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Decreto cautelare 9 agosto 2017
Sentenza 15 febbraio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, decreto cautelare 09/08/2017, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/08/2017
N. 01205/2017 REG.PROV.CAU.
N. 02727/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 2727 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
AL DD, rappresentato e difeso dall'avvocato Renato Labriola, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Landolfi in Napoli via Melisurgo n. 6, ;
contro
Comune di Mondragone, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano La Marca, domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria Tar in Napoli, piazza Municipio N. 64;
nei confronti di
Consorzio A.S.I. di Caserta, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe AC, Giuseppe Ceceri, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Ceceri in Napoli, via Riviera di Chiaia 207;
RG AC non costituito in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
- del decreto del Sindaco di Mondragone n. 71 del 23.06.2017 avente ad oggetto “ASI CASERTA. DESIGNAZIONE E CONTESTUALE REVOCA RAPPRESENTANTE”;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AV SA il 1\8\2017 :
PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA
del decreto del Sindaco di Mondragone n. 71 del 23.06.2017 avente ad oggetto “ASI CASERTA. DESIGNAZIONE E CONTESTUALE REVOCA RAPPRESENTANTE”
PER LA DECLARATORIA
Del diritto del sig. AL DD ad essere reintegrato come rappresentante del Comune di Mondragone nel Consiglio Generale dell'ASI Caserta
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. presentata con i motivi aggiunti depositati in data 1.8.2017;
Considerato che, ancorché sul modulo deposito dei motivi aggiunti non vi sia spunta per richiesta misura monocratica cautelare, nel corpus dei motivi aggiunti tale richiesta è espressamente formulata, per cui la stessa prevale su quanto indicato come mero riepilogo nel modulo deposito ricorso,
Rilevato che non si apprezzano nuovi profili di estrema gravità ed urgenza, rispetto a quelli già negativamente delibati con decreto presidenziale n.954 del 4.7.2017
Considerato che va confermata la cc del 13.9.2017 per la trattazione collegiale della richiesta misura cautelare;
P.Q.M.
RESPINGE l’ulteriore istanza id misura cautelare monocratica formulata con i motivi aggiunti e conferma per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 13.9.2017.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli il giorno 8 agosto 2017.
| Il Presidente |
| Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO