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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/10/2025, n. 2903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2903 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Sezione Prima Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Sezione Prima Civile, in funzione di Giudice Unico e in persona del dott. Francesco Cavone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine n. 2510 dell'anno 2012 vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Parte_1 C.F._1
AR ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Arnesano (LE) alla via Roma n. 56, come da procura in atti;
– ATTRICE –
E
(C.F.: ), in proprio e quale erede di Controparte_1 C.F._2
, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avv.ti Sergio Persona_1
NO e PA MM ZO, come da procura in atti;
– CONVENUTA –
contumace; Controparte_2
- ER HI - All'udienza del 16.10.2025, celebrata con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni dalle parti processuali come da note scritte allegate cui ci si riporta, la causa è stata discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice, premesso in particolare:
- che tra i fratelli e erano Persona_2 Persona_1 Parte_1
insorti profondi contrasti di carattere economico sfociati anche in sede penale a seguito di denunce querele sporte da nei confronti del fratello Persona_1
, confluite in un procedimento penale definito per intervenuta Per_1
prescrizione dei reati ipotizzati;
- che alla fine degli anni 50 era emigrato in Germania dove Persona_2
trascorse gran parte della sua esistenza lavorando come imbianchino e in cui contrasse matrimonio dal quale nacque la figlia CP_2
- che a partire dall'anno 1988 percepiva in Germania una pensione di invalidità; con l'aggravarsi della malattia veniva convinto dal fratello a ritornare Per_1
in Italia per ricevere una migliore assistenza sanitaria presso una casa di cura ubicata in provincia di Lecce, fino a quando la sorella non decise di Parte_1
trasferirlo a Milano per accudirlo personalmente presso la propria residenza;
- che nel periodo di residenza in Germania nell'anno 1997 Persona_2
consegnava al fratello la somma di 50 milioni di lire per l'acquisto e Per_1
la ristrutturazione di una unità immobiliare in Ugento alla via Cesare Battisti n.
77; immobile che, contrariamente alle intese intercorse, veniva però intestato da a sè stesso;
Parte_2
- che tale situazione, aggravata da contrasti anche sulle spese di ristrutturazione sostenute, davano origine ad un procedimento civile iscritto al R.G. n. 5520/2000 presso la Sezione distaccata di Casarano del tribunale salentino che si estingueva per mancata riassunzione a seguito di interruzione processuale intervenuta per la morte di avvenuta in data 23.8.2007; Persona_2 - che in data 22.12.1998 conferiva una procura speciale ai Persona_2
coniugi e per l'incasso della pensione e di Persona_1 Controparte_1
qualsiasi altra somma a lui dovuta dalle autorità tedesche;
procura revocata soltanto in data 7.5.2002;
- che i procuratori, approfittando del precario stato di salute del congiunto, abusavano dei poteri di rappresentanza conferiti con conseguenze rilevanti sul patrimonio del mandante;
- che in data 7.4.2008 veniva pubblicato il testamento olografo redatto da in data 30.11.2005, con nomina dell'attrice quale erede Persona_2
universale del testatore, con espresso incarico testamentario di riversare alla figlia quanto a quest'ultima spettante a titolo successorio;
CP_2
- che rimanevano senza esito i tentativi di ottenere dai coniugi Controparte_3
la restituzione dei beni caduti in successione in loro possesso e costituiti specificamente da somme di denaro ammontanti complessivamente ad euro
85.832,43 nonché dall'immobile acquistato in Otranto con provvista del de cuius ma intestato abusivamente a Persona_1
evocava in giudizio e chiedendo di ordinare ai Persona_1 Controparte_1
convenuti di consegnare all'attrice, quale erede universale di le Persona_3
somme di denaro del de cuius in loro possesso e di ritrasferire in suo favore la proprietà dell'immobile oggetto di giudizio ovvero di consegnare le somme derivanti dalla vendita dello stesso, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio il convenuto contestando integralmente il Persona_1
contenuto dell'atto di citazione, eccependo in via preliminare la nullità e l'annullabilità del testamento olografo per eterografia della sottoscrizione, per incapacità naturale temporanea del testatore e infine per insussistenza nel patrimonio ereditario dei beni indicati in testamento;
eccepiva inoltre la prescrizione del diritto al conferimento del bene immobile, concludendo per il rigetto della domanda in quanto infondata;
spiegava infine una domanda riconvenzionale volta all'accertamento e alla condanna dell'attrice al pagamento delle somme dovute dal de cuius per le attività di assistenza e rappresentanza dallo stesso prestate in suo favore, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva altresì in giudizio la convenuta contestando tutto quanto Controparte_1
ex adverso dedotto, dichiarandosi estranea ai fatti oggetto di causa, eccependo la nullità
e/o annullabilità del testamento olografo apparentemente redatto da Persona_2
con conseguente difetto di legittimazione attiva dell'attrice, la prescrizione del diritto azionato in giudizio e la mancanza dei relativi presupposti giuridici e fattuali non trattandosi di beni caduti in successione ereditaria e chiedendo quindi il rigetto della domanda oggetto di giudizio;
spiegava infine una domanda riconvenzionale volta ad ottenere il risarcimento del danno per lite temeraria quantificato in euro 20.000,00 o nella somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, vinte le spese di lite.
