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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/06/2025, n. 2103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2103 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 915/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FIRENZE TERZA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini, a seguito dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 3.6.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 915/2023 promossa da: (C.F. ), con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. ELEONORA INNOCENTI ATTORE contro
(n. Registro Imprese Controparte_1
), con il patrocinio degli avv. MARIO BIANCHI e ALESSANDRO P.IVA_1
TARDUCCI CONVENUTO
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 2219/2022 emessa dal Giudice di Pace di Firenze, dr.ssa Manila Peccantini, nel giudizio recante R.G. 3924/2018
CONCLUSIONI Parte appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello e in parziale riforma della Sentenza di primo grado quivi impugnata n. 2219/2022, emessa dal Giudice di Pace di Firenze, in persona dell'Avv. Manila Peccantini, in data 12/10/22 e depositata in data 14/10/22, pronunciata nella causa civile iscritta al n. 3924/2018 R.G.,
pagina 1 di 16 notificata all'appellante in data 14/12/22, limitatamente alle parti in cui la detta Sentenza - senza ragione- ha rigettato le e/o omesso di pronunciare sulle domande della CP_2 diverse e ulteriori rispetto a quelle di risoluzione del contratto per inadempimento della
e restituzione del prezzo pagato come da parte motiva della stessa: CP_1
- In tesi, per le ragioni di cui al motivo di impugnazione 0)1 del proprio atto di appello (precisate nelle proprie note scritte in sostituzione della prima udienza del 26/09/23, e alla seconda udienza del 10/07/24), annullare il contratto stipulato nel luglio 2016 tra la e la gia (oggi CP_2 Controparte_3 [...]
), avente ad oggetto l'intervento effettuato Controparte_4 dalla in data 15/07/16 nell'appartamento della sito in Firenze, via
CP_1 CP_2 dell'Anguillara n.c. 8, per dolo determinante della in ordine alle caratteristiche e ai
CP_1 risultati dell'intervento, con ogni consequenziale pronuncia di legge;
o in subordine, confermata la parte della detta Sentenza di primo grado quivi non impugnata che ha dichiarato risolto il detto contratto per inadempimento della come da parte motiva
CP_1 della stessa;
in ogni caso, per l'effetto: a ) confermata la parte della detta Sentenza di primo grado quivi non impugnata che ha condannato la alla restituzione del prezzo pagato pari a € 366,00 come da parte
CP_1 motiva della stessa – per le ragioni di cui al motivo di impugnazione 1) del proprio atto di appello (precisate alla seconda udienza del 10/07/24), condannare la al pagamento
CP_1 dei relativi interessi di legge e rivalutazione monetaria dal di del dovuto (quanto agli interessi di legge, al tasso legale ordinario almeno dalla mora, e al tasso legale “maggiorato” moratorio dal 12/02/18) al saldo effettivo;
b) per le ragioni di cui ai motivi di impugnazione 3)2 e 5)3 del proprio atto di appello (precisate nelle proprie note scritte in sostituzione della prima udienza del 26/09/23, e alla seconda udienza del 10/07/24), condannare altresi la a pagare alla a titolo
CP_1 CP_2 di integrale risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, diretti e indiretti, dalla stessa subiti e subendi, meglio descritti in narrativa, la somma complessiva di € 2.817,84 (di cui: € 94,00 per rimborso del corrispettivo della stanza al Sig. ; € Persona_1
230,11 per sostituzione materassi e reti della stanza;
€ 263,83 per prodotti chimici per debellare l'infestazione; € 700,00 da mancato guadagno per impossibilita di locare la stanza a turisti;
€ 1.000,00 per danno biologico;
€ 424,00 per competenze corrisposte al Dott. per psicoterapia;
ed € 106,00 per competenze corrisposte al precedente legale Avv. Per_2
Iovino per assistenza stragiudiziale) – o quella maggior o minor somma che il Giudice riterra di giustizia, anche in base alle risultanze istruttorie, anche in via equitativa – oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo effettivo.
pagina 2 di 16 - In ogni caso, relativamente al giudizio di primo grado per le ragioni di cui al motivo di impugnazione 7)4 del proprio atto di appello (precisate nelle proprie note scritte in sostituzione della prima udienza del 26/09/23, e alla seconda udienza del 10/07/24), nonche anche relativamente al presente grado di giudizio per le ragioni di cui al punto III.1), sottopunto g), delle proprie note scritte in sostituzione della prima udienza del 26/09/23 ( precisate alla seconda udienza del 10/07/24), condannare la , per entrambi i gradi di CP_1 giudizio:
--- ai sensi dell'art. 96 c. 1 c.p.c., al risarcimento del danno per aver resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, risarcimento da quantificare da parte del Giudice Ill.mo;
--- ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente determinata dal Giudice Ill.mo.
- Procedere altresì, per le ragioni di cui ai motivi di impugnazione 2)5 ,4)6 e 6)7 del proprio atto di appello (precisate nelle proprie note scritte in sostituzione della prima udienza del 26/09/23, e alla seconda udienza del 10/07/24), a un nuovo regolamento e liquidazione delle spese processuali del primo grado (sia della previa procedura di negoziazione assistita, sia del procedimento giudiziale, sia delle spese esenti ex art. 15 D.P.R. n. 633/72 anticipate per quest'ultimo per € 228,26 – di cui € 98,00 per C.U., € 11,58 per marche da bollo per iscrizione a ruolo e depositati, € 72,97 per spese postali e di notifica per intimazioni a testi, € 21,84 per spese di notifica modello di testimonianza scritta ex art. 257 bis c.p.c., ed € 23,87 per visure – come da precisazione specifica delle spese della in primo grado), oltre CP_2 accessori come per legge, come da relative note spese ricalcolate secondo le vigenti (oggi) Tabelle 20228 che si depositano (all.ti A1 e A2): in tesi, condannando alle dette spese la
, in ragione della integrale soccombenza della stessa in primo grado;
o in denegata CP_1 ipotesi, ponendo le dette spese a carico della in misura prevalente (per almeno CP_1
l'80%, o comunque nella misura e nei limiti ritenuti di giustizia), in ragione della prevalente soccombenza della stessa in primo grado.
- In ogni caso, dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello incidentale tardivo della
, per le molteplici ragioni di cui al Controparte_4 punto III.2) delle proprie note scritte in sostituzione della prima udienza del 26/09/23.
- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali del presente grado di giudizio, oltre accessori come per legge, come da relativa nota spese che si deposita (all. B)”.
Parte appellata:
“IN VIA DIRETTA E INCIDENTALE: Previe le opportune declaratorie in fatto ed in diritto, disattesa ogni avversa eccezione e ragione, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
pagina 3 di 16 • RIFORMARE la sentenza del GIUDICE DI PACE di FIRENZE n. 2219/2022, emessa in data 12.10.2022 e depositata in data 14.10.2022, nell'ambito della procedura R.G.N. 3924/2018, rigettando tutte le domande svolte dalla signora
[...]
