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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/12/2025, n. 6186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6186 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE - PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, nella persona del Giudice NA LI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7632/2023 promossa da:
(C.F. ), nata il [...] in Parte_1 C.F._1
Brasile ed ivi residente, in Avenida Nossa Senhora Aparecida n. 1394 Vila Carera ,
PR CP_1
(C.F. ) nato il [...] in Parte_2 C.F._2
Brasile ed ivi residente in [...]939 Sao Josè PR in proprio e rappresentando unitamente a il figlio minore C.F. CP_2 Persona_1
, nato il [...] in [...] ed ivi residente al medesimo C.F._3 indirizzo della madre,
(C.F. nato il [...] in Parte_3 C.F._4
Brasile ed ivi residente, in Avenida Independencia 607 PR CP_1
(C.F. ), nata il Parte_4 C.F._5
21/01/1979 in Brasile ed ivi residente, Rua Bahia, no 42
[...]
(C.F. ), nato il [...] e Controparte_3 C.F._6 residente in [...], no 42 ed Controparte_3 Parte_5
pagina 1 di 10 C.F. nato il [...] in [...] ed ivi residente, Rua Pt_4 C.F._7
Bahia, no 42 questi ultimi entrambi minorenni rappresentati dai Controparte_3 genitori e Parte_4 Controparte_4
Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluca De Micco Padula C.F.
d'intesa con l'Avv. stabilito Alessandra Moraes de Alvarenga C.F._8
Rangel, C.F. C.F._9
PARTE RICORRENTE
Contro
C.F. contumace Controparte_5 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha concluso come da udienza del 5.12.2025 svoltasi in forma scritta e note depositate in via telematica e, segnatamente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectiis, a) accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano dei suddetti
Ricorrenti e per l'effetto ordinare al e/o ad ogni altra Autorità Controparte_5 amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
b) con vittoria di spese e compensi professionali, maggiorati di I.V.A., C.A.P. e rimborso spese generali. Con ogni più ampia riserva anche in relazione ai mezzi istruttori. Ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche, si dichiara che la presente causa è di valore indeterminabile, e dunque il relativo contributo dovuto per la presente domanda giudiziaria è pari ad € 518,00”
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.Le questioni preliminari
pagina 2 di 10
2.La fattispecie in esame
1.Le questioni preliminari
Con ricorso ex art. 281-undecies cpc i ricorrenti, , Parte_1 [...]
in proprio e rappresentando unitamente a il figlio Parte_2 CP_2 minore Persona_2 Parte_4
ed entrambi
[...] Controparte_3 Parte_6 minorenni rappresentati dai genitori e Parte_4 CP_4
hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis,
[...] esponendo di essere discendenti in linea retta del sig. , nato il [...] Persona_3
a Arsiè (BL) da e quale, trasferitosi in Brasile, mai Persona_4 Parte_7 rinunciava alla cittadinanza italiana e mai si naturalizzava cittadino brasiliano.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_5
In via preliminare, circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la
Legge Delega n. 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile
2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. legge prevede, inoltre, che “le disposizioni dei commi da
27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui Persona_3 deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
2.La fattispecie in esame
pagina 3 di 10 Nel merito, in primo luogo, si rileva che parte ricorrente ha attestato che . Per_3
, il dedotto avo italiano, era nato il [...] a [...] e
[...] Persona_4
attraverso certificato di Battesimo (cfr. doc. 1) Parte_7
In via generale e in punto di diritto il certificato di Battesimo, rilasciato previo assoggettamento all'imposta di bollo in quanto ad uso civile, e debitamente autenticato dal vescovo (se usato al di fuori della diocesi) può sostituire la "certificazione" di nascita risultante dai registri di stato civile unicamente per le nascite avvenute prima dell'attivazione del servizio di stato civile "comunale", cioè prima del 1/1/1865, prima del
1/9/1871, prima del 1/1/1924, a seconda del territorio di nascita. Il certificato dovrebbe essere soggetto ad imposta di bollo (se manchi, artt. 19 e 91 dPR 26/10/1972, n. 642). La firma del parroco deve altresì essere legalizzata dal vescovo.
