Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 11/12/2025, n. 4131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4131 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04131/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01670/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1670 del 2020, proposto da Edp Renewables Italia Holding S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Germana Lucia Riccarda Cassar, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Arera - Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, non costituiti in giudizio;
Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Aristide Police, Antonio Pugliese, Paolo Roberto Molea, Angelo Pacileo, con domicilio eletto presso lo studio Aristide Police in Milano, via Broletto, 16;
per l'annullamento
della Deliberazione 5 maggio 2020 n. 155/2020/R/eel avente ad oggetto: “approvazione dei Contratti-tipo predisposti dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. ai fini dell'erogazione degli incentivi previsti dal Decreto Interministeriale 4 luglio 2019” (di seguito, la “Deliberazione n. 155”) e di alcune specifiche clausole introdotte per la prima volta nello schema di contratto-tipo approvato dalla suddetta Deliberazione n. 155, e di ogni atto presupposto o comunque connesso o consequenziale, tra cui (i) la Deliberazione 340/2019/R/efr di avvio del procedimento per l'adozione di propri provvedimenti in attuazione del D.M. 4 luglio 2019 e (ii) l'atto del 19 dicembre 2019 del GSE per la consultazione sullo schema di contratto-tipo per gli impianti incentivati che non accedono al ritiro a tariffa fissa omnicomprensiva e (iii) la lettera del GSE del 24 aprile 2020 con la proposta di tre schemi di contratti – tipo trasmessa all'ARERA a conclusione del processo di consultazione svolto dal GSE (non conosciuta) nonché (iv) la nota di approfondimento del GSE (priva di data e non conosciuta).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Arera - Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e di Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 il dott. UC RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato
che con istanza depositata in giudizio il difensore di parte ricorrente ha dichiarato “la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente alla definizione del ricorso in epigrafe indicato”, con richiesta di compensazione delle spese di lite;
che il GSE ha aderito, mediante dichiarazione resa in udienza, alla richiesta di compensazione delle spese, mentre ARERA, con istanza depositata in giudizio, si è opposta alla richiesta di compensazione;
Ritenuto
che il processo amministrativo è retto sostanzialmente dal principio dispositivo che lo governa dalla sua instaurazione fino alla sua conclusione (cfr., in particolare, art. 34, comma 1, 40 e 84, c.p.a.), sicché la parte è libera di disporre degli interessi sostanziali di cui chiede tutela nel processo per il tramite dell’azione svolta;
che il giudice, difronte alla dichiarazione della parte che manifesta, ritualmente tramite il proprio difensore, la volontà di non avere più interesse alla tutela della posizione giuridica soggettiva azionata in giudizio, non può che prendere atto della volontà così manifestata;
sotto il profilo processuale, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comunicata dal difensore della parte va dichiarata mediante la pronuncia di rito, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della domanda, anche laddove la controparte contesti o si opponga alla manifestazione di interesse della parte oppure alle conseguenze che, sotto il profilo processuale, derivano da siffatta manifestazione;
che, alla luce delle considerazioni su esposte, il Collegio, nel prendere atto delle dichiarazioni delle parti, dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione concernente il gravame;
di disporre la compensazione delle spese di giudizio tenuto presente che la ricorrente, prima dello svolgimento dell’attività difensionale di ARERA, aveva comunicato in data 13 febbraio 2023 al GSE la rinuncia alla convenzione per l'erogazione delle tariffe incentivanti, quale atto presupposto della successiva dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, manifestando così un contegno idoneo da cui le controparti avrebbero potuto inferire, nel rispetto del principio di collaborazione, la sopravvenuta carenza di interesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON LA, Presidente
UC RA, Primo Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC RA | ON LA |
IL SEGRETARIO