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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/11/2025, n. 5804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5804 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale Dott. Salvatore
Gentile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18484 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , nata a [...] il [...], entrambi residenti in [...]C.F._2
(CT), via Borgo n. 27 CAP 95017 ed elettivamente domiciliati in Giarre, Corso Italia n. 121, presso lo studio dell'Avv. Rosaria Sabrina Scandurra, da cui sono rappresentati e difesi, per procura come in atti
- ATTORI -
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi CP_1 C.F._3
residente in [...];
(C.F. , residente in [...] CAP CP_2 C.F._4
95017;
(C.F. , residente in [...] CP_3 C.F._5
CAP 95017;
- CONVENUTI CONTUMACI –
NEI CONFRONTI SOC. in persona del legale rappresentante pro tempore, Partita Controparte_4
IVA: - Codice Fiscale: con sede in via V. ALFIERI 1 - 31015 - P.IVA_1 P.IVA_1
CONEGLIANO (TV),
- TERZA CHIAMATA CONTUMACE -
OGGETTO: CP_5
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., e pertanto si indicano le ragioni di fatto e di diritto della decisione, intendendosi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 23.11.2018, e Parte_1 Parte_2
rispettivamente figlio e moglie di nato a [...] il [...] e
[...] Persona_1
deceduto in Acireale il 5.8.2016, evocavano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, gli odierni convenuti ed esponevano di possedere da oltre trenta anni e sino al momento dell'instaurazione del presente giudizio i seguenti immobili: appartamento per civile abitazione, sito in Piedimonte Etneo
(CT), via Borgo n. 27, piano terra, censito al N.C.E.U. del predetto Comune al foglio 34, part. 1043, sub. 1, cat. A/3, Cl. 4, vani 4, R.C. € 227,24, ed annesso garage, sito in Piedimonte Etneo (CT), via G.
Garibaldi n. 19, piano T, censito in catasto al foglio 34, part. 1043, sub 3, cat. C/6, consistenza 38 mq,
R.C. € 41,83.
Gli attori deducevano che tali immobili insistenti su un'area dove sorgeva una vecchia casa poi demolita - acquistata dall'avo , nato a [...] l'[...] e deceduto il Parte_1
12.2.83 - erano stati costruiti da , dante causa di essi attori, il quale li aveva abitati e Persona_1
posseduti, sino al decesso, in via esclusiva, per oltre trenta anni, continuamente, pacificamente ed ininterrottamente, insieme alla moglie e al figlio che ancora ivi risiedono e li possiedono.
Tali immobili risultavano, tuttavia, intestati catastalmente oltre che a – dante Persona_1
causa di essi attori - anche a terzi e precisamente , nata a [...] il Controparte_6
05.01.29, , nato a [...] il [...], , nata a CP_1 Controparte_7
2 Piedimonte Etneo il 16.02.54. La oggi deceduta, aveva lasciato eredi legittimi i figli CP_6 [...]
(padre e marito degli attori), e , la quale era deceduta Per_1 CP_1 Controparte_7
in data 24.01.2018 lasciando quali eredi legittimi, il coniuge , nato a [...] CP_2
il 20.08.46 e la figlia , nata a [...] il [...]. CP_8
Dava altresì atto dell'esperimento della procedura di mediazione avanzata, i sensi del D. Lgs.
n. 28/2010, nei confronti dei convenuti, conclusosi con esito negativo per mancata comparizione dei convenuti, nonostante regolare convocazione.
Sulla scorta di tali considerazioni parte attrice rassegnava al Tribunale adito le seguenti conclusioni “…Voglia l'On.le Tribunale di Catania, contrariis rejectis, così decidere:
1. In via principale, dichiarare che gli esponenti hanno acquistato per usucapione i seguenti immobili: A) appartamento per civile abitazione, sito in Piedimonte Etneo (CT), via Borgo n. 27, piano terra, censito al foglio 34, part. 1043, sub. 1, cat. A/3, Cl. 4, vani 4, R.C. € 227,24; B) garage, sito in Piedimonte Etneo (CT), via G. Garibaldi n. 19, piano
T, censito in catasto al foglio 34, part. 1043, sub 3, cat. C/6, consistenza 38 mq, R.C. € 41,83; 2. ordinare, per
l'effetto, la voltura catastale a nome degli attori e la trascrizione dell'emittenda sentenza presso Conservatoria dei Registri Immobiliari di Catania. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, compresi gli oneri di mediazione pari ad € 67,00”.
Sebbene ritualmente effettuata la notificazione dell'atto di citazione nessuno si costituiva per i convenuti.
Instaurato quindi il contraddittorio, la causa, sebbene subendo diversi differimenti in conseguenza dell'emergenza COVID 19, veniva istruita a mezzo produzione documentale e espletamento della prova per testi ed all'esito dell'udienza cartolare del 23.6.23, con provvedimento del 22.7.23, veniva quindi posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Con successiva ordinanza dell'11.2.24 la causa, tuttavia, veniva rimessa sul ruolo atteso che, nel corso del presente giudizio, si era consolidato l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “…in conclusione, nell'interesse della legge va affermato, d'ufficio, il seguente principio di diritto, ai sensi dell'art. 363, terzo comma, cod. proc. civ.: "Il creditore garantito da ipoteca iscritta nei registri immobiliari anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale di usucapione del medesimo immobile è litisconsorte necessario nel giudizio di usucapione, con la conseguenza che la sentenza pronunciata all'esito di un giudizio al quale non sia stato posto nelle condizioni di partecipare è a lui inopponibile e potrà, semmai, essere
3 prudentemente apprezzata quale mero elemento di prova dal giudice dell'opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ. promossa dall'usucapiente avverso l'espropriazione immobiliare del bene usucapito" (Cass., Sez. 3,
13 novembre 2019, n. 29325) e pertanto questo giudice ordinava agli attori la produzione di idonea documentazione ipo-catastale aggiornata indispensabile, ai fini dell'esatta individuazione delle controparti legittimate a contraddire alla domanda di usucapione.
