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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/03/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 917/2023 del ruolo generale e promossa
DA
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), quale titolare dell'omonima impresa individuale, elettivamente C.F._1
domiciliata in Ancona, piazza del Plebiscito n. 2, presso lo studio dell'avv. Michele
Giaccaglia, che l rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione in appello;
- appellante-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore (c.f./p.i. ), elettivamente domiciliata in Fermo, Viale della Carriera n. P.IVA_1
133 presso lo studio dell'avv. Villeado Craia, che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i. ), Controparte_2 P.IVA_2
in persona della sua procuratrice in persona Parte_2
del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i. elettivamente domiciliata in P.IVA_3
Ancona viale della Vittoria 7 presso lo studio dell'avv. Marco Pesenti, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Margherita Domenegotti, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
- appellato-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 255 del 27/3/2023 pronunciata dal Tribunale di Macerata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis:
– in via preliminare delibare la nullità della sentenza di prime cure per carenza e/o
(sostanziale) apparenza di motivazione, atteso che la stessa (pur graficamente esistente) è
stata espressa in termini meramente assertivi, tali da non esprimere il ragionamento logico-
giuridico seguito dalla Corte territoriale per giungere alla decisione;
- sempre in via preliminare delibare la nullità della gravata sentenza per sua contraddittorietà
insanabile, alla luce del fatto che la stessa ha dapprima imputato all'attrice di non assolvere all'onere di provare i fatti costitutivi della domanda, salvo poi negarle la prova offerta (i.e.
rigettando istanza ex art. 210 c.p.c. e disconoscendo, senza motivazione, l'intervenuta relazione peritale del nominato CTU;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 255/2023 pubbl. il 27.3.2023 R.G. n.
3431/2016 resa inter-partes dal Tribunale di Macerata, in persona del Giudice On. Dott.
Quirino Caturano, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“IN VIA PRINCIPALE
Nel merito:
- accertato e dichiarato che gli interessi sono stati pattuiti con clausola c.d. “uso piazza”,
pronunciarsi sull'illegittimità degli interessi applicati e sostituire questi ultimi con interessi ricalcolati al tasso legale vigente per ogni trimestre di rapporto;
- accertato e dichiarato che la ha proceduto sui conti ad applicazione di tassi usurari, CP_1
spese e commissioni non contrattualizzate, e che, gli interessi sono stati pattuiti con clausola c.d. “uso piazza”, pronunciarsi:
a) sulla gratuità della linea di credito come concessa;
b) sulla illegittimità dell'applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e sulla applicazione dei tassi passivi in quanto usurari;
c) sulla illegittimità dell'applicazione di tassi ultralegali non concordati in costanza di rapporto;
d) sulla illegittimità dell'applicazione della commissione di massimo scoperto perché non concordata e dei tassi extrafido applicati ma non concordati, nonché dello ius variandi, dichiarando nulle ed inefficaci le variazioni avvenute in costanza di rapporto e non concordate;
accertare e dichiarare che la banca ha applicato tassi usurari per cui a tale titolo è dovuto per tutti i rapporti e a mezzo della espletanda CTU, procedere al ricalcolo su base annuale senza anatocismo e senza spese di commissione né interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare i reali saldi conto alla data della citazione, ricalcolare l'intero rapporto di conto corrente ab origine applicando il tasso legale vigente per ogni trimestre;
e per l'effetto statuire come di Giustizia in ordine alla condanna della banca alla restituzione delle somme percepite indebitamente con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo previa compensazione tra quanto pagato in eccesso dall'attrice per le causali dedotte in atti e in perizia”, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellata : “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, Controparte_1
dichiarare inammissibile e, comunque, respingere per quanto di diritto e ragione l'avversario appello e/o respingere, in ogni caso, l'avversaria domanda, anche in accoglimento delle eccezioni di decadenza, prescrizione, ecc. ecc.
in via subordinata,
ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta o disattesa:
in via istruttoria,
accogliere le istanze formulate nel corso del giudizio con le memorie ex art.183 VI^ co c.p.c.
depositate, dichiarare inammissibili e rigettare le richieste avversarie modificando gli adottati contrari provvedimenti;
disporre la chiamata a chiarimenti del c.t.u.; nel merito,
respingere in ogni caso l'avversaria domanda, anche in accoglimento delle eccezioni di decadenza, prescrizione, ecc. ecc. e di quant'altro esposto nella comparsa di costituzione e risposta;
in via subordinata e salvo gravame, per la denegata ipotesi di accoglimento dell'avversaria domanda, dichiarare dovuti gli interessi e gli altri oneri nella misura massima consentita dalla legge;
e/o dichiarare la intervenuta convalida e comunque operare gli accertamenti in conformità delle eccezioni sollevate nella comparsa e, in subordine, operare la conversione delle clausole eventualmente dichiarate nulle, determinando la remunerazione secondo sistemi di calcolo conformi a legge;
Vinte le spese.
Per l'appellata Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Controparte_2
Nel merito: rigettare, in quanto inammissibile e infondato, l'appello proposto dalla parte appellante e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata n. 255/2023 – R.G. 3431/2016,
resa dal Tribunale di Macerata, Sezione Civile, pubblicata in data 27/03/2023, e tutte le statuizioni in essa contenute;
- respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante, per i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Macerata ha rigettato la domanda proposta da
, quale titolare dell'omonima impresa individuale, contro Parte_1 [...]
(che ha visto l'intervento ex art. 111 c.p.c. di unipersonale Controparte_1 CP_3
in forza di contratto di cessione del 23/12/2019 del rapporto giuridico dedotto in giudizio, cui è poi subentrata in forza di successivo contratto di cessione in data Controparte_2
31/3/2022), tesa ad accertare la nullità delle clausole del contratto di conto corrente n. 2977N
acceso in data 8/5/1986, con “condanna della banca alla restituzione delle somme percepite
indebitamente con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo previa compensazione
tra quanto pagato in eccesso”.
