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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 08/07/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 496/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 8 luglio 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato DALL'AGLIO GIULIA, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
offre il deposito di ricorso e controricorso in cassazione relativa alla causa d'appello decisa sullo stesso fatto;
Per la parte resistente compare l'avvocato CELLAROSI e COLOMBO, il CP_1
quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
Per la parte resistente ompare l'avvocato FOSCHINI, il quale si riporta ai propri CP_2
atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
è presente la parte personalmente;
Per la parte resistente compare l'avvocato CANCELLIERE, il quale si CP_3
riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
pagina 1 di 16 L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 2 di 16 N. R.G. 497/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 497/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. DALL'AGLIO Parte_1
GIULIA
RICORRENTE contro
(già Controparte_4 Controparte_5
) rappresentato e difeso dall'avv. CELLAROSI MAURO
[...]
RESISTENTE con la chiamata di
, rappresentato e difeso dall'avv. GIACOMO FOSCHINI CP_6
TERZO CHIAMATO con la chiamata di
, rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPE CANCELLIERE CP_7
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
pagina 3 di 16 Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava: Parte_1
“- Accertare e dichiarare lo stato di parentela della ricorrente Parte_1
quale madre del defunto e la conseguente
[...] Persona_1
legittimazione attiva della stessa;
- accertare e dichiarare che tra la e la CP_7 Controparte_5
è intercorso contratto di subappalto del 24/07/2019 prot. n. 409-19P
[...]
come meglio descritto in premessa;
- accertare e dichiarare che il contratto di subappalto del 24/07/2019 prot. n. 409-19P, è stato accettato e trasmesso dalla
[...]
alla in data 5.8.2019; - accertare e Controparte_5 CP_7
dichiarare che in data 20.09.2019 si è verificato incidente sul lavoro, con le modalità meglio spiegate in narrativa, nel cantiere situato in Lugo via Gessi 37, di proprietà del sig. , nel quale ha perso la vita il sig. - accertare e CP_6 Persona_1
dichiarare che il suddetto infortunio si è realizzato per esclusiva responsabilità della in qualità di committente-appaltatrice dei Controparte_5
lavori alla - accertare e dichiarare la stretta colleganza familiare e CP_7
affettiva, come descritta in narrativa o come meglio emergerà dall'instauranda istruttoria, tra la ricorrente e il defunto per l'effetto di quanto Persona_1
sopra condannare la P. IVA Controparte_5 P.IVA_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per le ragioni in premessa, al risarcimento del non patrimoniale subito dalla ricorrente a causa della morte del figlio pari ad € 336.500,00; o in subordine, in virtù di quanto disposto Persona_1
nella sentenza n. 67/2023 del Tribunale di Ravenna nella quale è stata attribuita una responsabilità della resistente nella misura del 50%, condannare la CP_5
pagina 4 di 16 P. IVA in persona del suo legale Controparte_5 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, per le ragioni in premessa, al risarcimento del non patrimoniale subito dalla ricorrente a causa della morte del figlio Persona_1
pari ad € 168.250,00, o in quella percentuale maggiore e/o minore che sarà accertata nel presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
condannare la P. IVA in Controparte_5 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, per le ragioni in premessa, al risarcimento del patrimoniale pari ad € 408,00”
Si costituiva resistendo al ricorso e domandando la Controparte_4
chiamata in causa di e di quali responsabili concorrenti CP_7 CP_6
dei fatti di causa.
Con separate memorie e di resistevano alle chiamate CP_7 CP_6
svolte nei loro confronti.
In punto di fatto deve essere richiamato quanto già ritenuto da questo Tribunale con la sentenza n. 67/2023, relativa agli stessi fatti ma sulla domanda risarcitoria di un altro familiare del defunto Persona_1
***
pagina 5 di 16 , classe 1981, perdeva la vita il 20.9.2019 cadendo dal tetto – Persona_1
attraverso un lucernaio – di un capannone interessato da lavori di rifacimento della copertura, sito il Lugo, via Gessi n. 37. In nessuno dei lucernai (coperti da lastra di materiale plastico e traslucido, non in grado di sostenere il peso di una persona) erano stati montati parapetti, né reti anticaduta all'intradosso (v. relazione . Erano Pt_2
presenti esclusivamente parapetti a protezione del rischio di caduta verso l'esterno dell'edificio Solo dopo l'incidente, veniva montata sul lucernaio dal quale era caduto il
, una rete all'estradosso. Il era legale rappresentante di Per_1 Per_1
Contr
: sino alla data del 12.02.2018 era stato lavoratore subordinato di CP_7 [...]
con qualifica di operario 4^ livello, mentre dalla data del 15.02.2018, da parte CP_7
della medesima società è stata inoltrata comunicazione obbligatoria di instaurazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. era Persona_1
impegnato nel frangente con altri due lavoratori della stessa nell'esecuzione di lavori di rifacimento della copertura di due capannoni di proprietà di e concessi CP_6
in locazione a . La catena dei lavori è così ricostruibile. Parte_3
commissionava un appalto relativo ai lavori di rifacimento del tetto a CP_6
che aveva in precedenza Controparte_5
costruito l'immobile. a sua Controparte_5 Controparte_5
volta concedeva in subappalto a i lavori in questione. Tale invero semplice CP_3
sequenza contrattuale ha rappresentato l'oggetto principale del processo. Il problema è nato dal fatto che già in sede ispettiva tale sequenza di negozi veniva Pt_2
disconosciuta dai pubblici ufficiali, nonostante l'esistenza di documentazione contraria, senza alcun approfondimento di alcun tipo, sul punto. Essenzialmente il leit motiv era che visto che il era il datore di lavoro, era essenzialmente tutta colpa Per_1
sua, conseguentemente non vi era necessità di scavare più in profondità ed approfondire se – alla luce dei reali rapporti contrattuali tra le parti – oltre al Persona_1
, vi era qualcun altro responsabile della sua morte. In realtà la
[...]
documentazione in atti consente – come detto – di ricostruire la reale vicenda pagina 6 di 16 contrattuale con un primo appalto intercorrente tra il proprietario degli immobili e ed un CP_6 Controparte_5
successivo subappalto da quest'ultima alla . Circa tale ultimo negozio vi CP_7
è in atti il preventivo di accettato da e datato 20.9.2019. Tale CP_3 CP_1
documento reca cancellata a penna la voce relativa alla fornitura di linee vita. Al contrario la difesa di depositava (quale proprio doc. 3) documento di CP_6
analoghe fattezze, apparentemente riconducibile ad e concretizzante un CP_3
preventivo di spesa per i lavori de quibus, sempre datato 24.7.2019, non rivolto tuttavia all'appaltatore bensì direttamente alla committenza, ossia al CP_1 CP_6
e da quest'ultimo accettato. Secondo la difesa del infatti, “…A seguire, CP_2 CP_5
sottopose a per l'approvazione, due preventivi: l'uno, di essa
[...] CP_6 CP_5
, datato 5 agosto 2019 (doc. 2), per la fornitura delle lastre di copertura per €
[...]