Dall'esame di detta documentazione ipocatastale, versata in atti da parte attrice in ossequio al predetto ordine del Tribunale, emergeva una trascrizione pregiudizievole nei confronti di tale che, tuttavia non era mai stato proprietario degli immobili. Persona_2
Pertanto, parte attrice all'udienza del 13.06.2024 chiedeva rinvio al fine di approfondire tale verifica ipocatastale ed alla successiva udienza del 03.10.2024, stante che dalla ispezione ipotecaria l'attuale detentore del credito per il quale era stata eseguita la trascrizione risultava essere la società
2017 s.r.l., chiedeva di poter integrare il contraddittorio nei confronti della stessa. CP_4
All'udienza del 20.02.2025, essendo rimasta contumace la “ , a seguito di Controparte_4
nuova precisazione delle conclusioni la causa veniva posta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..
Tuttavia, questo Decidente, con successiva ordinanza del 9.6.25, era costretto – ai fini di tutela del contraddittorio - a disporre una ulteriore rimessione della causa sul ruolo al fine di sottoporre alle parti la questione sollevata d'ufficio, in sede di decisione, con riguardo alla circostanza che dall'esame degli atti di causa ed in particolare dalla documentazione versata in atti da parte attrice con riferimento all'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., disposta nei confronti della
SOC. , in persona del legale rappresentante pro tempore, detto atto di Controparte_4
integrazione risultava essere mancante di tutti i requisiti indicati dall'art. 164 c.p.c., sicché quello notificato non poteva ritenersi riconducibile al modello legale di riferimento proprio degli atti di integrazione del contraddittorio, che prevedono la notifica di un vero e proprio atto di citazione nella fattispecie mancante.
Alla successiva udienza del 25.6.25, quindi, il procuratore di parte attrice chiedeva un termine per il deposito di memoria con cui interloquire sulla questione sollevata dal decidente d'ufficio, concesso il quale, con successivo provvedimento del 4.8.25 questo decidente revocava, il provvedimento del 3.10.24 nella parte in cui parte attrice era stata autorizzata ad integrare il contraddittorio ex art 102, c.p.c. nei confronti della , in persona del Controparte_9
4 legale rappresentante p.t. atteso che, per come motivato da questo Tribunale “…Parte attrice nel predetto termine depositava memoria con allegata documentazione in forza della quale deduceva “…che
l'iscrizione ipotecaria sulla part. 1034 del foglio 34 è frutto di un errore e, pertanto, nessuna integrazione del contraddittorio era necessaria, infatti, come si evince dalla certificazione notarile rilasciata dal Notar Per_3
da Giarre il 04.07.2025 e dai documenti allegati (che si producono), il sig. nato a
[...] Persona_2
Piedimonte Etneo il 05.04.1942 C.F.: (nei cui confronti risulta iscritta la formalità), CodiceFiscale_6
non è mai stato proprietario del fabbricato sito in Piedimonte Etneo, via Borgo n. 25 e n. 27 e via Giuseppe
Garibaldi n. 19, censito al Catasto Fabbricati di Piedimonte Etneo, foglio 34, particelle 1043 sub 1, 1043 sub
2 e 1043 sub 3 (ex particelle 1043 e 109). Oltre a ciò la , nella qualità di mandataria della CP_10 [...]
con mail del 10.06.25 (che si produce) dava mandato all'avv. Lorenzo Castorina di fornire Controparte_4
alla sottoscritta documentazione liberatoria nei confronti dei propri clienti avendo appurato che non vi erano esposizioni debitorie degli intestatari catastali dei beni in oggetto ovvero , Controparte_6 Persona_4
e nulla ostando alla cancellazione del pignoramento rinnovato nel 2017. Con
[...] Persona_1
successiva pec del 25.06.2025 la forniva, comunque, documentazione dell'estinzione del giudizio nei CP_10
confronti di disposto con ordinanza del 31.01.2025, anche se, lo si ripete, le particelle di Persona_2
cui i signori e chiedono dichiararsi l'acquisto per intervenuta usucapione non sono mai state Per_1 Pt_2
di proprietà di debitore della (vedasi documentazione già Persona_2 Controparte_4
depositata in data 25.06.2025)...”; Ritenuto, pertanto, che, alla luce della documentazione versata in atti da parte attrice in uno alla memoria autorizzata, va revocato il provvedimento del 3.10.24 con cui parte attrice era stata autorizzata ad integrare il contraddittorio ex art 102, c.p.c. nei confronti della LROND CP_9 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., ciò atteso che, dalla documentazione da ultimo versata in CP_4
atti da parte attrice, devono ritenersi non sussistenti i presupposti, ex art. 102 c.p.c., per procedere alla suddetta integrazione del contraddittorio;
ciò in particolare alla luce della certificazione notarile ipocatastale del
4.7.2025 attestante che il non era mai stato proprietario della particella catastale oggetto Persona_2
di domanda di usucapione nel presente giudizio…”.
Ne discendeva che, essendo stata espletata l'attività istruttoria, il procedimento, all'udienza del 4.9.25, sulle conclusioni precisate a verbale dalle parti, veniva trattenuto in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RITENUTO IN DIRITTO
5 Gli attori hanno proposto domanda di usucapione del diritto di proprietà di un immobile, ai sensi dell'art. 1158 c.c..
Va preliminarmente dichiarata la contumacia degli originari convenuti, i quali, sebbene tutti ritualmente citati in giudizio, non hanno ritenuto di doversi costituire per resistere alla domanda attorea. Quanto alla terza chiamata in persona del legale Controparte_9
rappresentante pro tempore si fa rinvio a quanto dedotto nella superiore premessa in fatto.
Sempre in via preliminare va evidenziato che la domanda attorea, è procedibile, in quanto, è stato, preventivamente, regolarmente esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 5 comma 1-bis D. Lgs.
