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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/02/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 173/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. ARCIDIACONO MARIASTELLA
appellante e
(C.F. ), quale procuratrice di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
contumace Controparte_2
in giudizio a mezzo della procuratrice speciale Controparte_3 [...]
C.F. , su procura speciale rilasciata Controparte_4 P.IVA_2 dalla procuratrice con il patrocinio dell'avv. GRECO RAFFAELLA CP_5
appellati
CONCLUSIONI
per parte appellante: In via preliminare
1) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della per CP_1 mancata allegazione all'atto di precetto della procura speciale rilasciata da
[...]
e per violazione dell'art. 58 T.U.B; Controparte_2
2) Accertare e dichiarare la nullità dell'attività processuale svolta da CP_1 nell'ambito del giudizio di primo grado pur essendo formalmente sprovvista di alcun potere di rappresentanza, essendo stato ceduto il credito da a Controparte_2
in data 20.12.2017; CP_3
In via principale:
a) accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 883/2019 emessa dal Tribunale di Locri, Giudice Dott.ssa
Galati Mariagrazia, nell'ambito del giudizio N. R.G. 304/2019, depositata in cancelleria in data 30/08/2019 così statuire:
- Accertare e dichiarare la violazione dell'art. 1346, 1283 c.c., art. 6 della Delibera
CICR del 9 Febbraio 2000 nonché dell'art. 116 TUB per indeterminatezza del tasso di interessi nonché per omessa indicazione nel contratto di mutuo oggetto di causa del piano di ammortamento adottato e del regime di capitalizzazione applicato, e per l'effetto applicare la sanzione prevista dall'art. 117 comma 7 TUB;
- Accertare e ordinare alla banca convenuta la ripetizione delle somme indebitamente percepite quali corrispettivo del prestito, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
- Dichiarare che tutte le somme fin qui pagate dagli opponenti debbano essere computati a titolo di pagamento del capitale mutuato e, conseguentemente, disporre che il residuo capitale venga pagato, previo nuovo piano di ammortamento, con rate mensili fino alla scadenza contrattualmente fissata;
- Accertare e dichiarare, che la a notificato un atto di precetto senza che CP_1 sussistessero i presupposti per fondare l'azione esecutiva, per tutti i motivi esposti dell'atto d'appello da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
- Accertare e dichiarare, che la richiesta di pagamento portata dall'atto di precetto, attraverso il richiamo al contratto di mutuo fondiario n.55406098084 stipulato in data
7.7.2004 (Rep. n. 23253 e Racc. n. 5169) risulta totalmente generica e priva dei caratteri della certezza e liquidità per tutti i motivi esposti in narrativa;
- Accertare e dichiarare che il contratto di mutuo oggetto del Precetto risulta affetto dai motivi di illegittimità spiegati in premessa (non esecutività del titolo – carenza requisiti di legge e genericità del precetto – violazione dei principi di correttezza e buona fede, artt. 1175, 1375, 1439 c.c. – piano di ammortamento alla;
Pt_2
In subordine:
pag. 2/8 - Accertare e dichiarare che il TAEG/ISC realmente praticato dalla banca convenuta in riferimento al mutuo n. 55406098084 stipulato in data 7.7.2004 (Rep. n. 23253 e Racc.
n. 5169), è superiore a quello dichiarato in contratto ed applicare la sanzione prevista dall'art. 117 comma 7 TUB.
Il tutto con vittoria di spese di giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv.to Mariastella
Arcidiacono che si dichiara antistataria ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.
In estremo subordine e soltanto nel caso in cui l'Ecc.ma Corte adita non dovesse accogliere le superiori conclusioni:
Compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
per parte appellata: - in via preliminare, per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in atti, dichiarare inammissibile il giudizio di appello promosso per violazione dell'art. 342 c.p.c.;
- in via principale nel merito, rigettare tutte le domande di parte appellante così come formulate nelle rassegnate conclusioni dell'atto di gravame;
- in ogni caso, con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato patrocinante determinato ai sensi del D.M. n.55/14, rimborso delle spese generali se ed in quanto dovute, oltre a c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Locri, notificato il 14.2.2017,
[...]
e proponevano opposizione al precetto loro Parte_1 Parte_3
notificato, rispettivamente in qualità di debitore principale e terzo datore di ipoteca, con il quale la procuratrice speciale di CP_1 Controparte_2 intimava il pagamento della somma di € 39.099,66 oltre interessi in virtù del mutuo fondiario n. 55406098084 stipulato in data 7.07.2004.