13.000,00, oltre IVA e l'altro di per la sola posa in opera, datato 24 luglio CP_7
2019, per € 13.900,00 oltre IVA (doc. 3); preventivi, entrambi sottoscritti per accettazione e conferimento dell'incarico dall'odierno resistente”.
pagina 7 di 16 La reazione della difesa era immediata ed avveniva tempestivamente alla CP_3
prima udienza, allorquando “l'avv. IANNE per parte convenuta il quale si CP_3
richiama ai propri atti disconosce integralmente il doc. n. 3 prodotto dalla difesa del sig. in quanto non proveniente dalla società e mai emesso;
nello CP_2 CP_3
specifico tale documento non indica il numero di protocollo 409 p19 che è il numero di protocollo assegnato al documento, che è presente nel documento n. 3 e 4 di parte CP_3
; il documento contestato si tratta di un documento manomesso, falsificato, falso
[...]
rispetto all'originale depositato da la manomissione riguarda CP_3
l'eliminazione del protocollo dall'originale e nel contenuto, difforme dall'originale; insiste nella chiamata in causa di terzo;
la firma di al contrario è corretta, CP_3
ma il documento contraffatto”. Ovvio pendant di tale documento era un contratto di sola fornitura di materiali tra e (e questo era il doc. 2 del CP_6 CP_1
. Il documento in questione veniva dunque prodotto in originale e depositato in CP_2
cancelleria nella sua forma cartacea. In seguito a tale produzione la difesa CP_3
al successivo verbale di udienza, dichiarava che “…avendo visionato l'originale dell'atto depositato dalla difesa del propone querela di falso in relazione al doc. CP_2
n. 2 (prodotto in originale in cancelleria il 25.11.2021) per gli stessi motivi già indicati nel precedente verbale”. All'esito dell'istruttoria orale, avendo questo giudice ritenuto rilevante ed ammissibile la querela di falso, veniva data la possibilità alla parte producente il documento, di scegliere se utilizzarlo o meno (ordinanza 16.5.2022). mentre all'udienza del 26.5.2022 dichiarava “di volersi avvalere dei CP_6
documenti oggetti di querela”, alla successiva udienza del 12.7.2022 dichiarava “di rinunciare ad avvalersi del documento dallo stesso prodotto al n. 3 così come depositato in data 25.11.2020 in originale”. Dunque, allo stato gli unici documenti contrattuali esistenti sono quelli che confermano – per iscritto e sottoscritti – l'esistenza di un subappalto da a ciò che presuppone – evidentemente e CP_1 CP_3
logicamente – a molte un appalto dal a Al contrario, come detto, CP_2 CP_1
Contr manca qualunque prova documentale che il rapporto si ebbe a svolgere a due tra pagina 8 di 16 ed il (il relativo contratto, querelato di falso, è stato abbandonato dal CP_3 CP_2
. L'unico dato che apparentemente stona con tale ricostruzione è il POS redatto CP_2
dalla stessa nella quale la committenza è individuata in ed è CP_3 CP_6
esclusa l'esistenza di “imprese subappaltatrici”. Tale documento non è, tuttavia, dirimente ai fini di causa, essendo stato lo stesso redatto per altri scopi (p.e. non era necessario dare atto dell'esistenza di un appaltatore) e non potendo lo stesso escludere che, nonostante quanto in esso si dichiarava, il complessivo assetto contrattuale tra le parti fosse più ampio, ossia quello risultante dalla documentazione in atti. D'altra parte sarebbe stato del tutto stonato rispetto alle prassi del settore l'esistenza di un rapporto orale diretto tra il d ed è proprio per questo che il primo depositò un CP_2 CP_3
contratto apocrifo intercorso tra sé ed che quest'ultima tacciò di falso ed il CP_3
conseguentemente abbandonò. Ciò che – oltre ad escludere in questa sede CP_2
l'esistenza giuridica di un tale documento – può e deve essere valorizzato in chiave probatoria ex art. 116, 2° comma c.p.c.. Né infine ha alcun senso giuridico o pratico quanto allegato da ossia che tra essa ed non intervenne mai CP_1 CP_3
alcun contratto di appalto, bensì solo un preventivo: il preventivo è firmato CP_3
per accettazione da e questo integra un vero e proprio accordo negoziale, CP_1
essendo peraltro necessari i soli elementi essenziali del contratto (ed infatti come visto il produce una sorta di “omologo” in questa sede, seppure tra altre parti, CP_2
qualificandolo come contratto di appalto); inoltre, nessuna utilità o senso compiuto ci sarebbe nel stata firmare – previa tragica modifica del testo con cancellazione proprio della voce “eventuale fornitura e posa in opera di sistema di ancoraggio (linea vita completa) in acciaio inox certificata secondo le normative… a corpo 3.950,00” – tale preventivo da parte di ove la stessa si fosse limitata a fare da tramite tra CP_1
ed il Sotto altra prospettiva, mai è stato contestato da CP_3 CP_2 CP_1
(che si è limitata a sostenere l'inidoneità degli elementi concordati a potere integrare un valido contratto di appalto: peraltro identica responsabilità deriverebbe all'appaltatore da un contratto di appalto invalido) di avere accettato una proposta in pagina 9 di 16 modalità non conforme (art. 1326, ultimo comma c.c.): evidentemente, che si raggiunse un accordo (anche oralmente all'esito di tale controproposta, evidentemente anche con la modalità di cui all'art. 1327 c.c.) sul contenuto della accettazione, è assolutamente pacifico (ed a questo punto non più contestabile), tanto che provvide ad CP_3
ordinare subito i materiali necessari e in alcuni di tali ordini e nelle relative fatture – tutte ovviamente ben precedenti il decesso del – compare l'indicazione, Per_1
quale cantiere luogo di consegna, di e (pur trattandosi di CP_6 CP_1
documentazione proveniente da terzi e, quindi, di prova atipica, dalla quale ricavare elementi di prova, la inequivocabile convergenza di tale documentazione fiscale con tutte le altre prove raggiunte sinora non può che confermare l'impianto motivazionale che da quegli elementi si ricava). In questo senso pure le prove testimoniali ed in particolare il teste il quale ha dichiarato che “io sono stato una volta sul Tes_1
Pers cantiere il giorno 22 luglio 2019 insieme al Sig. della per Controparte_8 CP_3
definire che tipologia di copertura fosse più idonea per quel capannone. Era presente anche il Sig. Una volta tornato in auto dal piazzale del capannone, il Sig. CP_2 [...]