In particolare, il primo giudice:
sul rilievo che la causa era qualificabile come azione esperita dal correntista per la ripetizione dell'indebito, ha posto a carico della attrice l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa e cioè sia gli avvenuti pagamenti, sia la mancanza di causa giustificativa dei pagamenti medesimi;
ha ritenuto non assolto detto onere probatorio, non avendo l'attrice prodotto gli estratti conto sin dall'inizio del rapporto e non potendosi porre a carico della l'onere di conservare CP_1
le scritture contabili oltre dieci anni;
ha affermato l'irretroattività delle norme “che prevedono la nullità delle clausole negoziali
che determinano gli interessi con rinvio agli usi, introdotte con l'art. 4 della legge n. 154
del 1992, poi trasfuso nell'art. 117, d.lgs. n. 385 del 1993”, “al pari di quelle in materia di
interessi usurari e tale irretroattività opera anche per la previsione della sostituzione della
clausola nulla con la diversa disciplina legale dettata dal legislatore”, con conseguente esclusione delle domande fondate su detti titoli;
ha infine stigmatizzato che “parte attrice non solo non ha singulatim allegato i costi e gli
esborsi che pur ha affermato aver sostenuto per c.m.s., interessi passivi, ma neppure ha
offerto di provare di averli effettivamente sostenuti, come era suo preciso onere”;
ha quindi condannato l'attrice al rimborso in favore della convenuta delle spese legali CP_1
e posto a suo carico le spese della disposta CTU contabile. L'attrice ha proposto appello, articolando i seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2033, 2697, 115, 116, comma 2 e 132, n. 4 c.p.c. in ordine al ritenuto mancato assolvimento dell'onere probatorio della ricorrente in punto di pagamento dell'indebito ed al conseguente rigetto delle domande attoree;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 4 l. n. 154/1992, 117 T.U.B., 115, 116, comma 2 e 132, n. 4 c.p.c. in ordine alla ritenuta mancata applicabilità della normativa antiusura e relativa alle c.m.s. e assolvimento dell'onere probatorio della ricorrente in punto di pagamento dell'indebito ed al conseguente rigetto delle domande attoree;
3) omessa valutazione del comportamento processuale della ai fini della liquidazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio. CP_1
ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto, e in Controparte_1
via subordinata ha reiterato specificamente tutte le eccezioni già svolte nel primo grado di giudizio.
ha resistito al gravame, ribadendo l'eccezione di difetto di legittimazione Controparte_2
passiva in capo a sé in ordine alla richiesta di condanna alla restituzione degli eventuali indebiti accertati.
Il primo motivo di impugnazione, con il quale l'appellante lamenta l'erronea applicazione da parte del Tribunale del principio di ripartizione dell'onere probatorio, si appalesa in linea generale infondato.
Anche a voler qualificare la domanda come azione di accertamento (e non ripetizione)
dell'indebito in considerazione della circostanza che il contratto di conto corrente dedotto in giudizio era ancora aperto alla data di notificazione dell'atto di citazione di primo grado e della qualificazione dell'azione operata dall'attrice nelle proprie memorie ex art. 183 c.p.c,
questa Corte non può che confermare le conclusioni raggiunte dal primo giudice circa l'onere della correntista di fornire la prova dei fatti costitutivi della domanda da lei proposta,
producendo in giudizio gli estratti conto relativi a tutta la durata del rapporto. Costituisce, infatti, giurisprudenza di legittimità pacifica quella per cui “l'onere della prova gravante, a
norma dell'art. 2697 c.c. su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi
eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche
quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova
non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere
il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, in tal caso, la
relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo
contrario, od anche mediante presunzione dalle quali possa desumersi il fatto negativo”
(cfr. per tutte Cass. ord. n. 9201 del 7/5/2015). Detti principi risultano ribaditi univocamente dalla Suprema Corte anche in materia di contratti bancari con l'affermazione che “alle
controversie tra e correntista, introdotte su domanda del secondo allo scopo di CP_1
contestare il saldo negativo per il cliente e di far rideterminare i movimenti ed il saldo finale
del rapporto, alla luce della pretesa invalidità delle clausole contrattuali costituenti il
regolamento pattizio e, così, ottenere la condanna della al pagamento delle maggiori CP_1
spettanze dell'attore, quest'ultimo è gravato del corrispondente onere probatorio, che
attiene agli aspetti oggetto della contestazione” (Cass., 26 maggio 2021, n. 14428; Cass., 12
giugno 2020, n. 11294; Cass., 13 novembre 2019, n. 33099; Cass., 28 novembre 2018, n.
30822)” (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 2555 del 27/1/2023).
Né in senso contrario è possibile valorizzare la circostanza che la non ha provveduto CP_1
a mettere a disposizione dell'attrice gli estratti conto che documentano lo svolgimento del rapporto dal suo inizio (8/5/1986) fino al 31/12/2003, nonostante la richiesta avanzata ai sensi dell'art. 119 TUB (cfr. dco. 3 nel fascicolo dell'appellante) e l'emissione da parte del
Giudice di Pace di Macerata del DI n. 124/2016 finalizzato alla consegna dei medesimi (cfr.
doc. 4 ibidem), risultando il rifiuto manifestato dalla ragionevole alla luce CP_1
dell'enorme risalenza nel tempo di detti estratti conto. Ciò in quanto in tema di rapporti bancari la limitazione entro il termine decennale dell'obbligo di conservazione della documentazione bancaria (TUB art. 119, co. 4) corrisponde ad un principio generale (cfr.
art. 2220 c.c.) e l'espresso riferimento alla documentazione contabile non può implicare, per i contratti bancari conclusi, un obbligo di conservazione a tempo indefinito (o per un termine decorrente da un dies a quo indeterminato), non potendo tale obbligo fondarsi se non sulla disposizione in esame. D'altronde il cliente risulta tutelato sia dalla possibilità di pretendere la consegna di una copia del contratto al momento della stipula, che dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere il medesimo documento così come degli estratti conto in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni) in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca, sicché al di fuori di questi limiti opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava in modo identico e speculare su entrambe le parti, non godendo né la banca né il cliente, che omettano di conservare la documentazione contrattuale, di alcun privilegio probatorio in sede processuale (dovendo la banca produrre in giudizio il contratto soggetto a forma scritta ad substantiam ai fini del vittorioso esperimento dell'azione di adempimento, analogamente al cliente che agisca per la ripetizione dell'indebito o per il solo accertamento negativo).
