Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/05/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 682/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
( , Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e nella qualità di eredi di - C.F._2 Persona_1
deceduto in Palermo l'11/9/2015 -, tutti rappresentati e difesi dall'avv. BONANNO
GIULIO
Appellanti contro
P.I. ), già Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
n.q. di Impresa Designata dal F.G.V.S, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. NICCHI GAETANO
Appellata - appellante incidentale
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1058/2019 del 18/12/2019, il Tribunale di Termini Imerese ha rigettato le domande proposte da e aventi ad oggetto il Parte_1 Parte_2
risarcimento del danno per la perdita del figlio, , deceduto l'11 Persona_1
novembre 2015 per le gravissime lesioni riportate in sinistro stradale del 28 luglio dello
Avverso tale decisione hanno proposto gravame, con atto di citazione dell'1/6/2020
e in proprio e quali eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1
(rispettivamente padre e madre), contestando la statuizione e chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata,reiterando richiesta di ammissione di prova testimoniale.
Costituendosi, n.q., deducendo, in via incidentale, il Controparte_1
difetto di legittimazione attiva degli odierni appellanti, ha contestato il gravame chiedendone il rigetto.
Senza incombenti istruttori, con note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza le parti hanno così concluso: appellanti: “insiste in tutto quanto chiesto e spiegato nei propri atti difensivi e
CHIEDE: VOGLIA L'ECC.MA CORTE D'APELLO ADITA Accogliere l'istanza depositata dallo scrivente procuratore in data 19.3.2021, con la quale si chiedeva di autorizzare e disporre la sostituzione dell'indicato teste deceduto (Sig. ) Testimone_1
con il Sig. nato a [...] il [...] e residente a [...]
Tucidide n. 8 (ex H8) e, conseguentemente, ammettere che quest'ultimo venga escusso sui medesimi articolati indicati in atto di Appello, fissando all'uopo nuova udienza per
l'audizione del teste.”. appellata - appellante incidentale: “si precisano le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, come da verbali di causa, come da note integrative e di deposito depositate telematicamente il 16.09.2020 e il 01.12.2020, come da note scritte depositate telematicamente il 11.11.2020, 16.02.2021, 25.02.2021,
09.04.2021, 12.04.2021, nei quali atti, verbali e note si torna ad insistere.
Si chiede che la causa venga destinata a sentenza con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
In subordine, per eccesso di zelo difensivo, si insiste nell'istanza e nei mezzi di prova di cui alle note scritte del 09.04.2021 e 12.04.2021, depositata telematicamente in pari
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 data.”.
Indi, giusta ordinanza del 13/12/2024 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Così compendiate le diverse allegazioni, deve preliminarmente essere disattesa l'eccezione ex art. 342 c.p.c., spiegata dall'appellata – appellante incidentale, poiché
l'appello consta di argomentazioni che, risultando sufficientemente articolate superano il vaglio di ammissibilità prescritto, contenendo sia la parte argomentativa con critica delle ragioni della decisione, che quella relativa alla riforma richiesta.
Ammesso l'appello principale, ragioni di ordine logico-giuridico impongono di esaminare per primo il gravame incidentale.
L'eccezione di difetto di legittimazione attiva di e Parte_1 Parte_2
oggetto dell'unico motivo dell'appello incidentale, è infondata.
In particolare, deduce che il Tribunale avrebbe dovuto valutare “l'eccezione CP_1
di inammissibilità e/o improponibilità dell'azione e/o di difetto di legittimazione attiva
e/o ad causam” degli appellanti, già sollevata in primo grado, sulla base di tre elementi:
1) difetto di prova in ordine al nesso eziologico tra le lesioni, l'evento morte ed il sinistro,
2) difetto di prova in ordine al rapporto di parentela tra e Parte_2 ER
; 3) per aver proposto l'azione quali eredi del de cuius e non in proprio.
[...]
Si osserva che le suddette censure si presentano imprecise, sia nelle motivazioni che nell'inquadramento giuridico: se da un lato, infatti, viene eccepito il difetto di legittimazione attiva (ad agire), dall'altro vengono addotte giustificazioni attinenti alla titolarità del diritto e quindi al merito (quali la prova del nesso causale).
Sulla distinzione tra legittimazione ad agire ed effettiva titolarità del diritto la Suprema
Corte a Sezioni Unite ha da tempo chiarito che “Ragionando ex art. 81 c.p.c., per il quale
“fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”, essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 diritto assumendo di esserne titolare. (…) Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (…). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile.
Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo. L'attore perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla. Da quest'analisi emerge come una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi,” (cfr. ss. Civ. Sez. Unite, Sent, 16/02/2016, n. 2951).
La legittimazione ad agire è dunque la coincidenza soggettiva tra colui che propone la domanda e colui che nella domanda è affermato come soggetto attivo del diritto azionato.