ha chiamato a viva voce la chiedendo a chi doveva intestare Parte_4 CP_1
il preventivo per l'esecuzione dei lavori. Il riferimento della era il Geom. CP_1 CP_9
che rispose che il preventivo doveva essere intestato alla . In
[...] CP_1
conclusione, sulla base degli elementi documentali presenti, sulla base degli elementi documentali assenti e sulla base del (gravissimo) contegno processuale delle parti
( è possibile concludere sul punto accertando l'esistenza della catena Parte_5
contrattuale che vede il uale committente, quale appaltatore ed CP_2 CP_1 CP_3
quale sub appaltatore. Tanto premesso occorre ora esaminare le figure di
[...]
responsabilità addebitate dal ricorrente ai tre convenuti. Sulla responsabilità di CP_3
non vi sono in realtà particolari dubbi o questioni, trattandosi del datore di
[...]
lavoro (e salvo quanto oltre si dirà sulla responsabilità nei confronti dei congiunti dell'amministratore). Sulla responsabilità degli altri due convenuti si osserva quanto segue. Circa il committente il ricorrente ha invocato alcune omissioni in CP_6
pagina 10 di 16 tema di sicurezza (“Nello specifico il sig. , in qualità di proprietario, CP_6
ometteva sia la redazione del DUVRI ex art. 26 d.lgs 81/2008 che la nomina del
Coordinatore per la Progettazione e il Coordinamento in fase di Esecuzione come indicato dall'art. 90, co 4^ d. lgs 81/2008”). Circa l'art. 90, 4° comma, va premesso che tale disposizione prevede che “Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di piu' imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98”. Considerato come per impresa esecutrice va intesa, ai sensi della definizione di cui all'art. 89, 1° comma lettera 1-bis come l'“impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali”, va sicuramente escluso che sul cantiere fosse presente un'altra impresa esecutrice diversa da (che aveva ricevuto da l'integralità dei CP_3 CP_1
lavori da eseguirsi). Dunque, non era necessaria alcuna nomina di un coordinatori per l'esecuzione dei lavori. D'altra parte è facile notare come nel caso di specie l'incidente non avvenne per un tema o un problema di coordinamento esecutivo tra imprese diverse operanti sullo stesso cantiere, bensì esclusivamente perché il soggetto che operava nel cantiere non aveva adempiuto i propri obblighi in materia di sicurezza. Nemmeno era il a dovere predisporre un eventuale DUVRI, posto che ai sensi del 3° comma CP_2
dell'art. 26 tale obbligo non spetta al proprietario del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, bensì esclusivamente al “datore di lavoro committente”, figura quest'ultima non ricoperta dal posto che lo stesso non era datore di lavoro di CP_2
alcuno (art. 2, lettera b): “«datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”). D'altra parte, tale omissione – nel caso di specie – non potrebbe comunque dirsi causalmente riconducibile all'evento mortale che ha colpito il lavoratore. Infatti, a livello teorico, il POS redatto da già prevedeva CP_3
pagina 11 di 16 esaurientemente il rischio di caduta e le necessità necessarie ad ovviare allo stesso e fu dunque una esclusiva omissione in fase esecutiva (omesse verifiche di cantiere + omessa adozione dei dispositivi di sicurezza) a causare l'incidente. Diverso discorso va fatto per Quest'ultima, infatti, datore di lavoro dell'impresa affidataria, ex art. CP_1
97 D.LGS. n. 81/2008, avrebbe dovuto “verifica[re] le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento”. Adempimento in relazione al quale non vi è alcuna prova di svolgimento di alcunché. Inoltre, si tratta di una obbligazione relativa alla fase concreta ed esecutiva dell'appalto e la stessa si pone a piedi pari nella catena causale degli eventi che ha portato alla morte del , essendo evidente che, se Per_1 CP_1
avesse visionato il cantiere e verificato le condizioni di sicurezza del tetto prima dell'inizio dei lavori di sistemazione dello stesso, avrebbe impedito l'evento mortale.
