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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 06/08/2025, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 213/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Carmela Italiano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 213/2025 promossa da:
GE. (C.F. , con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. GIACCHETTI FRANCESCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in
VIALE TRENTO TRIESTE N. 25 41124 MODENApresso il difensore avv. GIACCHETTI
FRANCESCA reclamante contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
QUALE CURATORE DI GE.CO. CP_2 Controparte_3
(C.F. ),
[...] C.F._2 reclamati non costituiti
IN PUNTO A: reclamo avverso la sentenza di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 05/2025, pronunciata dal Tribunale di Bologna nei confronti di GE.
[...]
. Controparte_4
1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale nei Con confronti di , in accoglimento del Parte_1
pagina 1 di 4 ricorso proposto da , creditrice della somma complessiva di euro CP_2
7939,46, relativo a crediti da lavoro insoluti.
2. Ritenuta sussistente la propria competenza ex art. 27, II comma, CCII, il Tribunale affermava che, dalla documentazione versata in atti e, in particolare, dal decreto ingiuntivo emesso in favore della ricorrente, nonché dall'informativa dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, dalla quale risulta l'emissione di cartelle esattoriali per oltre un milione di euro, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati era superiore ad euro 30.000,00.
Rilevava l'assenza di prova in ordine all'esenzione dalla liquidazione giudiziale per limiti dimensionali del debitore, costituitosi senza depositare documentazione attestante il mancato superamento delle soglie previste dall'art. 121 CCII. Sempre sul punto, osservava come, invece, tale esenzione fosse da escludersi, alla luce, da un lato, dei bilanci depositati presso il
Registro delle Imprese relativi al 2016-2017-2018 e, dall'altro, delle risultanze dell'informativa dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, dalla quale risultavano debiti per importi ben superiore a euro 500.000.
Riteneva altresì sussistente lo stato d'insolvenza della debitrice, come era da desumersi dalla mancanza di beni sufficienti per soddisfare le obbligazioni sociali, anche alla luce dell'esito infruttuoso del pignoramento mobiliare, e dall'esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per euro 1.122.021,03.
Osservava, infine, che l'avvio di un procedimento di apertura della liquidazione coatta amministrativa eccepito dalla resistente non era ostativo alla pronuncia della liquidazione giudiziale, tenuto conto che il procedimento era stato solo avviato e che la società era sottoponibile ad entrambe le procedure.
2. Avverso tale sentenza proponeva reclamo GE. Parte_1
.
[...]
Nello specifico, esponeva che la stessa aveva proceduto al deposito telematico della comunicazione del 10.12.2024 da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, a firma dott. con cui la PA comunicava “l'avvio del procedimento di scioglimento Persona_1 per atto di autorità di codesto ente con nomina del commissario liquidatore ex art. 2545 septiesdecies c.c. come richiamato dal predetto comma 3, art. 12 dlgs. 2 agosto 2002 n. 220, tenuto conto delle poste attive come rilevabili dall'ultimo bilancio depositato presso il
Registro delle Imprese”.
pagina 2 di 4 Deduceva, quindi come, tale documento costituisse, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 2545 septiesdecies c.c., il provvedimento con cui l'Autorità di Vigilanza aveva sciolto di imperio la società cooperativa odierna reclamante, con sottoposizione della stessa a liquidazione coatta, poiché contenente nomina di commissario liquidatore.
3. Nessuno si costituiva per resistere al reclamo.
4. Il Curatore, richiesto di riferire su contabilità, bilanci, attivo (mobili, immobili e crediti), passivo (compresa copia dello o degli stati passivi esecutivi), nonché sulle circostanze indicate nel reclamo, depositava apposita relazione.
5. Lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., depositate da GE.
[...]
, il Collegio riservava la decisone. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il reclamo è infondato.
7. Ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, come correttamente accertati dal Tribunale e non contestati in questa sede, deve escludersi che nella fattispecie, diversamente da quanto sostenuto dalla reclamante, vi sia stata violazione del principio di prevenzione sancito dall'art. 2545 terdecies c.c., in virtù del quale, in caso di concorrenza tra le due procedure, si impone che prevalga quella adottata per prima.
8. La comunicazione prodotta dalla reclamante (doc. 4), del resto, espressamente annuncia
“l'avvio del procedimento di scioglimento per atto di autorità”, richiamando nel proprio oggetto l'art. 7, l. n. 241/1990, ossia la disposizione che prescrive all'amministrazione procedente di comunicare l'avvio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti: nella specie, il decreto che dispone la liquidazione e nomina i commissari liquidatori.
9. Tuttavia, allo stato non v'è prova che il procedimento fosse concluso alla data di dichiarazione dell'apertura della liquidazione giudiziale pronunciata dal Tribunale.
10. Né risulta ad oggi che il decreto ministeriale, che del procedimento costituisce conclusione, sia venuto ad esistenza.
11. Poiché solo dalla data di sottoscrizione di tale provvedimento la liquidazione coatta amministrativa eventualmente disposta acquista efficacia (arg. ex art. 303 CCII, che fa decorrere dalla “data del provvedimento che ordina la liquidazione” l'applicabilità̀ degli artt.
142, 144, 145, 146, 147 CCII e la cessazione delle funzioni delle assemblee e degli organi di pagina 3 di 4 amministrazione e controllo), deve concludersi che non vi siano ragioni ostative all'apertura della liquidazione giudiziale.
12. Pertanto, il reclamo va rigettato.
13. Nulla per le spese, in assenza di contraddittori.
14. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13 co.1 quater T.U. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
I. rigetta il reclamo;
II. nulla per le spese;
II. dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13 co.1 quater T.U. 115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della III Sezione Civile, il 25 luglio 2025.
Il Consigliere est.
Dott. Andrea Lama
Il Presidente
Dott. Manuela Velotti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Carmela Italiano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 213/2025 promossa da:
GE. (C.F. , con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. GIACCHETTI FRANCESCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in
VIALE TRENTO TRIESTE N. 25 41124 MODENApresso il difensore avv. GIACCHETTI
FRANCESCA reclamante contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
QUALE CURATORE DI GE.CO. CP_2 Controparte_3
(C.F. ),
[...] C.F._2 reclamati non costituiti
IN PUNTO A: reclamo avverso la sentenza di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 05/2025, pronunciata dal Tribunale di Bologna nei confronti di GE.
[...]
. Controparte_4
1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale nei Con confronti di , in accoglimento del Parte_1
pagina 1 di 4 ricorso proposto da , creditrice della somma complessiva di euro CP_2
7939,46, relativo a crediti da lavoro insoluti.
2. Ritenuta sussistente la propria competenza ex art. 27, II comma, CCII, il Tribunale affermava che, dalla documentazione versata in atti e, in particolare, dal decreto ingiuntivo emesso in favore della ricorrente, nonché dall'informativa dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, dalla quale risulta l'emissione di cartelle esattoriali per oltre un milione di euro, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati era superiore ad euro 30.000,00.
Rilevava l'assenza di prova in ordine all'esenzione dalla liquidazione giudiziale per limiti dimensionali del debitore, costituitosi senza depositare documentazione attestante il mancato superamento delle soglie previste dall'art. 121 CCII. Sempre sul punto, osservava come, invece, tale esenzione fosse da escludersi, alla luce, da un lato, dei bilanci depositati presso il
Registro delle Imprese relativi al 2016-2017-2018 e, dall'altro, delle risultanze dell'informativa dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, dalla quale risultavano debiti per importi ben superiore a euro 500.000.
Riteneva altresì sussistente lo stato d'insolvenza della debitrice, come era da desumersi dalla mancanza di beni sufficienti per soddisfare le obbligazioni sociali, anche alla luce dell'esito infruttuoso del pignoramento mobiliare, e dall'esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per euro 1.122.021,03.