Parte_1
Con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Previo invito a partecipare alla negoziazione assistita, con atto di citazione notificato il 12.02.18, introduttivo del procedimento di primo grado R.G. 3924/2018 davanti al Giudice di Pace di Firenze, la conveniva in giudizio la Pt_1 CP_5
al fine di ottenere in via principale l'annullamento per dolo determinante, o in
[...] subordine la risoluzione per inadempimento, del contratto stipulato tra le parti e la condanna della alla restituzione del prezzo pagato di € 366,00 IVA CP_5 compresa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e al risarcimento dei danni pari a € 2.696,34, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. A tal riguardo, la rappresentava che in data 12.07.2016, a causa di Pt_1 una infestazione di cimici, richiedeva un intervento di disinfestazione alla CP_5
società specializzata in materia, che prometteva la risoluzione del problema
[...] con unico trattamento. Il trattamento veniva effettuato il 15.07.2016 in maniera frettolosa e superficiale, tanto che l'infestazione, invece di regredire, si espandeva nelle stanze adiacenti. La immediatamente contattata dalla cliente, riferiva che sarebbe CP_5 stato necessario un ulteriore trattamento a pagamento, che controparte rifiutava. La era pertanto costretta a cambiare letti e suppellettili e a Pt_1 provvedere in autonomia al debellamento dell'infestazione mediante acquisto di numerosi prodotti chimici. Ciò determinava nella stessa uno stato di forte stress, oltre a costringerla a sospendere l'attività di locazione turistica. 2. Il Giudice di prime cure, ritenuta provata l'inefficacia del trattamento effettuato dalla disponeva la risoluzione del contratto per CP_5 inadempimento della parte convenuta, la quale veniva riconosciuta responsabile di non aver effettuato una corretta valutazione dello stato dei luoghi e di aver eseguito pagina 4 di 16 un trattamento inadeguato;
condannava quindi l'impresa alla restituzione della somma di euro 366,00 quale prezzo della prestazione rimasta inadempiuta. Il Giudice di Pace riteneva non annullabile il contratto, per mancanza di prove in ordine alla sussistenza del dolo, e rigettava la richiesta di risarcimento dei danni proposta dalla ritenendo la necessità di sostituire il mobilio, Pt_1 sospendere la locazione e lo stress accusato dalla attrice non imputabile alla parte convenuta. Altresì, respingeva la domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. 3. ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 2219/2022. Con il primo motivo ha chiesto l'accoglimento della domanda di annullabilità del contratto per dolo della deducendo il travisamento CP_5 delle prove individuate nelle testimonianze rese dai sig. e e delle Tes_1 CP_6 recensioni effettuate da altri clienti della e ritenendo la testimonianza CP_5 resa dal sig. inattendibile;
Tes_2 con il secondo motivo ha censurato la sentenza per omessa pronuncia sul pagamento degli interessi di legge e della rivalutazione monetaria sul prezzo da restituire;
con il terzo motivo ha fatto valere l'omessa condanna della alle CP_5 spese processuali della fase di attivazione della negoziazione assistita;
con il quarto motivo l'omessa condanna della al risarcimento CP_5 del danno da spese di assistenza stragiudiziale del precedente legale;
con il quinto motivo l'insufficiente liquidazione, a favore della Pt_1 delle spese esenti anticipate per il giudizio di primo grado;
con il sesto motivo l'erroneo rigetto della domanda della di Pt_1 risarcimento di tutti i danni patiti;
con il settimo motivo l'ingiusta ed errata compensazione delle spese processuali;
con l'ottavo motivo l'erroneo rigetto della domanda della per Pt_1 responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.. Si è costituita in giudizio la proponendo appello incidentale CP_5 volto al rigetto di tutte le domande svolte dalla signora Parte_1
La infatti, ha contestato la risoluzione del contratto per
[...] CP_5 inadempimento a lei addebitato, evidenziando come fosse noto a controparte che il trattamento aveva un'alta – e non assoluta - probabilità di successo, e sottolineando pagina 5 di 16 come l'intervento incauto della intervenuta con prodotti chimici poco Pt_1 dopo il trattamento, avesse influito sul risultato dello stesso. 4. Per ragioni di priorità logica, occorre esaminare preliminarmente l'appello incidentale proposto da CP_5
L'appellata, ritenendo l'obbligazione assunta riconducibile nell'ambito delle c.d. obbligazioni di mezzi, deduce di aver eseguito diligentemente la prestazione assunta, non essendo alla stessa addebitabile l'insuccesso della disinfestazione. Premesso il tendenziale superamento da parte della giurisprudenza di legittimità della rigida dicotomia tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato, occorre rammentare come la distinzione incida sul regime di responsabilità contrattuale. Con l'assunzione di un'obbligazione di mezzi il debitore si impegna a mettere in atto tutti i mezzi e le competenze professionali normalmente richieste per ottenere un certo risultato, ma non garantisce il risultato. Viceversa, nelle obbligazioni di risultato il debitore si impegna a raggiungere un risultato specifico e determinato e risponde se il risultato non viene raggiunto. Ne consegue che nel primo caso il debitore risponde se non ha adoperato nell'esecuzione del contratto la diligenza di cui all'art. 1176 c.c.; nel secondo caso, invece, l'obbligazione assunta è il conseguimento di un determinato risultato per cui non è sufficiente la prova di aver agito diligentemente, liberandosi solamente qualora provi l'impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile ex art.1218 c.c.. Nel caso di specie, l'obbligato si è assunto volontariamente l'obbligo di procurare al cliente un risultato specifico, ossia l'eliminazione totale delle cimici e quindi il pieno soddisfacimento dell'interesse del creditore. La pubblicità rinvenibile sul sito della all'epoca dei fatti (e CP_5 prodotta dall'appellante) presenta il servizio offerto dalla ditta come una soluzione
“efficace”, in grado di “eliminare in modo completo sia le cimici adulte che le uova deposte”, risolutiva e capace di “debellare l'infestazione con un solo trattamento”. Ancora, l'inserzione pubblicitaria specifica che “non è necessario lasciare l'appartamento. La camera infatti è subito riutilizzabile dopo il trattamento”, “dalle nostre osservazioni è emerso un dato straordinario: mortalità del 100% di tutte le tipologie di infestanti e delle sue uova”. Tale inserzione ha comportato il maturare di un legittimo affidamento della cliente nel risultato della prestazione promessa e garantita dalla CP_5
Quest'ultima, difatti, non ha specificato la sussistenza di eventuali fattori esterni che pagina 6 di 16 potessero incidere sulla buona riuscita dell'operazione, lasciando desumere la certa e completa risoluzione del problema. A riprova di ciò, è significativo che, successivamente alle rimostranze denunciate dalla la abbia provveduto a modificare Pt_1 CP_5 cautelativamente l'inserzione pubblicitaria, riducendo la probabilità di successo dell'operazione al 91%. Tale accortezza, evidentemente ingenerata da risultati fallimentari di pregressi interventi, ha ricondotto il servizio alla categoria delle obbligazioni di mezzi, essendo venuta meno ogni promessa di un risultato specifico. Nel caso di specie, tuttavia, le condizioni pubblicizzate sul sito internet della società, garantite dalla , integrano le condizioni contrattuali e consentono di CP_1 ritenere provata la garanzia del risultato promessa da . CP_1
La responsabilità da inadempimento, disciplinata dall'art. 1218 c.c., pone sul creditore l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo e di allegare l'inadempimento della controparte;
spetta, invece, al debitore provare di aver adempiuto correttamente all'obbligazione o di non aver potuto adempiere per causa a lui non imputabile. Nel caso di specie, l'appellata ammette che l'intervento di disinfestazione non ha avuto i risultati sperati. La circostanza emerge chiaramente nella mail allegata dalla (doc. 8) dove, a seguito di contestazioni mosse Pt_1 telefonicamente e a mezzo posta elettronica, la società visiona le fotografie scattate il giorno successivo all'intervento e dichiara “in quanto allo scenario che queste immagini descrivono, prendo atto che sono ancora presenti delle cimici”. Ancora, prosegue affermando che “un solo trattamento può non essere sufficiente”, e propone alla cliente un secondo trattamento al prezzo ridotto di € 200,00. La non ritenendo Pt_1 corretto dover sopportare ulteriori costi, declina l'invito. È di tutta evidenza come l'appellata abbia riconosciuto la cattiva esecuzione della prestazione, la quale non è stata effettuata in modo conforme a quanto pubblicizzato, e nulla abbia fatto per porvi rimedio. La proposta della CP_5 infatti, assicurava il raggiungimento del risultato con un solo trattamento e con possibilità di utilizzo immediato dei luoghi oggetto di trattamento. Soltanto in un secondo momento, invece, l'appellata ammetteva la necessità - in alcuni casi, in particolare nell'ambito di strutture ricettive - di dover procedere a una seconda disinfestazione, senza nemmeno garantirne il successo. A bene vedere, infatti, l'operatore recatosi sul luogo niente affermava in merito alla minor efficacia del trattamento in strutture destinate al turismo, né rappresentava alla Pt_1