Non sussiste l'eccepito rischio elettivo, essendosi il limitato, Persona_1
dal punto di vista lavorativo, a lavorare sul tetto e a non osservare le prescrizioni in tema di sicurezza (ciò che purtroppo avviene frequentissimamente), peraltro da lui stesso teoricamente previste (teste : “Avrebbe dovuto farlo perché rispettando il Tes_2
piano operativo di sicurezza che aveva predisposto, avrebbe dovuto predisporre una linea vita provvisoria a cui agganciarsi come misura di sicurezza. ADR. “ Il giorno dell'infortunio abbiamo acquisto in cantiere il POS. A pag. 6 vengono indicate in maniera generica le attrezzature che dovevano essere utilizzate nel cantiere tra cui la linea vita e le imbragature. In maniera più specifica, in merito alle varie fasi di lavoro del cantiere, viene indicato l'uso della misura di sicurezza della linea vita, a pag.16 , relativa alla rimozione delle lastre di copertura ed a pag. 17 relative alla posa della nuova copertura”). Devono ora esaminarsi le ripartizioni di responsabilità. CP_3
rappresentata dallo stesso , non risulta responsabile nei Persona_1
confronti dello stesso , né nei confronti dei suoi parenti. Persona_1
Infatti, qui l'unico titolo di responsabilità della sarebbe rappresentato CP_3
dall'agire volontario del proprio amministratore (unico e che non aveva altri soggetti –
pagina 12 di 16 o almeno mai è stato allegato il contrario – dal quale prendere istruzioni ed ordini) e, dunque, non possono ravvisarsi scarichi di responsabilità sull'ente dallo stesso all'epoca rappresentato (peraltro, in fattispecie non identica ma ragionando sugli stessi principi: “In materia di responsabilità civile, nell'ipotesi di concorso della vittima di un illecito mortale nella produzione dell'evento dannoso, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, patito “iure proprio” dai familiari del deceduto, deve essere ridotto in misura corrispondente alla parte di danno cagionato da quest'ultimo a sé stesso, ma ciò non per effetto dell'applicazione dell'art. 1227, comma
1, c.c., bensì perché la lesione del diritto alla vita colposamente cagionata da chi la vita perde non integra un illecito della vittima nei confronti dei propri congiunti, atteso che la rottura del rapporto parentale ad opera di una delle sue parti non può considerarsi fonte di danno nei confronti dell'altra, costituendo una conseguenza di una condotta non antigiuridica”: Cass. n. 9349/2017, con la precisazione che se anche è vero la rottura volontaria del rapporto parentale ad opera di chi è parte dello stesso può bene essere fonte di danno nei confronti del familiare – e qui vi è invero una giurisprudenza ormai sterminata sulla risarcibilità del danno da omesso riconoscimento della paternità
– il principio dettato dalla S.C. va aggiornato e rettificato nel senso che del danno parentale subito dal familiare a causa di una perdita del legale determinata ad opera del comportamento volontario di chi è parte di quel rapporto, non può evidentemente rispondere un terzo, salvo che e solo nella misura in cui – quota – anche quest'ultimo risulti responsabile del danno). Del tutto irrilevante che nel POS sia stato indicato, in seguito all'indicazione del deceduto quale datore di lavoro, come “preposto” un lavoratore straniero di (tal : è pacifico (v. teste CP_3 Persona_2
; v. accertamenti dell' e SIT;
v. teste : “AD: “ Tes_2 Pt_2 Persona_3 Persona_3
Perché il doveva posizionare la rete?” Risponde.” Lui era il capo io sono Per_1
un operaio”) che fosse l'amministratore nel frangente ad impartire gli ordini agli altri operai presenti in cantiere (mentre il fantomatico “preposto” neppure operava nel cantiere al momento dell'incidente, essendo ivi presenti esclusivamente il DE
pagina 13 di 16 , e . In conseguenza del rigetto Persona_1 Persona_3 Parte_6
della domanda nei confronti di viene assorbita la domanda di manleva da CP_3
quest'ultima proposta nei confronti del proprio assicuratore Controparte_10
Resta da quantificare la responsabilità di in relazione a quella dello stesso CP_1
. Da questo punto di vista le due responsabilità sono Persona_1
concorrenti e paritarie, essendo indubitabile che se avesse adempiuto i suoi CP_1
doveri l'evento non si sarebbe verificato. Dunque, deve rispondere nella CP_1
misura del 50 % nei confronti del ricorrente.
***
L'accertamento di fatto appena esposto è stato confermato dalla sentenza della Corte
d'appello di Bologna n. 548/2024, con la quale si è tuttavia ritenuta la responsabilità anche di , in definitiva individuando per il , CP_6 Per_1 CP_1
una responsabilità paritaria nella causazione dell'evento nella misura di 1/3 CP_2
ciascuno.
Alla motivazione della sentenza di appello – in atti – deve farsi integrale rinvio per quanto riguarda le ragioni della colpevolezza del (essenzialmente il non avere CP_2
nominato un coordinatore per l'esecuzione dei lavori).
Ad invece non va ascritta alcuna responsabilità. CP_3
A tali sentenze, quindi, si rinvia per la condivisione nel risultato accertativo, ai fini della presente motivazione, essendo irrilevante che sia stato proposto ricorso per cassazione
(in particolare dal er contestare la propria responsabilità). CP_2
***
Deve ora passarsi alla determinazione del danno.
pagina 14 di 16 Fondata si rileva la domanda relativa al danno non patrimoniale, atteso il ruolo familiare del defunto rispetto all'odierna ricorrente (figlio).
Devono essere utilizzate sul punto le nuove tabelle del Tribunale di Milano che prevedono il sistema a punti in tema di perdita del rapporto parentale e relativo danno.
La ricorrente all'epoca del fatto aveva 68 anni, mentre il figlio 38.
Nel caso di figli il valore del punto base è di € 3.911,00.
La valutazione, considerando una situazione normale (non risultano né in senso positivo né in senso negativo situazioni di distacco familiare o di legame che eccede la normalità, né la relazione psicologica in atti induce a considerare da questo punto di vista ulteriori e diversi elementi, né le prove orali – non ammesse in quanto irrilevanti – in quanto esse non fanno che tratteggiare un normale rapporto tra genitore e figlio adulto non convivente), è la seguente:
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 16
Punti in base all'età della vittima: 22
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 47
IMPORTO del RISARCIMENTO € 242.482,00
La somma (determinata all'attualità) va devalutata sino alla data dell'incidente e poi dotata di interessi sulle somme via via annualmente rivalutate sino alla data odierna, per totali € 266.484,68.
Tali somme vanno ridotte di 1/3 quale frazione di responsabilità ascrivibile allo stesso
. Per_1
In conclusione, la domanda va accolta come segue entro il limite di € 177.656,45.
pagina 15 di 16 La domanda relativa al rimborso della somma di € 408,00 corrisposta nel 2023 (prima dell'instaurazione della causa) ad una psicologa al fine di documentare un particolare stato di prostrazione psicologica della ricorrente non appare rimborsabile, essendo del tutto inutile ai fini del decidere, come sopra evidenziato;
non vi è peraltro alcuna prova del pagamento della somma in questione (la difesa ricorrente ha depositato una mera notula pro forma).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in relazione al valore riconosciuto in sentenza.
