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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/07/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. MARIA G. DI MARCO Presidente
2) dott. MICHELE DE MARIA Consigliere
3) dott. CLAUDIO ANTONELLI Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 491/2023 R.G.L. promossa in grado di appello
[...]
in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2
Giovanni Appoll
-Appellante- CONTRO
OP ontumace-
All'udienza di discussione del 17 luglio 2025 il procuratore della parte appellante ha concluso come da verbale, in atti.
FATTO E DIRITTO 1) Con ricorso, depositato il 19.03.2021, , in proprio e nella Parte_1 qualità di rappresentante legale della società proponeva ricorso Parte_2 in opposizione avverso l'ordinanza-ingiun t. n. 0005373 del 04.03.3021 notificata il 09.03.2021, con il quale l' OP
aveva intimato loro il pagamento,
[...]
4.339,00 a titolo di sanzione amministrativa ex art. 3 n. 12/2002 conv. in l.n.73/2002, per avere impiegato un lavoratore subordinato straniero (
[...]
, dal 02.01.2017, in assenza di una preventiva comunicazione Per_1 aurazione del rapporto di lavoro. Riferiva il ricorrente che:
-in data 26.01.2017 in sede di ispezione presso i locali della società, i funzionari verbalizzanti avevano “rinvenuto” intento ad effettuare Persona_1
“pulizie all'interno degli stessi”;
-il rapporto di lavoro, privo dei caratteri della subordinazione, avrebbe dovuto essere inquadrato quale collaborazione autonoma e occasionali, risultando
[...] titolare di una ditta individuale;
Per_1 -di avere infruttuosamente richiesto i documenti di identità del lavoratore nonché certificazione idonea ad attestare la titolarità della predetta ditta;
- di avere ignorato, in buona fede, che lo stesso fosse privo di un regolare permesso di soggiorno. Eccepiva, pertanto, l'insussistenza dei presupposti legittimanti la sanzione e chiedeva istruirsi la causa con l'assunzione della prova testimoniale. Con sentenza n. 3825/2022, pubblicata in data 25.11.2022, il Tribunale G.L. di Palermo, nella contumacia dell' convenuto, rigettava il ricorso, . CP_1
Il Giudice di prime cure, iando l'incombenza a carico dell'ente creditore dell'onere probatorio relativo alla dimostrazione dell'irregolarità dell'assunzione, rigettava l'opposizione sul presupposto che, risultando incontestato lo svolgimento di attività di pulizia presso i locali della società istante da parte dell' al momento dell'accesso ispettivo, il aveva “dedotto in termini Per_1 Parte_1 smaccatamente generici la sussistenza di un rapporto di lavoro autonomo”, formulando in proposito richieste istruttorie inammissibili perché valutative. Avverso tale decisione ha interposto appello , in proprio e nella Parte_1 qualità di legale rappresentante della società con ricorso Parte_2 depositato in Cancelleria il 25.05.2023, chiedendone la riforma. Lamenta l'appellante, con un unico articolato motivo, l'erroneità della sentenza nella parte in cui l'adito Tribunale ha ritenuto sussistente un rapporto di lavoro subordinato con l' mal interpretando le risultanze documentali in atti Per_1
e ingiustificatamente omettendo di ammettere la prova testimoniale articolata in prime cure e rinnovata in appello. L' non si è costituito benché OP ritualme All'udienza del 17 luglio 2025, sulle conclusioni della sola parte appellante, la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce. 2) In via del tutto preliminare va dichiarata la contumacia dell'
[...]
(da qui in poi “ ”), ritualmente OP giudizio e non costituitosi Passando al merito della vertenza, l'appello è fondato. La sanzione amministrativa oggetto dell'odierna impugnazione riguarda l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato senza preventiva comunicazione. L'art. 3, comma 3, del d.l. n. 12/2002, convertito nella l. n. 73/2002, prevede infatti che “Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria: a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro”. Il successivo comma 3-quater. Dispone che “Le sanzioni sono aumentate del venti per cento in caso di impiego di lavoratori stranieri ai sensi dell'articolo 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 …”.
