narrativa nonché del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima;
In via principale nel merito: per le ragioni ed i motivi esposti in narrativa, riformare integralmente la sentenza n. 1048/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Padova in data 28/05/2024, pubblicata il
31/05/2024 e notificata il 03/06/2024, accogliendo la domanda formulata, e successivamente precisata, dalla parte resistente in primo grado, che di seguito si riporta:
<<nel merito, in via principale: 2) respingersi la richiesta di versamento un assegno < i>
divorzile formulata dalla sig.ra poiché ella è occupata e economicamente Parte_2 autosufficiente e stante l'accertata capacità economica di quest'ultima, nonché in assenza di effettivi riscontri circa la rinuncia a concrete occasioni professionali>> in quanto infondata in fatto e in diritto.
In via subordinata: per le ragioni ed i motivi esposti in narrativa riformare il dispositivo della sentenza n. 1048/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Padova in data 28/05/2024, pubblicata il
31/05/2024 e notificata il 03/06/2024, disponendo la decorrenza dell'assegno divorzile dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, per entrambi i gradi di giudizio, come per legge.
In via istruttoria: per le ragioni esposte in narrativa, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nelle memorie 183, sesto comma, c.p.c. e non accolte. …”.
Per Parte_2
“IN VIA PRELIMINARE accertata la mancanza dei presupposti ai sensi dell'art. 283 c.p.c., per le ragioni e i motivi esposti in narrativa, rigettarsi l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza oggetto di impugnazione.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: accertata l'infondatezza del gravame, per tutte le ragioni e i motivi esposti in narrativa, rigettarsi tutti
i motivi d'appello e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza del Tribunale di Padova n.
1048/2024 emessa il 28.05.2024 e pubblicata il 31.05.2024 in questa sede oggetto di impugnazione;
Spese di lite interamente rifuse.
In via istruttoria:
2 Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183, comma VI,
c.p.c. per tutti i motivi ivi esposti e ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie avverse per i motivi tutti di cui alle predette memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova formulati da parte del Sig. , si chiede di essere abilitati a Parte_1 prova contraria con i testi già indicati a prova diretta”.
Per la Procura Generale:
“dichiara di intervenire e conclude chiedendo il rigetto della impugnazione”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 20.10.2021, conveniva innanzi al Tribunale di Padova Parte_2
per ottenere lo scioglimento degli effetti civili del loro matrimonio concordatario Parte_1 celebrato il 13.05.1990, con attribuzione di un assegno divorzile di € 400,00 al mese avente funzione compensativa-perequativa per i sacrifici sopportati a beneficio della famiglia nell'arco di 16 anni di matrimonio ed anche natura assistenziale in ragione della dedotta inadeguatezza delle sue risorse, essendo disoccupata, avendo problemi fisici che la limiterebbero nelle mansioni manuali ed avendo difficoltà a maturare il trattamento pensionistico.
Esponeva che dall'unione erano nati tre figli, in data 10.06.1994, in data 20.01.1997 ed Per_1 Per_2
in data 29.09.1998. Per_3
Spiegava che il Tribunale di Treviso, con Decreto del 21.09.2006, aveva omologato la separazione personale dei coniugi prevedendo, fra l'altro, che il marito versasse alla moglie, a titolo di concorso nel mantenimento dei tre figli, la somma di € 1.000,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici
Istat, oltre a tutte le spese straordinarie inerenti ai figli, nulla disponendo a favore della in Pt_2
ragione della sua dichiarata autosufficienza economica.
