Sentenza 17 settembre 2024
Massime • 1
L'intervenuta risoluzione del mutuo fondiario, ex art. 1456 c.c., non incide sull'obbligo contrattuale del mutuatario di restituzione della somma mutuata, né rende totalmente inefficaci le pattuizioni contrattuali, con la conseguenza che l'atto pubblico che le contiene mantiene i propri requisiti di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/09/2024, n. 24942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24942 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2024 |
Testo completo
- ricorrente -
contro B2 KAPITAL INVESTMENT S.R.L., già SPV PROJECT 1609 S.R.L., rappresen- tata e difesa dall’avv. Cinzia IA Bernini Asti, con domicilio digitale cin- zia.berniniasti@lecco.pecavvocati.it - controricorrente e ri- corrente incidentale- e contro IL D’ANNA, rappresentata e difesa dall’avv. Valentina Quattrocolo, con domicilio digitale avv.quattrocolo@ordineavvocatibopec.it
- controricorrente -
Civile Sent. Sez. 3 Num. 24942 Anno 2024 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: FANTICINI GIOVANNI Data pubblicazione: 17/09/2024 2 avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1410 del 23/6/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/6/2024 dal Consigliere Dott. Giovanni Fanticini;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Anna IA LD, che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi, principale (in relazione al secondo motivo) e incidentale;
uditi i difensori delle parti e lette le memorie. FATTI DI CAUSA 1. La MI AN S.C., con precetto del 27/7/2015, intimava a LI D’Anna il pagamento della somma di Euro 905.550,09 (oltre accessori), do- vuta in forza del contratto di mutuo fondiario stipulato il 4/7/2006 e risolto il 14/7/2009 dalla banca, la quale si era avvalsa della clausola risolutiva espressa del negozio in conseguenza degli inadempimenti del mutuatario. 2. Nel precetto la creditrice dava atto di un successivo accordo, siglato il 4/11/2011 e risolto dall’istituto di credito, col quale il D’Anna si impegnava a restituire ratealmente la somma di Euro 660.000, sia per il debito inerente al mutuo, sia per quello facente capo all’apertura di credito concessa alla Italia Italia Collection S.r.l., per la quale l’intimato aveva prestato garanzia come terzo datore di ipoteca (in relazione a quest’ultimo debito, la banca notificava, il 27/7/2015, un distinto atto di intimazione). 3. LI D’Anna proponeva opposizione ex art. 615, comma 1, cod. proc. civ., sostenendo che il contratto di mutuo fondiario, azionato come titolo esecutivo, era stato “superato” dal successivo accordo del 4/11/2011, avente il carattere di transazione novativa, di talché la MI AN non aveva diritto di agire in executivis in forza dell’originario titolo negoziale. 4. La banca convenuta contestava il carattere novativo dell’accordo del 4/11/2011, con la conseguenza che – risolto detto patto per inadempimento – era consentito alla creditrice pretendere l’esecuzione coattiva dell’obbli- gazione dedotta nel mutuo fondiario originario. 3 5. Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 20166 del 13/2/2017, escludeva il carattere di transazione novativa dell’accordo del 4/11/2011 e respingeva l’opposizione. 6. La Corte d’appello di Bologna, con la sentenza n. 1410 del 23/6/2022, dichiarava inammissibile l’intervento spiegato dalla B2 Kapital S.r.l., rap- presentante di B2 Kapital Investment S.r.l., già SPV Project 1609 S.r.l., asseritamente cessionaria del credito di MI AN, in ragione del difetto di prova circa l’inclusione del credito azionato nel contratto di cessione, e accoglieva l’impugnazione di LI D’Anna, conseguentemente dichiarando l’insussistenza del diritto di agire in executivis della banca in forza del mutuo azionato. 7. Avverso la predetta decisione, MI AN S.C. proponeva ricorso per cassazione, basato su cinque motivi. 8. Alle censure svolte dalla ricorrente aderiva la B2 Kapital Investment S.r.l. (già SPV Project 1609 S.r.l.), che formulava anche un ulteriore motivo di ricorso incidentale avverso la declaratoria di inammissibilità del suo in- tervento in appello. 9. Con distinti controricorsi LI D’Anna resisteva alle avversarie im- pugnazioni. 10. Il Pubblico Ministero, con la sua memoria e anche all’udienza, concludeva per l’accoglimento dei ricorsi, principale (in relazione al secondo motivo) e incidentale. 