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Sentenza 31 gennaio 2024
Sentenza 31 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/01/2024, n. 4285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4285 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IS OR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale VINCENZO SENATORE, che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 4285 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 27/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha dichiarato l'inammissibilità, a norma dell'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., dell'istanza volta a ottenere l'affidamento in prova o la detenzione domiciliare, presentata da OR GL (soggetto in stato di libertà, raggiunto da provvedimento di cumulo del 07/06/2021 della Procura generale presso la Corte di appello di Catania, a carico del quale grava una pena da espiare complessivamente pari ad anni due e mesi quattro di reclusione, riportata per i reati di cui agli artt. 624-bis, 624, 625 n. 2 e n. 7 cod. pen.), per non avere il condannato comunicato il mutamento di domicilio dichiarato o eletto. Il giudice a quo, sul punto, si è attenuto al contenuto della nota di irreperibilità, emessa dalla Polizia municipale del Comune di Catania;
in tale atto, era stata rilevata l'impossibilità di notificare al GL l'avviso di fissazione di udienza, tanto presso l'ultimo domicilio eletto segnalato, ossia presso la Statale S. Giorgio n. 88, quanto presso il sito di residenza, in Piazza F. di Svezia n. 69. 2. Ricorre per cassazione OR GL, a mezzo del difensore avv. Luca Renato RO, articolando un motivo unico, che viene di seguito riassunto entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e a mezzo del quale viene denunciata violazione dell'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen. Il presupposto del giudizio di inammissibilità è errato, posto che il domicilio eletto nell'istanza, ossia lo studio professionale del difensore, ubicato in Catania, alla via XX Settembre 45, non ha subito alcun cambiamento e che, invece, le ricerche sono state impropriamente effettuate presso il luogo di residenza del ricorrente. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, dal momento che la difesa non ha allegato l'atto dal quale si evince l'avvenuta elezione di domicilio, non potendosi attribuire valore equipollente al mero riferimento contenuto nella istanza introduttiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va esaminato con esclusivo riferimento alla misura dell'affidamento in prova;
e infatti, quanto alla detenzione domiciliare - attraverso la visione della certificazione SI (Sistema Informativo Detenuti) - si evince come tale misura sia stata concessa dal Tribunale di sorveglianza in data 21/09/2023. 2 2. In merito all'affidamento in prova, il ricorso va accolto. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente chiarito come la inammissibilità della richiesta di misura alternativa, proveniente da condannato non detenuto, sia specificamente prevista solo in caso di omessa dichiarazione o elezione di domicilio, a norma dell'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.; pacifico è che tale sanzione di inammissibilità non possa essere traslata alla ipotesi, profondamento diversa, della omessa comunicazione del mutamento del domicilio dichiarato o eletto (Sez. 1, n. 10739 del 27/01/2009, Raffio, Rv. 242882; Sez. 1, n. 15137 del 03/03/2011, Marku, Rv. 249738; Sez. 1, n. 48337 del 13/11/2012, Sarr, Rv. 253977; Sez. 1, n. 26334 del 11/04/2023, Souki Mourad, Rv. 284890). Ha dunque errato, il Tribunale di sorveglianza di Catania, laddove ha dichiarato inammissibile l'istanza inoltrata dal condannato, sul presupposto della omessa comunicazione del mutamento del domicilio. 2.1. Una omissione che, come accaduto nel caso di specie, si sostanzi nella mancata comunicazione circa l'avvenuto cambiamento del domicilio, invece, può assumere specifico rilievo sotto il differente profilo della eventuale non effettività del domicilio stesso. Una situazione di materiale incertezza circa il domicilio del soggetto condannato, infatti, impedisce l'effettuazione dei necessari accertamenti istruttori, oltre a risultare chiaramente evocativa della mancanza di interesse del richiedente, nei confronti della procedura. In tale ultimo caso, una decisione negativa, in ordine alla richiesta di misure alternative, risulterebbe perfettamente conforme all'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, a mente del quale la mancanza di una stabile e conosciuta residenza inibisce il necessario supporto ed il costante controllo, ad opera del servizio sociale e del magistrato di sorveglianza del luogo, competente ad adeguare le prescrizioni alle concrete esigenze trattamentali attinenti al condannato. Il