Precisava che nel 2009, a seguito di ricorso ex art. 710 c.p.c. presentato da che all'epoca si Parte_1
trovava in cassa integrazione, il Tribunale di Treviso aveva ridotto il contributo paterno per i figli alla somma di € 850,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat a partire dal mese di dicembre 2010, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Aggiungeva che, nel 2019 e 2020, erano stati revocati i contributi al mantenimento delle figlie Per_2
ed essendo divenute economicamente autosufficienti, mentre il contributo per era stato Per_3 Per_1 portato ad € 400,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
3 Deduceva di avere lavorato fino al 1995; di essersi dedicata alla famiglia a seguito della nascita del primo figlio;
di avere svolto - dopo la separazione - lavori occasionali come colf, con i quali arrotondava quanto percepito dal marito a titolo di contributo al mantenimento per i tre figli;
di avere problemi di salute (v. ernia discale ed artrosi) che non le consentono sforzi fisici intensi;
che - invece -
lavora come operaio specializzato e percepisce circa nette € 1.800/1.900 mensili (v. Parte_1
contratto a tempo pieno).
2. In data 08.03.2022, si costituiva replicando che la controparte: Parte_1
- lavorava con contratto a tempo determinato (avente scadenza il 30.06.2022) presso la società
“Maglificio Colombo S.r.l.” con la qualifica professionale di maglierista;
- era stata occupata in sartoria/maglificio dal 1984 al 1996, quando aveva deciso autonomamente di dare le dimissioni, contro la volontà del marito, il quale le aveva proposto di avvalersi di una baby- sitter e si era poi adoperato perché conservasse un livello professionale adeguato curando la realizzazione di un laboratorio come sarta-magliaia e pagandole il corso da stilista nel biennio 1998-
2000;
- nel corso degli anni aveva svolto la medesima attività di operaia tessile (v. anni 2008, 2014, 2015,
2016 e 2017, come da allegato estratto previdenziale), sia come dipendente che come artigiana, oltre a mansioni di colf “in nero”;
- aveva prodotto certificati medici risalenti nel tempo e comunque non attestanti alcuna inabilità lavorativa;
- era proprietaria esclusiva dell'immobile dove viveva, già casa coniugale;
- era altresì proprietaria pro-quota di terreni seminativi siti in Zero Branco (TV);
- nel 1993 aveva ricevuto in donazione dal marito la quota di ½ di nuda proprietà di un fabbricato rurale, dalla cui vendita (nel 2015) sarebbe stato ricavato un prezzo ben superiore a quello dichiarato di
€ 45.000,00.
Cercariolo chiariva altresì che - a seguito della separazione - nel 2007 aveva donato ai figli , Per_2
e egli immobili pervenutigli a seguito di successione ereditaria. Per_3 Per_1
3. All'udienza presidenziale del 18.03.2022, la riferiva sia di lavorare a tempo determinato per un Pt_2
maglificio con stipendio di circa nette € 900/950,00 mensili (essendo stata assunta part-time, a termine,
a luglio 2021 fino a giugno 2022), sia che il figlio aveva interrotto gli studi ed era occupato in Per_1
uno stage come magazziniere con stipendio di circa € 900,00 mensili.
4. Con Ordinanza datata 18.3.2022, il Presidente delegato prendeva atto:
“allo stato non sussistono i presupposti per stabilire un assegno a favore della ricorrente, atteso che
ha evidentemente provveduto autonomamente al proprio sostentamento sin dalla Parte_2
4 separazione consensuale (omologata con decreto del 21.9.2006) e che, comunque, la stessa ha continuato a svolgere attività lavorativa”
e disponeva:
“in via temporanea e urgente:
1. a modifica delle condizioni di separazione (decreto del Tribunale di Treviso nel procedimento ex art.
710 c.p.c. n. V.G. 3927/2020 del 3.11.2020), pone a carico di , a titolo di contributo Parte_1
per il mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, la somma di € Per_1
150,00 mensili, da versarsi a entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi Parte_2
annualmente secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del
Tribunale di Padova del 17-1-2017”.
