Decreto 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, decreto 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione Lavoro
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, delegata alla materia con decreto del Presidente della Corte prot. n. 7261 del 20 ottobre 2017, in composizione monocratica, in persona del Consigliere designato, Dott. Eugenio Scopelliti, ha emesso il seguente
Decreto nella causa iscritta al n. 137/2025 R.G.V.G., promossa (CF: ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. Vincenzo Luly (CF: – pec: C.F._2
fax 0964/20487dove dichiara di voler ricevere ogni Email_1 comunicazione di cancelleria) ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla Via Sant'Anna, 49/ G, presso lo studio dell'avv. Antonella Lupis;
contro
Controparte_1
Esaminato il fascicolo e rilevato che la ricorrente chiede l'indennizzo per l'irragionevole durata del procedimento civile di primo grado n. 101097/2007 R.G. instaurato innanzi al Tribunale di Locri, definito con sentenza n. 923/2018 pubblicata il 27.6.2018, proseguito in appello col n.
686/2018 innanzi alla Corte di Appello di Reggio Calabria e conclusosi con sentenza n. 178/2024 pubblicata il 13.3.2024, avente come oggetto actio negatoria servitutis. Il ricorso è tempestivo e non ricorrono casi di esclusione dall'indennizzo (art. 2 comma 2 quinquies) né di presunzione di insussistenza del danno (art. 2 commi 2 sexies e 2 septies). La durata complessiva del giudizio è stata pari ad anni 12 e mesi 11 circa (già detratto l'intervallo tra sentenza di primo grado del 27.6.2018 e notifica del gravame il 5.9.2018), computando dalla notifica della citazione di primo grado in data 17.8.2007 fino al 21.9.2020 , data della transazione indicata in atti, poiché da tale momento non è ipotizzabile patema d'animo per la prosecuzione del giudizio, non rilevando che solo successivamente sia intervenuta declaratoria di cessazione della materia del contendere. Vanno ancora detratti:
l'intero periodo tra le udienze del 7.7.2009 e il 30.3.2011 (anni 1, mesi 8 e giorni 10) nel quale vi sono stati rinvii consecutivi a istanza delle parti finalizzati alla formalizzazione di un accordo bonario, poiché in tal caso il contenimento del rinvio nel limite di 15 giorni per volta non avrebbe giovato all' impulso del processo, come dimostrato dalle condotte successive delle parti, che di fatto ogni volta differivano la prosecuzione del giudizio;
ai sensi dell'art. 2 comma 2 bis, il termine ragionevole del doppio grado di giudizio è cinque anni
(tre per il primo grado e due per l'appello).
La durata eccedente quella ragionevole è quindi pari a 6 anni (anni 12 e mesi 11 – anni 1 e mesi 8 – anni 5 = anni 6 e mesi 3 circa, con periodo residuo inferiore a sei mesi).
Il danno non patrimoniale, per giurisprudenza pacifica, si presume in quanto conseguenza normale dell'irragionevole durata, tranne le specifiche eccezioni indicate dalla legge. L'indennizzo, valutati gli elementi previsti dall'art. 2 bis comma 2 Legge n. 89 del 2001, in specie la modestia degli interessi in gioco e la reciproca soccombenza nel giudizio di primo grado, può essere liquidato nella misura di € 400,00 per ciascun anno fino al terzo con aumento del 10 % dal quarto al sesto, per un totale di € 2.520,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo (non la rivalutazione, trattandosi di voce indennitaria e non risarcitoria - Cass. sez. VI-II 26206 del 2016); Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi la tabella n. 8, rubricata
"procedimenti monitori", allegata al d.m. n. 55/2014.
Va al riguardo richiamato quanto ritenuto da Cassazione n. 16512 del 2020, che si occupa, rispetto ad altre pronunce, nel definire la tabella per la liquidazione dei giudizi di equa riparazione, anche della fase monocratica e senza contraddittorio che precede quella conteziosa che si instaura
55/2014.La circostanza per cui si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d'appello, con caratteri di "atipicità" rispetto a quello di cui agli artt. 633 e ss. cod. proc. civ., non esclude l'applicabilità della tabella n. 8>>. Pertanto, alla stregua di tali criteri, le spese vanno liquidate nella misura di € 27,00 per marca da bollo ed € 236,50 per onorari (in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, pari al minimo - metà dei valori medi - dei procedimenti monitori, stante la semplicità dell'attività difensiva, del primo scaglione), oltre accessori come per legge e con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
ingiunge al il pagamento senza dilazione della somma di € 2.520,00, Controparte_1 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, in favore di , autorizzando in Parte_1 mancanza la provvisoria esecuzione.
Ingiunge al il rimborso alla ricorrente delle spese del presente Controparte_1 procedimento, liquidate in € 263,50 di cui € 236,50 per onorari ed € 27,00 per esborsi documentati, oltre i.v.a., c.p.a. e il 15% per spese generali con distrazione in favore dell'avv.
Vincenzo Luly. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Reggio Calabria, 9.4.2025
Il Consigliere designato
(dott. Eugenio Scopelliti)