Il certificato di battesimo depositato corrisponde altresì alle caratteristiche previste
In secondo luogo, deve altresì osservarsi che l'avo italiano era nato prima dell'annessione del Veneto al Regno d'Italia (1866).
Va precisato, in proposito, che gli artt. 4 – 15 del codice civile del 1865 erano tratti dal precedente codice civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli.
La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis, ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre.
Tali principi, tuttavia, trovavano alcune significative deroghe nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in
Italia.
Si determinava, pertanto, un ampio ed articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31.01.1901 e, successivamente, la legge n. 217 del
17.05.1906.
Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che non avessero acquisito la pagina 4 di 10 cittadinanza straniera al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia.
Si deve, pertanto, ritenere che , nato prima dell'annessione del Persona_3
Veneto al Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito alla predetta annessione (1866).
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n.
91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Segnatamente, è stato puntualmente dedotto e comprovato che nel 1878 Per_3
sposava e che dalla loro unione nel 1885 nasceva
[...] Persona_5 Per_6
, la quale, a sua volta, nel 1908 sposava (doc. 3). Dall'unione tra
[...] Persona_7
e nel 1906 nasceva che nel 1922 sposava Persona_6 Persona_7 Persona_8
(doc. n. 4). Dall'unione tra e nel 1924 nasceva Per_9 Persona_8 Per_9 Per_10 che nel 1942 sposava (doc. n. 5). Dall'unione tra e
[...] Persona_11 Per_10 [...] nel 1943 nasceva la quale, a sua volta, nel 1963 sposava Per_11 Persona_12
(doc. n. 6). Dall'unione tra e Persona_13 Persona_12 [...] nascevano : il 28/06/1965 , il 12/05/1974 Persona_13 Parte_1
e il 21/01/1979 . Persona_14 Parte_4
La sig.ra nel 1983 sposava da cui in Parte_1 Persona_15 seguito divorziava (doc. n. 7). Dai due, il 15/11/1983 nasceva Parte_2 la quale nel 2002 sposava da cui in seguito divorziava Persona_16
(doc. n. 8). In seguito da e , il 26/01/2013 Parte_2 Parte_8 nasceva (doc. n. 9). Persona_1
pagina 5 di 10 La sig.ra nel 1994 sposava Persona_14 Persona_17
(doc. 10). Dai due, il 12/03/2003 nasceva (doc. 11). il Parte_3
21/01/1979 la quale nel 2000 sposava assumendo Parte_4 Controparte_4 il nome ” (doc. 12). Dai due nascevano il 05/07/2005 Parte_4
RÉ ed il 28/04/2010 nasceva (doc. Controparte_3 Persona_18
13-14).
Risulta, inoltre, che non era mai stato naturalizzato cittadino Persona_3 brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana come attestato univocamente da certificato negativo di naturalizzazione (cfr. doc. 2 in atti ), avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio, che l'aveva a sua volta trasmessa ai rispettivi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani anche se nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, a far data dall'entrata in vigore della Costituzione stessa.
Nella linea genealogica si apprezzano tre passaggi per linea femminile, intervenuti in epoca precostituzionale.
Tale sequenza, in base alla legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista (salvo casi marginali) unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della legge n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte Costituzionale, tuttavia, con la sentenza n. 87 del 09.04.1975, dichiarava costituzionalmente illegittimo il predetto art. 10 della legge n. 555/1912 “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna automaticamente per il solo fatto del matrimonio con lo straniero” e, con la sentenza n. 30 del 09.02.1983 dichiarava, altresì, costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della medesima legge sopra citata “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, ritenendo che la citata legge generasse una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi, ponendo la donna in uno stato di evidente inferiorità, in quanto privata automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
pagina 6 di 10 Le suddette pronunce, pertanto, hanno così ricondotto ai valori costituzionali di uguaglianza e parità tra i coniugi, sanciti dagli artt. 3 e 29 della Costituzione, la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo, in tal modo, la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Tanto premesso, secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce avrebbero potuto estrinsecarsi solo a partire dalla data di entrata in vigore della
Costituzione stessa, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca.
Tale sostanziale disparità di trattamento, tuttavia, veniva superata grazie ad una pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la sentenza n. 4466 del 25.02.2009, la quale ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975
e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”.
Invero, pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità di norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e situazioni non ancora esaurite alla data del 1 gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza, in quanto “status” permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto della rinuncia da parte del richiedente), è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento ed anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato).
Per l'effetto, il diritto di vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana è perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Lo stato di cittadinanza, pertanto, deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche al figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed pagina 7 di 10 imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle “situazioni esaurite”, come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato.
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 01.01.1948, e, conseguentemente, ai loro discendenti.
E' provata, pertanto, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano e la circostanza per cui la trasmissione della cittadinanza italiana sia avvenuta anche per linea materna non costituisce impedimento.
Dal 01.01.1948 la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata per norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato di diritto.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti, anche Controparte_5 perché, oltre tutto, non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912).
Come, invero, insegnano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo
“status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla
pagina 8 di 10 nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass., Sez. Unite, sentenza n. 25317 del 24.08.2022).
La natura della procedura consente la compensazione delle spese, considerando altresì la contumacia del e l'assenza di una soccombenza strictu sensu intesa. CP_5
Gli indirizzi di residenza dei ricorrenti sono indicati in allegato alle note di udienza e riportati in attestazione
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
I)- accoglie, per le ragioni di cui in motivazione la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti: (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), in proprio e rappresentando unitamente a
[...] C.F._2
il figlio minore (C.F. ), CP_2 Persona_1 C.F._3
(C.F. , Parte_3 C.F._4 Parte_4
(C.F. ) , (C.F.
[...] C.F._5 Controparte_3
) ed C.F. , , C.F._6 Parte_6 C.F._7 questi ultimi due entrambi minorenni rappresentati dai genitori Parte_4
e sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza
[...] Controparte_4 diretta dal comune avo cittadino italiano;
Persona_3
II)ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Civile Controparte_5 competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello
Stato Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
III)Compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza pagina 9 di 10 13 dicembre 2025
Il Giudice
NA LI
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE - PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, nella persona del Giudice NA LI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7632/2023 promossa da:
(C.F. ), nata il [...] in Parte_1 C.F._1
Brasile ed ivi residente, in Avenida Nossa Senhora Aparecida n. 1394 Vila Carera ,
PR CP_1
(C.F. ) nato il [...] in Parte_2 C.F._2
Brasile ed ivi residente in [...]939 Sao Josè PR in proprio e rappresentando unitamente a il figlio minore C.F. CP_2 Persona_1
, nato il [...] in [...] ed ivi residente al medesimo C.F._3 indirizzo della madre,
(C.F. nato il [...] in Parte_3 C.F._4
Brasile ed ivi residente, in Avenida Independencia 607 PR CP_1
(C.F. ), nata il Parte_4 C.F._5
21/01/1979 in Brasile ed ivi residente, Rua Bahia, no 42
[...]
(C.F. ), nato il [...] e Controparte_3 C.F._6 residente in [...], no 42 ed Controparte_3 Parte_5
pagina 1 di 10 C.F. nato il [...] in [...] ed ivi residente, Rua Pt_4 C.F._7
Bahia, no 42 questi ultimi entrambi minorenni rappresentati dai Controparte_3 genitori e Parte_4 Controparte_4
Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluca De Micco Padula C.F.
d'intesa con l'Avv. stabilito Alessandra Moraes de Alvarenga C.F._8
Rangel, C.F. C.F._9
PARTE RICORRENTE
Contro
C.F. contumace Controparte_5 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha concluso come da udienza del 5.12.2025 svoltasi in forma scritta e note depositate in via telematica e, segnatamente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectiis, a) accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano dei suddetti
Ricorrenti e per l'effetto ordinare al e/o ad ogni altra Autorità Controparte_5 amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
b) con vittoria di spese e compensi professionali, maggiorati di I.V.A., C.A.P. e rimborso spese generali. Con ogni più ampia riserva anche in relazione ai mezzi istruttori. Ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche, si dichiara che la presente causa è di valore indeterminabile, e dunque il relativo contributo dovuto per la presente domanda giudiziaria è pari ad € 518,00”
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.Le questioni preliminari
pagina 2 di 10
2.La fattispecie in esame
1.Le questioni preliminari
Con ricorso ex art. 281-undecies cpc i ricorrenti, , Parte_1 [...]