Quanto invece agli estratti conto relativi agli anni 2014 e 2016 (oggetto di richiesta ex art. 119 TUB e del DI n. 124/2016), in relazione ai quali l'appellante ha reiterato in questa sede l'istanza di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c., questa Corte ritiene l'istanza de qua
meritevole di accoglimento alla luce delle istanze già avanzate dall'appellante nei confronti dell'appellata sia con richiesta stragiudiziale ex art. 119 TUB sia azionando la CP_1
medesima pretesa in via monitoria. Costituisce principio di diritto ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello per cui dalla Suprema Corte per cui “Il diritto
spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra
nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione
inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in
sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti
previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata
precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia
ottemperato” (cfr. Cass. sent. 24641 del 13/9/2021; ord. n. 23861 del 01/08/2022; n. 9082
del 31/03/2023). Né appaiono sussistere circostanze contrarie alla emissione della avanzata richiesta di esibizione, trattandosi nella specie di estratti conto relativi alle due annualità
antecedenti a quella richiesta nei termini sopra precisati.
La causa deve pertanto essere rimessa sul ruolo per l'acquisizione degli estratti conto relativi al periodo 1/1/2014-31/12/2016 ponendo a carico dell'appellata il relativo onere. CP_1
Infine occorre rilevare che, stante la mancanza di una contrapposta domanda dell'appellato istituto di credito, nella specie deve farsi applicazione del principio per cui “Nei rapporti
di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto
indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e
non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi
delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le
risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il
saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi
dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al
cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova
degli indebiti pagamenti” (cfr. Cass. ord. n. 37800 del 27/2/2022). Deve cioè essere in questa sede confermato il criterio di calcolo indicato dal giudice di primo grado per lo svolgimento della disposta CTU che impone di procedere al ricalcolo del saldo del dedotto rapporto di conto corrente partendo dal saldo iniziale risultante dal primo estratto conto prodotto in giudizio dalla appellante. Il secondo motivo di impugnazione, con il quale si censura il rigetto della domanda di accertamento della nullità delle clausole che regolano il rapporto di conto corrente n.
2977N e della conseguente rideterminazione del saldo finale dello stesso, appare fondato nei limiti di cui in prosieguo.
Anatocismo
Risulta pacifico e comunque documentato in atti che il predetto conto corrente è stato acceso in data 8/5/1986 (cfr. doc. 1 nel fascicolo dell'attrice). Dall'esame del testo negoziale all'art. 7 commi 1 e 2 si legge “i rapporti di dare ed avere vengono chiusi contabilmente, in via
normale, a fine dicembre di ogni anno … i conti che risultino, anche saltuariamente debitori,
vengono invece chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente e cioè a fine marzo,
giugno, settembre e dicembre …”. Il contratto, quindi, prevede con riferimento ai soli interessi passivi (e agli altri oneri contrattuali) l'applicazione dell'anatocismo trimestrale.
Ciò posto, in punto di diritto appare opportuno succintamente ripercorrere brevemente la disciplina dell'istituto dell'anatocismo nel nostro ordinamento.
L'art. 1283 c.c. prevede espressamente che “In mancanza di usi contrari, gli interessi
scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di
convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno
per sei mesi”. Fino alla pronuncia sentenza n. 2374/99 della Cassazione a Sezioni Unite in relazione alle condizioni contrattuali praticate dagli istituti bancari alla loro clientela si è
sempre ritenuto che le norme bancarie uniformi integrassero il rango di uso contrario evocato dall'art. 1283 c.c., sicché i medesimi istituti bancari sono sempre stati considerati legittimati a praticare la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, anche in deroga all'art. 1283
c.c. attesa la periodicità inferiore ai sei mesi previsti quale termine minimo. La citata sentenza ha sancito che la normativa interna bancaria, disciplinante le condizioni contrattuali aventi ad oggetto anche gli interessi anatocistici trimestrali, sia da considerarsi esclusivamente alla stregua di uso meramente negoziale, in quanto carenti dei requisiti propri degli usi normativi. Il che ha comportato l'inevitabile declaratoria di nullità delle clausole aventi ad oggetto gli interessi anatocistici trimestrali siccome contrarie al precetto di cui all'art. 1283 c.c.. Principio questo ormai ritenuto pacifico ed univocamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.
A seguito di tale pronuncia il legislatore ha delegato al C.I.C.R. (Comitato Interministeriale
Credito e Risparmio) il compito di stabilire le regole per la produzione degli interessi anatocistici trimestrali nell'esercizio dell'attività bancaria e tale organo vi ha provveduto con delibera del 9 febbraio 2000.
Per quanto qui interessa, all'art. 7 la suddetta delibera ha regolamentato la procedura prevista, per ogni istituto bancario, per adeguare le condizioni contrattuali aventi ad oggetto gli interessi anatocistici trimestrali stipulate anteriormente all'entrata in vigore della delibera medesima. Il secondo comma dell'art. 118 TUB a sua volta ha previsto che “Qualunque
modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al
cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica
unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante
altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la
comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende
approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la
sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto
all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate”.
E' quindi sorta la questione se la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi a condizione di reciprocità avesse o meno valenza peggiorativa e quindi se, avendo essa banca provveduto a darne pubblicità nelle forme previste dalla delibera CICR 2/9/2000, detta clausola avrebbe potuto essere applicata non essendo necessaria la forma scritta imposta dal terzo comma dell'art. 118 TUB.
La Suprema Corte sul punto (cfr. Cass. ord. n. 7105 del 12/3/2020) ha ritenuto che “la
sostituzione della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi
all'assenza di capitalizzazione per effetto della declaratoria di nullità della clausola
contrattuale anatocistica, rende evidente che vi sia stato un peggioramento delle condizioni
contrattuali precedentemente applicate al conto corrente per cui è causa, sicché, proprio in
applicazione dell'art. 7, comma 3 della delibera CICR (per cui “nel caso in cui le nuove
condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente
applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”) sarebbe stato necessario nella
fattispecie in esame un nuovo accordo espresso tra le parti, non essendo ammissibile un
adeguamento unilaterale.”
