TAR Brescia, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 14
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Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 9, commi 4 e 7, d.lgs. 286/1998, e dell'art. 3 l. 241/1990

    La Questura non ha fornito un giudizio di pericolosità motivato in maniera adeguata, limitandosi a un elenco di procedimenti penali e sanzioni amministrative. L'art. 9, commi 4 e 7, d.lgs. 286/1998, prevede la revoca se lo straniero risulta pericoloso per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, e la valutazione della pericolosità deve tenere conto delle condanne, ma non vi può essere automatismo tra condanne e revoca. L'Amministrazione deve esprimere un motivato giudizio di pericolosità.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 bis l. 241/1990

    Anche tenendo conto del secondo preavviso di rigetto, la censura è fondata perché il provvedimento si basa anche sul deferimento per rissa, che non è stato menzionato nemmeno nel secondo preavviso di rigetto, e sul quale quindi il ricorrente non è stato messo in condizione di presentare osservazioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Brescia, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 14
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
    Numero : 14
    Data del deposito : 5 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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