5. Con Sentenza N° 1575/2022 del 20.09.2022, veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti e con Ordinanza di pari data veniva rimessa la causa in istruttoria con assegnazione termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
6. Con Ordinanza dell'11.03.2023, il Giudice istruttore - su accordo tra le parti - revocava da settembre
2022 il contributo al mantenimento per il figlio divenuto economicamente autosufficiente (dopo Per_1 essere stato assunto con contratto triennale di apprendistato dal 02.09.2022 con reddito di circa €
1.200,00 mensili); rigettava le istanze istruttorie delle parti;
fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
7. Con Sentenza collegiale N° 1048/2024, pubblicata il 28.05.2024, il Tribunale di Padova ha stabilito:
“- revoca il contributo al mantenimento per il figlio partire da settembre 2022 Per_1
- Dispone che il sig. versi entro il 10 di ogni mese alla sig.ra la Parte_1 Parte_2
somma di € 200, rivalutabili annualmente secondo indici Istat, a titolo di assegno divorzile, a decorrere dalla domanda.
Spese compensate”.
8. Il Giudice di prime cure ha messo in risalto che risulta avere percepito da CU 2023 Parte_1 un reddito da lavoro dipendente di € 25.485,62 e nel 2022 di € 28.308,11; invece, ha Parte_2 avuto da Mod. 730 del 2023 € 11.783,00 e da Mod. 730 del 2022 € 6.055,00.
6. Avverso detta pronuncia, ha proposto gravame chiedendo la c.d. inibitoria di cui Parte_1 all'art. 283 c.p.c. e formulando i seguenti motivi di doglianza.
Con il primo motivo, l'appellante ha denunciato la violazione dell'art. 5, sesto comma, L. n. 898/1970.
ha evidenziato che, per l'assegno divorzile, occorre l'imprescindibile situazione di Parte_1
ristrettezza economica che deve contraddistinguere la posizione del beneficiario;
difatti, la funzione
5 compensativo/perequativa dell'assegno non è autonoma, ma deve essere valutata sul presupposto
(oggettivo) che il soggetto richiedente non abbia o non possa procurarsi adeguati mezzi di sostentamento;
se quest'ultimo risulta economicamente autosufficiente ed in grado di reperire risorse in modo autonomo, non ha alcun diritto all'assegno divorzile, salvo il caso limite in cui fra gli ex coniugi vi sia un divario reddituale molto elevato, direttamente ricollegabile alle scelte di vita adottate e concordate durante il matrimonio.
Invero, all'emolumento divorzile deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa;
pertanto, la sua attribuzione implica la verifica dell'inadeguatezza delle sostanze dell'istante e dell'impossibilità di reperirle per ragioni oggettive.
Il riconoscimento dell'assegno in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto - in sé - che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza - in sé - di uno squilibrio reddituale tra i due (squilibrio che rappresenta solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6), essendo necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta (seppure condivisa) di colui che chiede l'assegno di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare;
si stratta di scelta che assume importanza nei limiti in cui abbia comportato sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente.
Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115-116 c.p.c.
Per , non ha dimostrato i fatti costitutivi del suo diritto ed il Collegio non ha Parte_1 Parte_2
valorizzato adeguatamente quanto da lui allegato e non contestato da controparte.
La richiedente doveva provare quando e quali aspettative ed occasioni professionali avrebbe sacrificato, non potendosi limitare alla mera deduzione del danno - solo in astratto - subito.
Inoltre, la era onerata di comprovare, per effetto del suo ruolo “preponderante” all'interno della Pt_2 famiglia, le ripercussioni nella ricerca del lavoro, per avere trovato un'attività deteriore o - comunque - diversa dalla precedente e non corrispondente alle sue aspirazioni, nonché di essersi doverosamente adoperata per reperire o migliorare un'occupazione lavorativa confacente alle sue capacità, senza essere rimasta inerte per anni.
A detta dell'appellante, l'ex moglie non ha dimostrato - nemmeno in via presuntiva - il consenso del marito né ha documentato realistiche occasioni professionali e reddituali sacrificate per aver preferito dedicarsi ai bisogni della famiglia.
La decisione del Tribunale di Padova mostra un uso distorto del principio di non contestazione, nonché
l'errata valutazione dei documenti offerti dalle parti.