Le spese di vanno compensate attesa l'eccezionalità della situazione di CP_7
specie ed i rapporti tra le parti così come esposti nella motivazione della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna e al pagamento in Controparte_4 CP_6
favore della ricorrente della somma di € 177.656,45, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo;
2) respinge la domanda nei confronti di e compensa le relative CP_7
spese di lite;
3) condanna e a rimborsare alla Controparte_4 CP_6
ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 1.686,00 per spese ed € 10.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Ravenna, 8 luglio 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 16 di 16
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 8 luglio 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato DALL'AGLIO GIULIA, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
offre il deposito di ricorso e controricorso in cassazione relativa alla causa d'appello decisa sullo stesso fatto;
Per la parte resistente compare l'avvocato CELLAROSI e COLOMBO, il CP_1
quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
Per la parte resistente ompare l'avvocato FOSCHINI, il quale si riporta ai propri CP_2
atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
è presente la parte personalmente;
Per la parte resistente compare l'avvocato CANCELLIERE, il quale si CP_3
riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
pagina 1 di 16 L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 2 di 16 N. R.G. 497/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 497/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. DALL'AGLIO Parte_1
GIULIA
RICORRENTE contro
(già Controparte_4 Controparte_5
) rappresentato e difeso dall'avv. CELLAROSI MAURO
[...]
RESISTENTE con la chiamata di
, rappresentato e difeso dall'avv. GIACOMO FOSCHINI CP_6
TERZO CHIAMATO con la chiamata di
, rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPE CANCELLIERE CP_7
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
pagina 3 di 16 Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava: Parte_1
“- Accertare e dichiarare lo stato di parentela della ricorrente Parte_1
quale madre del defunto e la conseguente
[...] Persona_1
legittimazione attiva della stessa;
- accertare e dichiarare che tra la e la CP_7 Controparte_5
è intercorso contratto di subappalto del 24/07/2019 prot. n. 409-19P
[...]
come meglio descritto in premessa;
- accertare e dichiarare che il contratto di subappalto del 24/07/2019 prot. n. 409-19P, è stato accettato e trasmesso dalla
[...]
alla in data 5.8.2019; - accertare e Controparte_5 CP_7
dichiarare che in data 20.09.2019 si è verificato incidente sul lavoro, con le modalità meglio spiegate in narrativa, nel cantiere situato in Lugo via Gessi 37, di proprietà del sig. , nel quale ha perso la vita il sig. - accertare e CP_6 Persona_1
dichiarare che il suddetto infortunio si è realizzato per esclusiva responsabilità della in qualità di committente-appaltatrice dei Controparte_5
lavori alla - accertare e dichiarare la stretta colleganza familiare e CP_7
affettiva, come descritta in narrativa o come meglio emergerà dall'instauranda istruttoria, tra la ricorrente e il defunto per l'effetto di quanto Persona_1
sopra condannare la P. IVA Controparte_5 P.IVA_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per le ragioni in premessa, al risarcimento del non patrimoniale subito dalla ricorrente a causa della morte del figlio pari ad € 336.500,00; o in subordine, in virtù di quanto disposto Persona_1
nella sentenza n. 67/2023 del Tribunale di Ravenna nella quale è stata attribuita una responsabilità della resistente nella misura del 50%, condannare la CP_5
pagina 4 di 16 P. IVA in persona del suo legale Controparte_5 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, per le ragioni in premessa, al risarcimento del non patrimoniale subito dalla ricorrente a causa della morte del figlio Persona_1
pari ad € 168.250,00, o in quella percentuale maggiore e/o minore che sarà accertata nel presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
condannare la P. IVA in Controparte_5 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, per le ragioni in premessa, al risarcimento del patrimoniale pari ad € 408,00”
Si costituiva resistendo al ricorso e domandando la Controparte_4
chiamata in causa di e di quali responsabili concorrenti CP_7 CP_6
dei fatti di causa.
Con separate memorie e di resistevano alle chiamate CP_7 CP_6
svolte nei loro confronti.
In punto di fatto deve essere richiamato quanto già ritenuto da questo Tribunale con la sentenza n. 67/2023, relativa agli stessi fatti ma sulla domanda risarcitoria di un altro familiare del defunto Persona_1
***
pagina 5 di 16 , classe 1981, perdeva la vita il 20.9.2019 cadendo dal tetto – Persona_1
attraverso un lucernaio – di un capannone interessato da lavori di rifacimento della copertura, sito il Lugo, via Gessi n. 37. In nessuno dei lucernai (coperti da lastra di materiale plastico e traslucido, non in grado di sostenere il peso di una persona) erano stati montati parapetti, né reti anticaduta all'intradosso (v. relazione . Erano Pt_2
presenti esclusivamente parapetti a protezione del rischio di caduta verso l'esterno dell'edificio Solo dopo l'incidente, veniva montata sul lucernaio dal quale era caduto il
, una rete all'estradosso. Il era legale rappresentante di Per_1 Per_1
Contr
: sino alla data del 12.02.2018 era stato lavoratore subordinato di CP_7 [...]
con qualifica di operario 4^ livello, mentre dalla data del 15.02.2018, da parte CP_7
della medesima società è stata inoltrata comunicazione obbligatoria di instaurazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. era Persona_1
impegnato nel frangente con altri due lavoratori della stessa nell'esecuzione di lavori di rifacimento della copertura di due capannoni di proprietà di e concessi CP_6
in locazione a . La catena dei lavori è così ricostruibile. Parte_3
commissionava un appalto relativo ai lavori di rifacimento del tetto a CP_6
che aveva in precedenza Controparte_5
costruito l'immobile. a sua Controparte_5 Controparte_5
volta concedeva in subappalto a i lavori in questione. Tale invero semplice CP_3
sequenza contrattuale ha rappresentato l'oggetto principale del processo. Il problema è nato dal fatto che già in sede ispettiva tale sequenza di negozi veniva Pt_2
disconosciuta dai pubblici ufficiali, nonostante l'esistenza di documentazione contraria, senza alcun approfondimento di alcun tipo, sul punto. Essenzialmente il leit motiv era che visto che il era il datore di lavoro, era essenzialmente tutta colpa Per_1
sua, conseguentemente non vi era necessità di scavare più in profondità ed approfondire se – alla luce dei reali rapporti contrattuali tra le parti – oltre al Persona_1
, vi era qualcun altro responsabile della sua morte. In realtà la
[...]
documentazione in atti consente – come detto – di ricostruire la reale vicenda pagina 6 di 16 contrattuale con un primo appalto intercorrente tra il proprietario degli immobili e ed un CP_6 Controparte_5
successivo subappalto da quest'ultima alla . Circa tale ultimo negozio vi CP_7
è in atti il preventivo di accettato da e datato 20.9.2019. Tale CP_3 CP_1
documento reca cancellata a penna la voce relativa alla fornitura di linee vita. Al contrario la difesa di depositava (quale proprio doc. 3) documento di CP_6
analoghe fattezze, apparentemente riconducibile ad e concretizzante un CP_3
preventivo di spesa per i lavori de quibus, sempre datato 24.7.2019, non rivolto tuttavia all'appaltatore bensì direttamente alla committenza, ossia al CP_1 CP_6
e da quest'ultimo accettato. Secondo la difesa del infatti, “…A seguire, CP_2 CP_5
sottopose a per l'approvazione, due preventivi: l'uno, di essa
[...] CP_6 CP_5
, datato 5 agosto 2019 (doc. 2), per la fornitura delle lastre di copertura per €
[...]