Gli opponenti deducevano:
a) Carenza di legittimazione attiva della per mancata allegazione all'atto di CP_1
precetto della procura speciale rilasciata da Controparte_2
Nullità/inesistenza del precetto per mancato deposito della procura speciale.
pag. 3/8 b) Nullità/illegittimità/inesistenza dell'atto di precetto per mancato deposito della procura ad litem.
c) Illegittimità/nullità del precetto nei confronti del sig. , terzo datore Parte_3
d'ipoteca. Difetto di legittimazione passiva.
d) Nullità/illegittimità del precetto nei confronti del sig. per mancata Parte_3
intimazione nei suoi confronti.
e) Nullità e/o invalidità ed inefficacia dell'atto di precetto per genericità e per incertezza ed illiquidità della richiesta di pagamento.
f) Illegittima applicazione del piano di ammortamento alla francese.
g) Riduzione ex art. 1384 c.c. della clausola penale relativa agli interessi moratori.
h) Violazione dei principi di correttezza e buona fede - Violazione artt. 1175, 1375,
1439 c.c.
i) Violazione dei principi di correttezza e buona fede per mancata partecipazione all'udienza di mediazione.
l) Violazione dell'art. 119 del d.lgs n.385/ 1993. Mancata comunicazione dei singoli estratti conto. Diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione afferente ad un contratto bancario. Violazione del dovere generale di buona fede nella esecuzione del contratto.
m) Contestazione delle somme richieste con l'atto di precetto. Errato calcolo dell'importo.
Si costituiva in giudizio che concludeva per il rigetto della domanda e CP_1
l'accertamento della sussistenza del diritto ad agire esecutivamente per la somma precettata o altra individuata nel corso di causa.
Nel corso del giudizio si svolgeva la mediazione, che dava esito negativo in ragione della affermata cessione del credito alla , ed in data 15.2.2019 interveniva la CP_4
, quale procuratrice di cessionaria del credito della CP_5 Controparte_3 CP_6
dal 20.12.2017.
[...]
Con sentenza n. 883/2019, il Tribunale di Locri rigettava l'opposizione e condannava gli opponenti al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 2.03.2020, impugnava la Parte_1
predetta sentenza, lamentando:
pag. 4/8 i) Carenza di legittimazione attiva della per mancata allegazione all'atto di CP_1
precetto della procura speciale rilasciata da Controparte_2
Nullità/inesistenza del precetto per mancato deposito della procura speciale.
ii) Nullità e/o invalidità ed inefficacia dell'atto di precetto per genericità e per incertezza ed illiquidità della richiesta di pagamento.
iii) Illegittima applicazione del piano di ammortamento alla francese. iv) Contestazione delle somme richieste con l'atto di precetto, illegittimo rigetto delle richieste istruttorie v) Violazione dei principi di correttezza e buona fede - Violazione artt. 1175, 1375,
1439 c.c. vi) Violazione dei principi di correttezza e buona fede per mancata partecipazione all'udienza di mediazione. vii) Violazione dell'art. 119 del d.lgs n.385/ 1993. Mancata comunicazione dei singoli estratti conto. Diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione afferente ad un contratto bancario. Violazione del dovere generale di buona fede nella esecuzione del contratto. vii) nullità dell'attività svolta dalla in primo grado a seguito della cessione CP_1
del credito.
Si costituiva in giudizio la a mezzo della procuratrice speciale Controparte_3
nominata dalla procuratrice speciale , che Controparte_4 CP_5 contestava l'ammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e nel merito affermava l'infondatezza dell'appello.