6 , sin dalla prima memoria difensiva, ha eccepito di non essere mai stato d'accordo con la Parte_1
moglie circa il suo abbandono del posto di lavoro, specificando di aver tentato - più volte - di convincerla a rientrare in un contesto lavorativo e di essersi attivato in tale senso, come dedotto in appositi capitoli di prova non ammessi;
la - per
contro
- non ha contestato alcunché. Pt_2
Non è stato preso in considerazione il fatto che è stato a sostenere gli oneri di Parte_1 ristrutturazione della casa familiare appartenente alla moglie, mentre è stato valorizzato l'aspetto privo di attualità della mancanza di TFR e di pensione in capo alla Pt_2
Con il terzo motivo, l'appellante ha censurato la violazione dell'art. 132 c.p.c. per contraddizione della
Sentenza fra la motivazione ed il dispositivo.
Nella parte finale della pronuncia, il Tribunale ha scritto di ritenere congruo determinare l'assegno divorzile nella misura di: “€ 200 mensili, rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT, a decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio”, mentre in dispositivo è stato deciso che versasse la detta somma “a titolo di assegno divorzile, a decorrere dalla domanda”. Parte_1
Posto che la Sentenza di divorzio è passata in giudicato il 22.03.2023, mentre la domanda di assegno divorzile è stata introdotta con ricorso di ottobre 2021, il Tribunale di Padova si è discostato nel dispositivo finale da quanto illustrato in motivazione.
7. si è costituita in II Grado opponendosi alla c.d. sospensiva, contestando il gravame Parte_2
avversario in quanto infondato e difendendo la correttezza della pronuncia di I Grado, con espressa rivendicazione dell'importo mensile di € 200,00 a carico dell'ex coniuge a titolo assistenziale, essendo stata posta in cassa integrazione da maggio 2024 (v. € 769,00 al mese) ed avendo subito il licenziamento per giustificato motivo oggettivo ad ottobre 2024.
8. All'udienza del 18.11.2024 fissata per la trattazione dell'istanza ex art. 283 c.p.c., le parti hanno discusso anche il merito e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
9. Preliminarmente, giova rammentare che è inammissibile il gravame soltanto quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialogano” con la pronuncia di I Grado, perché le deduzioni sono del tutto inconferenti rispetto al decisum e poiché non sono pertinenti alle soluzioni accolte dal primo
Giudice (v. Cass. n. 21824/2019); non è questa la situazione che ci interessa, in quanto le censure mosse da sono “ancorate” al contenuto della decisione impugnata. Parte_3
10. L'appello proposto è infondato e deve essere respinto.
A. Con specifico riguardo all'assegno divorzile per cui è lite, rammentata la sua composita funzione assistenziale, perequativa, compensativa, nel rispetto degli artt. 2 e 29 della Costituzione, da cui discende il principio di solidarietà post-coniugale (v. Cass., S.U., 11.07.2018, n. 18287), è indispensabile confrontare le condizioni reddituali/patrimoniali dei coniugi;
verificare se,
7 effettivamente, il coniuge “debole” non disponga di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni obiettive;
accertare con rigore le cause della sperequazione secondo i criteri dettati dall'articolo
5, comma 6, della L. n. 898/1970 (v. Cass., Sez. VI, 19.02-11.06.2020, n. 11202), cioè:
- il contributo che il richiedente ha portato al nucleo ed al patrimonio familiare;
- il nesso causale fra le scelte comuni dei coniugi durante il matrimonio e la situazione del richiedente al momento del divorzio, valutando se quest'ultimo abbia sacrificato le sue aspettative professionali per contribuire alla cura della famiglia (v. Cass., 28.01.2021, n. 1786);
- le condizioni personali del richiedente (v. età, stato di salute, capacità lavorativa) che permettano di compiere una prognosi futura;
- la durata del vincolo matrimoniale.
