TAR
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00400/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 05/01/2026
N. 00014 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00400/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 400 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Baroni e Boris Cestari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Bergamo, in persona rispettivamente del Ministro
e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore della Provincia di Bergamo, Cat.-OMISSIS-, adottato in data 2.11.2023 e notificato a mani in data 8.3.2024, con il quale è stata rigettata l'istanza del ricorrente di aggiornamento del suo permesso di soggiorno UE per N. 00400/2024 REG.RIC.
soggiornanti di lungo periodo ed è stata disposta la revoca del suddetto titolo di soggiorno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di
Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. DR DE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Il ricorrente, cittadino pakistano, era in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciatogli il 3.7.2013 per motivi di lavoro subordinato, e ne ha chiesto l'aggiornamento.
2.- Tuttavia la Questura di Bergamo, con il provvedimento in epigrafe, ha rigettato l'istanza di aggiornamento e ha revocato il permesso ai sensi dell'art. 9, comma 7, lett.
c, d.lgs. 286/1998, che rinvia al comma 4 del medesimo articolo, sulla base di:
- una condanna a sei mesi di reclusione per un reato previsto dall'art. 381 c.p.p., cioè la resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p., condanna disposta con sentenza del
Tribunale di Brescia del 16.9.2021, irrevocabile dal 3.12.2021 (il reato è infatti punito con la reclusione per un massimo di cinque anni e, ai fini dell'art. 381 c.p.p., rilevano i delitti non colposi per i quali è prevista la reclusione superiore nel massimo a tre anni);
- un deferimento all'autorità giudiziaria in data 3.9.2022 per rissa;
- un deferimento all'autorità giudiziaria in data 12.7.2022 per falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificazioni o autorizzazioni amministrative e per N. 00400/2024 REG.RIC.
falsità materiale commessa dal privato, ai sensi degli artt. 477 e 482 c.p., in quanto era stato colto alla guida di un veicolo con patente di guida contraffatta (il provvedimento non lo specifica, ma l'episodio è avvenuto il 26.3.2020);
- sanzioni amministrative per guida senza patente nel predetto episodio e in data
20.2.2019.
3.- Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con ricorso notificato il -OMISSIS- e depositato il -OMISSIS-.
4.- L'Amministrazione si è dapprima costituita solo formalmente e poi, in data
20.10.2025, ha depositato una relazione con documenti.
5.- All'udienza pubblica del 3.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 9, commi 4 e 7, d.lgs. 286/1998, e dell'art. 3 l. 241/1990, sostenendo che la Questura di Bergamo abbia disposto la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo applicando un automatismo rispetto all'esistenza di una condanna penale e di precedenti di polizia, senza un'adeguata valutazione e motivazione della rilevanza di tali circostanze, a fronte della complessiva situazione personale del richiedente, e in particolare senza considerare che:
- egli soggiorna in Italia dal 13.10.2009;
- vive insieme al proprio nucleo familiare composto dalla moglie e dai figli;
- ha sempre svolto attività lavorativa;
- attualmente è soggetto portatore di handicap, come da verbale sanitario del
10.11.2023;
- la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 c.p. si riferisce a un fatto risalente al 5.7.2018 e per il quale è stata irrogata una pena vicina al minimo edittale, con il beneficio della sospensione condizionale; N. 00400/2024 REG.RIC.
- il procedimento per i reati contestati ex artt. 477 e 482 c.p. e 116 codice della strada si è concluso con la declaratoria di non doversi procedere per essersi i reati estinti per esito positivo della messa alla prova ex art. 168 bis c.p., come da sentenza n. -
OMISSIS- del G.I.P. del Tribunale di Bergamo depositata l'1.6.2023.
A fronte di tale complessiva situazione, il ricorrente ritiene che i suoi precedenti penali non siano sufficienti a giustificare l'adozione del provvedimento impugnato.
2.- Il motivo è fondato, nei limiti di seguito precisati.
Invero, la Questura non ha fornito un giudizio di pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato motivato in maniera adeguata, essendosi limitata a un acritico elenco dei procedimenti penali e delle sanzioni amministrative a carico.