Con ordinanza del 8.2.2012 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato
2.1. Il primo motivo di appello è inammissibile sotto diversi profili.
pag. 5/8 L'eccezione così come sollevata dall'appellante non riguarda la titolarità del credito ma un difetto formale del precetto (mancata allegazione della procura speciale ed assenza di prova in ordine alla pubblicazione della cessione del credito sulla Gazzetta Ufficiale), ossia un vizio del procedimento e non l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata. Il motivo costituisce, pertanto, una opposizione agli atti esecutivi, la cui decisione non è impugnabile a mezzo dell'appello. Inoltre, manca l'indicazione del motivo per cui la decisione di primo grado dovrebbe essere riformata, e quale sarebbe l'errore commesso dal giudice di prime cure.
2.2. I motivi di appello indicati sub ii), iii) e iv), sia pure formulati in maniera non proprio aderente al dettato normativo dell'art. 342 c.p.c, sono ammissibili, poiché contengono l'indicazione (generica) delle parti della sentenza impugnate, dei motivi del gravame e della differente decisione da assumere.
Nel merito, tuttavia, si profilano tutti infondati.
Esaminandoli nell'ordine indicato nell'atto di appello, appare evidente che il credito portato dal contratto di mutuo, stipulato per atto pubblico e spedito in forma esecutiva, è liquido e certo, e rientra nei parametri richiesti dall'art. 474 c.p.c. La richiesta di pagamento è dettagliata ed è fondata sulla certificazione ex art. 50 TUB, che contiene la specifica indicazione delle rate insolute, della quota capitale e degli interessi dovuti.
La contestazione della misura del credito portato dal titolo esecutivo stragiudiziale non inficia la sua validità ai fini della prospettata esecuzione. Seguendo il ragionamento dell'opponente, ogni qualvolta il debitore abbia pagato anche una sola rata di mutuo, il contratto perderebbe la sua natura di titolo esecutivo in quanto indeterminato. È invece pacifico che l'atto pubblico mantenga i requisiti di titolo esecutivo anche a seguito di una parziale inadempienza che porti alla risoluzione: L'intervenuta risoluzione del mutuo fondiario, ex art. 1456 c.c., non incide sull'obbligo contrattuale del mutuatario di restituzione della somma mutuata, né rende totalmente inefficaci le pattuizioni contrattuali, con la conseguenza che l'atto pubblico che le contiene mantiene i propri requisiti di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c. (Cass. Sez. 3, 17/09/2024, n.
24942, Rv. 672346 - 01).
Il mutuo prevede un piano di ammortamento alla francese, con rate composte da una quota progressiva di capitale ed interessi, questi ultimi calcolati sul capitale di volta in pag. 6/8 volta residuo. È evidente che questo piano di ammortamento, sebbene più oneroso del tipo “italiano” non genera anatocismo, in quanto gli interessi corrispettivi non scadono né vengono capitalizzati in alcun modo, né presenta alcuna forma di indeterminatezza.
L'assenza del piano di ammortamento non costituisce vizio del contratto né comporta Con indeterminatezza del
Le altre doglianze relative alla indeterminatezza del contratto appaiono una mera elencazione di giurisprudenza, senza indicazione della pertinenza dei principi elencati al caso di specie ed alla loro inerenza rispetto alla decisione oggetto di impugnazione.
Le richieste istruttorie sono state correttamente rigettate dal giudice di prime cure, in quanto il credito azionato deriva da un contratto di mutuo stipulato per atto pubblico, e l'opponente si è limitato a domandare in via generica la produzione della documentazione relativa ad estratti conto e altra documentazione informativa.
Non trattandosi di contratto di conto corrente, non possono esserci produzioni di estratti conto, né occorre la produzione di fogli informativi periodici, trattandosi di contratto di mutuo stipulato per atto pubblico, mentre tutta la documentazione utile è stata prodotta in giudizio dall'opposta. La ctu è da ritenersi totalmente esplorativa, visto che l'opponente non ha dedotto vizi specifici del contratto né ha lamentato l'erronea imputazione dei pagamenti effettuati.