C. Nel dettaglio, il matrimonio delle odierne parti è durato 16 anni (v. 1990-2006); sono nati tre figli da tempo maggiorenni ed autonomi;
la separazione consensuale si è conclusa nel 2006 e la moglie all'epoca si è dichiarata autosufficiente;
in sede di scioglimento degli effetti civili del matrimonio - nell'ottobre 2021 - è stato chiesto l'assegno divorzile di € 400,00.
D. All'udienza presidenziale del 18.03.2022, ha dichiarato: “Titolo di studio: diploma Parte_2
di scuola secondaria di primo grado. Attività lavorativa: in questo momento sto lavorando per un maglificio, con contratto a tempo determinato;
prima di lavorare per il maglificio facevo pulizie.
Reddito da lavoro: € 900/ 950,00 mensili. Altri redditi: no. Patrimonio: ho un appartamento che mi è stato donato da mio padre;
mio padre è deceduto tre anni fa e sono in attesa di dividere i beni con mio fratello. Confermo la volontà di divorziare, dopo la separazione non ci siamo più riconciliati. Preciso che quando ho depositato il ricorso [ottobre 2021] io non lavoravo, soprattutto perché c'era il Covid e facevo un lavoro di pulizie saltuario;
poi un conoscente mi ha detto di chiedere in questo maglificio dove ho trovato lavoro a luglio scorso [2021] con contratto di tre mesi, poi però mi hanno confermato per altri mesi fino a giugno del 2022”; la difesa della ricorrente ha aggiunto che la stessa sostiene rate mensili per un finanziamento pari ad € 400,00 della durata di tre anni.
Alla medesima udienza, ha affermato: “Titolo di studio: diploma scuola secondaria Parte_1
di primo grado. Attività lavorativa: sono metalmeccanico. Reddito da lavoro: intorno ai 1.700,
1.750,00 mensili. Altri redditi: no. Patrimonio: l'appartamento in cui vivo. Confermo la volontà di divorziare”.
E. Con provvedimento presidenziale temporaneo ed urgente del 18.03.2022, è stata riscontrata l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
F. Nella Sentenza del 28.05.2024, è stato attribuito l'assegno di € 200,00 al mese a titolo compensativo-perequativo.
8 G. A seguito della proposizione dell'appello avvenuta il 10.07.2024 ad opera di , la ha Parte_1 Pt_2
fatto valere (rispetto al contratto di lavoro - divenuto a tempo indeterminato - part-time del 01.07.2022) sia la riduzione dell'orario da 25 a 20 ore settimanali, sia la cassa integrazione da maggio 2024, sia il licenziamento per giustificato motivo oggettivo a decorrere dal 22.10.2024; l'appellata ha documentato tale circostanza sopravvenuta nella costituzione di II Grado avvenuta il 29.10.2024, in cui ha rivendicato espressamente l'emolumento divorzile anche a titolo assistenziale.
La ha evidenziato che fra motivazione e dispositivo della pronuncia di I Grado esiste un mero Pt_2 errore materiale;
vale la data della domanda dell'assegno divorzile perché il tempo del processo non può andare a detrimento dell'avente diritto.
H. Ebbene, non è contestato che durante la convivenza (1990-2006) abbia osservato il Parte_2
preciso dovere di contribuzione nella famiglia stabilito dalla legge per entrambi i coniugi ai sensi dell'art. 143 c.c. (in proporzione alle sostanze ed alla capacità di lavoro professionale e/o domestico di ciascuno); non è neppure contestato che la medesima dalla separazione del 2006 si sia mantenuta Pt_2
da sola facendo pulizie e lavorando come magliaia.
Nonostante ciò, esiste un oggettivo divario patrimoniale fra le odierne parti.
Entrambe hanno l'abitazione di proprietà; la ha anche delle modeste quote di terreni seminativi Pt_2
da cui - però - non ricava reddito;
ha maturato una rilevante anzianità contributivo (v. circa Parte_1
35 anni di servizio), avendo svolto sempre lavoro dipendente come operaio-metalmeccanico fin dalla metà degli anni '80; la ha una situazione previdenziale alquanto frammentata ed è priva di Pt_2
“copertura” dal 1996 al 2008.