11. Le parti depositavano memorie ex art. 378 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per invalidità della procura conferita al difensore di MI AN dal rappre- sentante della banca RG IV, la cui procura speciale è limitata – secondo il controricorrente D’Anna – a controversie di valore non superiore a Euro 500.000,00. 4 2. Infatti, nella procura speciale del 20/5/2014 a ministero del notaio Valeriani si legge che al procuratore speciale IV l’istituto di credito aveva conferito il potere di «rappresentare la AN avanti qualsivoglia Au- torità Giudiziaria … in ogni e qualsivoglia controversia o vertenza in cui la AN fosse, a qualunque titolo, coinvolta, con ogni più ampia facoltà al riguardo e quindi esemplificativamente: … rendere il giuramento suppleto- rio, sino al limite di valore di Euro 500.000,00»; risulta così evidente che quest’ultimo limite non riguarda la rappresentanza in generale (consentita in maniera assai ampia), bensì quello individuato a norma dell’art. 241 cod. proc. civ. per il giuramento suppletorio (segnatamente, sub specie di giu- ramento estimatorio ex artt. 2736, n. 2), cod. civ. e 241 cod. proc. civ.). 3. Parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità del ricorso inci- dentale della B2 Kapital Investment S.r.l. 4. Il controricorso della predetta società è, in parte, adesivo alle censure della MI AN (di cui si chiede l’accoglimento), ma – in relazione alla censura aggiuntiva attinente alla condanna solidale alle spese (esaminata nel prosieguo) – costituisce impugnazione autonoma della statuizione, la cui proposizione deriva dall’interesse a incidere l’affermata solidarietà ri- spetto ai costi del giudizio;
infatti, in base alle statuizioni di Cass., Sez. U, Sentenza n. 8486 del 28/03/2024 (che ribadisce il principio di Cass., Sez. U, Sentenza n. 24627 del 27/11/2007, Rv. 600589-01), riguardanti proprio il caso di coobbligato solidale, l’impugnazione incidentale tardiva è ammis- sibile anche quando riveste le forme dell’impugnazione adesiva rivolta con- tro la parte destinataria dell’impugnazione principale, a condizione che l’in- teresse alla sua proposizione sorga dall’impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell’assetto delle situazioni giuridi- che originariamente accettate. 5. Col primo motivo, la ricorrente MI AN formula «Eccezione di giu- dicato esterno giudicato della sentenza n. 20972/2017, del 7/11/2017, emessa dal Tribunale Civile di Bologna, a rigetto dell’opposizione promossa da Italia Italia Collection S.r.l. e il sottostante principio di diritto.». 5 6. La censura è inammissibile. 7. Infatti, «il principio della rilevabilità in sede di legittimità del giudicato esterno, sempre che questo risulti dagli atti comunque prodotti nel giudizio di merito, deve essere coordinato con l’onere di completezza e autosuffi- cienza del ricorso, per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudi- cato deve indicare il momento e le circostanze processuali in cui i predetti atti siano stati prodotti, senza possibilità di depositare per la prima volta la sentenza in sede di legittimità, atteso che tale facoltà è consentita solo in caso di giudicato successivo alla sentenza impugnata.» (Cass., Sez. 3, Or- dinanza n. 15846 del 06/06/2023, Rv. 667811-01). 8. Nella fattispecie, la ricorrente non allega, né prova, di avere prodotto la decisione invocata come res iudicata (peraltro, passata in giudicato molto prima dell’impugnata decisione della Corte d’appello di Bologna) nei gradi di merito, né di avere fornito gli elementi per consentire l’estensione del dedotto giudicato a soggetti che non erano parte del relativo giudizio. 9. Col secondo motivo, la MI AN deduce «Violazione e falsa appli- cazione degli articoli 1454 e 1976 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento al diritto della AN di procedere alla risoluzione per inadempimento dell’accordo del 4/11/2011 e, quindi, di agire in forza del mutuo fondiario sottoscritto in data 4/7/2006.». 10. Col terzo motivo, la MI AN deduce «Violazione e falsa ap- plicazione degli articoli 1362 e 1366 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere i giudici di seconde cure limitato l’interpretazione dell’ac- cordo del 4/11/2011 al suo dato letterale, omettendo di valutare, interve- nutane la risoluzione, la reale intenzione dell’Istituto di Credito di non ri- nunciare alla maggior somma dovuta in forza del mutuo fondiario e, quindi, di procedere esecutivamente, in forza di tale titolo esecutivo.». 11. Entrambe le censure sono inammissibili per plurime ragioni. 12. In primis, l’accordo del 4/11/2011 – che nella tesi della ricor- rente è stato malamente interpretato dal giudice d’appello – non è stato 6 riportato nell’atto introduttivo, impedendo così alla Corte di esaminare com- piutamente le censure;