in proprio e rappresentando unitamente a il figlio Parte_2 CP_2 minore Persona_2 Parte_4
ed entrambi
[...] Controparte_3 Parte_6 minorenni rappresentati dai genitori e Parte_4 CP_4
hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis,
[...] esponendo di essere discendenti in linea retta del sig. , nato il [...] Persona_3
a Arsiè (BL) da e quale, trasferitosi in Brasile, mai Persona_4 Parte_7 rinunciava alla cittadinanza italiana e mai si naturalizzava cittadino brasiliano.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_5
In via preliminare, circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la
Legge Delega n. 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile
2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. legge prevede, inoltre, che “le disposizioni dei commi da
27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui Persona_3 deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
2.La fattispecie in esame
pagina 3 di 10 Nel merito, in primo luogo, si rileva che parte ricorrente ha attestato che . Per_3
, il dedotto avo italiano, era nato il [...] a [...] e
[...] Persona_4
attraverso certificato di Battesimo (cfr. doc. 1) Parte_7
In via generale e in punto di diritto il certificato di Battesimo, rilasciato previo assoggettamento all'imposta di bollo in quanto ad uso civile, e debitamente autenticato dal vescovo (se usato al di fuori della diocesi) può sostituire la "certificazione" di nascita risultante dai registri di stato civile unicamente per le nascite avvenute prima dell'attivazione del servizio di stato civile "comunale", cioè prima del 1/1/1865, prima del
1/9/1871, prima del 1/1/1924, a seconda del territorio di nascita. Il certificato dovrebbe essere soggetto ad imposta di bollo (se manchi, artt. 19 e 91 dPR 26/10/1972, n. 642). La firma del parroco deve altresì essere legalizzata dal vescovo.
Il certificato di battesimo depositato corrisponde altresì alle caratteristiche previste
In secondo luogo, deve altresì osservarsi che l'avo italiano era nato prima dell'annessione del Veneto al Regno d'Italia (1866).
Va precisato, in proposito, che gli artt. 4 – 15 del codice civile del 1865 erano tratti dal precedente codice civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli.
La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis, ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre.
Tali principi, tuttavia, trovavano alcune significative deroghe nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in
Italia.
Si determinava, pertanto, un ampio ed articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31.01.1901 e, successivamente, la legge n. 217 del
17.05.1906.
Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che non avessero acquisito la pagina 4 di 10 cittadinanza straniera al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia.
Si deve, pertanto, ritenere che , nato prima dell'annessione del Persona_3
Veneto al Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito alla predetta annessione (1866).
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n.
91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Segnatamente, è stato puntualmente dedotto e comprovato che nel 1878 Per_3
sposava e che dalla loro unione nel 1885 nasceva
[...] Persona_5 Per_6
, la quale, a sua volta, nel 1908 sposava (doc. 3). Dall'unione tra
[...] Persona_7
e nel 1906 nasceva che nel 1922 sposava Persona_6 Persona_7 Persona_8
(doc. n. 4). Dall'unione tra e nel 1924 nasceva Per_9 Persona_8 Per_9 Per_10 che nel 1942 sposava (doc. n. 5). Dall'unione tra e
[...] Persona_11 Per_10 [...] nel 1943 nasceva la quale, a sua volta, nel 1963 sposava Per_11 Persona_12
(doc. n. 6). Dall'unione tra e Persona_13 Persona_12 [...] nascevano : il 28/06/1965 , il 12/05/1974 Persona_13 Parte_1
e il 21/01/1979 . Persona_14 Parte_4
La sig.ra nel 1983 sposava da cui in Parte_1 Persona_15 seguito divorziava (doc. n. 7). Dai due, il 15/11/1983 nasceva Parte_2 la quale nel 2002 sposava da cui in seguito divorziava Persona_16
(doc. n. 8). In seguito da e , il 26/01/2013 Parte_2 Parte_8 nasceva (doc. n. 9). Persona_1
pagina 5 di 10 La sig.ra nel 1994 sposava Persona_14 Persona_17
(doc. 10). Dai due, il 12/03/2003 nasceva (doc. 11). il Parte_3
21/01/1979 la quale nel 2000 sposava assumendo Parte_4 Controparte_4 il nome ” (doc. 12). Dai due nascevano il 05/07/2005 Parte_4
RÉ ed il 28/04/2010 nasceva (doc. Controparte_3 Persona_18
13-14).