beneficio in esame, infatti, postula un contatto diretto e continuo, fra la persona fisica dell'interessato ed il servizio sociale al quale - a norma dell'art. 47, nono comma, Ord. pen. - spetta il compito di controllare la condotta del soggetto, nonché di aiutarlo a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale. 2.2. Risulterebbe del tutto legittimo, pertanto, l'eventuale rigetto della richiesta, laddove tale decisione fosse basata sulla irreperibilità sostanziale della persona condannata, ossia su una mancanza di stabile residenza, quale condizione inevitabilmente atta a incidere - in modo negativo - sulla effettività della misura alternativa invocata (Sez. 1, n. 4023 del 14/10/1992, Rv. 192363; Sez. 1, n. 27347 del 17/05/2019, Lupu, Rv. 276198). In tali casi, in definitiva, ciò che viene in rilievo non è il profilo della necessità di una reperibilità di tipo processuale, da soddisfare mediante l'onere - previsto sotto comminatoria 3 inammissibilità - di dichiarare o eleggere domicilio al solo momento della presentazione della domanda, a fronte della cui inidoneità soccorre la regola dettata dall'art. 161 comma 4 cod. proc. pen., della effettuazione della notificazione al difensore, bensì il diverso tema della reperibilità di tipo sostanziale, dunque della effettività del domicilio ai fini della sottoposizione al regime di affidamento. E solo sotto tale ultimo aspetto, la mancata comunicazione del mutamento del domicilio incide profondamente, in punto di possibilità di mantenimento dei contatti del condannato con il servizio sociale, oltre che di possibilità di espletamento dei necessari controlli, finalizzati alla verifica del rispetto delle prescrizioni e della prosecuzione del percorso di risocializzazione e reinserimento. 2.3. Nella concreta fattispecie, al contrario, i Giudici di sorveglianza hanno erroneamente tratto - dal semplice dato rappresentato dall'omessa comunicazione del mutamento del domicilio dichiarato o eletto - una conclusione di inammissibilità dell'istanza, che non è però prevista dalla legge;
il tal modo, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha adottato - a fronte di una disposizione eccezionale, quale quella dettata dall'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen. - una non consentita interpretazione analogica in malam partem. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si dispone, in accoglimento del ricorso, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania. Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2023.
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale VINCENZO SENATORE, che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 4285 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 27/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha dichiarato l'inammissibilità, a norma dell'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., dell'istanza volta a ottenere l'affidamento in prova o la detenzione domiciliare, presentata da OR GL (soggetto in stato di libertà, raggiunto da provvedimento di cumulo del 07/06/2021 della Procura generale presso la Corte di appello di Catania, a carico del quale grava una pena da espiare complessivamente pari ad anni due e mesi quattro di reclusione, riportata per i reati di cui agli artt. 624-bis, 624, 625 n. 2 e n. 7 cod. pen.), per non avere il condannato comunicato il mutamento di domicilio dichiarato o eletto. Il giudice a quo, sul punto, si è attenuto al contenuto della nota di irreperibilità, emessa dalla Polizia municipale del Comune di Catania;
in tale atto, era stata rilevata l'impossibilità di notificare al GL l'avviso di fissazione di udienza, tanto presso l'ultimo domicilio eletto segnalato, ossia presso la Statale S. Giorgio n. 88, quanto presso il sito di residenza, in Piazza F. di Svezia n. 69. 2. Ricorre per cassazione OR GL, a mezzo del difensore avv. Luca Renato RO, articolando un motivo unico, che viene di seguito riassunto entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e a mezzo del quale viene denunciata violazione dell'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen. Il presupposto del giudizio di inammissibilità è errato, posto che il domicilio eletto nell'istanza, ossia lo studio professionale del difensore, ubicato in Catania, alla via XX Settembre 45, non ha subito alcun cambiamento e che, invece, le ricerche sono state impropriamente effettuate presso il luogo di residenza del ricorrente. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, dal momento che la difesa non ha allegato l'atto dal quale si evince l'avvenuta elezione di domicilio, non potendosi attribuire valore equipollente al mero riferimento contenuto nella istanza introduttiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va esaminato con esclusivo riferimento alla misura dell'affidamento in prova;