Osservava, infine, che l'avvio di un procedimento di apertura della liquidazione coatta amministrativa eccepito dalla resistente non era ostativo alla pronuncia della liquidazione giudiziale, tenuto conto che il procedimento era stato solo avviato e che la società era sottoponibile ad entrambe le procedure.
2. Avverso tale sentenza proponeva reclamo GE. Parte_1
.
[...]
Nello specifico, esponeva che la stessa aveva proceduto al deposito telematico della comunicazione del 10.12.2024 da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, a firma dott. con cui la PA comunicava “l'avvio del procedimento di scioglimento Persona_1 per atto di autorità di codesto ente con nomina del commissario liquidatore ex art. 2545 septiesdecies c.c. come richiamato dal predetto comma 3, art. 12 dlgs. 2 agosto 2002 n. 220, tenuto conto delle poste attive come rilevabili dall'ultimo bilancio depositato presso il
Registro delle Imprese”.
pagina 2 di 4 Deduceva, quindi come, tale documento costituisse, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 2545 septiesdecies c.c., il provvedimento con cui l'Autorità di Vigilanza aveva sciolto di imperio la società cooperativa odierna reclamante, con sottoposizione della stessa a liquidazione coatta, poiché contenente nomina di commissario liquidatore.
3. Nessuno si costituiva per resistere al reclamo.
4. Il Curatore, richiesto di riferire su contabilità, bilanci, attivo (mobili, immobili e crediti), passivo (compresa copia dello o degli stati passivi esecutivi), nonché sulle circostanze indicate nel reclamo, depositava apposita relazione.
5. Lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., depositate da GE.
[...]
, il Collegio riservava la decisone. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il reclamo è infondato.
7. Ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, come correttamente accertati dal Tribunale e non contestati in questa sede, deve escludersi che nella fattispecie, diversamente da quanto sostenuto dalla reclamante, vi sia stata violazione del principio di prevenzione sancito dall'art. 2545 terdecies c.c., in virtù del quale, in caso di concorrenza tra le due procedure, si impone che prevalga quella adottata per prima.
8. La comunicazione prodotta dalla reclamante (doc. 4), del resto, espressamente annuncia
“l'avvio del procedimento di scioglimento per atto di autorità”, richiamando nel proprio oggetto l'art. 7, l. n. 241/1990, ossia la disposizione che prescrive all'amministrazione procedente di comunicare l'avvio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti: nella specie, il decreto che dispone la liquidazione e nomina i commissari liquidatori.
9. Tuttavia, allo stato non v'è prova che il procedimento fosse concluso alla data di dichiarazione dell'apertura della liquidazione giudiziale pronunciata dal Tribunale.
10. Né risulta ad oggi che il decreto ministeriale, che del procedimento costituisce conclusione, sia venuto ad esistenza.
11. Poiché solo dalla data di sottoscrizione di tale provvedimento la liquidazione coatta amministrativa eventualmente disposta acquista efficacia (arg. ex art. 303 CCII, che fa decorrere dalla “data del provvedimento che ordina la liquidazione” l'applicabilità̀ degli artt.
142, 144, 145, 146, 147 CCII e la cessazione delle funzioni delle assemblee e degli organi di pagina 3 di 4 amministrazione e controllo), deve concludersi che non vi siano ragioni ostative all'apertura della liquidazione giudiziale.
12. Pertanto, il reclamo va rigettato.
13. Nulla per le spese, in assenza di contraddittori.
14. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13 co.1 quater T.U. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
I. rigetta il reclamo;
II. nulla per le spese;
II. dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13 co.1 quater T.U. 115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della III Sezione Civile, il 25 luglio 2025.
Il Consigliere est.
Dott. Andrea Lama
Il Presidente
Dott. Manuela Velotti
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