pagina 7 di 16 l'ipotesi di dover procedere a ulteriore intervento a causa dell'eccessiva estensione della infestazione. Pertanto, non risulta provato l'adempimento esatto della prestazione, considerata la non conformità della stressa alle caratteristiche e condizioni promesse. Allo stesso tempo, il debitore non ha dedotto né provato la sussistenza di fattori esterni - identificabili in cause di forza maggiore o caso fortuito – che possano avere influito sulla buona riuscita dell'operazione. Non risulta altresì provata la colpa della che mediante Pt_1 comportamento incauto avrebbe aggravato il danno con l'applicazione di altri prodotti chimici. Difatti, la stessa risulta essere intervenuta soltanto diversi giorni dopo, allorquando ogni legittima aspettativa di un intervento utile da parte della società era ormai venuta meno. Alla luce di quanto detto, l'appello incidentale promosso dalla CP_5 va rigettato. 5. Venendo alle censure effettuate in via principale, l'appellante con il primo motivo fa valere l'annullabilità del contratto per dolo della CP_5
In particolare, la rileva la sussistenza del dolo della società che, in Pt_1 modo ingannevole e in malafede, aveva pubblicizzato un trattamento interamente risolutivo, determinando la stessa a prestare il consenso alla stipulazione del contratto. Il motivo appare infondato per le seguenti ragioni. Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati dalla controparte contrattuale risultano determinanti per la conclusione del negozio, tali che se non vi fossero stati, il contratto non sarebbe stato concluso. Affinché vi sia dolo deve sussistere una condotta materializzata da raggiri, ossia da un complesso di manovre e artifizi, riconducibile ad un animus decipiendi del deceptor, in conseguenza della quale il deceptus deve essere caduto in errore;
infine, occorre individuare un nesso di causalità sia tra i raggiri e l'errore, sia tra la condotta fraudolenta e la decisione del deceptus di stipulare il contratto. L'onere della prova incombe sul contraente che richiede l'annullamento del negozio, il quale deve dimostrare che la condotta di controparte sia stata determinante ai fini del consenso. Nel caso di specie, detta prova risulta del tutto assente. La non ha Pt_1 dimostrato che, in assenza delle caratteristiche della prestazione pubblicizzate, non si sarebbe rivolta alla Non risulta, infatti, che l'appellante si sia CP_5
pagina 8 di 16 precedentemente rivolta ad altre imprese in cerca di un servizio che avesse le suddette caratteristiche, né che le stesse siano state considerate come fondamentali e imprescindibili ai fini della conclusione del negozio. 6. Con il secondo motivo, parte attrice censura l'omessa condanna della al pagamento degli interessi di legge e della rivalutazione monetaria. CP_5
La censura è parzialmente fondata per i seguenti motivi. Con atto di citazione, la chiedeva la condanna della convenuta alla Pt_1 restituzione del prezzo pagato per l'intervento oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo. Il Giudice di prime cure si limitava, invece, a condannare la società alla restituzione del prezzo pagato di € 366,00, senza pronunciarsi sulla ulteriore richiesta di corresponsione degli interessi di mora e della rivalutazione monetaria. In relazione alle obbligazioni pecuniarie, il legislatore – art. 1224 c.c. – presume che il ritardo nell'adempimento produca sempre un danno per il creditore, il quale potrà pertanto pretendere dal giorno della mora la corresponsione dei c.d. interessi moratori, rappresentanti una forfettizzazione in via legale del pregiudizio subito dal creditore di una somma di denaro. Nel caso di specie, il giorno della mora deve essere individuato nella data del 26.09.2016, allorquando il difensore Avv. Iovino, a mezzo pec, chiedeva la restituzione dell'importo pagato dalla sua assistita per la prestazione di disinfestazione entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, e cui non seguiva alcuna risposta. Pertanto, la deve essere condannata al pagamento degli interessi CP_5 legali nella misura prevista dall'art. 1284 comma 1 c.c. per il periodo che va dal giorno di messa in mora a quello della domanda giudiziale, e nella misura maggiorata prevista dall'art. 1284 comma 4 c.c. dal giorno della domanda giudiziale al saldo. Da rigettare è, invece, la richiesta di rivalutazione monetaria, trattandosi sin dall'origine di obbligazione di valuta e non di valore. In tal senso, la giurisprudenza afferma che “la risoluzione del contratto per inadempimento a seguito di pronuncia costitutiva del giudice priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti. Ne consegue che l'obbligo restitutorio relativo all'originaria prestazione pecuniaria, anche in favore della parte non inadempiente, ha natura di debito di valuta, come tale non soggetto a rivoluzione monetaria, se non nei termini del maggior danno – da provarsi dal creditore – rispetto a quello soddisfatto dagli
pagina 9 di 16 interessi legali, ai sensi dell'art. 1224 c.c.” (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 6401/15; depositata il 30 marzo). 7. Con il terzo motivo parte attrice censura l'omessa condanna della CP_5 alle spese processuali della fase di attivazione della negoziazione assistita.
[...]
Il motivo è fondato. L'art. 13 DL 132/2014 individua la negoziazione assistita quale condizione di procedibilità per le cause aventi a oggetto obbligazioni contrattuali con valore inferiore a 50.000 euro, come quella di cui al presente procedimento. Correttamente il difensore della in data 13.12.2017, invitava la Pt_1
a stipulare una convenzione di negoziazione assistita tra avvocati ai CP_5 sensi degli artt. 2 ss. DL 132/2014, cui controparte non aderiva. Ai sensi degli artt. 91 c.p.c. e 20 comma 1 bis DM 55/2014, deve CP_5 essere condannata al pagamento delle spese processuali relative alla fase di attivazione della negoziazione assistita individuate in € 284,00, come da All. 1 del DM sopra richiamato. 8. Con il quarto motivo parte attrice censura l'omessa condanna della CP_5 al risarcimento del danno da spese di assistenza stragiudiziale del precedente
[...] legale. L'attrice deduce l'omessa pronuncia del giudice di prime cure in ordine alla condanna al risarcimento del danno da spese di attività stragiudiziale del precedente legale avv. , per mezzo del quale sono stati contestati i Controparte_7 vizi dell'intervento di disinfestazione. Il motivo è fondato per le seguenti ragioni. La per denunciare i vizi della prestazione ricevuta e addivenire a Pt_1 una soluzione bonaria della controversia sorta con la si rivolgeva CP_5 all'Avv. . Controparte_7
Risulta provato che lo stesso abbia svolto attività stragiudiziale, individuabile nell'invio di due mail e una pec alla CP_5
In particolare, in data 18.07.2016, dopo contatti telefonici, su richiesta della società, il difensore inviava una mail alla cui allegava le foto scattate CP_5 dopo la disinfestazione, che rappresentavano la presenza permanente delle cimici nell'appartamento. Sempre nella stessa giornata, contestando le rimostranze della società, invitava la destinataria a eseguire un ulteriore trattamento senza costi per l'assistita.
pagina 10 di 16 Infine, stante l'assenza di riscontro alle precedenti comunicazioni, con pec del 26.09.2016, il difensore chiedeva alla società il risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, patiti dalla seguito dell'intervento di disinfestazione. Pt_1
La Corte di Cassazione, sez. III, con sentenza del 29.05.2015 n. 11154, ha affermato che le spese stragiudiziali devono essere sempre rimborsate laddove se ne accerti la necessarietà. Nell'odierno procedimento, le spese sostenute dall'appellante devono essere ritenute necessarie, dal momento che hanno costituito il mezzo per il quale la ha denunciato i vizi inerenti la prestazione resa, al fine di ottenere prima Pt_1
l'adempimento esatto della prestazione promessa, poi il ristoro del danno patito in conseguenza del mancato intervento della CP_5
9. Con il quinto motivo parte attrice censura l'insufficiente liquidazione, a favore della delle spese esenti anticipate per il giudizio di primo grado. Pt_1
La sentenza di primo grado, infatti, ha liquidato le suddette spese nella somma complessiva di € 41,66, invece che di € 228,26 come richiesto e documentato dall'appellante. Il motivo merita accoglimento. Parte attrice ha provato e dettagliatamente esposto le spese esenti anticipate per il giudizio e individuabili nei termini che seguono: € 98,00 per C.U., € 11,58 per marche da bollo per iscrizione a ruolo e depositati;
€ 72,97 per spese postali e di notifica per intimazioni a testi;
€ 21,84 per spese di notifica modello di testimonianza scritta ex art. 257 bis c.p.c.; ed € 23,87 per visure.
Considerato che
le spese sopra elencato rientrano a pieno titolo tra quelle esenti ai sensi dell'art. 15 DPR 633/1972, si ritiene che le stesse debbano essere liquidate interamente come richiesto dalla parte, in complessivi € 228,26. 10. Con il sesto motivo parte attrice censura l'erroneo rigetto della domanda della di risarcimento di tutti i danni dalla stessa subiti in conseguenza Pt_1 dell'inadempimento di CP_5
L'appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non dovuto il risarcimento dei danni richiesti, poiché “parte convenuta non può essere ritenuta responsabile delle conseguenze dell'infestazione”. In particolare, la ritenendo la persistenza e l'estensione Pt_2 dell'infestazione da attribuire alla responsabilità della , chiedeva il CP_1 risarcimento del danno patito da quantificare in complessivi € 2.817,84, così determinati:
pagina 11 di 16 - € 94,00 per danno da rimborso al Sig. del corrispettivo della locazione Persona_1 della stanza ancora infestata dalle cimici;
- € 230,11 per acquisto di materassi e reti necessari alla sostituzione di quelli infestati dalle cimici;
- € 263,83 per acquisto di numerosi ulteriori prodotti chimici necessari per debellare l'infestazione;
- € 700,00 per danno da mancato guadagno per impossibilità di locare la stanza a turisti dal 17.07.16 al 31.07.16;
- € 1.000,00 per danno non patrimoniale biologico da fortissimo stato di ansia e stress provocato dall'infestazione;
- € 424,00 per spese sostenute per l'attività professionale di psicoterapeuta prestata dal Dott. Per_2
- € 106,00 per spese sostenute per l'attività professionale stragiudiziale prestata dal precedente legale dell'Avv. Iovino.