L'errore in cui è incorsa la Questura è evidente dalla lettura dell'ultimo capoverso di pag. 1 del provvedimento, dove si afferma che presupposto per la revoca del permesso, ai sensi dell'art. 9, commi 4 e 7, d.lgs. 286/1998, sarebbe la mera condanna anche non definitiva per reati di cui all'art. 380 c.p.p. e per delitti non colposi di cui all'art. 381
c.p.p.: quei due commi, invece, prevedono che il permesso possa essere revocato se lo straniero risulta pericoloso per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, e che nel valutare la pericolosità si tenga conto anche delle condanne per i reati di cui agli artt.
380-381 c.p.p., sicché non può esserci alcun automatismo tra condanne e revoca del permesso, ma l'Amministrazione deve esprimere un motivato giudizio di pericolosità dell'interessato.
3.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 10 bis l. 241/1990, perché nel preavviso di rigetto la Questura si sarebbe limitata a indicare quale motivo ostativo la “condanna penale riportata”, formula laconica che non avrebbe consentito al ricorrente di conoscere nel merito e in dettaglio le ragioni che l'Amministrazione reputava ostative all'accoglimento della sua richiesta. N. 00400/2024 REG.RIC.
4.- Va precisato che in realtà, dopo la comunicazione cui si riferisce il ricorrente, datata 21.10.2022 e trasmessa all'interessato, e dopo avere ricevuto le memorie difensive del 7.11.2022 del difensore del ricorrente, la Questura ha inviato un altro preavviso di rigetto, più dettagliato, ai difensori del medesimo, in data 20.3.2023, a mezzo posta elettronica ordinaria, segnalando di volere rifiutare l'aggiornamento del permesso di lungo periodo “in relazione:
- alla condanna penale emessa dal Tribunale di Brescia in data 16.09.2021 (art. 337 cp);
- alla messa alla prova cp 485 Cds 116/15;
- alla carenza di redditi censibili ed al mancato pagamento dei contributi obbligatori da lavoro autonomo”.
I difensori del ricorrente non hanno contestato di avere ricevuto tale comunicazione, della quale si fa menzione nel provvedimento impugnato, e che poi è stata prodotta in giudizio dall'Amministrazione.
4.1.- Anche tenendo conto di questo secondo preavviso di rigetto, tuttavia, la censura di violazione dell'art. 10 bis l. 241/1990 è fondata, perché il provvedimento si basa anche sul deferimento per rissa, che non è stato menzionato nemmeno nel secondo preavviso di rigetto, e sul quale quindi il ricorrente non è stato messo in condizione di presentare osservazioni.
4.2.- Giova evidenziare, a fini di chiarezza, che due degli elementi contenuti nel secondo preavviso di rigetto non sono stati poi valorizzati nel provvedimento finale, e cioè:
a) il fatto che il ricorrente, per la guida senza patente di cui all'art. 116, comma 15, codice della strada, ha subito non solo una sanzione amministrativa, ma anche un'imputazione penale, essendo recidivo nel biennio (circostanza che conferisce rilevanza penale alla condotta); N. 00400/2024 REG.RIC.
b) la carenza di redditi e l'omesso pagamento dei contributi obbligatori da lavoro autonomo.
5.- In conclusione, il ricorso merita di essere accolto nei limiti sopra precisati, con la conseguenza che il provvedimento impugnato deve essere annullato, e che la Questura di Bergamo dovrà rivalutare l'istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno di lungo periodo, rinnovando l'intero procedimento, nel contraddittorio con il ricorrente, tenendo conto delle censure qui accolte e di ogni circostanza pertinente, e dovrà riprovvedere in merito entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore; resta altresì impregiudicata la sussistenza dei presupposti per il subordinato rilascio di un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del t.u. 286/1998, ex art. 9, IX comma, t.u. cit.
