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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 03/10/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente rel.est.
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 498 del ruolo di volontaria giurisdizione dell'anno
2024 tra
( , nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Lanusei Via Roma n.29, presso lo Studio Legale rappresentata e difesa, Controparte_1 congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Marco Pistis e Roberto Pistis in virtù di procura in atti;
Ricorrente
e
( , nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Via G. Mameli n.26 a Tortolì, presso lo Studio dell'Avv. Efisia Congiu che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Bruno Pilia in virtù di procura in atti;
Resistente
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: cessazione degli effetti civili del matrimonio – materia famiglia.
Conclusioni congiunte come da condizioni consensualmente stabilite con ricorso cumulativo per separazione e divorzio, così come confermate all'udienza del 23.09.2025 tenutasi a trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE Emerge dagli atti che: le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Tortolì il 8.06.1991, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n.18, parte 2, Serie A, Vol.1, Uff.1, anno 1991
(estratto del matrimonio prodotto), in regime di comunione dei beni;
dall'unione sono nati (il 21.08.1991) e (il 10.05.1998), tutti e due maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti.
Le parti, con ricorso cumulativo per separazione e divorzio del 12.12.2024 hanno chiesto al
Tribunale di Lanusei che, sussistendo i presupposti di legge e trascorsi i termini di cui all'art. 473- bis.49 e della L. 898/70 e successive modifiche art. 3 n.2) lettera b), venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili alle medesime condizioni della sentenza di separazione, così come confermate all'udienza tenutasi con trattazione scritta del 23.09.2025, del seguente tenore:
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
- sarà tenuto a pagare a , previa dichiarazione di equità da Controparte_2 Parte_1 parte del tribunale, assegno divorzile in unica soluzione ex art.5, comma 8 della l. n. 898/1970, dell'importo concordato di euro 97.000,00, (novantasettemila), e accetta, Parte_1 ritenendo detto importo satisfattivo, da versarsi con le modalità previste in premessa riconoscendo le parti che l'attribuzione che precede costituisce anche contributo in un'unica soluzione vita durante ed è stata effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. CP_3
898/1970, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale;
- spese legali compensate;
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro accolta.
Con sentenza n. 20/2025 pubblicata il 31.03.2025 (RG 498/2024 vg) è stata dichiarata la separazione personale e lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente sino ad oggi.
L'udienza presidenziale si era tenuta il 18.02.2025 come emerge da detto provvedimento.
E' dunque decorso il tempo prescritto dall'art. 3, comma 3, legge 898/70.
I coniugi non si sono riconciliati né hanno ripreso la convivenza.
Deve quindi ritenersi accertato il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza dei presupposti di cui all'art.3 n. 2 lett. b legge 898/70.
A ciò consegue la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti nel luogo e nella data sopra indicate.
Preso atto della adesione del PM alle conclusioni delle parti, il Collegio provvede come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra e , Controparte_2 Parte_1 come sopra identificati, i quali contraevano matrimonio in Tortolì il 8.06.1991, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n.18, parte 2, Serie A, Vol.1, Uff.1, anno 1991;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tortolì le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
- dispone in conformità alle condizioni di divorzio consensualmente stabilite dalle parti, come sopra riportate.
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 3.10.2025
Il Presidente rel.est.
Dott. Nicola Caschili
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente rel.est.
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 498 del ruolo di volontaria giurisdizione dell'anno
2024 tra
( , nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Lanusei Via Roma n.29, presso lo Studio Legale rappresentata e difesa, Controparte_1 congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Marco Pistis e Roberto Pistis in virtù di procura in atti;
Ricorrente
e
( , nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Via G. Mameli n.26 a Tortolì, presso lo Studio dell'Avv. Efisia Congiu che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Bruno Pilia in virtù di procura in atti;
Resistente
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: cessazione degli effetti civili del matrimonio – materia famiglia.
Conclusioni congiunte come da condizioni consensualmente stabilite con ricorso cumulativo per separazione e divorzio, così come confermate all'udienza del 23.09.2025 tenutasi a trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE Emerge dagli atti che: le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Tortolì il 8.06.1991, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n.18, parte 2, Serie A, Vol.1, Uff.1, anno 1991
(estratto del matrimonio prodotto), in regime di comunione dei beni;
dall'unione sono nati (il 21.08.1991) e (il 10.05.1998), tutti e due maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti.
Le parti, con ricorso cumulativo per separazione e divorzio del 12.12.2024 hanno chiesto al
Tribunale di Lanusei che, sussistendo i presupposti di legge e trascorsi i termini di cui all'art. 473- bis.49 e della L. 898/70 e successive modifiche art. 3 n.2) lettera b), venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili alle medesime condizioni della sentenza di separazione, così come confermate all'udienza tenutasi con trattazione scritta del 23.09.2025, del seguente tenore:
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
- sarà tenuto a pagare a , previa dichiarazione di equità da Controparte_2 Parte_1 parte del tribunale, assegno divorzile in unica soluzione ex art.5, comma 8 della l. n. 898/1970, dell'importo concordato di euro 97.000,00, (novantasettemila), e accetta, Parte_1 ritenendo detto importo satisfattivo, da versarsi con le modalità previste in premessa riconoscendo le parti che l'attribuzione che precede costituisce anche contributo in un'unica soluzione vita durante ed è stata effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. CP_3
898/1970, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale;
- spese legali compensate;
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro accolta.
Con sentenza n. 20/2025 pubblicata il 31.03.2025 (RG 498/2024 vg) è stata dichiarata la separazione personale e lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente sino ad oggi.
L'udienza presidenziale si era tenuta il 18.02.2025 come emerge da detto provvedimento.
E' dunque decorso il tempo prescritto dall'art. 3, comma 3, legge 898/70.
I coniugi non si sono riconciliati né hanno ripreso la convivenza.
Deve quindi ritenersi accertato il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza dei presupposti di cui all'art.3 n. 2 lett. b legge 898/70.
A ciò consegue la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti nel luogo e nella data sopra indicate.
Preso atto della adesione del PM alle conclusioni delle parti, il Collegio provvede come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra e , Controparte_2 Parte_1 come sopra identificati, i quali contraevano matrimonio in Tortolì il 8.06.1991, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n.18, parte 2, Serie A, Vol.1, Uff.1, anno 1991;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tortolì le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
- dispone in conformità alle condizioni di divorzio consensualmente stabilite dalle parti, come sopra riportate.
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 3.10.2025
Il Presidente rel.est.
Dott. Nicola Caschili