La causa veniva istruita con i soli documenti prodotti nella fase introduttiva del giudizio, essendo state le richieste di prova successivamente avanzate dalle parti processuali rigettate in sede istruttoria.
Integrato il contraddittorio con la chiamata in causa di figlia contumace CP_2
del testatore, e ritenuta la causa di competenza monocratica, avendo l'eccezione di nullità del testamento sollevata dai convenuti finalità meramente difensive in quanto volta all'esclusivo fine di paralizzare l'azione intentata dall'attrice per la consegna dei beni ereditari indicati in testamento, all'udienza del 16.10.2025 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., una volta precisate le conclusioni dalle parti processuali come da note scritte allegate cui ci si riporta, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
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L'azione proposta in giudizio dall'attrice non è fondata e deve quindi essere rigettata.
Alla luce delle risultanze probatorie emerse grazie alla documentazione acquisita in giudizio, risulta acclarata la circostanza che il testamento olografo apparentemente redatto da in data 30 novembre 2005 e pubblicato in data 7 aprile Persona_2
2008 è destinato ad essere improduttivo di effetti, avendo per oggetto beni non facenti parte del patrimonio ereditario al momento della morte del de cuius avvenuta in data
23 agosto 2007.
Quanto al bene immobile ubicato in Ugento alla via Cesare Battisti n. 77, che l'attrice sostiene essere stato acquistato e ristrutturato con denaro consegnato dal fratello e abusivamente intestato a sé stesso da parte del convenuto, occorre Per_2
evidenziare che il procedimento civile iscritto al R.G. n. 5520/2000 presso la Sezione
Distaccata di Casarano del Tribunale di Lecce, intentato da nei Persona_2
confronti dell'odierno convenuto nel lontano anno 2000 per acclarare l'effettiva proprietà dell'immobile de quo, veniva dichiarato estinto per mancata riassunzione a seguito dell'interruzione dichiarata in sede processuale per l'intervenuta morte dell'attore.
Quanto alle somme incassate dal convenuto in virtù della procura rilasciata dal fratello invalido durante il suo soggiorno in Italia presso una casa di cura ubicata in provincia di Lecce (somme che secondo l'attrice sarebbero ammontanti complessivamente ad euro 85.832,43), occorre considerare che tali somme erano comunque destinate all'assistenza sanitaria e personale dell'avente diritto;
assistenza che pacificamente veniva effettivamente prestata in suo favore.
Nessun contributo probatorio può essere inoltre tratto dalle denunce querele sporte da nei confronti del fratello , essendosi chiuso il relativo Persona_2 Per_1
procedimento penale per prescrizione, senza alcun accertamento nel merito relativamente ai fatti oggetto di denuncia.
Alla luce delle medesime risultanze processuali devono essere rigettate anche le domande riconvenzionali rispettivamente spiegate dai convenuti nei confronti dell'attrice.
Quanto alla domanda riconvenzionale già spiegata dal convenuto Persona_1
(deceduto nel corso del presente giudizio), occorre evidenziare da un lato la mancanza di prove in ordine alle somme dallo stesso impiegate per l'assistenza sanitaria e personale del fratello eccedenti quanto dallo stesso incassato su delega di Per_2
quest'ultimo (per pensione e altro), e, dall'altro, che si tratterebbe comunque di prestazioni rese in adempimento di una obbligazione naturale, visti i rapporti di parentela e di armoniosa cordialità esistenti all'epoca dei fatti.
Radicalmente infondata è infine la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta per il risarcimento del danno da lite temeraria, stante la complessità dei fatti oggetto della presente causa, tale da escludere all'evidenza i presupposti previsti dall'art. 96
c.p.c.
Per le medesime ragioni, stante in particolare anche la soccombenza reciproca, sussistono motivi per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice Unico, disattesa, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo sulla causa iscritta al R.G. n. 2510/2012, assorbita ogni ulteriore domanda o eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda principale e le domande riconvenzionali;
2) compensa in modo integrale le spese di lite tra le parti processuali.
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Così deciso in Lecce il 17.10.2025.
IL GIUDICE
Dott. Francesco CAVONE