e infatti, quanto alla detenzione domiciliare - attraverso la visione della certificazione SI (Sistema Informativo Detenuti) - si evince come tale misura sia stata concessa dal Tribunale di sorveglianza in data 21/09/2023. 2 2. In merito all'affidamento in prova, il ricorso va accolto. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente chiarito come la inammissibilità della richiesta di misura alternativa, proveniente da condannato non detenuto, sia specificamente prevista solo in caso di omessa dichiarazione o elezione di domicilio, a norma dell'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.; pacifico è che tale sanzione di inammissibilità non possa essere traslata alla ipotesi, profondamento diversa, della omessa comunicazione del mutamento del domicilio dichiarato o eletto (Sez. 1, n. 10739 del 27/01/2009, Raffio, Rv. 242882; Sez. 1, n. 15137 del 03/03/2011, Marku, Rv. 249738; Sez. 1, n. 48337 del 13/11/2012, Sarr, Rv. 253977; Sez. 1, n. 26334 del 11/04/2023, Souki Mourad, Rv. 284890). Ha dunque errato, il Tribunale di sorveglianza di Catania, laddove ha dichiarato inammissibile l'istanza inoltrata dal condannato, sul presupposto della omessa comunicazione del mutamento del domicilio. 2.1. Una omissione che, come accaduto nel caso di specie, si sostanzi nella mancata comunicazione circa l'avvenuto cambiamento del domicilio, invece, può assumere specifico rilievo sotto il differente profilo della eventuale non effettività del domicilio stesso. Una situazione di materiale incertezza circa il domicilio del soggetto condannato, infatti, impedisce l'effettuazione dei necessari accertamenti istruttori, oltre a risultare chiaramente evocativa della mancanza di interesse del richiedente, nei confronti della procedura. In tale ultimo caso, una decisione negativa, in ordine alla richiesta di misure alternative, risulterebbe perfettamente conforme all'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, a mente del quale la mancanza di una stabile e conosciuta residenza inibisce il necessario supporto ed il costante controllo, ad opera del servizio sociale e del magistrato di sorveglianza del luogo, competente ad adeguare le prescrizioni alle concrete esigenze trattamentali attinenti al condannato. Il beneficio in esame, infatti, postula un contatto diretto e continuo, fra la persona fisica dell'interessato ed il servizio sociale al quale - a norma dell'art. 47, nono comma, Ord. pen. - spetta il compito di controllare la condotta del soggetto, nonché di aiutarlo a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale. 2.2. Risulterebbe del tutto legittimo, pertanto, l'eventuale rigetto della richiesta, laddove tale decisione fosse basata sulla irreperibilità sostanziale della persona condannata, ossia su una mancanza di stabile residenza, quale condizione inevitabilmente atta a incidere - in modo negativo - sulla effettività della misura alternativa invocata (Sez. 1, n. 4023 del 14/10/1992, Rv. 192363; Sez. 1, n. 27347 del 17/05/2019, Lupu, Rv. 276198). In tali casi, in definitiva, ciò che viene in rilievo non è il profilo della necessità di una reperibilità di tipo processuale, da soddisfare mediante l'onere - previsto sotto comminatoria 3 inammissibilità - di dichiarare o eleggere domicilio al solo momento della presentazione della domanda, a fronte della cui inidoneità soccorre la regola dettata dall'art. 161 comma 4 cod. proc. pen., della effettuazione della notificazione al difensore, bensì il diverso tema della reperibilità di tipo sostanziale, dunque della effettività del domicilio ai fini della sottoposizione al regime di affidamento. E solo sotto tale ultimo aspetto, la mancata comunicazione del mutamento del domicilio incide profondamente, in punto di possibilità di mantenimento dei contatti del condannato con il servizio sociale, oltre che di possibilità di espletamento dei necessari controlli, finalizzati alla verifica del rispetto delle prescrizioni e della prosecuzione del percorso di risocializzazione e reinserimento. 2.3. Nella concreta fattispecie, al contrario, i Giudici di sorveglianza hanno erroneamente tratto - dal semplice dato rappresentato dall'omessa comunicazione del mutamento del domicilio dichiarato o eletto - una conclusione di inammissibilità dell'istanza, che non è però prevista dalla legge;
il tal modo, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha adottato - a fronte di una disposizione eccezionale, quale quella dettata dall'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen. - una non consentita interpretazione analogica in malam partem. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si dispone, in accoglimento del ricorso, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania. Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2023.