Ed ancora sempre la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 267779/2019, ha affermato
“che è inappropriato spacciare per miglioramento il passaggio al regime della
trimestralizzazione per tutti gli interessi, giacché il raffronto deve essere effettuato tra
l'assenza di capitalizzazione degli interessi debitori, quale conseguenza della nullità della
clausola e la loro capitalizzazione trimestrale a seguito dell'intervento del CICR 2000”.
Sul punto specifico, anche codesta Corte, con orientamento consolidato formulato per la prima volta con sentenza 420/16, ha affermato che: “…l'art. 7 della delibera CICR 9.2.00,
che ha dettato una regolamentazione dei rapporti bancari precedentemente costituiti, così
dispone:
1) Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data
di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni
in questa contenute entro il 30.6.00 e i relativi effetti si producono a decorrere dal
successivo 1 luglio. 2) Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle
condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro
il medesimo termine del 30.6.00, possono provvedere all'adeguamento, in via
generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla
clientela alla prima occasione utile, e, comunque, entro il 30.12.00.
3) Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento
delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla
clientela.
Orbene, escluso che per stabilire la natura migliorativa o meno delle condizioni del
contratto si possa far riferimento alla pregressa situazione fattuale (il calcolo
dell'anatocismo trimestrale), è evidente che il termine di raffronto è il regolamento
contrattuale nei limiti della rispondenza alla legge, vale a dire il difetto di ogni anatocismo.
Ne consegue che la “nuova” previsione di un anatocismo (anche se con la condizione della
reciprocità) costituisce un peggioramento delle condizioni contrattuali (stante la mancata
previsione di un siffatto sistema di calcolo ed il rapporto negativo tra gli interessi passivi e
quelli attivi) e dunque richiede l'intervento di un accordo tra le parti che, nel caso, non
risulta”.
A riguardo da ultimo è espressamente intervenuta anche la Corte di Cassazione con sentenza n. 17634 del 21/6/2021, statuendo che “nei contratti di conto corrente bancario stipulati in
data anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 -come nel caso di specie, ndr-, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 25 del d.lgs. n. 342 del
1999, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 425 del 2000, pur non avendo
interessato il secondo comma di tale disposizione, che costituisce il fondamento del potere
esercitato dal CICR mediante l'adozione della predetta delibera, ha inciso indirettamente
sulla disciplina transitoria dettata dall'art. 7 di tale provvedimento, in quanto, avendo fatto venir meno, per il passato, la sanatoria delle clausole che prevedevano la capitalizzazione
degl'interessi, ha impedito di assumerle come termine di comparazione ai fini della
valutazione dell'eventuale peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, in tal
modo escludendo la possibilità di provvedere all'adeguamento delle predette clausole
mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come consentito dal comma secondo
dell'art. 7, e rendendo invece necessaria una nuova pattuizione (cfr. Cass., Sez. I,
19/05/2020, n. 9140; 21/10/2019, nn. 26769 e 26779). A sostegno di tali conclusioni, si è
osservato che a) la pronuncia di incostituzionalità ha investito il solo tema della validazione
delle clausole anatocistiche fino al momento in cui è divenuta operante la delibera 9
febbraio 2000, ma non ha direttamente inciso sull'attribuzione al CICR del potere di
regolamentare il transito dei vecchi contratti nel nuovo regime, b) la portata retroattiva
della pronuncia d'incostituzionalità impone tuttavia di considerare nulle le clausole
anatocistiche inserite in contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR,
c) la circostanza che la delibera sia stata adottata anteriormente alla pronuncia
d'incostituzionalità non comporta che, ai fini del giudizio di comparazione previsto dal
comma secondo dell'art. 7 della delibera, possa conferirsi rilievo all'applicazione di fatto
delle predette clausole, prescindendo dall'invalidità delle stesse, d) la comparazione non
deve avere ad oggetto le condizioni contrattuali nel loro complesso, ma solo la clausola
anatocistica, da valutarsi in relazione al principio della pari periodicità nel conteggio
degl'interessi, stabilito dall'art. 2, comma secondo, della delibera, e) in mancanza di una
clausola valida che preveda, per almeno una delle due tipologie di interesse (attivo o
passivo) una capitalizzazione da attuarsi con una data frequenza, è impossibile stabilire se
il predetto criterio sia favorevole o sfavorevole per il correntista. Non merita pertanto
censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che l'invio al correntista degli
estratti conto recanti l'indicazione dello adeguamento alla delibera CICR, pubblicato anche
sulla Gazzetta Ufficiale, non risultasse sufficiente ad assicurare, neppure per il periodo successivo alla entrata in vigore del provvedimento, la validità della clausola che prevedeva
la capitalizzazione degl'interessi, a tal fine occorrendo invece un'apposita convenzione
scritta, al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova
disciplina. In assenza di tale convenzione, deve escludersi l'applicabilità dell'art. 120 del
d.lgs. n. 385 del 1993, come modificato dall'art. 25 del d.lgs. n. 342 del 1999, il quale non
recava una compiuta regolamentazione delle clausole anatocistiche, ma ne demandava la
fissazione al CICR, limitandosi a stabilire, quale principio ispiratore della disciplina da
adottare, quello della pari periodicità nel conteggio degl'interessi debitori e creditori.
Non può quindi operare, in riferimento a tale disposizione, il meccanismo di sostituzione
automatica previsto dall'art. 1339 cod. civ., il quale non può trovare applicazione neppure
in relazione alla disciplina introdotta dalla delibera CICR: l'impossibilità di procedere al
giudizio comparativo richiesto dall'art. 7, comma secondo, di quest'ultima, se per un verso
impediva il ricorso alle modalità semplificate contemplate da tale disposizione, per altro
verso non esonerava la banca dall'obbligo, imposto dal comma primo, di provvedere
all'adeguamento delle condizioni contrattuali nelle forme previste dall'art. 6 della medesima
delibera, la cui inosservanza comportava l'inefficacia della clausola anatocistica”.
Nel caso di specie la clausola di cui al riportato art. 7 non risulta essere stata rinegoziata espressamente per iscritto in data successiva all'entrata in vigore della circolare CICR
9/2/2000, non contenendo gli ulteriori contratti acquisiti in giudizio alcuna clausola di applicazione dell'anatocismo a condizione di reciprocità.