4.3.2010 n. 28 definito con esito negativo (per come risulta dalla documentazione allegata all'atto di citazione).
Ancora in via preliminare, si deve osservare che parte attrice ha, correttamente, individuato i propri contraddittori – titolari passivi del rapporto giuridico controverso – negli odierni convenuti atteso anche che, al riguardo, i medesimi, non hanno verosimilmente inteso resistere alla domanda attorea decidendo di rimanere contumaci.
Nel merito, la domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
Com'è noto, ai fini dell'acquisto della proprietà a titolo originario per intervenuta usucapione, i fatti costitutivi della configurabilità del possesso ad usucapionem, ai sensi dell'art. 1158
c.c., sono integrati dalla necessaria sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione del bene e tali da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus.
Ed infatti, la Suprema Corte, con una recentissima decisione, ha ribadito che “per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo alluopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena" ("ex plurimis"
Cass. n.11000/2001, Cass. n. 18392/2006, Cass. n. 362/2017), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa
6 contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. N. 25498/2014, Cass. n. 10894/2013, Cass. 11 maggio
1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).” (Ord. Sez. 6 n. 8866/2018).
Secondo consolidata giurisprudenza chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova rigorosa di tutti gli elementi costituitivi della detta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus” ma anche dell'“animus”, elemento quest'ultimo che può essere desunto, in via presuntiva, dal primo se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà “…chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus; nella specie, quest'ultimo elemento poteva essere desunto in via presuntiva dal primo, essendo dimostrato lo svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, senza che fosse stato per contro provato che la disponibilità del bene era stata conseguita dal XXXX mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale, ovvero in forza di una convenzione ad effetti obbligatori, in maniera da vincere la presunzione di possesso di cui al primo comma dell'art. 1141 c.c. (Cass. Sez. 2, 27/09/2017, n.
22667; Cass. Sez. 2, 11/06/2010, n. 14092; Cass. Sez. 2, 06/08/2004, n. 15145).” (Cassazione Sent. Sez. 2
n. 2054/2019).
In buona sostanza la giurisprudenza ha consolidato il principio che, ai sensi dell'art. 1141 comma 1 c.c., l'animus possidendi si presume in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e non è escluso dalla consapevolezza del possessore di non avere un valido titolo che legittimi il potere, posto che l'animus possidendi consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà, indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui.
Va ancora rilevato che è ormai principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale, in tema di usucapione, l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi invoca l'acquisto a titolo originario della proprietà, come detto, debba essere apprezzato con particolare rigore e ciò anche in correlazione con i precetti comunitari atteso che “…in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un
7 particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio della sussistenza dei presupposti per
l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale.” (Cass. Civ. n. 3487 del 06/02/2019).
Orbene, dalla documentazione versati in atti dagli attori e dalla prova testimoniale espletata
è, invero, emerso, in modo chiaro, che i medesimi hanno posseduto i beni immobili oggetto di causa per ben oltre il ventennio richiesto dalla legge.
Quanto sopra ha trovato conferma, in particolare, in quanto riferito dalla testimone escussa nel corso del presente giudizio, pienamente attendibile perché a conoscenza dei fatti di causa in quanto sin dalla sua nascita abitante in immobile sito nella stessa via Borgo di Piedimonte Etneo a poche decine di metri di distanza da quelli oggetto di causa e del tutto disinteressata.
La teste in risposta affermativa all'articolato di prova n. 1 di cui alle conclusioni dell'atto di citazione - avente ad oggetto la circostanza che gli attori da 30 anni erano nella piena disponibilità e pieno godimento dei beni oggetto di causa costruiti da padre e marito degli attori - Persona_1
precisava “…Sono a conoscenza di tale circostanza in quanto, sin dalla mia nascita, ho vissuto nella via Borgo di Piedimonte Etneo…gli attori sono venuti a vivere nell'immobile oggetto di causa oltre una trentina di anni fa, dato che l'attore ha circa 32-33 anni, ha vissuto sempre in quell'immobile sin da neonato. Parte_1
Posso anche riferire e confermare che personalmente ho assistito ai lavori di ristrutturazione dell'immobile eseguiti dalla sig.ra la e dal di lei defunto marito prima di sposarsi…”. Parte_2
Nel rispondere all'articolato di prova n. 2 – inerente la circostanza che Persona_1
(rispettivamente padre e marito degli attori) insieme alla stessa moglie ed al figlio abbia sostenuto tutte le spese per la ristrutturazione dell'immobile de quo nel 2001 (sostituzione pavimenti) e nel
2008 (sostituzione tubature e rifacimento del bagno) - riferiva che “…come ho già in precedenza riferito, la sig.ra ed il di lei marito eseguirono tutte le opere di ristrutturazione dell'immobile, ivi comprese Pt_2
quelle del 2001 e del 2008…confermo che hanno sempre vissuto in quella casa…”.
Tali dichiarazioni offrivano ulteriore conferma di quanto già comprovato dalla documentazione versata in atti dagli attori.
In definitiva, da quanto sopra, si desume che parte attrice ha adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante e possono pertanto ritenersi provati, sulla base dell'istruttoria espletata, oltre alla sussistenza, nella fattispecie, dei requisiti della continuità ultraventennale, della non interruzione,
8 della pacificità e pubblicità del possesso - ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1146 e 1158 cod. civ. - sia l'elemento materiale, consistente nell'esercizio dei poteri di signoria sul bene corrispondenti a quelli derivanti dal diritto di proprietà, sia l'elemento psicologico, costituito dalla volontà degli attori – e per essi prima di loro del di loro rispettivamente padre e marito - di comportarsi come proprietari dei beni immobili oggetto di causa.
Quanto sopra a maggior ragione, atteso anche che, le parti convenute o loro aventi causa non hanno ritenuto di doversi costituire in giudizio per resistere alla domanda attorea;
così come, del resto, anche la terza chiamata in causa per la quale parte attrice ha fornito ampia documentazione liberatoria in relazione all'inesistenza di eventuali crediti di terzi sull'immobile oggetto di causa.