6.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente, come precisato in motivazione, e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l'Amministrazione resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 2.500,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, e all'articolo
2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, e all'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte N. 00400/2024 REG.RIC.
interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN RI, Presidente
DR DE, Referendario, Estensore
Francesca Siccardi, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DR DE AN RI
IL SEGRETARIO N. 00400/2024 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 05/01/2026
N. 00014 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00400/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 400 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Baroni e Boris Cestari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Bergamo, in persona rispettivamente del Ministro
e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore della Provincia di Bergamo, Cat.-OMISSIS-, adottato in data 2.11.2023 e notificato a mani in data 8.3.2024, con il quale è stata rigettata l'istanza del ricorrente di aggiornamento del suo permesso di soggiorno UE per N. 00400/2024 REG.RIC.
soggiornanti di lungo periodo ed è stata disposta la revoca del suddetto titolo di soggiorno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di
Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. DR DE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Il ricorrente, cittadino pakistano, era in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciatogli il 3.7.2013 per motivi di lavoro subordinato, e ne ha chiesto l'aggiornamento.
2.- Tuttavia la Questura di Bergamo, con il provvedimento in epigrafe, ha rigettato l'istanza di aggiornamento e ha revocato il permesso ai sensi dell'art. 9, comma 7, lett.
c, d.lgs. 286/1998, che rinvia al comma 4 del medesimo articolo, sulla base di:
- una condanna a sei mesi di reclusione per un reato previsto dall'art. 381 c.p.p., cioè la resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p., condanna disposta con sentenza del
Tribunale di Brescia del 16.9.2021, irrevocabile dal 3.12.2021 (il reato è infatti punito con la reclusione per un massimo di cinque anni e, ai fini dell'art. 381 c.p.p., rilevano i delitti non colposi per i quali è prevista la reclusione superiore nel massimo a tre anni);
- un deferimento all'autorità giudiziaria in data 3.9.2022 per rissa;
- un deferimento all'autorità giudiziaria in data 12.7.2022 per falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificazioni o autorizzazioni amministrative e per N. 00400/2024 REG.RIC.
falsità materiale commessa dal privato, ai sensi degli artt. 477 e 482 c.p., in quanto era stato colto alla guida di un veicolo con patente di guida contraffatta (il provvedimento non lo specifica, ma l'episodio è avvenuto il 26.3.2020);
- sanzioni amministrative per guida senza patente nel predetto episodio e in data
20.2.2019.
3.- Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con ricorso notificato il -OMISSIS- e depositato il -OMISSIS-.
4.- L'Amministrazione si è dapprima costituita solo formalmente e poi, in data
20.10.2025, ha depositato una relazione con documenti.
5.- All'udienza pubblica del 3.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 9, commi 4 e 7, d.lgs. 286/1998, e dell'art. 3 l. 241/1990, sostenendo che la Questura di Bergamo abbia disposto la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo applicando un automatismo rispetto all'esistenza di una condanna penale e di precedenti di polizia, senza un'adeguata valutazione e motivazione della rilevanza di tali circostanze, a fronte della complessiva situazione personale del richiedente, e in particolare senza considerare che:
- egli soggiorna in Italia dal 13.10.2009;
- vive insieme al proprio nucleo familiare composto dalla moglie e dai figli;
- ha sempre svolto attività lavorativa;
- attualmente è soggetto portatore di handicap, come da verbale sanitario del
10.11.2023;
- la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 c.p. si riferisce a un fatto risalente al 5.7.2018 e per il quale è stata irrogata una pena vicina al minimo edittale, con il beneficio della sospensione condizionale; N. 00400/2024 REG.RIC.
- il procedimento per i reati contestati ex artt. 477 e 482 c.p. e 116 codice della strada si è concluso con la declaratoria di non doversi procedere per essersi i reati estinti per esito positivo della messa alla prova ex art. 168 bis c.p., come da sentenza n. -
OMISSIS- del G.I.P. del Tribunale di Bergamo depositata l'1.6.2023.
A fronte di tale complessiva situazione, il ricorrente ritiene che i suoi precedenti penali non siano sufficienti a giustificare l'adozione del provvedimento impugnato.
2.- Il motivo è fondato, nei limiti di seguito precisati.
Invero, la Questura non ha fornito un giudizio di pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato motivato in maniera adeguata, essendosi limitata a un acritico elenco dei procedimenti penali e delle sanzioni amministrative a carico.
