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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/05/2025, n. 1508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1508 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 8978/2024
r.g., decisa nell'udienza del 20.5.2025, promossa da
, con l'avv. Stefania Pollicoro;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Maria Rosaria Papalato;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: malattia professionale.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 23.9.2024, l'istante in epigrafe chiedeva condannarsi l' ad elevare l'indennizzo del danno biologico derivante CP_1
da malattia professionale denunziata il 16.12.2022, e già riconosciuto in misura del 4% previo cumulo con quello derivante da altra malattia professionale e da infortunio sul lavoro per un complessivo danno biologico del 12%, ex art. 13 d.l.vo 23.2.2000 n. 38. Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. All'odierna udienza la causa CP_1
1 veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L non ha specificamente contestato tipologia e modalità di CP_1
svolgimento delle mansioni lavorative come dedotte in ricorso, restando così l'istante esonerato dal relativo onere probatorio.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su valutazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha consentito altresì di acclarare che la denunziata malattia (ernie discali lombari) ha natura professionale e determina un danno biologico permanente del 7% (superiore quindi a quello del 4%
riconosciuto dall , che, cumulato con quello del 19% da ultimo CP_1
indennizzato in rendita, con sentenza di questo tribunale n. 2601 del
12.11.2024 in atti, per varie malattie professionali e per un infortunio sul lavoro (e comprensivo di quello del 4% in precedenza riconosciuto per la malattia de qua), dà luogo a un danno biologico permanente nella complessiva misura del 21%, a decorrere dalla data di presentazione dell'ultima domanda amministrativa.
Ne consegue il diritto dell'istante alla elevazione dell'indennizzo in rendita previsto dall'art. 13 co. 2 lett. a) e b) d.l.vo 23.2.2000 n. 38 per le menomazioni di grado pari o superiore al 16%, nella detta misura e con la detta decorrenza.
2 L va pertanto condannato al pagamento dei relativi ratei differenziali, CP_1
con aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria, da riconoscersi nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412 e con decorrenza, ex
art. 7 l. 11.8.1973 n. 533, dal 121° giorno successivo all'ultima domanda amministrativa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante, mentre devono restare poste in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
dichiara il diritto dell'istante alla elevazione dell'indennizzo in rendita del danno biologico conseguente a malattie professionali e a infortunio sul lavoro in misura del 21% e condanna l' a corrispondere in suo favore i CP_1
relativi ratei differenziali con decorrenza dall'ultima domanda amministrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412; condanna l' a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro CP_1
1.300,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Stefania Pollicoro.
Taranto, 20.5.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
3
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 8978/2024
r.g., decisa nell'udienza del 20.5.2025, promossa da
, con l'avv. Stefania Pollicoro;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Maria Rosaria Papalato;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: malattia professionale.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 23.9.2024, l'istante in epigrafe chiedeva condannarsi l' ad elevare l'indennizzo del danno biologico derivante CP_1
da malattia professionale denunziata il 16.12.2022, e già riconosciuto in misura del 4% previo cumulo con quello derivante da altra malattia professionale e da infortunio sul lavoro per un complessivo danno biologico del 12%, ex art. 13 d.l.vo 23.2.2000 n. 38. Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. All'odierna udienza la causa CP_1
1 veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L non ha specificamente contestato tipologia e modalità di CP_1
svolgimento delle mansioni lavorative come dedotte in ricorso, restando così l'istante esonerato dal relativo onere probatorio.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su valutazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha consentito altresì di acclarare che la denunziata malattia (ernie discali lombari) ha natura professionale e determina un danno biologico permanente del 7% (superiore quindi a quello del 4%
riconosciuto dall , che, cumulato con quello del 19% da ultimo CP_1
indennizzato in rendita, con sentenza di questo tribunale n. 2601 del
12.11.2024 in atti, per varie malattie professionali e per un infortunio sul lavoro (e comprensivo di quello del 4% in precedenza riconosciuto per la malattia de qua), dà luogo a un danno biologico permanente nella complessiva misura del 21%, a decorrere dalla data di presentazione dell'ultima domanda amministrativa.
Ne consegue il diritto dell'istante alla elevazione dell'indennizzo in rendita previsto dall'art. 13 co. 2 lett. a) e b) d.l.vo 23.2.2000 n. 38 per le menomazioni di grado pari o superiore al 16%, nella detta misura e con la detta decorrenza.
2 L va pertanto condannato al pagamento dei relativi ratei differenziali, CP_1
con aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria, da riconoscersi nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412 e con decorrenza, ex
art. 7 l. 11.8.1973 n. 533, dal 121° giorno successivo all'ultima domanda amministrativa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante, mentre devono restare poste in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
dichiara il diritto dell'istante alla elevazione dell'indennizzo in rendita del danno biologico conseguente a malattie professionali e a infortunio sul lavoro in misura del 21% e condanna l' a corrispondere in suo favore i CP_1
relativi ratei differenziali con decorrenza dall'ultima domanda amministrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412; condanna l' a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro CP_1
1.300,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Stefania Pollicoro.
Taranto, 20.5.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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