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato quanto ai criteri di riparto dell'onere probatorio, con riguardo specifico alle sanzioni amministrative, ritiene che “Nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa si applicano i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova, con la conseguenza che è onere della P.A. provare la sussistenza degli elementi costitutivi della sua pretesa, mentre all'opponente spetta dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa stessa”(Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 03/03/2011, n.5122). Secondo la S.C. il giudizio di opposizione avverso sanzioni amministrative non si limita (e comunque non si esaurisce) nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma si estende anche alla verifica della fondatezza della pretesa sanzionatoria fatta valere mediante l'adozione del provvedimento. In tale contesto, l'amministrazione assume, sotto il profilo sostanziale, la posizione di parte attrice, sebbene rivesta formalmente il ruolo di convenuta-opposta. Ne consegue che grava sull'amministrazione l'onere di fornire prova adeguata della legittimità e fondatezza della pretesa sanzionatoria, mentre all'opponente spetta dimostrare le circostanze negative contrapposte a quelle dedotte dall'amministrazione. Sarebbe stato, pertanto, onere dell' , nella fattispecie disatteso, provare in giudizio che nella vicenda in esame ri ssero effettivamente i requisiti della subordinazione ai fini dell'applicazione della c.d. maxisanzione. Com'è noto, l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è, infatti, rappresentato dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e di per sé non decisiva;
sicché qualora vi sia una situazione di incertezza probatoria, il Giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 28/09/2006, n.21028). Inoltre, secondo la S.C. “In caso di domanda diretta ad accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro, qualora la parte che ne deduce l'esistenza non abbia dimostrato la sussistenza del requisito della subordinazione – ossia della soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa – non occorre, ai fini del rigetto della domanda, che sia provata anche l'esistenza del diverso rapporto dedotto dalla controparte, dovendosi escludere che il mancato accertamento di quest'ultimo equivalga alla dimostrazione della subordinazione, per la cui configurabilità è necessaria la prova positiva di specifici elementi che non possono ritenersi sussistenti per effetto della carenza di prova su una diversa tipologia di rapporto”(Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., (data ud. 17/11/2009) 08/02/2010, n. 2728). Orbene, nel caso di specie l' , volontariamente sottraendosi alla dialettica processuale, non ha fornito alcuna prova né degli elementi caratterizzanti la subordinazione, né di eventuali elementi sussidiari. Basti osservare che nella copia in atti dell'ordinanza ingiunzione impugnata (allegata alla produzione dell'appellante), non è trascritto il contenuto del propedeutico rapporto ispettivo, delle attività accertative concretamente poste in essere dai funzionari verbalizzanti, delle dichiarazioni eventualmente rese dall' e/o dal e/o da altri dipendenti presenti nell'immediatezza Per_1 Parte_1 ertamento el corso delle successive attività ispettive. Sulla scorta delle superiori considerazioni, in assenza di ogni prova circa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinata fra l'odierna parte appellante e nel periodo in contestazione, in riforma della sentenza oggetto di Persona_1 ssere accolto il ricorso di primo grado e per l'effetto deve essere annullata l'ordinanza ingiunzione n.20/0859 del 4 marzo 2021. 3) Le spese di lite del doppio grado del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste carico dell' OP
.
[...]
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' OP
, in riforma della sentenza n.3825/2
[...]
novembre 2022, annulla l'ordinanza ingiunzione n.20/0859 del 4 marzo 2021. Condanna parte convenuta a rifondere a controparte le spese del doppio grado del giudizio, che liquida, per il primo grado, in €811,00 e per il presente grado in €962,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge. Così deciso in Palermo il 17 luglio 2025 Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli
Il Presidente
Maria G. Di Marco