Al giorno della domanda (23.11.2018) era dunque ampiamente maturato il ventennio di possesso ad usucapionem, secondo quanto richiesto dall'art. 1158 e ss. c.c..
La domanda avanzata da parte attrice merita pertanto di essere accolta e si deve quindi dichiarare che e hanno acquistato, per usucapione, la piena Parte_1 Parte_2
proprietà pro-indiviso: A) appartamento per civile abitazione, sito in Piedimonte Etneo (CT), via
Borgo n. 27, piano terra, censito al foglio 34, part. 1043, sub. 1, cat. A/3, Cl. 4, vani 4, R.C. € 227,24;
B) garage, sito in Piedimonte Etneo (CT), via G. Garibaldi n. 19, piano T, censito in catasto al foglio
34, part. 1043, sub 3, cat. C/6, consistenza 38 mq, R.C. € 41,83.
Ai fini del presente giudizio, al di là della documentazione ampiamente liberatoria fornita da parte della società terza chiamata in causa agli attori e versata in atti da questi ultimi, attesa comunque la sussistenza formale a carico dei beni oggetto di causa della formalità ipocatastale poco sopra meglio indicata, va osservato che l'avvenuta usucapione prevale sui diritti reali di garanzia, anche se trascritti in data anteriore rispetto alla trascrizione della sentenza che la accerta, essendo i terzi titolari di tali diritti anche ipotecari – se citati in giudizio – assoggettati alla regola di cui all'art. 2909 c.c..
Invero questo Giudice condivide ed intende dare continuità all'orientamento ormai granitico in forza del quale, va riconosciuta l'operatività del principio della c.d. retroattività reale dell'usucapione per il quale l'usucapente è titolare del diritto di proprietà, sin dal primo momento in cui ha cominciato a possedere la cosa.
9 In particolare, è stato ormai consolidato il principio secondo cui “…se si ammettesse che
l'alienazione compiuta dal proprietario in pendenza del termine per il maturarsi della usucapione è valida nei riguardi dell'usucapente, bisognerebbe ammettere che, fatta prima che sia compiuta l'usucapione, essa abbia
l'effetto di paralizzarla, se non addirittura di eliminarla. Si introdurrebbe così un nuovo modo di interrompere
l'usucapione, che prescinderebbe completamente dal possesso dell'usucapente, il quale potrebbe esserne del tutto ignaro…” (ex multis Cass. n. 8792/2000).
Tale principio, riaffermato anche dalla Suprema Corte di legittimità con la decisione n.
25964/2015, era stato spesso affermato proprio in funzione della inefficacia di diritti reali di garanzia concessi dal precedente proprietario, nel senso che “…l'usucapione compiutasi all'esito di possesso ventennale da parte di un soggetto privo di titolo trascritto estingue le ipoteche iscritte o rinnovate a nome del precedente proprietario, quantunque non ancora perente, tale effetto estintivo riconducendosi non già ad una presunta usucapio libertatis bensì all'efficacia retroattiva dell'usucapione stessa…” (Cass., 28 giugno 2000,
n. 8792 citata); tra l'altro, “…la concessione dell'ipoteca non interrompe la continuità del possesso, necessaria al perfezionamento della fattispecie acquisitiva a titolo originario…” (cfr. Cass. n. 15698/2012).
In conclusione, l'efficacia retroattiva dell'usucapione estingue le iscrizioni e trascrizioni risultanti a nome del precedente proprietario, con la conseguenza che sorge l'esigenza di ordinarne la cancellazione.
Conseguentemente, va ordinata al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente, con esenzione dello stesso da ogni responsabilità, l'annotazione della presente sentenza e, ove ancora in essere, la cancellazione della Formalità ipotecaria del 17.10.2017 pubblicata ai nn. 38462/29490 di trascrizione in rinnovazione di verbale di pignoramento a carico di tale , nato a Persona_2
Piedimonte Etneo il 05.04.1942 C.F. debitore della C.F._7 Controparte_4
relativamente agli immobili oggetto del presente giudizio.
Sulle spese processuali
Le spese di lite possono essere dichiarate interamente compensate tra tutte le parti in causa attesa la non opposizione dei convenuti e della terza chiamata in causa alla domanda attorea.
P. Q. M.
10 Il Tribunale di Catania, Terza sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ed assorbita ogni diversa istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 18848/2018, così provvede:
DICHIARA, per le causali di cui in motivazione, in accoglimento della domanda proposta da parte attrice, che (C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , nata a [...] il [...], sono divenuti proprietari, per
[...] C.F._2
intervenuta usucapione nei confronti dei convenuti, della piena proprietà pro-indiviso: A) appartamento per civile abitazione, sito in Piedimonte Etneo (CT), via Borgo n. 27, piano terra, censito al foglio 34, part. 1043, sub. 1, cat. A/3, Cl. 4, vani 4, R.C. € 227,24;
B) garage, sito in Piedimonte Etneo (CT), via G. Garibaldi n. 19, piano T, censito in catasto al foglio
34, part. 1043, sub 3, cat. C/6, consistenza 38 mq, R.C. € 41,83;
ORDINA al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente, con esenzione dello stesso da ogni responsabilità, la trascrizione della presente sentenza e la cancellazione, ove ancora in essere, della
Formalità ipotecaria del 17.10.2017 pubblicata ai nn. 38462/29490 di trascrizione in rinnovazione di verbale di pignoramento a carico di tale , nato a [...] il [...] Persona_2
C.F. debitore della , relativamente agli immobili C.F._7 Controparte_4
oggetto del presente giudizio;
RIGETTA ogni altra domanda ed eccezione delle parti.