13.000,00, oltre IVA e l'altro di per la sola posa in opera, datato 24 luglio CP_7
2019, per € 13.900,00 oltre IVA (doc. 3); preventivi, entrambi sottoscritti per accettazione e conferimento dell'incarico dall'odierno resistente”.
pagina 7 di 16 La reazione della difesa era immediata ed avveniva tempestivamente alla CP_3
prima udienza, allorquando “l'avv. IANNE per parte convenuta il quale si CP_3
richiama ai propri atti disconosce integralmente il doc. n. 3 prodotto dalla difesa del sig. in quanto non proveniente dalla società e mai emesso;
nello CP_2 CP_3
specifico tale documento non indica il numero di protocollo 409 p19 che è il numero di protocollo assegnato al documento, che è presente nel documento n. 3 e 4 di parte CP_3
; il documento contestato si tratta di un documento manomesso, falsificato, falso
[...]
rispetto all'originale depositato da la manomissione riguarda CP_3
l'eliminazione del protocollo dall'originale e nel contenuto, difforme dall'originale; insiste nella chiamata in causa di terzo;
la firma di al contrario è corretta, CP_3
ma il documento contraffatto”. Ovvio pendant di tale documento era un contratto di sola fornitura di materiali tra e (e questo era il doc. 2 del CP_6 CP_1
. Il documento in questione veniva dunque prodotto in originale e depositato in CP_2
cancelleria nella sua forma cartacea. In seguito a tale produzione la difesa CP_3
al successivo verbale di udienza, dichiarava che “…avendo visionato l'originale dell'atto depositato dalla difesa del propone querela di falso in relazione al doc. CP_2
n. 2 (prodotto in originale in cancelleria il 25.11.2021) per gli stessi motivi già indicati nel precedente verbale”. All'esito dell'istruttoria orale, avendo questo giudice ritenuto rilevante ed ammissibile la querela di falso, veniva data la possibilità alla parte producente il documento, di scegliere se utilizzarlo o meno (ordinanza 16.5.2022). mentre all'udienza del 26.5.2022 dichiarava “di volersi avvalere dei CP_6
documenti oggetti di querela”, alla successiva udienza del 12.7.2022 dichiarava “di rinunciare ad avvalersi del documento dallo stesso prodotto al n. 3 così come depositato in data 25.11.2020 in originale”. Dunque, allo stato gli unici documenti contrattuali esistenti sono quelli che confermano – per iscritto e sottoscritti – l'esistenza di un subappalto da a ciò che presuppone – evidentemente e CP_1 CP_3
logicamente – a molte un appalto dal a Al contrario, come detto, CP_2 CP_1
Contr manca qualunque prova documentale che il rapporto si ebbe a svolgere a due tra pagina 8 di 16 ed il (il relativo contratto, querelato di falso, è stato abbandonato dal CP_3 CP_2
. L'unico dato che apparentemente stona con tale ricostruzione è il POS redatto CP_2
dalla stessa nella quale la committenza è individuata in ed è CP_3 CP_6
esclusa l'esistenza di “imprese subappaltatrici”. Tale documento non è, tuttavia, dirimente ai fini di causa, essendo stato lo stesso redatto per altri scopi (p.e. non era necessario dare atto dell'esistenza di un appaltatore) e non potendo lo stesso escludere che, nonostante quanto in esso si dichiarava, il complessivo assetto contrattuale tra le parti fosse più ampio, ossia quello risultante dalla documentazione in atti. D'altra parte sarebbe stato del tutto stonato rispetto alle prassi del settore l'esistenza di un rapporto orale diretto tra il d ed è proprio per questo che il primo depositò un CP_2 CP_3
contratto apocrifo intercorso tra sé ed che quest'ultima tacciò di falso ed il CP_3
conseguentemente abbandonò. Ciò che – oltre ad escludere in questa sede CP_2
l'esistenza giuridica di un tale documento – può e deve essere valorizzato in chiave probatoria ex art. 116, 2° comma c.p.c.. Né infine ha alcun senso giuridico o pratico quanto allegato da ossia che tra essa ed non intervenne mai CP_1 CP_3
alcun contratto di appalto, bensì solo un preventivo: il preventivo è firmato CP_3
per accettazione da e questo integra un vero e proprio accordo negoziale, CP_1
essendo peraltro necessari i soli elementi essenziali del contratto (ed infatti come visto il produce una sorta di “omologo” in questa sede, seppure tra altre parti, CP_2
qualificandolo come contratto di appalto); inoltre, nessuna utilità o senso compiuto ci sarebbe nel stata firmare – previa tragica modifica del testo con cancellazione proprio della voce “eventuale fornitura e posa in opera di sistema di ancoraggio (linea vita completa) in acciaio inox certificata secondo le normative… a corpo 3.950,00” – tale preventivo da parte di ove la stessa si fosse limitata a fare da tramite tra CP_1
ed il Sotto altra prospettiva, mai è stato contestato da CP_3 CP_2 CP_1
(che si è limitata a sostenere l'inidoneità degli elementi concordati a potere integrare un valido contratto di appalto: peraltro identica responsabilità deriverebbe all'appaltatore da un contratto di appalto invalido) di avere accettato una proposta in pagina 9 di 16 modalità non conforme (art. 1326, ultimo comma c.c.): evidentemente, che si raggiunse un accordo (anche oralmente all'esito di tale controproposta, evidentemente anche con la modalità di cui all'art. 1327 c.c.) sul contenuto della accettazione, è assolutamente pacifico (ed a questo punto non più contestabile), tanto che provvide ad CP_3
ordinare subito i materiali necessari e in alcuni di tali ordini e nelle relative fatture – tutte ovviamente ben precedenti il decesso del – compare l'indicazione, Per_1
quale cantiere luogo di consegna, di e (pur trattandosi di CP_6 CP_1
documentazione proveniente da terzi e, quindi, di prova atipica, dalla quale ricavare elementi di prova, la inequivocabile convergenza di tale documentazione fiscale con tutte le altre prove raggiunte sinora non può che confermare l'impianto motivazionale che da quegli elementi si ricava). In questo senso pure le prove testimoniali ed in particolare il teste il quale ha dichiarato che “io sono stato una volta sul Tes_1
Pers cantiere il giorno 22 luglio 2019 insieme al Sig. della per Controparte_8 CP_3
definire che tipologia di copertura fosse più idonea per quel capannone. Era presente anche il Sig. Una volta tornato in auto dal piazzale del capannone, il Sig. CP_2 [...]
