Sentenza 28 marzo 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/03/2018, n. 7691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7691 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2018 |
Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso 4948-2013 proposto da: INA SS S.P.A. P.I. 00885351007, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE BRUNO BUOZZI
82, presso lo studio dell'avvocato GREGORIO IANNOTTA, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
2017
- ricorrente -
4306
contro
TT EN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE l, presso lo studio dell'avvocato GIANLUIGI MALANDRINO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 745/2012 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 16/08/2012 R.G.N. 150/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per estinzione per rinuncia. FATTO e
DIRITTO
Con sentenza n. 745 in data 22 giugno - 16 agosto 2012 la Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia, impugnata da TT IC, condannava la appellata INA SS S.p.a. al pagamento della somma di 30mila euro, oltre accessori dì legge a decorrere dal primo gennaio 2005, confermando nel resto e compensato per due terzi le spese d lite, ponendo la rimante quota, siccome ivi liquidata a carico della società appellata. Avverso la suddetta pronuncia di appello INA SS proponeva ricorso per cassazione, come da atto in data 12-02-2013, affidato a due motivi, variamente articolati, cui ha resistito TT dr. IC mediante controricorso del 21-22 marzo 2013. Successivamente, a seguito di fissazione della fissazione della pubblica udienza, per l'otto novembre 2017, l'avv. Gregorio Iannotta (difensore costituito per la INA Assitalia, giusta la procura speciale in calce al ricorso) ha depositato atto di rinuncia ex art. 390 c.p.c. di GENERALI ITALIA S.p.a. -già Ina Assitalia S.p.a.- al ricorso, sottoscritto dall'avv. Michele Ceccarelli (in forza di procura notarile del 22-05-2015) e dal medesimo avv. G. G. Iannotta, nella qualità, debitamente notificato in data 19-10-2017 tramite p.e.c. al controricorrente, il quale ha poi accettato la rinuncia, come da relativa dichiarazione in data 20 ottobre 2017, sottoscritta anche dal suo difensore in calce alla rinuncia, accettazione quindi restituita alla rinunciante come da p.e.c. del 20-10-2017. Va, pertanto, dichiarata l'estinzione del giudizio, ex artt. 390-391 c.p.c., per intervenuta rinunzia al ricorso de quo, debitamente sottoscritta dalla ricorrente, nonché dai suddetti difensori, ed accettata dal dr. IC TT. Di conseguenza, con riferimento a detta estinzione, nulla va comunque disposto in ordine alle spese, avuto riguardo all'anzidetta accettazione. Essendo il procedimento definito con declaratoria di estinzione per rinuncia, non ricorrono ovviamente i presupposti di legge per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato, il cui versamento infatti è dovuto soltanto nel caso d'integrale rigetto dell'impugnazione, ovvero perché questa risulti inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
la CORTE dichiara ESTINTO il processo. Così deciso in Roma il 18 ottobre 2017 IL
PRESIDENTE
Il CONSI9LIERE estensore *, dr. G sep . p i Na o no È dr. Fe rico De Gregorio 04948-13 r.g. / ud. 08-11-17 11Z1011 ari O Ciudizirgrio anni Of d/h. ibt CORTE SUPREMA D! CA