2.3. Con il quinto ed il sesto motivo l'appellante lamenta la mancanza di correttezza della originaria creditrice, sia nel corso del giudizio, sia nel corso della procedura id mediazione, senza indicare quale sarebbe stato l'errore della sentenza di primo grado e quale la corretta decisione da assumere. I motivi sono quindi inammissibili.
2.4. Con il settimo motivo di appello, il contesta l'erroneità della sentenza Pt_1
nella parte in cui non ha tenuto conto della mancata esibizione dei documenti riguardanti tutti i rapporti intrattenuti con la (conti correnti e relativi estratti CP_6 conto), senza indicare quale sarebbe stato l'esito del giudizio nel caso in cui detti documenti fossero stati prodotti o come avrebbe dovuto decidere il giudice di primo grado una volta appurata la violazione dell'art. 119 TUB. Il motivo è, pertanto, inammissibile per difetto di specificità, reso ancor più evidente dalla circostanza che l'unico rapporto oggetto del giudizio è quello di mutuo, la cui documentazione risulta prodotta.
pag. 7/8 2.5. L'ultimo motivo di impugnazione è inammissibile, non avendo l'appellante indicato le ragioni della erroneità della decisione del giudice di primo grado, laddove ha escluso ex art. 111 c.p.c. la nullità dell'attività processuale svolta dal cedente successivamente alla cessione del credito, né ha evidenziato come detta nullità avrebbe determinato la modifica della decisione di primo grado.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante nella misura liquidata in applicazione delle tariffe di cui al DM 55/2014, aggiornato al DM
147/2022, per lo scaglione di valore sino a € 52.000,00, nei seguenti termini: € 1.029,00 fase studio, € 709,00 fase introduttiva, € 1.523,00 fase trattazione, € 1.735,00 fase decisoria
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. Parte_1
883/2019 così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della Controparte_3 delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 4.996,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Raffaella Greco ex art. 93 c.p.c.;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 25/02/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 173/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. ARCIDIACONO MARIASTELLA
appellante e
(C.F. ), quale procuratrice di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
contumace Controparte_2
in giudizio a mezzo della procuratrice speciale Controparte_3 [...]
C.F. , su procura speciale rilasciata Controparte_4 P.IVA_2 dalla procuratrice con il patrocinio dell'avv. GRECO RAFFAELLA CP_5
appellati
CONCLUSIONI
per parte appellante: In via preliminare
1) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della per CP_1 mancata allegazione all'atto di precetto della procura speciale rilasciata da
[...]
e per violazione dell'art. 58 T.U.B; Controparte_2
2) Accertare e dichiarare la nullità dell'attività processuale svolta da CP_1 nell'ambito del giudizio di primo grado pur essendo formalmente sprovvista di alcun potere di rappresentanza, essendo stato ceduto il credito da a Controparte_2
in data 20.12.2017; CP_3
In via principale:
a) accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 883/2019 emessa dal Tribunale di Locri, Giudice Dott.ssa
Galati Mariagrazia, nell'ambito del giudizio N. R.G. 304/2019, depositata in cancelleria in data 30/08/2019 così statuire:
- Accertare e dichiarare la violazione dell'art. 1346, 1283 c.c., art. 6 della Delibera
CICR del 9 Febbraio 2000 nonché dell'art. 116 TUB per indeterminatezza del tasso di interessi nonché per omessa indicazione nel contratto di mutuo oggetto di causa del piano di ammortamento adottato e del regime di capitalizzazione applicato, e per l'effetto applicare la sanzione prevista dall'art. 117 comma 7 TUB;
- Accertare e ordinare alla banca convenuta la ripetizione delle somme indebitamente percepite quali corrispettivo del prestito, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
- Dichiarare che tutte le somme fin qui pagate dagli opponenti debbano essere computati a titolo di pagamento del capitale mutuato e, conseguentemente, disporre che il residuo capitale venga pagato, previo nuovo piano di ammortamento, con rate mensili fino alla scadenza contrattualmente fissata;
