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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/03/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Simona Iavazzo Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 1574 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa nel Parte_1 C.F._1 presente giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Daniela Gentile
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso nel Controparte_1 C.F._2 presente giudizio, giusta procura in atti, dall'Avv. Vincenzo Maria Scarano
Resistente con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
* * * * * * * * * *
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECSIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
1 Con ricorso depositato in data 28.03.2024, premesso: di avere contratto Parte_1 matrimonio con , in Lucera, in data 24.04.2009; che dalla loro unione erano Controparte_1 nati i figli (il 22.03.2010) e (il 12.09.2013); di essersi separata in virtù di Persona_1 Per_2 provvedimento del Tribunale di Foggia del 16.05.2023 che aveva omologato le condizioni di separazione consensuale;
che dal giudizio di separazione i coniugi non si erano più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti;
che allo stato ricorrevano i presupposti per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
tutto ciò premesso, chiedeva che il Tribunale, previa comparizione delle parti, volesse dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, regolando i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, come meglio specificato in ricorso.
Il resistente, , si costituiva con propria memoria depositata il 21.05.2024 non Controparte_1 contestando la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedendo regolarsi i rapporti tra le parti nei termini di cui alla citata memoria.
Con provvedimento del 09.07.2024 venivano adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. e la causa proseguiva attraverso l'espletamento di indagini da parte del
Consultorio familiare e del Servizio Sociale.
All'udienza del 10.03.2025 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - le parti chiedevano congiuntamente che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni previste nei patti sottoscritti dalle parti e depositati telematicamente l'08.03.2025.
La causa, dunque, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
******
L'istanza di divorzio proposta deve essere accolta.
Non v'è dubbio che i coniugi vivono separati ininterrottamente dal provvedimento di separazione ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare, alle condizioni di cui ai patti sottoscritti e depositati telematicamente l'08.03.2025.
Ricorrono, dunque, le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche) ovvero:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge e a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
2 - mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Dall'unione coniugale sono nati i figli (il 22.03.2010) e il 12.09.2013). Persona_1 Per_2
Conformi a diritto e all'interesse della prole appaiono le condizioni concordate dalle parti di cui ai patti sottoscritti e depositati telematicamente l'08.03.2025, le quali possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa,
a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Trattandosi di pronuncia che ha recepito le condizioni di divorzio concordate dalle parti non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti in epigrafe generalizzate, con l'intervento del P.M., così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Lucera, in data 24.04.2009
(atto n. 11, p. II, serie A, anno 2009);
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
- dichiara efficaci le condizioni di cui ai patti sottoscritti dalle parti e depositati telematicamente l'08.03.2025, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
- nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, il giorno 18.03.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Simona Iavazzo Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 1574 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa nel Parte_1 C.F._1 presente giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Daniela Gentile
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso nel Controparte_1 C.F._2 presente giudizio, giusta procura in atti, dall'Avv. Vincenzo Maria Scarano
Resistente con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
* * * * * * * * * *
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECSIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
1 Con ricorso depositato in data 28.03.2024, premesso: di avere contratto Parte_1 matrimonio con , in Lucera, in data 24.04.2009; che dalla loro unione erano Controparte_1 nati i figli (il 22.03.2010) e (il 12.09.2013); di essersi separata in virtù di Persona_1 Per_2 provvedimento del Tribunale di Foggia del 16.05.2023 che aveva omologato le condizioni di separazione consensuale;
che dal giudizio di separazione i coniugi non si erano più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti;
che allo stato ricorrevano i presupposti per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
tutto ciò premesso, chiedeva che il Tribunale, previa comparizione delle parti, volesse dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, regolando i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, come meglio specificato in ricorso.
Il resistente, , si costituiva con propria memoria depositata il 21.05.2024 non Controparte_1 contestando la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedendo regolarsi i rapporti tra le parti nei termini di cui alla citata memoria.
Con provvedimento del 09.07.2024 venivano adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. e la causa proseguiva attraverso l'espletamento di indagini da parte del
Consultorio familiare e del Servizio Sociale.
All'udienza del 10.03.2025 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - le parti chiedevano congiuntamente che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni previste nei patti sottoscritti dalle parti e depositati telematicamente l'08.03.2025.
La causa, dunque, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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L'istanza di divorzio proposta deve essere accolta.
Non v'è dubbio che i coniugi vivono separati ininterrottamente dal provvedimento di separazione ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare, alle condizioni di cui ai patti sottoscritti e depositati telematicamente l'08.03.2025.
Ricorrono, dunque, le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche) ovvero:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge e a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
2 - mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Dall'unione coniugale sono nati i figli (il 22.03.2010) e il 12.09.2013). Persona_1 Per_2
Conformi a diritto e all'interesse della prole appaiono le condizioni concordate dalle parti di cui ai patti sottoscritti e depositati telematicamente l'08.03.2025, le quali possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa,
a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Trattandosi di pronuncia che ha recepito le condizioni di divorzio concordate dalle parti non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti in epigrafe generalizzate, con l'intervento del P.M., così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Lucera, in data 24.04.2009
(atto n. 11, p. II, serie A, anno 2009);
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
- dichiara efficaci le condizioni di cui ai patti sottoscritti dalle parti e depositati telematicamente l'08.03.2025, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
- nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, il giorno 18.03.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
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