La domanda merita parziale accoglimento.
L'art. 1218 c.c. pone a carico del debitore inadempiente il risarcimento dei danni patiti dal creditore in conseguenza dell'inadempimento, e individuabili nel danno emergente, quale effettiva perdita subita, e del lucro cessante, ossia il mancato guadagno che si sarebbe ottenuto in caso di corretto adempimento dell'obbligazione.
Nel presente procedimento, la ha indicato e provato alcuni danni Pt_1 subiti in conseguenza della condotta altrui, che meritano pieno ristoro.
In particolare, la deve essere condannata al risarcimento dei CP_5 danni inerenti il rimborso dei costi di locazione di . L'appellante ha Persona_1 infatti dimostrato, mediante allegazione delle comunicazioni tramite piattaforma Airbnb, che il giorno seguente la disinfestazione, l'ospite rinveniva delle cimici nella stanza oggetto di trattamento e subiva anche dei morsi dell'animale. Pertanto, costretto a cambiare alloggio, richiedeva alla il rimborso della locazione, Pt_1 quantificata in € 94,00.
Ancora, la costretta a disfarsi dell'arredamento infestato e non Pt_1 riutilizzabile, contrariamente a quanto promesso dalla società, sosteneva nuove spese per l'arredamento della camera, consistenti nell'acquisto di reti e materasso presso la società Eco Dreams S.r.l., per un totale di € 230,01, come da fattura allegata.
Risarcibile risulta essere anche la spesa per l'acquisto di prodotti chimici resasi necessaria in conseguenza del non corretto intervento di disinfestazione della pagina 12 di 16 Per sbarazzarsi delle cimici, infatti, l'appellante acquistava numerosi CP_5 prodotti, circostanza comprovata dalla testimonianza della Sig. che ha CP_6 confermato di aver aiutato l'appellante a disinfestare la camera, con prodotti chimici acquistati dalla tessa. Pt_1
Quanto alla somma complessiva risarcibile, occorre tuttavia evidenziare che soltanto parte degli scontrini e delle fatture allegate dall'appellante risultano con certezza riconducibili ad acquisti connessi alla disinfestazione. La genericità della descrizione del prodotto acquistato rinvenuta su alcuni dei documenti citati, induce questo giudicante a non ritenere pienamente provata la spesa di complessivi € 263,83 di cui parte attrice chiede ristoro. La domanda, pertanto, merita accoglimento soltanto per la somma complessiva di € 104,13, quali spese certamente riconducibili all'acquisto di prodotti chimici. Merita accoglimento anche la richiesta di risarcimento danni per € 700,00, quale lucro cessante da mancato guadagno per impossibilità di locare la stanza a turisti dal 17.07.16 al 31.07.16. L'appellante ha, infatti, indicato la cifra quale somma forfettaria da ricavarsi sulla base dei guadagni dalla stessa ricevuti a giugno e luglio 2016. Infine, devono essere risarcite alla le spese sostenute, quantificate Pt_1 in € 106,00, per l'attività professionale stragiudiziale prestata dal precedente legale dell'Avv. , cui la donna era stata costretta a ricorrere a causa Controparte_7 dell'infestazione dalle cimici persistente ed estesasi dopo e nonostante l'intervento della così come provate da notula del 28.12.2017 allegata da parte CP_5 attrice. E' evidente infatti, sotto il profilo del nesso causale, che l'attrice non sarebbe stata costretta a sostenere tali spese laddove l'intervento, come promesso, fosse stato risolutivo fin dalla prima applicazione. La domanda, invece, non merita accoglimento nella parte inerente il risarcimento del danno biologico e delle spese sostenute per l'attività professionale resa dal dr. Per_2
La ha chiesto il risarcimento della somma di € 1.000,00 per danno Pt_1 non patrimoniale biologico da fortissimo stato di ansia e stress provocato dall'infestazione dalle cimici persistente ed estesasi dopo e nonostante l'intervento di così come valutato dallo psicoterapeuta cui si è rivolta. CP_5
Occorre, tuttavia, evidenziare come parte attrice non abbia assolto l'onere probatorio richiesto in merito alla sussistenza del danno e alla sua entità, non pagina 13 di 16 essendo sufficiente il certificato medico prodotto a fondare una domanda di risarcimento del danno biologico. Ancora, pur ammettendo che la donna abbia attraversato una fase di ansia e stress nel periodo interessato dagli avvenimenti di cui trattasi, non vi è prova del nesso causale, che permetta di ricondurre tale stato emotivo ai fatti di cui al presente procedimento. Si rileva, inoltre, come non sia stata richiesta dalla parte CTU sul punto. Alla luce di quanto sopra, pertanto, la deve essere condannata al CP_5 risarcimento del danno liquidato nella complessiva somma di € 1.234,14 oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi al tasso legale, questi ultimi calcolati sui singoli esborsi, rivalutati anno per anno dalla data in cui sono stati sostenuti, fino alla pubblicazione della presente sentenza e agli interessi legali successivi fino al saldo. 11. Con il settimo motivo la censura l'errata compensazione delle Pt_1 spese processuali, che sentenza di primo grado ha compensato tra le parti per 2/3, condannando la parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice del restante 1/3. La domanda merita parziale accoglimento per i seguenti motivi. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si ritiene corretto compensare le spese di primo e secondo grado per 1/3, considerato da una parte la prevalente soccombenza di e dall'altra il non totale accoglimento delle domande CP_5 dell'appellante. 12. Con l'ottavo motivo l'appellante contesta il rigetto della domanda per responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c. Il motivo è infondato per i seguenti motivi. La norma sanziona il comportamento sanzionato caratterizzato dalla mala fede o dalla colpa grave della parte che agisce o resiste in giudizio con la consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa o difesa, cioè abusando del diritto d'azione o per spirito di emulazione o per fini dilatori ovvero con la mancanza di quel minimo di diligenza o prudenza necessarie per rendersi conto dell'infondatezza della propria pretesa e per valutare le conseguenze dei propri atti. Nel caso di specie, parte attrice ravvisa la sussistenza della suddetta responsabilità in alcuni comportamenti della che individua nella CP_5 mancata collaborazione al fine di risolvere bonariamente la controversia, nella mancata risposta all'invito a negoziazione assistita, e infine nel tentativo di negare pagina 14 di 16 la propria pubblicità menzognera all'epoca dei fatti, producendo un'inserzione pubblicitaria diversa e non corrispondente con quella visionata dalla Pt_1
Tuttavia, affinché possa ritenessi configurata la responsabilità aggravata, la norma richiede che la soccombenza della parte sia totale e concreta. Non può, pertanto, aversi condanna della parte totalmente o parzialmente vittoriosa. Alla luce delle superiori argomentazioni, essendo risultata l'appellante, all'esito di tale procedimento, soltanto in parte vittoriosa, viene a mancare il requisito imprescindibile della soccombenza totale dell'appellata, con la conseguenza che la fattispecie di cui all'art. 96 c.p.c. non può trovare applicazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) rigetta l'appello incidentale;
2) in parziale accoglimento dell'appello principale e conseguentemente in parziale riforma della sentenza impugnata:
- condanna al pagamento in favore di CP_5 [...]
degli interessi legali sulla somma di € 366,00, Parte_1 dalla domanda stragiudiziale (26.09.2016) al saldo con applicazione del tasso di cui art. 1284 comma 4 c.c. a far data dalla domanda giudiziale;
- condanna al risarcimento del danno in favore di CP_5 [...] che liquida nella somma Parte_1 complessiva di €1.234,14 oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi al tasso legale, questi ultimi calcolati sui singoli esborsi, rivalutati anno per anno dalla data in cui sono stati sostenuti, fino alla pubblicazione della presente sentenza e agli interessi legali successivi fino al saldo;
- condanna al pagamento in favore di CP_5 [...] delle spese di negoziazione assistita per la fase di Parte_1 attivazione alla somma di € 284,00;
- dichiara compensate per 1/3 le spese di primo grado e condanna CP_5 al pagamento in favore di Parte_1 della restante parte che liquida per la quota dovuta in € 843,33 per compensi,
€ 152,17 per esborsi, oltre spese generali 15% IVA e CPA come per legge;
pagina 15 di 16 3) dichiara compensate per 1/3 le spese di secondo grado e condanna CP_5 al pagamento della restante parte in favore di
[...] [...]
che liquida per la quota dovuta in € 1701,33 per Parte_3 compensi, € 121,27 per esborsi, oltre spese generali 15% IVA e CPA come per legge.