L'errore in cui è incorsa la Questura è evidente dalla lettura dell'ultimo capoverso di pag. 1 del provvedimento, dove si afferma che presupposto per la revoca del permesso, ai sensi dell'art. 9, commi 4 e 7, d.lgs. 286/1998, sarebbe la mera condanna anche non definitiva per reati di cui all'art. 380 c.p.p. e per delitti non colposi di cui all'art. 381
c.p.p.: quei due commi, invece, prevedono che il permesso possa essere revocato se lo straniero risulta pericoloso per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, e che nel valutare la pericolosità si tenga conto anche delle condanne per i reati di cui agli artt.
380-381 c.p.p., sicché non può esserci alcun automatismo tra condanne e revoca del permesso, ma l'Amministrazione deve esprimere un motivato giudizio di pericolosità dell'interessato.
3.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 10 bis l. 241/1990, perché nel preavviso di rigetto la Questura si sarebbe limitata a indicare quale motivo ostativo la “condanna penale riportata”, formula laconica che non avrebbe consentito al ricorrente di conoscere nel merito e in dettaglio le ragioni che l'Amministrazione reputava ostative all'accoglimento della sua richiesta. N. 00400/2024 REG.RIC.
4.- Va precisato che in realtà, dopo la comunicazione cui si riferisce il ricorrente, datata 21.10.2022 e trasmessa all'interessato, e dopo avere ricevuto le memorie difensive del 7.11.2022 del difensore del ricorrente, la Questura ha inviato un altro preavviso di rigetto, più dettagliato, ai difensori del medesimo, in data 20.3.2023, a mezzo posta elettronica ordinaria, segnalando di volere rifiutare l'aggiornamento del permesso di lungo periodo “in relazione:
- alla condanna penale emessa dal Tribunale di Brescia in data 16.09.2021 (art. 337 cp);
- alla messa alla prova cp 485 Cds 116/15;
- alla carenza di redditi censibili ed al mancato pagamento dei contributi obbligatori da lavoro autonomo”.
I difensori del ricorrente non hanno contestato di avere ricevuto tale comunicazione, della quale si fa menzione nel provvedimento impugnato, e che poi è stata prodotta in giudizio dall'Amministrazione.
4.1.- Anche tenendo conto di questo secondo preavviso di rigetto, tuttavia, la censura di violazione dell'art. 10 bis l. 241/1990 è fondata, perché il provvedimento si basa anche sul deferimento per rissa, che non è stato menzionato nemmeno nel secondo preavviso di rigetto, e sul quale quindi il ricorrente non è stato messo in condizione di presentare osservazioni.
4.2.- Giova evidenziare, a fini di chiarezza, che due degli elementi contenuti nel secondo preavviso di rigetto non sono stati poi valorizzati nel provvedimento finale, e cioè:
a) il fatto che il ricorrente, per la guida senza patente di cui all'art. 116, comma 15, codice della strada, ha subito non solo una sanzione amministrativa, ma anche un'imputazione penale, essendo recidivo nel biennio (circostanza che conferisce rilevanza penale alla condotta); N. 00400/2024 REG.RIC.
b) la carenza di redditi e l'omesso pagamento dei contributi obbligatori da lavoro autonomo.
5.- In conclusione, il ricorso merita di essere accolto nei limiti sopra precisati, con la conseguenza che il provvedimento impugnato deve essere annullato, e che la Questura di Bergamo dovrà rivalutare l'istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno di lungo periodo, rinnovando l'intero procedimento, nel contraddittorio con il ricorrente, tenendo conto delle censure qui accolte e di ogni circostanza pertinente, e dovrà riprovvedere in merito entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore; resta altresì impregiudicata la sussistenza dei presupposti per il subordinato rilascio di un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del t.u. 286/1998, ex art. 9, IX comma, t.u. cit.
6.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente, come precisato in motivazione, e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l'Amministrazione resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 2.500,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, e all'articolo
2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, e all'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte N. 00400/2024 REG.RIC.
interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN RI, Presidente
DR DE, Referendario, Estensore
Francesca Siccardi, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DR DE AN RI
IL SEGRETARIO N. 00400/2024 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.