Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 12/05/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G 537/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. n. 537 /2025 promossa da:
, nato a [...] in data [...], c.f. residente Parte_1 C.F._1 in Garbagna Novarese (NO) alla Via Madonna di Campagna n. 9/C elettivamente domiciliato in Novara alla Via Canobio n. 16 presso lo studio dell'avv. ALVIANI CINZIA e dell'avv. MARINA CHIARELLI, dalle quali è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
E
nata a [...] in data [...], c.f. Controparte_1
, residente in [...] C.F._2 elettivamente domiciliata in Novara al Corso della Vittoria n. 2/H, presso lo studio dell'avv. GAMBETTI EUGENIA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero - INTERVENUTO-
avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“dichiarare la separazione personale dei coniugi e autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
CP_1 Pt_1
i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano alla richiesta di reciproci contributi al mantenimento;
La casa coniugale verrà assegnata alla IG.ra quale genitore collocatario della prole minorenne;
immobile nel quale CP_1 potranno vivere ed abitare esclusivamente la IG.ra e le figlie della coppia. CP_1
La IG.ra si impegna ad effettuare le volture delle utenze della casa coniugale entro e non oltre sette giorni dal CP_1 definitivo trasferimento del IG. presso altra abitazione;
la stessa si farà altresì carico, oltre alle utenze, di tutte le Pt_1 spese ordinarie relative all'immobile (es. e a manutenere l'immobile in ottimo stato di conservazione;
Per_1
periodo Per_2 da comunicare entro il 31 maggio di ogni anno all'altro genitore;
Le figlie, ad anni alterni, trascorreranno con un genitore il giorno della Vigilia e quello di Santo Stefano e con l'altro genitore il giorno di Natale;
i coniugi concordano che per il Natale 2024 le figlie staranno la Vigilia di Natale e il giorno di Santo Stefano con il padre mentre il giorno di Natale lo trascorreranno con la madre;
la sera del 31/12 e l'01/01 le figlie staranno con il padre mentre trascorreranno la giornata dell'epifania con la madre. E così ad anni alterni. Per_ Per il periodo pasquale, e trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con Per_2
l'altro. Il IG. contribuirà al mantenimento delle figlie attraverso il pagamento della rata di mutuo acceso sulla casa coniugale Pt_1 ove le figlie continueranno ad abitare, rinunciando altresì in favore della IG.ra al percepimento del 50% CP_1 dell'assegno Unico che pertanto verrà interamente percepito dalla IG.ra per complessivi Euro 440,00. CP_1
Per l'ipotesi in cui l'importo dell'Assegno Unico venisse azzerato il IG. si impegna sin da ora a corrispondere Pt_1
l'importo mensile di Euro 440,00 a titolo di mantenimento delle figlie o, in caso di riduzione dell'importo dell'Assegno Unico, il padre si impegna a corrispondere l'importo necessario sino a concorrenza dell'importo di Euro 440,00. Le spese straordinarie per i figli saranno ripartite al 50% tra i genitori e saranno individuate e regolamentate secondo il Protocollo del Tribunale di Torino;
parimenti suddivise al 50% saranno le detrazioni fiscali per i figli a carico. Gli istanti si concedono reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti o altri documenti validi per l'espatrio, con l'iscrizione delle minori sugli stessi. Spese compensate tra le parti”.
Per il P.M.
“conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Garbagna Parte_1 Controparte_1
Novarese (NO), in data 06/11/2010 con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 2, Parte 1, anno 2010. Per_ Dall'unione matrimoniale sono nate le figlie (28/11/2010) e (13/05/2014), ancora minorenni. Per_2
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice Relatore all'udienza fissata per il 02/04/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a NOVARA (NO) in [...]_1
11/12/1975 e , nata a [...] in data [...] ; Controparte_1
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 29.4.2025
IL PRESIDENTE Dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott. Niccolò Bencini