Dunque, la dedotta comunicazione di adeguamento dei contratti di conto corrente alla
Delibera CICR, sebbene rappresenti una condizione necessaria per il rispetto della normativa sopraggiunta nel 2000, non può ritenersi di per sé sufficiente per ritenere valida la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi operata dalla banca successivamente a tale comunicazione;
in conformità della citata giurisprudenza di legittimità deve infatti ritenersi necessario l'intervento di una nuova pattuizione per iscritto della clausola, atteso che si tratta in ogni caso di una modifica peggiorativa delle precedenti condizioni che non prevedevano alcuna valida pattuizione della capitalizzazione degli interessi passivi.
Le conclusioni raggiunte impongono di escludere per tutta la durata del rapporto documentata in giudizio gli addebiti effettuati a titolo di capitalizzazione trimestrale.
Interessi
Il citato art. 7 del contratto in data 8/5/1986 al terzo comma prevede: “gli interessi dovuti
dal correntista alla CA, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni
praticate usualmente dalla e riportate negli appositi avvisi esposti al pubblico e CP_1
producono a loro volta interessi nella medesima misura”.
A fronte della eccepita nullità della clausola sopra riportata, in quanto affetta da indeterminatezza, il Tribunale di Macerata ha ritenuto di disattendere detta eccezione in ragione della non retroattività dell'art. 4 della legge 154/1992, poi trasfuso nell'art. 117, d.lgs n. 385/1993.
Il decisum del primo giudice non può essere condiviso.
Ed infatti, se è pur vero che per i contratti bancari conclusi prima dell'entrata in vigore della
L. 154/1992 e del d.lgs 385/1993 non era richiesta ai fini della validità la forma scritta, è
anche vero, tuttavia, che a norma del terzo comma dell'art. 1284 c.c. gli interessi ultralegali devono essere “determinati per iscritto” e che l'art. 1346 c.c. ai fini della validità del contratto richiede che il suo oggetto sia “determinato o determinabile”. Del resto, anche la giurisprudenza di legittimità chiamata a pronunciarsi in ordine alla clausola di determinazione degli interessi mediante rinvio agli usi su piazza “nel regime anteriore
all'entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge n. 154 del 1992 sulla trasparenza
bancaria, poi trasfusa nel T.U. n. 385 del 1993” ha univocamente affermato (cfr. da ultimo Cass. ord. 24048 del 26/9/2019; n. 6868 del 2/3/2022) che “la clausola che, per la
pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a
fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è
priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di inequivoca determinabilità
dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può quindi
giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella
legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri
di certezza”.
La clausola di pattuizione degli interessi debitori contenuta nell'originario contratto di conto corrente è pertanto nulla per indeterminatezza e non determinabilità con conseguente applicazione, in mancanza di valida pattuizione successiva, del tasso legale fino alla data di entrata in vigore della L. n. 154/1992 e per il periodo successivo dei tassi sostitutivi Pt_3
previsti dall'art. 117 del T.U.B..
Nel caso di specie risulta documentalmente provato che le parti a far data dal contratto di apertura di credito del 5/3/2002 (vedi contratti in allegato alla consulenza tecnica d'ufficio di primo grado 3 e ss.) hanno più volte specificamente rinegoziato la clausola di previsione degli interessi intra fido, sicché nella specie deve farsi applicazione degli interessi tempo per tempo pattuiti a detto titolo.
Il CTU nominato in primo grado, sul rilievo che la ha proceduto all'addebito di CP_1
interessi extra fido in misura superiore a quella pattuita intra fido, pur non essendo stati i primi espressamente pattuiti tra le parti fino all'accordo contrattuale del 9/9/2010, ha provveduto a rideterminare il saldo del rapporto dedotto in giudizio sostituendo i tassi applicati dalla a tale titolo con i tassi minimi dei BOT annuali emessi nei dodici mesi CP_1
precedenti il periodo di riferimento, fino alla sottoscrizione del predetto contratto del
9/9/2010. Le conclusioni raggiunte dal CTU nominato in primo grado non possono essere condivise.
Ed infatti il contratto del 5/3/2002, così come quelli successivi, non prevede la pattuizione di interessi distinti intra ed extra fido, sicché la clausola non può che essere interpretata come riferita a tutti gli interessi passivi maturati sul saldo negativo di conto corrente.
L'impostazione ermeneutica del CTU nominato in primo grado si scontra anche con i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte che pronunciandosi in materia di usurarietà
del tasso di interesse moratorio ha ritenuto di fare applicazione “dell'art. 1815 c.c., comma
2, onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224 c.c., comma 1,
con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente
convenuti” (cfr. Cass. Sez. Un. sentenza n. 19597 del 18/09/2020). Questo in quanto si rende necessaria una “lettura interpretativa che preservi il prezzo del denaro”, in virtù della quale la sanzione di nullità non esclude la debenza di qualsiasi interesse, ma dei soli interessi moratori nella misura usuraria prevista, con la conseguenza che continuano ad essere dovuti dal debitore gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti e quelli moratori nella stessa misura ai sensi del primo comma seconda parte dell'art. 1224 c.c.. Principio questo applicabile anche nella specie, vieppiù in presenza di una clausola che, come detto, non contiene alcuna distinzione tra gli interessi debitori maturati.
In conclusione, gli interessi debitori extra fido dovranno essere applicati in misura pari agli interessi debitori intra fido tempo per tempo pattuiti.
Nessuno dei contratti acquisiti in giudizio contiene una clausola con la quale viene pattuita la misura degli interessi attivi, per cui pienamente condivisibile è la ritenuta applicabilità da parte del CTU nominato in primo grado degli interessi sostitutivi previsti dall'art. 117 TUB
e cioè il tasso massimo dei BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti il periodo.
Usura Lamenta l'appellante l'erroneità del capo di sentenza che rigettato l'eccezione di usurarietà
degli interessi addebitati sulla base di una isolata pronuncia della Suprema Corte (Cass. sent.
n. 34740/2019), senza tenere conto degli arresti più recenti in forza dei quali la riscossione di “interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo
fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede
nell'esecuzione del contratto” (cfr. Cass. ord. 27545 del 28/9/2023.