- Accertare e dichiarare, che la a notificato un atto di precetto senza che CP_1 sussistessero i presupposti per fondare l'azione esecutiva, per tutti i motivi esposti dell'atto d'appello da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
- Accertare e dichiarare, che la richiesta di pagamento portata dall'atto di precetto, attraverso il richiamo al contratto di mutuo fondiario n.55406098084 stipulato in data
7.7.2004 (Rep. n. 23253 e Racc. n. 5169) risulta totalmente generica e priva dei caratteri della certezza e liquidità per tutti i motivi esposti in narrativa;
- Accertare e dichiarare che il contratto di mutuo oggetto del Precetto risulta affetto dai motivi di illegittimità spiegati in premessa (non esecutività del titolo – carenza requisiti di legge e genericità del precetto – violazione dei principi di correttezza e buona fede, artt. 1175, 1375, 1439 c.c. – piano di ammortamento alla;
Pt_2
In subordine:
pag. 2/8 - Accertare e dichiarare che il TAEG/ISC realmente praticato dalla banca convenuta in riferimento al mutuo n. 55406098084 stipulato in data 7.7.2004 (Rep. n. 23253 e Racc.
n. 5169), è superiore a quello dichiarato in contratto ed applicare la sanzione prevista dall'art. 117 comma 7 TUB.
Il tutto con vittoria di spese di giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv.to Mariastella
Arcidiacono che si dichiara antistataria ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.
In estremo subordine e soltanto nel caso in cui l'Ecc.ma Corte adita non dovesse accogliere le superiori conclusioni:
Compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
per parte appellata: - in via preliminare, per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in atti, dichiarare inammissibile il giudizio di appello promosso per violazione dell'art. 342 c.p.c.;
- in via principale nel merito, rigettare tutte le domande di parte appellante così come formulate nelle rassegnate conclusioni dell'atto di gravame;
- in ogni caso, con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato patrocinante determinato ai sensi del D.M. n.55/14, rimborso delle spese generali se ed in quanto dovute, oltre a c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Locri, notificato il 14.2.2017,
[...]
e proponevano opposizione al precetto loro Parte_1 Parte_3
notificato, rispettivamente in qualità di debitore principale e terzo datore di ipoteca, con il quale la procuratrice speciale di CP_1 Controparte_2 intimava il pagamento della somma di € 39.099,66 oltre interessi in virtù del mutuo fondiario n. 55406098084 stipulato in data 7.07.2004.
Gli opponenti deducevano:
a) Carenza di legittimazione attiva della per mancata allegazione all'atto di CP_1
precetto della procura speciale rilasciata da Controparte_2
Nullità/inesistenza del precetto per mancato deposito della procura speciale.
pag. 3/8 b) Nullità/illegittimità/inesistenza dell'atto di precetto per mancato deposito della procura ad litem.
c) Illegittimità/nullità del precetto nei confronti del sig. , terzo datore Parte_3
d'ipoteca. Difetto di legittimazione passiva.
d) Nullità/illegittimità del precetto nei confronti del sig. per mancata Parte_3
intimazione nei suoi confronti.
e) Nullità e/o invalidità ed inefficacia dell'atto di precetto per genericità e per incertezza ed illiquidità della richiesta di pagamento.
f) Illegittima applicazione del piano di ammortamento alla francese.
g) Riduzione ex art. 1384 c.c. della clausola penale relativa agli interessi moratori.
h) Violazione dei principi di correttezza e buona fede - Violazione artt. 1175, 1375,
1439 c.c.
i) Violazione dei principi di correttezza e buona fede per mancata partecipazione all'udienza di mediazione.
l) Violazione dell'art. 119 del d.lgs n.385/ 1993. Mancata comunicazione dei singoli estratti conto. Diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione afferente ad un contratto bancario. Violazione del dovere generale di buona fede nella esecuzione del contratto.
m) Contestazione delle somme richieste con l'atto di precetto. Errato calcolo dell'importo.