Non esistono riscontri documentali delle asserite spese di ristrutturazione della casa familiare di proprietà dell'appellata che l'appellante avrebbe affrontato “da solo” durante il matrimonio, con
“arricchimento” di controparte.
Piuttosto generica è l'allegazione di di avere allestito un “laboratorio” per la moglie rispetto Parte_1 al quale mancano riscontri documentali;
analoga carenza vale per il “corso da stilista”.
A proposito dell'opposizione del marito alla scelta della moglie di abbandonare il lavoro dopo il primo figlio, bisogna osservare che è nato a [...] 1994, la seconda figlia è nata due anni e mezzo Per_1
dopo a gennaio 1997 e la terza è nata 20 mesi dopo a settembre 1998; pertanto, si è trattato di tre gravidanze ravvicinate che hanno comportato un notevole impegno materno dal 1994 perlomeno sino al 2001-2002, quando la terzogenita aveva 3-4 anni. Per_3
In tale arco temporale ed anche successivamente (v. durata della scuola primaria dell'ultimogenita) sarebbe stato obiettivamente “anti-economico” per il menage familiare delle odierne parti pagare una
9 baby-sitter per tre figli, poiché il modesto stipendio da operaia-tessile di sarebbe Parte_2
bastato a mala pena a sostenere un esborso del genere.
Ad ogni modo, sembra pacifico che la - pur dedicandosi alla casa ed alla famiglia - si è Pt_2
ripetutamente adoperata per reperire qualche entrata facendo pulizie presso terzi o facendo lavori nell'ambito della maglieria.
Attualmente, l'appellata ha 56 anni;
è priva di occupazione;
percepisce la relativa indennità a termine e decrescente, rispetto ad una retribuzione che - da ultimo - è stata ben inferiore ad € 900,00 al mese.
ha 57 anni;
gode di uno stipendio di circa € 1.800,00; potrebbe essere a rischio di Parte_1
licenziamento, nel qual caso anche lui avrebbe la relativa indennità a termine e decrescente (rispetto ad una retribuzione - però - di circa € 1.800,00 al mese).
I. Nella fattispecie concreta, è doveroso mettere in risalto che - a lungo, durante il Parte_2
matrimonio - ha profuso molte energie per evitare spese ingenti legate soprattutto all'accudimento dei tre figli e - nel contempo - ha cercato di procurare qualche introito per arrotondare lo stipendio del marito (oltre ad avere messo a disposizione la casa familiare ricevuta dal suo genitore), come spesso accade nell'ambito di nuclei familiari dove i coniugi non possiedono titoli di studio, sbocchi professionali e risorse extralavorative tali da consentire ausili esterni a titolo oneroso.
L. Il fatto che abbia ora difficoltà obiettive a mantenersi in piena autonomia conferma i Parte_2
presupposti per riconoscerle un importo mirato a sanare il deficit comunque derivato dalla fine del legame coniugale, poiché il matrimonio è durato 16 anni con la nascita di 3 figli, ma non le ha assicurato - nel lungo periodo - quelle prospettive a cui ha senz'altro fatto affidamento quando ha smesso di svolgere un lavoro stabile e regolare (ossia non precario, com'è stato nella realtà) per ottimizzare mezzi e forze a beneficio della prole in tenera età.
M. L'asserita circostanza per cui la avrebbe avuto ed avrebbe entrate “irregolari”, delle quali - Pt_2
però - non vi sono riscontri, non supera la situazione d'incertezza economica dell'appellata che potrebbe incontrare ostacoli concreti a maturare i requisiti previdenziali ai fini pensionistici;
si tratta di condizione che è stata solo in minima parte “arginata” grazie alla donazione da parte del coniuge nel
1993.
11. A questo punto, giova rammentare che l'assenza del contributo al mantenimento nelle condizioni di separazione non è elemento di per sé sufficiente ad escludere il diritto all'assegno divorzile, posto che le valutazioni dell'assetto economico effettuate in sede di separazione rappresentano - al più - un mero indice di riferimento (v. Cass. n. 25635/2021).