ha chiamato a viva voce la chiedendo a chi doveva intestare Parte_4 CP_1
il preventivo per l'esecuzione dei lavori. Il riferimento della era il Geom. CP_1 CP_9
che rispose che il preventivo doveva essere intestato alla . In
[...] CP_1
conclusione, sulla base degli elementi documentali presenti, sulla base degli elementi documentali assenti e sulla base del (gravissimo) contegno processuale delle parti
( è possibile concludere sul punto accertando l'esistenza della catena Parte_5
contrattuale che vede il uale committente, quale appaltatore ed CP_2 CP_1 CP_3
quale sub appaltatore. Tanto premesso occorre ora esaminare le figure di
[...]
responsabilità addebitate dal ricorrente ai tre convenuti. Sulla responsabilità di CP_3
non vi sono in realtà particolari dubbi o questioni, trattandosi del datore di
[...]
lavoro (e salvo quanto oltre si dirà sulla responsabilità nei confronti dei congiunti dell'amministratore). Sulla responsabilità degli altri due convenuti si osserva quanto segue. Circa il committente il ricorrente ha invocato alcune omissioni in CP_6
pagina 10 di 16 tema di sicurezza (“Nello specifico il sig. , in qualità di proprietario, CP_6
ometteva sia la redazione del DUVRI ex art. 26 d.lgs 81/2008 che la nomina del
Coordinatore per la Progettazione e il Coordinamento in fase di Esecuzione come indicato dall'art. 90, co 4^ d. lgs 81/2008”). Circa l'art. 90, 4° comma, va premesso che tale disposizione prevede che “Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di piu' imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98”. Considerato come per impresa esecutrice va intesa, ai sensi della definizione di cui all'art. 89, 1° comma lettera 1-bis come l'“impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali”, va sicuramente escluso che sul cantiere fosse presente un'altra impresa esecutrice diversa da (che aveva ricevuto da l'integralità dei CP_3 CP_1
lavori da eseguirsi). Dunque, non era necessaria alcuna nomina di un coordinatori per l'esecuzione dei lavori. D'altra parte è facile notare come nel caso di specie l'incidente non avvenne per un tema o un problema di coordinamento esecutivo tra imprese diverse operanti sullo stesso cantiere, bensì esclusivamente perché il soggetto che operava nel cantiere non aveva adempiuto i propri obblighi in materia di sicurezza. Nemmeno era il a dovere predisporre un eventuale DUVRI, posto che ai sensi del 3° comma CP_2
dell'art. 26 tale obbligo non spetta al proprietario del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, bensì esclusivamente al “datore di lavoro committente”, figura quest'ultima non ricoperta dal posto che lo stesso non era datore di lavoro di CP_2
alcuno (art. 2, lettera b): “«datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”). D'altra parte, tale omissione – nel caso di specie – non potrebbe comunque dirsi causalmente riconducibile all'evento mortale che ha colpito il lavoratore. Infatti, a livello teorico, il POS redatto da già prevedeva CP_3
pagina 11 di 16 esaurientemente il rischio di caduta e le necessità necessarie ad ovviare allo stesso e fu dunque una esclusiva omissione in fase esecutiva (omesse verifiche di cantiere + omessa adozione dei dispositivi di sicurezza) a causare l'incidente. Diverso discorso va fatto per Quest'ultima, infatti, datore di lavoro dell'impresa affidataria, ex art. CP_1
97 D.LGS. n. 81/2008, avrebbe dovuto “verifica[re] le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento”. Adempimento in relazione al quale non vi è alcuna prova di svolgimento di alcunché. Inoltre, si tratta di una obbligazione relativa alla fase concreta ed esecutiva dell'appalto e la stessa si pone a piedi pari nella catena causale degli eventi che ha portato alla morte del , essendo evidente che, se Per_1 CP_1
avesse visionato il cantiere e verificato le condizioni di sicurezza del tetto prima dell'inizio dei lavori di sistemazione dello stesso, avrebbe impedito l'evento mortale.