Risulta, inoltre, che non era mai stato naturalizzato cittadino Persona_3 brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana come attestato univocamente da certificato negativo di naturalizzazione (cfr. doc. 2 in atti ), avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio, che l'aveva a sua volta trasmessa ai rispettivi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani anche se nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, a far data dall'entrata in vigore della Costituzione stessa.
Nella linea genealogica si apprezzano tre passaggi per linea femminile, intervenuti in epoca precostituzionale.
Tale sequenza, in base alla legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista (salvo casi marginali) unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della legge n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte Costituzionale, tuttavia, con la sentenza n. 87 del 09.04.1975, dichiarava costituzionalmente illegittimo il predetto art. 10 della legge n. 555/1912 “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna automaticamente per il solo fatto del matrimonio con lo straniero” e, con la sentenza n. 30 del 09.02.1983 dichiarava, altresì, costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della medesima legge sopra citata “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, ritenendo che la citata legge generasse una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi, ponendo la donna in uno stato di evidente inferiorità, in quanto privata automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
pagina 6 di 10 Le suddette pronunce, pertanto, hanno così ricondotto ai valori costituzionali di uguaglianza e parità tra i coniugi, sanciti dagli artt. 3 e 29 della Costituzione, la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo, in tal modo, la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Tanto premesso, secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce avrebbero potuto estrinsecarsi solo a partire dalla data di entrata in vigore della
Costituzione stessa, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca.
Tale sostanziale disparità di trattamento, tuttavia, veniva superata grazie ad una pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la sentenza n. 4466 del 25.02.2009, la quale ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975
e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”.
Invero, pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità di norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e situazioni non ancora esaurite alla data del 1 gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza, in quanto “status” permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto della rinuncia da parte del richiedente), è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento ed anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato).
Per l'effetto, il diritto di vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana è perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Lo stato di cittadinanza, pertanto, deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche al figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed pagina 7 di 10 imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle “situazioni esaurite”, come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato.
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 01.01.1948, e, conseguentemente, ai loro discendenti.
E' provata, pertanto, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano e la circostanza per cui la trasmissione della cittadinanza italiana sia avvenuta anche per linea materna non costituisce impedimento.
Dal 01.01.1948 la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata per norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato di diritto.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti, anche Controparte_5 perché, oltre tutto, non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912).
Come, invero, insegnano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo
“status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla
pagina 8 di 10 nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass., Sez. Unite, sentenza n. 25317 del 24.08.2022).
La natura della procedura consente la compensazione delle spese, considerando altresì la contumacia del e l'assenza di una soccombenza strictu sensu intesa. CP_5
Gli indirizzi di residenza dei ricorrenti sono indicati in allegato alle note di udienza e riportati in attestazione
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
I)- accoglie, per le ragioni di cui in motivazione la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti: (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), in proprio e rappresentando unitamente a
[...] C.F._2
il figlio minore (C.F. ), CP_2 Persona_1 C.F._3
(C.F. , Parte_3 C.F._4 Parte_4
(C.F. ) , (C.F.
[...] C.F._5 Controparte_3
) ed C.F. , , C.F._6 Parte_6 C.F._7 questi ultimi due entrambi minorenni rappresentati dai genitori Parte_4
e sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza
[...] Controparte_4 diretta dal comune avo cittadino italiano;
Persona_3
II)ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Civile Controparte_5 competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello
Stato Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
III)Compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza pagina 9 di 10 13 dicembre 2025
Il Giudice
NA LI
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