COMPENSA integralmente tra tutte le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania, il 30 Novembre 2025. IL G.O.T. SALVATORE GENTILE ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011 E CP_11
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale Dott. Salvatore
Gentile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18484 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , nata a [...] il [...], entrambi residenti in [...]C.F._2
(CT), via Borgo n. 27 CAP 95017 ed elettivamente domiciliati in Giarre, Corso Italia n. 121, presso lo studio dell'Avv. Rosaria Sabrina Scandurra, da cui sono rappresentati e difesi, per procura come in atti
- ATTORI -
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi CP_1 C.F._3
residente in [...];
(C.F. , residente in [...] CAP CP_2 C.F._4
95017;
(C.F. , residente in [...] CP_3 C.F._5
CAP 95017;
- CONVENUTI CONTUMACI –
NEI CONFRONTI SOC. in persona del legale rappresentante pro tempore, Partita Controparte_4
IVA: - Codice Fiscale: con sede in via V. ALFIERI 1 - 31015 - P.IVA_1 P.IVA_1
CONEGLIANO (TV),
- TERZA CHIAMATA CONTUMACE -
OGGETTO: CP_5
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., e pertanto si indicano le ragioni di fatto e di diritto della decisione, intendendosi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 23.11.2018, e Parte_1 Parte_2
rispettivamente figlio e moglie di nato a [...] il [...] e
[...] Persona_1
deceduto in Acireale il 5.8.2016, evocavano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, gli odierni convenuti ed esponevano di possedere da oltre trenta anni e sino al momento dell'instaurazione del presente giudizio i seguenti immobili: appartamento per civile abitazione, sito in Piedimonte Etneo
(CT), via Borgo n. 27, piano terra, censito al N.C.E.U. del predetto Comune al foglio 34, part. 1043, sub. 1, cat. A/3, Cl. 4, vani 4, R.C. € 227,24, ed annesso garage, sito in Piedimonte Etneo (CT), via G.
Garibaldi n. 19, piano T, censito in catasto al foglio 34, part. 1043, sub 3, cat. C/6, consistenza 38 mq,
R.C. € 41,83.
Gli attori deducevano che tali immobili insistenti su un'area dove sorgeva una vecchia casa poi demolita - acquistata dall'avo , nato a [...] l'[...] e deceduto il Parte_1
12.2.83 - erano stati costruiti da , dante causa di essi attori, il quale li aveva abitati e Persona_1
posseduti, sino al decesso, in via esclusiva, per oltre trenta anni, continuamente, pacificamente ed ininterrottamente, insieme alla moglie e al figlio che ancora ivi risiedono e li possiedono.
Tali immobili risultavano, tuttavia, intestati catastalmente oltre che a – dante Persona_1
causa di essi attori - anche a terzi e precisamente , nata a [...] il Controparte_6
05.01.29, , nato a [...] il [...], , nata a CP_1 Controparte_7
2 Piedimonte Etneo il 16.02.54. La oggi deceduta, aveva lasciato eredi legittimi i figli CP_6 [...]
(padre e marito degli attori), e , la quale era deceduta Per_1 CP_1 Controparte_7
in data 24.01.2018 lasciando quali eredi legittimi, il coniuge , nato a [...] CP_2
il 20.08.46 e la figlia , nata a [...] il [...]. CP_8
Dava altresì atto dell'esperimento della procedura di mediazione avanzata, i sensi del D. Lgs.
n. 28/2010, nei confronti dei convenuti, conclusosi con esito negativo per mancata comparizione dei convenuti, nonostante regolare convocazione.
Sulla scorta di tali considerazioni parte attrice rassegnava al Tribunale adito le seguenti conclusioni “…Voglia l'On.le Tribunale di Catania, contrariis rejectis, così decidere:
1. In via principale, dichiarare che gli esponenti hanno acquistato per usucapione i seguenti immobili: A) appartamento per civile abitazione, sito in Piedimonte Etneo (CT), via Borgo n. 27, piano terra, censito al foglio 34, part. 1043, sub. 1, cat. A/3, Cl. 4, vani 4, R.C. € 227,24; B) garage, sito in Piedimonte Etneo (CT), via G. Garibaldi n. 19, piano
T, censito in catasto al foglio 34, part. 1043, sub 3, cat. C/6, consistenza 38 mq, R.C. € 41,83; 2. ordinare, per
l'effetto, la voltura catastale a nome degli attori e la trascrizione dell'emittenda sentenza presso Conservatoria dei Registri Immobiliari di Catania. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, compresi gli oneri di mediazione pari ad € 67,00”.
Sebbene ritualmente effettuata la notificazione dell'atto di citazione nessuno si costituiva per i convenuti.
Instaurato quindi il contraddittorio, la causa, sebbene subendo diversi differimenti in conseguenza dell'emergenza COVID 19, veniva istruita a mezzo produzione documentale e espletamento della prova per testi ed all'esito dell'udienza cartolare del 23.6.23, con provvedimento del 22.7.23, veniva quindi posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Con successiva ordinanza dell'11.2.24 la causa, tuttavia, veniva rimessa sul ruolo atteso che, nel corso del presente giudizio, si era consolidato l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “…in conclusione, nell'interesse della legge va affermato, d'ufficio, il seguente principio di diritto, ai sensi dell'art. 363, terzo comma, cod. proc. civ.: "Il creditore garantito da ipoteca iscritta nei registri immobiliari anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale di usucapione del medesimo immobile è litisconsorte necessario nel giudizio di usucapione, con la conseguenza che la sentenza pronunciata all'esito di un giudizio al quale non sia stato posto nelle condizioni di partecipare è a lui inopponibile e potrà, semmai, essere
3 prudentemente apprezzata quale mero elemento di prova dal giudice dell'opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ. promossa dall'usucapiente avverso l'espropriazione immobiliare del bene usucapito" (Cass., Sez. 3,
13 novembre 2019, n. 29325) e pertanto questo giudice ordinava agli attori la produzione di idonea documentazione ipo-catastale aggiornata indispensabile, ai fini dell'esatta individuazione delle controparti legittimate a contraddire alla domanda di usucapione.