Firenze, 16 giugno 2025 Il Giudice Dott. Umberto Castagnini
Sentenza redatta con la collaborazione del M.O.T. dott.ssa Chiara Cariti
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FIRENZE TERZA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini, a seguito dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 3.6.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 915/2023 promossa da: (C.F. ), con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. ELEONORA INNOCENTI ATTORE contro
(n. Registro Imprese Controparte_1
), con il patrocinio degli avv. MARIO BIANCHI e ALESSANDRO P.IVA_1
TARDUCCI CONVENUTO
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 2219/2022 emessa dal Giudice di Pace di Firenze, dr.ssa Manila Peccantini, nel giudizio recante R.G. 3924/2018
CONCLUSIONI Parte appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello e in parziale riforma della Sentenza di primo grado quivi impugnata n. 2219/2022, emessa dal Giudice di Pace di Firenze, in persona dell'Avv. Manila Peccantini, in data 12/10/22 e depositata in data 14/10/22, pronunciata nella causa civile iscritta al n. 3924/2018 R.G.,
pagina 1 di 16 notificata all'appellante in data 14/12/22, limitatamente alle parti in cui la detta Sentenza - senza ragione- ha rigettato le e/o omesso di pronunciare sulle domande della CP_2 diverse e ulteriori rispetto a quelle di risoluzione del contratto per inadempimento della
e restituzione del prezzo pagato come da parte motiva della stessa: CP_1
- In tesi, per le ragioni di cui al motivo di impugnazione 0)1 del proprio atto di appello (precisate nelle proprie note scritte in sostituzione della prima udienza del 26/09/23, e alla seconda udienza del 10/07/24), annullare il contratto stipulato nel luglio 2016 tra la e la gia (oggi CP_2 Controparte_3 [...]
), avente ad oggetto l'intervento effettuato Controparte_4 dalla in data 15/07/16 nell'appartamento della sito in Firenze, via
CP_1 CP_2 dell'Anguillara n.c. 8, per dolo determinante della in ordine alle caratteristiche e ai
CP_1 risultati dell'intervento, con ogni consequenziale pronuncia di legge;
o in subordine, confermata la parte della detta Sentenza di primo grado quivi non impugnata che ha dichiarato risolto il detto contratto per inadempimento della come da parte motiva
CP_1 della stessa;
in ogni caso, per l'effetto: a ) confermata la parte della detta Sentenza di primo grado quivi non impugnata che ha condannato la alla restituzione del prezzo pagato pari a € 366,00 come da parte
CP_1 motiva della stessa – per le ragioni di cui al motivo di impugnazione 1) del proprio atto di appello (precisate alla seconda udienza del 10/07/24), condannare la al pagamento
CP_1 dei relativi interessi di legge e rivalutazione monetaria dal di del dovuto (quanto agli interessi di legge, al tasso legale ordinario almeno dalla mora, e al tasso legale “maggiorato” moratorio dal 12/02/18) al saldo effettivo;
b) per le ragioni di cui ai motivi di impugnazione 3)2 e 5)3 del proprio atto di appello (precisate nelle proprie note scritte in sostituzione della prima udienza del 26/09/23, e alla seconda udienza del 10/07/24), condannare altresi la a pagare alla a titolo
CP_1 CP_2 di integrale risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, diretti e indiretti, dalla stessa subiti e subendi, meglio descritti in narrativa, la somma complessiva di € 2.817,84 (di cui: € 94,00 per rimborso del corrispettivo della stanza al Sig. ; € Persona_1
230,11 per sostituzione materassi e reti della stanza;
€ 263,83 per prodotti chimici per debellare l'infestazione; € 700,00 da mancato guadagno per impossibilita di locare la stanza a turisti;
€ 1.000,00 per danno biologico;
€ 424,00 per competenze corrisposte al Dott. per psicoterapia;
ed € 106,00 per competenze corrisposte al precedente legale Avv. Per_2
Iovino per assistenza stragiudiziale) – o quella maggior o minor somma che il Giudice riterra di giustizia, anche in base alle risultanze istruttorie, anche in via equitativa – oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo effettivo.
pagina 2 di 16 - In ogni caso, relativamente al giudizio di primo grado per le ragioni di cui al motivo di impugnazione 7)4 del proprio atto di appello (precisate nelle proprie note scritte in sostituzione della prima udienza del 26/09/23, e alla seconda udienza del 10/07/24), nonche anche relativamente al presente grado di giudizio per le ragioni di cui al punto III.1), sottopunto g), delle proprie note scritte in sostituzione della prima udienza del 26/09/23 ( precisate alla seconda udienza del 10/07/24), condannare la , per entrambi i gradi di CP_1 giudizio:
--- ai sensi dell'art. 96 c. 1 c.p.c., al risarcimento del danno per aver resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, risarcimento da quantificare da parte del Giudice Ill.mo;
--- ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente determinata dal Giudice Ill.mo.
- Procedere altresì, per le ragioni di cui ai motivi di impugnazione 2)5 ,4)6 e 6)7 del proprio atto di appello (precisate nelle proprie note scritte in sostituzione della prima udienza del 26/09/23, e alla seconda udienza del 10/07/24), a un nuovo regolamento e liquidazione delle spese processuali del primo grado (sia della previa procedura di negoziazione assistita, sia del procedimento giudiziale, sia delle spese esenti ex art. 15 D.P.R. n. 633/72 anticipate per quest'ultimo per € 228,26 – di cui € 98,00 per C.U., € 11,58 per marche da bollo per iscrizione a ruolo e depositati, € 72,97 per spese postali e di notifica per intimazioni a testi, € 21,84 per spese di notifica modello di testimonianza scritta ex art. 257 bis c.p.c., ed € 23,87 per visure – come da precisazione specifica delle spese della in primo grado), oltre CP_2 accessori come per legge, come da relative note spese ricalcolate secondo le vigenti (oggi) Tabelle 20228 che si depositano (all.ti A1 e A2): in tesi, condannando alle dette spese la
, in ragione della integrale soccombenza della stessa in primo grado;
o in denegata CP_1 ipotesi, ponendo le dette spese a carico della in misura prevalente (per almeno CP_1
l'80%, o comunque nella misura e nei limiti ritenuti di giustizia), in ragione della prevalente soccombenza della stessa in primo grado.
- In ogni caso, dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello incidentale tardivo della
, per le molteplici ragioni di cui al Controparte_4 punto III.2) delle proprie note scritte in sostituzione della prima udienza del 26/09/23.
- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali del presente grado di giudizio, oltre accessori come per legge, come da relativa nota spese che si deposita (all. B)”.
Parte appellata:
“IN VIA DIRETTA E INCIDENTALE: Previe le opportune declaratorie in fatto ed in diritto, disattesa ogni avversa eccezione e ragione, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
pagina 3 di 16 • RIFORMARE la sentenza del GIUDICE DI PACE di FIRENZE n. 2219/2022, emessa in data 12.10.2022 e depositata in data 14.10.2022, nell'ambito della procedura R.G.N. 3924/2018, rigettando tutte le domande svolte dalla signora
[...]
Parte_1
Con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Previo invito a partecipare alla negoziazione assistita, con atto di citazione notificato il 12.02.18, introduttivo del procedimento di primo grado R.G. 3924/2018 davanti al Giudice di Pace di Firenze, la conveniva in giudizio la Pt_1 CP_5
al fine di ottenere in via principale l'annullamento per dolo determinante, o in
[...] subordine la risoluzione per inadempimento, del contratto stipulato tra le parti e la condanna della alla restituzione del prezzo pagato di € 366,00 IVA CP_5 compresa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e al risarcimento dei danni pari a € 2.696,34, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. A tal riguardo, la rappresentava che in data 12.07.2016, a causa di Pt_1 una infestazione di cimici, richiedeva un intervento di disinfestazione alla CP_5
società specializzata in materia, che prometteva la risoluzione del problema
[...] con unico trattamento. Il trattamento veniva effettuato il 15.07.2016 in maniera frettolosa e superficiale, tanto che l'infestazione, invece di regredire, si espandeva nelle stanze adiacenti. La immediatamente contattata dalla cliente, riferiva che sarebbe CP_5 stato necessario un ulteriore trattamento a pagamento, che controparte rifiutava. La era pertanto costretta a cambiare letti e suppellettili e a Pt_1 provvedere in autonomia al debellamento dell'infestazione mediante acquisto di numerosi prodotti chimici. Ciò determinava nella stessa uno stato di forte stress, oltre a costringerla a sospendere l'attività di locazione turistica. 2. Il Giudice di prime cure, ritenuta provata l'inefficacia del trattamento effettuato dalla disponeva la risoluzione del contratto per CP_5 inadempimento della parte convenuta, la quale veniva riconosciuta responsabile di non aver effettuato una corretta valutazione dello stato dei luoghi e di aver eseguito pagina 4 di 16 un trattamento inadeguato;
condannava quindi l'impresa alla restituzione della somma di euro 366,00 quale prezzo della prestazione rimasta inadempiuta. Il Giudice di Pace riteneva non annullabile il contratto, per mancanza di prove in ordine alla sussistenza del dolo, e rigettava la richiesta di risarcimento dei danni proposta dalla ritenendo la necessità di sostituire il mobilio, Pt_1 sospendere la locazione e lo stress accusato dalla attrice non imputabile alla parte convenuta. Altresì, respingeva la domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. 3. ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 2219/2022. Con il primo motivo ha chiesto l'accoglimento della domanda di annullabilità del contratto per dolo della deducendo il travisamento CP_5 delle prove individuate nelle testimonianze rese dai sig. e e delle Tes_1 CP_6 recensioni effettuate da altri clienti della e ritenendo la testimonianza CP_5 resa dal sig. inattendibile;
Tes_2 con il secondo motivo ha censurato la sentenza per omessa pronuncia sul pagamento degli interessi di legge e della rivalutazione monetaria sul prezzo da restituire;
con il terzo motivo ha fatto valere l'omessa condanna della alle CP_5 spese processuali della fase di attivazione della negoziazione assistita;
con il quarto motivo l'omessa condanna della al risarcimento CP_5 del danno da spese di assistenza stragiudiziale del precedente legale;
con il quinto motivo l'insufficiente liquidazione, a favore della Pt_1 delle spese esenti anticipate per il giudizio di primo grado;
con il sesto motivo l'erroneo rigetto della domanda della di Pt_1 risarcimento di tutti i danni patiti;
con il settimo motivo l'ingiusta ed errata compensazione delle spese processuali;
con l'ottavo motivo l'erroneo rigetto della domanda della per Pt_1 responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.. Si è costituita in giudizio la proponendo appello incidentale CP_5 volto al rigetto di tutte le domande svolte dalla signora Parte_1
La infatti, ha contestato la risoluzione del contratto per
[...] CP_5 inadempimento a lei addebitato, evidenziando come fosse noto a controparte che il trattamento aveva un'alta – e non assoluta - probabilità di successo, e sottolineando pagina 5 di 16 come l'intervento incauto della intervenuta con prodotti chimici poco Pt_1 dopo il trattamento, avesse influito sul risultato dello stesso. 4. Per ragioni di priorità logica, occorre esaminare preliminarmente l'appello incidentale proposto da CP_5
L'appellata, ritenendo l'obbligazione assunta riconducibile nell'ambito delle c.d. obbligazioni di mezzi, deduce di aver eseguito diligentemente la prestazione assunta, non essendo alla stessa addebitabile l'insuccesso della disinfestazione. Premesso il tendenziale superamento da parte della giurisprudenza di legittimità della rigida dicotomia tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato, occorre rammentare come la distinzione incida sul regime di responsabilità contrattuale. Con l'assunzione di un'obbligazione di mezzi il debitore si impegna a mettere in atto tutti i mezzi e le competenze professionali normalmente richieste per ottenere un certo risultato, ma non garantisce il risultato. Viceversa, nelle obbligazioni di risultato il debitore si impegna a raggiungere un risultato specifico e determinato e risponde se il risultato non viene raggiunto. Ne consegue che nel primo caso il debitore risponde se non ha adoperato nell'esecuzione del contratto la diligenza di cui all'art. 1176 c.c.; nel secondo caso, invece, l'obbligazione assunta è il conseguimento di un determinato risultato per cui non è sufficiente la prova di aver agito diligentemente, liberandosi solamente qualora provi l'impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile ex art.1218 c.c.. Nel caso di specie, l'obbligato si è assunto volontariamente l'obbligo di procurare al cliente un risultato specifico, ossia l'eliminazione totale delle cimici e quindi il pieno soddisfacimento dell'interesse del creditore. La pubblicità rinvenibile sul sito della all'epoca dei fatti (e CP_5 prodotta dall'appellante) presenta il servizio offerto dalla ditta come una soluzione
“efficace”, in grado di “eliminare in modo completo sia le cimici adulte che le uova deposte”, risolutiva e capace di “debellare l'infestazione con un solo trattamento”. Ancora, l'inserzione pubblicitaria specifica che “non è necessario lasciare l'appartamento. La camera infatti è subito riutilizzabile dopo il trattamento”, “dalle nostre osservazioni è emerso un dato straordinario: mortalità del 100% di tutte le tipologie di infestanti e delle sue uova”. Tale inserzione ha comportato il maturare di un legittimo affidamento della cliente nel risultato della prestazione promessa e garantita dalla CP_5
Quest'ultima, difatti, non ha specificato la sussistenza di eventuali fattori esterni che pagina 6 di 16 potessero incidere sulla buona riuscita dell'operazione, lasciando desumere la certa e completa risoluzione del problema. A riprova di ciò, è significativo che, successivamente alle rimostranze denunciate dalla la abbia provveduto a modificare Pt_1 CP_5 cautelativamente l'inserzione pubblicitaria, riducendo la probabilità di successo dell'operazione al 91%. Tale accortezza, evidentemente ingenerata da risultati fallimentari di pregressi interventi, ha ricondotto il servizio alla categoria delle obbligazioni di mezzi, essendo venuta meno ogni promessa di un risultato specifico. Nel caso di specie, tuttavia, le condizioni pubblicizzate sul sito internet della società, garantite dalla , integrano le condizioni contrattuali e consentono di CP_1 ritenere provata la garanzia del risultato promessa da . CP_1
La responsabilità da inadempimento, disciplinata dall'art. 1218 c.c., pone sul creditore l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo e di allegare l'inadempimento della controparte;
spetta, invece, al debitore provare di aver adempiuto correttamente all'obbligazione o di non aver potuto adempiere per causa a lui non imputabile. Nel caso di specie, l'appellata ammette che l'intervento di disinfestazione non ha avuto i risultati sperati. La circostanza emerge chiaramente nella mail allegata dalla (doc. 8) dove, a seguito di contestazioni mosse Pt_1 telefonicamente e a mezzo posta elettronica, la società visiona le fotografie scattate il giorno successivo all'intervento e dichiara “in quanto allo scenario che queste immagini descrivono, prendo atto che sono ancora presenti delle cimici”. Ancora, prosegue affermando che “un solo trattamento può non essere sufficiente”, e propone alla cliente un secondo trattamento al prezzo ridotto di € 200,00. La non ritenendo Pt_1 corretto dover sopportare ulteriori costi, declina l'invito. È di tutta evidenza come l'appellata abbia riconosciuto la cattiva esecuzione della prestazione, la quale non è stata effettuata in modo conforme a quanto pubblicizzato, e nulla abbia fatto per porvi rimedio. La proposta della CP_5 infatti, assicurava il raggiungimento del risultato con un solo trattamento e con possibilità di utilizzo immediato dei luoghi oggetto di trattamento. Soltanto in un secondo momento, invece, l'appellata ammetteva la necessità - in alcuni casi, in particolare nell'ambito di strutture ricettive - di dover procedere a una seconda disinfestazione, senza nemmeno garantirne il successo. A bene vedere, infatti, l'operatore recatosi sul luogo niente affermava in merito alla minor efficacia del trattamento in strutture destinate al turismo, né rappresentava alla Pt_1