A riguardo questa Corte deve innanzitutto ribadire l'affermazione di irretroattività della legge n. 108/1996 posta dal primo giudice a fondamento della propria decisione, in quanto conforme all'univoco orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. sent. n. 28302 del 21/12/2005; ord. n. 34740 del 31/12/2019).
In secondo luogo, è appena il caso di rilevare che il CTU nominato in primo grado, facendo corretta applicazione delle formule tempo per tempo dettate dalla CA d'AL ha accertato che dall'analisi svolta “non risulta alcun debordo dalle soglie di usura per il periodo
analizzato ovvero dal 01.01.2004 al 31.12.2013” (cfr. dettaglio dei conteggi riportato in allegato alla CTU nella Tavola n. 2). Pertanto, non avendo l'appellante svolto alcuna specifica contestazione né dei criteri di cui il CTU ha fatto applicazione né delle conclusioni raggiunte, la domanda di accertamento della nullità per violazione della normativa antiusura dei tassi di interesse, pattuiti nei contratti conclusi tra le parti a far data dal 5/3/2004, deve essere rigettata.
In senso contrario non può essere valorizzata la perizia a firma dell'ing. Persona_1
prodotta dall'appellante sub doc. 5 nel suo fascicolo, che è pervenuta alla affermazione di usurarietà dei tassi di interesse, facendo applicazione delle formule previste dalla matematica finanziaria. Ed infatti, occorre rilevare che le “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi
globali medi ai sensi della legge sull'usura” emanate dalla CA d'AL, oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate. Ciò in quanto, da un lato, l'attribuzione della rilevazione dei tassi effettivi globali alla CA d'AL è stata via via disposta dai vari decreti ministeriali annuali che si sono succeduti a partire dal d.m.
23/9/1996 per la classificazione in categorie omogenee delle operazioni finanziarie;
dall'altro lato, i decreti ministeriali trimestrali, con i quali sono resi pubblici i dati rilevati,
all'art. 3, hanno sempre disposto che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengano ai criteri di calcolo indicati nelle
“Istruzioni” emanate dalla CA d'AL. Le “Istruzioni” sono, pertanto, autorizzate dalla normativa regolamentare e sono necessarie per dare uniforme attuazione al disposto della norma primaria di cui all'art. 644, quarto comma c.p.. Tali conclusioni risultano confermate dalle pronunce rese in materia dalla Suprema Corte. Con la sentenza n. 16303 del
20/06/2018, i giudici di legittimità hanno infatti affermato, con riguardo alla verifica della soglia usura con l'inclusione della c.m.s., la necessità di far riferimento ai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996; parimenti, con riguardo alla verifica del rispetto del tasso soglia degli interessi moratori in più occasioni
(per tutte vedi Cass. sent. n. 26286 del 17/10/2019), hanno ritenuto di fare riferimento alla rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora effettuata dalla CA d'AL.
CMS
In punto di diritto occorre rilevare che con la generica dizione di commissione di massimo scoperto, le banche, prima delle modifiche normative del 2009 (art. 2 bis DL n. 185/2008
conv. in L. n. 2/2009 e DL n.78/2009 conv. in L. n. 102/2009) e del 2012 (DL n. 201/2011
conv. in L. n. 214/2011, DL n. 1/2012 conv. in L. n. 27/2012, DL n. 29/2012 conv. in L. n.
62/2012) hanno per molti anni utilizzato diversi modelli che spaziavano dal pagamento di una somma percentuale calcolata sul fido accordato e non utilizzato (commissione mancato utilizzo), al pagamento di una somma percentuale sull'ammontare massimo del fido utilizzato (commissione massimo scoperto), alla combinazione di entrambi i modelli,
parametrando l'utilizzo od il mancato utilizzo talvolta ad una durata minima e talvolta no, e ciò con riferimento talvolta anche ai fidi di fatto, cd. scoperture o sconfinamenti di conto corrente. In altre parole, la CMS non era riconducibile ad un'unica fattispecie giuridica, e,
trattandosi di un autonomo elemento retributivo non regolato da specifiche norme di legge,
era necessaria non solo una espressa pattuizione scritta, ma ai sensi dell'art. 1346 c.c. come ogni obbligazione contrattuale era necessario che la stessa fosse determinata o quantomeno determinabile. In tal senso di è espressamente pronunciata la Suprema Corte con le sentenze n. 870 del 18/1/2006 e n. 11772 del 6/8/2002.
Per il periodo successivo all'entrata in vigore dell'art. 2 bis della legge 28 gennaio 2009, n.
2, la commissione di massimo scoperto va riconosciuta soltanto in presenza delle condizioni indicate dalla norma, dovendo altrimenti essere considerata nulla e disapplicata (art. 2 bis:
1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto
se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni
ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido).
Inoltre, il quarto comma dell'art. 117 TUB impone la forma scritta ad substantiam per ogni prezzo, condizione od onere richiesto dalla banca, disposizione questa sicuramente riferibile anche alla CMS.
In punto di fatto come rilevato dal CTU nominato in primo grado le condizioni pattuite a partire dal contratto 5/3/2002 (così come le condizioni generali indicate nei fogli informativi prodotti dalla CA sub all. 3 parte 1 e 2) si limitano a prevedere la percentuale della commissione da applicare e la sua periodicità, ma nulla invece dicono sul criterio di calcolo da applicare in concreto e cioè se essa vada calcolata sul picco massimo di utilizzo del fido nell'arco del trimestre (c.d. criterio assoluto) ovvero sull'importo massimo di utilizzo del fido di almeno dieci giorni, anche non consecutivi (c.d. criterio relativo) ovvero ancora sull'utilizzato nel trimestre per un periodo continuativo di almeno 10 giorni (c.d. criterio misto). Non è precisato neppure se la base di calcolo tenga conto dello sconfinamento calcolato sul complesso dei prelievi effettuati dal correntista oppure no. E' evidente come ciascuno dei diversi criteri comporta la quantificazione della commissione in misura diversa in contrasto con il principio di determinatezza e specificità che sola consente al correntista di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. Le conclusioni raggiunte trovano ampia conferma nella giurisprudenza di legittimità che ha espressamente affermato che “In tema di conto corrente
bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la
commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza
contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata” (cfr.
Cass. ord. n. 19825 del 20/06/2022).