Dalla lettura degli atti di causa può dirsi sussistente la legittimazione ad agire degli appellanti, avendo costoro avviato il giudizio quali titolari del diritto azionato: la sussistenza di tale condizione va, infatti, verificata esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata con l'azione, prescindendo, cioè, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, la quale, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza, attiene, invece, al merito della causa. Pertanto,
l'eventuale mancato raggiungimento della prova del nesso causale (unitamente alle altre motivazioni addotte a sostegno della pretesa) non può comportare di per sé il difetto di legittimazione attiva in capo ai genitori di , essendo questione che Persona_1
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 attiene esclusivamente al merito della lite.
L'appello incidentale va, dunque, rigettato.
Le considerazioni appena esposte in punto di legittimazione attiva, possono specularmente riproporsi in merito all'eccezione del difetto di legittimazione passiva, spiegata sempre dall'appellata, la quale asserisce che “per poter radicare la legittimazione passiva nei confronti dell'odierna deducente e di procedibilità della domanda, controparte avrebbe dovuto fornire la prova, e non lo ha fatto che: a) il sinistro sia stato causato effettivamente da un veicolo non identificato;
b) quest'ultimo fosse soggetto ad assicurazione obbligatoria;
c) i danni subiti siano in rapporto causale con il sinistro;
d) vi sia una qualche responsabilità del veicolo investitore (qualunque ne sia il grado)” (cfr. comparsa di costituzione con appello incidentale, p. 7). CP_1
Ebbene, come la legittimazione ad agire (legittimazione attiva), anche quella a contraddire (legittimazione passiva) è una condizione dell'azione e coincide con l'ipotetica accoglibilità della domanda sotto il profilo soggettivo, derivante dal fatto che il diritto azionato è affermato come diritto di colui che propone la domanda e contro colui nei cui confronti la domanda è proposta. Non aver provato il coinvolgimento di un veicolo ignoto non comporta il difetto di legittimazione passiva di n.q. di CP_1
impresa designata dal F.G.V.S., essendo questione che attiene esclusivamente al merito della lite.
Venendo al merito, vale ricordare che la vicenda in fatto prende le mosse dal sinistro stradale occorso il 28/7/2015 in Bagheria, via Mattarella, in esito al quale ER
, alla guida del motociclo Honda Hornet tg. BE00411, patì gravissime lesioni,
[...]
tali da causarne il decesso il successivo 11/9/2015 (cfr. documentazione medica in atti).
Con un unico motivo di appello (“violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. per arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie”) i genitori, Parte_1
e hanno contestato la statuizione di prime cure laddove ha
[...] Parte_2
ritenuto il sinistro per cui è causa imputabile esclusivamente a e non Persona_1
invece a un veicolo sconosciuto, “verosimilmente una FIAT PUNTO”, non ammettendo la
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 prova testimoniale articolata in note ex art. 183 n. 2 c.p.c. che, a detta degli appellanti, avrebbe consentito di chiarire la dinamica.
Ebbene, la censura non può trovare accoglimento, per le seguenti sintetiche considerazioni.
In punto di responsabilità, vale innanzitutto osservare che, secondo la regola generale del processo, incombe sull'attore l'onere di provare la domanda, cioè di provare i fatti che allega e dai quali pretende che derivino conseguenze giuridiche a suo favore, a mente del disposto di cui all'art. 2697 c.c. Dunque, il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno e, per il caso di risarcimento del danno da sinistro stradale cagionato da veicolo rimasto sconosciuto, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'addebitabilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente dell'altro veicolo (cfr. in tal senso Cassazione civile sez. III, 19 settembre
1992 n° 10762; v. anche Cassazione civile sez. III, n. 5892/2016).
Ciò premesso, all'esito dell'istruttoria espletata in prime cure, e di Parte_1
non hanno raggiunto la prova in ordine alle descritte modalità di Parte_2
accadimento del sinistro e, dunque, sulla responsabilità del conducente di veicolo rimasto non identificato.
Gi appellanti contestano il vaglio di allegazioni e prove da parte del giudice di prime cure: precisamente, reiterano la richiesta di ammissione della prova testimoniale di
(nato a [...] il [...]), già formulata in primo grado nella Testimone_1
memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c.
Ritenuta rilevante ai fini del decidere, questa Corte ne ha disposto l'ammissione con ordinanza del 26/10/2020, ammettendo la prova contraria indicata dall'appellata
CP_1
Intervenuto il decesso del teste prima dell'assunzione della prova, Testimone_1
con note del 17/3/2021 gli appellanti hanno quindi chiesto sostituzione con CP_3
(nato a [...] il [...]). Orbene, la richiesta di sostituzione del testimone
[...]
deceduto è inammissibile, non essendo il “nuovo” soggetto (GA Lo ME) mai stato
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 preventivamente e specificamente indicato dalla parte.
