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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/04/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 1° aprile 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv.ti Scarano e Pastore
- Ricorrente - contro
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. A. Vinci
- Convenuto –
OGGETTO: “INDENNIZZO PER MALATTIE PROFESSIONALI”
Fatto e diritto
Con ricorsi (successivamente riuniti) depositati in data 30.01.2023 e 2.10.2023, la parte ricorrente ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n°
1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla corresponsione dell'indennizzo (conseguente al riconoscimento delle malattie professionali e dei postumi permanenti residuati a seguito dell'infortunio indicato in ricorso) e, conseguentemente, condannare l' al pagamento dei CP_1 relativi importi nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, chiedendone il CP_1
rigetto; eccepiva altresì la prescrizione con riferimento alla patologia acustica.
Espletata la prova testimoniale e l'invocata consulenza tecnica, la causa, all'udienza odierna, è stata infine discussa e quindi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del
D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
1
**************************
La domanda è fondata nei limiti di cui si dirà.
È infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall' , in quanto parte ricorrente non ha CP_1 inteso contestare il provvedimento di diniego del 13.12.2017 (a parere dell' ultimo CP_1
provvedimento da cui far decorrere il termine prescrizionale). Deve infatti rilevarsi che nell'aprile
2022 il ricorrente ha presentato nuova domanda per aggravamento (anch'essa rigettata), in considerazione della prosecuzione dell'attività morbigena. Pertanto, nessuna prescrizione è maturata sino al deposito del ricorso giudiziale.
Tanto chiarito, la prova testimoniale ha poi confermato le circostanze esposte nel ricorso introduttivo e, dunque, oltre alle mansioni svolte dalla parte ricorrente, le sollecitazioni, gli sforzi e i rumori ai quali è stata esposta durante l'espletamento della propria attività.
In ordine agli aspetti medico-legali, il nominato C.T.U. ha così concluso:
“1) è affetto da malattia professionale ipoacusia da rumore. Il danno Parte_1
biologico che ne deriva è pari a 6% con decorrenza dalla data della domanda di aggravamento
04.04.2022.
2) è anche affetto da spondilodiscoartrosi lombare. Non vi sono elementi per Parte_1 attribuire, con elevata probabilità, tale patologia all'attività lavorativa svolta dal ricorrente.
3) Il ricorrente è anche affetto da esiti di trauma contusivo al rachide dorso-lombare subito in infortunio sul lavoro occorso in data 07.01.2014. Tali esiti, in presenza di deformazione della 6° vertebra dorsale di dubbia natura, sono valutabili in misura di tre punti percentuali.
Per eseguire la valutazione complessiva per eventi policroni coesistenti occorre procedere con
l'applicazione del calcolo riduzionistico ovvero la formula a scalare di Balthazard;
il danno biologico totale risulta pertanto 9% con decorrenza dal 04.04.2022”.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
In particolare, quanto ai rilievi critici sollevati all'odierna udienza da parte del ricorrente – con riferimento alla patologia “rachide discale” – si rinvia alla risposta (perfettamente logica ed
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esauriente, pertanto pienamente condivisa da questo Tribunale) del ctu alle osservazioni avanzate già in sede di bozza peritale.
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al 6% (trattandosi di fattispecie tutte pacificamente successive al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.
Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. LAV. 8 OTTOBRE 2007 N°
21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 9% con decorrenza dalla domanda del 4.04.2022, di talché
l' deve essere condannato al pagamento del relativo importo, con rivalutazione e interessi CP_1
legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co.
6, L. n° 412/91.
