Ordinanza presidenziale 27 novembre 2024
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 20/03/2025, n. 5801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5801 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05801/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05627/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5627 del 2023, proposto da
CE SP, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
a - della graduatoria pubblicata in data 30.01.2023 relativa all''“Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico da coprire mediante trasferimento” - Facoltà di Medicina e Chirurgia del 30.06.2022 nell''ambito della quale la ricorrente risulta collocata al 240° posto con 38 CFU dell''elenco di cui al “III anno corso di medicina in lingua italiana (posti disponibili 15)” ovvero in posizione non utile ai fini del trasferimento;
b - ove e per quanto occorra, della graduatoria pubblicata in data 14.10.2022, sostituita dalla graduatoria sub a), nell''ambito della quale la ricorrente è stata erroneamente inserita nella graduatoria del III anno del corso di Medicina anziché del secondo come richiesto nell''istanza di partecipazione e nell''ambito del quale sarebbe risultata in posizione utile per il trasferimento;
c - ove e per quanto occorra, dell''“Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico da coprire mediante trasferimento” della Facoltà di Medicina e Chirurgia – a.a. 2022/2023 – pubblicato dall''Università di Roma “La Sapienza” in data 30.06.2022;
d - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali
nonché per l''accertamento
del diritto della ricorrente a conseguire la posizione utile in graduatoria ovvero quella che avrebbe conseguito se la P.A. l''avesse correttamente inserita nella prima graduatoria al secondo anno di corso come dalla stessa espressamente richiesto in domanda.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi Roma La Sapienza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2025 la dott.ssa Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con atto depositato in data 10 dicembre 2024, parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione sul ricorso in esame, chiedendo la declaratoria di improcedibilità del ricorso con compensazione delle spese di lite;
Considerato che le resistenti Amministrazioni hanno depositato, in data 17 marzo 2025, richiesta di passaggio in decisione, istando per il rigetto del ricorso “in quanto inammissibile e, comunque, infondato”, senza in alcun modo prendere posizione sulla dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione manifestata da parte ricorrente;
Ritenuto di dover prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame proveniente da parte ricorrente, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo sulla cui base la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio, in tal modo provocando la doverosa ed obbligata presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (ex plurimis, da ultimo: Consiglio di Stato, 4 gennaio 2023 n. 120; 8 settembre 2022, n. 7816; 23 maggio 2022, n. 4031; 14 marzo 2022, n. 1781; 10 febbraio 2022, n. 968), non venendo in rilievo una giurisdizione di tipo oggettivo volta all’accertamento della illegittimità degli atti in assenza di specifico interesse di parte che possa consentire al giudice la prosecuzione del processo;
Ritenuto, quindi, di dover dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame;
Ritenuto che le spese di lite possano essere equamente compensate tra le parti tenuto conto della natura della controversia e dell’esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma - Sezione Terza
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
lo dichiara improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame;
spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente, Estensore
Luca Biffaro, Referendario
Marco Savi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO