Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/06/2025, n. 3246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3246 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 4909/2024 R.G. promossa da: Parte_1 n. a PATERNÒ (CT) il 29/11/1980 (C.F.: C.F. 1 ), rappr.
e dif. dall' avv. RAPISARDA VINCENZO, presso il cui studio legale in Catania è
elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
e da
,n. a PATERNÒ (CT) il 04/06/1985, (C.F.: C.F. 2 Parte_2
rappr. e dif. dall'avv. OLIVERI BARBARA, presso il cui studio legale in Catania è
elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione con decreto del 05.06.2025 a seguito dell'udienza del 14.05.2025,
svoltasi in modalità cartolare, come da note autorizzate e depositate al fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato l'8/11/2024 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto dal d.lvo. n. 149 del 2022, Parte_1 e Parte_2 chiedevano a questo
(Paternò il 07/12/2005) e Per_2 (Catania il2003 e dal quale sono nati i figli Per_1
20/11/2015).
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliati, a tal fine allegavano copia del decreto di omologa emesso da questo Tribunale il 21/09/2020, esponendo quindi di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dichiarando di non volersi riconciliare.
Il giudice delegato assegnava termine fino al 14.05.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Quindi con decreto del 05/06/2025 il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
II P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi Parte_1 e Parte_2 per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione emesso da questo Tribunale il 21/09/2020.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio del matrimonio che unisce le odierne parti.
Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali e l'affidamento della prole, va rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto che il divorzio avvenga alle seguenti condizioni: "a) I coniugi Parte_1 e Parte_2 vivranno separati nel rispetto reciproco e rilasciano sin d'ora ampio consenso a fissare ove vogliono la residenza, sia in Italia che all'estero;
b) Per la figlia minore Persona_3 si conferma l'affidamento condiviso, con abitazione prevalente presso la madre. Il padre potrà tenere con sé la figlia con le più ampie modalità
nel rispetto delle esigenze dei genitori e degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore. In ogni caso avrà diritto di tenere con sé la minore nei giorni di Martedì e Giovedì
dalle ore 15,30 alle ore 20.30, nonché a settimane alterne: il sabato dalle ore 10,00 alle ore 21,00 di domenica, con pernottamento. Per il periodo natalizio sette giorni consecutivi,
comprendendo un anno il giorno di Natale e l'anno successivo il Capodanno;
tre giorni consecutivi nel periodo pasquale, comprendendo un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo. Ad anni alterni la minore trascorrerà con il padre il giorno del compleanno di quest'ultimo e la Festa del Papà, mentre con la madre quello di compleanno di quest'ultima e la Festa della Mamma;
infine nel periodo estivo quindici giorni consecutivi (o non consecutivi) con ciascun genitore, da concordare, secondo gli impegni degli stessi;
Parte_2 a titolo c) Il sig. Parte_1 si obbliga a corrispondere alla sig.ra di mantenimento della minore Per_2 la somma mensile di € 200,00 entro il giorno 5 di '
ogni mese, per tutto il semestre di collocamento presso di lei, oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche e straordinarie concordate e documentate. Tale somma verrà
rivalutata annualmente ex lege secondo gli indici ISTAT;
d) La predetta somma scaturisce dall'ulteriore circostanza che il sig. Parte_1
a percepire direttamente ed dichiara di autorizzare sin d'ora la sig.ra Parte_2
integralmente l'assegno unico relativo alla figlia minore 'rinunciando egli Persona_3
Per_1 ormai maggiorenne, a percepire la propria quota del 50%. Mentre per il figlio
,
assume l'obbligo esclusivo dima non economicamente autosufficiente, il sig. Pt_1
mantenimento nei suoi confronti, esonerando la madre dal comparteciparvi. Inoltre,
entrambi i coniugi concordano nell'autorizzare lo stesso Controparte_1 a percepire direttamente ed integralmente l'assegno unico nella misura spettantegli ex lege,
rinunciando essi stessi genitori a percepirne le rispettive quote;
e) I coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento;
"
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge
8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al D.lgs n. 154/2013.
Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Le spese di giudizio vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Paternò il 12/09/2003 tra Parte_1 e Parte_2
[...] matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del '
Comune di Paternò dell'anno 2003, al n. 51, P. I, alle condizioni di cui al ricorso.
Statuisce in ordine all'affidamento ed al mantenimento della prole come in parte motiva.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Dichiara compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale
il 06/06/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Lidia Greco