Dall'esame di detta documentazione ipocatastale, versata in atti da parte attrice in ossequio al predetto ordine del Tribunale, emergeva una trascrizione pregiudizievole nei confronti di tale che, tuttavia non era mai stato proprietario degli immobili. Persona_2
Pertanto, parte attrice all'udienza del 13.06.2024 chiedeva rinvio al fine di approfondire tale verifica ipocatastale ed alla successiva udienza del 03.10.2024, stante che dalla ispezione ipotecaria l'attuale detentore del credito per il quale era stata eseguita la trascrizione risultava essere la società
2017 s.r.l., chiedeva di poter integrare il contraddittorio nei confronti della stessa. CP_4
All'udienza del 20.02.2025, essendo rimasta contumace la “ , a seguito di Controparte_4
nuova precisazione delle conclusioni la causa veniva posta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..
Tuttavia, questo Decidente, con successiva ordinanza del 9.6.25, era costretto – ai fini di tutela del contraddittorio - a disporre una ulteriore rimessione della causa sul ruolo al fine di sottoporre alle parti la questione sollevata d'ufficio, in sede di decisione, con riguardo alla circostanza che dall'esame degli atti di causa ed in particolare dalla documentazione versata in atti da parte attrice con riferimento all'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., disposta nei confronti della
SOC. , in persona del legale rappresentante pro tempore, detto atto di Controparte_4
integrazione risultava essere mancante di tutti i requisiti indicati dall'art. 164 c.p.c., sicché quello notificato non poteva ritenersi riconducibile al modello legale di riferimento proprio degli atti di integrazione del contraddittorio, che prevedono la notifica di un vero e proprio atto di citazione nella fattispecie mancante.
Alla successiva udienza del 25.6.25, quindi, il procuratore di parte attrice chiedeva un termine per il deposito di memoria con cui interloquire sulla questione sollevata dal decidente d'ufficio, concesso il quale, con successivo provvedimento del 4.8.25 questo decidente revocava, il provvedimento del 3.10.24 nella parte in cui parte attrice era stata autorizzata ad integrare il contraddittorio ex art 102, c.p.c. nei confronti della , in persona del Controparte_9
4 legale rappresentante p.t. atteso che, per come motivato da questo Tribunale “…Parte attrice nel predetto termine depositava memoria con allegata documentazione in forza della quale deduceva “…che
l'iscrizione ipotecaria sulla part. 1034 del foglio 34 è frutto di un errore e, pertanto, nessuna integrazione del contraddittorio era necessaria, infatti, come si evince dalla certificazione notarile rilasciata dal Notar Per_3
da Giarre il 04.07.2025 e dai documenti allegati (che si producono), il sig. nato a
[...] Persona_2
Piedimonte Etneo il 05.04.1942 C.F.: (nei cui confronti risulta iscritta la formalità), CodiceFiscale_6
non è mai stato proprietario del fabbricato sito in Piedimonte Etneo, via Borgo n. 25 e n. 27 e via Giuseppe
Garibaldi n. 19, censito al Catasto Fabbricati di Piedimonte Etneo, foglio 34, particelle 1043 sub 1, 1043 sub
2 e 1043 sub 3 (ex particelle 1043 e 109). Oltre a ciò la , nella qualità di mandataria della CP_10 [...]
con mail del 10.06.25 (che si produce) dava mandato all'avv. Lorenzo Castorina di fornire Controparte_4
alla sottoscritta documentazione liberatoria nei confronti dei propri clienti avendo appurato che non vi erano esposizioni debitorie degli intestatari catastali dei beni in oggetto ovvero , Controparte_6 Persona_4
e nulla ostando alla cancellazione del pignoramento rinnovato nel 2017. Con
[...] Persona_1
successiva pec del 25.06.2025 la forniva, comunque, documentazione dell'estinzione del giudizio nei CP_10
confronti di disposto con ordinanza del 31.01.2025, anche se, lo si ripete, le particelle di Persona_2
cui i signori e chiedono dichiararsi l'acquisto per intervenuta usucapione non sono mai state Per_1 Pt_2
di proprietà di debitore della (vedasi documentazione già Persona_2 Controparte_4
depositata in data 25.06.2025)...”; Ritenuto, pertanto, che, alla luce della documentazione versata in atti da parte attrice in uno alla memoria autorizzata, va revocato il provvedimento del 3.10.24 con cui parte attrice era stata autorizzata ad integrare il contraddittorio ex art 102, c.p.c. nei confronti della LROND CP_9 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., ciò atteso che, dalla documentazione da ultimo versata in CP_4
atti da parte attrice, devono ritenersi non sussistenti i presupposti, ex art. 102 c.p.c., per procedere alla suddetta integrazione del contraddittorio;
ciò in particolare alla luce della certificazione notarile ipocatastale del
4.7.2025 attestante che il non era mai stato proprietario della particella catastale oggetto Persona_2
di domanda di usucapione nel presente giudizio…”.
Ne discendeva che, essendo stata espletata l'attività istruttoria, il procedimento, all'udienza del 4.9.25, sulle conclusioni precisate a verbale dalle parti, veniva trattenuto in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RITENUTO IN DIRITTO
5 Gli attori hanno proposto domanda di usucapione del diritto di proprietà di un immobile, ai sensi dell'art. 1158 c.c..
Va preliminarmente dichiarata la contumacia degli originari convenuti, i quali, sebbene tutti ritualmente citati in giudizio, non hanno ritenuto di doversi costituire per resistere alla domanda attorea. Quanto alla terza chiamata in persona del legale Controparte_9
rappresentante pro tempore si fa rinvio a quanto dedotto nella superiore premessa in fatto.
Sempre in via preliminare va evidenziato che la domanda attorea, è procedibile, in quanto, è stato, preventivamente, regolarmente esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 5 comma 1-bis D. Lgs.