Le spese di lite, considerazione della parziale reciproca soccombenza possono essere compensate per 1/3; la restante quota (come le spese di c.t.u) è posta a carico dell' parte prevalentemente CP_1
soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs.
n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 9%, con decorrenza dalla domanda del 4.04.2022, condanna l' al pagamento del relativo CP_1
importo, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. compensa per 1/3 le spese di lite e condanna l' al pagamento della restante quota che CP_1 liquida in € 1.800,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dei procuratori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto. CP_1
Taranto, 1° aprile 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 1° aprile 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv.ti Scarano e Pastore
- Ricorrente - contro
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. A. Vinci
- Convenuto –
OGGETTO: “INDENNIZZO PER MALATTIE PROFESSIONALI”
Fatto e diritto
Con ricorsi (successivamente riuniti) depositati in data 30.01.2023 e 2.10.2023, la parte ricorrente ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n°
1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla corresponsione dell'indennizzo (conseguente al riconoscimento delle malattie professionali e dei postumi permanenti residuati a seguito dell'infortunio indicato in ricorso) e, conseguentemente, condannare l' al pagamento dei CP_1 relativi importi nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, chiedendone il CP_1
rigetto; eccepiva altresì la prescrizione con riferimento alla patologia acustica.
Espletata la prova testimoniale e l'invocata consulenza tecnica, la causa, all'udienza odierna, è stata infine discussa e quindi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del
D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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La domanda è fondata nei limiti di cui si dirà.
È infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall' , in quanto parte ricorrente non ha CP_1 inteso contestare il provvedimento di diniego del 13.12.2017 (a parere dell' ultimo CP_1
provvedimento da cui far decorrere il termine prescrizionale). Deve infatti rilevarsi che nell'aprile
2022 il ricorrente ha presentato nuova domanda per aggravamento (anch'essa rigettata), in considerazione della prosecuzione dell'attività morbigena. Pertanto, nessuna prescrizione è maturata sino al deposito del ricorso giudiziale.
Tanto chiarito, la prova testimoniale ha poi confermato le circostanze esposte nel ricorso introduttivo e, dunque, oltre alle mansioni svolte dalla parte ricorrente, le sollecitazioni, gli sforzi e i rumori ai quali è stata esposta durante l'espletamento della propria attività.
In ordine agli aspetti medico-legali, il nominato C.T.U. ha così concluso:
“1) è affetto da malattia professionale ipoacusia da rumore. Il danno Parte_1
biologico che ne deriva è pari a 6% con decorrenza dalla data della domanda di aggravamento
04.04.2022.
2) è anche affetto da spondilodiscoartrosi lombare. Non vi sono elementi per Parte_1 attribuire, con elevata probabilità, tale patologia all'attività lavorativa svolta dal ricorrente.
3) Il ricorrente è anche affetto da esiti di trauma contusivo al rachide dorso-lombare subito in infortunio sul lavoro occorso in data 07.01.2014. Tali esiti, in presenza di deformazione della 6° vertebra dorsale di dubbia natura, sono valutabili in misura di tre punti percentuali.
Per eseguire la valutazione complessiva per eventi policroni coesistenti occorre procedere con
l'applicazione del calcolo riduzionistico ovvero la formula a scalare di Balthazard;
il danno biologico totale risulta pertanto 9% con decorrenza dal 04.04.2022”.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
In particolare, quanto ai rilievi critici sollevati all'odierna udienza da parte del ricorrente – con riferimento alla patologia “rachide discale” – si rinvia alla risposta (perfettamente logica ed
2
esauriente, pertanto pienamente condivisa da questo Tribunale) del ctu alle osservazioni avanzate già in sede di bozza peritale.
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al 6% (trattandosi di fattispecie tutte pacificamente successive al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.
Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. LAV. 8 OTTOBRE 2007 N°
21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 9% con decorrenza dalla domanda del 4.04.2022, di talché
l' deve essere condannato al pagamento del relativo importo, con rivalutazione e interessi CP_1
legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co.
6, L. n° 412/91.
Le spese di lite, considerazione della parziale reciproca soccombenza possono essere compensate per 1/3; la restante quota (come le spese di c.t.u) è posta a carico dell' parte prevalentemente CP_1
soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs.
n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 9%, con decorrenza dalla domanda del 4.04.2022, condanna l' al pagamento del relativo CP_1
importo, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. compensa per 1/3 le spese di lite e condanna l' al pagamento della restante quota che CP_1 liquida in € 1.800,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dei procuratori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto. CP_1
Taranto, 1° aprile 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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