Correttamente, pertanto, il CTU nominato in primo grado ha provveduto alla esclusione degli addebiti effettuati a tale titolo in relazione a tutto il periodo documentato del rapporto dedotto in giudizio.
CDF
Quanto alla CFD (Commissione disponibilità fondi o Commissione sull'accordato) in punto di diritto si rileva che è stata introdotta dall'art. 2 bis d.l. 29 novembre 2008, n. 185,
convertito in l. 28 gennaio 2009, n. 229, al fine di disciplinare la materia evitando la proliferazione di commissioni diverse aventi la stessa funzione della CMS e al fine di regolamentare quest'ultima, prevedendo che “Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad
oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un
periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido.
Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione
accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che
prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata
dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di
messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le
somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura
onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal
cliente, e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima
annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva
comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento. L'ammontare del corrispettivo
omnicomprensivo di cui al periodo precedente non può comunque superare lo 0,5 per cento,
per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione. Il
Ministro dell'economia e delle finanze assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza
sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo”.
Tale disposizione è stata abrogata dall'art. 27, comma 4, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito in l. 24 marzo 2012, n. 27, ma la relativa disciplina risulta trasfusa nell'art. 117 bis del d.lgs.
385/91, inserito dall'articolo 6-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con Legge
n. 214 del 22 dicembre 2011, entrata in vigore il 28 dicembre dello stesso anno), che a sua volta stabilisce: “I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a
carico del cliente, una commissione omnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale
rispetto alla somma messa a disposizione del cliente… L'ammontare della commissione non
può superare lo 0,50%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente”.
In punto di fatto occorre rilevare che la relazione di CTU svolta in primo grado ha puntualmente messo in evidenza che detta commissione era stata oggetto di espressa pattuizione solo con contratto di apertura di credito in data 9/9/2010, ma che la stessa risultava addebitata anche in data antecedente. La circostanza impone l'esame della questione relativa alla verifica della sussistenza o meno del potere della CA di introdurre ex novo mediante l'esercizio dello ius variandi ex art. 118 TUB clausole di previsione di oneri economici non contenuti in contratto.
A riguardo questa Corte, pur consapevole del dibattito ancora aperto nella giurisprudenza di merito, ritiene di aderire all'orientamento che ritiene che lo ius variandi possa essere esercitato al solo al fine di modificare clausole e condizioni, sia di carattere economico che di natura normativa, già presenti e contemplate nel contratto. Depongono in tal senso da un lato la formulazione letterale dell'art. 118 TUB che - per effetto delle modifiche apportate dal D. Lgs. N. 141/2010 - riconosce all'intermediario la prerogativa in esame, ma solo limitatamente ai tassi, ai prezzi e alle altre condizioni “previste dal contratto”, dall'altro la considerazione che il potere di modifica unilaterale del contratto riconosciuto all'intermediario dalla citata disposizione, in quanto eccezione alla regola generale della immodificabilità del contratto senza il consenso di entrambe le parti, non può spingersi sino al punto di introdurre clausole e condizioni del tutto nuove, tali da incidere in maniera sostanziale sull'equilibrio contrattuale, modificandone addirittura parzialmente la natura.
L'introduzione di un corrispettivo prima non espressamente previsto in contratto implicherebbe infatti una alterazione del rapporto, giacché la componente del servizio rappresentata già dalla messa a disposizione verrebbe a trasformarsi da sostanzialmente
'gratuita' in dichiaratamente 'onerosa'. Tali conclusioni sono state affermate in più occasioni dalle decisioni dell'Arbitro CArio e Finanziario (cfr. per tutte , Parte_4
n. 249/2010; n. 4529/2015; n. 3724/2015; n. 2670/2018). In particolare il Collegio di coordinamento, con decisione n. 26498 del 12 dicembre 2018, dopo aver affermato che “lo
jus variandi, ai sensi dell'art. 118 T.U.B., rappresenta un'eccezione alla regola (generale)
dell'immodificabilità del contratto in assenza del consenso di tutte le parti, soprattutto se
configurato come un diritto potestativo, notoriamente eccezione legale al principio generale
di intangibilità della sfera giuridica altrui”, ha sottolineato che anche la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 21/2/2007, n. 5574, aveva chiarito che “le
“modifiche” disciplinate dal nuovo art. 118 TUB, riguardando soltanto le fattispecie di
variazioni previste dal contratto, non possono comportare l'introduzione di clausole ex
novo” e che parimenti la CA d'AL nel provvedimento del 29/07/2009 (Trasparenza delle operazioni e dei servizi degli intermediari finanziari) aveva ribadito che “Le condizioni e i
limiti alla facoltà per l'intermediario di modificare unilateralmente le condizioni del
contratto sono disciplinate dall'art. 118 del T.U.. Secondo il Ministero dello sviluppo
economico le “modifiche” di cui all'art. 118 del T.U. riguardano soltanto le fattispecie di
variazioni previste dal contratto, non possono comportare l'introduzione di nuove clausole.
…” (così la Sezione IV, Comunicazioni alla clientela - paragrafo 2, Variazioni contrattuali)”.
Il Collegio ha quindi concluso affermando “corretto ritenere che non sia semplice modifica
l'introduzione ex novo di un onere, un obbligo, una controprestazione o qualsivoglia altro
termine o condizione (economica o normativa) nel contratto, che non sia già previsto
nell'assetto originario determinato dalle parti. Infatti, tali variazioni si traducono
nell'aggiunta di nuovi costi, in quanto non si pongono come mera modifica di oneri già
previsti nel contratto e realizzano, così, un'alterazione del sinallagma negoziale in senso
sfavorevole al cliente”. Dal complesso normativo e dal ricordato orientamento costante dell'ABF si ricava che lo ius variandi è finalizzato a garantire la permanenza dell'equilibrio sinallagmatico, per cui, devono considerarsi inammissibili le variazioni che non presentano correlazione tra le tipologie di contratti e le tariffe interessati dalle variazioni, da un lato, e l'incremento dei costi posto a base della modifica. Nello stesso senso, il Collegio di coordinamento, con decisione n. 1889/2016, ha rilevato che la finalità dello ius variandi è
quella di “conservare l'equilibrio (sinallagmatico) tra le singole prestazioni contrattuali,
passando attraverso il mantenimento dell'equilibrio sinallagmatico dell'intero complesso
delle prestazioni contrattuali, tipologicamente simili, effettuate dall'imprenditore nei confronti di un numero indefinito di controparti” (cfr. ad es., Collegio di Roma, decisione
n. 2202 del 23.04.2013)”.