detto esame, comunque, è consentito soltanto entro i ristretti limiti in cui è possibile, in sede di legittimità, una riconsiderazione (che, peraltro, dev’essere correttamente richiesta;
v., tra le altre, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 34687 del 12/12/2023, Rv. 669654-01, e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 13603 del 21/05/2019, Rv. 653922-01) dell’interpretazione data all’accordo (lettura che, nel caso, è oltretutto manifestamente plausi- bile in ragione della riconosciuta prevalenza delle espressioni letterali). 13. Dalla predetta lacuna discende, poi, l’apoditticità dei motivi, che si limitano a contrapporre all’interpretazione data dal giudice d’appello la diversa lettura della MI AN, anziché analizzare e confutare in maniera specifica le argomentazioni della Corte territoriale. 14. Infine, si deduce la violazione dell’art. 1976 cod. civ., senza però contrastare la ratio decidendi che ha escluso la qualificabilità del menzionato accordo come transazione, mancando reciproche concessioni. 15. Col quarto motivo, la banca deduce «Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111, comma 6, Cost., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per motivazione appa- rente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile nella parte in cui si con- sidera la risoluzione del contratto di mutuo fondiario come causa di cadu- cazione dello stesso titolo esecutivo.». 16. La censura è fondata. 17. Per escludere l’attitudine del mutuo fondiario del 4/7/2006 a fondare l’obbligazione di restituzione della somma mutuata, la Corte d’ap- pello di Bologna ha fornito la seguente motivazione: «Poiché l’accordo (del 4/11/2011) riguarda rapporti già risolti, incongruo è il riferimento all’istituto della novazione, posto che, per effetto della risoluzione le obbligazioni ori- ginarie erano venute meno, ad esse si sostituivano per legge gli obblighi restitutori conseguenti alla risoluzione, e non v’era, quindi, alcunché da “no- vare”. … Ritiene, pertanto, la Corte che il 4-11-2011 le parti abbiano sem- 7 plicemente concordato sull’ammontare dell’obbligazione restitutoria gra- vante su D’Anna LI, per entrambi i rapporti precedentemente risolti. Essendo venuti meno, questi ultimi non potevano, infatti, essere più causa di obbligazioni, ma alla risoluzione degli originari contratti si accompagnava, per legge, un obbligo restitutorio sul quale con la scrittura 4-11-2011 le parti concordavano. Il credito indicato nel precetto opposto è stato, invece, fondato sulle obbligazioni nascenti da un rapporto all’epoca risolto da tempo, quindi su un titolo non più esistente.». 18. La motivazione è intrinsecamente contraddittoria e, come tale, illogica, oltre che inidonea a scalfire un consolidato orientamento di legitti- mità. 19. Infatti, si afferma che le obbligazioni del mutuo non potevano avere effetto perché il contratto era stato risolto e che residuavano soltanto «gli obblighi restitutori conseguenti alla risoluzione», senza però conside- rare che proprio l’obbligazione restitutoria degli importi mutuati formava oggetto del precetto. 20. La Corte bolognese confonde l’obbligazione contrattuale di re- stituzione rateale in capo al mutuatario ex art. 1813 cod. civ. (che sorge con la traditio dell’importo mutuato attraverso la creazione di un titolo di disponibilità a favore del mutuatario, atto che ex se comporta l’uscita del denaro dal patrimonio dell’istituto di credito mutuante e la sua acquisizione al patrimonio del mutuatario;