pagina 7 di 16 l'ipotesi di dover procedere a ulteriore intervento a causa dell'eccessiva estensione della infestazione. Pertanto, non risulta provato l'adempimento esatto della prestazione, considerata la non conformità della stressa alle caratteristiche e condizioni promesse. Allo stesso tempo, il debitore non ha dedotto né provato la sussistenza di fattori esterni - identificabili in cause di forza maggiore o caso fortuito – che possano avere influito sulla buona riuscita dell'operazione. Non risulta altresì provata la colpa della che mediante Pt_1 comportamento incauto avrebbe aggravato il danno con l'applicazione di altri prodotti chimici. Difatti, la stessa risulta essere intervenuta soltanto diversi giorni dopo, allorquando ogni legittima aspettativa di un intervento utile da parte della società era ormai venuta meno. Alla luce di quanto detto, l'appello incidentale promosso dalla CP_5 va rigettato. 5. Venendo alle censure effettuate in via principale, l'appellante con il primo motivo fa valere l'annullabilità del contratto per dolo della CP_5
In particolare, la rileva la sussistenza del dolo della società che, in Pt_1 modo ingannevole e in malafede, aveva pubblicizzato un trattamento interamente risolutivo, determinando la stessa a prestare il consenso alla stipulazione del contratto. Il motivo appare infondato per le seguenti ragioni. Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati dalla controparte contrattuale risultano determinanti per la conclusione del negozio, tali che se non vi fossero stati, il contratto non sarebbe stato concluso. Affinché vi sia dolo deve sussistere una condotta materializzata da raggiri, ossia da un complesso di manovre e artifizi, riconducibile ad un animus decipiendi del deceptor, in conseguenza della quale il deceptus deve essere caduto in errore;
infine, occorre individuare un nesso di causalità sia tra i raggiri e l'errore, sia tra la condotta fraudolenta e la decisione del deceptus di stipulare il contratto. L'onere della prova incombe sul contraente che richiede l'annullamento del negozio, il quale deve dimostrare che la condotta di controparte sia stata determinante ai fini del consenso. Nel caso di specie, detta prova risulta del tutto assente. La non ha Pt_1 dimostrato che, in assenza delle caratteristiche della prestazione pubblicizzate, non si sarebbe rivolta alla Non risulta, infatti, che l'appellante si sia CP_5
pagina 8 di 16 precedentemente rivolta ad altre imprese in cerca di un servizio che avesse le suddette caratteristiche, né che le stesse siano state considerate come fondamentali e imprescindibili ai fini della conclusione del negozio. 6. Con il secondo motivo, parte attrice censura l'omessa condanna della al pagamento degli interessi di legge e della rivalutazione monetaria. CP_5
La censura è parzialmente fondata per i seguenti motivi. Con atto di citazione, la chiedeva la condanna della convenuta alla Pt_1 restituzione del prezzo pagato per l'intervento oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo. Il Giudice di prime cure si limitava, invece, a condannare la società alla restituzione del prezzo pagato di € 366,00, senza pronunciarsi sulla ulteriore richiesta di corresponsione degli interessi di mora e della rivalutazione monetaria. In relazione alle obbligazioni pecuniarie, il legislatore – art. 1224 c.c. – presume che il ritardo nell'adempimento produca sempre un danno per il creditore, il quale potrà pertanto pretendere dal giorno della mora la corresponsione dei c.d. interessi moratori, rappresentanti una forfettizzazione in via legale del pregiudizio subito dal creditore di una somma di denaro. Nel caso di specie, il giorno della mora deve essere individuato nella data del 26.09.2016, allorquando il difensore Avv. Iovino, a mezzo pec, chiedeva la restituzione dell'importo pagato dalla sua assistita per la prestazione di disinfestazione entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, e cui non seguiva alcuna risposta. Pertanto, la deve essere condannata al pagamento degli interessi CP_5 legali nella misura prevista dall'art. 1284 comma 1 c.c. per il periodo che va dal giorno di messa in mora a quello della domanda giudiziale, e nella misura maggiorata prevista dall'art. 1284 comma 4 c.c. dal giorno della domanda giudiziale al saldo. Da rigettare è, invece, la richiesta di rivalutazione monetaria, trattandosi sin dall'origine di obbligazione di valuta e non di valore. In tal senso, la giurisprudenza afferma che “la risoluzione del contratto per inadempimento a seguito di pronuncia costitutiva del giudice priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti. Ne consegue che l'obbligo restitutorio relativo all'originaria prestazione pecuniaria, anche in favore della parte non inadempiente, ha natura di debito di valuta, come tale non soggetto a rivoluzione monetaria, se non nei termini del maggior danno – da provarsi dal creditore – rispetto a quello soddisfatto dagli
pagina 9 di 16 interessi legali, ai sensi dell'art. 1224 c.c.” (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 6401/15; depositata il 30 marzo). 7. Con il terzo motivo parte attrice censura l'omessa condanna della CP_5 alle spese processuali della fase di attivazione della negoziazione assistita.
[...]
Il motivo è fondato. L'art. 13 DL 132/2014 individua la negoziazione assistita quale condizione di procedibilità per le cause aventi a oggetto obbligazioni contrattuali con valore inferiore a 50.000 euro, come quella di cui al presente procedimento. Correttamente il difensore della in data 13.12.2017, invitava la Pt_1
a stipulare una convenzione di negoziazione assistita tra avvocati ai CP_5 sensi degli artt. 2 ss. DL 132/2014, cui controparte non aderiva. Ai sensi degli artt. 91 c.p.c. e 20 comma 1 bis DM 55/2014, deve CP_5 essere condannata al pagamento delle spese processuali relative alla fase di attivazione della negoziazione assistita individuate in € 284,00, come da All. 1 del DM sopra richiamato. 8. Con il quarto motivo parte attrice censura l'omessa condanna della CP_5 al risarcimento del danno da spese di assistenza stragiudiziale del precedente
[...] legale. L'attrice deduce l'omessa pronuncia del giudice di prime cure in ordine alla condanna al risarcimento del danno da spese di attività stragiudiziale del precedente legale avv. , per mezzo del quale sono stati contestati i Controparte_7 vizi dell'intervento di disinfestazione. Il motivo è fondato per le seguenti ragioni. La per denunciare i vizi della prestazione ricevuta e addivenire a Pt_1 una soluzione bonaria della controversia sorta con la si rivolgeva CP_5 all'Avv. . Controparte_7
Risulta provato che lo stesso abbia svolto attività stragiudiziale, individuabile nell'invio di due mail e una pec alla CP_5
In particolare, in data 18.07.2016, dopo contatti telefonici, su richiesta della società, il difensore inviava una mail alla cui allegava le foto scattate CP_5 dopo la disinfestazione, che rappresentavano la presenza permanente delle cimici nell'appartamento. Sempre nella stessa giornata, contestando le rimostranze della società, invitava la destinataria a eseguire un ulteriore trattamento senza costi per l'assistita.
pagina 10 di 16 Infine, stante l'assenza di riscontro alle precedenti comunicazioni, con pec del 26.09.2016, il difensore chiedeva alla società il risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, patiti dalla seguito dell'intervento di disinfestazione. Pt_1
La Corte di Cassazione, sez. III, con sentenza del 29.05.2015 n. 11154, ha affermato che le spese stragiudiziali devono essere sempre rimborsate laddove se ne accerti la necessarietà. Nell'odierno procedimento, le spese sostenute dall'appellante devono essere ritenute necessarie, dal momento che hanno costituito il mezzo per il quale la ha denunciato i vizi inerenti la prestazione resa, al fine di ottenere prima Pt_1
l'adempimento esatto della prestazione promessa, poi il ristoro del danno patito in conseguenza del mancato intervento della CP_5
9. Con il quinto motivo parte attrice censura l'insufficiente liquidazione, a favore della delle spese esenti anticipate per il giudizio di primo grado. Pt_1
La sentenza di primo grado, infatti, ha liquidato le suddette spese nella somma complessiva di € 41,66, invece che di € 228,26 come richiesto e documentato dall'appellante. Il motivo merita accoglimento. Parte attrice ha provato e dettagliatamente esposto le spese esenti anticipate per il giudizio e individuabili nei termini che seguono: € 98,00 per C.U., € 11,58 per marche da bollo per iscrizione a ruolo e depositati;
€ 72,97 per spese postali e di notifica per intimazioni a testi;
€ 21,84 per spese di notifica modello di testimonianza scritta ex art. 257 bis c.p.c.; ed € 23,87 per visure.
Considerato che
le spese sopra elencato rientrano a pieno titolo tra quelle esenti ai sensi dell'art. 15 DPR 633/1972, si ritiene che le stesse debbano essere liquidate interamente come richiesto dalla parte, in complessivi € 228,26. 10. Con il sesto motivo parte attrice censura l'erroneo rigetto della domanda della di risarcimento di tutti i danni dalla stessa subiti in conseguenza Pt_1 dell'inadempimento di CP_5
L'appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non dovuto il risarcimento dei danni richiesti, poiché “parte convenuta non può essere ritenuta responsabile delle conseguenze dell'infestazione”. In particolare, la ritenendo la persistenza e l'estensione Pt_2 dell'infestazione da attribuire alla responsabilità della , chiedeva il CP_1 risarcimento del danno patito da quantificare in complessivi € 2.817,84, così determinati:
pagina 11 di 16 - € 94,00 per danno da rimborso al Sig. del corrispettivo della locazione Persona_1 della stanza ancora infestata dalle cimici;
- € 230,11 per acquisto di materassi e reti necessari alla sostituzione di quelli infestati dalle cimici;
- € 263,83 per acquisto di numerosi ulteriori prodotti chimici necessari per debellare l'infestazione;
- € 700,00 per danno da mancato guadagno per impossibilità di locare la stanza a turisti dal 17.07.16 al 31.07.16;
- € 1.000,00 per danno non patrimoniale biologico da fortissimo stato di ansia e stress provocato dall'infestazione;
- € 424,00 per spese sostenute per l'attività professionale di psicoterapeuta prestata dal Dott. Per_2
- € 106,00 per spese sostenute per l'attività professionale stragiudiziale prestata dal precedente legale dell'Avv. Iovino.