Si costituiva in giudizio che concludeva per il rigetto della domanda e CP_1
l'accertamento della sussistenza del diritto ad agire esecutivamente per la somma precettata o altra individuata nel corso di causa.
Nel corso del giudizio si svolgeva la mediazione, che dava esito negativo in ragione della affermata cessione del credito alla , ed in data 15.2.2019 interveniva la CP_4
, quale procuratrice di cessionaria del credito della CP_5 Controparte_3 CP_6
dal 20.12.2017.
[...]
Con sentenza n. 883/2019, il Tribunale di Locri rigettava l'opposizione e condannava gli opponenti al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 2.03.2020, impugnava la Parte_1
predetta sentenza, lamentando:
pag. 4/8 i) Carenza di legittimazione attiva della per mancata allegazione all'atto di CP_1
precetto della procura speciale rilasciata da Controparte_2
Nullità/inesistenza del precetto per mancato deposito della procura speciale.
ii) Nullità e/o invalidità ed inefficacia dell'atto di precetto per genericità e per incertezza ed illiquidità della richiesta di pagamento.
iii) Illegittima applicazione del piano di ammortamento alla francese. iv) Contestazione delle somme richieste con l'atto di precetto, illegittimo rigetto delle richieste istruttorie v) Violazione dei principi di correttezza e buona fede - Violazione artt. 1175, 1375,
1439 c.c. vi) Violazione dei principi di correttezza e buona fede per mancata partecipazione all'udienza di mediazione. vii) Violazione dell'art. 119 del d.lgs n.385/ 1993. Mancata comunicazione dei singoli estratti conto. Diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione afferente ad un contratto bancario. Violazione del dovere generale di buona fede nella esecuzione del contratto. vii) nullità dell'attività svolta dalla in primo grado a seguito della cessione CP_1
del credito.
Si costituiva in giudizio la a mezzo della procuratrice speciale Controparte_3
nominata dalla procuratrice speciale , che Controparte_4 CP_5 contestava l'ammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e nel merito affermava l'infondatezza dell'appello.
Con ordinanza del 8.2.2012 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato
2.1. Il primo motivo di appello è inammissibile sotto diversi profili.
pag. 5/8 L'eccezione così come sollevata dall'appellante non riguarda la titolarità del credito ma un difetto formale del precetto (mancata allegazione della procura speciale ed assenza di prova in ordine alla pubblicazione della cessione del credito sulla Gazzetta Ufficiale), ossia un vizio del procedimento e non l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata. Il motivo costituisce, pertanto, una opposizione agli atti esecutivi, la cui decisione non è impugnabile a mezzo dell'appello. Inoltre, manca l'indicazione del motivo per cui la decisione di primo grado dovrebbe essere riformata, e quale sarebbe l'errore commesso dal giudice di prime cure.
2.2. I motivi di appello indicati sub ii), iii) e iv), sia pure formulati in maniera non proprio aderente al dettato normativo dell'art. 342 c.p.c, sono ammissibili, poiché contengono l'indicazione (generica) delle parti della sentenza impugnate, dei motivi del gravame e della differente decisione da assumere.
Nel merito, tuttavia, si profilano tutti infondati.
Esaminandoli nell'ordine indicato nell'atto di appello, appare evidente che il credito portato dal contratto di mutuo, stipulato per atto pubblico e spedito in forma esecutiva, è liquido e certo, e rientra nei parametri richiesti dall'art. 474 c.p.c. La richiesta di pagamento è dettagliata ed è fondata sulla certificazione ex art. 50 TUB, che contiene la specifica indicazione delle rate insolute, della quota capitale e degli interessi dovuti.