Non sussiste l'eccepito rischio elettivo, essendosi il limitato, Persona_1
dal punto di vista lavorativo, a lavorare sul tetto e a non osservare le prescrizioni in tema di sicurezza (ciò che purtroppo avviene frequentissimamente), peraltro da lui stesso teoricamente previste (teste : “Avrebbe dovuto farlo perché rispettando il Tes_2
piano operativo di sicurezza che aveva predisposto, avrebbe dovuto predisporre una linea vita provvisoria a cui agganciarsi come misura di sicurezza. ADR. “ Il giorno dell'infortunio abbiamo acquisto in cantiere il POS. A pag. 6 vengono indicate in maniera generica le attrezzature che dovevano essere utilizzate nel cantiere tra cui la linea vita e le imbragature. In maniera più specifica, in merito alle varie fasi di lavoro del cantiere, viene indicato l'uso della misura di sicurezza della linea vita, a pag.16 , relativa alla rimozione delle lastre di copertura ed a pag. 17 relative alla posa della nuova copertura”). Devono ora esaminarsi le ripartizioni di responsabilità. CP_3
rappresentata dallo stesso , non risulta responsabile nei Persona_1
confronti dello stesso , né nei confronti dei suoi parenti. Persona_1
Infatti, qui l'unico titolo di responsabilità della sarebbe rappresentato CP_3
dall'agire volontario del proprio amministratore (unico e che non aveva altri soggetti –
pagina 12 di 16 o almeno mai è stato allegato il contrario – dal quale prendere istruzioni ed ordini) e, dunque, non possono ravvisarsi scarichi di responsabilità sull'ente dallo stesso all'epoca rappresentato (peraltro, in fattispecie non identica ma ragionando sugli stessi principi: “In materia di responsabilità civile, nell'ipotesi di concorso della vittima di un illecito mortale nella produzione dell'evento dannoso, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, patito “iure proprio” dai familiari del deceduto, deve essere ridotto in misura corrispondente alla parte di danno cagionato da quest'ultimo a sé stesso, ma ciò non per effetto dell'applicazione dell'art. 1227, comma
1, c.c., bensì perché la lesione del diritto alla vita colposamente cagionata da chi la vita perde non integra un illecito della vittima nei confronti dei propri congiunti, atteso che la rottura del rapporto parentale ad opera di una delle sue parti non può considerarsi fonte di danno nei confronti dell'altra, costituendo una conseguenza di una condotta non antigiuridica”: Cass. n. 9349/2017, con la precisazione che se anche è vero la rottura volontaria del rapporto parentale ad opera di chi è parte dello stesso può bene essere fonte di danno nei confronti del familiare – e qui vi è invero una giurisprudenza ormai sterminata sulla risarcibilità del danno da omesso riconoscimento della paternità
– il principio dettato dalla S.C. va aggiornato e rettificato nel senso che del danno parentale subito dal familiare a causa di una perdita del legale determinata ad opera del comportamento volontario di chi è parte di quel rapporto, non può evidentemente rispondere un terzo, salvo che e solo nella misura in cui – quota – anche quest'ultimo risulti responsabile del danno). Del tutto irrilevante che nel POS sia stato indicato, in seguito all'indicazione del deceduto quale datore di lavoro, come “preposto” un lavoratore straniero di (tal : è pacifico (v. teste CP_3 Persona_2
; v. accertamenti dell' e SIT;
v. teste : “AD: “ Tes_2 Pt_2 Persona_3 Persona_3
Perché il doveva posizionare la rete?” Risponde.” Lui era il capo io sono Per_1
un operaio”) che fosse l'amministratore nel frangente ad impartire gli ordini agli altri operai presenti in cantiere (mentre il fantomatico “preposto” neppure operava nel cantiere al momento dell'incidente, essendo ivi presenti esclusivamente il DE
pagina 13 di 16 , e . In conseguenza del rigetto Persona_1 Persona_3 Parte_6
della domanda nei confronti di viene assorbita la domanda di manleva da CP_3
quest'ultima proposta nei confronti del proprio assicuratore Controparte_10
Resta da quantificare la responsabilità di in relazione a quella dello stesso CP_1
. Da questo punto di vista le due responsabilità sono Persona_1
concorrenti e paritarie, essendo indubitabile che se avesse adempiuto i suoi CP_1
doveri l'evento non si sarebbe verificato. Dunque, deve rispondere nella CP_1
misura del 50 % nei confronti del ricorrente.
***
L'accertamento di fatto appena esposto è stato confermato dalla sentenza della Corte
d'appello di Bologna n. 548/2024, con la quale si è tuttavia ritenuta la responsabilità anche di , in definitiva individuando per il , CP_6 Per_1 CP_1
una responsabilità paritaria nella causazione dell'evento nella misura di 1/3 CP_2
ciascuno.
Alla motivazione della sentenza di appello – in atti – deve farsi integrale rinvio per quanto riguarda le ragioni della colpevolezza del (essenzialmente il non avere CP_2
nominato un coordinatore per l'esecuzione dei lavori).
Ad invece non va ascritta alcuna responsabilità. CP_3
A tali sentenze, quindi, si rinvia per la condivisione nel risultato accertativo, ai fini della presente motivazione, essendo irrilevante che sia stato proposto ricorso per cassazione
(in particolare dal er contestare la propria responsabilità). CP_2
***
Deve ora passarsi alla determinazione del danno.
pagina 14 di 16 Fondata si rileva la domanda relativa al danno non patrimoniale, atteso il ruolo familiare del defunto rispetto all'odierna ricorrente (figlio).
Devono essere utilizzate sul punto le nuove tabelle del Tribunale di Milano che prevedono il sistema a punti in tema di perdita del rapporto parentale e relativo danno.
La ricorrente all'epoca del fatto aveva 68 anni, mentre il figlio 38.
Nel caso di figli il valore del punto base è di € 3.911,00.
La valutazione, considerando una situazione normale (non risultano né in senso positivo né in senso negativo situazioni di distacco familiare o di legame che eccede la normalità, né la relazione psicologica in atti induce a considerare da questo punto di vista ulteriori e diversi elementi, né le prove orali – non ammesse in quanto irrilevanti – in quanto esse non fanno che tratteggiare un normale rapporto tra genitore e figlio adulto non convivente), è la seguente:
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 16
Punti in base all'età della vittima: 22
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 47
IMPORTO del RISARCIMENTO € 242.482,00
La somma (determinata all'attualità) va devalutata sino alla data dell'incidente e poi dotata di interessi sulle somme via via annualmente rivalutate sino alla data odierna, per totali € 266.484,68.
Tali somme vanno ridotte di 1/3 quale frazione di responsabilità ascrivibile allo stesso
. Per_1
In conclusione, la domanda va accolta come segue entro il limite di € 177.656,45.
pagina 15 di 16 La domanda relativa al rimborso della somma di € 408,00 corrisposta nel 2023 (prima dell'instaurazione della causa) ad una psicologa al fine di documentare un particolare stato di prostrazione psicologica della ricorrente non appare rimborsabile, essendo del tutto inutile ai fini del decidere, come sopra evidenziato;
non vi è peraltro alcuna prova del pagamento della somma in questione (la difesa ricorrente ha depositato una mera notula pro forma).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in relazione al valore riconosciuto in sentenza.
Le spese di vanno compensate attesa l'eccezionalità della situazione di CP_7
specie ed i rapporti tra le parti così come esposti nella motivazione della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna e al pagamento in Controparte_4 CP_6
favore della ricorrente della somma di € 177.656,45, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo;
2) respinge la domanda nei confronti di e compensa le relative CP_7
spese di lite;
3) condanna e a rimborsare alla Controparte_4 CP_6
ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 1.686,00 per spese ed € 10.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Ravenna, 8 luglio 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
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