La domanda merita parziale accoglimento.
L'art. 1218 c.c. pone a carico del debitore inadempiente il risarcimento dei danni patiti dal creditore in conseguenza dell'inadempimento, e individuabili nel danno emergente, quale effettiva perdita subita, e del lucro cessante, ossia il mancato guadagno che si sarebbe ottenuto in caso di corretto adempimento dell'obbligazione.
Nel presente procedimento, la ha indicato e provato alcuni danni Pt_1 subiti in conseguenza della condotta altrui, che meritano pieno ristoro.
In particolare, la deve essere condannata al risarcimento dei CP_5 danni inerenti il rimborso dei costi di locazione di . L'appellante ha Persona_1 infatti dimostrato, mediante allegazione delle comunicazioni tramite piattaforma Airbnb, che il giorno seguente la disinfestazione, l'ospite rinveniva delle cimici nella stanza oggetto di trattamento e subiva anche dei morsi dell'animale. Pertanto, costretto a cambiare alloggio, richiedeva alla il rimborso della locazione, Pt_1 quantificata in € 94,00.
Ancora, la costretta a disfarsi dell'arredamento infestato e non Pt_1 riutilizzabile, contrariamente a quanto promesso dalla società, sosteneva nuove spese per l'arredamento della camera, consistenti nell'acquisto di reti e materasso presso la società Eco Dreams S.r.l., per un totale di € 230,01, come da fattura allegata.
Risarcibile risulta essere anche la spesa per l'acquisto di prodotti chimici resasi necessaria in conseguenza del non corretto intervento di disinfestazione della pagina 12 di 16 Per sbarazzarsi delle cimici, infatti, l'appellante acquistava numerosi CP_5 prodotti, circostanza comprovata dalla testimonianza della Sig. che ha CP_6 confermato di aver aiutato l'appellante a disinfestare la camera, con prodotti chimici acquistati dalla tessa. Pt_1
Quanto alla somma complessiva risarcibile, occorre tuttavia evidenziare che soltanto parte degli scontrini e delle fatture allegate dall'appellante risultano con certezza riconducibili ad acquisti connessi alla disinfestazione. La genericità della descrizione del prodotto acquistato rinvenuta su alcuni dei documenti citati, induce questo giudicante a non ritenere pienamente provata la spesa di complessivi € 263,83 di cui parte attrice chiede ristoro. La domanda, pertanto, merita accoglimento soltanto per la somma complessiva di € 104,13, quali spese certamente riconducibili all'acquisto di prodotti chimici. Merita accoglimento anche la richiesta di risarcimento danni per € 700,00, quale lucro cessante da mancato guadagno per impossibilità di locare la stanza a turisti dal 17.07.16 al 31.07.16. L'appellante ha, infatti, indicato la cifra quale somma forfettaria da ricavarsi sulla base dei guadagni dalla stessa ricevuti a giugno e luglio 2016. Infine, devono essere risarcite alla le spese sostenute, quantificate Pt_1 in € 106,00, per l'attività professionale stragiudiziale prestata dal precedente legale dell'Avv. , cui la donna era stata costretta a ricorrere a causa Controparte_7 dell'infestazione dalle cimici persistente ed estesasi dopo e nonostante l'intervento della così come provate da notula del 28.12.2017 allegata da parte CP_5 attrice. E' evidente infatti, sotto il profilo del nesso causale, che l'attrice non sarebbe stata costretta a sostenere tali spese laddove l'intervento, come promesso, fosse stato risolutivo fin dalla prima applicazione. La domanda, invece, non merita accoglimento nella parte inerente il risarcimento del danno biologico e delle spese sostenute per l'attività professionale resa dal dr. Per_2
La ha chiesto il risarcimento della somma di € 1.000,00 per danno Pt_1 non patrimoniale biologico da fortissimo stato di ansia e stress provocato dall'infestazione dalle cimici persistente ed estesasi dopo e nonostante l'intervento di così come valutato dallo psicoterapeuta cui si è rivolta. CP_5
Occorre, tuttavia, evidenziare come parte attrice non abbia assolto l'onere probatorio richiesto in merito alla sussistenza del danno e alla sua entità, non pagina 13 di 16 essendo sufficiente il certificato medico prodotto a fondare una domanda di risarcimento del danno biologico. Ancora, pur ammettendo che la donna abbia attraversato una fase di ansia e stress nel periodo interessato dagli avvenimenti di cui trattasi, non vi è prova del nesso causale, che permetta di ricondurre tale stato emotivo ai fatti di cui al presente procedimento. Si rileva, inoltre, come non sia stata richiesta dalla parte CTU sul punto. Alla luce di quanto sopra, pertanto, la deve essere condannata al CP_5 risarcimento del danno liquidato nella complessiva somma di € 1.234,14 oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi al tasso legale, questi ultimi calcolati sui singoli esborsi, rivalutati anno per anno dalla data in cui sono stati sostenuti, fino alla pubblicazione della presente sentenza e agli interessi legali successivi fino al saldo. 11. Con il settimo motivo la censura l'errata compensazione delle Pt_1 spese processuali, che sentenza di primo grado ha compensato tra le parti per 2/3, condannando la parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice del restante 1/3. La domanda merita parziale accoglimento per i seguenti motivi. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si ritiene corretto compensare le spese di primo e secondo grado per 1/3, considerato da una parte la prevalente soccombenza di e dall'altra il non totale accoglimento delle domande CP_5 dell'appellante. 12. Con l'ottavo motivo l'appellante contesta il rigetto della domanda per responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c. Il motivo è infondato per i seguenti motivi. La norma sanziona il comportamento sanzionato caratterizzato dalla mala fede o dalla colpa grave della parte che agisce o resiste in giudizio con la consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa o difesa, cioè abusando del diritto d'azione o per spirito di emulazione o per fini dilatori ovvero con la mancanza di quel minimo di diligenza o prudenza necessarie per rendersi conto dell'infondatezza della propria pretesa e per valutare le conseguenze dei propri atti. Nel caso di specie, parte attrice ravvisa la sussistenza della suddetta responsabilità in alcuni comportamenti della che individua nella CP_5 mancata collaborazione al fine di risolvere bonariamente la controversia, nella mancata risposta all'invito a negoziazione assistita, e infine nel tentativo di negare pagina 14 di 16 la propria pubblicità menzognera all'epoca dei fatti, producendo un'inserzione pubblicitaria diversa e non corrispondente con quella visionata dalla Pt_1
Tuttavia, affinché possa ritenessi configurata la responsabilità aggravata, la norma richiede che la soccombenza della parte sia totale e concreta. Non può, pertanto, aversi condanna della parte totalmente o parzialmente vittoriosa. Alla luce delle superiori argomentazioni, essendo risultata l'appellante, all'esito di tale procedimento, soltanto in parte vittoriosa, viene a mancare il requisito imprescindibile della soccombenza totale dell'appellata, con la conseguenza che la fattispecie di cui all'art. 96 c.p.c. non può trovare applicazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) rigetta l'appello incidentale;
2) in parziale accoglimento dell'appello principale e conseguentemente in parziale riforma della sentenza impugnata:
- condanna al pagamento in favore di CP_5 [...]
degli interessi legali sulla somma di € 366,00, Parte_1 dalla domanda stragiudiziale (26.09.2016) al saldo con applicazione del tasso di cui art. 1284 comma 4 c.c. a far data dalla domanda giudiziale;
- condanna al risarcimento del danno in favore di CP_5 [...] che liquida nella somma Parte_1 complessiva di €1.234,14 oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi al tasso legale, questi ultimi calcolati sui singoli esborsi, rivalutati anno per anno dalla data in cui sono stati sostenuti, fino alla pubblicazione della presente sentenza e agli interessi legali successivi fino al saldo;
- condanna al pagamento in favore di CP_5 [...] delle spese di negoziazione assistita per la fase di Parte_1 attivazione alla somma di € 284,00;
- dichiara compensate per 1/3 le spese di primo grado e condanna CP_5 al pagamento in favore di Parte_1 della restante parte che liquida per la quota dovuta in € 843,33 per compensi,
€ 152,17 per esborsi, oltre spese generali 15% IVA e CPA come per legge;
pagina 15 di 16 3) dichiara compensate per 1/3 le spese di secondo grado e condanna CP_5 al pagamento della restante parte in favore di
[...] [...]
che liquida per la quota dovuta in € 1701,33 per Parte_3 compensi, € 121,27 per esborsi, oltre spese generali 15% IVA e CPA come per legge.
Firenze, 16 giugno 2025 Il Giudice Dott. Umberto Castagnini
Sentenza redatta con la collaborazione del M.O.T. dott.ssa Chiara Cariti
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