La contestazione della misura del credito portato dal titolo esecutivo stragiudiziale non inficia la sua validità ai fini della prospettata esecuzione. Seguendo il ragionamento dell'opponente, ogni qualvolta il debitore abbia pagato anche una sola rata di mutuo, il contratto perderebbe la sua natura di titolo esecutivo in quanto indeterminato. È invece pacifico che l'atto pubblico mantenga i requisiti di titolo esecutivo anche a seguito di una parziale inadempienza che porti alla risoluzione: L'intervenuta risoluzione del mutuo fondiario, ex art. 1456 c.c., non incide sull'obbligo contrattuale del mutuatario di restituzione della somma mutuata, né rende totalmente inefficaci le pattuizioni contrattuali, con la conseguenza che l'atto pubblico che le contiene mantiene i propri requisiti di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c. (Cass. Sez. 3, 17/09/2024, n.
24942, Rv. 672346 - 01).
Il mutuo prevede un piano di ammortamento alla francese, con rate composte da una quota progressiva di capitale ed interessi, questi ultimi calcolati sul capitale di volta in pag. 6/8 volta residuo. È evidente che questo piano di ammortamento, sebbene più oneroso del tipo “italiano” non genera anatocismo, in quanto gli interessi corrispettivi non scadono né vengono capitalizzati in alcun modo, né presenta alcuna forma di indeterminatezza.
L'assenza del piano di ammortamento non costituisce vizio del contratto né comporta Con indeterminatezza del
Le altre doglianze relative alla indeterminatezza del contratto appaiono una mera elencazione di giurisprudenza, senza indicazione della pertinenza dei principi elencati al caso di specie ed alla loro inerenza rispetto alla decisione oggetto di impugnazione.
Le richieste istruttorie sono state correttamente rigettate dal giudice di prime cure, in quanto il credito azionato deriva da un contratto di mutuo stipulato per atto pubblico, e l'opponente si è limitato a domandare in via generica la produzione della documentazione relativa ad estratti conto e altra documentazione informativa.
Non trattandosi di contratto di conto corrente, non possono esserci produzioni di estratti conto, né occorre la produzione di fogli informativi periodici, trattandosi di contratto di mutuo stipulato per atto pubblico, mentre tutta la documentazione utile è stata prodotta in giudizio dall'opposta. La ctu è da ritenersi totalmente esplorativa, visto che l'opponente non ha dedotto vizi specifici del contratto né ha lamentato l'erronea imputazione dei pagamenti effettuati.
2.3. Con il quinto ed il sesto motivo l'appellante lamenta la mancanza di correttezza della originaria creditrice, sia nel corso del giudizio, sia nel corso della procedura id mediazione, senza indicare quale sarebbe stato l'errore della sentenza di primo grado e quale la corretta decisione da assumere. I motivi sono quindi inammissibili.
2.4. Con il settimo motivo di appello, il contesta l'erroneità della sentenza Pt_1
nella parte in cui non ha tenuto conto della mancata esibizione dei documenti riguardanti tutti i rapporti intrattenuti con la (conti correnti e relativi estratti CP_6 conto), senza indicare quale sarebbe stato l'esito del giudizio nel caso in cui detti documenti fossero stati prodotti o come avrebbe dovuto decidere il giudice di primo grado una volta appurata la violazione dell'art. 119 TUB. Il motivo è, pertanto, inammissibile per difetto di specificità, reso ancor più evidente dalla circostanza che l'unico rapporto oggetto del giudizio è quello di mutuo, la cui documentazione risulta prodotta.
pag. 7/8 2.5. L'ultimo motivo di impugnazione è inammissibile, non avendo l'appellante indicato le ragioni della erroneità della decisione del giudice di primo grado, laddove ha escluso ex art. 111 c.p.c. la nullità dell'attività processuale svolta dal cedente successivamente alla cessione del credito, né ha evidenziato come detta nullità avrebbe determinato la modifica della decisione di primo grado.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante nella misura liquidata in applicazione delle tariffe di cui al DM 55/2014, aggiornato al DM
147/2022, per lo scaglione di valore sino a € 52.000,00, nei seguenti termini: € 1.029,00 fase studio, € 709,00 fase introduttiva, € 1.523,00 fase trattazione, € 1.735,00 fase decisoria
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. Parte_1
883/2019 così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della Controparte_3 delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 4.996,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Raffaella Greco ex art. 93 c.p.c.;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 25/02/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
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