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Articolo 5 della Legge 29 luglio 1949, n. 493
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Legge 29 luglio 1949, n. 493
Articolo 5 della Legge 29 luglio 1949, n. 493
Versione
12 agosto 1949
Art. 5.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 12 agosto 1949
Vedi fonte istituzionale
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