4.3.2010 n. 28 definito con esito negativo (per come risulta dalla documentazione allegata all'atto di citazione).
Ancora in via preliminare, si deve osservare che parte attrice ha, correttamente, individuato i propri contraddittori – titolari passivi del rapporto giuridico controverso – negli odierni convenuti atteso anche che, al riguardo, i medesimi, non hanno verosimilmente inteso resistere alla domanda attorea decidendo di rimanere contumaci.
Nel merito, la domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
Com'è noto, ai fini dell'acquisto della proprietà a titolo originario per intervenuta usucapione, i fatti costitutivi della configurabilità del possesso ad usucapionem, ai sensi dell'art. 1158
c.c., sono integrati dalla necessaria sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione del bene e tali da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus.
Ed infatti, la Suprema Corte, con una recentissima decisione, ha ribadito che “per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo alluopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena" ("ex plurimis"
Cass. n.11000/2001, Cass. n. 18392/2006, Cass. n. 362/2017), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa
6 contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. N. 25498/2014, Cass. n. 10894/2013, Cass. 11 maggio
1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).” (Ord. Sez. 6 n. 8866/2018).
Secondo consolidata giurisprudenza chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova rigorosa di tutti gli elementi costituitivi della detta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus” ma anche dell'“animus”, elemento quest'ultimo che può essere desunto, in via presuntiva, dal primo se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà “…chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus; nella specie, quest'ultimo elemento poteva essere desunto in via presuntiva dal primo, essendo dimostrato lo svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, senza che fosse stato per contro provato che la disponibilità del bene era stata conseguita dal XXXX mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale, ovvero in forza di una convenzione ad effetti obbligatori, in maniera da vincere la presunzione di possesso di cui al primo comma dell'art. 1141 c.c. (Cass. Sez. 2, 27/09/2017, n.
22667; Cass. Sez. 2, 11/06/2010, n. 14092; Cass. Sez. 2, 06/08/2004, n. 15145).” (Cassazione Sent. Sez. 2
n. 2054/2019).
In buona sostanza la giurisprudenza ha consolidato il principio che, ai sensi dell'art. 1141 comma 1 c.c., l'animus possidendi si presume in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e non è escluso dalla consapevolezza del possessore di non avere un valido titolo che legittimi il potere, posto che l'animus possidendi consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà, indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui.
Va ancora rilevato che è ormai principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale, in tema di usucapione, l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi invoca l'acquisto a titolo originario della proprietà, come detto, debba essere apprezzato con particolare rigore e ciò anche in correlazione con i precetti comunitari atteso che “…in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un
7 particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio della sussistenza dei presupposti per
l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale.” (Cass. Civ. n. 3487 del 06/02/2019).
Orbene, dalla documentazione versati in atti dagli attori e dalla prova testimoniale espletata
è, invero, emerso, in modo chiaro, che i medesimi hanno posseduto i beni immobili oggetto di causa per ben oltre il ventennio richiesto dalla legge.
Quanto sopra ha trovato conferma, in particolare, in quanto riferito dalla testimone escussa nel corso del presente giudizio, pienamente attendibile perché a conoscenza dei fatti di causa in quanto sin dalla sua nascita abitante in immobile sito nella stessa via Borgo di Piedimonte Etneo a poche decine di metri di distanza da quelli oggetto di causa e del tutto disinteressata.
La teste in risposta affermativa all'articolato di prova n. 1 di cui alle conclusioni dell'atto di citazione - avente ad oggetto la circostanza che gli attori da 30 anni erano nella piena disponibilità e pieno godimento dei beni oggetto di causa costruiti da padre e marito degli attori - Persona_1
precisava “…Sono a conoscenza di tale circostanza in quanto, sin dalla mia nascita, ho vissuto nella via Borgo di Piedimonte Etneo…gli attori sono venuti a vivere nell'immobile oggetto di causa oltre una trentina di anni fa, dato che l'attore ha circa 32-33 anni, ha vissuto sempre in quell'immobile sin da neonato. Parte_1
Posso anche riferire e confermare che personalmente ho assistito ai lavori di ristrutturazione dell'immobile eseguiti dalla sig.ra la e dal di lei defunto marito prima di sposarsi…”. Parte_2
Nel rispondere all'articolato di prova n. 2 – inerente la circostanza che Persona_1
(rispettivamente padre e marito degli attori) insieme alla stessa moglie ed al figlio abbia sostenuto tutte le spese per la ristrutturazione dell'immobile de quo nel 2001 (sostituzione pavimenti) e nel
2008 (sostituzione tubature e rifacimento del bagno) - riferiva che “…come ho già in precedenza riferito, la sig.ra ed il di lei marito eseguirono tutte le opere di ristrutturazione dell'immobile, ivi comprese Pt_2
quelle del 2001 e del 2008…confermo che hanno sempre vissuto in quella casa…”.
Tali dichiarazioni offrivano ulteriore conferma di quanto già comprovato dalla documentazione versata in atti dagli attori.
In definitiva, da quanto sopra, si desume che parte attrice ha adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante e possono pertanto ritenersi provati, sulla base dell'istruttoria espletata, oltre alla sussistenza, nella fattispecie, dei requisiti della continuità ultraventennale, della non interruzione,
8 della pacificità e pubblicità del possesso - ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1146 e 1158 cod. civ. - sia l'elemento materiale, consistente nell'esercizio dei poteri di signoria sul bene corrispondenti a quelli derivanti dal diritto di proprietà, sia l'elemento psicologico, costituito dalla volontà degli attori – e per essi prima di loro del di loro rispettivamente padre e marito - di comportarsi come proprietari dei beni immobili oggetto di causa.
Quanto sopra a maggior ragione, atteso anche che, le parti convenute o loro aventi causa non hanno ritenuto di doversi costituire in giudizio per resistere alla domanda attorea;
così come, del resto, anche la terza chiamata in causa per la quale parte attrice ha fornito ampia documentazione liberatoria in relazione all'inesistenza di eventuali crediti di terzi sull'immobile oggetto di causa.