D'altro canto, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, è sufficiente verificare in concreto e nell'attualità l'esigenza assistenziale, che ricorre ove l'ex coniuge sia privo di risorse economiche
10 sufficienti a soddisfare le normali esigenze di vita (così da vivere autonomamente e dignitosamente) e non possa procurarsele, pur se abbia già goduto in passato di mezzi idonei a garantirgli il sostentamento nel periodo intercorrente fra la separazione ed il divorzio;
sia l'esistenza di disponibilità che la diligenza spesa nel tentativo di procurarsela sono da valutare nel presente, tenendo conto delle condizioni personali, di salute e del contesto individuale ed economico in cui versa il richiedente (v.
Cass. n. 13420/2023).
12. Invero, l'assegno divorzile - tanto più se di natura assistenziale - può essere domandato per la prima volta anche in sede d'appello, perché la materia della famiglia è soggetta al principio del rebus sic stantibus, che prevede la possibilità di modificare le statuizioni precedenti quando mutano le condizioni delle parti;
si tratta del c.d. diritto vivente, sempre in divenire, caratterizzato da cambiamenti di fatto nell'esistenza delle persone che devono avere il giusto peso all'interno dei procedimenti giudiziari in corso (v. Cass. n. 29290/2021; Cass. n. 174/2020).
Proprio questa è la situazione che ricorre nel nostro caso, alla luce delle sopravvenienze allegate e comprovate da e della richiesta espressa di assegno divorzile assistenziale Parte_2
formulata dalla stessa nella comparsa costitutiva di II Grado.
13. Pare superfluo ricordare che, se è vero che l'emolumento di divorzio ha natura assistenziale, compensativa e perequativa, è altrettanto vero che può assumere rilievo preminente anche una sola di queste finalità, quella assistenziale nell'ipotesi in esame, fatta valere in appello e legata alla disoccupazione di alla base c'è sempre il vincolo di solidarietà che è sorto con il Parte_2
matrimonio e che il legislatore considera affievolito, ma non estinto, con il divorzio.
Quindi, anche se non ricorrono condizioni di assoluta indigenza dell'avente diritto, com'è oggi per la l'assegno divorzile può comunque essere attribuito in virtù del rilievo imprescindibile dei Pt_2
principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali della famiglia.
14. Tutto quanto esposto rende congruo l'assegno divorzile - avente natura assistenziale - di €
200,00 al mese (soggetto a tassazione), a decorrere dalla domanda di in II Grado Parte_2
per le ragioni ampiamente esposte.
15. Occorre rimarcare che, nell'ipotesi in esame, non è stato dimostrato che il matrimonio fra le odierne parti sia stato causa di un significativo spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge che sia divenuto ex post ingiustificato e tale da avere cagionato una sperequazione meritevole di essere corretta mediante l'attribuzione, in favore del coniuge economicamente più debole, di un assegno in funzione perequativo-compensativa del sacrificio da quest'ultimo sopportato al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, con incremento corrispondente del patrimonio del nucleo e/o dell'altro coniuge (v.
Cass. n. 6433/2024).
11 16. Le spese del gravame seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano in dispositivo applicando i parametri fra i minimi ed i medi di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, rispetto alle cause di valore indeterminabile e di bassa complessità (rispetto alle fasi del rito camerale).
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1. RIGETTA l'appello e RICONOSCE a l'assegno divorzile avente natura Parte_2 assistenziale di € 200,00 a carico di , da corrispondere entro il giorno 10 di Parte_1
ogni mese, con rivalutazione annuale Istat, a decorrere dalla domanda in appello della medesima Pt_2
2. CONDANNA a rifondere a le spese del gravame liquidate in Parte_1 Parte_2
€ 4.500,00 di compensi, oltre iva-cpa-spese generali come per legge.
3. DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Venezia, 02.12.2024.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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