v., ex multis, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9229 del 22/03/2022, Rv. 664557-01) con l’obbligazione restitutoria che deriva in conseguenza della risoluzione del medesimo contratto e finisce con con- cludere (paradossalmente) che la restituzione delle somme mutuate non è dovuta. 21. Il giudice d’appello si discosta, senza fornire alcuna motiva- zione, dalle statuizioni di questa Corte, secondo cui «In tema di mutuo fon- diario, l’esercizio, da parte dell’Istituto di credito mutuante, della condizione risolutiva prevista dall’art. 15 del d.P.R. n. 7 del 1976 (applicabile nella fat- tispecie “ratione temporis”) nell’ipotesi di inadempimento del mutuatario, 8 determina la risoluzione del rapporto di mutuo, con la conseguenza che il mutuatario deve provvedere, oltre al pagamento integrale delle rate già scadute (non travolte dalla risoluzione, che non opera retroattivamente nei contratti di durata, quali il mutuo) alla immediata restituzione della quota di capitale ancora dovuta, ma non al pagamento degli interessi conglobati nelle semestralità a scadere, dovendosi invece calcolare, sul credito così determinato, gli interessi di mora ad un tasso corrispondente a quello con- trattualmente pattuito, se superiore al tasso legale, secondo quanto previ- sto dall’art. 1224, primo comma, cod. civ.». (Cass., Sez. U, Sentenza n. 12639 del 19/05/2008, Rv. 603306-01; nello stesso senso, Cass, Sez. 1, Sentenza n. 20449 del 21/10/2005, Rv. 583852-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25412 del 12/11/2013, Rv. 628706-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 96 del 04/01/2022, Rv. 663501-02). 22. Univoca giurisprudenza di legittimità, dunque, ravvisa nella ri- soluzione del mutuo, contratto di durata, un effetto ex nunc, che non rende totalmente inefficaci le pattuizioni negoziali, né priva l’atto pubblico che le contiene dei requisiti di titolo esecutivo ex art. 474 cod. proc. civ. 23. In accoglimento del quarto motivo, perciò, la sentenza impu- gnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa com- posizione, per nuovo esame, nonché per la regolazione delle spese del giu- dizio, incluse quelle di legittimità. 24. Resta assorbito il quinto motivo del ricorso. 25. Passando al ricorso incidentale, con la propria censura la B2 Ka- pital Investment S.r.l. deduce «violazione o falsa applicazione dell’art. 4 decreto ministeriale 5 aprile 2014 n.55 del Ministero della Giustizia come modificato dal dm 37/2018 e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso alle- gate, art. 91 c.p.c., art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c.». 26. Il motivo è inammissibile. 27. Secondo la ricorrente incidentale, la declaratoria di inammissi- bilità dell’intervento della B2 Kapital Investment S.r.l. è errata perché ba- sata sul fatto che quest’ultima «non abbia dato prova dell’essere succeduta 9 nel credito per il quale è causa, [e] quindi non abbia provato la propria legittimazione ad intervenire ex art. 111, 3° comma cpc. … In alcuna parte viene asserito che il credito per cui è causa rientra nell’oggetto di tale ces- sione», mentre la società sostiene di aver dimostrato la titolarità del credito, in forza di successione a titolo particolare, producendo come allegato alla memoria di replica alla conclusionale un’attestazione di MI AN sulle posizioni cedute (tra le quali i rapporti facenti capo a D’Anna), reputata «tardiva» dal giudice di secondo grado. 28. In violazione dell’art. 366 cod. proc. civ., la società non ha indi- cato nel ricorso introduttivo i presupposti che (nella sua tesi) avrebbero consentito di ritenere tempestiva la produzione della menzionata attesta- zione (allegata solo all’atto difensivo finale per esplicita ammissione della ricorrente incidentale). 29. Si deve dare atto, perciò, della sussistenza dei presupposti pro- cessuali per il versamento, da parte della sola ricorrente incidentale ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso incidentale, ove dovuto, a norma dell’art.
1-bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte, dichiara inammissibili il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso principale;
accoglie il quarto motivo;
dichiara assorbito il quinto motivo;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ri- corrente incidentale ed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo 10 a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso incidentale a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,