Al giorno della domanda (23.11.2018) era dunque ampiamente maturato il ventennio di possesso ad usucapionem, secondo quanto richiesto dall'art. 1158 e ss. c.c..
La domanda avanzata da parte attrice merita pertanto di essere accolta e si deve quindi dichiarare che e hanno acquistato, per usucapione, la piena Parte_1 Parte_2
proprietà pro-indiviso: A) appartamento per civile abitazione, sito in Piedimonte Etneo (CT), via
Borgo n. 27, piano terra, censito al foglio 34, part. 1043, sub. 1, cat. A/3, Cl. 4, vani 4, R.C. € 227,24;
B) garage, sito in Piedimonte Etneo (CT), via G. Garibaldi n. 19, piano T, censito in catasto al foglio
34, part. 1043, sub 3, cat. C/6, consistenza 38 mq, R.C. € 41,83.
Ai fini del presente giudizio, al di là della documentazione ampiamente liberatoria fornita da parte della società terza chiamata in causa agli attori e versata in atti da questi ultimi, attesa comunque la sussistenza formale a carico dei beni oggetto di causa della formalità ipocatastale poco sopra meglio indicata, va osservato che l'avvenuta usucapione prevale sui diritti reali di garanzia, anche se trascritti in data anteriore rispetto alla trascrizione della sentenza che la accerta, essendo i terzi titolari di tali diritti anche ipotecari – se citati in giudizio – assoggettati alla regola di cui all'art. 2909 c.c..
Invero questo Giudice condivide ed intende dare continuità all'orientamento ormai granitico in forza del quale, va riconosciuta l'operatività del principio della c.d. retroattività reale dell'usucapione per il quale l'usucapente è titolare del diritto di proprietà, sin dal primo momento in cui ha cominciato a possedere la cosa.
9 In particolare, è stato ormai consolidato il principio secondo cui “…se si ammettesse che
l'alienazione compiuta dal proprietario in pendenza del termine per il maturarsi della usucapione è valida nei riguardi dell'usucapente, bisognerebbe ammettere che, fatta prima che sia compiuta l'usucapione, essa abbia
l'effetto di paralizzarla, se non addirittura di eliminarla. Si introdurrebbe così un nuovo modo di interrompere
l'usucapione, che prescinderebbe completamente dal possesso dell'usucapente, il quale potrebbe esserne del tutto ignaro…” (ex multis Cass. n. 8792/2000).
Tale principio, riaffermato anche dalla Suprema Corte di legittimità con la decisione n.
25964/2015, era stato spesso affermato proprio in funzione della inefficacia di diritti reali di garanzia concessi dal precedente proprietario, nel senso che “…l'usucapione compiutasi all'esito di possesso ventennale da parte di un soggetto privo di titolo trascritto estingue le ipoteche iscritte o rinnovate a nome del precedente proprietario, quantunque non ancora perente, tale effetto estintivo riconducendosi non già ad una presunta usucapio libertatis bensì all'efficacia retroattiva dell'usucapione stessa…” (Cass., 28 giugno 2000,
n. 8792 citata); tra l'altro, “…la concessione dell'ipoteca non interrompe la continuità del possesso, necessaria al perfezionamento della fattispecie acquisitiva a titolo originario…” (cfr. Cass. n. 15698/2012).
In conclusione, l'efficacia retroattiva dell'usucapione estingue le iscrizioni e trascrizioni risultanti a nome del precedente proprietario, con la conseguenza che sorge l'esigenza di ordinarne la cancellazione.
Conseguentemente, va ordinata al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente, con esenzione dello stesso da ogni responsabilità, l'annotazione della presente sentenza e, ove ancora in essere, la cancellazione della Formalità ipotecaria del 17.10.2017 pubblicata ai nn. 38462/29490 di trascrizione in rinnovazione di verbale di pignoramento a carico di tale , nato a Persona_2
Piedimonte Etneo il 05.04.1942 C.F. debitore della C.F._7 Controparte_4
relativamente agli immobili oggetto del presente giudizio.
Sulle spese processuali
Le spese di lite possono essere dichiarate interamente compensate tra tutte le parti in causa attesa la non opposizione dei convenuti e della terza chiamata in causa alla domanda attorea.
P. Q. M.
10 Il Tribunale di Catania, Terza sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ed assorbita ogni diversa istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 18848/2018, così provvede:
DICHIARA, per le causali di cui in motivazione, in accoglimento della domanda proposta da parte attrice, che (C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , nata a [...] il [...], sono divenuti proprietari, per
[...] C.F._2
intervenuta usucapione nei confronti dei convenuti, della piena proprietà pro-indiviso: A) appartamento per civile abitazione, sito in Piedimonte Etneo (CT), via Borgo n. 27, piano terra, censito al foglio 34, part. 1043, sub. 1, cat. A/3, Cl. 4, vani 4, R.C. € 227,24;
B) garage, sito in Piedimonte Etneo (CT), via G. Garibaldi n. 19, piano T, censito in catasto al foglio
34, part. 1043, sub 3, cat. C/6, consistenza 38 mq, R.C. € 41,83;
ORDINA al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente, con esenzione dello stesso da ogni responsabilità, la trascrizione della presente sentenza e la cancellazione, ove ancora in essere, della
Formalità ipotecaria del 17.10.2017 pubblicata ai nn. 38462/29490 di trascrizione in rinnovazione di verbale di pignoramento a carico di tale , nato a [...] il [...] Persona_2
C.F. debitore della , relativamente agli immobili C.F._7 Controparte_4
oggetto del presente giudizio;
RIGETTA ogni altra domanda ed eccezione delle parti.
COMPENSA integralmente tra tutte le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania, il 30 Novembre 2025. IL G.O.T. SALVATORE GENTILE ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011 E CP_11
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