L'art. 244 c.p.c. dispone, infatti, che “La prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata”.
La richiesta va, dunque, dichiarata inammissibile, atteso che, come enunciato dalla
Suprema Corte, “se nel corso del giudizio di merito, sia sopravvenuta, rispetto alla data della proposizione, l'impossibilità di assumere la prova offerta per decesso o incapacità del testimone, ciò dev'essere imputato esclusivamente alla parte che, pur avendone
l'interesse, non ne abbia proposto l'assunzione preventiva.”: cfr. Cass. Civ. sez. II, 29 marzo 2019 n. 8929, che ha del pari precisato che “l'assunzione di testi che non siano stati preventivamente e specificamente indicati può essere consentita solamente nei casi previsti dall' art. 257 c.p.c. , con una enunciazione che deve ritenersi tassativa, dal momento che l'obbligo della rituale indicazione è inderogabile e la preclusione ex art.
244 c.p.c. ha il suo fondamento nel sistema del vigente codice e si inquadra nel principio, espresso dal successivo art. 245 c.p.c. , secondo il quale il giudice provvede sull'ammissibilità delle prove proposte e sui testi da escutere con una valutazione sincrona e complessiva delle istanze che tutte le parti hanno sottoposto al suo esame. Di conseguenza, la parte non può pretendere di sostituire i testi deceduti prima dell'assunzione con altri che non siano stati da essa stessa indicati nei modi e nei termini di cui all' art. 244 c.p.c.”. Diventa irrilevante quindi la circostanza dedotta dagli appellanti in ordine al trascorrere del tempo dall'avvio del processo, essendo loro preciso onere indicare tempestivamente tutti i soggetti da chiamare a deporre, in difetto non consentendo le previsioni normative appena evocate la possibilità di sostituzione.
Ciò posto, in assenza di ulteriori elementi probatori forniti da e Parte_1 [...]
la documentazione versata conduce a ritenere indimostrata la Parte_2
ricostruzione prospettata dagli odierni appellanti, e cioè non vi è prova di elementi causali alternativi a un'autonoma perdita di controllo del mezzo da parte di . Persona_1
In particolare, dai certificati medici e dal verbale degli Agenti di Polizia intervenuti sul
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 luogo (v. doc. 5 e 10, depositati da parte appellata in data 15/9/2020), è emerso che: al momento del sinistro percorreva lo stesso tratto (careggiata a doppio senso di marcia), nella sua corsia ma in senso opposto al , un'autovettura Fiat 500 (indicato quale ER
veicolo “A” in atti) condotta da , la quale sentita nell'immediatezza dei fatti Parte_3
dichiarava che “ho visto uno moto provenire in senso opposto di marcia che sbandava e scivolando veniva a urtarmi..”; non sono state rilevate infrazioni da altri veicoli in quanto il predetto veicolo “A” risultava percorrere regolarmente la propria corsia di marcia e gli altri veicoli “C” e “D” coinvolti risultavano regolarmente in sosta;
non sono stati individuati né sentiti altre persone informate sui fatti presenti sul luogo del sinistro;
durante gli accertamenti in pronto soccorso, stante lo stato di agitazione e la mancanza di collaborazione con il personale sanitario, il veniva sottoposto ad analisi ER
tossicologiche da cui emergeva l'esito positivo ai cannabinoidi.
In definitiva, considerando tutti gli elementi addotti, non può dirsi provato il coinvolgimento di un conducente di veicolo rimasto non identificato.
Conclusivamente, i gravami devono essere disattesi, con conferma della impugnata statuizione.
Quanto alle spese processuali del presente giudizio (non vi è motivo di appello che attiene tale voce relativamente a quelle del primo grado), stante la prevalente soccombenza degli appellanti principali, vanno poste a loro carico, con la liquidazione di cui in dispositivo, potendosi compensare per metà in ragione dell'infondatezza del gravame incidentale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: rigetta l'appello proposto, con atto di citazione dell'1/6/2020 da e Parte_1 [...]
nonché l'appello incidentale proposto da Parte_2 Controparte_1
nella qualità di impresa designata per il Fondo di Garanzia per le vittime della strada,
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 avverso la sentenza n. 1058/2019 resa dal Tribunale di Termini Imerese il 18/12/2019.
Compensa per metà le spese del presente giudizio, e condanna e Parte_1 [...]
in solido, alla rifusione della restante metà in favore di Parte_2 [...]
liquidate nell'intero in complessivi € 6.460,00, per compensi, Controparte_4
oltre rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per il versamento di ulteriori importi a titolo di contributo unificato, per entrambi gli appelli.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 22 maggio 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9