Alla luce dei rilievi svolti questa Corte ritiene che correttamente il CTU nominato in primo grado nella rideterminazione dei saldi abbia espunto gli addebiti effettuati a titolo di
Commissione sull'accordato fino alla sottoscrizione del contratto del 9/9/2010.
CIV
Quanto alla commissione istruttoria veloce, pattuita con il contratto di apertura di credito del
20/12/2012, il Collegio si limita a rilevare che ogni questione risulta del tutto irrilevante alla luce della circostanza, accertata dal CTU nominato in primo grado, della mancanza di addebiti negli estratti conto della commissione de qua.
Spese
Il già richiamato art. 7 del contratto di conto corrente in data 8/5/1986 stabiliva espressamente che alla data di chiusura (annuale o trimestrale) dei rapporti di dare avere dovessero essere “portanti in conto oltre agli interessi passivi e alle commissioni, anche le
spese postali, telegrafiche e simili e le spese di tenuta e chiusura conto e ogni eventuale
altra”. Orbene, a prescindere dall'inciso “ogni eventuale altra” che per la sua estrema genericità non può che essere ritenuto nullo in quanto contenente un rinvio a spese non determinate e non determinabili, si deve dare atto che con l'originario contratto le parti abbiano convenuto il pagamento delle spese postali/telegrafiche e quelle di tenuta e chiusura conto, la cui concreta quantificazione deve ritenersi effettuata mediante rinvio agli avvisi esposti al pubblico. Prevede, infatti, il quinto comma del citato articolo che “le operazioni
di addebito e accredito vengono regolate secondo i criteri concordati o usualmente praticati
dalla e riportate negli appositi avvisi esposti al pubblico con le valute indicate nei CP_1 documenti contabili o comunque negli estratti conto. Secondo gli stessi criteri sono applicate
e sono rese note le commissioni sul massimo scoperto e le spese di tenuta del conto”.
Orbene, premesso che non è in contestazione tra le parti l'avvenuta affissione nei locali della dipendenza, presso il quale era acceso il conto, a partire dall'anno 1992 degli avvisi relativi alle condizioni regolanti i rapporti bancari, questa Corte, pur consapevole del dibattito esistente nella giurisprudenza di merito, che vede contrapporsi pronunce contrastanti, che da un lato negano (cfr. Trib. Terni sent. 101/2016 e Trib. Torino sent. 450/2010) e dall'altro ammettono che la previsione contrattuale sia integrata e/o sostituita mediante rinvio ai FIA
(cfr. Trib. Cassino sent. n. 402/2008; Trib. Macerata sent. n. 963/2017; Trib. Pistoia ord.
29/3/2018), ritiene che i FIA siano idonei ad integrare per relationem le previsioni contrattuali.
Dall'esame sistematico delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 4 6 e 7 dell'art. 117 si ricava che il contratto bancario deve avere forma scritta a pena nullità, ma che la legge in caso di nullità di specifiche clausole prevede meccanismi di eterointegrazione o sostituzione delle stesse ai sensi degli artt. 1339, 1374 e 1419 c.c.. Il settimo comma, infatti, in caso di inosservanza, per quanto qui intessa, delle prescrizioni relative ad “ogni altro prezzo e
condizione praticati” prevede l'applicazione in sostituzione della clausola nulla degli “altri
prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al
momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in
cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso;
in mancanza di pubblicità nulla è
dovuto”. Per espressa previsione di legge, quindi, il contratto, allorché contenga per iscritto pattuizioni che prevedano l'applicazione di particolati spese ovvero oneri a carico del correntista, che tuttavia risultino nulle (ad esempio come nel caso di specie per mancanza di determinatezza), viene integrato attraverso un meccanismo non dissimile a quello previsto per le clausole generali dall'art. 1341 c.c. con i prezzi e le altre condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni. Dette conclusioni devono essere vieppiù ribadite con riferimento all'originario contratto del 1986, allorché non risultava ancora vigente la stringente normativa in materia di trasparenza bancaria e a fronte della mancata previsione nel codice civile di una forma specifica a pena di nullità delle clausole relative a contratti bancari.
Le conclusioni raggiunte impongono di dover ricomprendere nel saldo del rapporto dedotto in giudizio tutte le spese postali/telegrafiche e di tenuta conto indicate nei FIA prodotti dall'appellata e in particolare (in considerazione del periodo per cui risultano acquisiti CP_1
in giudizio gli estratti conto) di quelli affissi a far data dall'ottobre 2003 (cfr. allegato 3 nel fascicolo della . CP_1
Prescrizione
L'appellata ha tempestivamente eccepito sin dal suo primo scritto difensivo CP_1
depositato in primo grado l'intervenuta prescrizione delle rimesse solutorie effettuate oltre il termine decennale antecedente la notifica dell'atto di citazione (12/10/2016).
Il CTU nominato in primo grado ha effettuato la verifica in oggetto, tenendo correttamente conto dei fidi desumibili dai contratti o dai riepiloghi competenze acquisiti in giudizio e della predetta data interruttiva, ma operando sui “saldi CA”. Il criterio operativo prescelto si pone in contrasto con il principio di diritto ormai consolidato nella giurisprudenza della
Suprema Corte (cfr. Cass. n. 9141 del 19/05/2020 n. 7721 del 16/03/2023), per cui “In tema
di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di
importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca
sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura
solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente
effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il
versamento possa perciò qualificarsi come solutorio”.
Alla luce delle conclusioni sin qui raggiunte, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza per procedere a nuova CTU al fine di determinare il saldo del rapporto di conto corrente n. 2977N in conformità agli accertamenti sopra specificamente svolti.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 255 del 27/3/2023 pronunciata dal Tribunale di Macerata, così decide nel contraddittorio delle parti:
in parziale accoglimento dell'appello dichiara le nullità di cui in parte motiva;
rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio in data 4/3/2025
Il Presidente
dr. Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
dr. Paola De Nisco